| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Ordinanza 26 settembre 2004
n. 4356
Pres. Elefante, Est. Millemaggi Cogliani
SESIT PUGLIA S.P.A. (Avv. A. Damascelli) c. MAJOR PLASTIC
S.R.L .( Avv. F. Mastroviti) |
|
Processo amministrativo – Impugnazione di
fermo amministrativo – Non sussiste la giurisdizione del
G.A. – Ragioni
|
|
Non sussiste la giurisdizione del G.A. in
tema di impugnazione del provvedimento di fermo autoveicolo
per mancato pagamento di cartelle tributarie, considerate
sia l’inerenza della questione alla materia tributaria,
sia l’intervenuta decisione della Corte Costituzionale in
tema di giurisdizione sui servizi.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
|
| |
|
composto dai Signori: Pres. Agostino Elefante;
Cons. Raffaele Carboni; Cons. Corrado Allegretta; Cons.
Chiarenza Millemaggi Cogliani Est.; Cons. Goffredo Zaccardi
|
| |
|
ha pronunciato la presente
|
| |
|
ORDINANZA
|
| |
|
nella Camera di Consiglio del 24 Settembre
2004
|
| |
|
Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge
21 luglio 2000, n. 205;
|
| |
|
Visto l'appello proposto da:
|
| |
|
SESIT PUGLIA S.P.A. rappresentato e difeso
da: Avv. ANTONIO DAMASCELLI con domicilio eletto in Roma
VIA L. ARBIB PASCUCCI 66 presso VINCENZO DEL POZZO
|
| |
|
contro
|
| |
|
MAJOR PLASTIC S.R.L. rappresentato e difeso
da: Avv. FULVIO MASTROVITI con domicilio eletto in Roma
VIA E. Q. VISCONTI, 58 presso MARIA STELLA LOPINTO
|
| |
|
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
della sentenza del TAR PUGLIA - BARI :Sezione I 2331/2004
, resa tra le parti, concernente PROVVEDIMENTO DI FERMO
AUTOVEICOLO PER MANCATO PAGAMENTO DI CARTELLE TRIBUTARIE.
|
| |
|
Visti gli atti e documenti depositati con
l'appello; Sezione Quinta Vista la domanda di sospensione
dell’efficacia della sentenza di accoglimento, presentata
in via incidentale dalla parte appellante.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: MAJOR PLASTIC
S.R.L.
|
| |
|
Udito il relatore Cons. Chiarenza Millemaggi
Cogliani e uditi, altresì, per le parti gli Avvocati A.
Damascelli N. Matassa per delega F. Mastroviti;
|
| |
|
Considerato che i motivi di appello, incentrati
sul difetto di giurisdizione del G.A. appaiono meritevoli
di considerazione sotto il duplice profilo della inerenza
della questione alla materia tributaria, e dell’intervenuta
decisione della Corte Costituzionale in tema di giurisdizione
sui servizi;
|
| |
|
Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti
per la concessione della misura cautelare richiesta.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero:
7181/2004 ) e, per l'effetto, sospende l’efficacia della
sentenza impugnata.
|
| |
|
La presente ordinanza sarà eseguita dalla
Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della
Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
|
| |
|
Roma, 24 Settembre 2004
RENATO ROLLI
|
|
Prime applicazioni
della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del
2004.
Il giudice ordinario è competente in materia di fermo
amministrativo?
( Nota a ordinanza Consiglio di Stato del 26 settembre
2004)
| 1.
L’ordinanza che si annota - con la quale
il Consiglio di Stato accoglie l’eccezione
di difetto di giurisdizione sollevata dalla
parte appellante – offre l’occasione per
analizzare in primo luogo l’istituto del
fermo amministrativo ed il relativo rapporto
tra concessionario di pubblico servizio
e cittadino. In secondo luogo la vexata
quaestio circa la competenza giurisdizionale
a giudicare sulla legittimità del medesimo
provvedimento di fermo; in terzo luogo,
lo spunto per verificare l’impatto dirompente
della recente sentenza della Corte Costituzionale
n. 204 del 2004 in materia di servizi pubblici.
E’ appena il caso di ricordare che il titolo
II del D.P.R. n. 602 del 1973 (artt. 50
e 86 – 91), poi modificato ed integrato
sia dall’art. 16, comma primo, del decreto
legislativo 27 aprile 2001, n. 193 che dall’art.
12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448)
dispone all’art. 50 comma I° che il concessionario
del servizio nazionale della riscossione,
decorso il termine stabilito per il pagamento
(e cioè sessanta giorni dalla notifica della
relativa cartella) può procedere ad espropriazione
forzata dei beni mobili registrati di proprietà
del contribuente inadempiente.
Il comma 2 dello stessa articolo prevede
altresì che qualora l’espropriazione non
è iniziata entro un anno dalla notifica
della cartella di pagamento, l’espropriazione
stessa deve essere preceduta dalla notifica
di un avviso che contnenente l’intimazione
ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo
entro cinque giorni.
Le modificazioni legislative in materia
di fermo introdotte negli ultimi tempi,
hanno dato vita ad un panorama legislativo
confuso e disomogeneo. E ciò ha creato dubbi
ed incertezze sia in relazione alla natura
giuridica del fermo, sia in relazione alla
individuazione dell’organo giurisdizionale
competente a valutarne la legittimità. |
| |
| 2.
I motivi di illegittimità del fermo
In primo luogo, va osservato che il provvedimento
di fermo è adottato in difetto del regolamento
di attuazione previsto dall’art. 86 del
d.p.r. n. 602 del 1973. Vi è una filone
giurisprudenziale secondo cui in mancanza
del regolamento di attuazione, il relativo
provvedimento è adottato dal concessionario
in carenza di potere (il che giustificherebbe
la giurisdizione del giudice ordinario)[1].
In secondo luogo, laddove il provvedimento
è emesso in difetto della comunicazione
della procedibilità, in caso di mancato
pagamento delle spettanze richieste, il
provvedimento è da assumersi illegittimo[2].
In terzo luogo, nel caso in cui il fermo
venisse predisposto per un bene di valore
ampiamente superiore rispetto al credito
da garantire, atteso il divieto posto dall’art.
65 d.p.r. 602 del 1973 e la sua sostanziale
equiparazione al pignoramento, il provvedimento
de quo sarebbe altresì da assumersi come
illegittimo[3].
Tuttavia, ai prospettati vizi cui il fermo
va incontro, la giurisprudenza non sembra
essere unanime. Il problema nodale restava,
sino all’intervenuta ordinanza del Consiglio
di Stato che qui si annota, quello della
competenza a giudicare sui vizi del provvedimento,
e, se, a monte il provvedimento fosse da
qualificare come amministrativo in senso
proprio. In buona sostanza ci si chiedeva
(e ci si chiede ancora) se il fermo è un
provvedimento amministrativo in senso proprio
(come tale impugnabile dinanzi al giudice
amministrativo) o un atto di esecuzione
forzata e cioè una particolare forma di
pignoramento. |
| |
| 2.
I precedenti giurisprudenziali
come ricordato, gli orientamenti giurisprudenziali
circa la competenza giurisdizionale in materia
di fermo sono diversi e non consentono,
allo stato,una reductio ad unitatem del
problema. Ad esempio, la Commissione tributaria
si è ritenuta competente a conoscere le
questioni relative al fermo amministrativo
dei veicoli iscritti nei pubblici registri
previsto dall’art. 86 del D.p.r. 29 settembre
1973, n. 602, così come sostituito dal d.lgs.
27 aprile 2001, n. 193[4]. Infatti, , in
una nota decisione, la Commissione tributaria
ha ritenuto che il fermo “non è un atto
col quale si inizia l’esecuzione (che comincia
col pignoramento ex art. 491 c.p.c.), ma
una forma di misura cautelare preordinata
all’esecuzione molto vicina al sequestro
conservativo, deve escludersi la competenza
del giudice ordinario, che è limitata solo
alla conoscenza degli atti dell’esecuzione
forzata tributaria, e deve parimenti escludersi
anche la competenza del giudice amministrativo”[5].
Anche il giudice ordinario si è ritenuto
più volte competente a conoscere della controversia
volta all’annullamento del fermo. Per affermare
la giurisdizione del giudice ordinario la
giurisprudenza fa riferimento alla natura
cautelare del fermo, richiamando anche l’art.
113 della Costituzione. Il fermo amministrativo,
avrebbe perso il suo carattere originario
di misura esecutiva, “per assumere la natura
di misura cautelare, successiva alla notifica
della cartella esattoriale ma anteriore
all’esecuzione a garanzia del credito fiscale
da soddisfare”.[6] [7]Anche la mancanza
del regolamento attuativo (ossia la mancanza
del decreto ministeriale finalizzato all’attuazione
dell’art. 86 del d.p.r. n. 602 del 1973)
vale a radicare la giurisdizione ordinaria.
L’istituto in esame come atto esecutivo
speciale avrebbe una funzione anticipatoria
rispetto al pignoramento; il debitore avrebbe
a disposizione il rimedio offerto dall’ordinaria
azione esecutiva dinanzi al giudice ordinario,
non essendovi spazio per la giurisdizione
amministrativa “della quale manca un provvedimento
riferibile all’amministrazione”[8]. In giurisprudenza
si rinvengono altresì diverse pronunce del
Tribunali amministrativi che negano la propria
giurisdizione in materia di fermo a favore
del giudice ordinario, indipendentemente
dalla discrezionalità “il concessionario
può disporre il fermo”)che “caratterizza
le attribuzioni del concessionario nel disporre
il fermo dei beni mobili del debitore”[9].
Così il criterio di riparto va individuato
in relazione al rapporto fondamentale che
si estende anche alle questioni accessorie,
atteso anche che il concessionario non provvede
alla diretta gestione di intessi pubblici,
la giurisdizione resta del giudice ordinario[10].
Cionondimeno, la giurisdizione amministrativa
si è più volte ritenuta competente a conoscere
della questione. Essa, ha fondato la sua
giurisdizione a volte sulla base della discrezionalità
che caratterizza il provvedimento, altre
volte sulla natura giuridica del concessionario
(di pubblico sevizio)[11], altre ancora
sul fatto che il provvedimento di fermo
è manifestazione dell’esercizio del potere
di autotutela della pubblica amministrazione.
Sarebbe allora affidato al giudice amministrativo
il compito di vigilare sulla correttezza
del potere discrezionale[12]. Secondo un
recentissimo orientamento del Consiglio
di Stato[13] poi, “per aversi un fermo amministrativo,
è necessario che esso sia riferito a una
ragione di credito caratterizzata dalla
ragionevole apparenza di fondatezza della
pretesa; non certezza quindi della pretesa,
ma la convinzione che esiste un motivo sicuro
del suo diritto, che giustifica e legittima
la soggezione del debitore all’inadempimento”.
Il giudice amministrativo conferma sostanzialmente
la natura cautelare del provvedimento che,
come tale, non deve essere preceduto dall’avviso
di inizio del procedimento.
Sembra evincersi con una certa chiarezza
che sull’istituto del fermo ruotano una
serie di configurazioni giuridiche tutte
diverse tra loro. Esso viene definito una
volta atto di autotutela, un’altra atto
cautelare; e diverse sarebbero anche le
posizioni soggettive(diritto soggettivo
e interesse legittimo)lese dal provvedimento.
Tuttavia, la vexata quaestio - qui sommariamente
ricostruita - sembra aver trovato una soluzione
grazie all’ordinanza che si annota. |
| |
| 3.
Il giudizio di primo grado e la sentenza
della Corte Costituzionale n. 204 del 2004
Senza voler ricostruire, il dibattito dottrinario,
sull’impugnabilità del fermo, si analizzerà
la motivazione, assolutamente condivisibile,
del Consiglio di Stato dell’ordinanza pronunciata
nella Camera di Consiglio del 24 settembre
2004 recante r.g. 7181/2004. Tale provvedimento
viene emesso in accoglimento dell’istanza
cautelare proposta dalla Società Sestit
Puglia S.p.A. contro XX s.r.l. “per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia, della
sentenza del Tar Puglia - Bari, Sezione
I 2331/2004, resa tra le parti, concernete
provvedimento di fermo di autoveicolo per
mancato pagamento di cartelle tributarie”.
Per spirito di completezza giova osservare
che il Tar Puglia, con sentenza in forma
semplificata, ai sensi dell’art. 26 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato
dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000,
n. 205, accoglieva il proposto ricorso sulla
base di una serie di argomentazione, di
ordine sostanziale e processuale. Osservava
il collegio che il fermo amministrativo
va considerato un provvedimento in senso
proprio, “in quanto si estrinseca nell’emanazione
di un atto unilaterale idoneo ad incidere
in modo autoritario nella sfera giuridico
- patrimoniale del destinatario, con la
imposizione di un vincolo di indisponibilità
del bene che implica la temporanea privazione
del diritto di godimento”. Il provvedimento
di fermo sarebbe dunque corrispondente all’esercizio
di un potere amministrativo discrezionale
sia nell’an che nel quid sull’assunto che
il concessionario “non soltanto può scegliere
se adottare la misura bensì anche graduarla
nel suo oggetto”. Il collegio riconosce
la giurisdizione del giudice amministrativo
e non quella del giudice ordinario perché
appartenente alla sfera della giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo (art.
33 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come
sostituito dall’art. 7 della legge 21 luglio
2000, n. 205), in quanto l’emanazione del
fermo va ricondotta all’attività di un concessionario
di pubblico servizio non inquadrabile come
“rapporto individuale di utenza”. In quanto
provvedimento amministrativo, esso deve
essere corredato di una congrua motivazione,
per cui, la sua mancanza, lo inficia del
vizio di violazione di legge (art. 3 legge
241 del1990). In conclusione il Collegio
annullava il provvedimento gravato con conseguente
condanna al risarcimento del danno della
società resistente per il danno cagionato,
nonché alla rifusione delle spese di giudizio.
Giova a questo punto osservare che tra il
deposito della sentenza di primo grado ed
il giudizio di appello interviene l’importante
sentenzadella Corte Costituzionale n. 204
del 2004.
La Corte, con tale decisione, ha tracciato
il confine tra le attribuzioni dei giudici
(ordinario ed amministrativo in sede di
giurisdizione esclusiva)[14]. Ha infatti
dichiarato l’ illegittimità costituzionale
(tra l’altro) dell’art. 33, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80
(nuove disposizioni in materia di organizzazione
e di rapporti di lavoro nelle controversie
di lavoro e di giurisdizione amministrativa,
emanate in attuazione dell’art. 11, comma
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come
sostituto dall’art. 7, lettera a, della
legge 21 luglio 2000, n. 205 (disposizioni
in materia di giustizia amministrativa),
nella parte in cui prevede che sono devolute
alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo “tutte le controversie in
materia di pubblici servizi relative a concessioni
di pubblici servizi, escluse quelle concernenti
indennità, canoni ed altri corrispettivi,
ovvero relative a provvedimenti adottati
dalla pubblica amministrazione o dal gestore
di un pubblico servizio in un procedimento
amministrativo disciplinato dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative
all’affidamento di un pubblico servizio,
ed alla vigilanza e controllo nei confronti
del gestore(…)”.[15]
In tal modo la Corte Costituzionale ha ritenuto
che la previsione della norma (art. 33 del
decreto legislativo n. 80 del 1998)secondo
la quale appartenevano alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo “tutte
le controversie” (in materia di servizi
pubblici) estendesse smisuratamente tale
giurisdizione. Sembra possano desumersi
da questa fondamentale decisione due “nuove”
regole in materia di servizi pubblici.
La prima impone che il giudice amministrativo
resta competente per le questioni concernenti
i rapporti di concessione con esclusione
delle contestazioni relative a indennità,
canoni e corrispettivi, se basati su provvedimenti
amministrativi (ex lege 241 del 1990) che
su accordi sostitutivi di provvedimenti.
La seconda delinea la giurisdizione del
giudice amministrativo per le controversie
relative all’affidamento del servizio (affidamento
diretto, o in esito di una procedura ad
evidenza pubblica)[16].
Orbene, la decisione della Corte, a breve
distanza dalla sua pubblicazione ha trovato
una sua importante applicazione. Infatti
il Consiglio di Stato, con l’ordinanza quivi
annotata, considera che i motivi di appello
“incentrati sul difetto di giurisdizione
del G.A. appaiono meritevoli di considerazione
sotto il duplice profilo della inerenza
della questione alla materia tributaria,
e dell’intervenuta decisione della Corte
Costituzionale in tema di giurisdizione
sui servizi”[17]. La controversie sul fermo
(che ha dato inizio al procedimento di primo
grado) allora sembra potersi includere tra
concessionario di pubblico servizio e privato:
quest’ultimo portatore di un diritto soggettivo.
La problematica, afforntata sul piano della
giurisdizioine anche da Corte Cost. n. 204/2004,
attiene quindi all’affidamento a soggetti
privati (con legge o con “concessione” di
una amministrazione pubblica) dello svolgimento
di attività con atti dotati di imperatività.
Invero, questa attività, seppur farraginosa
sotto molteplici profili, ha trovato e sta
trovando una sua notevole espansione, soprattutto
per le esigenze del mercato unico[18]. In
casi del genere, ed in relazione ad attività
del genere, “si pone il problema se la tutela
giurisdizionale sia da attribuire al giudice
amministrativo malgrado che gli atti in
questione sicuramente non provengano da
pubbliche amministrazioni”, ma da società
private. Ebbene, sembra che con tale decisione
del Consiglio di stato, si sia risolto il
problema degli organismi (o almeno di una
parte di quegli) che emettono atti tutt’al
più formalmente amministrativi e che svolgono
“attività alle quali la legge impone che
si applichino discipline amministrativistiche”[19].
La tutela di tali atti sarà quindi definitivamente
affidata al giudice ordinario (di volta
in volta competente in base alle regole
della competenza per materia, per valore
e per territorio)o al giudice tributario,e
non al giudice amministrativo.
Di qui la condivisibile motivazione della
decisione annotata che accoglie l’istanza
incidentale di sospensione degli effetti
della sentenza di primo grado del Tar Puglia
sulla formulata eccezione di difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo(anche)sulla
base dell’intervenuta decisione della Corte
Costituzionale in tema di giurisdizione
sui servizi. |
| |
| ---
*** --- |
| |
| [1]
Cfr. Trib. Salerno (ord.) 18 aprile 2003,
in Boll. Trib. 2003, p. 1656.
[2] L’Agenzia delle entrate ha disposto
che nelle cartelle di pagamento relative
ai ruoli consegnati ai concessionari del
servizio nazionale della riscossione, a
decorrere dal 1 maggio 20003, deve essere
riportato l’avvertimento della procedibilità
dell’esecuzione forzata nonché del fermo
amministrativo su beni mobili registrati
e dell’ipoteca su beni immobili in caso
di mancato pagamento. Cfr. sul punto M.
TOCCI, Il fermo amministrativo: strumenti
di tutela del cittadino dalle conseguenze
di uno strano istituto, in Diritto&Diritti.it.
[3] Cfr. Tar Lazio (ord.) n. 1377 del 23
giugno 20004; Consiglio di Stato, (ord.)
n. 3259 del 13 luglio 2004.
[4] Cfr. Commiss. Trib. Prov. Cosenza, Sez.
I, 28 maggio 2003, n. 397, in Boll. Trib.
2003, 1254.
[5] La giurisdizione amministrativa, secondo
la Commissione Tributaria “si sostiene sotto
l’aspetto della natura discrezionale del
fermo poiché l’art. 12 della legge 28 dicembre
2001, n. 488, modificando l’rt. 2 del d.lgs.
31 dicembre 1992, nb. 546, ha ampliato la
sfera di cognizione delle commissioni tributarie
a tute le controversie aventi ad oggetto
i tributi di ogni genere e specie ed ha
adottato così, ai fini del riparto di tale
giurisdizione da quelle ordinaria e amministrativa,
direttamente il criterio della materia in
luogo della precedete determinazione analitica
delle fattispecie, cognizione piena che
si estende agli accessori (interessi, sanzioni,
spese e simili) che si riferiscono comunque
al tributo o che lo integrano, cosicché
le questioni di qualsiasi genere che attengono
al fermo operato ex art. 86 del d.p.r. n.
602 del 1973 non si sottraggono alla regola
della competenza generale del giudice tributario
in materia di tributi il quale, a norma
dell’art. 7 del d.lgs. 546 del 1992, può
eventualmente anche non applicare l’atto
amministrativo senza che lo stesso sia preventivamente
valutato dal giudice amministrativo”.
[6] Cfr. Trib. Salerno (ord.), 18 aprile
2003, in Boll. Trib. 2003, p.1656. Anche
secondo il Tribunale di Catanzaro, (ord.)
del 25 febbraio 2003, in Boll. Trib. 2003,
n. 1257, il fermo ha natura cautelare “come
appariva pacifico nell’originaria configurazione
dell’istituto dal carattere strumentale
volto ad impedire la circolazione del mezzo
per consentirne il reperimento e quindi
il pignoramento”.
[7] In tal senso, Giudice di pace di Bari,
17 marzo 2003, in Arch. Giur. Circolaz.
2003, 7/8, p. 612 Il rimedio processuale
per contestare il fermo sarebbe allora costituito
dall’opposizione all’esecuzione ex art.
615 c.p.c. Il fermo sarebbe atto soltanto
formalmente amministrativo, “ma sostanzialmente
emesso nell’esercizio di attività di diritto
privato. E quindi del Giudice di pace la
competenza circa la sospensione del fermo
amministrativo del veicolo; cfr. Giudice
di Pace di Scalea, 24 luglio 2003.
[8]Cfr. Trib. Bari, Sez. II, 7 maggio 2003,
in Boll. Trib. 2003, p. 1012. Contra Trib.
Novara, 9 maggio 2003 secondo cui il fermo
dei veicoli per debiti “può essere attuato
anche in mancanza di uno specifico regolamento
di attuazione, dovendosi applicare il precedente
regolamento 503/98 al fine di non rendere
inoperativa una norma di legge. Detta misura
è stata prevista e disciplinata al fine
di bloccare il mezzo iscritto in pubblici
registri allo scopo di un successivo pignoramento
del medesimo”. Resta comunque la giurisdizione
dl giudice dell’esecuzione civile la competenza
a “provvedere sulla sospensione degli effetti
del fermo amministrativo dei veicoli a motore
previsto dall’art. 86 del d.p.r. n. 602
del 1973 – che si inserisce in un procedimento
di esecuzione forzata come preliminare e
cautelare in vista di un pignoramento -
per accertare se il bene mobile registrato
e soggetto al fermo è pignorabile o no”
[9]. Tar Veneto, Sez. I, 15 gennaio 2003,
n. 886, in Fisco, 2003, p.2522.
[10]Cfr. Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II,
4 giugno 2003, n. 1951, in Le Corti Calabresi,
p. 970, con commento di R. ROLLI, p.971
ss.
[11] Tar Puglia, Bari, 5 marzo 2003, n.
216.
[12] Cfr. Cons. Stato, 27 febbraio 1998,
n. 350
[13] Cfr. Cons. Stato, Sezione VI, 10 febbraio
– 18 marzo 2004, n. 1414, in Guida al Diritto,
n. 17/2004, p.100, con commento di S. MEZZACAPO,
La proporzionalità del provvedimento quale
criterio di valutazione della misura. p.
107 ss Va invero osservato che l’istituto
del fermo ivi previsto è quello che risulta
dall’art. 69 del R.D. 18 novembre 1923 n.
2440 recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione
del patrimonio e sulla contabilità generale
dello Stato”, secondo il quale un’amministrazione
dello Stato che abbia a qualsiasi titolo
ragioni di credito verso aventi diritto
a somme dovute da altre amministrazioni
può richiedere la sospensione del pagamento
di dette somme. In relazione a questo provvedimento
è pacifica la giurisdizione del giudice
amministrativo. Cfr. ex multis, Cass. Civ.
Sez. Un. 4 novembre 2002, n. 15382, in Comuni
d’Italia, 2003, p. 74; Tar Lazio, Sez. II,
6 febbraio 2002, n. 1135, in Guida al diritto,
2004, 15, p. 109.
[14] Per i primi commenti alla sentenza
cfr. F. CINTIOLI, La giurisdizione piena
del giudice amministrativo dopo la sentenza
n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale,
in giustamm.it n. 7/2004; V. CERULLI IRELLI,
Giurisdizione esclusiva e azione risarcitoria
nella sentenza della Corte Costituzionale
n. 204 del 5 luglio 2004 (osservazioni a
primissima lettura), in federalismi.it n.
15/2004; G. STANCANELLI, La giurisdizione
esclusiva nella sentenza della Corte Costituzionale
n. 204/2004 (riflessioni a caldo), in giustamm.it,
n. 7/2004; F. LORENZONI, Commento a prima
lettura della sentenza della Corte Costituzionale
n. 204 del 5 luglio 2004 in federalismi.it
n. 15/2004; G. VIRGA, Il giudice della funzione
pubblica (sui nuovi confini della giurisdizione
esclusiva tracciati dalla Corte Costituzionale
con la sentenza n. 204/2004, in LexItalia.it
M. CLARICH, La “tribunalizzazione” del giudice
amministrativo evitata, in Giorn. Dir. amm.
n. 9/2004, p. 969 ss.; A. POLICE, La giurisdizione
del giudice amministrativo è piena, ma non
è più esclusiva, in Giorn. Dir. amm. n.
9/2004, p. 974 ss. B. G. MATTARELLA, Il
lessico amministrativo della Consulta e
il rilievo costituzionale dell’attività
amministrativa, in Giorn. Dir. amm. n. 9/2004,
p. 979 ss.; A. PAJNO, Giurisdizione esclusiva
ed “arbitrato” costituzionale, in Giorn.
Dir. Amm. n. 9/2004, p. 983 ss. R. CONTI,
Corte Costituzionale, riparto delle giurisdizioni
e art. 34 D.lgs. n. 80/98: fu vera rivoluzione?,
in Urbanistica e appalti, n. 9/ 2004, p.
1035 ss.
[15] A voler riassumere, a seguito della
declaratoria di illegittimità costituzionale,
la norma risulta così formulata “sono devolute
alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo le controversie in materia
di pubblici servizi, relativa a concessioni
di pubblici servizi, escluse quelle concernenti
indennità, canoni ed latri corrispettivi,
ovvero relative a provvedimenti adottati
dalla pubblica amministrazione o dal gestore
di un pubblico servizio in un procedimento
amministrativo disciplinato dalla l. 7 agosto
1990, n. 241, ovvero ancora relative all’affidamento
di un pubblico servizio, ed alla vigilanza
e controllo nei confronti del gestore, nonché
afferenti alla vigilanza sul credito, sulle
assicurazioni e sul mercato mobiliare, al
servizio farmaceutico, ai trasporti, alle
telecomunicazioni e ai servizi di cui alla
legge 14 novembre 1995, n. 481”
[16] Cfr. L. COEN, Corte Cost. 204/2004:
una prima lettura i tema di servizi pubblici,
in forumcostituzionale.it, p. 1 ss. Secondo
l’autore, “non sembra del tutto scongiurato
il pericolo che il giudice amministrativo
cada nuovamente in tentazione, nello sforzo
di “limitare i danni” per quanto possibile,
perseverando nell’opera di ritaglio dell’altrui
giurisdizione. Il pensiero va innanzitutto
alle controversie in materia di pubblici
servizi e, in particolare, a quelle tra
gestore e utente, che hanno prodotto decisioni
fortemente contrastanti proprio in tema
di riparto di giurisdizione”.
[17] Il riferimento smbra essere alla ricordata
sentenza della Corte Costituzionale n. 204
del 6 luglio 2004.
[18] Si fa l’esempio, in dottrina della
“certificazione della qualità e sicurezza
dei prodotti industriali” cui corrisponde
il marchio CE (direttive 92/59/ CEE e 93/68/
CEE). Cfr. sul punto, D. SORACE, Diritto
delle Amministrazioni pubbliche, Bologna,
2002, p. 230, ss. Si tratta, in senso tradizionale
dell’esercizio privato di funzioni e servizi
pubblici, su cui cfr. per tutti F. SATTA,
Esercizio privato di funzioni e servizi
pubblici, in Enc. Giur. Treccani, IV, Roma,
1988. Si fa riferimento a “null’altro che
la descrizione di una serie vastissima di
fenomeni, privi di qualunque rapporto tra
loro, all’infuori del fatto che funzioni
o servizi, definiti di volta in volta pubblici
dalle leggi, sono svolti da privati(…)”,
cit. p. 2.
[19] Cfr. D. SORACE, Diritto delle amministrazioni
pubbliche, cit. p. 232. |
|
|
|