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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 20 ottobre 2004 n. 6840
Pres. Frascione – Est. Corradino
Laboratorio di Analisi “Dr. Siracusa Rizzi” (Avv. D’Ottavio) c/ Azienda Sanitaria Locale n. 11 di Reggio Calabria (Avv. Battaglia)


Sanità e sanitari – aziende sanitarie locali – delibere di ripartizione delle spese per i pagamenti alle strutture convenzionate con il S.S.N. – immediata incisività sulle situazioni soggettive dei convenzionati – conseguenze – onere di impugnazione nei termini decadenza – sussiste

Le delibere delle aziende sanitarie locali che provvedono ad individuare limiti di spesa per la ripartizione delle somme spettanti alle strutture convenzionate devono essere impugnate dagli interessati negli ordinari termini di decadenza. Non vale obiettare infatti che l’azionabilità di dette pretese patrimoniali, in quanto diritti soggettivi perfetti, prescinderebbe dall’impugnativa di provvedimenti formali dell’amministrazione poiché le delibere in questione, in quanto idonee a produrre effetti immediati nella sfera giuridica dei soggetti interessati, costituendo il presupposto dell’attività successiva dell’Amministrazione, vanno impugnate nei termini decadenziali previsti in genere per gli atti amministrativi.

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

Sul ricorso n. 2504/01 R.G. proposto dal

 

Laboratorio di Analisi “Dr. Siracusa Rizzi”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Gabriele D’Ottavio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Via Ottaviano n. 91;

 

CONTRO

 

- Azienda Sanitaria Locale n. 11 di Reggio Calabria, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Demetrio Battaglia, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avv. Maria Pia Capozza, Via Maffeo Pantaloni n. 23;

 

PER L'ANNULLAMENTO
Della sentenza resa dal T.A.R. per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 1380/2000, pubblicata in data 6 settembre 2000.

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della resistente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il Consigliere Michele Corradino;
Uditi alla pubblica udienza del 30.3.2004 i difensori delle parti come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con sentenza n. 1380 del 6 settembre 2000 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, rigettava il ricorso con cui il Laboratorio di Analisi “Dr. Siracusa Rizzi” chiedeva il riconoscimento del diritto al pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni specialistiche eseguite in favore degli assistiti del servizio sanitario nazionale in regime di accreditamento esterno nei mesi di novembre e dicembre 1997, nonché la condanna dell’amministrazione al pagamento delle competenze arretrate.
Avverso la predetta decisione proponeva rituale appello il Laboratorio di Analisi “Dr. Siracusa Rizzi”, deducendo, nel merito, l’erroneità della sentenza.
Si è costituita l’Azienda Sanitaria Locale n. 11 di Reggio Calabria per resistere all’appello.
Con memorie depositate in vista dell'udienza le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Alla pubblica udienza del 30.3.2004 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

 

DIRITTO

 

1. L’appello è infondato.
Il ricorrente lamenta anzitutto l’erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 7, l. 549/95, degli artt. 8 e ss. del d.lgs. 502/92, dell’art. 1 l. 662/96 in relazione all’art. 6, comma 5, l. 724/94 e all’art. 2, comma 8, l. 549/95, nonché della direttiva regionale della Calabria prot. n. 27407 del 24.11.1997. In particolare, rileva l’appellante che il giudice di primo grado non avrebbe dovuto attribuire rilievo all’atto della A.S.L. n. 11 di determinazione del tetto di spesa per l’anno 1997 per le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili dai Centri Convenzionati, in quanto, a prescindere dalla legittimità dello stesso, la sopraindicata direttiva della Regione Calabria, di fissazione del limite massimo di spesa per un importo uguale a quello fatturato dalle strutture accreditate nell’anno 1996, avrebbe implicitamente revocato il provvedimento dell’A.S.L., prevalendo su di esso.
La doglianza non merita accoglimento.
Con delibera del Direttore Generale n. 1356 dell’8 ottobre 1997 l’Amministrazione resistente, in un’ottica di contenimento della spesa sanitaria, ha provveduto ad individuare, per l’anno 1997, il limite di spesa in questione, stabilendo, altresì, che la ripartizione delle somme ai singoli centri sarebbe avvenuta in base alla media del volume delle prestazioni dei due anni precedenti. In virtù di tale determinazione, l’A.S.L. ha versato all’odierna ricorrente l’intero importo stabilito per l’anno 1997, non provvedendo solo al pagamento di quanto inerente alle prestazioni effettuate dopo il superamento del budget.
Il giudice di primo grado, pertanto, ha correttamente stabilito che le censure formulate dal Laboratorio di Analisi “Dr. Siracusa Rizzi” avverso l’operato della A.S.L., al fine di ottenere pagamenti a tariffa piena di prestazioni che oltrepassavano il budget previsto, avrebbero dovuto essere rivolte avverso la già citata delibera n. 1356/97, alla quale la stessa A.S.L. si è poi successivamente uniformata. Tale ultimo provvedimento, divenuto inoppugnabile perché non gravato nei termini di legge, non ha consentito al T.A.R. di valutare l’eventuale riconoscimento delle pretese economiche del ricorrente.
Né in proposito può fondatamente sostenersi, come avanzato dall’appellante, che l’azionabilità di dette pretese patrimoniali, in quanto diritti soggettivi perfetti, prescinde dall’impugnativa di provvedimenti formali dell’amministrazione. Infatti la delibera in questione, in quanto idonea a produrre effetti immediati nella sfera giuridica dei soggetti interessati, costituendo il presupposto dell’attività successiva dell’Amministrazione, andava impugnata nei termini decadenziali previsti in genere per gli atti amministrativi.
Anche lo specifico rilievo riguardante l’efficacia implicitamente revocatoria nei confronti del citato provvedimento del D.G. dell’A.S.L. della direttiva della Regione Calabria n. 27407 del 24.11.1997 va disatteso.
Deve ritenersi, in proposito, che le Aziende Sanitarie Locali hanno piena autonomia gestionale con riguardo alla spesa sanitaria, nell’ambito delle prerogative ad esse attribuite, ed ogni caso una direttiva regionale non può assumere effetti derogatori o di revoca rispetto ad una precedente deliberazione del Direttore Generale.
Il Collegio, infine, con riguardo alla questione relativa all’efficacia nei confronti dell’odierna ricorrente dell’accordo concluso dalla A.S.L. con i rappresentanti dei centri convenzionati esterni, osserva che anche tale profilo di ricorso avrebbe dovuto costituire, semmai, una specifica censura da assumere avverso la delibera di recepimento da parte dell’Ente sanitario.

 

2. Alla luce delle suesposte considerazioni, ed assorbito quant’altro, il ricorso in appello va rigettato.

 

3. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) rigetta l’appello in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 30.3.2004, con l'intervento dei sigg.ri

 

Emidio Frascione - Presidente,
Goffredo Zaccardi - Consigliere,
Claudio Marchitiello - Consigliere,
Aniello Cerreto - Consigliere,
Michele Corradino - Consigliere estensore.


NINO PAOLANTONIO

Diritti patrimoniali e termini di decadenza


Afferma il Consiglio di Stato nella sentenza impugnata che un soggetto convenzionato con il S.S.N., che chieda la condanna dell’amministrazione al pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni specialistiche eseguite in favore degli assistiti del servizio sanitario nazionale in regime di accreditamento esterno, è onerato dell’impugnativa delle delibere con le quali la A.S.L. ha stabilito di ripartire le somme impegnate per onorare codesti pagamenti, e ciò perché le delibere in questione sarebbero idonee a produrre effetti immediati nella sfera giuridica dei soggetti interessati.
Non credo che questa soluzione sia corretta. Riemerge nella motivazione della sentenza – pur se non esternata – la preistorica teoria della degradazione dei diritti soggettivi ad opera dei provvedimenti autoritativi. Ma sono le delibere in commento provvedimenti autoritativi? Senz’altro no: si tratta di provvedimenti a rilievo meramente contabile, che non prendono in alcuna considerazione le posizioni dei soggetti convenzionati, limitandosi solo a stabilire quanto le AA.SS.LL. possono spendere di anno in anno. Si tratta di atti di gestione pura – se si vuole evocare una terminologia d’altri tempi – dove l’autorità è del tutto assente, e l’unico interesse dell’amministrazione – come di qualunque altro soggetto che si trovasse in condizioni analoghe – è quello di prevedere uno stanziamento in bilancio congruo con le disponibilità di cassa.
L’impugnativa, viceversa, voleva tutelare un diritto nascente dalla legge, e l’interpretazione che il ricorrente ne offriva – forse discutibile, ma questo non giustificava certo una pronuncia di inammissibilità – si fondava sulla immediata applicabilità della disciplina che attribuisce ai convenzionati la pretesa di ottenere integralmente dalle strutture sanitarie il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni effettivamente rese al S.S.N.: che, si badi, se ne è avvantaggiato, ma, grazie alla sentenza in commento, oggi, non sborsa un centesimo in più di quanto stabilito dalla delibera che stabilisce i limiti ai pagamenti, che però, come qui sostenuto, non andava affatto impugnata nei termini decadenziali.
E’ questo l’epilogo della vicenda giudiziaria? Non lo credo, e la situazione andrà monitorata dagli osservatori interessati.
Il Consiglio di Stato, infatti, avrebbe dovuto dichiarare il difetto sopravvenuto della propria giurisdizione a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, che ha sottratto al Giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sui diritti soggettivi nelle controversie in materia di servizi pubblici – quale la presente controversia è – dando applicazione all’art. 5 c.p.c., nell’interpretazione comunemente condivisa da dottrina e giurisprudenza, trattandosi appunto di lite su diritti soggettivi nella quale non vengono in giuoco provvedimenti d’autorità, e rimane quindi esclusa anche la giurisdizione generale di legittimità.
Il ricorrente potrà quindi impugnare la sentenza in commento dinanzi alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite per motivi di giurisdizione e, ottenutone l’annullamento, reiterare la propria richiesta di merito dinanzi al Giudice ordinario, anche, ovviamente, con l’agile strumento della tutela monitoria.

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