| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 20 ottobre 2004 n.
6840
Pres. Frascione – Est. Corradino
Laboratorio di Analisi “Dr. Siracusa Rizzi” (Avv. D’Ottavio)
c/ Azienda Sanitaria Locale n. 11 di Reggio Calabria (Avv.
Battaglia) |
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Sanità e sanitari – aziende sanitarie locali
– delibere di ripartizione delle spese per i pagamenti alle
strutture convenzionate con il S.S.N. – immediata incisività
sulle situazioni soggettive dei convenzionati – conseguenze
– onere di impugnazione nei termini decadenza – sussiste
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Le delibere delle aziende sanitarie locali
che provvedono ad individuare limiti di spesa per la ripartizione
delle somme spettanti alle strutture convenzionate devono
essere impugnate dagli interessati negli ordinari termini
di decadenza. Non vale obiettare infatti che l’azionabilità
di dette pretese patrimoniali, in quanto diritti soggettivi
perfetti, prescinderebbe dall’impugnativa di provvedimenti
formali dell’amministrazione poiché le delibere in questione,
in quanto idonee a produrre effetti immediati nella sfera
giuridica dei soggetti interessati, costituendo il presupposto
dell’attività successiva dell’Amministrazione, vanno impugnate
nei termini decadenziali previsti in genere per gli atti
amministrativi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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Sul ricorso n. 2504/01 R.G. proposto dal
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Laboratorio di Analisi “Dr. Siracusa Rizzi”,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dall’Avv. Gabriele D’Ottavio, ed elettivamente
domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Via
Ottaviano n. 91;
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CONTRO
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- Azienda Sanitaria Locale n. 11 di Reggio
Calabria, in persona del Direttore Generale pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avv. Demetrio Battaglia, ed
elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avv.
Maria Pia Capozza, Via Maffeo Pantaloni n. 23;
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PER L'ANNULLAMENTO
Della sentenza resa dal T.A.R. per la Calabria, sezione
staccata di Reggio Calabria, n. 1380/2000, pubblicata in
data 6 settembre 2000.
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Visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della resistente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il Consigliere Michele Corradino;
Uditi alla pubblica udienza del 30.3.2004 i difensori delle
parti come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con sentenza n. 1380 del 6 settembre 2000
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione
staccata di Reggio Calabria, rigettava il ricorso con cui
il Laboratorio di Analisi “Dr. Siracusa Rizzi” chiedeva
il riconoscimento del diritto al pagamento dei corrispettivi
dovuti per le prestazioni specialistiche eseguite in favore
degli assistiti del servizio sanitario nazionale in regime
di accreditamento esterno nei mesi di novembre e dicembre
1997, nonché la condanna dell’amministrazione al pagamento
delle competenze arretrate.
Avverso la predetta decisione proponeva rituale appello
il Laboratorio di Analisi “Dr. Siracusa Rizzi”, deducendo,
nel merito, l’erroneità della sentenza.
Si è costituita l’Azienda Sanitaria Locale n. 11 di Reggio
Calabria per resistere all’appello.
Con memorie depositate in vista dell'udienza le parti hanno
insistito nelle proprie conclusioni.
Alla pubblica udienza del 30.3.2004 la causa è stata chiamata
e trattenuta per la decisione, come da verbale.
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DIRITTO
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1. L’appello è infondato.
Il ricorrente lamenta anzitutto l’erroneità della sentenza
impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art.
2, comma 7, l. 549/95, degli artt. 8 e ss. del d.lgs. 502/92,
dell’art. 1 l. 662/96 in relazione all’art. 6, comma 5,
l. 724/94 e all’art. 2, comma 8, l. 549/95, nonché della
direttiva regionale della Calabria prot. n. 27407 del 24.11.1997.
In particolare, rileva l’appellante che il giudice di primo
grado non avrebbe dovuto attribuire rilievo all’atto della
A.S.L. n. 11 di determinazione del tetto di spesa per l’anno
1997 per le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili
dai Centri Convenzionati, in quanto, a prescindere dalla
legittimità dello stesso, la sopraindicata direttiva della
Regione Calabria, di fissazione del limite massimo di spesa
per un importo uguale a quello fatturato dalle strutture
accreditate nell’anno 1996, avrebbe implicitamente revocato
il provvedimento dell’A.S.L., prevalendo su di esso.
La doglianza non merita accoglimento.
Con delibera del Direttore Generale n. 1356 dell’8 ottobre
1997 l’Amministrazione resistente, in un’ottica di contenimento
della spesa sanitaria, ha provveduto ad individuare, per
l’anno 1997, il limite di spesa in questione, stabilendo,
altresì, che la ripartizione delle somme ai singoli centri
sarebbe avvenuta in base alla media del volume delle prestazioni
dei due anni precedenti. In virtù di tale determinazione,
l’A.S.L. ha versato all’odierna ricorrente l’intero importo
stabilito per l’anno 1997, non provvedendo solo al pagamento
di quanto inerente alle prestazioni effettuate dopo il superamento
del budget.
Il giudice di primo grado, pertanto, ha correttamente stabilito
che le censure formulate dal Laboratorio di Analisi “Dr.
Siracusa Rizzi” avverso l’operato della A.S.L., al fine
di ottenere pagamenti a tariffa piena di prestazioni che
oltrepassavano il budget previsto, avrebbero dovuto essere
rivolte avverso la già citata delibera n. 1356/97, alla
quale la stessa A.S.L. si è poi successivamente uniformata.
Tale ultimo provvedimento, divenuto inoppugnabile perché
non gravato nei termini di legge, non ha consentito al T.A.R.
di valutare l’eventuale riconoscimento delle pretese economiche
del ricorrente.
Né in proposito può fondatamente sostenersi, come avanzato
dall’appellante, che l’azionabilità di dette pretese patrimoniali,
in quanto diritti soggettivi perfetti, prescinde dall’impugnativa
di provvedimenti formali dell’amministrazione. Infatti la
delibera in questione, in quanto idonea a produrre effetti
immediati nella sfera giuridica dei soggetti interessati,
costituendo il presupposto dell’attività successiva dell’Amministrazione,
andava impugnata nei termini decadenziali previsti in genere
per gli atti amministrativi.
Anche lo specifico rilievo riguardante l’efficacia implicitamente
revocatoria nei confronti del citato provvedimento del D.G.
dell’A.S.L. della direttiva della Regione Calabria n. 27407
del 24.11.1997 va disatteso.
Deve ritenersi, in proposito, che le Aziende Sanitarie Locali
hanno piena autonomia gestionale con riguardo alla spesa
sanitaria, nell’ambito delle prerogative ad esse attribuite,
ed ogni caso una direttiva regionale non può assumere effetti
derogatori o di revoca rispetto ad una precedente deliberazione
del Direttore Generale.
Il Collegio, infine, con riguardo alla questione relativa
all’efficacia nei confronti dell’odierna ricorrente dell’accordo
concluso dalla A.S.L. con i rappresentanti dei centri convenzionati
esterni, osserva che anche tale profilo di ricorso avrebbe
dovuto costituire, semmai, una specifica censura da assumere
avverso la delibera di recepimento da parte dell’Ente sanitario.
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2. Alla luce delle suesposte considerazioni,
ed assorbito quant’altro, il ricorso in appello va rigettato.
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3. Sussistono, comunque, giusti motivi per
compensare tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione V) rigetta l’appello in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede
del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 30.3.2004,
con l'intervento dei sigg.ri
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Emidio Frascione - Presidente,
Goffredo Zaccardi - Consigliere,
Claudio Marchitiello - Consigliere,
Aniello Cerreto - Consigliere,
Michele Corradino - Consigliere estensore.
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NINO PAOLANTONIO
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| Diritti patrimoniali e
termini di decadenza
| Afferma
il Consiglio di Stato nella sentenza impugnata che
un soggetto convenzionato con il S.S.N., che chieda
la condanna dell’amministrazione al pagamento dei
corrispettivi dovuti per le prestazioni specialistiche
eseguite in favore degli assistiti del servizio
sanitario nazionale in regime di accreditamento
esterno, è onerato dell’impugnativa delle delibere
con le quali la A.S.L. ha stabilito di ripartire
le somme impegnate per onorare codesti pagamenti,
e ciò perché le delibere in questione sarebbero
idonee a produrre effetti immediati nella sfera
giuridica dei soggetti interessati.
Non credo che questa soluzione sia corretta. Riemerge
nella motivazione della sentenza – pur se non esternata
– la preistorica teoria della degradazione dei diritti
soggettivi ad opera dei provvedimenti autoritativi.
Ma sono le delibere in commento provvedimenti autoritativi?
Senz’altro no: si tratta di provvedimenti a rilievo
meramente contabile, che non prendono in alcuna
considerazione le posizioni dei soggetti convenzionati,
limitandosi solo a stabilire quanto le AA.SS.LL.
possono spendere di anno in anno. Si tratta di atti
di gestione pura – se si vuole evocare una terminologia
d’altri tempi – dove l’autorità è del tutto assente,
e l’unico interesse dell’amministrazione – come
di qualunque altro soggetto che si trovasse in condizioni
analoghe – è quello di prevedere uno stanziamento
in bilancio congruo con le disponibilità di cassa.
L’impugnativa, viceversa, voleva tutelare un diritto
nascente dalla legge, e l’interpretazione che il
ricorrente ne offriva – forse discutibile, ma questo
non giustificava certo una pronuncia di inammissibilità
– si fondava sulla immediata applicabilità della
disciplina che attribuisce ai convenzionati la pretesa
di ottenere integralmente dalle strutture sanitarie
il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni
effettivamente rese al S.S.N.: che, si badi, se
ne è avvantaggiato, ma, grazie alla sentenza in
commento, oggi, non sborsa un centesimo in più di
quanto stabilito dalla delibera che stabilisce i
limiti ai pagamenti, che però, come qui sostenuto,
non andava affatto impugnata nei termini decadenziali.
E’ questo l’epilogo della vicenda giudiziaria? Non
lo credo, e la situazione andrà monitorata dagli
osservatori interessati.
Il Consiglio di Stato, infatti, avrebbe dovuto dichiarare
il difetto sopravvenuto della propria giurisdizione
a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale
n. 204 del 2004, che ha sottratto al Giudice amministrativo
la giurisdizione esclusiva sui diritti soggettivi
nelle controversie in materia di servizi pubblici
– quale la presente controversia è – dando applicazione
all’art. 5 c.p.c., nell’interpretazione comunemente
condivisa da dottrina e giurisprudenza, trattandosi
appunto di lite su diritti soggettivi nella quale
non vengono in giuoco provvedimenti d’autorità,
e rimane quindi esclusa anche la giurisdizione generale
di legittimità.
Il ricorrente potrà quindi impugnare la sentenza
in commento dinanzi alla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite per motivi di giurisdizione e, ottenutone
l’annullamento, reiterare la propria richiesta di
merito dinanzi al Giudice ordinario, anche, ovviamente,
con l’agile strumento della tutela monitoria.
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