Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 10-2004 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 12 ottobre 2004 n. 6552
Pres. Elefante, Est. Carboni
M. Donnola (Avv.ti L.V. Moscarini e A. Police) c/ Provincia di Matera (Avv. R. D’Onofrio)


Pubblico impiego – Stipendi, assegni ed indennità – Trasferimento di competenze di un ufficio – Mancata soppressione o ridimensionamento – Discriminazione retributiva dei dipendenti – Illegittimità

Qualora un’amministrazione decida di mantenere in attività con le stesse dimensioni, denominazione e funzioni nominali un ufficio ancorché privato delle sue funzioni, essa deve poi trarne le conseguenze anche sul piano della retribuzione degli impiegati, non potendo quindi dar luogo a forme di discriminazione retributiva.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello proposto dal

 

dottor Mario DONNOLA, residente in Matera, difeso dagli avvocati Lucio Valerio Moscarini e Aristide Police e domiciliato presso il secondo in Roma, piazza Adriana 20;

 

contro

 

la PROVINCIA DI MATERA, costituitasi in giudizio in persona del presidente Giovanni Carelli, difeso dall’avvocato Rosina D’Onofrio e domiciliata in Roma, via Monte delle Gioie 24, presso lo studio dell’avvocato Maria Antonelli;

 

per l’annullamento
della sentenza 20 luglio 1999 n. 264, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Basilicata ha respinto il ricorso contro le deliberazioni della giunta provinciale di Matera 10 luglio 1992 n. 1066 e 20 luglio 1992 n. 1151, contenenti la determinazione dell’indennità di funzione.

 

Visto il ricorso in appello, notificato il 18 luglio e depositato il 28 settembre 2000;
visto il controricorso dell’amministrazione provinciale, depositato il 5 ottobre 2000;
vista la memoria difensiva presentata dall’appellante il 3 marzo 2004;
visti gli atti tutti della causa;
relatore, all’udienza del 25 giugno 2004, il consigliere Raffaele Carboni, e udito altresì l’avvocato Stefano Gattamelata in sostituzione dell’avvocato Police;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Il dottor Donnola era impiegato della provincia di Matera come dirigente del settore ‘servizi sociali, caccia e pesca, giovani, sport, lavoro e agricoltura’, ed è stato collocato a riposo il 30 novembre 1991. La provincia con deliberazione del Consiglio 23 gennaio 1992 n. 13 ha determinato i coefficienti per la determinazione dell’indennità di funzione prevista, per i dirigenti degli enti locali, dall’articolo 38 dell’accordo collettivo reso esecutivo con decreto del presidente della repubblica 3 agosto 1990 n. 333. La giunta provinciale poi con deliberazione 10 luglio 1992 n. 1066 ha individuato gli uffici ai cui dirigenti spettavano i diversi coefficienti parziali, in particolare attribuendo il coefficiente 0,2 per carico di lavoro a tutti i dirigenti fuorché quello dei servizi sociali, con la motivazione che «a seguito del trasferimento ai Comuni della materia socio-assistenziale a norma degli artt. 9 e 14 della legge 142/90, con conseguente sottrazione del carico di lavoro che prima faceva carico allo stesso Settore», ed escludendo il settore dei servizi sociali anche dal coefficiente 0,1 per attività di vigilanza, ispezione, consulenza e assistenza agli organi istituzionali. Infine la giunta con deliberazione 20 luglio 1992 n. 1151 ha attribuito l’indennità di funzione al dottor Donnola, con decorrenza dall’1 ottobre 1990, determinandola mediante applicazione, allo stipendio iniziale del grado, del coefficiente complessivo di 0,65, senza i due coefficienti parziali anzidetti.
Il dottor Donnola con ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Basilicata notificato il 7 novembre 1992 ha impugnato le deliberazioni della giunta n. 1066 e n. 1151 del 1992, lamentando la mancata attribuzione dei due coefficienti. Quanto al primo ha fatto presente che un decreto-legge del 20 gennaio 1992 aveva disposto che le province avrebbero continuato ad esercitare le attività assistenziali, trasferite ai comuni dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, fino all’entrata in vigore delle leggi regionali di disciplina dei servizi assistenziali, e in ogni caso fino al 31 dicembre 1992; quanto al secondo ha sostenuto che le materie dei servizi sociali, dello sport, dei giovani e della caccia e pesca, attribuita al settore cui egli era stato preposto, comportava attività di vigilanza continua.
Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe, respinta un’eccezione di mancanza d’interesse all’impugnazione sollevata dall’amministrazione provinciale resistente, ha respinto il ricorso giudicandolo infondato. In particolare ha osservato che le leggi 23 dicembre 1978 n. 833 (d’istituzione del servizio sanitario nazionale) e 8 giugno 1990 n. 142 (sulle autonomie locali) avevano effettivamente assottigliato le competenze delle province nelle materie che, per la provincia di Matera, erano affidate al settore cui era preposto il dottor Donnola; e che anche gli articoli 15 del decreto-legge 20 gennaio 1992 n. 11 e 5 del decreto-legge 18 gennaio 1993 n. 9 in realtà presupponevano che, nel periodo in questione, quelle funzioni fossero già fuoriuscite dalle attribuzioni delle province.
Appella il dottor Donnola, il quale, relativamente al coefficiente 0,2 per carico di lavoro, da una parte sostiene che il trasferimento di funzioni ai comuni, previsto dalla legislazione, è stato attuato lentamente, sicché nel periodo che interessa le funzioni erano ancora esercitate, di fatto, dal servizio da lui diretto; dall’altra cita disposizioni di legge che avrebbero prorogato la competenza delle province; e correda l’appello con un certificato sul fatto che la provincia ha continuato, nel periodo in questione, a svolgere le funzioni che la legge n. 142 del 1990 aveva trasferito ai comune. Quanto al coefficiente 0,1 fa presente che il settore da lui diretto svolgeva attività di vigilanza esterna. L’appellante si diffonde poi nell’illustrare l’ampiezza delle attività, non trasferite ai comuni, inerenti alla difesa del suolo, alla programmazione agricola e alla pesca.
La provincia, oltre a difendere le statuizioni della sentenza, rappresenta che nell’ultimo periodo di servizio l’appellante è stato a lungo assente.

 

DIRITTO

 

L’appellante, come si è detto, contesta la mancata attribuzione di due coefficienti parziali di determinazione dell’indennità di funzione; in concreto chiede che gli sia attribuita, per i tredici mesi compresi tra la decorrenza dell’indennità e il proprio collocamento a riposo, l’indennità nella misure del novantacinque per cento anziché al sessantacinque per cento (in coefficienti: 0,95 anziché 0,65) dello stipendio iniziale del grado di lire 25.211.000.
Circa la mancata attribuzione del coefficiente 0,2 per carico di lavoro, il Collegio non intende entrare nella questione se e in quanta parte le competenze dell’ufficio diretto dall’appellante siano state trasferite ai comuni o mantenute o ritrasferite alle province; e neppure nella questione se le funzioni siano state mantenute dall’ufficio provinciale di fatto oppure di diritto per effetto di leggi di dilazione del trasferimento ai comuni. Il punto è che se un ufficio viene privato, in tutto o n parte, delle precedenti funzioni, dev’essere soppresso o ridimensionato; se invece l’ente lo mantiene, con le stesse dimensioni, denominazione e funzioni nominali, deve poi trarne le conseguenze anche sul piano della retribuzione degli impiegati, dovendosi presumere che le funzioni nominali corrispondano a quelle effettive. È quindi illogica una discriminazione retributiva nei confronti degl’impiegati di quell’ufficio motivata con l’avvenuto svuotamento di funzioni.
Quanto al coefficiente 0,1 per “attività di vigilanza, ispezione, consulenza agli organi istituzionali” va rilevato che la deliberazione della giunta provinciale 10 luglio 1992 n. 1066, al punto 5 attribuisce quel coefficiente a quei settori (cioè, ai dirigenti di quei settori) che svolgono un’attività di vigilanza e ispezione interna, per il controllo del lavoro e del rendimento degl’impiegati, ed anche su “strutture e realtà esterne (es. autoscuole, promozione di attività culturali, ecc.)”, e a quelli che collaborano all’assunzione di decisioni da parte dell’ente; la deliberazione menziona gli uffici che svolgono l’attività in questione, tra i quali l’ufficio del vice segretario generale e la biblioteca. In effetti, è illogico prevedere come “vigilanza e ispezione” un’attività così vasta, vaga e mal definita da coprire ogni cosa, inclusa la biblioteca (che, a quanto sembra, è una biblioteca interna), e negarla poi al dirigente di un settore operativo che copre un’ampia gamma di attività umane, “giovani”, caccia e pesca, sport, lavoro e agricoltura, servizi sociali, delle quali alcune indubbiamente comportanti attività di vigilanza e ispezione esterne.
Di nessun rilievo è poi l’affermazione dell’amministrazione provinciale circa la lunga assenza del dottor Donnola dal servizio tra il 1990 e il 1991, perché si tratta di questione estranea alla motivazione dei provvedimenti impugnati, e perché, del resto, la maggiorazione retributiva reclamata è subordinata, ovviamente, alla condizione che all’appellante, nel periodo che interessa, spettasse la retribuzione.
L’appello, in conclusione, è fondato e va accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 1000 per il giudizio di primo grado e 1500 per il grado d’appello.

 

Per questi motivi

 

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione quinta accoglie l’appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla, per quanto di ragione, le deliberazioni 10 luglio 1992 n. 1066 e 20 luglio 1992 n. 1151 della giunta provinciale di Matera. Condanna la provincia al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in duemilacinquecento euro, a favore dell’appellante.

 

Così deciso in Roma il 25 giugno 2004 dal collegio costituito dai signori:

 

Agostino Elefante - Presidente
Raffaele Carboni - componente, estensore
Paolo Buonvino - componente
Marzio Branca - componente
Aniello Cerreto - componente


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento Copertina