| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 14 ottobre 2004 n.
6673
Pres. Riccio – Est. Rulli
Cooperativa Edilizia Lavoratori Telefonici (C.E.L.T.), S.r.l.
(avv. Tesauro) c/ Vastolo (avv. Izzo) - Regione Campania
(n.c.) |
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1. Processo amministrativo – giudizio di
ottemperanza – nomina del commissario ad acta – fattispecie
– presidente di ente parte necessaria del giudizio a quo
– inammissibilità – ragione - difetto di terzietà
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2. Processo amministrativo – giudizio di
ottemperanza – proponibilità del giudizio di ottemperanza
nelle more del passaggio in giudicato della decisione ottemperanda
– ammissibilità – ragioni
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1. E’ illegittima la nomina, quale Commissario
ad acta, del Presidente di un ente parte necessaria del
giudizio, non offrendo questi quelle garanzie di legalità
e di imparzialità necessarie per l’espletamento di una attività
che, pur essendo la medesima che avrebbe dovuto essere prestata
dall’Amministrazione, ne differisce, tuttavia, giuridicamente,
perché si fonda sull’ordine contenuto nella decisione del
giudice amministrativo, al quale è legata da un nesso di
strumentalità.
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2. Nel caso in cui il ricorso per l'esecuzione
di un giudicato sia stato proposto prima del passaggio in
giudicato della sentenza, ma tale fatto costitutivo sia
sopraggiunto nelle more del giudizio, va applicato il principio
di economia processuale per il quale il fatto costitutivo
che sopraggiunge in corso di giudizio è rilevante, con la
conseguenza della ammissibilità del ricorso in ottemperanza
(conclusione rafforzata anche sulla base dell’interpretazione
della nuova previsione dell'art. 33, comma 5, della L. 6
dicembre 1971, n. 1034 (introdotto dall'art. 10, comma 1,
della L. 21 luglio 2000, n. 205), che disciplina l'esecuzione
delle sentenze del tribunale non sospese dal Consiglio di
Stato, attribuendo al giudice “i poteri inerenti al giudizio
di ottemperanza al giudicato di cui all'art. 27, comma 1,
n. 4 del Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato”,
norma applicabile, in via diretta, anche ai processi proposti
prima del 10 agosto 2000).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.6673/2004 Reg. Dec.
N. 8058 Reg. Ric.
Anno 2002
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 8058 del 2002 proposto
dalla Cooperativa Edilizia Lavoratori Telefonici (C.E.L.T.),
S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Tesauro, presso il
quale è elettivamente domiciliata in Roma, Largo Messico,
n.7;
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contro
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la sig.ra Anna Vastolo, rappresentata
e difesa dall’avv. Alfredo Contieri e con lo stesso elettivamente
domiciliata presso lo studio dell’avv. Raffaele Izzo, in
Roma, Via Cicerone, n. 28;
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e nei confronti
della Regione Campania, in persona del Presidente
della Giunta Regionale in carica, non costituita in questo
grado di giudizio;
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per l'annullamento
della sentenza n. 4652 del 6 settembre 2002, resa inter
partes dal Tribunale Ammnistrativo Regionale per la Campania,
sede di Napoli, sez.1°, sul ricorso per l’esecuzione del
giudicato n. 11990 del 1998 del registro generale di quel
Tribunale;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della sig.ra Vastolo;
Vista la decisione interlocutoria della Sezione n. 6003
del 2003;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; Relatore alla pubblica udienza del 17 febbraio 2004
il Consigliere Dedi Rulli;
uditi l'avv. Manzi (per delega dell’avv. Tesauro) per la
Cooperativa appellante e l'avv. S. Napoletano su delega
dell'avv. Contieri per l’appellata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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La signora Anna Vastolo, nell’anno 1976,
impugnava innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
per la Campania il provvedimento con il quale era stata
esclusa dall’assegnazione di un alloggio INA-CASA. Il Tribunale
adito, con decisione n. 639/82 (confermata in appello) accoglieva
il ricorso in esito al quale la Vastolo era reinserita nella
graduatoria con la conseguente assegnazione di un alloggio
al momento in uso ad altri soggetti (sig.ra Protani). In
accoglimento del ricorso di quest’ ultima lo stesso Tribunale
precisava che l’esecuzione del giudicato (della precedente
sentenza) non poteva avvenire in danno dei terzi subentrati
nell’alloggio in questione (sentenza n. 31 del 27 gennaio
1995).
Nel frattempo, e prima ancora che l’Amministrazione provvedesse
all’esecuzione della detta pronuncia, la Sig.ra Vastolo
adiva nuovamente il T.A.R. chiedendo l’ottemperanza alla
detta ultima statuizione. La decisione di accoglimento pronunciata
sul rimedio dell’ottemperanza (n. 1250 del 2000) ordinava
alla Regione Campania di porre in essere tutti gli adempimenti
necessari “con salvezza delle posizioni di coloro che, per
effetto del decorso di oltre dieci anni dall’assegnazione,
avevano acquisito il diritto di proprietà dell’alloggio
a suo tempo assegnato”.
La Cooperativa oggi appellante, che non aveva partecipato
a quel giudizio perché pretermessa, proponeva appello avverso
la sentenza del 2000; con sentenza n. 101 del 12 gennaio
2001 la Sezione lo ha accolto annullando la sentenza del
Tribunale territoriale e rinviando gli atti allo stesso
per l’integrazione del contraddittorio nei confronti della
Cooperativa, litisconsorte necessario di quel giudizio.
Lo stesso Tribunale, con sentenza n. 4652 del 6 settembre
2002, oggi appellata, accoglieva, infine il ricorso per
l’ottemperanza proposto dalla sig.ra Vastolo, ordinando
alla Regione Campania di provvedere alla concreta esecuzione
della precedente decisione del 1995 (n. 31) e nominando
Commissario ad acta il Presidente p.t. dell’Istituto Autonomo
delle Case Popolari nel caso di persistente inadempimento
da parte della Regione.
Con atto notificato in data 21 settembre 2002 la Cooperativa
Edilizia ha impugnato quest’ultima decisione deducendo i
seguenti motivi:
a) “Violazione del principio del contraddittorio” atteso
che, nel giudizio conclusosi con la sentenza della cui esecuzione
si tratta, avevano partecipato, oltre alla Regione Campania,
numerosi altri soggetti ai quali il ricorso proposto per
l’ottemperanza (n. 11190 del 1998) non è stato notificato
(il gravame risulta notificato solo alla Regione), considerando
anche il fatto che la sentenza gravata ha individuato quale
Commissario ad acta proprio il Presidente dell’I.A.C.P.
che era stato parte di quel giudizio e che, in relazione
alla controversia, deve ritenersi controinteressato; siffatta
circostanza fa ritenere altresì illegittima la nomina di
detto soggetto in veste di Commissario ad acta.
b) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, n.4, del
T.U. Cons Stato R.D. 26 giugno 1924, n. 1054; dell’art.
36 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
degli artt. 90 e 91 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642” sul
duplice rilievo che l’atto introduttivo del giudizio di
ottemperanza sarebbe stato notificato ben prima dell’avvenuta
formazione del giudicato sulla sentenza da eseguire, e sarebbe
mancata la notifica dell’atto di diffida e messa in mora
nei confronti della regione Campania;
c) “Parziale omessa motivazione” per la carenza di un qualsiasi
esame in ordina alla affermata ineseguibilità della sentenza,
essendo stata la sig.ra Vastolo depennata dall’elenco di
soci della Cooperativa, ed avendo tutti gli assegnatari
maturato un diritto reale perfetto ed intangibile sull’immobile,
né sarebbe stato indicato alcun criterio da seguire ai fni
dell’esecuzione. La Cooperativa appellante conclude, quindi,
per l’accoglimento dell’appello e la riforma della sentenza
impugnata.
Si è costituita in giudizio la sig.ra Anna Vastolo che controdeduce
le avverse doglianze osservando, in primo luogo, che destinataria
della pretesa da lei avanzata con il giudizio di ottemperanza
(limitata a quella parte della sentenza n. 31/95 a lei implicitamente
favorevole) è solo la Regione Campania, che diventa, quindi,
la sola controinteressata, essendo le altri parti (quelle
dei precedenti giudizi) estranee quest’ultima parte della
controversia; aggiunge, ancora che il vizio di integrità
del contraddittorio, non essendo stato rilevato nel giudizio
di opposizione alla sentenza n. 1250 del 2000, non può essere
sollevato in questa sede. Risulta essere stata notificata
alla regione Campania, in data 16 luglio 1998, rituale diffida
ad adempiere.
Richiama, ancora, il costante orientamento della giurisprudenza
che ha riconosciuto come, nel giudizio di ottemperanza,
il giudicato può anche formarsi durante il corso del giudizio,
come è in concreto avvenuto.
Non sussiste, infine, la denunciata carenza di motivazione
in relazione alle eccezioni sollevate dalla Cooperativa,
tutte relative a questioni già decise con le precedenti
sentenze.
L’appellata conclude per la reiezione dell’appello proposto
e la conferma della decisione impugnata.
Non risulta costituita la Regione Campania.
Alla pubblica udienza del 17 febbraio 2004, su richiesta
dei difensori delle parti, la controversia è stata spedita
in decisione.
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DIRITTO
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1. La decisione portata all’esame del Collegio
chiude una lunga controversia, iniziata nel 1976, tra la
Cooperativa oggi appellante e la sig.ra Anna Vastolo, originaria
assegnataria di un alloggio INA-Casa, all’epoca esclusa
dall’assegnazione. La decisione stessa, pronunciata in esito
alla reinstaurazione del giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo
regionale, e che segue numerose altre intervenute nella
vicenda (e ricordate nell’esposizione del fatto), si inserisce
nel ricorso per l’esecuzione del giudicato sulla sentenza
n. 31 del 27 gennaio 1995, resa dallo stesso Tribunale.
Ed è a questa statuizione che occorre far riferimento ai
fini della decisione (in particolare per l’esame delle eccezioni
pregiudiziali sollevate dalla difesa della Cooperativa)
atteso che nella stessa sono state risolte alcune questioni
ormai non più proponibili.
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2. Ciò premesso osserva il Collegio che l’appello
proposto appare fondato solo in parte.
Ed invero, deve ritenersi infondato il primo profilo della
prima censura con la quale si denuncia la violazione del
principio del contraddittorio, sul rilievo che non sarebbero
state chiamate in giudizio tutte quelle altre parti che
avevano partecipato al giudizio concluso con la ricordata
decisione del 1995.
In proposito va precisato che le dimensioni del contraddittorio
del giudizio in questione appaiono ormai definitivamente
fissate con la decisione di questa Sezione n. 101/2001,
a sua volta passata in giudicato, la quale, nel rinviare
gli atti al giudice di primo grado, ha ordinato l’integrazione
del contraddittorio nei soli confronti della Cooperativa,
escludendo, così, la necessaria presenza di quegli altri
soggetti, che, pur avendo partecipato al giudizio conclusosi
con la decisione n. 31/95, seguito del passaggio in giudicato
della detta sentenza, non avevano partecipato al giudizio
di esecuzione instauratosi tra la Regione Campania, nei
cui confronti sono stati ordinati i necessari adempimenti,
e la originaria ricorrente Vastolo.
E sulla ritualità del contraddittorio deve ritenersi formato
il giudicato per cui la questione non è ulteriormente proponibile
in questa sede.
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3. Appare, invece fondato l’ulteriore profilo
della censura in esame con il quale si deduce la illegittimità
della nomina, quale Commissario ad acta, del Presidente
dell’I.A.C.P., in quanto parte necessaria del giudizio.
Ed infatti, pur escludendo, per le ragioni appena chiarite,
che a quest’ultimo soggetto dovesse essere notificato l’ultimo
dei ricorsi per l’ottemperanza proposti innanzi al Tribunale
territoriale per la prosecuzione del giudizio relativo al
n. 11990 del 1998, il Collegio ritiene che il Presidente
dell’INA-CASA, in quanto parte del giudizio concluso con
la sentenza n. 31 del 1995, non offra quelle garanzie di
legalità e di imparzialità necessarie per l’espletamento
di una attività che, pur essendo la medesima che avrebbe
dovuto essere prestata dall’Amministrazione, ne differisce,
tuttavia, giuridicamente, perché si fonda sull’ordine contenuto
nella decisione del giudice amministrativo, al quale è legata
da un nesso di strumentalità.
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4. Non possono, al contrario essere condivise
le altre doglianze prospettate con l’appello in esame.
Con il secondo motivo la Cooperativa appellante deduce la
inammissibilità del ricorso per l’ottemperanza per un duplice
ordine di considerazioni:
a) alla data di deposito dell’atto introduttivo di quel
giudizio, la sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione non
era ancora passata in giudicato;
b) non sarebbe stata notificata alla Regione alcuna diffida
ad adempiere.
Quanto al primo profilo, il Collegio è ben consapevole di
un certo orientamento, peraltro non recente, in base al
quale costituisce presupposto processuale - e non condizione
- del giudizio di ottemperanza il passaggio in giudicato
della sentenza, che deve pertanto sussistere al momento
della proposizione della domanda e non all'atto della decisione.
Nello stesso ordine di idee si colloca la tesi in forza
della quale (Cons. Stato, VI Sez., 6 ottobre 1999, n. 1299,
IV Sez. 25 marzo 1996 n. 370, V Sez. 11 gennaio 1991 n.
15 e V Sez. 29 aprile 1985, n. 208,) è inammissibile il
ricorso proposto per l'esecuzione del giudicato ove la diffida
sia stata notificata all'Amministrazione prima del passaggio
in giudicato della decisione.
Tuttavia, il Collegio ritiene di aderire al diverso e preferibile
indirizzo interpretativo, peraltro più recente, secondo
il quale nel caso in cui il ricorso per l'esecuzione di
un giudicato sia stato proposto prima del passaggio in giudicato
della sentenza, ma tale fatto costitutivo sia sopraggiunto
nelle more del giudizio, va applicato il principio di economia
processuale per il quale il fatto costitutivo che sopraggiunge
in corso di giudizio è rilevante (Cons. Stato, IV° Sez.,
2 dicembre 1999, n. 1772; V° Sez. 2 settembre 2002 n. 4394).
Del resto, un'eventuale pronuncia di inammissibilità dell'originario
ricorso determinerebbe un vantaggio limitato per l'Amministrazione,
in quanto la parte interessata ben potrebbe riproporre il
giudizio esecutivo nell'ordinario termine di prescrizione.
Questa conclusione è rafforzata dalla nuova previsione dell'art.
33, comma 5, della L. 6 dicembre 1971, n. 1034 (introdotto
dall'art. 10, comma 1, della L. 21 luglio 2000, n. 205),
che disciplina l'esecuzione delle sentenze del tribunale
non sospese dal Consiglio di Stato, attribuendo al giudice
“i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato
di cui all'art. 27, comma 1, n. 4 del Testo unico delle
leggi sul Consiglio di Stato”.
La nuova norma è applicabile, in via diretta, anche ai processi
proposti prima del 10 agosto 2000 (data di entrata in vigore
della legge n. 205 del 2000), in base al generale principio
di immediata applicabilità delle nuove norme processuali,
quanto meno nelle ipotesi in cui non è ancora conclusa la
fase processuale interessata dall'innovazione normativa
e l'applicazione della nuova disciplina non determina alcuna
lesione dei diritti di difesa delle parti.
La seconda considerazione è infondata in punto di fatto,
atteso che il necessario atto di diffida e messa in mora
risulta essere stato notificato alla regione Campania in
data 16 luglio 1998.
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5. Analogamente infondata deve ritenersi
l’ultima doglianza, con cui si denuncia un parziale omesso
esame in ordine alle numerose eccezioni proposte in primo
grado dalla Cooperativa e per la mancata indicazione di
idonei criteri per l’esecuzione della sentenza in considerazione
dei diritti eventualmente maturati in favore dei terzi subentrati
nell’assegnazione.
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Al riguardo appaiono sufficiente due sole
considerazioni:
- la decisione impugnata appare al Collegio puntuale e coerente
nella sua impostazione con il richiamo, quanto ai criteri,
a quelli specificamente individuati dal giudice di primo
grado nella statuizione del 1995.
- poiché sulla detta pronuncia, come sulle precedenti a
partire da quella del 1982, è intervenuto il giudicato,
e la circostanza non è smentita dalla parte appellante,
va richiamato il principio in base al quale l’autorità del
giudicato copre, non solo il dedotto, ma anche il deducibile
in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni
giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato implicito)
ma anche tutte le altre proponibili sia in via di azione,
sia in via di eccezione, le quali ancorché non dedotte specificamente
costituiscono tuttavia precedenti logici necessari della
pronuncia (giudicato implicito).
E detto giudicato deve ritenersi preclusivo, oggi, della
proponibilità di qualsiasi eccezione relativa all’ottenimento
dell’immobile da parte dall’originaria ricorrente, sia relativamente
alla posizione della stessa nei confronti della Cooperativa
appellante.
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6. In conclusione, l’appello va accolto limitatamente
alla sola parte relativa alla nomina del Commissario ad
acta.
Va confermato, di conseguenza, l’obbligo di esecuzione nel
termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla notificazione
o dalla comunicazione in forma amministrativa della presente
decisione e con le modalità precisate nella statuizione
impugnata secondo i criteri indicati nella sentenza n. 31/95.
In caso di persistente inadempimento della Regione Campania,
si nomina, fin d’ora, Commissario ad acta, il Prefetto della
Provincia di Napoli (o un funzionario da lui delegato) perché
provveda, in sostituzione dell’Amministrazione regionale,
alla esecuzione di cui trattasi, nell’ulteriore termine
di gg.60 dalla scadenza di quello fissato alla Regione.
Le spese della procedura commissariale ed il compenso dovuto
al Commissario ad acta saranno liquidati, a mandato espletato,
con separato provvedimento. Le spese e gli onorari del grado
di giudizio possono essere compensati tra le parti.
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P. Q. M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione quarta, definitivamente pronunciando, accoglie,
in parte il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla
la decisione impugnata nei limiti di cui in motivazione.
Ordina alla Regione Campania di provvedere all’esecuzione
del giudicato di cui alla decisione del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Campania n. 31 del 27 gennaio 1995 secondo
le indicazioni nella stessa precisate; in caso di persistente
inadempimento nel termine indicato nella parte motiva, nomina
il Prefetto della Provincia di Napoli Commissario ad acta
per l’adozione dei necessari ulteriori provvedimenti.
Compensa, tra le parti, le spese e gli onorari del grado
di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 febbraio 2004
con la presenza dei seguenti magistrati:
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Stenio Riccio, Presidente
Giuseppe Barbagallo, Consigliere
Costantino Salvatore, Consigliere
Dedi Rulli Consigliere, estensore
Vito Poli Consigliere
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IL PRESIDENTE
Stenio Riccio
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L'ESTENSORE
Dedi Rulli
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 14/10/2004
(art. 55, L. 27.4.1982, 186)
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