| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 19 ottobre 2004 n.
6701
Pres. Trotta – Est. Leoni
Ministero della difesa (Avvocatura generale dello Stato)
c/ IBECO S.p.a. e ACER - Associazione costruttori edili
di Roma e Provincia (avv. Barberis) |
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Contratti della pubblica amministrazione
– appalto di lavori pubblici – gara – difetto dei requisiti
di qualificazione – possesso di qualificazione nella categoria
prevalente OG1 – difetto di qualificazione per la categoria
scorporabile OG11 – divieto di subappalto – insussistenza
– esclusione – illegittimità
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Il sistema delineato dalla L. n. 109/94,
nonché dai D.D.P.R. nn. 554/99 e 34/00 non comporta l’obbligatoria
qualificazione dell’impresa partecipante ad una gara in
tutte le categorie di opere generali (OG), indipendentemente
dalla qualificazione di una di esse come “prevalente” operata
dal bando di gara, sicché il mancato possesso della qualificazione
in una delle categorie di lavori diverse dalla prevalente
implica necessariamente la scorporabilità e/o subappaltabilità
delle relative opere da parte dell’aggiudicataria.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.6701/2004 Reg. Dec.
N. 10496/2002 Reg. Ric.
Anno
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello N. 10496/2002, proposto
dal Ministero della difesa, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la stessa domiciliato
ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
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contro
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IBECO S.p.a. e ACER (Associazione
costruttori edili di Roma e Provincia), rappresentate e
difese dall’avv. Riccardo Barberis ed elettivamente domiciliate
in Roma, via Valdagno n. 22, presso il medesimo;
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per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio-Roma, sez. I bis, n. 7088/02, resa tra le parti, concernente
esclusione dall’appalto per la realizzazione di due capannoni
nella Scuola di fanteria di Cesano;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Vista la memoria difensiva prodotta dalle stesse;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 27 aprile 2004 il Consigliere
Anna Leoni; Udito l'Avvocato dello Stato Linda;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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1. Con bando di gara n. 154 l’8^ Divisione
del Genio militare bandiva un pubblico incanto per l’affidamento
di lavori di ammodernamento di due capannoni nella Scuola
di fanteria di Cesano. Ai fini della qualificazione dell’appalto
il bando precisava che la categoria prevalente era la OG1
per la classifica II e indicava, altresì, la categoria OG11
per un importo pari a L. 615.278.688.
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2. L’impresa IBECO s.p.a. concorreva all’appalto,
essendo in possesso della prevista qualificazione per la
categoria prevalente OG1 per classifica adeguata all’importo
dei lavori posti a base d’asta. L’impresa dichiarava, nel
contempo, di voler subappaltare i lavori relativi alla categoria
scorporabile OG11.
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3. All’esito della gara la stazione appaltante
comunicava alla impresa IBECO un provvedimento di esclusione,
in quanto essa non era in possesso di qualificazione specifica
nella categoria scorporabile OG11. Con successiva nota del
31/01/02, conseguente a richiesta di chiarimenti, la stazione
appaltante precisava che all’esclusione si era proceduto
in ragione dell’art. 13, co.7, della L.n. 109 del 1994,
che prevedeva la non subappaltabilità per la categoria ulteriore(OG11)
indicata nel bando in aggiunta alla categoria prevalente
OG1.
Ciò in quanto il divieto di subappalto delle categorie scorporabili
imposto da detto articolo si applicherebbe a tutte le categorie
generali(qual è la categoria OG11).
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4. Avverso l’esclusione ricorreva avanti
al T.A.R. del Lazio la soc. IBECO, deducendo censure di
violazione di legge e di eccesso di potere. La stessa contestava
l’assunto della stazione appaltante secondo cui non potrebbero
formare oggetto di subappalto le categorie di opere generali(distinte
con l’acronimo OG) di cui all’all. A al D.P.R. n. 34 del
2000 e che tale estensione sarebbe stata operata dal D.P.R.
n. 554 del 1999, in aggiunta alla previsione già dettata
dall’art. 13, co.7, della L.n. 109 del 1994.
Sosteneva, infatti, che la coordinata lettura dei D.P.R.
n. 554/99 e 34/00 sostanzierebbe il principio di unicità
e sufficienza della qualificazione da parte dell’impresa
alla categoria indicata come “prevalente”, vigendo per le
altre categorie il principio della scorporabilità o della
subappaltabilità.
Sosteneva, quindi, che la P.A. non avrebbe offerto una corretta
interpretazione delle disposizioni di cui al co.7 dell’art.
13 della L.n. 109/94 e l’avrebbe illegittimamente esclusa
dalla gara, non essendo il divieto di subappalto di cui
all’art. 13 cit. suscettibile di interpretazione estensiva
con riferimento a tutte le categorie di opere generali indicate
nell’ all. A al D.P.R. n. 34 del 2000, attesa la portata
rigidamente tassativa della norma in questione.
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5. Il Tribunale amministrativo regionale
del Lazio, sez. I bis, con la sentenza n. 7088/02 accoglieva
il ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni:
- il sistema delineato dalla L. n. 109/94, nonché dai D.D.P.R.
nn. 554/99 e 34/00 non comporta l’obbligatoria qualificazione
dell’impresa partecipante ad una gara in tutte le categorie
di opere generali(OG), indipendentemente dalla qualificazione
di una di esse come “prevalente” operata dal bando di gara;
- l’art. 73, co. 1, del D.P.R. n. 554 del 1999 contempla
nei bandi di gara per appalti pubblici la classificazione
nella sola categoria di opere generali che rappresenta la
categoria prevalente e che identifica la categoria dei lavori
da appaltare; nei bandi di gara ove assume carattere prevalente
una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa
richiesta della qualificazione nella relativa categoria
specializzata;
- la suddetta interpretazione è confortata dall’art. 95
del cit. D.P.R. n. 554/99 e dall’art. 18, co.3, della L.
19/3/90 n. 55, come modificato dall’art. 231 del D.P.R.
n. 554/99;
- la disposizione di cui all’ultimo periodo delle premesse
all’all. A al D.P.R. n. 34/2000 non va letta nel senso che
per tutte le categorie generali(OG) sia necessaria la qualificazione
obbligatoria:il mancato possesso della qualificazione in
una delle categorie di lavori diverse dalla prevalente implica
necessariamente la scorporabilità e/o subappaltabilità delle
relative opere da parte dell’aggiudicataria;
- la tesi sostenuta dalla P.A. non appare condivisibile
neppure alla luce dell’interpretazione del D.P.R. n. 34/00
sulla base del criterio di specialità: è solo la disciplina
del D.P.R. n. 554/99 ad affrontare specificamente la tematica
della qualificazione, sicchè le sue disposizioni vanno considerate
prevalenti su quelle del D.P.R. n. 34/00, sia perché il
D.P.R. n. 554/99, pur adottato precedentemente, è entrato
in vigore dopo il D.P.R. n. 34/00, sia perché costituisce
l’unica disciplina compiuta in materia.
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6. L’amministrazione della difesa impugnava
la sentenza, deducendo i seguenti motivi di appello:
Erroneità del presupposto secondo cui la necessità di qualificazione
riguarderebbe solo le lavorazioni specializzate.
Il sistema desumibile dalla L. n. 109/94 e dal suo regolamento
di attuazione sembrerebbe porre limiti alla esecuzione diretta
e alla subappaltabilità di lavorazioni ad alto contenuto
tecnologico, volendo garantire che dette opere siano eseguite
da soggetto qualificato e direttamente responsabile.
Da qui la preclusione di subappaltabilià o esecuzione diretta
nel caso in cui tali lavorazioni rappresentino una parte
consistente dell’appalto, con imposizione dell’esecuzione
da parte o dell’appaltatore stesso, qualora ne abbia la
qualificazione, ovvero attraverso la costituzione di associazioni
temporanee di imprese.
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7. Si è costituita in giudizio l’ACER, coricorrente
in I grado, contestando con apposita memoria le dedotte
censure, in quanto l’art. 13, co.7, della L.n. 109/94 rappresenterebbe
norma di carattere eccezionale, applicabile ad alcune lavorazioni
indicate in dettaglio nell’art. 72, co. 4, del D.P.R. n.
554/99.
Ha riproposto, quindi, i motivi dedotti in I grado ed ha
eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello,
rifacendosi al principio della univocità e sufficienza della
qualificazione nella categoria prevalente.
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8. Il ricorso è stato inserito nel ruolo
d’udienza del 27 aprile 2004.
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DIRITTO
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1. L’appello è diretto avverso la sentenza
di accoglimento n. 7088/02 resa dal Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sez. I bis, sul ricorso proposto avverso
il provvedimento di esclusione della soc. Ibeco dalla gara
per pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di ammodernamento
di due capannoni nella scuola di fanteria di Cesano.
L’esclusione era stata comminata in ragione del fatto che
la soc. Ibeco, in possesso della prescritta qualificazione
nella categoria prevalente OG1 per classifica adeguata all’importo
dei lavori posti a base d’asta, non era in possesso di qualificazione
specifica nella prevista categoria ulteriore OG11. Invero,
secondo l’Amministrazione, per effetto dell’art. 13, comma
7, della L. n. 109/94, la categoria ulteriore OG11 indicata
nel bando in aggiunta alla categoria prevalente OG1 non
sarebbe stata subappaltabile e, di conseguenza, avrebbe
dovuto essere posseduta dall’impresa ai fini della qualificazione
all’appalto.
Il divieto di subappalto delle categorie scorporabili, infatti,
si applicherebbe a tutte le categorie di opere generali(qual
è la categoria OG11).
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2. L’appello è infondato.
Sul tema del regime giuridico della categoria OG11, sul
quale è insorta controversia, sono recentemente intervenute
talune decisioni di questo Consiglio(C.d.S., VI Sez., n.
1716/03 e 4671/03) che, partendo da una puntuale ricostruzione
dell’ordito normativo, hanno consentito di inquadrare correttamente
la problematica in questione.
Si è, anzitutto, ricordato che l’art. 13, comma 7, della
L.n. 109 del 1994, nel testo previgente alla modifica apportata
dalla recente legge n. 166 del 2002(non direttamente rilevante
nella fattispecie ratione temporis) recitava:”Qualora nell’oggetto
dell’appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori
prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti
di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità
tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali e qualora
ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15 per
cento dell’importo totale dei lavori, esse non possono essere
affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai
soggetti affidatari”.
La legge n. 166 del 2002 ha sostituito, nel corpo del testo,
il pronome “ciascuna” con le parole “una o più”.
La questione dell’interpretazione da dare al termine “ciascuna”,
rilevante in termini di modalità applicative del divieto
di subappalto, ha costituito oggetto di indagine giurisprudenziale,
ripercorsa dalle ricordate decisioni, potendosi affacciare
più tesi, tutte astrattamente compatibili con la lettera
della legge.
In particolare, è stato ricordato(dec. n. 4671/03 cit.)
l’insegnamento che in materia si può trarre dal diritto
comunitario(dec. Corte giustizia comunità europee 2 dicembre
1999 n. 176/98 che, in tema di appalti di servizi, ha fissato
il principio per cui, nella verifica delle capacità, rileva
il fatto di poterne effettivamente disporre, avvalendosi
delle referenze di altre imprese; lo stesso principio, nell’ambito
delle direttive sui lavori, è stato affermato nelle decisioni
14 aprile 1994 n. 389/92 e 18 dicembre 1997 n. 5/97), concludendosi
nel senso che i principi sottesi alle ricordate pronunce
del giudice comunitario inducono a ritenere che le letture
restrittive del divieto di subappalto nell’ordinamento interno
siano maggiormente conformi alle indicazioni provenienti
dal diritto comunitario, contrario a divieti generalizzati
ed aprioristici basati sul ricorso ad una certa forma negoziale.
La decisione n. 1716/03 della VI Sezione del Consiglio di
Stato ha, poi, affermato che, in presenza di più opere speciali,
il divieto di subappalto previsto dall’art. 13, co.7, della
L. n. 109 del 1994, si applica alle sole opere altamente
specializzate(indicate dal bando come scorporabili) le quali
hanno singolarmente valore superiore al 15 per cento dell’importo
totale dei lavori, senza bisogno che, qualora vi siano altre
categorie altamente specializzate, anche le altre singolarmente
considerate, siano tutte di importo superiore al 15 per
cento del valore complessivo dell’intervento, concludendo,
quindi, per una verifica fatta categoria per categoria e
per il divieto valevole categoria per categoria delle opere
altamente specializzate. Nella medesima pronuncia, si è
anche chiarito che l’inciso”una o più” introdotto dalla
L.n. 166 del 2002 ha valore interpretativo e non innovativo.
Si è, quindi, escluso che vi siano pronunce della giurisprudenza
amministrativa che affrontino il tema della applicabilità
del divieto di subappalto alla categoria generale OG11,
che raggruppa in sé varie categorie di opere altamente specializzate.
La decisione della V Sezione del Consiglio di Stato n. 5976
del 2002 ha offerto un ulteriore contributo alla discussione,
affermando che qualora il bando obblighi al possesso della
categoria speciale, non può esservi alcuna fungibilità fra
le diverse categorie (generale e speciali), sicchè, di conseguenza,
dovrebbe negarsi del tutto la riferibilità del divieto di
subappalto alla categoria OG11, intesa come non assorbente
e non fungibile rispetto alle categorie speciali, con conseguente
libertà del ricorso al subappalto ed inapplicabilità del
divieto di cui all’art. 13 comma 7 della L. n. 109 del 1994
alle categorie generali(cfr. dec. n. 4671/03 cit).
Ciò premesso, va ricordato, sul piano normativo, la distinzione
fra opere generali e opere speciali prevista dall’art. 72
del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, ai fini dei bandi di
concorso e della qualificazione delle imprese.
Le opere generali sono caratterizzate da una pluralità di
lavorazioni, indispensabili per consegnare l’opera o il
lavoro finito in ogni sua parte, mentre le opere specializzate
sono quelle lavorazioni che, nell’ambito del processo realizzativi
dell’opera, necessitano di una particolare specializzazione
o professionalità.
Al comma 4, il ricordato art.72 prevede un elenco di opere
specializzate che, se di importo superiore a quelli indicati
nell’art. 73, comma 3, del medesimo D.P.R.(importo singolarmente
superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera o lavoro
ovvero di importo superiore a 150.000 Euro) vengono considerate
strutture, impianti ed opere speciali.
L’art. 73, poi, prevede che nei bandi di gara per l’appalto
di opere o lavori pubblici è richiesta la qualificazione
nella sola categoria di opere generali che rappresenta la
categoria prevalente e che identifica la categoria dei lavori
da appaltare e che nei bandi nei quali assume carattere
prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita
con espressa richiesta della qualificazione nella relativa
categoria specializzata.
Prevede, altresì, al secondo comma, che nel bando di gara
è indicato l’importo complessivo dell’opera o del lavoro
oggetto dell’appalto, la relativa categoria generale o specializzata
considerata prevalente nonché tutte le parti appartenenti
alle categorie generali o specializzate di cui si compone
l’opera o il lavoro con i relativi importi o categorie che,
a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili
a cottimo, oppure scorporabili.
L’art. 74, poi, prevede la possibilità dell’impresa aggiudicataria,
in possesso della qualificazione in categoria prevalente,
di eseguire direttamente tutte le lavorazioni se in possesso
delle adeguate qualificazioni o subappaltare dette lavorazioni
a imprese in possesso delle relative qualificazioni, salvo
quanto previsto dall’art. 13, comma 7, della L.n. 109 del
1994.
La norma sembra, quindi, indicare che le opere generali
sono sempre subappaltabili, salvo il divieto di cui all’art.
13, comma 7, della L.n. 109 del 1994, ma detto limite si
riferisce testualmente alle sole opere speciali e non alle
opere di categoria generale( qual è la OG11- Impianti tecnologici-
inserita nell’ all.A al D.P.R. n. 34 del 2000 espressamente
fra le categorie di opere generali).
Né con tale assunto confligge la recente deliberazione dell’Autorità
di vigilanza per i lavori pubblici n. 31 del 2002( che ha
ritenuto che il divieto di subappalto riguardi anche le
categorie generali, avendo le stesse un notevole contenuto
tecnologico di rilevante complessità tecnica, identica a
quella delle categorie speciali) ove la stessa venga interpretata
nei termini, che il Collegio condivide, esplicitati dalla
decisione n. 4671/03 della VI Sezione .
Detta decisione ha, infatti ritenuto che, anche ammettendo
che il divieto si applichi alle categorie generali, esso
sia applicabile in forza del loro essere categorie caratterizzate
dalla medesima specializzazione delle categorie speciali
e, quindi, una sommatoria di opere speciali che rilevano,
a questi fini, singolarmente al fine di verificare l’applicabilità
del divieto. Ha, invece, escluso l’operatività del divieto
per le categorie generali senza altra specificazione in
ordine alle modalità applicative dello stesso, perché ciò
comporterebbe l’effetto di una estensione generalizzata
della portata del divieto, contrariamente alle indicazioni
provenienti dal diritto comunitario, dalle innovazioni legislative
di cui alla L. n. 166 del 2002, che prevede che i divieti
operino per uno o più lavori di alta specializzazione e
dalle decisioni più recenti del giudice amministrativo.
Ha ritenuto la menzionata decisione che ben le Amministrazioni
possano, nel bandi, contemplare la possibilità di subappalto,
costruendo la categoria generale come non assorbente e verificando
l’operatività del divieto in relazione alla singola categoria
di opera speciale compresa nella categoria generale scorporata,
evitando così distonie applicative rispetto ai lavori altamente
specializzati, sia nel caso in cui essi siano individuati
in categorie del tipo OS, sia qualora essi siano considerati
come opere generali del tipo OG.
La tesi dell’appellante, fondata sulla natura necessariamente
assorbente della categoria generale ai fini dell’applicazione
dell’art. 13, comma 7, della L.n. 109 del 1994, non è, quindi,
accettabile e, di conseguenza, alla luce della effettuata
ricostruzione normativa e giurisprudenziale, l’esclusione
operata nei confronti della società Ibeco appare al Collegio
illegittima, così come ritenuto dal giudice di I grado.
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3. Per le suesposte considerazioni, l’appello
va respinto e, di conseguenza, va confermata la sentenza
impugnata.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le
spese del presente grado di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
– Sezione IV- rigetta l’appello indicato in epigrafe e conferma
la sentenza impugnata. Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa..
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Così deciso in Roma, il 27 aprile 2004 dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta,
nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
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Gaetano TROTTA - Presidente
Vito POLI - Consigliere
Anna LEONI - Consigliere, est.
Carlo SALTELLI - Consigliere
Sergio DE FELICE - Consigliere
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IL PRESIDENTE
Gaetano Trotta
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L'ESTENSORE
Anna Leoni
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 19/10/2004
(art. 55, L. 27.4.1982, 186)
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