Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 10-2004 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 14 ottobre 2004 n. 6673
Pres. Riccio – Est. Rulli
Cooperativa Edilizia Lavoratori Telefonici (C.E.L.T.), S.r.l. (avv. Tesauro) c/ Vastolo (avv. Izzo) - Regione Campania (n.c.)


1. Processo amministrativo – giudizio di ottemperanza – nomina del commissario ad acta – fattispecie – presidente di ente parte necessaria del giudizio a quo – inammissibilità – ragione - difetto di terzietà

 

2. Processo amministrativo – giudizio di ottemperanza – proponibilità del giudizio di ottemperanza nelle more del passaggio in giudicato della decisione ottemperanda – ammissibilità – ragioni

1. E’ illegittima la nomina, quale Commissario ad acta, del Presidente di un ente parte necessaria del giudizio, non offrendo questi quelle garanzie di legalità e di imparzialità necessarie per l’espletamento di una attività che, pur essendo la medesima che avrebbe dovuto essere prestata dall’Amministrazione, ne differisce, tuttavia, giuridicamente, perché si fonda sull’ordine contenuto nella decisione del giudice amministrativo, al quale è legata da un nesso di strumentalità.

 

2. Nel caso in cui il ricorso per l'esecuzione di un giudicato sia stato proposto prima del passaggio in giudicato della sentenza, ma tale fatto costitutivo sia sopraggiunto nelle more del giudizio, va applicato il principio di economia processuale per il quale il fatto costitutivo che sopraggiunge in corso di giudizio è rilevante, con la conseguenza della ammissibilità del ricorso in ottemperanza (conclusione rafforzata anche sulla base dell’interpretazione della nuova previsione dell'art. 33, comma 5, della L. 6 dicembre 1971, n. 1034 (introdotto dall'art. 10, comma 1, della L. 21 luglio 2000, n. 205), che disciplina l'esecuzione delle sentenze del tribunale non sospese dal Consiglio di Stato, attribuendo al giudice “i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all'art. 27, comma 1, n. 4 del Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato”, norma applicabile, in via diretta, anche ai processi proposti prima del 10 agosto 2000).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N.6673/2004 Reg. Dec.
N. 8058 Reg. Ric.
Anno 2002

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello n. 8058 del 2002 proposto
dalla Cooperativa Edilizia Lavoratori Telefonici (C.E.L.T.), S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Tesauro, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Largo Messico, n.7;

 

contro

 

la sig.ra Anna Vastolo, rappresentata e difesa dall’avv. Alfredo Contieri e con lo stesso elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Raffaele Izzo, in Roma, Via Cicerone, n. 28;

 

e nei confronti
della Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, non costituita in questo grado di giudizio;

 

per l'annullamento
della sentenza n. 4652 del 6 settembre 2002, resa inter partes dal Tribunale Ammnistrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, sez.1°, sul ricorso per l’esecuzione del giudicato n. 11990 del 1998 del registro generale di quel Tribunale;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della sig.ra Vastolo;
Vista la decisione interlocutoria della Sezione n. 6003 del 2003;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Relatore alla pubblica udienza del 17 febbraio 2004 il Consigliere Dedi Rulli;
uditi l'avv. Manzi (per delega dell’avv. Tesauro) per la Cooperativa appellante e l'avv. S. Napoletano su delega dell'avv. Contieri per l’appellata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

La signora Anna Vastolo, nell’anno 1976, impugnava innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania il provvedimento con il quale era stata esclusa dall’assegnazione di un alloggio INA-CASA. Il Tribunale adito, con decisione n. 639/82 (confermata in appello) accoglieva il ricorso in esito al quale la Vastolo era reinserita nella graduatoria con la conseguente assegnazione di un alloggio al momento in uso ad altri soggetti (sig.ra Protani). In accoglimento del ricorso di quest’ ultima lo stesso Tribunale precisava che l’esecuzione del giudicato (della precedente sentenza) non poteva avvenire in danno dei terzi subentrati nell’alloggio in questione (sentenza n. 31 del 27 gennaio 1995).
Nel frattempo, e prima ancora che l’Amministrazione provvedesse all’esecuzione della detta pronuncia, la Sig.ra Vastolo adiva nuovamente il T.A.R. chiedendo l’ottemperanza alla detta ultima statuizione. La decisione di accoglimento pronunciata sul rimedio dell’ottemperanza (n. 1250 del 2000) ordinava alla Regione Campania di porre in essere tutti gli adempimenti necessari “con salvezza delle posizioni di coloro che, per effetto del decorso di oltre dieci anni dall’assegnazione, avevano acquisito il diritto di proprietà dell’alloggio a suo tempo assegnato”.
La Cooperativa oggi appellante, che non aveva partecipato a quel giudizio perché pretermessa, proponeva appello avverso la sentenza del 2000; con sentenza n. 101 del 12 gennaio 2001 la Sezione lo ha accolto annullando la sentenza del Tribunale territoriale e rinviando gli atti allo stesso per l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Cooperativa, litisconsorte necessario di quel giudizio.
Lo stesso Tribunale, con sentenza n. 4652 del 6 settembre 2002, oggi appellata, accoglieva, infine il ricorso per l’ottemperanza proposto dalla sig.ra Vastolo, ordinando alla Regione Campania di provvedere alla concreta esecuzione della precedente decisione del 1995 (n. 31) e nominando Commissario ad acta il Presidente p.t. dell’Istituto Autonomo delle Case Popolari nel caso di persistente inadempimento da parte della Regione.
Con atto notificato in data 21 settembre 2002 la Cooperativa Edilizia ha impugnato quest’ultima decisione deducendo i seguenti motivi:
a) “Violazione del principio del contraddittorio” atteso che, nel giudizio conclusosi con la sentenza della cui esecuzione si tratta, avevano partecipato, oltre alla Regione Campania, numerosi altri soggetti ai quali il ricorso proposto per l’ottemperanza (n. 11190 del 1998) non è stato notificato (il gravame risulta notificato solo alla Regione), considerando anche il fatto che la sentenza gravata ha individuato quale Commissario ad acta proprio il Presidente dell’I.A.C.P. che era stato parte di quel giudizio e che, in relazione alla controversia, deve ritenersi controinteressato; siffatta circostanza fa ritenere altresì illegittima la nomina di detto soggetto in veste di Commissario ad acta.
b) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, n.4, del T.U. Cons Stato R.D. 26 giugno 1924, n. 1054; dell’art. 36 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
degli artt. 90 e 91 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642” sul duplice rilievo che l’atto introduttivo del giudizio di ottemperanza sarebbe stato notificato ben prima dell’avvenuta formazione del giudicato sulla sentenza da eseguire, e sarebbe mancata la notifica dell’atto di diffida e messa in mora nei confronti della regione Campania;
c) “Parziale omessa motivazione” per la carenza di un qualsiasi esame in ordina alla affermata ineseguibilità della sentenza, essendo stata la sig.ra Vastolo depennata dall’elenco di soci della Cooperativa, ed avendo tutti gli assegnatari maturato un diritto reale perfetto ed intangibile sull’immobile, né sarebbe stato indicato alcun criterio da seguire ai fni dell’esecuzione. La Cooperativa appellante conclude, quindi, per l’accoglimento dell’appello e la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio la sig.ra Anna Vastolo che controdeduce le avverse doglianze osservando, in primo luogo, che destinataria della pretesa da lei avanzata con il giudizio di ottemperanza (limitata a quella parte della sentenza n. 31/95 a lei implicitamente favorevole) è solo la Regione Campania, che diventa, quindi, la sola controinteressata, essendo le altri parti (quelle dei precedenti giudizi) estranee quest’ultima parte della controversia; aggiunge, ancora che il vizio di integrità del contraddittorio, non essendo stato rilevato nel giudizio di opposizione alla sentenza n. 1250 del 2000, non può essere sollevato in questa sede. Risulta essere stata notificata alla regione Campania, in data 16 luglio 1998, rituale diffida ad adempiere.
Richiama, ancora, il costante orientamento della giurisprudenza che ha riconosciuto come, nel giudizio di ottemperanza, il giudicato può anche formarsi durante il corso del giudizio, come è in concreto avvenuto.
Non sussiste, infine, la denunciata carenza di motivazione in relazione alle eccezioni sollevate dalla Cooperativa, tutte relative a questioni già decise con le precedenti sentenze.
L’appellata conclude per la reiezione dell’appello proposto e la conferma della decisione impugnata.
Non risulta costituita la Regione Campania.
Alla pubblica udienza del 17 febbraio 2004, su richiesta dei difensori delle parti, la controversia è stata spedita in decisione.

 

DIRITTO

 

1. La decisione portata all’esame del Collegio chiude una lunga controversia, iniziata nel 1976, tra la Cooperativa oggi appellante e la sig.ra Anna Vastolo, originaria assegnataria di un alloggio INA-Casa, all’epoca esclusa dall’assegnazione. La decisione stessa, pronunciata in esito alla reinstaurazione del giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo regionale, e che segue numerose altre intervenute nella vicenda (e ricordate nell’esposizione del fatto), si inserisce nel ricorso per l’esecuzione del giudicato sulla sentenza n. 31 del 27 gennaio 1995, resa dallo stesso Tribunale. Ed è a questa statuizione che occorre far riferimento ai fini della decisione (in particolare per l’esame delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa della Cooperativa) atteso che nella stessa sono state risolte alcune questioni ormai non più proponibili.

 

2. Ciò premesso osserva il Collegio che l’appello proposto appare fondato solo in parte.
Ed invero, deve ritenersi infondato il primo profilo della prima censura con la quale si denuncia la violazione del principio del contraddittorio, sul rilievo che non sarebbero state chiamate in giudizio tutte quelle altre parti che avevano partecipato al giudizio concluso con la ricordata decisione del 1995.
In proposito va precisato che le dimensioni del contraddittorio del giudizio in questione appaiono ormai definitivamente fissate con la decisione di questa Sezione n. 101/2001, a sua volta passata in giudicato, la quale, nel rinviare gli atti al giudice di primo grado, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei soli confronti della Cooperativa, escludendo, così, la necessaria presenza di quegli altri soggetti, che, pur avendo partecipato al giudizio conclusosi con la decisione n. 31/95, seguito del passaggio in giudicato della detta sentenza, non avevano partecipato al giudizio di esecuzione instauratosi tra la Regione Campania, nei cui confronti sono stati ordinati i necessari adempimenti, e la originaria ricorrente Vastolo.
E sulla ritualità del contraddittorio deve ritenersi formato il giudicato per cui la questione non è ulteriormente proponibile in questa sede.

 

3. Appare, invece fondato l’ulteriore profilo della censura in esame con il quale si deduce la illegittimità della nomina, quale Commissario ad acta, del Presidente dell’I.A.C.P., in quanto parte necessaria del giudizio.
Ed infatti, pur escludendo, per le ragioni appena chiarite, che a quest’ultimo soggetto dovesse essere notificato l’ultimo dei ricorsi per l’ottemperanza proposti innanzi al Tribunale territoriale per la prosecuzione del giudizio relativo al n. 11990 del 1998, il Collegio ritiene che il Presidente dell’INA-CASA, in quanto parte del giudizio concluso con la sentenza n. 31 del 1995, non offra quelle garanzie di legalità e di imparzialità necessarie per l’espletamento di una attività che, pur essendo la medesima che avrebbe dovuto essere prestata dall’Amministrazione, ne differisce, tuttavia, giuridicamente, perché si fonda sull’ordine contenuto nella decisione del giudice amministrativo, al quale è legata da un nesso di strumentalità.

 

4. Non possono, al contrario essere condivise le altre doglianze prospettate con l’appello in esame.
Con il secondo motivo la Cooperativa appellante deduce la inammissibilità del ricorso per l’ottemperanza per un duplice ordine di considerazioni:
a) alla data di deposito dell’atto introduttivo di quel giudizio, la sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione non era ancora passata in giudicato;
b) non sarebbe stata notificata alla Regione alcuna diffida ad adempiere.
Quanto al primo profilo, il Collegio è ben consapevole di un certo orientamento, peraltro non recente, in base al quale costituisce presupposto processuale - e non condizione - del giudizio di ottemperanza il passaggio in giudicato della sentenza, che deve pertanto sussistere al momento della proposizione della domanda e non all'atto della decisione. Nello stesso ordine di idee si colloca la tesi in forza della quale (Cons. Stato, VI Sez., 6 ottobre 1999, n. 1299, IV Sez. 25 marzo 1996 n. 370, V Sez. 11 gennaio 1991 n. 15 e V Sez. 29 aprile 1985, n. 208,) è inammissibile il ricorso proposto per l'esecuzione del giudicato ove la diffida sia stata notificata all'Amministrazione prima del passaggio in giudicato della decisione.
Tuttavia, il Collegio ritiene di aderire al diverso e preferibile indirizzo interpretativo, peraltro più recente, secondo il quale nel caso in cui il ricorso per l'esecuzione di un giudicato sia stato proposto prima del passaggio in giudicato della sentenza, ma tale fatto costitutivo sia sopraggiunto nelle more del giudizio, va applicato il principio di economia processuale per il quale il fatto costitutivo che sopraggiunge in corso di giudizio è rilevante (Cons. Stato, IV° Sez., 2 dicembre 1999, n. 1772; V° Sez. 2 settembre 2002 n. 4394). Del resto, un'eventuale pronuncia di inammissibilità dell'originario ricorso determinerebbe un vantaggio limitato per l'Amministrazione, in quanto la parte interessata ben potrebbe riproporre il giudizio esecutivo nell'ordinario termine di prescrizione.
Questa conclusione è rafforzata dalla nuova previsione dell'art. 33, comma 5, della L. 6 dicembre 1971, n. 1034 (introdotto dall'art. 10, comma 1, della L. 21 luglio 2000, n. 205), che disciplina l'esecuzione delle sentenze del tribunale non sospese dal Consiglio di Stato, attribuendo al giudice “i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all'art. 27, comma 1, n. 4 del Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato”.
La nuova norma è applicabile, in via diretta, anche ai processi proposti prima del 10 agosto 2000 (data di entrata in vigore della legge n. 205 del 2000), in base al generale principio di immediata applicabilità delle nuove norme processuali, quanto meno nelle ipotesi in cui non è ancora conclusa la fase processuale interessata dall'innovazione normativa e l'applicazione della nuova disciplina non determina alcuna lesione dei diritti di difesa delle parti.
La seconda considerazione è infondata in punto di fatto, atteso che il necessario atto di diffida e messa in mora risulta essere stato notificato alla regione Campania in data 16 luglio 1998.

 

5. Analogamente infondata deve ritenersi l’ultima doglianza, con cui si denuncia un parziale omesso esame in ordine alle numerose eccezioni proposte in primo grado dalla Cooperativa e per la mancata indicazione di idonei criteri per l’esecuzione della sentenza in considerazione dei diritti eventualmente maturati in favore dei terzi subentrati nell’assegnazione.

 

Al riguardo appaiono sufficiente due sole considerazioni:
- la decisione impugnata appare al Collegio puntuale e coerente nella sua impostazione con il richiamo, quanto ai criteri, a quelli specificamente individuati dal giudice di primo grado nella statuizione del 1995.
- poiché sulla detta pronuncia, come sulle precedenti a partire da quella del 1982, è intervenuto il giudicato, e la circostanza non è smentita dalla parte appellante, va richiamato il principio in base al quale l’autorità del giudicato copre, non solo il dedotto, ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato implicito) ma anche tutte le altre proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali ancorché non dedotte specificamente costituiscono tuttavia precedenti logici necessari della pronuncia (giudicato implicito).
E detto giudicato deve ritenersi preclusivo, oggi, della proponibilità di qualsiasi eccezione relativa all’ottenimento dell’immobile da parte dall’originaria ricorrente, sia relativamente alla posizione della stessa nei confronti della Cooperativa appellante.

 

6. In conclusione, l’appello va accolto limitatamente alla sola parte relativa alla nomina del Commissario ad acta.
Va confermato, di conseguenza, l’obbligo di esecuzione nel termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione in forma amministrativa della presente decisione e con le modalità precisate nella statuizione impugnata secondo i criteri indicati nella sentenza n. 31/95.
In caso di persistente inadempimento della Regione Campania, si nomina, fin d’ora, Commissario ad acta, il Prefetto della Provincia di Napoli (o un funzionario da lui delegato) perché provveda, in sostituzione dell’Amministrazione regionale, alla esecuzione di cui trattasi, nell’ulteriore termine di gg.60 dalla scadenza di quello fissato alla Regione.
Le spese della procedura commissariale ed il compenso dovuto al Commissario ad acta saranno liquidati, a mandato espletato, con separato provvedimento. Le spese e gli onorari del grado di giudizio possono essere compensati tra le parti.

 

P. Q. M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, definitivamente pronunciando, accoglie, in parte il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata nei limiti di cui in motivazione.
Ordina alla Regione Campania di provvedere all’esecuzione del giudicato di cui alla decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 31 del 27 gennaio 1995 secondo le indicazioni nella stessa precisate; in caso di persistente inadempimento nel termine indicato nella parte motiva, nomina il Prefetto della Provincia di Napoli Commissario ad acta per l’adozione dei necessari ulteriori provvedimenti.
Compensa, tra le parti, le spese e gli onorari del grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 febbraio 2004 con la presenza dei seguenti magistrati:

 

Stenio Riccio, Presidente
Giuseppe Barbagallo, Consigliere
Costantino Salvatore, Consigliere
Dedi Rulli Consigliere, estensore
Vito Poli Consigliere

 

IL PRESIDENTE
Stenio Riccio

 

L'ESTENSORE
Dedi Rulli

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 14/10/2004
(art. 55, L. 27.4.1982, 186)

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento Copertina