| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 14 ottobre 2004 n.
6669
Pres. Marrone – Est. Salemi
Cooperativa edilizia a r.l. Fapos (avv. Pignatelli) c/ Regione
Lazio Avvocatura Generale dello Stato) - Istituto autonomo
per le case popolari per la Provincia di Roma, ora Azienda
Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di
Roma (avv. Vassallo) |
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1. Edilizia ed urbanistica - Edilizia residenziale
pubblica – Competenze amministrative – Competenze sui rimborsi
delle spese sostenute dagli Istituti per le case popolari
del Lazio – Fattispecie – Competenza regionale – Sussiste
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2. Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale
pubblica – Nozione di alloggio di servizio – Rapporto stabile
tra assegnatario ed alloggio pure in virtù di una condizione
personale del primo (militare od appartenente alla polizia
di Stato) – Conseguenze
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1. Appartiene alle regioni – nella fattispecie,
alla Regione Lazio – la competenza relativa alla determinazione
della percentuale spettante agli istituti autonomi per le
case popolari e agli altri enti esecutori, quale rimborso
di spese incontrate per le funzioni da esse esercitate,
poiché, ai sensi del primo comma dell’art. 93 del d.P.R.
616 del 1977, sono state trasferite alle regioni le funzioni
amministrative statali concernenti la programmazione regionale,
la localizzazione, le attività di costruzione e la gestione
di interventi di edilizia residenziale e abitativa pubblica,
di edilizia convenzionata, di edilizia agevolata, di edilizia
sociale, nonché le funzioni connesse alla relative procedure
di finanziamento, ai sensi del secondo comma, le funzioni
statali relative agli I.A.C.P. e, ai sensi del terzo comma,
tutte le funzioni esercitate da amministrazioni, aziende
o enti pubblici statali relativi alla realizzazione di alloggi,
salvo quelle relative ad alloggi da destinare a dipendenti
civili o militari dello Stato per esigenze di servizio.
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2. L’elemento distintivo per la qualificazione
di un alloggio come alloggio di servizio è quello funzionale,
dovendosi comprendere in tale definizione gli alloggi destinati
in concreto a far fronte alle esigenze abitative di personale
(civile o militare) connesse con la prestazione del servizio
e in sedi diverse dal luogo di abituale residenza.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello proposto dalla
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società cooperativa edilizia a r.l. Fapos,
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione
sig. Giuseppe La Rosa, rappresentata e difesa dall’avv.
Antonio Pignatelli presso il cui studio è elettivamente
domiciliata in Roma, Via del Corso, n. 504.
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contro
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- la Regione Lazio, rappresentata
e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui
Uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
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- l’Istituto autonomo per le case popolari
per la Provincia di Roma (ora Azienda Territoriale Edilizia
Residenziale Pubblica del Comune di Roma), rappresentato
e difeso dall’avv. Michelina Vassallo presso la quale è
elettivamente domiciliato in Roma, Via Ruggero di Lauria,
n. 28.
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per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio – Sezione Prima Ter - n. 859 dell’11 febbraio 2003.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione
Lazio e dell’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale
del Comune di Roma;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 15 giugno 2004 relatore il Consigliere
Guido Salemi. Uditi gli avv.ti Pignatelli e Vassallo.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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La società cooperativa edilizia indicata
in epigrafe, unitamente ad altre cooperative, impugnava
dinanzi al T.A.R. del Lazio, sede di Roma, la deliberazione
n. 9493 del 10 novembre 1992 con cui la Giunta della Regione
Lazio aveva determinato il rimborso delle spese sostenute
dagli Istituti per le case popolari del Lazio per le funzioni
svolte ai sensi dell’art. 11 del d.p.r. 30 dicembre 1072
n. 1036, relativamente alla realizzazione degli edifici
sociali da parte delle cooperative ammesse a contributo
erariale, fissandolo nella misura del 3% del costo di costruzione,
come emerso dopo l’approvazione delle risultanze di collaudo,
e stabilendo che fosse effettuato dalle cooperative nella
misura del 50% al momento dell’approvazione del progetto
e nella restante misura in sede di approvazione del certificato
di collaudo.
Con sentenza n. 859 dell’11 febbraio 2003, il giudice adito
respingeva il ricorso.
Il T.A.R. premetteva che il trasferimento alla competenza
delle Regioni della materia dell’edilizia residenziale pubblica,
attuato con il D.P.R. n. 616/1977, era stato pressoché integrale;
che, in particolare, l’art. 94 del citato D.P.R. aveva stabilito,
al primo comma, che erano trasferite alle Regioni tutte
le funzioni amministrative statali concernenti la programmazione
regionale, la localizzazione, le attività di costruzione
e la gestione di interventi di edilizia residenziale ed
abitativa pubblica, di edilizia convenzionata, di edilizia
agevolata, di edilizia sociale nonché le funzioni connesse
alle relative procedure di finanziamento e, al terzo comma,
che erano, altresì, trasferite alle Regioni tutte le funzioni
precedentemente esercitate da Amministrazioni, aziende,
o Enti pubblici statali relativi alla realizzazione di alloggi,
fatta eccezione soltanto per le ipotesi di alloggi da destinare
a dipendenti civili o militari dello Stato per materie.
Ciò posto, osservava che la nozione giuridica di alloggio
di servizio doveva essere ricostruita alla stregua di un
criterio esclusivamente di tipo teleologico e funzionale,
dovendosi avere riguardo alla concreta utilizzazione dell’alloggio,
quale risultava dagli atti che ne disponevano e regolamentavano
l’uso e che non era possibile collegare simile qualificazione
semplicemente alla tipologia del personale assegnatario,
prescindendo dalla considerazione delle finalità dell’assegnazione
e dalla concreta funzionalizzazione dell’alloggio stesso.
Ne conseguiva che gli alloggi in questione, realizzati in
proprietà indivisa fra appartenenti alle forze armate e
di polizia ammesse a finanziamento ai sensi dell’art. 7
della legge n. 492 del 16 ottobre 1975, non erano qualificabili
come alloggi di servizio; che, contrariamente a quanto sostenuto
nel primo motivo di ricorso, correttamente la deliberazione
impugnata era stata adottata dalla Regione Lazio nell’esercizio
delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica
ad essa trasferite ai sensi dell’art. 93 del citato D.P.R.
n. 616/1977 e che, in siffatta materia, per espressa disposizione
dell’art. 5 del D.P.R. n. 1036 del 1972, competeva alle
Regioni fissare le percentuali spettanti agli Istituti autonomi
per le case popolari quale rimborso delle spese incontrate
per le funzioni di vigilanza dagli stessi espletate.
Il T.A.R. respingeva pure il secondo motivo di censura,
incentrato sul rilievo che l’obbligo di rimborso delle spese
degli IACP era stato introdotto con la delibera impugnata
solo ex post, quando l’intero importo del contributo era
stato sostanzialmente assorbito da altre spese.
Ad avviso del giudice, tale obbligo trovava fondamento nelle
disposizioni legislative sopra richiamate, sicché non era
possibile ipotizzare in alcun modo la violazione né della
riserva di legge di cui all’art. 23 della Costituzione,
né del principio di irretroattività.
La delibera oggetto di gravame aveva soltanto provveduto
alla quantificazione della percentuale del rimborso, da
rapportare al costo di costruzione, come determinato dopo
l’approvazione delle risultanze di collaudo.
Il T.A.R., respingeva, infine, il terzo motivo di censura,
osservando che la delibera impugnata recava puntuale esplicitazione
dei criteri di quantificazione assunti e correlava direttamente
la determinazione dell’aliquota alle concrete funzioni di
vigilanza svolte dagli Istituti autonomi case popolari.
La società cooperativa indicata in epigrafe ha proposto
appello contro la summenzionata sentenza.
Resistono al ricorso le Amministrazioni appellate.
Alla pubblica udienza del 15 giugno 2004, il ricorso è stato
trattenuto in decisione.
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DIRITTO
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1. - Forma oggetto di ricorso in appello
la sentenza n. 859 dell’11 febbraio 2003 con la quale il
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I
Ter, ha respinto il ricorso proposto dalla società cooperativa
indicata in epigrafe avverso la deliberazione della Giunta
Regionale del Lazio n. 9493 del 10 novembre 1992 che riconosceva
in favore dell’Istituto autonomo per le case popolari ed
a carico delle cooperative stesse i rimborso delle spese
per le funzioni svolte in favore delle coooperative edilizie
ammesse a contributo dello Stato, fissandolo nella misura
del 3% del costo della costruzione.
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2. - L’appellante sostiene, in primo luogo,
che è frutto di errore la valutazione con cui il T.A.R.
Lazio ha disatteso la censura di illegittimità della deliberazione
impugnata per incompetenza della Regione.
A suo avviso, sono le disposizioni del D.P.R. 30 dicembre
1972 n. 1036 ad avere previsto il trasferimento alle Regioni
di parte delle prerogative in tema di edilizia residenziale
pubblica con onere e facoltà per le stesse di seguire e
regolare le procedure di finanziamento e fissare (per quelle
di competenza regionale) le percentuali in favore degli
IACP locali per le attività ad essi delegati. Sarebbero
perciò le citate disposizioni legislative ad avere in tesi
proceduto ad una ripartizione della materia, attribuendone
una gran parte alle Regioni (almeno sino all’1/1/02, data
in cui è entrato in vigore il D. Leg.vo 8/6/2001, n. 325,
che ha espressamente abrogato il D.P.R. n. 1036/1972.
Senonché, è del 1975 (L. n. 492 del 16 ottobre 1975), la
legge che disciplina le cooperative tra appartenenti alle
Forze Armate e Corpo di polizia, assegnando allo Stato la
vigilanza ed ogni compito connesso e, in particolare, ogni
attività inerente al finanziamento dei programmi attraverso
l’erogazione dei contributi.
In tale prospettiva, la legge del 1975 non può non prevalere
per ragioni temporale su quella del 1972.
Non sembra, invece, che le disposizioni dettate dal D.P.R.
n. 616/1977 siano abrogative della legge 492/1975: esse,
in realtà, si limitano a dare un assetto generale alla materia
e palesemente tentano di far salvi gli alloggi in cooperativa
destinati a militari anche se adoperano una formula idonea
a generare equivoci (“alloggi di servizio).
Del resto, il D.P.R. n. 616/1977 neanche avrebbe potuto
derogare dalle (e tanto meno abrogarle) disposizioni dettate
dalla L. n. 492/1975, dal momento che la legge che delegava
il Governo (L. 27///75, n. 381) alla emissione dei decreti
delegati (D.P.R. n. 616/77, per l’appunto), è addirittura
precedente a quella in forza della quale sono disciplinati
e finanziati i programmi delle cooperative (la L. n. 492/75
è del 16 ottobre), sicché è evidente che si è inteso riservare
allo Stato i programmi da quella legge previsti.
In ogni caso, dal momento che i programmi relativi alle
cooperative in questione sono stati finanziati dallo Stato
(attraverso il Ministero dei Lavori Pubblici che ha erogato
i relativi contributi) non potrebbe giammai sovrapporsi
un regime ad un altro.
Il motivo di appello è infondato.
Dopo il d.p.r. 30 dicembre 1972 n. 1035 (norme per l’assegnazione
e la revoca, nonché per la determinazione e la revisione
dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica) che menzionava le regioni, ma solo per prevedere
alcuni loro marginali compiti di tipo esecutivo nelle scelte
del legislatore nazionale, il d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616,
nell’ambito della determinazione delle funzioni regionali
“per settori organici” di materie (art. 3) ha conferito
alle regioni molteplici e importanti funzioni amministrative
in materia di edilizia residenziale pubblica (art. 87, 93
e 94).
In particolare, ai sensi del primo comma dell’art. 93, sono
state trasferite alle regioni le funzioni amministrative
statali concernenti la programmazione regionale, la localizzazione,
le attività di costruzione e la gestione di interventi di
edilizia residenziale e abitativa pubblica, di edilizia
convenzionata, di edilizia agevolata, di edilizia sociale,
nonché le funzioni connesse alla relative procedure di finanziamento;
ai sensi del secondo comma, le funzioni statali relative
agli I.A.C.P. e, ai sensi del terzo comma, a 1), ed inoltre
tutte le funzioni esercitate da amministrazioni, aziende
o enti pubblici statali relativi alla realizzazione di alloggi,
salvo quelle relative ad alloggi da destinare a dipendenti
civili o militari dello Stato per esigenze di servizio.
Nelle more di adozione del citato decreto delegato è intervenuto
il D.L. 13 agosto 1975 n. 376, convertito dalla legge 16
ottobre 1975, n. 492, che, all’art. 7, ultimo comma, ha
autorizzato “il limite di impegno di lire 3 miliardi per
l’anno finanziario 1976 per la concessione di contributi,
ai sensi della legge 2 luglio 1949 n. 408. e successive
modificazioni ed integrazioni, a cooperative edilizie a
proprietà indivisa, costituite esclusivamente fra appartenenti
a forze armate e di polizia, che abbiano i requisiti statutari
previsti dall’art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
e successive modificazioni”.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla cooperativa appellante,
deve escludersi che nella legge in questione vi sia una
riserva di funzione amministrativa in favore dell’Amministrazione
statale: ciò deve negarsi sia sotto l’aspetto dell’interpretazione
letterale che di quella logico-sistematica, non sembrando
dubbio che una volontà del genere avrebbe dovuto essere
manifestata in forma espressa, stante l’intervenuta approvazione
della legge 22 luglio 1975, n. 382, con cui il Governo era
delegato a realizzare un ampio trasferimento di funzioni
amministrative dallo Stato alle Regioni anche nella materia
in questione.
Deve, altresì, escludersi che la legge del 1975 abbia comportato
l’abrogazione o, comunque, l’inapplicabilità dell’art. 5
del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, nella parte (lett.
c) in cui ha attribuito alle Regione la competenza relativa
alla determinazione della “percentuale spettante agli istituti
autonomi per le case popolari e agli altri enti esecutori,
quale rimborso di spese incontrate per le funzioni da esse
esercitate, giacché, come si è testè esposto, la legge del
1975 ha ad oggetto esclusivo l’erogazione di un contributo
a carico dello Stato, sicché le funzioni di vigilanza tecnica,
già attribuite allo Stato sugli IACP e su tutti gli atti
posti in essere dalle cooperative in questione (dall’approvazione
dei progetti all’approvazione della gara e del contratto
di appalto, delle perizie suppletive e di variante e degli
atti di collaudo) devono ritenersi trasferite, per effetto
dell’art. 93 del d.p.r. n. 616/1977, alle Regioni alle quali
sono riconosciuti ampi poteri di organizzazione e di autonomia
amministrativo-contabile, come successivamente puntualizzato
dall’art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Nella vicenda in esame non vi è, quindi, sovrapposizione,
bensì trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni
con ampliamento dei poteri di queste ultime, tant’è che
si è parlato di una “plena cognitio” delle Regioni, sia
amministrativa sia (per il parallelismo delle funzioni)
legislativa in materia di edilizia residenziale pubblica
(cfr. Corte Costituzionale, 12 febbraio 1996, n. 27).
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3. - L’appellante sostiene, poi, che, anche
a voler attribuire valore decisivo alla norma dettata dal
D.P.R. n. 616/1977 (art. 93) ed all’esclusione dalla competenza
regionale (generalizzata) dei soli “alloggi da destinare
a dipendenti civili o militari dello Stato per esigenze
di servizio” si deve assumere una diversa (rispetto a quella
restrittiva adottata dal T.A.R.) interpretazione di tale
definizione.
Nella specie, come si assume, si verte in tema di programmi
edilizi costruttivi da realizzarsi anche attraverso cooperative
edilizie, avuto riguardo ai quali si instaura un rapporto
stabile tra assegnatario ed alloggio, sia pure in virtù
di una condizione personale del primo (militare od appartenente
alla polizia di Stato) rispetto alla quale appare funzionale
il riconoscimento di un diritto all’alloggio.
E’ in virtù di quel rapporto e di quella funzionalità che
la legge, in termini, molto generici, si riferisce alle
esigenze di servizio, ed è in forza di quelle esigenze che
l’assegnazione dell’alloggio avviene non in proprietà individuale,
ma in proprietà indivisa, quasi a sottolineare un vincolo
al privilegio accordato in relazione a quella posizione
personale inerente al rapporto organico con lo Stato centrale
per compiti istituzionali dello stesso.
A sostegno di siffatta interpretazione soccorrerebbero un
provvedimento adottato dalla Corte dei Conti (Sezione di
Controllo) in data 6 ottobre 1989 e pareri resi dal Ministero
dei Lavori pubblici su richiesta di alcuni I.A.C.P.
Il motivo di appello è infondato.
Come rettamente rilevato dal giudice di prime cure e come
osservato nella richiamata sentenza della Sezione IV del
Consiglio di Stato 28 maggio 1999 n. 883, l’elemento distintivo
per la qualificazione di un alloggio come alloggio di servizio
è quello funzionale, dovendosi comprendere in tale definizione
gli alloggi destinati in concreto a far fronte alle esigenze
abitative di personale (civile o militare) connesse con
la prestazione del servizio e in sedi diverse dal luogo
di abituale residenza.
Alle suesposte considerazioni deve aggiungersi che gli alloggi
di servizio si caratterizzano per la circostanza che gli
stessi appartengono allo Stato o ad Enti pubblici (ad esempio
gli alloggi ex I.N.C.I.S., poi trasferiti agli I.A.C.P.),
formano oggetto di concessione o di locazione nei confronti
del personale destinatario nel limite di tempo in cui il
personale stesso è in attività di servizio, ovvero presta
servizio nella sede in cui si trova l’alloggio assegnato.
Ne consegue che gli alloggi in questione, realizzati in
proprietà indivisa da cooperative edilizie costituite fra
appartenenti alle forze armate e di polizia, ammesse a finanziamento
ai sensi dell’art. 7 della legge n. 492 del 16 ottobre 1975,
esulano dalla nozione di alloggi di servizio, rientrando
in quella di edilizia residenziale agevolata.
Contrariamente a quanto osservato dalla Corte dei Conti
nel summenzionato provvedimento del 1989, non può attribuirsi
rilevanza alla circostanza che le previsioni di spesa contenute
nella LL. fin. 28 ottobre 1986 n. 41 e 11 marzo 1988 n.
67, gli artt. 13, sesto comma e 17, trentacinquesimo comma,
abbiano previsto, pur in presenza dell’intervenuto trasferimento
di competenze operato dal d.p.r. n. 616/1977, il rifinanziamento
della legge n. 492 del 1975, giacché, nel sistema costituzionale
e legislativo all’epoca vigente, non era precluso allo Stato
di concedere finanziamenti in materia di edilizia residenziale
pubblica, salvo il principio che la gestione di detti finanziamenti
rientrava nella competenza legislativa e amministrativa
regionale (cfr. Corte costituzionale 25 maggio 1990, n.
1990).
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4. - In conclusione, per le suesposte considerazioni,
l’appello deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le
spese e gli altri oneri del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in
epigrafe.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, il 15 giugno 2004 dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito
in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
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Claudio Varrone - Presidente
Giuseppe Romeo - Consigliere
Giuseppe Minicone - Consigliere
Rosanna De Nictolis - Consigliere
Guido Salemi - Consigliere, relatore
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