| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 12 ottobre 2004 n.
6532
Pres. Iannotta, Est. Allegretta
Comune di Roma (Avv. P. Bonanni) c/ Banca di Roma (Avv.ti
M. Letizia e M. Pallottino) e Studio Zeta Pubblicità s.r.l
( Avv. R. Frascaroli) |
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Autorizzazioni e concessionni – Denuncia
di inizio attività – Installazione di impianti pubblicitari
– Carattere contingentato - Art. 19 L. 241/90 – Inapplicabilità
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Dato il carattere “contingentato” dell’attività
di installazione di impianti pubblicitari, non si applica
la disciplina ex art. 19 L. 241/90 come modificato dalla
L. 537/93, in base al quale l’atto di consenso cui sia subordinato
l’esercizio di un’attività privata, si intende sostituito
dalla denuncia di inizio di attività da parte dell’interessato
alla P.A. competente.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sui ricorsi in appello nn. 10935/1997 e 11210/1997
proposti:
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a) - quanto all’appello n. 10935/1997, dal
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Comune di ROMA, in persona del Sindaco
p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Bonanni ed
elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove
21, presso l’Avvocatura Comunale,
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contro
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la Banca di Roma s.p.a., in persona
del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Massimo Letizia e Michele Pallottino e presso gli
stessi elettivamente domiciliata in Roma, viale Carso 14,
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e nei confronti
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dello Studio Zeta Pubblicità s.r.l.,
in persona del suo legale rappresentante, rappresentata
e difesa dall’avv. Ruggero Frascaroli presso il quale elettivamente
domicilia in Roma, viale Regina Margherita 46;
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b) - quanto all’appello n. 11210/1997, dalla
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BANCA DI ROMA s.p.a., come sopra rappresentata,
difesa e domiciliata,
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contro
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il Comune di Roma, come sopra rappresentato,
difeso e domiciliato,
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e nei confronti
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dello Studio Zeta Pubblicità s.r.l.,
come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;
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per la riforma
della sentenza n. 1180 del 24 luglio 1997 del Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II;
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Visti i ricorsi in appello con i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della parti appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Vista la decisione interlocutoria n. 5506 del 29 settembre
2003;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Corrado Allegretta;
Uditi per le parti, alla pubblica udienza del 4 maggio 2004,
gli avv.ti Bonanni, Letizia e Frascaroli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con la sentenza n. 1180 del 24 luglio 1997,
in epigrafe indicata, il Tribunale Amministrativo Regionale
per Regionale per il Lazio, Sezione II, ha accolto in parte
il ricorso proposto dalla Banca di Roma s.p.a. per l' annullamento:
a) della disposizione del dirigente amministrativo del Servizio
affissioni e pubblicità del comune di Roma, n. 1265 del
7 luglio 1995, con la quale era stata ingiunta la rimozione
di un'insegna pubblicitaria entro sette giorni dalla notifica
del provvedimento, sotto comminatoria di esecuzione d'ufficio
in caso di inadempienza; b) per quanto di ragione, del regolamento
comunale per le pubbliche affissioni e pubblicità, approvato
con deliberazione consiliare n. 289 del 1994, sia nella
parte in cui contenesse una disciplina sull’autorizzazione
in contrasto con quelle di legge sia nella parte in cui
pretendesse di assegnare per la rimozione di un'insegna
pubblicitaria di grandi dimensioni un termine illogicamente
breve.
Il Tribunale ha respinto un primo ordine di argomentazioni
della ricorrente, secondo il quale il regime autorizzatorio
con provvedimento espresso della collocazione dei mezzi
pubblicitari sarebbe stato sostituito dalla sola denuncia
di attività per effetto della disciplina modificativa dell'articolo
19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 introdotta dall'articolo
2, comma decimo, della legge 24 dicembre 1993 n. 537. Ha,
invece, ritenuto fondato il motivo con il quale la società
ricorrente aveva lamentato che il Comune avesse disposto
la rimozione coattiva dell'impianto senza prima pronunciarsi
sulla domanda di autorizzazione a tal fine presentata.
Contro la sentenza, della quale hanno chiesto l’annullamento
per quanto di rispettivo interesse, hanno proposto appello
il Comune di Roma (ric. n. 10935/1997) e la Banca di Roma
s.p.a. (ric. n. 11210/1997). In entrambe le cause si è costituita,
altresì, la Studio Zeta Pubblicità s.r.l., interventrice
ad opponendum in primo grado.
Sulle cause, riunite con la decisione interlocutoria ed
istruttoria n. 5506 del 29 settembre 2003, il Collegio si
è riservato di decidere, sentiti i difensori presenti, nell’udienza
pubblica del 27 aprile 2004.
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DIRITTO
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Brevi cenni in fatto sono necessari per la
migliore intelligenza della causa.
Per procedere alla ricollocazione di un'insegna pubblicitaria,
la Banca di Roma s.p.a. in data 18 - 30 giugno 1993 avanzò
al Servizio affissioni e pubblicità del Comune di Roma un'istanza
di autorizzazione e dichiarazione di pubblicità, ai sensi
dell'articolo 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639. Poiché
l'istanza rimase senza riscontro, la richiedente presentò
in data 4 ottobre 1994 una denuncia di inizio di attività,
dichiarando la sussistenza di tutti i presupposti e i requisiti
per avvalersi del procedimento introdotto dall'articolo
2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 (“interventi
correttivi della finanza pubblica”), che ha modificato l'articolo
19 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Il 12 luglio 1995,
vale a dire più di nove mesi dopo la denuncia di inizio
di attività, alla Banca di Roma fu notificata la disposizione
dirigenziale n. 1265 del 7 luglio 1995 con la quale, sul
presupposto dell’abusiva installazione dell’insegna, non
ritenendosi applicabile l’istituto del silenzio assenso,
le fu ingiunta la rimozione dell'insegna entro 7 giorni
dalla notificazione del provvedimento, con comminatoria
dell'esecuzione d'ufficio in danno, a norma dell’art. 28
del regolamento per le pubbliche affissioni e la pubblicità
approvato con deliberazione consiliare n. 289 del 19 dicembre
1994. Atti contro i quali è rivolto il ricorso di primo
grado.
Tanto premesso, il punto centrale della controversia è costituito
dal quesito se nel caso di specie sia applicabile l'articolo
19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, come modificato dall'articolo
2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, vale a
dire se la denuncia di inizio di attività ivi contemplata
abbia sostituito il previsto atto di autorizzazione per
l’installazione dell’insegna pubblicitaria in questione.
Appare, quindi, logicamente prioritario l’esame dell’appello
avanzato dalla Banca di Roma, nel quale si censura la sentenza
appellata, che ha espresso l’orientamento negativo, rilevando
che il regolamento per le pubbliche affissioni e la pubblicità
approvato dal Comune è entrato in vigore il 1 gennaio 1995,
quando, avuto riguardo alla data 4 ottobre 1994 di presentazione
della denuncia, era già trascorso il termine di sessanta
giorni, stabilito dal citato art. 2, comma 10, L. n. 537
del 1993, entro il quale il Comune avrebbe potuto esercitare
il potere di verifica dei presupposti e dei requisiti di
legge e, pertanto, si era ormai maturato il titolo per il
libero esercizi dell’attività di collocazione dell’insegna.
La censura si fonda su di un evidente travisamento del pensiero
del giudice di primo grado, secondo il quale la ragione,
per cui non è applicabile il regime del silenzio assenso
invocato dall’originaria ricorrente, va rinvenuta nel fatto
che, nel nostro caso, si tratta di attività soggetta a prestabiliti
limiti quantitativi e, come tale, espressamente esclusa
dalla fattispecie normativa.
Tesi, questa, che va pienamente condivisa.
Ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507,
recante revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni,
il Comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per
l'applicazione dell'imposta, con il quale deve disciplinare
“le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire
limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie
in relazione ad esigenze di pubblico interesse” (co. 2)
e “in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli
impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento
per l'installazione …” (co. 3).
L’installazione di impianti pubblicitari, pertanto, è attività
“contingentata”. Come tale, essa è esclusa dalla disciplina
di cui al nuovo testo del menzionato art. 19 L. n. 241 del
1990, in base alla quale l’atto di consenso cui sia subordinato
l'esercizio di un'attività privata s’intende sostituito
dalla denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato
alla pubblica amministrazione competente, sempre che il
suo rilascio “dipenda esclusivamente dall'accertamento dei
presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento
di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche
discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, resta confermato
il carattere abusivo dell’installazione effettuata dalla
società appellante, essendo priva di qualsiasi rilevanza
ed efficacia la denuncia di inizio d’attività da essa presentata
il 4 ottobre 1994.
La società ripropone, in relazione al termine assegnatole
per la rimozione dell’impianto, la doglianza con cui già
in primo grado aveva lamentato l’incongruità ed illegittimità
di un termine, a suo dire, troppo breve e, conseguentemente,
l’illegittimità dell’art. 28 del regolamento comunale, che
lo prevede.
Ma anche questa censura va disattesa, poggiando la determinazione
dei diversi termini previsti dalla disposizione regolamentare
su valutazioni tecnico-discrezionali operate in via generale
e presuntiva dall’Amministrazione in relazione proprio al
differente impegno necessario alla rimozione del mezzo pubblicitario.
L’appello n. 11210/1997 proposto dalla Banca di Roma s.p.a.
è, dunque, infondato e va respinto.
Fondato è, invece, quello del Comune di Roma.
La circostanza che la domanda di autorizzazione avanzata
dal privato sia rimasta senza riscontro, infatti, non priva
la mano pubblica del potere di sanzionare il comportamento
illegittimo di quello. Anzi, se è ben vero che incombe all’Amministrazione
il dovere di concludere con un atto espresso il procedimento
aperto ad istanza del privato (cfr. art. 2 L. 7 agosto 1990
n. 241), è altrettanto vero che l’esercizio del potere repressivo
dell’attività contra legem del privato è in pari misura
doveroso e non tollera indugi, quanto meno alla stregua
del criterio di efficacia che, a norma del precedente art.
1 della stessa L. n. 241 del 1990, deve reggere l’attività
amministrativa e, comunque, al fine di evitare che il ripristino
della legalità possa essere reso più difficoltoso dal consolidarsi
delle situazioni.
Lungi dal rendere illogica l’irrogazione doverosa della
sanzione prevista dalla legge per la violazione perpetrata
dal privato, il silenzio mantenuto dall’Amministrazione
di fronte alla domanda di questo - rileva esattamente il
Comune appellante - legittima soltanto l’uso degli strumenti
che l’ordinamento appresta per la sostituzione dell’organo
inerte.
L’appello proposto dal Comune di Roma (ric. n. 10935/1997)
va, pertanto, accolto e, per l’effetto, in riforma della
sentenza impugnata, il ricorso proposto in primo grado deve
essere respinto anche quanto all’unico motivo che il giudice
di primo grado ha ritenuto meritevole di accoglimento.
Spese e competenze di giudizio possono compensarsi tra le
parti in causa.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, pronunciando sui ricorsi riuniti indicati
in epigrafe, respinge l’appello n. 11210 del 1997 proposto
dalla Banca di Roma s.p.a. ed accoglie l’appello n. 10935
del 1997 proposto dal Comune di Roma; per l’effetto, in
riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto
in primo grado.
Compensa tra le parti spese e competenze di entrambi i gradi
di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di
consiglio del 4 maggio 2004 con l'intervento dei Signori:
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Raffaele Iannotta - Presidente
Corrado Allegretta - Consigliere rel. est.
Chiarenza Millemaggi Cogliani - Consigliere
Marzio Branca - Consigliere
Aniello Cerreto - Consigliere
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