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n. 10-2004 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Ordinanza 26 settembre 2004 n. 4356
Pres. Elefante, Est. Millemaggi Cogliani
SESIT PUGLIA S.P.A. (Avv. A. Damascelli) c. MAJOR PLASTIC S.R.L .( Avv. F. Mastroviti)


Processo amministrativo – Impugnazione di fermo amministrativo – Non sussiste la giurisdizione del G.A. – Ragioni

Non sussiste la giurisdizione del G.A. in tema di impugnazione del provvedimento di fermo autoveicolo per mancato pagamento di cartelle tributarie, considerate sia l’inerenza della questione alla materia tributaria, sia l’intervenuta decisione della Corte Costituzionale in tema di giurisdizione sui servizi.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta

 

composto dai Signori: Pres. Agostino Elefante; Cons. Raffaele Carboni; Cons. Corrado Allegretta; Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani Est.; Cons. Goffredo Zaccardi

 

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio del 24 Settembre 2004

 

Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

 

Visto l'appello proposto da:

 

SESIT PUGLIA S.P.A. rappresentato e difeso da: Avv. ANTONIO DAMASCELLI con domicilio eletto in Roma VIA L. ARBIB PASCUCCI 66 presso VINCENZO DEL POZZO

 

contro

 

MAJOR PLASTIC S.R.L. rappresentato e difeso da: Avv. FULVIO MASTROVITI con domicilio eletto in Roma VIA E. Q. VISCONTI, 58 presso MARIA STELLA LOPINTO

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR PUGLIA - BARI :Sezione I 2331/2004 , resa tra le parti, concernente PROVVEDIMENTO DI FERMO AUTOVEICOLO PER MANCATO PAGAMENTO DI CARTELLE TRIBUTARIE.

 

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello; Sezione Quinta Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: MAJOR PLASTIC S.R.L.

 

Udito il relatore Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani e uditi, altresì, per le parti gli Avvocati A. Damascelli N. Matassa per delega F. Mastroviti;

 

Considerato che i motivi di appello, incentrati sul difetto di giurisdizione del G.A. appaiono meritevoli di considerazione sotto il duplice profilo della inerenza della questione alla materia tributaria, e dell’intervenuta decisione della Corte Costituzionale in tema di giurisdizione sui servizi;

 

Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta.

 

P.Q.M.

 

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 7181/2004 ) e, per l'effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Roma, 24 Settembre 2004

 

 

RENATO ROLLI

Prime applicazioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004.
Il giudice ordinario è competente in materia di fermo amministrativo?

( Nota a ordinanza Consiglio di Stato del 26 settembre 2004)


1. L’ordinanza che si annota - con la quale il Consiglio di Stato accoglie l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte appellante – offre l’occasione per analizzare in primo luogo l’istituto del fermo amministrativo ed il relativo rapporto tra concessionario di pubblico servizio e cittadino. In secondo luogo la vexata quaestio circa la competenza giurisdizionale a giudicare sulla legittimità del medesimo provvedimento di fermo; in terzo luogo, lo spunto per verificare l’impatto dirompente della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 in materia di servizi pubblici.
E’ appena il caso di ricordare che il titolo II del D.P.R. n. 602 del 1973 (artt. 50 e 86 – 91), poi modificato ed integrato sia dall’art. 16, comma primo, del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193 che dall’art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448) dispone all’art. 50 comma I° che il concessionario del servizio nazionale della riscossione, decorso il termine stabilito per il pagamento (e cioè sessanta giorni dalla notifica della relativa cartella) può procedere ad espropriazione forzata dei beni mobili registrati di proprietà del contribuente inadempiente.
Il comma 2 dello stessa articolo prevede altresì che qualora l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contnenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Le modificazioni legislative in materia di fermo introdotte negli ultimi tempi, hanno dato vita ad un panorama legislativo confuso e disomogeneo. E ciò ha creato dubbi ed incertezze sia in relazione alla natura giuridica del fermo, sia in relazione alla individuazione dell’organo giurisdizionale competente a valutarne la legittimità.

 

2. I motivi di illegittimità del fermo
In primo luogo, va osservato che il provvedimento di fermo è adottato in difetto del regolamento di attuazione previsto dall’art. 86 del d.p.r. n. 602 del 1973. Vi è una filone giurisprudenziale secondo cui in mancanza del regolamento di attuazione, il relativo provvedimento è adottato dal concessionario in carenza di potere (il che giustificherebbe la giurisdizione del giudice ordinario)[1].
In secondo luogo, laddove il provvedimento è emesso in difetto della comunicazione della procedibilità, in caso di mancato pagamento delle spettanze richieste, il provvedimento è da assumersi illegittimo[2].
In terzo luogo, nel caso in cui il fermo venisse predisposto per un bene di valore ampiamente superiore rispetto al credito da garantire, atteso il divieto posto dall’art. 65 d.p.r. 602 del 1973 e la sua sostanziale equiparazione al pignoramento, il provvedimento de quo sarebbe altresì da assumersi come illegittimo[3].
Tuttavia, ai prospettati vizi cui il fermo va incontro, la giurisprudenza non sembra essere unanime. Il problema nodale restava, sino all’intervenuta ordinanza del Consiglio di Stato che qui si annota, quello della competenza a giudicare sui vizi del provvedimento, e, se, a monte il provvedimento fosse da qualificare come amministrativo in senso proprio. In buona sostanza ci si chiedeva (e ci si chiede ancora) se il fermo è un provvedimento amministrativo in senso proprio (come tale impugnabile dinanzi al giudice amministrativo) o un atto di esecuzione forzata e cioè una particolare forma di pignoramento.

 

2. I precedenti giurisprudenziali
come ricordato, gli orientamenti giurisprudenziali circa la competenza giurisdizionale in materia di fermo sono diversi e non consentono, allo stato,una reductio ad unitatem del problema. Ad esempio, la Commissione tributaria si è ritenuta competente a conoscere le questioni relative al fermo amministrativo dei veicoli iscritti nei pubblici registri previsto dall’art. 86 del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, così come sostituito dal d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193[4]. Infatti, , in una nota decisione, la Commissione tributaria ha ritenuto che il fermo “non è un atto col quale si inizia l’esecuzione (che comincia col pignoramento ex art. 491 c.p.c.), ma una forma di misura cautelare preordinata all’esecuzione molto vicina al sequestro conservativo, deve escludersi la competenza del giudice ordinario, che è limitata solo alla conoscenza degli atti dell’esecuzione forzata tributaria, e deve parimenti escludersi anche la competenza del giudice amministrativo”[5].
Anche il giudice ordinario si è ritenuto più volte competente a conoscere della controversia volta all’annullamento del fermo. Per affermare la giurisdizione del giudice ordinario la giurisprudenza fa riferimento alla natura cautelare del fermo, richiamando anche l’art. 113 della Costituzione. Il fermo amministrativo, avrebbe perso il suo carattere originario di misura esecutiva, “per assumere la natura di misura cautelare, successiva alla notifica della cartella esattoriale ma anteriore all’esecuzione a garanzia del credito fiscale da soddisfare”.[6] [7]Anche la mancanza del regolamento attuativo (ossia la mancanza del decreto ministeriale finalizzato all’attuazione dell’art. 86 del d.p.r. n. 602 del 1973) vale a radicare la giurisdizione ordinaria. L’istituto in esame come atto esecutivo speciale avrebbe una funzione anticipatoria rispetto al pignoramento; il debitore avrebbe a disposizione il rimedio offerto dall’ordinaria azione esecutiva dinanzi al giudice ordinario, non essendovi spazio per la giurisdizione amministrativa “della quale manca un provvedimento riferibile all’amministrazione”[8]. In giurisprudenza si rinvengono altresì diverse pronunce del Tribunali amministrativi che negano la propria giurisdizione in materia di fermo a favore del giudice ordinario, indipendentemente dalla discrezionalità “il concessionario può disporre il fermo”)che “caratterizza le attribuzioni del concessionario nel disporre il fermo dei beni mobili del debitore”[9]. Così il criterio di riparto va individuato in relazione al rapporto fondamentale che si estende anche alle questioni accessorie, atteso anche che il concessionario non provvede alla diretta gestione di intessi pubblici, la giurisdizione resta del giudice ordinario[10].
Cionondimeno, la giurisdizione amministrativa si è più volte ritenuta competente a conoscere della questione. Essa, ha fondato la sua giurisdizione a volte sulla base della discrezionalità che caratterizza il provvedimento, altre volte sulla natura giuridica del concessionario (di pubblico sevizio)[11], altre ancora sul fatto che il provvedimento di fermo è manifestazione dell’esercizio del potere di autotutela della pubblica amministrazione. Sarebbe allora affidato al giudice amministrativo il compito di vigilare sulla correttezza del potere discrezionale[12]. Secondo un recentissimo orientamento del Consiglio di Stato[13] poi, “per aversi un fermo amministrativo, è necessario che esso sia riferito a una ragione di credito caratterizzata dalla ragionevole apparenza di fondatezza della pretesa; non certezza quindi della pretesa, ma la convinzione che esiste un motivo sicuro del suo diritto, che giustifica e legittima la soggezione del debitore all’inadempimento”. Il giudice amministrativo conferma sostanzialmente la natura cautelare del provvedimento che, come tale, non deve essere preceduto dall’avviso di inizio del procedimento.
Sembra evincersi con una certa chiarezza che sull’istituto del fermo ruotano una serie di configurazioni giuridiche tutte diverse tra loro. Esso viene definito una volta atto di autotutela, un’altra atto cautelare; e diverse sarebbero anche le posizioni soggettive(diritto soggettivo e interesse legittimo)lese dal provvedimento. Tuttavia, la vexata quaestio - qui sommariamente ricostruita - sembra aver trovato una soluzione grazie all’ordinanza che si annota.

 

3. Il giudizio di primo grado e la sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004
Senza voler ricostruire, il dibattito dottrinario, sull’impugnabilità del fermo, si analizzerà la motivazione, assolutamente condivisibile, del Consiglio di Stato dell’ordinanza pronunciata nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2004 recante r.g. 7181/2004. Tale provvedimento viene emesso in accoglimento dell’istanza cautelare proposta dalla Società Sestit Puglia S.p.A. contro XX s.r.l. “per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della sentenza del Tar Puglia - Bari, Sezione I 2331/2004, resa tra le parti, concernete provvedimento di fermo di autoveicolo per mancato pagamento di cartelle tributarie”.
Per spirito di completezza giova osservare che il Tar Puglia, con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, accoglieva il proposto ricorso sulla base di una serie di argomentazione, di ordine sostanziale e processuale. Osservava il collegio che il fermo amministrativo va considerato un provvedimento in senso proprio, “in quanto si estrinseca nell’emanazione di un atto unilaterale idoneo ad incidere in modo autoritario nella sfera giuridico - patrimoniale del destinatario, con la imposizione di un vincolo di indisponibilità del bene che implica la temporanea privazione del diritto di godimento”. Il provvedimento di fermo sarebbe dunque corrispondente all’esercizio di un potere amministrativo discrezionale sia nell’an che nel quid sull’assunto che il concessionario “non soltanto può scegliere se adottare la misura bensì anche graduarla nel suo oggetto”. Il collegio riconosce la giurisdizione del giudice amministrativo e non quella del giudice ordinario perché appartenente alla sfera della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), in quanto l’emanazione del fermo va ricondotta all’attività di un concessionario di pubblico servizio non inquadrabile come “rapporto individuale di utenza”. In quanto provvedimento amministrativo, esso deve essere corredato di una congrua motivazione, per cui, la sua mancanza, lo inficia del vizio di violazione di legge (art. 3 legge 241 del1990). In conclusione il Collegio annullava il provvedimento gravato con conseguente condanna al risarcimento del danno della società resistente per il danno cagionato, nonché alla rifusione delle spese di giudizio.
Giova a questo punto osservare che tra il deposito della sentenza di primo grado ed il giudizio di appello interviene l’importante sentenzadella Corte Costituzionale n. 204 del 2004.
La Corte, con tale decisione, ha tracciato il confine tra le attribuzioni dei giudici (ordinario ed amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva)[14]. Ha infatti dichiarato l’ illegittimità costituzionale (tra l’altro) dell’art. 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come sostituto dall’art. 7, lettera a, della legge 21 luglio 2000, n. 205 (disposizioni in materia di giustizia amministrativa), nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “tutte le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore(…)”.[15]
In tal modo la Corte Costituzionale ha ritenuto che la previsione della norma (art. 33 del decreto legislativo n. 80 del 1998)secondo la quale appartenevano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “tutte le controversie” (in materia di servizi pubblici) estendesse smisuratamente tale giurisdizione. Sembra possano desumersi da questa fondamentale decisione due “nuove” regole in materia di servizi pubblici.
La prima impone che il giudice amministrativo resta competente per le questioni concernenti i rapporti di concessione con esclusione delle contestazioni relative a indennità, canoni e corrispettivi, se basati su provvedimenti amministrativi (ex lege 241 del 1990) che su accordi sostitutivi di provvedimenti.
La seconda delinea la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie relative all’affidamento del servizio (affidamento diretto, o in esito di una procedura ad evidenza pubblica)[16].
Orbene, la decisione della Corte, a breve distanza dalla sua pubblicazione ha trovato una sua importante applicazione. Infatti il Consiglio di Stato, con l’ordinanza quivi annotata, considera che i motivi di appello “incentrati sul difetto di giurisdizione del G.A. appaiono meritevoli di considerazione sotto il duplice profilo della inerenza della questione alla materia tributaria, e dell’intervenuta decisione della Corte Costituzionale in tema di giurisdizione sui servizi”[17]. La controversie sul fermo (che ha dato inizio al procedimento di primo grado) allora sembra potersi includere tra concessionario di pubblico servizio e privato: quest’ultimo portatore di un diritto soggettivo. La problematica, afforntata sul piano della giurisdizioine anche da Corte Cost. n. 204/2004, attiene quindi all’affidamento a soggetti privati (con legge o con “concessione” di una amministrazione pubblica) dello svolgimento di attività con atti dotati di imperatività. Invero, questa attività, seppur farraginosa sotto molteplici profili, ha trovato e sta trovando una sua notevole espansione, soprattutto per le esigenze del mercato unico[18]. In casi del genere, ed in relazione ad attività del genere, “si pone il problema se la tutela giurisdizionale sia da attribuire al giudice amministrativo malgrado che gli atti in questione sicuramente non provengano da pubbliche amministrazioni”, ma da società private. Ebbene, sembra che con tale decisione del Consiglio di stato, si sia risolto il problema degli organismi (o almeno di una parte di quegli) che emettono atti tutt’al più formalmente amministrativi e che svolgono “attività alle quali la legge impone che si applichino discipline amministrativistiche”[19].
La tutela di tali atti sarà quindi definitivamente affidata al giudice ordinario (di volta in volta competente in base alle regole della competenza per materia, per valore e per territorio)o al giudice tributario,e non al giudice amministrativo.
Di qui la condivisibile motivazione della decisione annotata che accoglie l’istanza incidentale di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado del Tar Puglia sulla formulata eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo(anche)sulla base dell’intervenuta decisione della Corte Costituzionale in tema di giurisdizione sui servizi.

 

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[1] Cfr. Trib. Salerno (ord.) 18 aprile 2003, in Boll. Trib. 2003, p. 1656.
[2] L’Agenzia delle entrate ha disposto che nelle cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, a decorrere dal 1 maggio 20003, deve essere riportato l’avvertimento della procedibilità dell’esecuzione forzata nonché del fermo amministrativo su beni mobili registrati e dell’ipoteca su beni immobili in caso di mancato pagamento. Cfr. sul punto M. TOCCI, Il fermo amministrativo: strumenti di tutela del cittadino dalle conseguenze di uno strano istituto, in Diritto&Diritti.it.
[3] Cfr. Tar Lazio (ord.) n. 1377 del 23 giugno 20004; Consiglio di Stato, (ord.) n. 3259 del 13 luglio 2004.
[4] Cfr. Commiss. Trib. Prov. Cosenza, Sez. I, 28 maggio 2003, n. 397, in Boll. Trib. 2003, 1254.
[5] La giurisdizione amministrativa, secondo la Commissione Tributaria “si sostiene sotto l’aspetto della natura discrezionale del fermo poiché l’art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, modificando l’rt. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, nb. 546, ha ampliato la sfera di cognizione delle commissioni tributarie a tute le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie ed ha adottato così, ai fini del riparto di tale giurisdizione da quelle ordinaria e amministrativa, direttamente il criterio della materia in luogo della precedete determinazione analitica delle fattispecie, cognizione piena che si estende agli accessori (interessi, sanzioni, spese e simili) che si riferiscono comunque al tributo o che lo integrano, cosicché le questioni di qualsiasi genere che attengono al fermo operato ex art. 86 del d.p.r. n. 602 del 1973 non si sottraggono alla regola della competenza generale del giudice tributario in materia di tributi il quale, a norma dell’art. 7 del d.lgs. 546 del 1992, può eventualmente anche non applicare l’atto amministrativo senza che lo stesso sia preventivamente valutato dal giudice amministrativo”.
[6] Cfr. Trib. Salerno (ord.), 18 aprile 2003, in Boll. Trib. 2003, p.1656. Anche secondo il Tribunale di Catanzaro, (ord.) del 25 febbraio 2003, in Boll. Trib. 2003, n. 1257, il fermo ha natura cautelare “come appariva pacifico nell’originaria configurazione dell’istituto dal carattere strumentale volto ad impedire la circolazione del mezzo per consentirne il reperimento e quindi il pignoramento”.
[7] In tal senso, Giudice di pace di Bari, 17 marzo 2003, in Arch. Giur. Circolaz. 2003, 7/8, p. 612 Il rimedio processuale per contestare il fermo sarebbe allora costituito dall’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. Il fermo sarebbe atto soltanto formalmente amministrativo, “ma sostanzialmente emesso nell’esercizio di attività di diritto privato. E quindi del Giudice di pace la competenza circa la sospensione del fermo amministrativo del veicolo; cfr. Giudice di Pace di Scalea, 24 luglio 2003.
[8]Cfr. Trib. Bari, Sez. II, 7 maggio 2003, in Boll. Trib. 2003, p. 1012. Contra Trib. Novara, 9 maggio 2003 secondo cui il fermo dei veicoli per debiti “può essere attuato anche in mancanza di uno specifico regolamento di attuazione, dovendosi applicare il precedente regolamento 503/98 al fine di non rendere inoperativa una norma di legge. Detta misura è stata prevista e disciplinata al fine di bloccare il mezzo iscritto in pubblici registri allo scopo di un successivo pignoramento del medesimo”. Resta comunque la giurisdizione dl giudice dell’esecuzione civile la competenza a “provvedere sulla sospensione degli effetti del fermo amministrativo dei veicoli a motore previsto dall’art. 86 del d.p.r. n. 602 del 1973 – che si inserisce in un procedimento di esecuzione forzata come preliminare e cautelare in vista di un pignoramento - per accertare se il bene mobile registrato e soggetto al fermo è pignorabile o no”
[9]. Tar Veneto, Sez. I, 15 gennaio 2003, n. 886, in Fisco, 2003, p.2522.
[10]Cfr. Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, 4 giugno 2003, n. 1951, in Le Corti Calabresi, p. 970, con commento di R. ROLLI, p.971 ss.
[11] Tar Puglia, Bari, 5 marzo 2003, n. 216.
[12] Cfr. Cons. Stato, 27 febbraio 1998, n. 350
[13] Cfr. Cons. Stato, Sezione VI, 10 febbraio – 18 marzo 2004, n. 1414, in Guida al Diritto, n. 17/2004, p.100, con commento di S. MEZZACAPO, La proporzionalità del provvedimento quale criterio di valutazione della misura. p. 107 ss Va invero osservato che l’istituto del fermo ivi previsto è quello che risulta dall’art. 69 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, secondo il quale un’amministrazione dello Stato che abbia a qualsiasi titolo ragioni di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni può richiedere la sospensione del pagamento di dette somme. In relazione a questo provvedimento è pacifica la giurisdizione del giudice amministrativo. Cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. Un. 4 novembre 2002, n. 15382, in Comuni d’Italia, 2003, p. 74; Tar Lazio, Sez. II, 6 febbraio 2002, n. 1135, in Guida al diritto, 2004, 15, p. 109.
[14] Per i primi commenti alla sentenza cfr. F. CINTIOLI, La giurisdizione piena del giudice amministrativo dopo la sentenza n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale, in giustamm.it n. 7/2004; V. CERULLI IRELLI, Giurisdizione esclusiva e azione risarcitoria nella sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 5 luglio 2004 (osservazioni a primissima lettura), in federalismi.it n. 15/2004; G. STANCANELLI, La giurisdizione esclusiva nella sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004 (riflessioni a caldo), in giustamm.it, n. 7/2004; F. LORENZONI, Commento a prima lettura della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 5 luglio 2004 in federalismi.it n. 15/2004; G. VIRGA, Il giudice della funzione pubblica (sui nuovi confini della giurisdizione esclusiva tracciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 204/2004, in LexItalia.it M. CLARICH, La “tribunalizzazione” del giudice amministrativo evitata, in Giorn. Dir. amm. n. 9/2004, p. 969 ss.; A. POLICE, La giurisdizione del giudice amministrativo è piena, ma non è più esclusiva, in Giorn. Dir. amm. n. 9/2004, p. 974 ss. B. G. MATTARELLA, Il lessico amministrativo della Consulta e il rilievo costituzionale dell’attività amministrativa, in Giorn. Dir. amm. n. 9/2004, p. 979 ss.; A. PAJNO, Giurisdizione esclusiva ed “arbitrato” costituzionale, in Giorn. Dir. Amm. n. 9/2004, p. 983 ss. R. CONTI, Corte Costituzionale, riparto delle giurisdizioni e art. 34 D.lgs. n. 80/98: fu vera rivoluzione?, in Urbanistica e appalti, n. 9/ 2004, p. 1035 ss.
[15] A voler riassumere, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, la norma risulta così formulata “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi, relativa a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed latri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla l. 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481”
[16] Cfr. L. COEN, Corte Cost. 204/2004: una prima lettura i tema di servizi pubblici, in forumcostituzionale.it, p. 1 ss. Secondo l’autore, “non sembra del tutto scongiurato il pericolo che il giudice amministrativo cada nuovamente in tentazione, nello sforzo di “limitare i danni” per quanto possibile, perseverando nell’opera di ritaglio dell’altrui giurisdizione. Il pensiero va innanzitutto alle controversie in materia di pubblici servizi e, in particolare, a quelle tra gestore e utente, che hanno prodotto decisioni fortemente contrastanti proprio in tema di riparto di giurisdizione”.
[17] Il riferimento smbra essere alla ricordata sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004.
[18] Si fa l’esempio, in dottrina della “certificazione della qualità e sicurezza dei prodotti industriali” cui corrisponde il marchio CE (direttive 92/59/ CEE e 93/68/ CEE). Cfr. sul punto, D. SORACE, Diritto delle Amministrazioni pubbliche, Bologna, 2002, p. 230, ss. Si tratta, in senso tradizionale dell’esercizio privato di funzioni e servizi pubblici, su cui cfr. per tutti F. SATTA, Esercizio privato di funzioni e servizi pubblici, in Enc. Giur. Treccani, IV, Roma, 1988. Si fa riferimento a “null’altro che la descrizione di una serie vastissima di fenomeni, privi di qualunque rapporto tra loro, all’infuori del fatto che funzioni o servizi, definiti di volta in volta pubblici dalle leggi, sono svolti da privati(…)”, cit. p. 2.
[19] Cfr. D. SORACE, Diritto delle amministrazioni pubbliche, cit. p. 232.

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