| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 14 ottobre 2004 n.
6670
Pres. Trotta – Est. Russo
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (Avvocatura Generale
dello Stato) c/ CONFIDI S.c. a r.l. in proprio e n.q. di
successore, per incorporazione, della COPINVEST S.c. a r.l.
(avv.ti Uckmar, Bormioli e P. Vaiano) |
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Giurisdizione e competenza - atti di controllo
adottati nell’esercizio della funzione regionale di vigilanza
sulla gestione delle cooperative - esercizio di autorità
pubblica – giurisdizione amministrativa – sussistenza
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Le controversie sulla legittimità degli atti
di vigilanza sulle società cooperative di competenza regionale
(nella specie trattavasi della Regione Trentino-Alto Adige),
così come quelle relative alla vigilanza su soggetti che
svolgono determinate attività, per ragioni attinenti al
rilievo pubblicistico di tali attività, attengono al corretto
esercizio di una funzione, caratterizzata da poteri di ingerenza,
costituiti in particolare dal controllo di legittimità di
un soggetto sugli atti di un altro (distinguendosi in ciò
dalla tutela, che attiene ai controlli di merito), ma che
non si esauriscono nel mero controllo, in quanto si estrinsecano
anche nell’adozione di una serie di atti di amministrazione
attiva, quali, ad esempio, la nomina di commissari straordinari,
lo scioglimento degli organi dell’ente, l’irrogazione di
sanzioni. Ne consegue che tali controversie appartengono
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
riguardando il concreto esercizio di una autorità pubblica,
nella specie volto al fine, costituzionalmente garantito
(art. 45, primo comma, Cost.), di assicurare che le cooperative
promosse e favorite mantengano inalterato il proprio carattere
di mutualità e l’assenza di fini di speculazione privata,
in sintonia con quanto statuito dalla Corte Costituzionale,
la quale, con sentenza “manipolativa” (del tipo c.d. “sostitutiva
o modificativa”) n. 204 del 6 luglio 2004, nel ripudiare
la tecnica della determinazione della giurisdizione per
blocchi di materie, ha, appunto, indicato, quale limite
in positivo all’attribuzione della giurisdizione al giudice
amministrativo in materia di pubblici servizi (nella specie,
come si è detto, si è in presenza di una pubblica funzione),
l’esistenza di profili riconducibili alla “pubblica amministrazione-autorità”.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.6670/2004 Reg. Dec.
N. 191 Reg. Ric.
Anno 2002
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello iscritto al N.R.G.
191/2002, proposto
dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, in persona
del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata
e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui Uffici, ope legis, domicilia, in Roma, via dei Portoghesi
n. 12;
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contro
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la CONFIDI S.c. a r.l., in persona
del legale rappresentante pro tempore, in proprio e n.q.
di successore, per incorporazione, della COPINVEST S.c.
a r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Victor
Uckmar, Giovanni Bormioli e Paolo Vaiano ed elettivamente
domiciliata presso quest’ultimo, in Roma, via Lungotevere
Marzio n. 3;
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per la riforma
della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, n.445/2000 del
15 novembre 2000, resa inter partes e non notificata;
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Visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della società appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 22 giugno 2004 il Consigliere
Nicola Russo; Uditi l’avv. dello Stato M. Giannuzzi e l’avv.
G. Bormioli;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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La S.c.a r.l. Copinvest, che ai sensi del
proprio statuto poteva svolgere una serie di attività finanziarie
a favore dei propri soci, a seguito delle riforme della
legislazione bancaria si vedeva precludere l’attività di
raccolta del risparmio tra i soci e quella di finanziamento
dei soci stessi.
Poiché tali attività precluse costituivano parte importante
della attività della S.c.a r.l., dopo aver vagliato altre
ipotesi, con deliberazione assembleare del 24.4.97 sceglieva
di fondersi per incorporazione nella S.c.a r.l. Confidi
(altra cooperativa avente scopo sociale analogo al suo),
previa alienazione del ramo d’azienda relativo all’attività
finanziaria e previo acquisto delle quote Copinvest da parte
di Confidi.
La cessione del ramo d’azienda dell’attività finanziaria
alla Caritro veniva in effetti eseguita (con la garanzia
di Confidi), ottenendo poi l’uscita dalla Copinvest dei
soci che non avrebbero potuto entrare nella S.c.a r.l. Confidi
(in particolare le persone giuridiche).
L’acquisto delle altre quote Copinvest compatibili da parte
della S.c.a r.l. Confidi veniva invece finanziato dalla
S.c.a r.l. Copinvest, con un mutuo di 5 miliardi di lire
al 5,25%, del quale era prevista la restituzione, poi invece
prorogato, cosicché al momento dell’incorporazione il mutuo
si sarebbe estinto per fusione.
Veniva, però, disposta revisione ordinaria per la S.c.a
r.l. Copinvest per il periodo 1.12.97 - 1.10.98 (la relazione
del revisore dott. Alessandro Tonina porta la data del 9.12.1998).
Contemporaneamente veniva esperita la revisione ordinaria
della S.c.a r.l. Confidi per il periodo 1.8.1997 – 31.10.1998
a mezzo del revisore dott. Mariano Zanolli.
La Commissione provinciale per le Cooperative prendeva,
quindi, in esame le due relazioni nella riunione del 21
dicembre 1998 e deliberava di diffidare la S.c.a r.l. Copinvest
Trento:
a) a non procedere alla fusione per incorporazione con la
Confidi S.c.a r.l.;
b) di provvedere sollecitamente al recupero del finanziamento
concesso alla Confidi;
c) di procedere allo scioglimento della Società ai sensi
dell’art. 2448 del codice civile;
d) di sanare altre irregolarità evidenziate nella relazione
revisionale conclusa il 23.11.1998 (relazione 9.12.1998);
e) a dare comunicazione scritta dell’avvenuto adempimento.
La Commissione assegnava il termine perentorio del 28.2.1999
per adempiere alla diffida.
Contemporaneamente, con nota inviata alla Confidi, si ordinava
alla detta Cooperativa di non procedere alla incorporazione
della S.c.a r.l. Copinvest Trento.
La S.c.a r.l. Copinvest (con ricorso n. 111/99) e la S.c.a
r.l. Confidi (con ricorso n. 108/99) adivano il Tribunale
Regionale di Giustizia Amministrativa (TRGA), chiedendo
l’annullamento del provvedimento.
A sostegno del ricorso Confidi (n. 108/99) venivano formulati
i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 16 L.R. 29.1.1954,
n. 7 - Carenza di potere o, in subordine, eccesso di potere
per difetto del presupposto e per contraddittorietà;
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2) Violazione dell’art. 23 L.R. 29.1.1954,
n. 7 e del sottostante principio del contraddittorio, nonché
della collaborazione dell’autorità pubblica con i privati
nel procedimento amministrativo;
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3) Violazione dell’art. 16 L.R. 29.1.1954,
n. 7 in relazione all’art. 11 della stessa legge, all’art.
2557 ss. cod. civ. ed all’art. 2248 cod. civ.; all’art.
11 L. 31 gennaio 1992, n. 59 ed all’art. 31 – quater L.R.
n. 7/1954 - Eccesso di potere per travisamento dei fatti,
difetto di istruttoria e carenza del presupposto;
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4) In subordine: Violazione sotto diverso
profilo dell’art. 16 L.R. n. 7/1954 in relazione all’art.
11 L. 31 gennaio 1992, n. 59 ed all’art. 31 – quater L.R.
29.1.1954, n. 7; all’art. 2501, co. 2, cod. civ. ed all’art.
2538 cod. civ.; all’art. 11 L. n. 7/1954 ed al principio
di autonomia privata.
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A sostegno del ricorso Copinvest (n. 111/99)
venivano, invece, addotti i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 16 L.R. 29.1.1954, n. 7 - Carenza
di potere o, in subordine, eccesso di potere per difetto
del presupposto e per contraddittorietà;
2) Violazione dell’art. 23 L.R. 29.1.1954, n. 7 e del sottostante
principio del contraddittorio, nonché della collaborazione
dell’autorità pubblica con i privati nel procedimento amministrativo;
3) Violazione dell’art. 16 L.R. 29.1.1954, n. 7, in relazione
all’art. 11 della stessa legge; all’art. 2557 ss. cod. civ.
ed all’art. 2248 cod. civ.; all’art. 11 L. 31 gennaio 1992,
n. 59 ed all’art. 31 – quater L.R. n. 7/1954 - Eccesso di
potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria
e carenza del presupposto;
4) In subordine: Violazione sotto diverso profilo dell’art.
16 L.R. n. 7/1954 in relazione all’art. 11 L. 31 gennaio
1992, n. 59 ed all’art. 31 – quater L.R. 29.1.1954, n. 7;
all’art. 2501, co. 2, cod. civ. ed all’art. 2538 cod. civ.;
all’art. 11 L. n. 7/1954 ed al principio di autonomia privata;
5) Insussistenza delle irregolarità indicate nella relazione
del dott. Tonina e conseguente illegittimità dell’invito,
da parte dell’autorità di controllo, alla relativa sanatoria;
6) Violazione dell’art. 16 L.R. n. 7/1954 in relazione all’art.
2522 c.c.;
7) Violazione dell’art. 16 L.R. n. 7/1954 in relazione all’art.
2526 c.c.;
8) Violazione dell’art. 16 L.R. n. 7/1954 in relazione all’art.
2437 c.c.;
9) Violazione dell’art. 16 L.R. n. 7/1954 in relazione all’art.
2426, n. 8 c.c.;
10) Violazione dell’art. 16 L.R. n. 7/1954 in relazione
all’art. 1936 c.c.;
11) Violazione dell’art. 16 L.R. n. 7/1954 in relazione
all’art. 1321 c.c.;
12) Violazione dell’art. 16 L.R. n. 7/1954 in relazione
all’art. 75, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
La Regione Trentino – Alto Adige si costituiva in giudizio
in entrambi i giudizi a mezzo del patrocinio dell’Avvocatura
dello Stato, chiedendo la reiezione dei ricorsi, siccome
infondati nel merito.
Il TRGA di Trento, riuniti i ricorsi ed espletata istruttoria,
con sentenza n. 445 del 15 novembre 2000, riconosciuta la
fondatezza dei primi quattro motivi dei ricorsi riuniti,
li accoglieva, con conseguente annullamento degli atti impugnati
ed assorbimento delle rimanenti censure.
Con ricorso notificato il 19 dicembre 2001 la Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige ha impugnato la predetta sentenza, non
notificata, deducendone l’erroneità e l’ingiustizia e chiedendone
la riforma, con conseguente rigetto dei ricorsi riuniti
in primo grado.
Resiste all’appello la S.c. a r.l. Confidi, in proprio e
quale successore, per incorporazione, della S.c. a r.l.
Copinvest, chiedendo il rigetto dell’appello, in quanto
inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato nel
merito, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con memoria depositata prima dell’udienza di discussione
la Confidi, ha ulteriormente ribadito e meglio precisato
il contenuto delle proprie eccezioni e deduzioni difensive,
in particolare eccependo l’inammissibilità/improcedibilità
dell’appello avversario a seguito dell’avvenuta fusione
per incorporazione ed in mancanza di opposizione da parte
della Regione o dei Fondi Mutualistici; in subordine, la
società cooperativa appellata ha espressamente riproposto
i motivi di ricorso rimasti assorbiti in primo grado.
Alla pubblica udienza del 22 giugno 2004 la causa è stata
trattenuta in decisione.
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DIRITTO
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Prima di passare ad analizzare il merito
del presente giudizio, occorre esaminare e decidere, secondo
un ordine logico, le questioni pregiudiziali, rilevabili
di ufficio o sollevate dalle parti.
Ha la precedenza, naturalmente, la questione relativa alla
giurisdizione del giudice amministrativo in materia, questione
nella specie non sollevata dalle parti, ma, comunque, rilevabile
anche d’ufficio (cfr. art. 30, primo comma, L. 6 dicembre
1971, n. 1034).
Ad avviso del Collegio sussiste nella fattispecie in esame
la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere
della presente controversia.
L’oggetto del presente giudizio, infatti, concerne la legittimità
di due atti di controllo adottati dall’apposita Commissione
della Provincia di Trento nell’esercizio della sua funzione
di vigilanza sulla gestione delle cooperative. La vigilanza
sulle società cooperative consiste in una serie di attività
amministrative previste da leggi regionali e nazionali in
attuazione dell’art. 45 della Costituzione, secondo il quale
"La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione
a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.
La legge ne promuove e ne favorisce l’incremento con i mezzi
più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il
carattere e le finalità".
Nella Regione Trentino-Alto Adige la potestà legislativa
in materia di cooperazione e di vigilanza sulle cooperative
spetta alla Regione stessa in base allo Statuto (art. 4,
n. 15, St. Reg. Trentino-Alto Adige).
La legge regionale che nel Trentino-Alto Adige disciplina
la materia è la L.R. 29 gennaio 1954, n. 7 e successive
modifiche ed integrazioni. Organi di vigilanza sono:
1) la Giunta regionale;
2) la Commissione regionale per la cooperazione (organo
prevalentemente consultivo della G.R.);
3) le Commissioni provinciali per le cooperative;
4) il Segretario e il Direttore del Settore vigilanza.
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La legge prevede, inoltre, un ruolo fondamentale
per le Associazioni di rappresentanza, tutela e promozione
della cooperazione, quali enti privati (partecipati dalle
stesse cooperative) ai quali sono demandate alcune funzioni
pubbliche in materia di vigilanza (in particolare, l’esecuzione
delle revisioni per le cooperative ad esse aderenti).
L’esercizio di quasi tutte le funzioni amministrative in
materia di vigilanza è pressoché esercitato da strutture
incardinate nelle due Province autonome di Trento e di Bolzano
(le Commissioni provinciali per le cooperative ed il relativo
Segretario).
Compito istituzionale della funzione di vigilanza è quello
di assicurare che le società e gli enti che si dicono mutualistici
perseguano effettivamente tali finalità. In tal modo si
tende ad evitare che i benefici (agevolazioni fiscali e
di altra natura) previsti dall’ordinamento per gli enti
a carattere mutualistico, possano favorire soggetti privi
di tali requisiti.
L’attività di vigilanza riguarda le società cooperative,
i consorzi di cooperative, le società di mutuo soccorso,
le banche popolari e gli enti mutualistici.
L’attività di vigilanza si articola essenzialmente su tre
filoni:
a) l’iscrizione delle cooperative e degli altri enti mutualistici
nel “Registro delle cooperative” (che è una specie di anagrafe
delle cooperative), con cui si acquisisce il titolo per
poter fruire dei benefici e delle agevolazioni a carattere
fiscale e che è sottoposta al possesso di alcuni requisiti
che dimostrino la natura mutualistica della cooperativa;
b) l’esecuzione delle revisioni periodiche o straordinarie,
che sono dei controlli periodici (revisioni ordinarie biennali)
o non periodici (revisioni straordinarie);
c) l’esecuzione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa
(che sono delle procedure parafallimentari), nei casi in
cui la cooperativa sia sciolta d’autorità o messa in liquidazione,
casi nei quali gli organi di vigilanza assumono le vesti
che nei fallimenti sono propri del Tribunale (la Commissione
provinciale per le cooperative) e dei curatori (i commissari
liquidatori designati dalla Commissione) e in cui la procedura
segue i principi e le fasi in cui si svolge un fallimento.
Qualora a seguito dei controlli revisionali sub b) vengano
riscontrate delle gravi irregolarità nella gestione della
cooperativa, la Commissione per le cooperative può assumere
dei provvedimenti sanzionatori mirati a rimuovere le irregolarità
accertate.
I provvedimenti sanzionatori possono essere:
- la diffida, che è assunta dalla Commissione sulla base
delle risultanze revisionali e che consiste nell’ordine
di fare o di non fare qualcosa entro un dato termine; la
Commissione può disporre, dopo la scadenza del termine,
una revisione straordinaria per verificare l’effettiva rimozione
delle irregolarità oggetto della diffida;
- il commissariamento, che è la rimozione d’autorità dell’organo
amministrativo della cooperativa e la sostituzione del medesimo
con un commissario nominato dalla Commissione, il quale,
dopo un periodo di tre mesi, prorogabile per altri tre mesi,
redige una relazione, proponendo il ripristino della amministrazione
ordinaria ovvero ulteriori provvedimenti sanzionatori (liquidazione
coatta);
- la sostituzione del liquidatore, quando la cooperativa
in liquidazione presenti dei ritardi ingiustificati o delle
irregolarità imputabili al liquidatore e questi non sia
sostituito dall’assemblea dei soci;
- la cancellazione dal Registro, che colpisce alcune ipotesi
di scorretto comportamento della cooperativa, provvedimento
con il quale la cooperativa decade dai benefici e avverso
il quale è proponibile un ricorso gerarchico improprio avanti
la Commissione regionale;
- lo scioglimento coatto ex art. 2544 del codice civile,
per le cooperative che si trovino impossibilitate a raggiungere
gli scopi per i quali sono state costituite o comunque presentino
delle irregolarità gravi, atto d’autorità di competenza
della Giunta regionale (ora del Dirigente regionale) su
proposta motivata della Commissione provinciale;
- la liquidazione coatta amministrativa, ipotesi di liquidazione
d’autorità di una cooperativa per insolvenza, cioè quando
le risorse della società non sono sufficienti a far fronte
ai debiti sociali.
Quanto finora detto costituisce, a ben vedere, un sommario
excursus sulla materia, abbastanza complessa, della vigilanza
sulle società cooperative, con particolare riferimento alla
Regione Trentino-Alto Adige, dal quale possono evincersi
indicazioni utili a risolvere la questione pregiudiziale
attinente al profilo della giurisdizione.
E’ chiaro che le controversie in esame, così come, più in
generale, quelle relative alla vigilanza su soggetti che
svolgono determinate attività, per ragioni attinenti al
rilievo pubblicistico di tali attività, attengono al corretto
esercizio di una funzione.
Tale funzione di vigilanza, come si è visto, è caratterizzata
da poteri di ingerenza, costituiti in particolare dal controllo
di legittimità di un soggetto sugli atti di un altro (distinguendosi
in ciò dalla tutela, che attiene ai controlli di merito),
ma che non si esauriscono nel mero controllo, in quanto
si estrinsecano anche nell’adozione di una serie di atti
di amministrazione attiva, quali, ad esempio, la nomina
di commissari straordinari, lo scioglimento degli organi
dell’ente, l’irrogazione di sanzioni. La descritta controversia,
inerente all’esercizio della funzione di vigilanza, appartiene,
dunque, all’alveo naturale della giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo, riguardando il concreto esercizio
di una autorità pubblica, nella specie volto al fine, costituzionalmente
garantito (art. 45, primo comma, Cost.), di assicurare che
le cooperative promosse e favorite mantengano inalterato
il proprio carattere di mutualità e l’assenza di fini di
speculazione privata.
Ciò, del resto, appare in sintonia con quanto statuito di
recente dalla Corte Costituzionale, la quale, con sentenza
“manipolativa” (del tipo c.d. “sostitutiva o modificativa”)
n. 204 del 6 luglio 2004, nel ripudiare la tecnica della
determinazione della giurisdizione per blocchi di materie,
ha, appunto, indicato, quale limite in positivo all’attribuzione
della giurisdizione al giudice amministrativo in materia
di pubblici servizi (nella specie, come si è detto, si è
in presenza di una pubblica funzione), l’esistenza di profili
riconducibili alla “pubblica amministrazione-autorità”.
La normativa del codice civile resta, dunque, operativa
soltanto fino a quando il potere spettante all’autorità
amministrativa non venga esercitato e solo in mancanza di
tale intervento, la cognizione della controversia (avente
ad oggetto, ad es. l’impugnazione di una delibera assembleare),
appartiene alla giurisdizione dell’A.G.O.
Risolta positivamente la questione relativa alla giurisdizione
del giudice amministrativo in subiecta materia, occorre
ora passare ad esaminare l’altra questione, sollevata questa
volta mediante apposita eccezione di parte, relativa alla
inammissibilità/improcedibilità dell’appello.
Sostiene l’appellata che, in seguito all’accoglimento dei
ricorsi proposti in primo grado innanzi al T.R.G.A. di Trento,
gli atti impugnati, con cui è stata vietata la fusione per
incorporazione della società cooperativa Copinvest in quella
Confidi, sono stati annullati e che, stante il carattere
notoriamente esecutivo delle sentenze di primo grado, la
fusione è stata effettuata e ne è stata data la pubblicità
di cui all’art. 2503 cod. civ., senza che alcuno, ed in
particolare la Regione odierna appellante o i Fondi mutualistici
di cui alla L. n. 59/1992, abbiano presentato opposizione.
Pertanto, a detta dell’appellata, sarebbe venuto meno l’interesse
al ricorso in appello, con conseguente inammissibilità,
o, comunque, il gravame sarebbe diventato improcedibile,
non potendo la fusione stessa ormai più essere attaccata
o resa reversibile.
L’eccezione sollevata dall’appellata non può essere accolta.
E’ ben vero, infatti, che il diritto societario prevede
l’opposizione di cui sopra, proprio per concentrare le eventuali
contestazioni in una fase anteriore all’efficacia dell’atto,
in modo tale da consentire a quest’ultimo di acquisire,
in assenza di opposizioni, la stabilità-inattaccabilità
che è necessaria per la certezza giuridica e la tutela dei
terzi (l’art. 2504 quater cod. civ. - richiamato in materia
di cooperative dall’art. 2538 cod. civ. - dispone, al primo
comma, che: «Eseguite le iscrizioni dell’atto di fusione
a norma del secondo comma dell’articolo 2504, l’invalidità
dell’atto di fusione non può essere pronunciata»).
In proposito occorre osservare che, secondo l’interpretazione
corrente data dalla dottrina - che trova anche un fondamento
nella Relazione allo schema di legge delegata per l’attuazione
della III direttiva relativa alle fusioni - la disposizione
citata comporta che l’adempimento delle formalità pubblicitarie
cui l’atto di fusione è soggetto assuma non solo valore
costitutivo ma anche efficacia sanante rispetto a tutti
i vizi da cui l’atto medesimo sia eventualmente affetto
- nel solco già tracciato dalla disposizione dell’art. 2332
cod. civ., in tema di nullità della società - mirando in
tal modo il legislatore ad evitare che l’invalidità di atti,
destinati per loro stessa natura a riflettersi su una molteplicità
di soggetti, possa pregiudicare l’affidamento incolpevole
ed i legittimi interessi di terzi, donde la sostituzione
delle tradizionale tutela reale normalmente attribuita dalla
legge alle parti dell’atto negoziale invalido con forme
di tutela obbligatoria, imperniate sul mero risarcimento
del danno (cfr. art. 2504 quater, secondo comma, cod. civ.),
ferma restando la capacità dell’atto medesimo, ancorché
invalido, di produrre i propri effetti in ogni direzione.
La sanatoria in questione, si aggiunge, pur essendo riferita
unicamente all’invalidità dell’atto di fusione, non può
di fatto non riflettersi anche sul regime dell’invalidità
delle deliberazioni di fusione assunte dalle assemblee delle
diverse società interessate all’operazione, nel senso che
una volta divenuto efficace l’atto di fusione neppure l‘eventuale
declaratoria di invalidità delle pregresse deliberazioni
assembleari potrebbe più inficiare la fusione ormai divenuta
irreversibile e inattaccabile (e anche la giurisprudenza
civile di merito è giunta in proposito alla conclusione
che, una volta intervenuta l’iscrizione dell’atto di fusione
nel registro delle imprese, l’impugnativa — sia essa di
nullità o di annullamento — della deliberazione di fusione
non può essere accolta: cfr. (Trib. Roma, 23 settembre 1998;
in termini analoghi cfr. Trib. Milano, 16 settembre 1999;
Trib. Milano, 13 maggio 1999).
Il Collegio, tuttavia, ritiene in proposito non accoglibile
l’interpretazione letterale della norma e, quindi, la tesi
favorevole a vedervi la previsione di una sanatoria radicale,
non essendo possibile ritenere che tutte le cause di nullità
siano sanate con l’iscrizione (e, infatti, la III direttiva
prevede non un divieto di dichiarare invalida la fusione
divenuta efficace, ma soltanto un regime speciale di nullità
che possa garantire la sicurezza giuridica nelle relazioni
sia fra le società interessate che fra queste e i terzi
nonché gli azionisti); l’efficacia sanante può ritenersi
operante, ad avviso del Collegio, soltanto con riferimento
alle cause che attengano al procedimento o a requisiti particolari
dell’operazione negoziale, e non anche con riferimento a
quelle che contrastino con norme o principi di ordine pubblico
(ad. es., nessuna efficacia sanante può aversi con riguardo
ad una fusione in contrasto con le normative antitrust o
con il divieto di trasformare una società cooperativa in
lucrativa ex art. 14 L. 17 febbraio 1971, n. 127).
Fermo restando ciò, non appare, poi, nemmeno altrettanto
sicuro che nella descritta situazione l’eventuale accoglimento
dell’appello non porterebbe alcuna utilità alla Regione
o a tali altri soggetti, dal momento che, come si è detto,
l’inammissibilità della pronuncia di invalidità non preclude
il diritto al risarcimento eventualmente spettante ai soci
o ai terzi danneggiati dalla fusione, potendo l’accoglimento
dell’impugnazione valere come presupposto per l’azione di
danni prevista dal 2° comma dell’art. 2504 quater.
E, invero, la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta
carenza di interesse presuppone non soltanto il verificarsi
di una situazione, in fatto o in diritto, del tutto nuova
rispetto a quella esistente al momento della proposizione
del ricorso, ma anche di una situazione tale da rendere
certa e definitiva l’inutilità della decisione, circostanza
questa che va accertata con il massimo rigore (cfr. Cons.
Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2000, n. 442; id., 30 giugno
2004, n. 4803).
Nel caso di specie, la dedotta iscrizione dell’atto di fusione,
anche a voler ammettere che abbia efficacia sanante rispetto
a tutti i vizi da cui l’atto sia eventualmente affetto,
non è idonea, ad avviso del Collegio, a far venire del tutto
meno l’interesse all’accoglimento dell’appello dell’Amministrazione,
in considerazione della rilevanza dell’interesse pubblicistico
ad ottenere una pronuncia di legittimità degli atti impugnati
in primo grado, con cui tale fusione era stata vietata (ad
esempio, al fine di poter meglio attivare le revisioni o
i controlli successivi sulla società cooperativa risultante
dall’incorporazione), nonché al fine - di stampo più marcatamente
civilistico - di consentire o rendere più agevole l’attivazione
da parte degli interessati (fondi mutualistici, soci o terzi),
eventualmente danneggiati dal negozio di fusione, di quelle
forme di tutela obbligatoria (id est, risarcimento dei danni)
di cui si è detto sopra.
Tanto premesso in rito, occorre ora passare ad esaminare
il merito della presente controversia.
L’appello è infondato e la sentenza impugnata merita conferma,
essendo corretta sul piano logico-giuridico ed immune dalle
censure proposte dall’appellante.
In entrambi i provvedimenti della Commissione per le cooperative
della Provincia di Trento impugnati in primo grado è, invero,
sovrastante il concetto secondo il quale la fusione tra
la S.c. a r.l. Copinvest e la S.c. a r.l. Confidi sarebbe
elusiva dell’obbligo della Copinvest nella futura liquidazione
di versare l’intero patrimonio residuo ai Fondi mutualistici
di cui all’art. 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992,
n. 59 ed all’art. 31 bis e quater della L.R. 29 gennaio
1954, n. 7, aggiunto dall’art. 14 della L.R. per il Trentino-Alto
Adige n. 15 del 1993.
Ora, esaminando congiuntamente i motivi 3) e 4) dei due
ricorsi di primo grado il T.R.G.A. ha osservato quanto segue:
1) la fusione tra cooperative è sempre stata prevista dall’art.
2538 del cod. civ. ed è stata confermata dal nuovo testo
sostituito dall’art. 22 del D. L.vo n. 22 del 1991 che,
attuando direttive comunitarie, ha aggiunto anche la possibilità
della scissione societaria delle cooperative;
2) il divieto di fusione rivolto alla Confidi ed alla Copinvest
dalla Commissione non aveva, pertanto, alcun fondamento
giuridico;
3) la motivazione di tale divieto con la disposizione del
5° comma dell’art. 11 della L. n. 59 del 1992 (o meglio
delle norme corrispondenti della L.R. n. 7 del 191954) si
basa su di una interpretazione ed una conseguente collocazione
della norma del tutto erronea. Trattasi, infatti, di una
norma residuale di chiusura del sistema, che regola la devoluzione
del patrimonio residuo delle cooperative liquidate e non
di una finalità che debba essere perseguita dall’Amministrazione
anche contro la volontà dei soci e delle cooperative, vietando
tutto quello che non porta alla liquidazione della cooperativa;
4) la S.c. a r.l. Copinvest non era in liquidazione; la
circostanza della cessione alla CARITRO delle attività finanziarie,
a lei vietate dalla nuova legge bancaria, non aveva cancellato
tutti gli scopi sociali elencati a pag. 4 e 5 della stessa
relazione del dott. Tonina, ma solo alcuni di essi, anche
se i più importanti. Le cooperative avrebbero potuto, dunque,
perseguire gli scopi sociali residui od anche apportare
all’atto costitutivo, con il consenso unanime dei soci,
modificazioni per estendere gli scopi sociali, e, quindi,
l’attività della società cooperativa, che presentava una
situazione economica attiva. I soci hanno, invece, perseguito
la linea della fusione con altre entità, dopo aver vagliato
e scartato l’ipotesi di una fusione con una banca locale,
scegliendo, invece, di incorporare la cooperativa nella
S.c. a r.l. Confidi, attuando in tal modo la fusione delle
due cooperative, avendo i soci della Copinvest accettato
gli scopi sociali della incorporante, che sono del resto
affini a quelli della incorporata.
Il patrimonio della Copinvest, secondo i primi giudici,
è rimasto in tal modo nel circuito della cooperazione e
non si è concretizzata quindi (a causa della fusione) la
vietata distribuzione del patrimonio della cooperativa.
Secondo la Regione appellante, invece, Copinvest si sarebbe
trovata in uno stato che ne imponeva la liquidazione ed
era ostativo della fusione.
Il nucleo di partenza di tale posizione è che Copinvest
non potesse più conseguire il proprio oggetto sociale a
causa dell’intervenuta riforma della disciplina del credito
e, quindi, dovesse essere posta in liquidazione. Secondo
l’Avvocatura, infatti, poiché la Copinvest aveva da sempre
svolto solo attività finanziaria e non poteva più farlo,
si sarebbe verificata una causa di liquidazione e la prospettata
(e poi attuata) fusione non sarebbe uno scopo sociale, bensì
una mera facoltà della cooperativa, nella specie preclusa
dalla disciplina dei fondi mutualistici di cui all’art.
11 della L. n. 59/1992. L’assunto è infondato.
Si deve, infatti, considerare che l’oggetto sociale statutario
della Copinvest non era assolutamente limitato alle attività
creditizie, rese più difficili dalla riforma della normativa
bancaria, come chiaramente risulta dalla relazione Tonina
che lo riporta per esteso a pagg. 4-5 (vi figurano anche
la costituzione di cooperative tra i soci, con relativa
assistenza di carattere burocratico, amministrativo e finanziario;
la stipula di contratti di assicurazione e riassicurazione
per conto e nell’interesse dei soci; l’istituzione di uffici
di assistenza legale, fiscale, amministrativa, tecnica e
consultiva a favore dei soci). Quindi, non solo Copinvest
avrebbe potuto proseguire le proprie attività finanziarie
regolarizzando la propria posizione entro il 31.12.1997
(come afferma il revisore Tonina a pag. 8 della relazione),
ma essa avrebbe anche potuto dedicarsi ad un altro filone
di attività compreso nel proprio (riportato) scopo sociale
e/o proseguire l’attività “in Confidi”, come ha poi fatto
in seguito all’incorporazione.
E’ chiaro, allora, che lo scopo sociale non era assolutamente
divenuto impossibile o inattuabile.
Neppure è vero che, a fronte del nuovo scenario, la cooperativa
sia rimasta inerte, come affermato dall’appellante.
E, d’altra parte, l’eventuale inattività della società non
sarebbe di per sé una causa di scioglimento, in quanto l’art.
2448 cod. civ. (applicabile alle cooperative per effetto
dell’art. 2539 cod. civ.) prevede lo scioglimento solo in
caso di continuata inattività dell’assemblea e non, invece,
della società.
Nella specie, come controdedotto dall’appellata, non vi
è dubbio che l’assemblea fosse attiva, nella ricerca e nella
valutazione delle varie prospettive di riassetto, individuate
dapprima nella trasformazione in una vera e propria banca,
quindi nelle fusioni con la Popolare del Trentino e con
CA.RI.TRO. ed infine nell’incorporazione in Confidi.
È evidente che, trattandosi di operazioni assai delicate,
la valutazione di ciascuna abbia richiesto tempi non brevi
ed è altrettanto innegabile che l’assemblea non abbia mai
cessato di funzionare e di svolgere il proprio ruolo. Può
quindi ben affermarsi sia che non era intervenuta una causa
di scioglimento per impossibilità dell’oggetto sociale,
che era in realtà divenuto inattuabile solo in parte, sia
che non era intervenuta una causa di scioglimento per prolungata
inerzia dell’assemblea.
La semplice inoperatività materiale della cooperativa, nonché
la cessione del ramo di azienda, invece, non sono previste
come cause di scioglimento. Donde, come fondatamente rilevato
dal giudice di prime cure, l’assenza assoluta delle condizioni
al ricorrere delle quali l’art. 11, co. 5, L. n. 59 del
1992 prevede la devoluzione del patrimonio delle cooperative
ai fondi: non essendo intervenuta alcuna causa di scioglimento,
non può parlarsi di liquidazione e, tantomeno, di patrimonio
residuante dalla liquidazione.
A ciò si aggiunga che, come correttamente eccepito dall’appellata,
quand’anche si volesse ritenere che la Copinvest fosse incorsa
in una causa di scioglimento, non le sarebbe stato comunque
vietato di fondersi con un’altra società cooperativa.
Nessun dubbio, infatti, può sussistere in astratto circa
la possibilità, per le cooperative, di fondersi tra loro,
in quanto ciò, come si è detto, è direttamente previsto
dalla legge (art. 2538 cod. civ.).
L’art. 2501, co. 2, cod. civ. (applicabile nella specie
in virtù del rinvio contenuto nell’art. 2538 cod. civ.)
chiarisce che la partecipazione alla fusione non è consentita
alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione
dell’attivo; solo se ciò è accaduto, dunque, le società
in liquidazione (ivi comprese quelle per le quali è intervenuta
una causa di scioglimento che comporta la messa in liquidazione)
non possono fondersi.
Nel caso in esame, come si è visto, non sussisteva una causa
di liquidazione, per cui la Copinvest non si è trovata con
un proprio «patrimonio residuo», cui fa riferimento l’art.
11, co. 5, L. n. 59/1992 nel prescrivere l’obbligo di versamento
ai fondi, sicché quest’ultima norma non avrebbe potuto venire
in rilievo per il difetto del suo presupposto applicativo.
Tale difetto del presupposto applicativo di cui all’art.
11, co. 5, L. cit., non appare derivare, poi, contrariamente
all’assunto dell’appellante, dall’intento (comune e determinante)
delle parti di eludere l’applicazione di una norma imperativa
(negozio in frode alla legge: art. 1344 cod. civ.; Cass..
civ., n. 4333 del 1987), bensì da un atto negoziale, costituente
legittimo esercizio di autonomia privata e del tutto ammissibile
ai sensi degli artt. 2501, co. 2 e 2538 cod. civ.: non vi
è, dunque, stato alcun abuso della funzione strumentale
tipica del negozio prescelto e questo non è stato impiegato
per un fine contrastante con la funzione sociale che gli
è propria. Tale devoluzione, del resto, è ben lungi dall’essere
inevitabile, come risulta dalla giurisprudenza civile, che
ha ritenuto ammissibile la trasformazione delle società
cooperative in associazioni (in tal senso, cfr. Corte d’Appello
di Trieste, 20 ottobre 1995).
Nell’appello si afferma, invece, che l’art. 11, co. 5, L.
n. 59 del 1992 non avrebbe in realtà natura di norma residuale;
sarebbe sì una norma di chiusura del sistema, ma non residuale.
Per contrastare tale assunto è sufficiente leggere la norma:
«Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1
il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione».
Evidente presupposto di applicazione — e quindi anche indice
di effettiva residualità della norma stessa — è il fatto
che la liquidazione vi sia; che cioè le cooperative siano
davvero in stato di liquidazione.
Se ciò non si verifica, quale che ne sia il motivo — ivi
compresa l’eventuale trasformazione in associazioni, secondo
la citata giurisprudenza — non sussiste alcun obbligo verso
i fondi mutualistici: donde la piena ammissibilità della
controversa fusione sotto questo profilo, l’assoluta correttezza
della sentenza del T.R.G.A. impugnata e, per converso, l’infondatezza
dell’appello sul punto. La conferma del riconoscimento della
fondatezza dei motivi sostanziali (3° e 4°) del ricorso
di primo grado relativi all’esercizio del potere di controllo,
consente, a ben vedere, al Collegio di dispensarsi dall’esame
dei motivi procedurali (1° e 2°) – “straripamento” della
revisione in un arco temporale già coperto dalla precedente
revisione e difetto di contraddittorio nella procedura di
revisione - anch’essi accolti dal T.R.G.A. e delle censure
in proposito sollevate dall’appellante, così come dei motivi
di ricorso dichiarati assorbiti in primo grado e riproposti
dall’appellata in sede di memoria.
In conclusione l’appello in esame deve essere respinto in
quanto infondato nel merito, con conseguente conferma della
sentenza impugnata.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale
compensazione tra le parti delle spese del presente grado
di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sez. IV), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello
n. 191/2002, in epigrafe meglio specificato, lo respinge
e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza. Spese del
grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 giugno
2004, con l’intervento dei seguenti signori magistrati:
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Gaetano TROTTA Presidente
Filippo PATRONI GRIFFI Consigliere
Aldo SCOLA Consigliere
Carlo DEODATO Consigliere
Nicola RUSSO Consigliere rel. est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 14/10/2004
(art. 55, L. 27.4.1982, 186)
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