| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 7 ottobre 2004 n.
6510
Pres. GIOVANNINI, Est. CHIEPPA
G. Giorgio (Avv.ti S. Del Vecchio e F. Ranieri) c/ Ministero
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (Avvocatura
Generale dello Stato) e F. Sagratini (n.c) |
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Giurisdizione e competenza – Concorso interno
ad una P.A – Passaggio ad area superiore (dirigenziale)
– Giurisdizione del G.A - Sussiste –Motivi – Sussiste novazione
del rapporto di lavoro
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Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo
in ordine ad una controversia relativa ad una procedura
selettiva attivata per il passaggio ad una area (dirigenziale),
superiore rispetto a quella richiesta per la partecipazione
alla selezione stessa, verificandosi una novazione del rapporto
di lavoro con assunzione del dipendente nel superiore inquadramento
dirigenziale. (Nella specie trattandosi di accesso alla
dirigenza, con corso concorso al quale potevano partecipare
i dipendenti privi di qualifica dirigenziale aventi una
determinata anzianità di servizio).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello proposto da
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Gentili Giorgio, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Sergio Del Vecchio e Felici Ranieri, ed elettivamente
domiciliato presso il primo, in Roma, viale Angelico, n.
38;
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contro
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Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore
ed Ufficio scolastico regionale per le Marche, in persona
del direttore generale, costituitisi in giudizio, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato
presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12;
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e nei confronti
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Sagratini Franco, non costituitosi
in giudizio;
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per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per
le Marche, n. 473/2003;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni
appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 4-6-2004 relatore il Consigliere
Roberto Chieppa.
Uditi l'Avv. Del Vecchio e l'Avv. dello Stato Di Palma;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con il ricorso in appello in epigrafe Gentili
Giorgio ha chiesto l’annullamento della sentenza n. 473/2003
con la quale il Tar per le Marche ha dichiarato inammissibile
per difetto di giurisdizione il ricorso proposto avverso
il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per le Marche in data 27.2.2003 con cui è stata
disposta l’esclusione del ricorrente dal corso concorso
per il settore formativo per il reclutamento di dirigenti
scolastici della scuola elementare e secondaria di primo
grado, indetto con D.D.G. del 17 dicembre 2002.
L’appellante ritiene che il Tar abbia erroneamente dichiarato
il proprio difetto di giurisdizione e richiama gli ultimi
orientamenti della Cassazione in ordine al riparto di giurisdizione
in materia di pubblici concorsi.
L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio,
chiedendo la reiezione dell’appello.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
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DIRITTO
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1. Con l’impugnata sentenza il Tar ha dichiarato
inammissibile per difetto di giurisdizione un ricorso proposto
da un candidato alla partecipazione ad una procedura concorsuale,
bandita dall’amministrazione della pubblica istruzione per
il reclutamento di dirigenti scolastici e riservata al personale,
in possesso di una determinata anzianità di servizio e che
ha ricoperto le funzioni di preside per almeno tre anni.
Secondo il giudice d primo grado, non trattandosi di procedura
concorsuale preordinata alla costituzione di un rapporto
di lavoro con la P.a., sussisterebbe la giurisdizione del
giudice ordinario.
Il ricorso in appello è fondato.
Il Collegio ritiene, infatti, di dover applicare alla controversia
in esame gli ultimi orientamenti delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione in ordine al riparto di giurisdizione
in materia di pubblici concorsi.
Si ricorda che l'art. 63 del d. Lgs. n. 165 del 2001, nel
prevedere la devoluzione al giudice ordinario, in funzione
di giudice del lavoro, di tutte le controversie relative
ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni,
ad eccezione dei c.d. settori non contrattualizzati e nell’includere
in tali controversie quelle concernenti l'assunzione al
lavoro, ha confermato la giurisdizione del giudice amministrativo
per le controversie in materia di procedure concorsuali
per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
La giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione
si era, originariamente, orientata nel senso di ritenere
riservate al G.A. le sole controversie relative alle procedure
concorsuali per "l'assunzione", vale a dire per la costituzione
di nuovi rapporti di lavoro, ma non anche quelle attinenti
a concorsi (c.d. interni) per l'accesso alla qualifica superiore
(cfr., fra le tutte, Cass., sez. un., 10 dicembre 2001,
n. 15602; 27 febbraio 2002, n. 2954; 12 marzo 2003, n. 3658).
A seguito della formazione di una giurisprudenza costituzionale,
tendente a ritenere applicabile anche alle progressioni
dei lavoratori verso posizioni di lavoro più elevate l'art.
97 della Costituzione ed il previsto sistema del pubblico
concorso, le Sezioni unite hanno mutato orientamento, pervenendo
al convincimento che il quadro costituzionale di riferimento
imponesse un'interpretazione adeguatrice della norma di
riserva alla giurisdizione amministrativa delle controversie
concernenti le procedure concorsuali per l'assunzione, nel
senso di ravvisare la sussistenza di queste ultime non già
in relazione alla loro idoneità ad immettere nell'organizzazione
amministrativa soggetti ad essa anteriormente estranei,
ma per il solo fatto della loro destinazione alla copertura
di posti vacanti (Sezioni Unite, sent. n. 15403 del 15 ottobre
2003).
Successivamente, le Sezioni Unite hanno precisato che per
le controversie che riguardano concorsi interni che comportano
un semplice passaggio di livello, senza variazione di area
o di categoria – ossia senza novazione oggettiva del rapporto
di lavoro – sussiste la giurisdizione dell’A.G.O. e non
già quella del Giudice amministrativo (Cassazione Civile,
Sez. Unite, ordinanza n. 18886 del 10 dicembre 2003).
Le Sezioni Unite sono, di recente, tornate sulla questione,
confermando tali ultimi orientamenti e riassumendo nei seguenti
termini il quadro della giurisprudenza (Cass., sez. un.,
ordinanza 26 maggio 2004 n. 10183):
a) indubbia giurisdizione del giudice amministrativo sulle
controversie relative a concorsi per soli esterni;
b) identica giurisdizione su controversie relative a concorsi
misti (restando irrilevante che il posto da coprire sia
compreso o meno nell'ambito della medesima area funzionale
alla quale sia riconducibile la posizione di lavoro di interni
ammessi alla procedura selettiva, perché, in tal caso, la
circostanza che non si tratti di passaggio ad area diversa
viene vanificata dalla presenza dì possibili vincitori esterni,
secondo il criterio di riparto originario);
c) ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti
di concorsi per soli interni che comportino passaggio da
un'area ad un'altra, spettando, poi, al giudice del merito
la verifica di legittimità delle norme che escludono l'apertura
all'esterno;
d) residuale giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie
attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio
da una qualifica ad altra, ma nell'ambito della medesima
area.
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2. Il Collegio ritiene di non doversi discostare
dall’attuale orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione,
anche se devono essere fatte alcune precisazioni circa l’applicazione
concreta dei principi sopra richiamati, in quanto il riferimento
ai concorsi interni senza variazione di area o di categoria
rischia non essere correttamente interpretato alla luce
delle diverse terminologie utilizzate nei contratti collettivi
dei diversi comparti.
Infatti, mentre a volte si fa riferimento al concetto di
“area” per distinguere tra area dirigenziale ed area non
dirigenziale, altre volte il termine viene utilizzato per
la classificazione del personale non dirigenziale.
Ad esempio, i contratti collettivi del comparto Ministeri
e del comparto Parastato suddividono il personale non dirigenziale
nelle aree A, B e C, mentre i contratti del comparto Regioni
ed autonomie locali e della Sanità prevedono la classificazione
nelle categorie A, B, C e D (vedi: CCNL. “Comparto Ministeri”,
quadriennio 1998/2001, pubblicato in G. U. 25.2.1999 n.
46; CCNL “Comparto enti pubblici non economici”, quadriennio
1998/2001, pubblicato in G. U. 13.3.1999 n. 60; CCNL “Comparto
Regioni ed autonomie locali”, quadriennio 1998/2001, pubblicato
in G. U. 24.4.1999 n. 95; CCNL “Comparto Sanità”, quadriennio
1998/2001, pubblicato in G. U. 19.4.1999 n. 90).
Come già detto, la Cassazione ha affermato la sussistenza
della giurisdizione dell’AGO in presenza di concorsi riservati
al personale interno inerenti la gestione del rapporto di
lavoro, quando si tratta di semplice passaggio di livello,
senza variazione di area o di categoria ossia senza novazione
oggettiva del rapporto di lavoro (Cassazione Civile, Sez.
Unite, ordinanza n. 18886 del 10 dicembre 2003).
Deve ritenersi che la Cassazione abbia voluto riferirsi
alle c.d. “progressioni orizzontali”, che avvengono all’interno
della stessa area o categoria di classificazione e si distinguono
da quelle “verticali”, previste invece per il passaggio
del personale ad una categoria giuridica più elevata (o
area secondo la terminologia del CCNL del comparto Ministeri).
In sede di contrattazione collettiva viene decisa la classificazione
del personale in categorie (o aree) e da tale classificazione
deriva che lo sviluppo della carriera all’interno della
stessa categoria costituisce un aspetto di gestione del
rapporto di lavoro, che avviene secondo le procedure previste
nella contrattazione stessa, con conseguente attribuzione
delle controversie al giudice ordinario.
Risulta pertanto irrilevante, ai fini del riparto di giurisdizione,
il fatto che in alcuni contratti collettivi è prevista all’interno
delle categorie (siano esse 3 o 4) una mera progressione
economica senza attribuzione di nuove funzioni (ad esempio,
il C.C.N.L. del comparto Regioni ed autonomie locali), mentre
in altri all'acquisizione di un livello economico maggiore
corrisponde anche l’attribuzione di mansioni più elevate
nella categoria di appartenenza (CCNL comparto Ministeri).
In entrambi i casi si tratta di procedure di avanzamento
interne alla stessa “categoria” (o area per il comparto
Ministeri), rientranti nell’attività di gestione del rapporto
di lavoro in quanto incidenti sulla prestazione richiesta
a parità di categoria di inquadramento; mentre solo in caso
di atto finalizzato alla assunzione in una categoria superiore
vi è quella novazione oggettiva del rapporto, richiamata
dalla Cassazione quale indice che distingue le progressioni
verticali (attribuite al GA) da quelle orizzontali (giurisdizione
del GO).
Sulla base di tali considerazioni la controversia in esame
deve essere ricondotta all'ipotesi sub c), attribuita alla
giurisdizione del GA, trattandosi di procedura selettiva
attivata per il passaggio ad una area (dirigenziale), superiore
rispetto a quella richiesta per la partecipazione alla selezione
stessa (accesso alla dirigenza, con corso concorso al quale
possono partecipare i dipendenti con una determinata anzianità
di servizio e che abbiano già ricoperto le funzioni di preside
per almeno tre anni; fattispecie, del resto, simile a quella
risolta nello stesso senso da Cass., sez. un., n. 10183/2004).
E’evidente che non si tratta di un semplice passaggio di
livello, senza variazione di area o di categoria (unica
ipotesi di giurisdizione del GO, secondo la richiamata giurisprudenza),
ma che si è invece in presenza di una novazione del rapporto
di lavoro con assunzione del dipendente nel superiore inquadramento
dirigenziale.
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3. In conclusione, l’appello deve essere
accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata con
rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 35 delle
legge n. 1034/71, sussistendo la giurisdizione del giudice
amministrativo, esclusa invece dal Tar.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra
le parti le spese di giudizio, tenuto conto dei precedenti
contrasti giurisprudenziali.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in
epigrafe e per l'effetto, annulla la sentenza impugnata
con rinvio al giudice di primo grado.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, il 4-6-2004 dal Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in
Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
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Giorgio GIOVANNINI - Presidente
Luigi MARUOTTI - Consigliere
Giuseppe ROMEO - Consigliere
Giuseppe MINICONE - Consigliere
Roberto CHIEPPA - Consigliere Est.
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