| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 19 ottobre 2004 n.
6700
Pres. Trotta – Est. Leoni
Ministero di grazia e giustizia (Avvocatura generale dello
Stato) c/ Tatoli Saverio (avv.ti Agostinacchio e Minunno)
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Concorsi a pubblici impieghi – concorso per
assistente giudiziario – requisiti – valutazione da parte
della Commissione selezionatrice – sindacato della Commissione
sul merito delle attestazioni rilasciate ai medesimi dai
capi degli uffici - illegittimità
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Alla Commissione preposta alla selezione
nei concorsi a posti di assistente giudiziario spetta la
verifica del possesso dei requisiti in capo agli interessati
(appartenenza al ruolo della ex carriera esecutiva dell’Amministrazione
giudiziaria con qualifica di coadiutore superiore giudiziario
o di coadiutore dattilografo; almeno undici anni di servizio;
espletamento negli ultimi cinque anni e per un periodo complessivo
di almeno 18 mesi di mansioni ascrivibili al profilo professionale
di assistente giudiziario, comprovate da appositi certificati
rilasciati dai capi degli uffici), senza possibilità di
incidenza sul merito delle attestazioni rilasciate ai medesimi
dai capi degli uffici, dovendosi far risalire alla responsabilità
di questi ultimi la veridicità dei contenuti delle attestazioni
stesse.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.6700/2004 Reg. Dec.
N. 7190 Reg. Ric.
Anno 1998
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello N.7190/98, proposto
dal Ministero di grazia e giustizia, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la
stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.
12;
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contro
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Tatoli Saverio, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Annalisa Agostinacchio e Giuseppe Minunno,
elettivamente domiciliato in Roma, via S. Vincenzo de Paoli
n. 13, presso il cav. Luigi Gardin;
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per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia, sez. I, n. 254/98;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva
della parte appellata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 27 aprile 2004 il Consigliere
Anna Leoni; Uditi l'Avvocato dello Stato Volpe e l'avv.
Annalisa Agostinacchio;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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1. Il sig. Tatoli Saverio, operatore amministrativo
in servizio presso il Tribunale di Bari, impugnava il provvedimento
del Direttore dell’Ufficio concorsi del Ministero di grazia
e giustizia del 27/5/94, con il quale era stato confermato
il giudizio di inidoneità al concorso a 992 posti di assistente
giudiziario indetto con D.M. 4 aprile 1989, nonché il giudizio
espresso dalla Commissione giudicatrice.
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2. Il provvedimento impugnato era stato adottato
in esecuzione della sentenza del T.A.R. per la Puglia, sede
di Bari n. 32 del 10/3/93 che aveva accolto il ricorso avverso
l’atto di approvazione del concorso pubblico distrettuale
a 992 posti di assistente giudiziario limitatamente al distretto
della Corte di appello di Bari, nella parte in cui il sig.
Tatoli era stato escluso dalla graduatoria di merito, statuendo
l’obbligo di rinnovare la valutazione relativa alla ascrivibilità
delle mansioni svolte nel profilo superiore di assistente
giudiziario.
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3. Il Tribunale amministrativo accoglieva
il ricorso, nella considerazione che le funzioni svolte
dall’interessato nel periodo utile si qualificavano come
vera e propria attività di assistenza al magistrato e non
abbisognavano di alcuna specificazione di contenuto, connotandosi
per definizione in un’attività di collaborazione diretta
ed immediata sufficiente ad integrare l’ipotesi del profilo
professionale in questione. Nella considerazione, altresì,
che nella specie non occorrevano ordini di servizio di affidamento
di funzioni superiori, trattandosi di funzioni svolte in
via di fatto e legittimate, ai fini concorsuali, solo in
via postuma, sulla base di una norma successivamente intervenuta.
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4. Il Ministero di grazia e giustizia appellava
la sentenza, ritenendola errata in quanto il provvedimento
dichiarativo della inidoneità era stato annullato solo per
difetto di motivazione, salvi rimanendo gli ulteriori provvedimenti
dell’Amministrazione: la Commissione giudicatrice, nuovamente
riunita per formulare il proprio giudizio, aveva concluso
nel senso della non ascrivibilità al profilo dell’assistente
giudiziario dei compiti svolti dal sig. Tatoli, secondo
la previsione del comma 2 dell’art.1 del bando, perché si
erano concretizzati in attività ritenute proprie della qualifica
di operatore amministrativo. Chiedeva, quindi, la riforma
della sentenza in quanto del tutto carente di motivazione.
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5. Il ricorso veniva inserito nei ruoli d’udienza
del 27 aprile 2004.
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DIRITTO
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1.L’appello è infondato e va respinto.
Premesso che l’atto di appello incentra le sue critiche
alla sentenza impugnata nella non pertinenza delle argomentazioni
svolte dal Tribunale amministrativo regionale e sulla assenza
di motivazioni per confutare le osservazioni svolte dalla
Commissione, cui spettava di esaminare le attività ad essa
sottoposte dai candidati;
Considerato che:
l’art.3 del D.L. 23/01/89 n. 10, convertito con modificazioni
dalla L. 22 marzo 1989 n.104 prevedeva che alla copertura
di mille posti recati in aumento dall’articolo1, comma 1,
si provvedesse mediante selezione del personale appartenente
al ruolo della ex carriera esecutiva dell’Amministrazione
giudiziaria con qualifica di coadiutore superiore giudiziario
o di coadiutore dattilografo giudiziario, con almeno undici
anni di servizio, che avesse espletato, nell’ultimo quinquennio
e per un periodo complessivo di almeno diciotto mesi, mansioni
ascrivibili al profilo professionale di assistente giudiziario,
comprovate da appositi certificati rilasciati dai capi degli
uffici;
prevedeva, altresì, che a tale selezione si provvedesse,
a domanda degli interessati, sulla base di graduatorie distrettuali
formate tenendo conto dell’anzianità maturata nel ruolo
organico di provenienza;
le funzioni dell’assistente giudiziario (VI q.f.) sono indicate
al punto 176 del D.P.R. 29 dicembre 1984 n. 1219 nei termini
seguenti:
1) assiste il magistrato nelle istruttorie, nelle udienze
civili e penali ed in tutti gli altri casi in cui l’assistenza
è prevista; redige e sottoscrive i relativi verbali;
2) riceve gli atti processuali a lui attribuiti da leggi
o da regolamenti e compie le attività preparatorie e successive
ad essi connessi; nell’ambito di tali attribuzioni rilascia
copie e certificazioni;
3) espleta le funzioni di cassiere e consegnatario, nell’ambito
delle norme generali e specifiche;
4) collabora nell’ambito della professionalità posseduta
con il magistrato in tutti gli aspetti connessi all’attività
di ufficio; attende a compiti di segreteria e di collaborazione
nell’attività amministrativa e contabile, istruendo nell’ambito
della professionalità posseduta, atti e procedimenti mediante
l’acquisizione di dati e di notizie, svolgendo ogni attività
sotto la propria personale responsabilità;
5) svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento delle
professionalità di livello inferiore rispondendo dei risultati
conseguiti;
6) svolge le funzioni di segretario delle commissioni, come
membro tecnico partecipa a commissioni, comitati ed organi
collegiali nell’ambito dell’Amministrazione; 7)svolge compiti
propri della qualifica posseduta anche mediante l’utilizzazione
di apparecchiature e sistemi di uso complesso;
la sentenza ha dato atto che dagli atti depositati in giudizio
risultava che l’attività svolta dalla parte appellata nel
periodo utile(attività preparatoria e successiva agli atti
processuali, quale l’attività di registrazione dei fascicoli
e di iscrizione dei procedimenti nei ruoli come da attestazione
in atti) era riconducibile alla attività di assistenza al
magistrato e non sovrapponibile con quella di operatore
amministrativo; la contestazione di genericità mossa dalla
Commissione esaminatrice all’attività di assistente giudiziario
svolta dalla parte appellata non aveva consistenza logica
e giuridica, in quanto l’attività di assistenza al magistrato
costituisce profilo professionale tipico di quella qualifica
e non abbisogna di alcune specificazione di contenuto, connotandosi
per definizione in un’attività di collaborazione diretta
ed immediata sufficiente ad integrare l’ipotesi del profilo
professionale in questione; non aveva consistenza giuridica
il rilievo formulato dalla Commissione esaminatrice circa
l’assenza di ordine di servizio di affidamento di funzioni
superiori, che precluderebbe la valutazione dell’attività
svolta, trattandosi di funzioni svolte in via di fatto e
legittimate, successivamente, sulla base di una normativa
sopravvenuta; Ritenuto che:
la norma di cui all’art. 3 del D.L. 23/01/1989 n. 10, convertito
con modificazioni dalla L. 22 marzo 1989 n. 104 subordina
la possibilità di partecipare alla selezione per la copertura
dei posti recati in aumento dall’art. 1 comma 1 della stessa
normativa al possesso di taluni requisiti, espressamente
individuati(appartenenza al ruolo della ex carriera esecutiva
dell’Amministrazione giudiziaria con qualifica di coadiutore
superiore giudiziario o di coadiutore dattilografo; almeno
undici anni di servizio;
espletamento negli ultimi cinque anni e per un periodo complessivo
di almeno 18 mesi di mansioni ascrivibili al profilo professionale
di assistente giudiziario, comprovate da appositi certificati
rilasciati dai capi degli uffici);
alla Commissione preposta alla selezione in questione sulla
base di graduatorie distrettuali spetta la verifica del
possesso dei requisiti suddetti da parte degli interessati,
senza peraltro possibilità di incidenza sul merito delle
attestazioni rilasciate ai medesimi dai capi degli uffici,
dovendosi far risalire alla responsabilità di questi ultimi
la veridicità dei contenuti delle attestazioni stesse;
nella fattispecie, non è contestato il possesso da parte
dell’appellato di certificazioni attestanti lo svolgimento
da parte del medesimo di attività preparatorie e successive,
inerenti a procedimenti giurisdizionali, connesse alla ricezione
degli atti e più in generale riferentisi ai compiti di segreteria
e collaborazione amministrativa con il magistrato;
l’assistenza al magistrato rientra tra le funzioni tipiche
della qualifica di cui si controverte, come risulta espressamente
dal punto 176 del D.P.R. n. 1219 del 1984 e dette funzioni
sono state certificate come richiesto dalla disposizione
applicata;
Ritenuto, di conseguenza, che l’appello vada rigettato,
confermandosi la sentenza impugnata, con compensazione fra
le parti delle spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
– Sezione IV- rigetta il ricorso in appello indicato in
epigrafe e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, il 27 aprile 2004 dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta,
nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
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Gaetano TROTTA - Presidente
Vito POLI - Consigliere
Anna LEONI - Consigliere, est.
Carlo SALTELLI - Consigliere
Sergio DE FELICE - Consigliere
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IL PRESIDENTE
Gaetano Trotta
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L'ESTENSORE
Anna Leoni
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 19/10/2004
(art. 55, L. 27.4.1982, 186)
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