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n. 10-2004 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 19 ottobre 2004 n. 6692
Pres. Trotta – Est. Saltelli
REGIONE LIGURIA (avv.ti Benghi e Pedemonte) c/ PAVAN (avv. Quaglia)


Finanziamenti comunitari – Programma Integrato Mediterraneo – individuazione dell’ambito territoriale di applicazione – è espressione di potere discrezionale – sindacabilità - limiti

L’individuazione da parte di una Regione dell’ambito territoriale in cui può trovare applicazione il Programma Integrato Mediterraneo di cui al regolamento CEE 2088/85 (per quanto non completamente libera, atteso che lo stesso regolamento indica in misura sufficientemente puntuale gli ambiti territoriali beneficiari di tali programmi, così che esso in definitiva si concretizza nelle scelte di dettaglio, pur sempre necessarie) è frutto dell’esercizio di un potere discrezionale che impinge nel merito dell’azione amministrativa e sfugge pertanto al sindaco di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente irrazionale, irragionevole ed arbitrario.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 6692/2004 Reg. Dec.
N. 11011 Reg. Ric.
Anno 1998

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello iscritto al NRG 11011 dell’anno 1998 proposto
dalla REGIONE LIGURIA, in persona del presidente della giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Gigliola Benghi e Carlo A. Pedemonte, con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Madama n. 9;

 

contro

 

PAVAN GABRIELLA, rappresentata e difesa dall’avv. prof. M. Alberto Quaglia, con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Carducci n. 4;

 

per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Liguria, sez. II, n. 379 del 27 novembre 1997;

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Pavan Gabriella;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 27 aprile 2004 il consigliere Carlo Saltelli;
Uditi l’avvocato Benghi per l’appellante Regione Liguria e l’avvocato Quaglia per l’appellata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, sezione II, con la sentenza n. 379 del 27 novembre 1997, accogliendo il ricorso proposto dalla signora Gabriella Pavan, quale titolare della azienda agricola “La Chioccia”, ha annullato la nota dell’assessore regionale all’urbanistica e programmazione, n. 114 del 27 gennaio 1993, con cui le era stato negato l’accesso al contributo richiesto nell’ambito del Programma Integrato Mediterraneo – Liguria, per essere la sua azienda agricola localizzata in zona esclusa dal richiesto finanziamento, nonché la delibera del Consiglio regionale della Liguria n. 87 del 15 luglio 1992, avente ad oggetto “Approvazione del documento programmatico per la 2° fase del PI.M. Liguria”.
Ad avviso del Tribunale, infatti, la Regione Liguria aveva illegittimamente, senza alcuna ragionevole giustificazione e in contrasto col trattamento riservato al territorio del Comune di Sanremo e di altri comuni capoluoghi, inserito l’intero territorio del Comune di Savona (in cui ricadeva l’azienda della ricorrente), al pari di quello degli altri capoluoghi di provincia, nelle aree escluse dai contributi comunitari connessi agli aiuti finanziari previsti nei fondi dei cosiddetti “programmi integrati mediterranei”, laddove nel regolamento CEE n. 2088/85, fonte principale di disciplina di tale tipo di contributi, per quanto riguarda la Regione Liguria e la Toscana, era stato esclusa la concessione degli aiuti per i soli agglomerati di Genova e Firenze e delle zone costiere ininterrottamente urbanizzate e con attività turistica permanente.
Avverso tale statuizione ha proposto appello la Regione Liguria che, con atto notificato il 2 dicembre 1998, dopo aver ripercorso le articolate fasi di approvazione del Programma Integrato Mediterraneo, ha rivendicato la legittimità degli impugnati in primo grado, erroneamente ed inopinatamente annullati dai primi giudici.
Il gravame è affidato a due articolati motivi di censura.
Con il primo, deducendo “Erroneità della sentenza per il rigetto delle eccezioni di irricevibilità, improcedibilità e/o inammissibilità”, la Regione Liguria ha sostenuto, sotto vari profili, l’inammissibilità del ricorso di primo grado, erroneamente non rilevata dai primi giudici, innanzitutto per la mancata impugnazione degli atti con i quali era stata effettuata la zonizzazione del Programma Integrato Mediterraneo, non potendo in alcun modo convenire con la sua ritenuta natura di atto generale (con la conseguenza che solo la sua applicazione avrebbe concretizzato l’interesse ad agire per ottenerne l’annullamento), laddove, invece, esso era atto dotato di completa autonomia funzionale rispetto agli altri atti della relativa serie procedimentale e pertanto autonomamente lesivo delle posizioni giuridiche dei terzi (per l’immediato effetto che generava di preclusione delle domande di finanziamento relative ad aree non inserite nel programma stesso); era stata poi omessa l’impugnazione del bando di gara che espressamente escludeva dall’ammissione ai contributi le aree indicate nella allegata cartografia (eccezione sulla quale i primi giudici non si erano neppure pronunciati); in ogni caso, ad avviso della Regione appellante, i primi giudici non avevano rilevato la carenza d’interesse a ricorrere della signora Gabriella Pavan, atteso che, anche a voler ammetter l’impugnabilità e il successivo annullamento della delibera del consiglio regionale n. 87 del 15 luglio 1992 (di approvazione del documento programmatico della 2^ fase del P.I.M. Liguria) rimaneva pur sempre valida ed efficace la precedente delibera n. 80 del 1988, con cui era stato concretamente approvato Programma Integrato Mediterraneo che comunque escludeva il territorio in cui ricadeva l’azienda agricola dell’interessata dalle misure comunitarie in questione; ciò senza contare che, avendo partecipato alla formazione del Programma Immediato Mediterraneo anche lo Stato e la Comunità Europea, il ricorso di primo grado doveva essere dichiarato inammissibile per la loro mancata evocazione in giudizio.
Con il secondo motivo di appello, lamentando “Erroneità dell’appellata sentenza per violazione dell’art. 7 l. 1034/1971 e per errata e falsa applicazione del regolamento CEE n. 2088/85”, la Regione Liguria ha sostenuto che, diversamente da quanto erroneamente ritenuto dai primi giudici, le scelte operate con la impugnata delibera n. 87 del 1992 costituivano puntuale applicazione della normativa comunitaria, confermate dalle decisioni della Commissione delle Comunità Europee di approvazione del P.I.M. Liguria, così che non sussisteva alcuna illogicità o irragionevolezza nella scelta di escludere il territorio del Comune di Savona dall’applicazione delle misure comunitarie, ciò corrispondendo alle stesse previsioni del ricordato regolamento comunitario, ai sensi del quale per le regioni Liguria, Toscana, Umbria e Marche andavano esclusi gli agglomerati di Firenze e Genova e le zone costiere ininterrottamente urbanizzate e con attività turistica permanente, nelle quali erano possibili solo interventi in materia di pesca e acquicoltura: era, infatti, del tutto congruo e logico ritenere che i quattro capoluoghi, tutti sulla costa, fossero interessati da una continuità urbanizzativa.
La signora Gabriella Pavan si è costituita in giudizio deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avverso gravame, di cui ha chiesto il rigetto, riproponendo espressamente i motivi di censura sollevati in primo grado e non esaminati, in quanto assorbiti.

 

DIRITTO

 

I. L’appello è fondato e deve essere accolto.
I.1. Il regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985 prevedeva all’articolo 1, un’azione comunitaria specifica a beneficio delle regioni meridionali della Comunità, con l’obiettivo di migliorare le loro strutture socio-economiche al fine di meglio adattarsi in relazione alla nuova situazione creata con l’allargamento (del numero degli Stati membri): tale azione era esercitata attraverso la partecipazione della Comunità alla realizzazione di Programmi integrati mediterranei (P.I.M.), di durata massima di sette anni, presentati alla Commissione.
Le regioni e le aree beneficiare dei PIM (art. 1, comma 1) erano indicate nell’allegato I, ove, per quanto riguarda l’Italia, era espressamente contemplate tutte le regioni del Mezzogiorno (esclusi gli agglomerati di Roma, Napoli e Palermo, con la precisazione che nel Mezzogiorno era ricompreso l’intero Lazio e che, per quanto riguardava le infrastrutture, si prendevano in considerazione le zone della cassa del mezzogiorno, di cui al D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523), le regioni Liguria, Toscana, Umbria e Marche (esclusi gli agglomerati di Firenze e Genova e le zone costiere ininterrottamente urbanizzate e con attività turistica permanente, nelle quali sono possibili solo interventi in materia di pesca e acquicoltura), nonché il versante appenninico amministrato dall’Emilia – Romagna, le zone lagunari dell’Adriatico settentrionale tra la zona valliva di Comacchio e quella di Marano Lagunare.
Dopo aver evidenziato (articolo 2) che i P.I.M. consistevano in azioni pluriennali, coerenti tra di loro e coerenti con le politiche comuni, finalizzate al perseguimento degli obiettivi indicati nell’articolo 1 e che riguardavano taluni investimenti nel settore produttivo, la realizzazione di infrastrutture, nonché la valorizzazione delle risorse umane (comma 2) ed inerivano a diversi settori dell’attività economica, quali l’agricoltura, la pesca e le attività collegate, comprese le industrie agroalimentari; l’energia; l’artigianato e l’industria, compresi l’edilizia e i lavori pubblici, e i servizi, compreso il turismo (comma 3), il successivo articolo 5 del regolamento (collocato nel titolo II, rubricato “Adozione e realizzazione dei P.I.M.”) prevedeva che gli stati interessati, tra cui l’Italia, avrebbero dovuto presentare alla Commissione i P.I.M., ai fini del loro cofinanziamento da parte della Comunità, con la precisazione, per quanto qui interessa, che i P.I.M. dovevano essere “elaborati all’opportuno livello geografico dalle autorità regionali o dalle altre autorità designate da ciascuno stato membro interessato” e che il loro contenuto era precisato nell’allegato III: spettava alla Commissione, ai sensi dell’articolo 6, esaminare i P.I.M., per determinare la loro conformità al regolamento e le azioni oggetto di contributo finanziario da parte della Comunità.
Era a tal fine previsto che, attraverso un’articolata fase istruttoria (cui prendeva parte un apposito comitato consultivo, composto dai rappresentati degli stati membri, presieduto dalla Commissione ed in cui era rappresentata anche la BEI), la Commissione stessa approvasse i P.I.M. e che le relative decisioni fossero pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (articolo 7); l’applicazione (rectius, l’attuazione) del P.I.M. era poi affidata ad appositi contratti di programma fra le parti interessate (Commissione, stati membri, autorità regionali o qualsiasi altra autorità designata dallo stato membro), che definivano i loro rispettivi impegni (articolo 9): anche dell’accordo di programma era prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.
I.2. Per quanto attiene al P.I.M. della Liguria, come risulta dalla documentazione in atti, con decisione del 13 giugno 1988 la Commissione approvava il Progetto Integrato Mediterraneo di cui alla delibera del consiglio regionale n. 36 del 25 giugno 1986, relativo al periodo 1° gennaio 1988 – 31 dicembre 1992, concedendo i contributi finanziari specificati, a condizione che gli interventi fossero effettuati conformemente allo stesso rimanendo nei limiti delle stime di spesa complessiva e che fossero rispettate le norme e le procedure delle singole fonti di finanziamento comunitario.
La Regione Liguria di conseguenza, con delibera consiliare n. 80 del 22 giugno 1988 approvava il Programma Integrato Mediterraneo nel testo trasmesso dalla Commissione delle Comunità Europee, dando mandato al presidente della giunta regionale di sottoscrivere il contratto di programma per la relativa attuazione (sottoscrizione avvenuta il successivo 13 luglio 1988).
L’ambito territoriale di attuazione di detto programma, come si evince dalla cartina di zonizzazione e come si ricava anche dalla lettura della Relazione Introduttiva alla Fase I di attuazione del predetto P.I.M., riguardava l’intero territorio regionale ad eccezione dell’agglomerato di Genova e dei comuni costieri con urbanizzazione continua o a forte attività turistica: nell’area esclusa, per quanto qui interessa, era ricompreso anche il territorio in cui ricadeva l’azienda agricola della signora Gabriella Pavan che aveva chiesto di accedere ai finanziamenti del predetto P.I.M.
Con la successiva delibera del consiglio regionale n. 87 del 15 luglio 1992, la Regione Liguria si limitava, poi, ad approvare il documento programmatico relativo alla seconda fase di attuazione del predetto P.I.M.: giova evidenziare che tale documento, dopo aver ricordato il contesto storico del Programma Integrato Mediterraneo della Liguria, la sua articolazione e dopo aver svolto osservazioni e commenti sull’attuazione del programma stesso (individuandone i limiti e delineando le possibilità di ulteriore utilizzazione), indicava il livello (finanziario) di attuazione del programma al 31 dicembre 1991, al sostanziale fine di monitorare le spese già sostenute e di utilizzare in modo proficuo le risorse finanziarie ancora disponibili, tutto ciò in attuazione della decisione delle Comunità Europee del 16 dicembre 1991, trasmesso alla Regione Liguria con nota del 5 febbraio 1992, che modificava il Programma Integrato Mediterraneo della Regione Liguria unicamente per quanto riguarda l’aspetto del finanziamento.
Con delibera n. 3397 del 16 luglio 1992 la Giunta regionale della Liguria determinava la disciplina delle modalità operative per l’attuazione della seconda fase del P.I.M. Liguria, approvando i relativi bandi con l’allegata modulistica.
I.3. Ciò precisato in punto di fatto, la Sezione osserva che il ricorso di primo grado era infondato nel merito e andava pertanto respinto, cui consegue la fondatezza nel merito dell’appello della Regione Liguria, circostanza che esime la Sezione dall’esaminare le eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso di primo grado, espressamente riproposte nel presente giudizio di appello proprio dalla Regione Liguria.
I.3.1. E’ pacifico, invero, che la richiesta in data 30 novembre 1992 della signora Gabriella Pavan di accedere ai finanziamenti previsti dal P.I.M. della Liguria (2^ fase, Sottoprogramma n. 1, misura n. 5, Agriturismo e capacità ricettiva) per la ristrutturazione edilizia di fabbricati rurali e sistemazione di aree esterne per renderle idonee all’esercizio dell’attività turistica, fu respinta perché l’azienda agricola era localizzata in zona esclusa dai finanziamenti: che tale situazione di fatto corrispondesse, poi, alla zonizzazione del P.I.M. risulta poi dal fatto stesso che quest’ultima è stata concretamente oggetto di censura in relazione alla delibera consiliare n. 87 del 15 luglio 1992 e che sulla scelta di escludere quella zona, rientrante nel territorio del Comune di Savona, dall’area P.I.M. sia stato oggetto di annullamento da parte dei primi giudici.
Sennonché, diversamente da quanto ritenuto da questi ultimi, la scelta della concreta individuazione degli ambiti territoriali da includere nei Programmi Integrati Mediterranei (che, come accennato, rappresenta in definitivo il vero punctum dolens della controversia) era effettivamente affidata, secondo le puntuali previsioni del ricordato regolamento CEE 2088/85, esclusivamente alla Regione, atteso che il relativo articolo 5, comma 2, espressamente disponeva che “I PIM sono elaborati all’opportuno livello geografico dalle autorità regionali o dalle altre autorità designate da ciascun stato membro interessato”. L’esercizio di tale scelta (peraltro neppure completamente libera, atteso che lo stesso regolamento, come sopra ricordato, indicava in misura sufficientemente puntuale gli ambiti territoriali beneficiari di tali programmi, così che esso in definitiva si concretizzava nelle scelte di dettaglio, pur sempre necessarie) è frutto di un potere discrezionale che impinge nel merito dell’azione amministrativa e sfugge pertanto al sindaco di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente irrazionale, irragionevole ed arbitrario, estremi, questi, che nel caso di specie non ricorrono: infatti, come emerge dalla documentazione in atti, con la ricordata delibera n. 87 del 15 luglio 1992 il Consiglio regionale della Liguria, accogliendo la proposta di emendamento al documento programmatico per l’attuazione della seconda fase del P.I.M. (proposta di emendamento formulata dalla Giunta regionale nella seduta del 10 luglio 1992, relazione 83104) ebbe ad apportare una variazione alla originaria zonizzazione del P.IM. per renderlo esattamente rispondente alle previsione del ricordato regolamento CEE, escludendo dalla zona destinataria dei finanziamenti l’intero territorio dei comuni capoluogo, nonché la fascia costiera per la profondità di un chilometro in ragione della continuità urbanistica che la connota, eccezion fatta per l’area protetta delle Cinque Terre e per i centri storici individuati nel Piano Territoriale di Coordinamento Paesaggistico.
La nuova zonizzazione del P.I.M. risulta, in definitiva, sufficientemente ed adeguatamente motivata in ragione della finalità che persegue il programma stesso, come sopra ricordata, e che evidentemente mal si concilia con l’area individuata dalla Regione, che ragionevolmente non si presta alla proficua attuazione delle iniziative per le quali è prevista l’utilizzazione di fondi europei; è appena il caso di rilevare, sotto altro convergente profilo, che la correttezza, ragionevolezza e non arbitrarietà della scelta operata dall’amministrazione regionale trova conferma nella sua approvazione da parte della Commissione Europea, cui spettava il relativo controllo anche ai fini della concreta erogazione dei contributi, risultano così effettivamente conforme alle finalità del regolamento (e agli interessi comunitari).
I.3.2. Sono da respingere gli ulteriori motivi del ricorso di primo grado, non esaminati in primo grado in quanto assorbiti, ma espressamente riproposti dall’appellata.
Quanto alla censura con cui l’appellata aveva lamentato che nel respingere la domanda di finanziamento l’amministrazione regionale non aveva tenuto conto che una parte dell’azienda agricola in questione non rientrava nell’area esclusa dal P.I.M. della Liguria, la Sezione rileva che, anche a prescindere dal fatto che tale circostanza non è stata oggetto di prova certa e incontrovertibile, appare decisiva a confortare la legittimità del provvedimento impugnato la considerazione che la maggior parte dell’azienda agricola, e comunque la parte più rilevante di essa, vale a dire gli edifici rurali da risistemare per attività agrituristica, com’è pacifico, ricadeva nel territorio del Comune di Savona e non rientrava pertanto nell’ambito territoriale per il quale erano stati previsti gli interventi del P.I.M.: diversamente opinando, e cioè ammettendo che il contributo potesse essere erogato anche in presenza di un’iniziativa riguardante un’area non frazionabile, per una minima parte soltanto rientrante nella zonizzazione del P.I.M., si sarebbe consentita la sostanziale elusione della normativa comunitaria e della sua ratio, con evidente e macroscopico contraddittorietà dell’operata della pubblica amministrazione, non potendo essere ragionevolmente contestato che in tal modo il finanziamento avrebbe riguardato in sostanza anche aree che ne erano state espressamente escluse.
Del tutto inammissibile, sotto il profilo dell’interesse, oltre che irrilevante ed ininfluente è la censura appuntata nei confronti dell’impugnato atto di diniego per la mancata individuazione dei criteri per la concreta erogazione del finanziamento richiesto, atteso che evidentemente anche il suo eventuale accoglimento non arrecherebbe alcuna utilità all’appellata.
II. Alla stregua delle suesposte osservazioni l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado dalla signora Gabriella Pavan .
La peculiarità della controversa induce la Sezione ha dichiarare interamente compensate tra le parte le spese del doppio grado di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla Regione Liguria avverso la sentenza n. 379 del 27 novembre 1997 del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. II, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, respinge il ricorso proposto in primo grado dalla signora Gabriella Pavan.
Dichiara interamente compensate le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 aprile 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:

 

TROTTA GAETANO - Presidente
POLI VITO - Consigliere
LEONI ANNA - Consigliere
SALTELLI CARLO - Consigliere est.
DE FELICE SERGIO - Consigliere

 

IL PRESIDENTE
Gaetano Trotta

 

L’ESTENSORE
Carlo Saltelli

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 19/10/2004
(art. 55, L. 27.4.1982, 186)

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