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n. 11-2004 - © copyright

CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO - Sentenza 15 ottobre 2004 n. 2703
Pres. PASQUALUCCI, Est. M.FRATOCCHI QUAGLINI
Procuratore Regionale c/ R. Livi, A. Pattumelli, M. Paccosi, P. Paolessi (Avv. A. Clarizia), G. Fraticelli (Avv. G.Berruti)


Contratti della P.A. – Appalto di lavori suddiviso in lotti – E’ consegna frazionata – Assenza di previsione contrattuale - Consegna di tre dei quattro lotti – Art. 10 R.d. n.350/1895 – Non si applica – Istanza di recesso dell’appaltatore – Non è necessaria – Art. 31-bis L. 109/1994 – Responsabilità di amministratori e dipendenti comunali – Non sussiste

La consegna di tre dei quattro lotti costituenti l’unitario oggetto di un appalto di lavori che non preveda la consegna frazionata non è equiparabile a “mancata consegna” ai fini dell’applicazione dell’art. 10 del regolamento approvato con. R.d. n.350/1895. In presenza di una cospicua parte dei lavori avviata con la prima consegna, infatti, l’appaltatore non ha alcun interesse a recedere e correttamente fa valere le proprie pretese iscrivendo apposite riserve collegate al frazionamento, non previsto, della consegna . In questo caso, la mancata presentazione di istanza di recesso da parte di un impresa appaltatrice che avanzi le pretese concernenti i danni correlati alla consegna frazionata di una parte dei lavori non determina la responsabilità di amministratori e dipendenti del Comune che abbiano stipulato con essa un accordo bonario ex art. 31 bis della legge n.109/1994.


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