| CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA PLENARIA - Sentenza 18 ottobre
2004 n. 10
Pres. De Roberto – Est. Farina
Automobile Club d’Italia (Avv.ti P. Vaiano, Scoca e Marenghi)
c/ s.r.l. Sa-lerno Corse (Avv.ti Sanino, Brancaccio, Parisi
e Visone) |
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Processo amministrativo – regolamento di
competenza - art. 9, comma quarto della legge 21 luglio
2000, n. 205 – interpretazione – funzione di “filtro” del
TAR – conseguenze – sentenza di rigetto dell’istanza di
re-golamento di competenza – appellabilità – ordinanza di
trasmissione degli atti al Consiglio di Stato – eventuali
errores in procedendo verifi-catisi nella fase dinanzi al
TAR – irrilevanza
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La legge n. 205 del 2000, intervenendo sulla
disciplina del regolamento pre-ventivo di competenza, non
ha inteso alterare, in alcun modo, le linee del precedente
assetto, che assegnavano all’istanza di regolamento di compe-tenza
il compito di condurre, per saltum, alla cognizione del
punto riguar-dante la competenza da parte del giudice di
appello, ma ha assegnato al giu-dice di primo grado il compito
di svolgere la funzione di “filtro” delle istan-ze indirizzate
al Consiglio di Stato. Ne consegue che se il TAR, con la
sen-tenza parziale, assunta con rito semplificato ed accelerato,
dichiara manife-stamente infondata l’eccezione di incompetenza,
tale sentenza è impugnabi-le come qualunque altra sentenza
del T.A.R., dinanzi al Consiglio di Stato come giudice d’appello)
mentre, se la valutazione resa in sede di “filtro” dal giudice
di primo grado, si conclude con la trasmissione di essa
al Consiglio di Stato, qualunque valutazione critica dell’ordinanza
di remissione, nel rito e nel merito, e del procedimento
che l’ha preceduta, deve ritenersi preclusa.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso per regolamento di competenza
n.r.g. 1 del 2004, proposto
da Automobile Club d’Italia, rappresentato e difeso
dagli avv. Paolo Vaiano, Franco Gaetano Scoca ed Enzo Maria
Marenghi ed elettivamente domicilia-to presso lo studio
del primo, in Roma, lungotevere Marzio, n. 3,
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contro
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la s.r.l. Salerno Corse, rappresentata
e difesa dagli avv. Mario Sanino, Anto-nio Brancaccio, Carlo
Parisi e Lodovico Visone ed elettivamente domiciliata presso
lo studio del primo, in Roma, viale Parioli, n. 180, nel
giudizio recante il n. 2325/2003 proposto dinanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata
di Salerno, dalla società sopra indicata.
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Visto il ricorso per regolamento di competenza,
con i relativi allegati;
Visti gli atti, relativi al ricorso introduttivo, delle
parti suindicate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese in questa fase;
Vista l’ordinanza di rimessione n. 137/2004, pronunciata
dalla VI Sezione il 25 novembre 2003 e depositata il 19
gennaio 2004;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla camera di consiglio del 24 maggio
2004, il consigliere Giuseppe Farina ed uditi, altresì,
i difensori delle parti, avv. Marenghi, Scoca, Diego Vaiano
per delega di Paolo Vaiano, Sanino, Brancaccio, Parisi,
Visone, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
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FATTO
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1. Con ordinanza pronunciata nella camera
di consiglio del 28 agosto 2003, sul ricorso proposto dalla
s.r.l. Salerno Corse nei confronti dell’Automobile Club
d’Italia, il Tribunale amministrativo regionale della Campania
– Salerno, contestualmente e nell’ordine:
ha considerato che l’istanza di regolamento di competenza,
proposta dall’A.C.I. che affermava la competenza del T.A.R.
del Lazio, non appariva manifestamente infondata, e ne ha
disposto la trasmissione al Consiglio di Stato;
ha accolto una domanda cautelare della società ricorrente.
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2. Portata l’istanza per regolamento di competenza
alla cognizione della Sesta Sezione, ne è stato rimesso
l’esame a questa Adunanza plenaria, con ordinanza 25 novembre
2003 – 19 gennaio 2004.
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3. In punto di fatto, va ricordato che l’Automobile
Club d’Italia ha annullato, con deliberazione del suo comitato
esecutivo adottata il 24 febbraio 1998, l’aggiudicazione
di due gare che era stata disposta in favore della società
Salerno Corse, aventi ad oggetto servizi di promozione di
campionati automobilistici italiani nel periodo 1998 – 2000.
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4. Con sentenza del T.A.R. del Lazio n. 67
del 12 gennaio 2000, sono stati annullati sia il provvedimento
di annullamento delle due aggiudicazioni, sia i susseguenti
atti, relativi alla trattativa privata per l’affidamento
dei medesimi servizi ad altra impresa.
La pronunzia è stata confermata in appello (VI Sez. 29 marzo
2001, n. 1814, poi non positivamente impugnata per revocazione:
decisione n. 4210 del 2002).
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5. Il ricorso, del quale qui si discute,
notificato il 5 agosto 2003 e proposto dinanzi al T.A.R.
della Campania, Sezione staccata di Salerno, è avanzato
sempre dalla società Salerno Corse, vittoriosa nel precedente
giudizio e con esplicito richiamo, nella sua intestazione,
all’art. 35 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito
dall’art. 7 della l. 21 luglio 2000, n. 205.
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6. Con l’ordinanza di rimessione della Sesta
Sezione, sono state prospettate sia talune questioni di
massima riguardanti il rito (avviso alle parti;
sospensione dei termini nel periodo feriale; necessità dell’intervento
dei di-fensori nella delibazione della questione da parte
del T.A.R.; forma del provvedimento di trasmissione al Consiglio
di Stato), dopo le riforme, in tema di regolamento di competenza,
recate dalla citata legge n. 205 del 2000, sia taluni problemi
inerenti ai criteri di cui fare applicazione per l’individuazione
del tribunale competente per territorio, avuto riguardo
alla particolarità della domanda.
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7. Nella camera di consiglio del 24 maggio
2004, sentiti i difensori delle parti, è stata deliberata
la decisione sull’istanza.
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DIRITTO
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1. Come si è ricordato, la società Salerno
Corse ha ottenuto dal Tribunale amministrativo regionale
del Lazio l’annullamento del provvedimento che, a sua volta,
annullava le aggiudicazioni di due contratti, aventi per
oggetto l’organizzazione di servizi per taluni campionati
sportivi, e l’annullamento degli atti susseguenti, consistenti
nell’aggiudicazione dei contratti ad altra impresa.
La decisione è stata confermata, in sede di appello, dal
Consiglio di Stato; è stato anche respinto un ricorso per
revocazione avanzato contro la pronuncia in appello.
La soc. Salerno Corse ha ora proposto innanzi al T.A.R.
della Campania (Sezione staccata di Salerno) un ulteriore
giudizio, rivolto ad ottenere la realizzazione in forma
specifica del suo interesse (pretensivo) alla stipula del
contratto o – in sostituzione di tale modalità di tutela,
se la reintegrazione in forma specifica sia riconosciuta
in tutto o in parte impossibile – la riparazione per equivalente
dell’interesse legittimo pretensivo non soddisfatto e di
altri danni patiti.
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2. La evocazione dell’amministrazione nel
successivo giudizio, avviato dopo il giudicato, dinanzi
al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (sede
di Salerno), è stata contestata, dalla parte intimata, con
istanza di regolamento preventivo di competenza al Consiglio
di Stato, indicandosi, quale organo competent
e a conoscere della lite, il Tribunale amministrativo regionale
del Lazio. L’istanza di regolamento di competenza – riconosciuta
non manifestamente infondata dal T.A.R. della Campania,
ai sensi dell’art. 9, comma quarto della legge 21 luglio
2000, n. 205, (sostitutivo del quinto comma dell’art. 31
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034) – è stata radicata
innanzi alla VI Sezione di questo Consiglio. È stata, poi,
devoluta dalla Sezione alla cognizione di questa Adunanza
plenaria, in considerazione della novità di talune questioni
che debbono essere risolte in sede di regolamento.
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3. Passando all’esame dell’istanza di regolamento
proposta, va ricordato che la competenza del T.A.R. del
Lazio, invocata dall’amministrazione resistente, è contrastata
dalla società ricorrente deducendosi che l’ordinanza, con
la quale il Tribunale ha disposto di trasmettere al Consiglio
di Stato l’istanza, previa valutazione della sua non manifesta
infondatezza, segue ad una procedura nel corso della quale
erano state consumate varie illegittimità, sì da essere
venuto meno un grado del giudizio. Su questa osservazione
si sono innestate altre questioni (camera di consiglio,
conclusa con l’emanazione dell’ordinanza di trasmissione,
intervenuta nel periodo di in-terruzione estiva; trattazione
della questione irrituale, etc.).
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4. L’Adunanza plenaria ritiene che le vicende
relative alla fase che ha trovato svolgimento dinanzi al
T.A.R. (la nuova fase contemplata dal citato art. 9, quarto
comma della l. 205 del 2000) non esercitino influenze –
quando pure, in ipotesi verificatesi – sulla ritualità dell’istanza
di regolamento depositata dinanzi al T.A.R. né sulla sua
definizione in questa sede.
Ed invero, la legge n. 205 del 2000, intervenendo sulla
disciplina del regolamento preventivo di competenza, non
ha inteso alterare, in alcun modo, le linee del precedente
assetto, che assegnavano all’istanza di regolamento di competenza
il compito di condurre, per saltum, alla cognizione del
punto riguardante la competenza da parte del giudice di
appello, offrendosi così, prima che altre attività processuali
abbiano trovato svolgimento, una statuizione incontrovertibile
in ordine alla competenza territoriale del giudice amministrativo
che dovrà pronunciare (si tratti del T.A.R. adito o di altro
T.A.R.).
La legge n. 205 del 2000 – ed è unicamente in questi limiti
la novità della disciplina – si è solo preoccupata di porre
rimedio ad alcuni inconvenienti manifestatisi, specie negli
ultimi anni, in conseguenza del crescente numero di istanze
di regolamento di competenza, spesso sollecitate solo dall’obbiettivo
di ritardare l’avvio o lo svolgimento del giudizio di primo
grado (la proposizione dell’istanza conduce, come è noto,
alla sospensione del processo dinanzi al T.A.R.).
In vista di far assolvere all’istanza di regolamento il
ruolo che gli è coessenziale – contrastato dal numero delle
istanze di regolamento proposte, spesso ispirate ad obbiettivi
solo dilatori – si è assegnato al giudice di primo grado,
al quale, sin ab antiquo, l’istanza di regolamento va presentata,
il compito di svolgere la funzione di “filtro” delle istanze
indirizzate al Consi-glio di Stato.
Si è conferito, così, per la prima volta, al T.A.R: di fronte
al quale l’istanza di regolamento viene presentata (il T.A.R.
dinanzi al quale è stata radicata la lite), la possibilità
di “bloccare” l’istanza, ove la stessa si caratte-rizzi
come “manifestamente infondata”, con l’adozione, a conclusione
di ta-le accertamento, interdittivo del passaggio dell’istanza
di regolamento al Consiglio di Stato, di una sentenza parziale,
assunta con rito semplificato ed accelerato, accompagnata
sempre dalla condanna alle spese (ovviamente impugnabile,
come qualunque altra sentenza del T.A.R., dinanzi al Consiglio
di Stato come giudice d’appello).
Se però la valutazione, resa in sede di “filtro” dal giudice
di primo grado, si concluda non con il “blocco” della domanda,
ma con la trasmissione di essa al Consiglio di Stato, è
da ritenere che qualunque valutazione critica dell’ordinanza
di remissione, nel rito e nel merito, e del procedimento
che l’ha preceduta, debba ritenersi preclusa.
Ed invero, il Consiglio di Stato – restituito, a seguito
della trasmissione del ricorso, alle sue fisiologiche attribuzioni
di giudice regolatore della competenza – non potrà svolgere
altra indagine in rito al di fuori della verifica del rispetto
delle regole, anche di carattere temporale, alle quali l’istanza
di regolamento deve sottostare.
Restano, quindi, senza significato – una volta che l’istanza
risulti trasmessa con ordinanza del T.A.R. al “giudice della
competenza” (Consiglio di Stato in unco grado) – eventuali
errori consumati dal T.A.R., nella fase di filtro, sia attinenti
al merito (istanze trasmesse, sebbene manifestamente infondate),
sia attinenti a profili di rito della fase del procedimento
di mera delibazione dell’istanza da parte dello stesso giudice.
È chiaro, infatti, che il riconoscimento di rilevanza ad
eventuali errores in iudicando o in procecdendo, consumati
in primo grado, comporterebbe, al di fuori di ogni esigenza
di salvaguardia di interessi pubblici e privati, la restituzione
del ricorso al T.A.R. per l’assolvimento ex novo della fase
di “filtro” non esattamente eseguita (con possibile ritorno
della identica questione di competenza, con altra ordinanza
di remissione, o per effetto dell’impugnativa della sentenza
del T.A.R., di nuovo alla valutazione del Consiglio di Stato).
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5. Va, a questo punto, portato l’esame sulle
questioni di competenza che risultano proposte con l’istanza
di regolamento, rivolta a contestare, come più volte si
è precisato, l’instaurazione della lite, di cui si discute
in questa sede, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale
della Campania (Sezione di Salerno).
Il ricorso introdotto dinanzi all’organo giudiziario di
primo grado, ora ricordato, costituisce vera e propria prosecuzione
di quello che è stato, a suo tempo, definito con sentenza
passata in giudicato, avente ad oggetto l’illegittimità
dell’annullamento dell’aggiudicazione, originariamente disposta
in favore della soc. Salerno Corse, nonché del provvedimento
di aggiudicazione del contratto ad altra impresa. Il ricorso
pone domande che comportano, secondo la società ricorrente,
una possibile attività di “conformazione” da parte dell’amministrazione,
implicante una nuova aggiudicazione a favore della stessa
impresa, oppure – ove tale attività conformativa dovesse
essere ritenuta, in fatto o in diritto, interdetta o non
integralmente satisfattiva – il risarcimento del danno (ristoro
per equivalente dell’interesse pre-tensivo: art. 7 della
l. n. 205 del 2000, nel punto in cui riscrive il quarto
comma dell’art. 35 del decreto legislativo n. 80 del 1998;
Cass. SS. UU. 22 luglio 1999, n. 500).
Su tale presupposto è stato avanzato – nelle forme del processo
di cognizione- un unitario ricorso, con il quale, oltre
ad invocarsi l’attività conformativa dell’amministrazione
al giudicato, se ritenuta possibile (nuova aggiudicazione
a favore della società ricorrente), si domanda, in via alternativa
o aggiuntiva, il ristoro per equivalente del pregiudizio
sopportato dall’interesse legittimo pretensivo insuscettibile
di ottenere riparazione in forma specifica (o tempestiva
riparazione in forma specifica).
Non spetta al giudice regolatore della competenza – quale
è, in questa sede l’Adunanza plenaria – stabilire se l’azione
proposta dalla società dinanzi al T.A.R. della Campania,
risolventesi, nella sua prospettazione in via principale,
in una possibile azione di ottemperanza, possa essere introdotta
col rito cognitorio (peraltro più garantista della procedura
prevista per l’ottemperanza), quando, come nella specie,
alla detta azione si affianchi una parallela pretesa, volta
a conseguire – necessariamente in sede cognitoria – il ristoro
del danno, ove l’esecuzione in forma specifica non possa
essere accordata (o possa esserlo solo tardivamente) o quando
siano dedotti ulteriori danni.
Qui occorre solo procedere all’identificazione del giudice
territorialmente competente sulle due azioni che sono state
introdotte.
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6. Non è dubbio, anzitutto, che l’azione
di ottemperanza ricada nella competenza del Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, e non in quel-la T.A.R. della Campania.
Spetta, invero, al T.A.R. che ha adottato la pronuncia –
quando essa sia stata confermata in appello – conoscere
della azione rivolta a conseguire in executivis l’adempimento
di quella attività conformativa, che non è stata spontaneamente
offerta in esecuzione della sentenza, nella specie passata
in giudicato.
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7. Risulta pure di spettanza del Tribunale
amministrativo regionale del Lazio – e si sottrae perciò
anch’essa alla cognizione della Sezione di Salerno del T.A.R.
della Campania – la domanda tesa a conseguire la riparazione
per equivalente dell’interesse leso in conseguenza dell’annullamento
dell’aggiudicazione e della successiva aggiudicazione ad
altri attribuita, non seguite, dopo l’annullamento, da attività
conformativa dell’amministrazione (o dall’attività di tempestiva
conformazione).
È da ritenere, invero, nel sistema al quale ha dato vita
la legge n. 205 del 2000, che il giudice di fronte al quale
è portata l’impugnazione del provvedimento lesivo sia quello
stesso che ha titolo a conoscere del ristoro per equivalente.
E ciò, sia che si tratti di ipotesi nelle quali la pretesa
risarcitoria con-sequenziale concerna diritti soggettivi
lesi da atti degradatori (diritti sogget-tivi restituiti
alla loro originaria dimensione dopo l’annullamento del
prov-vedimento), sia che si tratti di interessi pretensivi,
che, per la rottura dell’anello che lega insieme interesse
individuale e interesse pubblico, non possono che ottenere
riparazione per equivalente.
Né vale a modificare la disciplina avanti riferita – fondata
sulla regola della concentrazione innanzi al giudice dell’impugnazione
anche della pretesa riparatoria – il fatto che la controversia
rivolta ad ottenere il risarcimento del danno sia stata
avanzata con autonomo e successivo ricorso proposto dopo
che il giudizio di impugnazione si era concluso e la relativa
sen-tenza era passata in giudicato.
Ed invero, il legame, fra illegittimità del provvedimento
e responsabilità dell’ente che l’ha posto in essere, non
è meno stretto o di diversa intensità se le due questioni
(di illegittimità dell’atto e di responsabilità per i danni
che ha cagionato) sono esaminate in unico o separati giudizi.
Perciò l’atto, dalla cui illegittimità si origina la domanda
di riparazione, si manifesta come momento essenziale per
la cognizione della ulteriore vicenda di ripristino della
situazione del soggetto che ne è stato leso, perché è la
causa diretta – o perché deve verificarsi se è stato la
causa diretta – delle conseguenze negative lamentate.
Nella specie, si discute ancora degli effetti di un atto
di un ente pubblico a carattere “ultraregionale”, atto relativo
alla promozione di campionati nazionali di automobilismo,
e perciò ad efficacia non limitata territorialmente alla
circoscrizione di altro tribunale. In questi casi la legge
ha riguardo alla sede dell’ente: art. 3, comma 3, l. n.
1034 del 1971.
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8. In conclusione, sia per il principio desumibile
dalle norme della legge n. 1034 del 1971, sia per il criterio
di attrazione per connessione nella competenza del T.A.R.,
cui spettava e cui spetta ancora di conoscere di profili
di illegittimità dei provvedimenti inizialmente contestati,
oramai annullati, ma i cui effetti sono da precisare nel
separato giudizio promosso (e non necessariamente definiti
nel giudizio precedente) deve essere dichiarata la competenza
del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede
in Roma. 9. Ne segue l’accoglimento del ricorso per regolamento
di competenza, proposto dall’A.C.I. intimato in prime cure.
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10. Novità e complessità delle questioni
trattate giustificano la compensazione delle spese di questa
fase.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Adunanza plenaria, di-chiara la competenza del Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, a
conoscere del ricorso specificato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
ammini-strativa. Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Adunanza plenaria), nella camera
di consiglio del 24 maggio 2004, con l'in-tervento dei Signori:
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Alberto de Roberto Presidente
Mario Egidio Schinaia Presidente di sezione
Paolo Salvatore Presidente di sezione
Raffaele Iannotta Presidente di sezione
Raffaele Carboni Consigliere
Costantino Salvatore Consigliere
Filippo Patroni Griffi Consigliere
Giuseppe Farina Consigliere rel. est.
Corrado Allegretta Consigliere
Luigi Maruotti Consigliere
Carmine Volpe Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere
Marinella Dedi Rulli Consigliere
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