| CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
- Sentenza 15 ottobre 2004 n. 2703
Pres. PASQUALUCCI, Est. M.FRATOCCHI QUAGLINI
Procuratore Regionale c/ R. Livi, A. Pattumelli, M. Paccosi,
P. Paolessi (Avv. A. Clarizia), G. Fraticelli (Avv. G.Berruti)
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Contratti della P.A. – Appalto di lavori
suddiviso in lotti – E’ consegna frazionata – Assenza di
previsione contrattuale - Consegna di tre dei quattro lotti
– Art. 10 R.d. n.350/1895 – Non si applica – Istanza di
recesso dell’appaltatore – Non è necessaria – Art. 31-bis
L. 109/1994 – Responsabilità di amministratori e dipendenti
comunali – Non sussiste
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La consegna di tre dei quattro lotti costituenti
l’unitario oggetto di un appalto di lavori che non preveda
la consegna frazionata non è equiparabile a “mancata consegna”
ai fini dell’applicazione dell’art. 10 del regolamento approvato
con. R.d. n.350/1895. In presenza di una cospicua parte
dei lavori avviata con la prima consegna, infatti, l’appaltatore
non ha alcun interesse a recedere e correttamente fa valere
le proprie pretese iscrivendo apposite riserve collegate
al frazionamento, non previsto, della consegna . In questo
caso, la mancata presentazione di istanza di recesso da
parte di un impresa appaltatrice che avanzi le pretese concernenti
i danni correlati alla consegna frazionata di una parte
dei lavori non determina la responsabilità di amministratori
e dipendenti del Comune che abbiano stipulato con essa un
accordo bonario ex art. 31 bis della legge n.109/1994.
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