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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 19 ottobre 2004 n. 6700
Pres. Trotta – Est. Leoni
Ministero di grazia e giustizia (Avvocatura generale dello Stato) c/ Tatoli Saverio (avv.ti Agostinacchio e Minunno)


Concorsi a pubblici impieghi – concorso per assistente giudiziario – requisiti – valutazione da parte della Commissione selezionatrice – sindacato della Commissione sul merito delle attestazioni rilasciate ai medesimi dai capi degli uffici - illegittimità

Alla Commissione preposta alla selezione nei concorsi a posti di assistente giudiziario spetta la verifica del possesso dei requisiti in capo agli interessati (appartenenza al ruolo della ex carriera esecutiva dell’Amministrazione giudiziaria con qualifica di coadiutore superiore giudiziario o di coadiutore dattilografo; almeno undici anni di servizio; espletamento negli ultimi cinque anni e per un periodo complessivo di almeno 18 mesi di mansioni ascrivibili al profilo professionale di assistente giudiziario, comprovate da appositi certificati rilasciati dai capi degli uffici), senza possibilità di incidenza sul merito delle attestazioni rilasciate ai medesimi dai capi degli uffici, dovendosi far risalire alla responsabilità di questi ultimi la veridicità dei contenuti delle attestazioni stesse.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N.6700/2004 Reg. Dec.
N. 7190 Reg. Ric.
Anno 1998

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello N.7190/98, proposto
dal Ministero di grazia e giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

 

contro

 

Tatoli Saverio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Annalisa Agostinacchio e Giuseppe Minunno, elettivamente domiciliato in Roma, via S. Vincenzo de Paoli n. 13, presso il cav. Luigi Gardin;

 

per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sez. I, n. 254/98;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva della parte appellata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 27 aprile 2004 il Consigliere Anna Leoni; Uditi l'Avvocato dello Stato Volpe e l'avv. Annalisa Agostinacchio;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

1. Il sig. Tatoli Saverio, operatore amministrativo in servizio presso il Tribunale di Bari, impugnava il provvedimento del Direttore dell’Ufficio concorsi del Ministero di grazia e giustizia del 27/5/94, con il quale era stato confermato il giudizio di inidoneità al concorso a 992 posti di assistente giudiziario indetto con D.M. 4 aprile 1989, nonché il giudizio espresso dalla Commissione giudicatrice.

 

2. Il provvedimento impugnato era stato adottato in esecuzione della sentenza del T.A.R. per la Puglia, sede di Bari n. 32 del 10/3/93 che aveva accolto il ricorso avverso l’atto di approvazione del concorso pubblico distrettuale a 992 posti di assistente giudiziario limitatamente al distretto della Corte di appello di Bari, nella parte in cui il sig. Tatoli era stato escluso dalla graduatoria di merito, statuendo l’obbligo di rinnovare la valutazione relativa alla ascrivibilità delle mansioni svolte nel profilo superiore di assistente giudiziario.

 

3. Il Tribunale amministrativo accoglieva il ricorso, nella considerazione che le funzioni svolte dall’interessato nel periodo utile si qualificavano come vera e propria attività di assistenza al magistrato e non abbisognavano di alcuna specificazione di contenuto, connotandosi per definizione in un’attività di collaborazione diretta ed immediata sufficiente ad integrare l’ipotesi del profilo professionale in questione. Nella considerazione, altresì, che nella specie non occorrevano ordini di servizio di affidamento di funzioni superiori, trattandosi di funzioni svolte in via di fatto e legittimate, ai fini concorsuali, solo in via postuma, sulla base di una norma successivamente intervenuta.

 

4. Il Ministero di grazia e giustizia appellava la sentenza, ritenendola errata in quanto il provvedimento dichiarativo della inidoneità era stato annullato solo per difetto di motivazione, salvi rimanendo gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione: la Commissione giudicatrice, nuovamente riunita per formulare il proprio giudizio, aveva concluso nel senso della non ascrivibilità al profilo dell’assistente giudiziario dei compiti svolti dal sig. Tatoli, secondo la previsione del comma 2 dell’art.1 del bando, perché si erano concretizzati in attività ritenute proprie della qualifica di operatore amministrativo. Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza in quanto del tutto carente di motivazione.

 

5. Il ricorso veniva inserito nei ruoli d’udienza del 27 aprile 2004.

 

DIRITTO

 

1.L’appello è infondato e va respinto.
Premesso che l’atto di appello incentra le sue critiche alla sentenza impugnata nella non pertinenza delle argomentazioni svolte dal Tribunale amministrativo regionale e sulla assenza di motivazioni per confutare le osservazioni svolte dalla Commissione, cui spettava di esaminare le attività ad essa sottoposte dai candidati;
Considerato che:
l’art.3 del D.L. 23/01/89 n. 10, convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1989 n.104 prevedeva che alla copertura di mille posti recati in aumento dall’articolo1, comma 1, si provvedesse mediante selezione del personale appartenente al ruolo della ex carriera esecutiva dell’Amministrazione giudiziaria con qualifica di coadiutore superiore giudiziario o di coadiutore dattilografo giudiziario, con almeno undici anni di servizio, che avesse espletato, nell’ultimo quinquennio e per un periodo complessivo di almeno diciotto mesi, mansioni ascrivibili al profilo professionale di assistente giudiziario, comprovate da appositi certificati rilasciati dai capi degli uffici;
prevedeva, altresì, che a tale selezione si provvedesse, a domanda degli interessati, sulla base di graduatorie distrettuali formate tenendo conto dell’anzianità maturata nel ruolo organico di provenienza;
le funzioni dell’assistente giudiziario (VI q.f.) sono indicate al punto 176 del D.P.R. 29 dicembre 1984 n. 1219 nei termini seguenti:
1) assiste il magistrato nelle istruttorie, nelle udienze civili e penali ed in tutti gli altri casi in cui l’assistenza è prevista; redige e sottoscrive i relativi verbali;
2) riceve gli atti processuali a lui attribuiti da leggi o da regolamenti e compie le attività preparatorie e successive ad essi connessi; nell’ambito di tali attribuzioni rilascia copie e certificazioni;
3) espleta le funzioni di cassiere e consegnatario, nell’ambito delle norme generali e specifiche;
4) collabora nell’ambito della professionalità posseduta con il magistrato in tutti gli aspetti connessi all’attività di ufficio; attende a compiti di segreteria e di collaborazione nell’attività amministrativa e contabile, istruendo nell’ambito della professionalità posseduta, atti e procedimenti mediante l’acquisizione di dati e di notizie, svolgendo ogni attività sotto la propria personale responsabilità;
5) svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento delle professionalità di livello inferiore rispondendo dei risultati conseguiti;
6) svolge le funzioni di segretario delle commissioni, come membro tecnico partecipa a commissioni, comitati ed organi collegiali nell’ambito dell’Amministrazione; 7)svolge compiti propri della qualifica posseduta anche mediante l’utilizzazione di apparecchiature e sistemi di uso complesso;
la sentenza ha dato atto che dagli atti depositati in giudizio risultava che l’attività svolta dalla parte appellata nel periodo utile(attività preparatoria e successiva agli atti processuali, quale l’attività di registrazione dei fascicoli e di iscrizione dei procedimenti nei ruoli come da attestazione in atti) era riconducibile alla attività di assistenza al magistrato e non sovrapponibile con quella di operatore amministrativo; la contestazione di genericità mossa dalla Commissione esaminatrice all’attività di assistente giudiziario svolta dalla parte appellata non aveva consistenza logica e giuridica, in quanto l’attività di assistenza al magistrato costituisce profilo professionale tipico di quella qualifica e non abbisogna di alcune specificazione di contenuto, connotandosi per definizione in un’attività di collaborazione diretta ed immediata sufficiente ad integrare l’ipotesi del profilo professionale in questione; non aveva consistenza giuridica il rilievo formulato dalla Commissione esaminatrice circa l’assenza di ordine di servizio di affidamento di funzioni superiori, che precluderebbe la valutazione dell’attività svolta, trattandosi di funzioni svolte in via di fatto e legittimate, successivamente, sulla base di una normativa sopravvenuta; Ritenuto che:
la norma di cui all’art. 3 del D.L. 23/01/1989 n. 10, convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1989 n. 104 subordina la possibilità di partecipare alla selezione per la copertura dei posti recati in aumento dall’art. 1 comma 1 della stessa normativa al possesso di taluni requisiti, espressamente individuati(appartenenza al ruolo della ex carriera esecutiva dell’Amministrazione giudiziaria con qualifica di coadiutore superiore giudiziario o di coadiutore dattilografo; almeno undici anni di servizio;
espletamento negli ultimi cinque anni e per un periodo complessivo di almeno 18 mesi di mansioni ascrivibili al profilo professionale di assistente giudiziario, comprovate da appositi certificati rilasciati dai capi degli uffici);
alla Commissione preposta alla selezione in questione sulla base di graduatorie distrettuali spetta la verifica del possesso dei requisiti suddetti da parte degli interessati, senza peraltro possibilità di incidenza sul merito delle attestazioni rilasciate ai medesimi dai capi degli uffici, dovendosi far risalire alla responsabilità di questi ultimi la veridicità dei contenuti delle attestazioni stesse;
nella fattispecie, non è contestato il possesso da parte dell’appellato di certificazioni attestanti lo svolgimento da parte del medesimo di attività preparatorie e successive, inerenti a procedimenti giurisdizionali, connesse alla ricezione degli atti e più in generale riferentisi ai compiti di segreteria e collaborazione amministrativa con il magistrato;
l’assistenza al magistrato rientra tra le funzioni tipiche della qualifica di cui si controverte, come risulta espressamente dal punto 176 del D.P.R. n. 1219 del 1984 e dette funzioni sono state certificate come richiesto dalla disposizione applicata;
Ritenuto, di conseguenza, che l’appello vada rigettato, confermandosi la sentenza impugnata, con compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione IV- rigetta il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata Spese del grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2004 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

 

Gaetano TROTTA - Presidente
Vito POLI - Consigliere
Anna LEONI - Consigliere, est.
Carlo SALTELLI - Consigliere
Sergio DE FELICE - Consigliere

 

IL PRESIDENTE
Gaetano Trotta

 

L'ESTENSORE
Anna Leoni

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 19/10/2004
(art. 55, L. 27.4.1982, 186)

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