| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 12 ottobre 2004 n.
6552
Pres. Elefante, Est. Carboni
M. Donnola (Avv.ti L.V. Moscarini e A. Police) c/ Provincia
di Matera (Avv. R. D’Onofrio) |
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Pubblico impiego – Stipendi, assegni ed indennità
– Trasferimento di competenze di un ufficio – Mancata soppressione
o ridimensionamento – Discriminazione retributiva dei dipendenti
– Illegittimità
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Qualora un’amministrazione decida di mantenere
in attività con le stesse dimensioni, denominazione e funzioni
nominali un ufficio ancorché privato delle sue funzioni,
essa deve poi trarne le conseguenze anche sul piano della
retribuzione degli impiegati, non potendo quindi dar luogo
a forme di discriminazione retributiva.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello proposto dal
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dottor Mario DONNOLA, residente in
Matera, difeso dagli avvocati Lucio Valerio Moscarini e
Aristide Police e domiciliato presso il secondo in Roma,
piazza Adriana 20;
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contro
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la PROVINCIA DI MATERA, costituitasi
in giudizio in persona del presidente Giovanni Carelli,
difeso dall’avvocato Rosina D’Onofrio e domiciliata in Roma,
via Monte delle Gioie 24, presso lo studio dell’avvocato
Maria Antonelli;
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per l’annullamento
della sentenza 20 luglio 1999 n. 264, con la quale il tribunale
amministrativo regionale per la Basilicata ha respinto il
ricorso contro le deliberazioni della giunta provinciale
di Matera 10 luglio 1992 n. 1066 e 20 luglio 1992 n. 1151,
contenenti la determinazione dell’indennità di funzione.
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Visto il ricorso in appello, notificato il
18 luglio e depositato il 28 settembre 2000;
visto il controricorso dell’amministrazione provinciale,
depositato il 5 ottobre 2000;
vista la memoria difensiva presentata dall’appellante il
3 marzo 2004;
visti gli atti tutti della causa;
relatore, all’udienza del 25 giugno 2004, il consigliere
Raffaele Carboni, e udito altresì l’avvocato Stefano Gattamelata
in sostituzione dell’avvocato Police;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Il dottor Donnola era impiegato della provincia
di Matera come dirigente del settore ‘servizi sociali, caccia
e pesca, giovani, sport, lavoro e agricoltura’, ed è stato
collocato a riposo il 30 novembre 1991. La provincia con
deliberazione del Consiglio 23 gennaio 1992 n. 13 ha determinato
i coefficienti per la determinazione dell’indennità di funzione
prevista, per i dirigenti degli enti locali, dall’articolo
38 dell’accordo collettivo reso esecutivo con decreto del
presidente della repubblica 3 agosto 1990 n. 333. La giunta
provinciale poi con deliberazione 10 luglio 1992 n. 1066
ha individuato gli uffici ai cui dirigenti spettavano i
diversi coefficienti parziali, in particolare attribuendo
il coefficiente 0,2 per carico di lavoro a tutti i dirigenti
fuorché quello dei servizi sociali, con la motivazione che
«a seguito del trasferimento ai Comuni della materia socio-assistenziale
a norma degli artt. 9 e 14 della legge 142/90, con conseguente
sottrazione del carico di lavoro che prima faceva carico
allo stesso Settore», ed escludendo il settore dei servizi
sociali anche dal coefficiente 0,1 per attività di vigilanza,
ispezione, consulenza e assistenza agli organi istituzionali.
Infine la giunta con deliberazione 20 luglio 1992 n. 1151
ha attribuito l’indennità di funzione al dottor Donnola,
con decorrenza dall’1 ottobre 1990, determinandola mediante
applicazione, allo stipendio iniziale del grado, del coefficiente
complessivo di 0,65, senza i due coefficienti parziali anzidetti.
Il dottor Donnola con ricorso al tribunale amministrativo
regionale per la Basilicata notificato il 7 novembre 1992
ha impugnato le deliberazioni della giunta n. 1066 e n.
1151 del 1992, lamentando la mancata attribuzione dei due
coefficienti. Quanto al primo ha fatto presente che un decreto-legge
del 20 gennaio 1992 aveva disposto che le province avrebbero
continuato ad esercitare le attività assistenziali, trasferite
ai comuni dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, fino all’entrata
in vigore delle leggi regionali di disciplina dei servizi
assistenziali, e in ogni caso fino al 31 dicembre 1992;
quanto al secondo ha sostenuto che le materie dei servizi
sociali, dello sport, dei giovani e della caccia e pesca,
attribuita al settore cui egli era stato preposto, comportava
attività di vigilanza continua.
Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata
in epigrafe, respinta un’eccezione di mancanza d’interesse
all’impugnazione sollevata dall’amministrazione provinciale
resistente, ha respinto il ricorso giudicandolo infondato.
In particolare ha osservato che le leggi 23 dicembre 1978
n. 833 (d’istituzione del servizio sanitario nazionale)
e 8 giugno 1990 n. 142 (sulle autonomie locali) avevano
effettivamente assottigliato le competenze delle province
nelle materie che, per la provincia di Matera, erano affidate
al settore cui era preposto il dottor Donnola; e che anche
gli articoli 15 del decreto-legge 20 gennaio 1992 n. 11
e 5 del decreto-legge 18 gennaio 1993 n. 9 in realtà presupponevano
che, nel periodo in questione, quelle funzioni fossero già
fuoriuscite dalle attribuzioni delle province.
Appella il dottor Donnola, il quale, relativamente al coefficiente
0,2 per carico di lavoro, da una parte sostiene che il trasferimento
di funzioni ai comuni, previsto dalla legislazione, è stato
attuato lentamente, sicché nel periodo che interessa le
funzioni erano ancora esercitate, di fatto, dal servizio
da lui diretto; dall’altra cita disposizioni di legge che
avrebbero prorogato la competenza delle province; e correda
l’appello con un certificato sul fatto che la provincia
ha continuato, nel periodo in questione, a svolgere le funzioni
che la legge n. 142 del 1990 aveva trasferito ai comune.
Quanto al coefficiente 0,1 fa presente che il settore da
lui diretto svolgeva attività di vigilanza esterna. L’appellante
si diffonde poi nell’illustrare l’ampiezza delle attività,
non trasferite ai comuni, inerenti alla difesa del suolo,
alla programmazione agricola e alla pesca.
La provincia, oltre a difendere le statuizioni della sentenza,
rappresenta che nell’ultimo periodo di servizio l’appellante
è stato a lungo assente.
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DIRITTO
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L’appellante, come si è detto, contesta la
mancata attribuzione di due coefficienti parziali di determinazione
dell’indennità di funzione; in concreto chiede che gli sia
attribuita, per i tredici mesi compresi tra la decorrenza
dell’indennità e il proprio collocamento a riposo, l’indennità
nella misure del novantacinque per cento anziché al sessantacinque
per cento (in coefficienti: 0,95 anziché 0,65) dello stipendio
iniziale del grado di lire 25.211.000.
Circa la mancata attribuzione del coefficiente 0,2 per carico
di lavoro, il Collegio non intende entrare nella questione
se e in quanta parte le competenze dell’ufficio diretto
dall’appellante siano state trasferite ai comuni o mantenute
o ritrasferite alle province; e neppure nella questione
se le funzioni siano state mantenute dall’ufficio provinciale
di fatto oppure di diritto per effetto di leggi di dilazione
del trasferimento ai comuni. Il punto è che se un ufficio
viene privato, in tutto o n parte, delle precedenti funzioni,
dev’essere soppresso o ridimensionato; se invece l’ente
lo mantiene, con le stesse dimensioni, denominazione e funzioni
nominali, deve poi trarne le conseguenze anche sul piano
della retribuzione degli impiegati, dovendosi presumere
che le funzioni nominali corrispondano a quelle effettive.
È quindi illogica una discriminazione retributiva nei confronti
degl’impiegati di quell’ufficio motivata con l’avvenuto
svuotamento di funzioni.
Quanto al coefficiente 0,1 per “attività di vigilanza, ispezione,
consulenza agli organi istituzionali” va rilevato che la
deliberazione della giunta provinciale 10 luglio 1992 n.
1066, al punto 5 attribuisce quel coefficiente a quei settori
(cioè, ai dirigenti di quei settori) che svolgono un’attività
di vigilanza e ispezione interna, per il controllo del lavoro
e del rendimento degl’impiegati, ed anche su “strutture
e realtà esterne (es. autoscuole, promozione di attività
culturali, ecc.)”, e a quelli che collaborano all’assunzione
di decisioni da parte dell’ente; la deliberazione menziona
gli uffici che svolgono l’attività in questione, tra i quali
l’ufficio del vice segretario generale e la biblioteca.
In effetti, è illogico prevedere come “vigilanza e ispezione”
un’attività così vasta, vaga e mal definita da coprire ogni
cosa, inclusa la biblioteca (che, a quanto sembra, è una
biblioteca interna), e negarla poi al dirigente di un settore
operativo che copre un’ampia gamma di attività umane, “giovani”,
caccia e pesca, sport, lavoro e agricoltura, servizi sociali,
delle quali alcune indubbiamente comportanti attività di
vigilanza e ispezione esterne.
Di nessun rilievo è poi l’affermazione dell’amministrazione
provinciale circa la lunga assenza del dottor Donnola dal
servizio tra il 1990 e il 1991, perché si tratta di questione
estranea alla motivazione dei provvedimenti impugnati, e
perché, del resto, la maggiorazione retributiva reclamata
è subordinata, ovviamente, alla condizione che all’appellante,
nel periodo che interessa, spettasse la retribuzione.
L’appello, in conclusione, è fondato e va accolto. Le spese
seguono la soccombenza e si liquidano in € 1000 per il giudizio
di primo grado e 1500 per il grado d’appello.
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Per questi motivi
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Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale,
Sezione quinta accoglie l’appello indicato in epigrafe e
per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla,
per quanto di ragione, le deliberazioni 10 luglio 1992 n.
1066 e 20 luglio 1992 n. 1151 della giunta provinciale di
Matera. Condanna la provincia al pagamento delle spese di
giudizio, liquidate in duemilacinquecento euro, a favore
dell’appellante.
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Così deciso in Roma il 25 giugno 2004 dal
collegio costituito dai signori:
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Agostino Elefante - Presidente
Raffaele Carboni - componente, estensore
Paolo Buonvino - componente
Marzio Branca - componente
Aniello Cerreto - componente
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