| CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
- Sentenza 14 luglio 2004 n. 281
Pres. DE ROSE Est. MAGGI
C. Caldarella (avv. G. Fazio) c/ Procuratore Regionale del
Lazio |
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1 Giurisdizione e competenza – Affluenza
di fondi alla Cassa di conguaglio per il settore elettrico
– Responsabilità per danno erariale del componente del Comitato
di Gestione della cassa – Giurisdizione della Corte dei
Conti – Sussiste – Motivi – La Cassa è organo dello Stato.
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2 Corte dei Conti – Giudizio di responsabilità
– Natura civilistica – Principio del contraddittorio – Art.
111 Cost. – Non sussiste – Motivi – Natura penalistica del
principio
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1 Sussiste la giurisdizione della Corte dei
Conti in ordine alla responsabilità per danno erariale del
componente del Comitato di Gestione della cassa per il settore
elettrico conseguente alla gestione di fondi affluiti alla
Cassa stessa; infatti la Cassa, in quanto gestione fuori
bilancio, costituisce organo dello Stato, e statale deve
quindi ritenersi la proprietà delle risorse ad essa affluite.
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2 Non è applicabile al processo contabile
il principio del contraddittorio nella formazione della
prova ex art. 111 Cost. data la sua natura esclusivamente
penalistica.Il giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte
dei Conti ha, infatti, sostanziale natura civilistica, atteso
che la finalità precipua perseguita è quella della reintegrazione
del pregiudizio economico subito dalle P.A.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
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composta dal Sigg.ri Magistrati dott. Claudio
De Rose Presidente; dott. Francesco Pezzella Consigliere;
dott. Nicola Mastropasqua Consigliere; dott. M. Teresa Arganelli
Consigliere; dott.ssa Piera Maggi Consigliere rel.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio sull' appello iscritto al n.
16986 del registro di Segreteria, proposto da
Cornelio Caldarella, rappresentato dall'avv. Giuseppe
Fazio avverso la sentenza n. 2613 del 27 maggio 2002-1°
ottobre 2002, resa dalla Sezione Giurisdizionale, per la
Regione Lazio;
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Visti gli atti e documenti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza dell'8 giugno 2004, il relatore
Consigliere dott.ssa Piera Maggi, l'avvocato Giuseppe Fazio
per l'appellante nonché il Pubblico Ministero nella persona
del Vice Procuratore Generale dott. Antonio Ciaramella;
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FATTO
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Avverso la sentenza n. 2613 del 27 maggio
2002-1° ottobre 2002, resa dalla Sezione Giurisdizionale,
per la Regione Lazio è stato proposto appello dal sig. Cornelio
Caldarella, rappresentato dall'avv. Giuseppe Fazio.
Questi i fatti di causa.
Con la sentenza impugnata il convenuto è stato ritenuto
responsabile del danno di € 619.001,40 (£.1.198.553.840),
oltre alla rivalutazione a decorrere dal 6 ottobre 1998
e gli interessi di legge dalla data di pubblicazione della
sentenza fino al soddisfo, mentre era assolto Emilio Piovesan
coinvolto nel medesimo procedimento.
La vicenda era originata dall'atto datato 10 ottobre 1999,
emesso dal Procuratore regionale del Lazio in riassunzione
del giudizio conclusosi con la sentenza del 15.9.1999 della
Sezione Sicilia con cui si dichiarava l'incompetenza territoriale,
col quale si citavano in giudizio Cornelio Caldarella e
il signor Emilio Piovesan, il primo quale componente del
Comitato di gestione e il secondo quale funzionario della
Cassa conguaglio per il settore elettrico (C.C.S.E.), in
solido fino a £. 800.000.000 e il solo Caldarella anche
per £. 398.553.840.
Il fatto produttivo di danno era stato individuato, a seguito
di segnalazione del Nucleo della Polizia Tributaria di Palermo,
nell'esborso maggiore del dovuto o indebito, da parte della
Cassa conguaglio con sede in Roma, di alcune integrazioni
tariffarie, elencate dalla Procura attrice e riportate in
sentenza, in favore di alcune imprese operanti nel settore
elettrico con sede in Palermo, SMEDE S.p.A., SMEDE Pantelleria
S.p.A. e S.ELIS.S Lampedusa S.p.A.; con riferimento agli
esercizi 1988, 1989, 1990 e 1991.
Nell'ambito della funzione istruttoria riguardante la Cassa
conguaglio erogatrice delle integrazioni, il Caldarella
"doveva sapere" delle discordanze documentali e delle falsificazioni
operate su alcune voci di bilancio, anche perché "doveva
aver conosciuto" i bilanci di dette società, quale componente
dell'assemblea dei soci delle stesse o responsabile amministrativo.
Con appello prodotto nei termini l'interessato ha contestato
la sentenza di primo grado, adducendo i motivi di censura
che seguono:
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1) Si obietta che, in seguito all' ordinanza
istruttoria di sospensione del 16 febbraio 2001 ex articolo
295 c.p.c., "non sono emersi elementi dai quali poter desumere
che il rag. Caldarella si fosse discostato o avesse comunque
influito rispetto a11e proposte avanzate dal rag. Piovesan",
per cui era venuto meno ogni dubbio sulla insussistenza
dell'elemento soggettivo e sul rapporto di causalità con
il danno erariale.
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2) Si ribadisce la contestazione di difetto
di giurisdizione per carenza della natura giuridica di ente
pubblico della Cassa conguaglio per il settore elettrico,
presupposto indispensabile ai fini della ricerca di una
responsabilità nel presente giudizio, poiché tale ente non
è compreso nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975
n. 70. La Cassa in questione, si sostiene, rientra invece
tra quelle create con provvedimento amministrativo delegato
del Ministro dell'Industria "del 27 luglio 1987", per cui
manca la competenza funzionale della Corte.
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3) Si ripropongono le eccezioni di inammissibilità
e di improcedibilità sollevate in primo grado, "attesa la
impossibilità di, considerare come valido, nel secondo giudizio
azionato dal Procuratore regionale della Sezione Lazio della
Corte dei conti, l'atto di citazione che invece aveva esaurito
la sua efficacia" con la sentenza dichiarativa di incompetenza
territoriale. Tanto nell'assunto secondo cui, dopo la riforma
degli anni 93-94, vi sarebbe "una netta e insormontabile
diversificazione in ordine alla competenza territoriale
a promuovere, 1'azione"; di talché i magistrati con funzioni
di Procuratore regionale, rigettata la tesi "artificiosa
e insostituibile" del primo giudice circa la distinzione
tra titolarità del rapporto giuridico controverso e titolarità
dell'esercizio dell'azione, apparterrebbero "ad un Ufficio
che si colloca nella struttura ordinamentale della corrispondente
Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti".
In realtà, si conclude sul punto, non tratterebbesi di "riassunzione",
in quanto il termine è usato solo nell'intestazione dell'atto,
"ma non nel contesto del nuovo atto di citazione";
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4) Da quanto precede, ad avviso dell'appellante,
se ne inferisce, per i fatti accertati il 10 dicembre 1991,
"la prescrizione di ogni possibile azione per l'accertamento
in sede di giurisdizione contabile del rapporto di causalità
tra tali fatti ed il presunto evento dannoso", per la presunta
avvenuta comunicazione del procedimento penale instaurato
alla Cassa Conguaglio.
Ciò vale, secondo il ricorrente, "anche nella subordinata
ipotesi in cui si dovesse ritenere valido" l'atto di citazione
della Procura Siciliana notificato il 9 febbraio 1999, che
ha dato luogo alla sentenza del 3.4.1999, rapportato temporalmente
alla conoscenza dei fatti dannosi da parte soggetto danneggiato,
verificatisi il 10.12.1991.
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5) In via del tutto subordinata, nella residuale
ipotesi di una però non dimostrabile responsabilità sulla
base di elementi ulteriormente evidenziati, si invoca il
ricorso all'uso del potere riduttivo.
Il requirente ritiene le critiche mosse dall'appellante
infondate per le argomentazioni che seguono.
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A) In ordine alla preliminare censura riguardante
l'inammissibilità o improcedibilità dell' atto che introduce
il giudizio osserva in primo luogo il Procuratore Generale
che la sentenza del giudice siciliano che ha pronunciato
sulla competenza territoriale, ai sensi dell'articolo 444
c.p.c, è divenuta incontestabile per la mancata impugnazione
con istanza di regolamento.
Legittimamente, pertanto, il Procuratore Regionale ha riassunto,
nei termini stabiliti, con atto integrativo la causa in
forza dell'articolo 50 c.p.c., davanti alla Sezione regionale
competente affinché il processo potesse continuare davanti
al nuovo giudice. Tale prosecuzione, che non richiede l'emissione
di nuovo avviso a dedurre, consentirebbe di affermare che
il primo atto di citazione non ha affatto "esaurito la sua
efficacia", come pretenderebbe la parte privata, ma, al
contrario, resta pienamente valido e produttivo di effetti
giuridici anche ai fini della prospettata prescrizione;
infatti l'atto di riassunzione non avrebbe altra funzione
che quella di riproporre la medesima domanda giudiziale
al Collegio del foro competente territorialmente. Pertanto
l'atto della Procura conteneva tutti i requisiti di tempo
e di forma per essere considerato regolare, tanto più che
il termine "riassunzione" è stato usato nella intestazione
dell'atto a dimostrazione dell'inconfutabile volontà di
proseguire il giudizio. Inoltre l'articolazione funzionale
della Procura ripartita per territorio, risultante dalla
riforma legislativa del 1994 non impedisce affatto alla
parte pubblica legittimata di riassumere il giudizio (pena
l'inapplicabilità dell'istituto al procedimento contabile)
essendo riservata all'organo requirente nella sua unitarietà
la titolarità dell'azione di responsabilità in qualità di
garante del rispetto dell'ordinamento, al fine di tutelare
l'interesse generale dell'erario a fronte di danni patrimoniali
ad esso arrecati da soggetti legati da particolari rapporti.
L'unitarietà della struttura degli uffici di Procura, oltre
che dalla lettura della legge, deriverebbe anche dalle ripetute
affermazioni della giurisprudenza della Cassazione nonché
da quella delle Sezioni Riunite che hanno ritenuto valida
la notifica di un appello fatta al Procuratore regionale
anziché a quello generale, nonché regolare la presenza del
Procuratore Generale alle Sezioni riunite anziché del Procuratore
Regionale proponente ricorso del regolamento di competenza
(SS.RR. n.7/2002/CC).
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B) In ordine all'eccezione di prescrizione
il Procuratore genale ritiene che, trattandosi di fatto
certamente doloso, il dies a quo risale alla data della
scoperta del danno, ossia al 18 giugno 1997, data in cui
la Polizia tributaria ha comunicato alla Procura Regionale
le vicende di cui trattasi e che l'atto di promozione del
giudizio (e, a maggior ragione, quello di riassunzione)
è ampiamente ricompreso nel quinquennio. Comunque, anche
a voler considerare quale dies a quo la data di rinvio a
giudizio in sede penale oppure la data della sentenza del
cosiddetto patteggiamento, o, ancora, la data del pagamento
(posteriore al 16.9.1991), la prescrizione non sarebbe comunque
decorsa ai sensi della proroga introdotta dalla legge 639/1996
al 31 dicembre 1998 per i fatti antecedenti al 1993.
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C) Quanto alla natura giuridica della Cassa
conguaglio il Procuratore generale, richiamate le valutazioni
già svolte in prima istanza osserva che la giurisdizione
della Corte dei conti non è limitata agli enti pubblici
non economici elencati dalla legge n. 70/1975 ma, in base
alla legge n. 19/94, si estende a tutti gli enti con finalità
di pubblico interesse la cui natura non sia espressamente
dichiarata e non siano menzionati come pubblici indipendentemente
dall'atto da cui discende la sua esistenza (legislativo,
delegato, regolamentare o amministrativo) e che, anche se
la personalità giuridica sia attratta nella sfera privatistica,
siano connotati da obblighi di soggezione o vincoli di bilancio
e contributi statali o controlli di pertinenza pubblica
(Sez. Lazio, numero 3/2002/R dell'8.1.2002; n.1698 del 28.5.2002).
Bisogna pertanto aver riguardo, per connotare l'attività
pubblicistica di un ente, ad una serie di parametri indicativi
posti in evidenza dal giudice con riguardo a norme specifiche
(d.l.vo 26.1.1949 numero 98 per la gestione dei sovrapprezzi),
che disciplinano i prezzi di beni o di settori di rilievo,
sottraendoli alla discrezionalità dell'ente o a elementi
finalisti; a questi elementi si accompagnano poteri di vigilanza,
di nomina degli organi attivi di controllo, di adozione
di provvedimenti cautelativi, di servizi dell' Intendenza
di finanza (ora Agenzia Entrate) per la riscossione dei
sovrapprezzi, nonché il divieto di impiego di somme per
scopi diversi da quelli per i quali le casse sono state
istituite. A ciò si aggiunge che il personale delle casse
conguagli è compreso nel comparto di contrattazione degli
enti pubblici non economici (DPR 5.3.1983 n. 18). Ricorda
inoltre il Requirente che la giurisprudenza della Corte
di Cassazione è costante nell'affermare che quando un soggetto
giuridico è tenuto ad osservare un certo comportamento esso
partecipa al procedimento e può, pertanto, ritenersi che
siasi instaurato un rapporto di servizio con l'Amministrazione
pubblica e il conseguente giudizio di responsabilità dei
funzionari dei dipendenti è devoluto perciò alla Corte dei
conti (SS.UU. civili n. 16216/01 del 12.2.2002). Ai fini
del radicarsi della giurisdizione non è tanto l'esistenza
di un rapporto di natura pubblica con l'ente che rileva
bensì il rapporto con la funzione ad esso attribuita (Sezione
giur. Lazio n.47/95) che, nella specie, è costituita dall'inserimento
dell'organo volitivo nell'ente e dalla diretta gestione
dei mezzi finanziari. Ricorda inoltre il Procuratore Generale
che anche parte dell'attività degli enti pubblici economici
è stata ricondotta nella giurisdizione della Corte dei conti
quando si controverta su atti costituenti esternazione di
poteri autoritativi e pubblicistici (SS.UU. civili N.829
del 29.11.1999; SS.UU. n.1243/2000 dell'1.12.2000).
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D) Relativamente all'elemento soggettivo
e al nesso di causalità, la cui carenza è affermata dall'appellante,
osserva il Procuratore Generale che il Caldarella ha agito
in qualità di membro del comitato di gestione con decreto
del Ministro dell'industria (ora Attività produttive) del
1987 e, come tale, partecipava alla formazione della volontà
dell'ente con rapporto di immedesimazione organica; per
gli illeciti penali commessi nella suddetta veste, qualificati
come truffa continuata realizzata traendo in errore la cassa
di conguaglio, al ricorrente è stata inflitta la pena di
un anno e due mesi di reclusione ai sensi dell'articolo
444 c.p.p. e £.1.000.000 di multa.
Il Collegio regionale, pur non ignorando che la sentenza
de qua non ha autorità di cosa giudicata, ne ha comunque
tratto elementi autonomi di valutazione, in presenza di
fattori indizianti e concordanti, circa il ruolo del soggetto
interessato (Sez. I, 7 maggio 2001 n. 14/A; n. 55/2001/A
del 14.3.2001; Sez. Abruzzo n. 549/2002); il Caldarella,
infatti, era coinvolto nelle principali attività svolte
dalla società con un compito addirittura centrale nell'ambito
di rapporti di affari, con possibilità di esaminare i bilanci,
e di gestione, oltre che direzionale in concreto per i lavori
istruttori, come risulta da testimonianze certe (dottoressa
Senzacqua). Conferma in tal senso verrebbe anche dagli accertamenti
della Guardia di Finanza secondo i quali il ragioniere Caldarella
era il solo ad avere la competenza necessaria ad analizzare
e controllare la regolarità dei bilanci delle imprese.
Sostiene pertanto il Procuratore Generale che non sussisterebbero
dubbi sul fatto che l'appellante fosse a conoscenza (e nulla
abbia posto in essere) dei meccanismi truffaldini perpetrati
dalle Società per lucrare rimborsi cui non vi era diritto,
non solo non impedendo tutto ciò bensì utilizzando la sua
posizione all'interno della Cassa conguaglio per far giungere
a buon fine tali artifizi. Non ritiene nemmeno convincente
il Procuratore generale il tentativo, teso a dimostrare
la supposta assenza di danno, di rapportare il comportamento
del ricorrente e quello del Piovesan, che è stato assolto
sia in sede penale che contabile, essendo stato riconosciuto
estraneo alla vicenda. Da ciò discenderebbe la presenza
sia dell'elemento soggettivo che del nesso di causalità
con il danno di cui si discute.
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E) Esclude inoltre il Procuratore generale
l'applicabilità del potere riduttivo vertendosi in ipotesi
dolosa (Sez. II, n. 298/2000/A).
Conclusivamente il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto
dell'appello e la condanna dell'appellato alle spese del
doppio grado di giudizio.
Con memoria depositata in data 17 giugno 2003 il difensore
dell'appellante, nel contestare le conclusioni del Procuratore
Generale, ha sostenuto che non vi sarebbe corrispondenza
tra il chiesto ed il pronunciato nel giudizio di primo grado
anche con riferimento alle memorie ivi presentate in data
10.1.2001 e 6.5.2002 ed ha ritenuto irrilevante il fatto
che la sentenza di primo grado, dichiarativa di incompetenza,
sia divenuta incontestabile in quanto il Caldarella non
aveva, allo stato, alcun interesse ad impugnarla. Inoltre
non potrebbe sostenersi l'unicità degli Uffici di Procura
stante la norma di rango costituzionale che sostiene la
Procura della Regione Siciliana rispetto alle altre. Anche
l'ipotesi del dolo deve essere esclusa dalla mancanza di
prove al di là della sentenza di patteggiamento che non
avrebbe valore a tal fine. Non potrebbe sostenersi la mancata
conoscenza dei fatti a fini del calcolo del dies a quo della
prescrizione stante l'onere del Pubblico Ministero di dare
notizia, ai sensi dell'art. 129 3° comma disp. att. c.p.p.
dell'esercizio dell'azione penale per un reato che cagioni
danno all'erario. Inoltre si contesta che il Caldarella
sia stato nominato componente del Comitato di gestione della
Cassa conguaglio dal Ministero in quanto, al contrario,
il Ministro lo nominò, quale delegato del CIP, e, per l'incarico,
non era previsto alcun compenso. Ancora il rapporto della
Guardia di Finanza non si basa su interrogatorio del Caldarella,
ma su dichiarazioni di altri componenti l'ufficio istruttorio.
La sentenza nei confronti del Piovesan è limitata poi solo
ad un importo di 400.000.000 e non potrebbe avere alcun
rilievo nei confronti del Caldarella che non è stato parte
di quel processo. Comunque la responsabilità doveva semmai
ripartirsi, in solido, con tutti i componenti il Comitato
di gestione.
Alla pubblica udienza l'avvocato Giuseppe Fazio ha contestato
la quantificazione del danno in quanto ritiene che la sentenza
penale n. 2134 che ha assolto Piovesan si riferisca solo
ad un danno di 400.000.000. Inoltre la sentenza che riguarda
il Caldarella (n. 176/1998) riguarderebbe il patteggiamento
per il solo reato di cui al capo c) delle imputazioni e,
cioè, si riferirebbe ad un danno di sole £. 22.310.000 e
di £. 265.000.000 per l'integrazione tariffaria presentata
dalla SMEDE s.p.a.. Inoltre la stessa sentenza di primo
grado escluderebbe, a pag. 19, l'occultamento del danno
di £.265.000.000 per l'aeroporto di Pantelleria e affermerebbe
la possibilità per gli altri componenti del Comitato di
esaminare gli atti, cosicché da ciò deriverebbe l'erronea
costruzione delle imputazioni a carico del Caldarella sia
per quanto riguarda il quantum sia per quanto riguarda la
responsabilità. Si dovrebbe infatti considerare che la sentenza
assolutoria del Piovesan -cui era stata ancorata in sede
istruttoria la verifica anche dell'attività del Caldarella-
riguarda solo £.400.000.000 e che il patteggiamento (sent.
n. 176/1998), cui comunque ai sensi dell'art. 445 c.p.p.
non può riconoscersi valore di giudicato a fini probatori,
avrebbe riguardato solo il predetto capo c). Sottolinea
inoltre il difensore che il Caldarella era solo un ragioniere
e che il Sotto-Comitato istituito nell'ambito del C. di
g. non aveva valenza giuridica essendo stato istituito in
via di fatto con oneri pesanti di esame anche di 18 schede
a seduta. Insiste inoltre l'avvocato sul difetto di giurisdizione
di questa Corte su un ente non contemplato dalla legge n.
70/1975 che non amministra denaro pubblico. Anche il dolo
risulterebbe solo da un processo induttivo e non sarebbero
stati rispettati i principi dell'art. 111 Cost. sul giusto
processo e sull'assunzione dei mezzi di prova in contraddittorio
tra le parti. Ricorda ancora il difensore le eccezioni già
illustrate negli scritti sulla avvenuta sospensione del
processo ex art. 295 per poi disattendere invece le risultanze
istruttorie acquisite, la mancanza dei requisiti di forma
ex art. 125 disp. att. c.p.c. dell'atto di riassunzione,
la singolarità della Procura Siciliana rispetto alle altre
e la non invocabilità dell'unicità del relativo ufficio,
la mancanza del dolo nel comportamento del Caldarella e
la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti
degli altri componenti il Comitato. Conclusivamente il difensore
ha chiesto l'assoluzione e, in via del tutto gradata, la
rideterminazione dell'addebito in £. 265.000.000 + £. 23.000.000
da ripartire con gli altri componenti il Comitato oltre
al potere riduttivo.
Il Procuratore Generale ha contestato le argomentazioni
sostenendo che la quantificazione del danno è prerogativa
del giudice contabile e che esso è stato determinato tenendo
conto degli elementi in possesso del giudice quali i rapporti
della Guardia di Finanza. Anche la riassunzione è regolare,
la giurisdizione sussiste in presenza di tutti i presupposti
e in presenza di un rapporto di servizio tra chi ha posto
in essere l'attività e l'ente pubblico danneggiato. Non
sono state perseguite altre responsabilità essendo assorbente
il comportamento doloso del Caldarella, né il giudice ha
ritenuto di ordinare l'integrazione del contraddittorio
né essa è stata chiesta in primo grado. Il dolo dell'appellante
sarebbe provato dalla partecipazione interessata del Caldarella
a varie Società e il contraddittorio si è svolto in primo
grado correttamente pur potendosi assumere elementi anche
aliunde. Conclusivamente ha chiesto il rigetto dell'appello.
In replica il difensore ha insistito sulla irrilevanza probatoria
delle valutazioni della Guardia di Finanza e sulla mancata
prova del dolo inteso come volontà di danneggiare l'ente.
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DIRITTO
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Sul punto della giurisdizione la giurisprudenza
della Corte di Cassazione si è già espressamente pronunciata
affermando che la Cassa di conguaglio per il settore elettrico,
in quanto gestione fuori bilancio, costituisce organo dello
Stato, e del pari statale deve ritenersi la proprietà delle
risorse affluite alla Cassa, pur se di provenienza dagli
utenti del servizio elettrico. Sussiste, pertanto, la giurisdizione
della Corte dei Conti in ordine alla responsabilità per
danno erariale conseguente alla gestione dei relativi fondi.
(Sez. U., sent. n. 11632 del 29-07-2003).
Sul punto, pertanto, il Collegio non ritiene di doversi
ulteriormente soffermare anche se corrette sono le argomentazioni
del Procuratore Generale in ordine alla affermazione che
la giurisdizione del giudice contabile sussiste tutte le
volte in cui tra l'autore del danno e l'Amministrazione
od ente pubblico danneggiato sia ravvisabile un rapporto,
non solo di impiego in senso proprio o ristretto, ma anche
di servizio, per quest'ultimo intendendosi la sussistenza
di una relazione funzionale caratterizzata dall'inserimento
del soggetto nell'"iter" procedimentale o nell'apparato
organico dell'ente, tale da rendere il primo compartecipe
dell'attività amministrativa del secondo. (Cass. Sez. U.,
sent. n. 16216 del 28-12-2001).
In ordine poi alle questioni inerenti la riassunzione del
giudizio davanti alla Sezione Giurisdizionale per il Lazio
a seguito della dichiarazione di incompetenza da parte della
Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia si osserva
quanto segue.
Per la "translatio iudicii" prevista dall'art. 50 cod. proc.
civ., al fine di stabilire se dinanzi al giudice dichiarato
competente sia proseguito il processo originario o ne sia
stato instaurato uno nuovo, occorre accertare se il giudizio
sia stato riassunto nei termini previsti da detta disposizione
e se contenga i requisiti previsti dall'art. 125 disp. att.
c.p.c., fra i quali il richiamo dell'atto introduttivo del
precedente giudizio e l'indicazione del provvedimento del
giudice in base al quale è fatta la riassunzione. (Cass.
Civ. Sez. I, sent. n. 2276 del 16-02-2001).
In primis la Sezione osserva che l'atto ha i requisiti formali
e sostanziali essendo qualificato come atto di riassunzione,
anche avuto riguardo all'art. 125 disp. att. c.p.c., e contenendo
tutte le indicazioni ivi previste (anche i difensori sono
nominati nella vocatio in ius).
Si precisa poi che il Collegio non ritiene significativo
che la sentenza della Sez. giur. per la regione Sicilia,
nel declinare la propria competenza, non abbia espressamente
indicato, nel dispositivo, quale era il giudice ritenuto
competente stante che l'interpretazione del giudicato, deve
essere fatta sulla base del dispositivo e della motivazione
e, in fattispecie, è evidente, dal contesto della sentenza,
che, essendosi ritenuto che il danno e l'attività causativa
si siano realizzate a Roma, ne discende che la competenza
territoriale è stata ritenuta appartenere alla Sez. giur.
per il Lazio. In mancanza di impugnativa sul punto la sentenza
è da ritenersi definitiva né la parte può sostenere, per
quanto sopra specificato, la mancanza di interesse ad un'eventuale
impugnativa.
Il Procuratore Regionale ha riassunto tempestivamente considerato
che il termine semestrale per la riassunzione del processo,
dopo una sentenza che declini la competenza territoriale
della Sezione giurisdizionale adita, decorrere per il Pubblico
Ministero, in base agli artt. 5, 23 e 90 del R.D. 13 agosto
1933 n. 1038, dalla data del deposito in segreteria della
sentenza declinatoria, mentre il "dies ad quem" va fatto
coincidere con quello della notifica dell'atto stesso alle
altre parti. (Sez. Giur. Reg. Lombardia, sent. n. 1947 del
04-12-2002). Infatti, la sentenza della Sez. giur. della
Sicilia è stata depositata il 15.9.1999 e l'atto, espressamente
denominato come atto di riassunzione, è stato notificato
al Caldarella nel dicembre del 1999 cosicché il processo
è continuato presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio
con tutte le conseguenze che ciò comporta anche in ordine
alla validità dell'originario invito a dedurre (notificato
il 6.10.1998 che, contenendo la formale costituzione in
mora, è atto interruttivo della prescrizione.
Anche la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in
tal senso affermando che con la sentenza dichiarativa dell'incompetenza
del giudice adito ha termine il procedimento davanti al
medesimo giudice e, in tal senso, detta sentenza è "definitiva",
ma, se la causa viene riassunta tempestivamente davanti
al giudice dichiarato competente, il processo inteso in
senso tecnico, come svolgimento di attività diretta alla
emanazione di provvedimenti giurisdizionali incidenti sugli
interessi sostanziali dedotti in giudizio, continua davanti
al nuovo giudice, come espressamente previsto dall'art.
50, comma primo, cod. proc. civ., senza che in senso ostativo
rilevi in tal caso nemmeno la formulazione nell'atto di
riassunzione di richieste istruttorie non contenute nell'originario
atto di citazione e ciò nel quadro della unitarietà del
processo e della conservazione degli effetti sostanziali
e processuali del giudizio svoltosi dinanzi al giudice incompetente
(Cass. Civ Sez. Lav., sent. n. 9890 del 05-10-1998).
Né hanno pregio le considerazioni dell'appellante volte
a negare l'unitarietà degli Uffici di Procura nella considerazione
che la Procura della Sezione giurisdizionale della regione
Sicilia nasce da norma di rango costituzionale e cinquanta
anni prima delle altre Procure regionali in quanto è il
munus publicum affidato all'Ufficio che ne configura l'unitarietà
anche su diverse collocazioni territoriali e non rilevano,
pertanto, a minare tale costruzione confermata dalla giurisprudenza,
né il rango della norma istitutiva né la datazione della
creazione dei vari uffici sorti in periodi diversi. Si riporta,
a conferma, la giurisprudenza della Corte di Cassazione
che ha affermato che il Procuratore Generale della Corte
dei Conti, parte legittimata a proporre il ricorso per Cassazione
ovvero a resistervi, in caso di proposizione dello stesso
avverso le decisioni del giudice contabile, è presente nella
fase dibattimentale del susseguente procedimento davanti
alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - stante la
così detta unitarietà della figura del Pubblico Ministero
- attraverso l'organo requirente che partecipa all'udienza
e non abbisogna di una ulteriore rappresentanza nel giudizio
da parte dell'Avvocatura generale dello Stato. (Cass. Civ.
Sez. U., sent. n. 12866 del 02-12-1992, Soddu c. Proc. generale
della Corte dei Conti). Tale affermazione, che riguarda
Pubblici Ministeri agenti presso diverse giurisdizioni,
a fortiori vale a dare conferma dell'unitarietà della figura
del Pubblico Ministero operante presso le varie Sezioni
giurisdizionali regionali della Corte dei conti senza che
possa operarsi distinzione né rispetto a diverse dislocazioni
territoriali, né a norme istitutive di rango diverso e adottate
in tempi non coevi (si rammenta, in proposito, che le Sezioni
giurisdizionali territoriali della Corte dei conti -e le
relative Procure- non sono state istituite tutte contemporaneamente
né il passaggio di competenze è avvenuto contestualmente
per tutti i giudizi e ciò prova che il legislatore ha implicitamente
riconosciuto l'unitarietà della figura del Pubblico Ministero
presso la Corte indipendentemente dalla dislocazione territoriale).
Altresì probante, in tal senso, è l'affermazione del Procuratore
Generale che ricorda la giurisprudenza della Cassazione
nonché da quella delle Sezioni Riunite che hanno ritenuto
valida la notifica di un appello fatta al Procuratore regionale
anziché a quello generale, nonché regolare la presenza del
Procuratore Generale alle Sezioni riunite anziché del Procuratore
Regionale proponente ricorso del regolamento di competenza
(SS.RR. n.7/2002/CC).
Altro aspetto censurato dall'appellante è il mancato rispetto
in primo grado sia dei termini assegnati con l'ordinanza
di sospensione n. 197/2001 della Sezione giurisdizionale
Lazio, sia delle motivazioni che avevano indotto a sospendere
il giudizio e, cioè, la necessità di acquisire l'esito del
giudizio penale a carico del Piovesan nel caso in cui la
sentenza di assoluzione fosse stata appellata e di accertare
l'effettiva attività istruttoria svolta dal rag. Caldarella,
nel caso in cui egli si fosse discostato dall'attività istruttoria
curata dagli uffici diretti dal rag. Piovesan.
Al riguardo si osserva che l'ordinanza citata reca nelle
proprie premesse il richiamo all'art. 295 c.p.c. cosicché
mal si concilia, con la sospensione del giudizio, la apposizione
di un termine e, anche in questo caso l' interpretazione
del provvedimento giurisdizionale deve farsi avuto riguardo
alla completezza dello stesso. Comunque il termine assegnato
è sempre stato prorogato a seguito di istanze tempestive
proposte dalla Procura Regionale. D'altro canto l'inosservanza
dei termini stabiliti per il compimento degli atti del giudice
(e dei suoi ausiliari) resta sottratta alla disciplina dettata
dagli artt. 152 c.p.c. e segg. in quanto, pur incidendo
detti termini sulla durata complessiva del processo, essi
non sono ulteriormente qualificati dalle norme che li prevedono,
né ricevono sanzione in conseguenza della loro inosservanza,
poiché l'atto compiuto dopo la relativa scadenza conserva
validità ed efficacia. ( Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 2790
del 26-02-2002).
Inoltre le ordinanze emesse nel corso del giudizio, oltre
che revocabili e modificabili anche implicitamente, hanno
efficacia del tutto provvisoria e non comportano alcun effetto
preclusivo, con la conseguenza che il giudice del merito,
pur in presenza di esse, può fondare il proprio convincimento
su motivi ulteriori. (Cass. Sez. Lav., sent. n. 11183 del
26-08-2000).
Né è configurabile contraddittorietà della motivazione di
una sentenza che contrasti con una precedente ordinanza
emessa nello stesso giudizio, atteso che l'ordinanza deve
ritenersi implicitamente revocata dalla successiva sentenza.
(Cass. Civ. Sez. Lav., sent. n. 12465 del 25-08-2003).
La Cassazione ha anche affermato, al riguardo, che un'ordinanza
di ammissione di prova non è in grado di pregiudicare direttamente
la decisione della causa, avuto riguardo alla possibilità
di essere revocata o modificata dallo stesso giudice che
ebbe ad emetterla, al suo carattere del tutto mediato e
strumentale rispetto alla successiva decisione di merito
ed al fatto che, in quest'ultima, rimangono assorbite le
violazioni di legge e gli errori eventualmente commessi
in istruttoria. Pertanto, una volta che il mezzo di prova
sia stato ammesso ogni critica o censura concernente la
valutazione effettuata non può che dirigersi contro la motivazione
della sentenza, investendo l'apprezzamento dei fatti oggetto
di prova compiuto dal giudice nel decidere la controversia.
(Cass. Sez. II, sent. n. 2602 del 22-02-2001).
Da ciò consegue che, anche nel caso all'esame, eventuali
censure possono eventualmente investire la motivazione della
sentenza ma non l'ordinanza e la sua rilevanza nel contesto
del giudizio; su tale aspetto, che, comunque, per l'effetto
devolutivo dell'appello comporta che anche eventuali vizi
di motivazione possano essere in questa sede integrati,
si dirà in seguito.
Anche la censura relativa all'emissione di atto integrativo
del giudizio con cui il Procuratore Regionale avrebbe posto
in essere una mutatio libelli non ha pregio in quanto tali
modifiche non riguardano la causa petendi e non sono state
ritenute ammissibili dal giudice per quanto attiene alla
modifica del petitum, né per quanto attiene alla mancata
chiamata in giudizio del Piovesan -che è stato assolto.
Tale atto, pertanto, può ritenersi tamquam non esset e tale
da non ingenerare interesse del Caldarella a dolersene.
In ordine all'eccezione di prescrizione si osserva che,
anche aderendo alla tesi della difesa secondo cui i fatti
risalirebbero al 1991, si rende applicabile l'art. 3 comma
2 ter della legge n. 20/1994 nel testo modificato dal d.l.
n. 543/1996 convertito in legge n.. 639/1996 secondo cui
i per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15.11.1993
per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale,
la prescrizione si compie entro il 31.12.1998 ovvero nel
più breve termine dato dal compimento del decennio.
Peraltro, come già detto, l'invito a dedurre, contenente
tutti gli estremi per la costituzione in mora, risulta notificato
al Caldarella il 6.10.1998 cosicché l'interruzione è tempestiva
anche prescindendosi dal fatto che, vertendosi in ipotesi
dolose, la prescrizione non poteva decorrere prima della
scoperta dei fatti.
Entrando nel merito del giudizio si osserva che le eccezioni
avanzate in udienza dal difensore del Caldarella sulla errata
quantificazione del danno, non erano oggetto di appello,
cosicché esse, se intese come nuovi motivi, devono ritenersi
inammissibili. Peraltro, anche nell'ottica della valutazione
dell'elemento soggettivo e della solidità della motivazione
della sentenza di primo grado, è utile affrontare la problematica
sollevata che risulta, comunque, priva di fondamento.
Non corrisponde al vero, infatti, che il Caldarella sia
stato condannato con sentenza di patteggiamento per il solo
capo c) delle imputazioni in quanto il predetto capo c)
è menzionato al solo fine di valutare la pena da commisurare
alla pena base del reato più grave, ma il patteggiamento
investe tutte le imputazioni di cui alle premesse dell'atto
stesso che coprono l'intero danno di cui in citazione.
Quanto alla valutazione operata dal giudice di primo grado
circa la disponibilità degli atti per un controllo da parte
dei componenti il Comitato di gestione per quanto attiene
la fattispecie relativa all'Aeroporto di Pantelleria che,
ad avviso del difensore comporterebbe la corresponsabilità
degli altri componenti del C. di G. e la conseguente diminuzione
del danno imputabile al Caldarella, si osserva che detta
valutazione attiene solo alla determinazione della decorrenza
del dies a quo della prescrizione operata in quella sede
e si riferisce alla mera conoscibilità del danno, senza
che ciò comporti alcuna valutazione circa la responsabilità
per omesso controllo da parte di detti componenti il Comitato
di gestione. Ritiene al riguardo il Collegio che la rilevanza
del comportamento del Caldarella elimini ed assorba eventuali
ulteriori responsabilità di altri soggetti non potendosi
loro imputare di aver omesso verifiche su atti falsificati.
Ciò esclude anche che l'ipotizzabilità di una integrazione
del contraddittorio.
Tornando alla critica mossa alla sentenza di primo grado
-che si sarebbe discostata dall'orientamento assunto in
sede di sospensione del giudizio- si osserva, fatto salvo
quanto sopra specificato circa la ammissibilità di siffatto
scostamento, che essa è comunque esente da vizi logici.
Le argomentazioni motivazionali ivi espresse possono essere
qui integrate nei sensi che seguono anche a rendere ragione
del discostamento dall'orientamento espresso nell'ordinanza.
In sede penale è emerso che “non è stata acquisita prova
alcuna né di un pactum sceleris intervenuto tra 11 Piovesan
da un lato e dall'altro i1 Caldarella ed 11 Campagna (questi
due hanno definito le loro posizioni in sede di udienza
preliminare ex art. 444 c.p.p.) né di una competenza funzionale
del Piovesan a decidere l'accoglimento o meno delle richieste
di integrazione presentate dalla Cassa conguaglio mentre
è stato incontestabilmente acclarato che la falsità del
documento contabile prodotto dalla S.ELIS.S LAMPEDUSA S.p.A
(v. relazione tecnica avente ad oggetto il bilancio relativo
al 1989), finalizzata ad indurre in errore l'ente erogante,
poteva essere accertata soltanto dal Caldarella, l'unico
ad avere una competenza in materia, il quale, presente alla
riunione del 22 maggio 1991, nulla obiettò in ordine alla
regolarità del bilancio consentendo in tal modo alla S.ELIS.S
Lampedusa S.p.a. di ottenere la integrazione finanziaria
sulla base di un bilancio che presentava “voci gonfiate”
per un ammontare di 400.000.000”.
Pertanto le mere funzioni esecutive del Piovesan svuotano
di significato l'esigenza di valutare se il Caldarella si
fosse discostato o meno dall'istruttoria compiuta, visto
che il Piovesan non aveva siffatte competenze, essendo solo
il Caldarella esperto di bilanci.
Pertanto, la sentenza citata, lungi dallo scagionare il
Caldarella, offre elementi ulteriori, da valutarsi uniti
alla sentenza di patteggiamento, per addivenire ad un giudizio
di colpevolezza. Proprio la mancanza di un pactum sceleris
accertata in sede penale porta a concludere che il Caldarella
fosse il solo responsabile nella fattispecie de qua.
Nel merito la sentenza dà ragione dei molteplici elementi
valutati al fine di pervenire al convincimento della responsabilità
del Caldarella in tutti i fatti ascrittigli cosicché risultano
concretizzati tutti gli elementi per la condanna.
Questo Collegio condivide le valutazioni osservando che,
oltre alla sentenza di patteggiamento, è emerso che il Caldarella
aveva interesse quale socio o responsabile amministrativo
nelle Società coinvolte nella truffa come beneficiarie e
nella società artefice di alcune fatture false cosicché
il quadro della sua responsabilità risulta sufficientemente
provato essendo evidente la sua volontà di arrecare il danno
e la grave violazione di obblighi di astensione nella trattazione
di pratiche in cui aveva interesse. Nulla rileva che l'incarico
fosse gratuito o da chi provenisse la nomina o l'esistenza
solo di fatto di un sotto-Comitato ristretto essendo certa,
in ogni caso, l'esistenza di un rapporto di servizio tra
il Caldarella e la Cassa conguaglio e, quindi, la grave
e volontaria inosservanza da parte sua dei doveri inerenti
la carica.
Sono, inoltre, in atti rapporti della Guardia di Finanza
citati nell'atto introduttivo e in sentenza da cui emerge,
con chiarezza, la ricostruzione della responsabilità.
La volontarietà dell'azione posta in essere dal Caldarella
risulta provata e configura, pertanto, l'elemento soggettivo
del suo comportamento come doloso ed è irrilevante che si
tratti di dolo civile o penale.
Deduce ancora l'appellante la presunta violazione delle
norme sul giusto processo introdotte dal novellato art.
111 della Costituzione sostenendo che le prove non sono
state assunte in contraddittorio tra le parti.
Deve premettersi, incidentalmente, che il 4° comma dell'art.111
Cost. prevede che “il processo penale è regolato dal principio
del contraddittorio nella formazione della prova” cosicché
tale norma non sembra investire il processo contabile. La
giurisprudenza ha, al riguardo, anche affermato che il giudizio
di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti ha sostanziale
natura civilistica, atteso che la finalità precipua perseguita
è quella della reintegrazione del pregiudizio economico
subito dalle Pubbliche Amministrazioni; pertanto, non è
applicabile al processo contabile il principio del contraddittorio
nella formazione della prova, di cui all'art. 111 della
Costituzione nella nuova formulazione adottata dalla legge
costituzionale n. 2 del 1999, poiché esso si riferisce esclusivamente
al processo penale e, conseguentemente, anche nel nuovo
quadro normativo resiste l'ampio ambito del potere istruttorio
attribuito al giudice contabile dall'art. 73 del R.D. n.
1214 del 1934 e dagli artt. 14 e 15 del R.D. n. 1038 del
1933. (Sez. Giur. Reg. Abruzzi, sent. n. 389 del 02-05-2001).
Peraltro, anche senza affrontare espressamente il problema,
l'eccezione proposta deve comunque ritenersi infondata avuto
riguardo al fatto che, nel caso di specie, le prove utili
al convincimento del giudice non sono state comunque “formate”
in assenza di contraddittorio essendo state valutate prove
consistenti in dati obiettivi (sussistenza di sentenza di
patteggiamento e cointeressenze del Caldarella nelle Società
beneficiarie degli esborsi o emettenti fatture false risultante
da rapporti della Guardia di Finanza e incontestata dalla
parte - che muove solo rilievi -insignificanti- circa l'entità
delle quote di partecipazione nelle società) e non su dichiarazioni
unilaterali che avrebbero potuto confutarsi in contraddittorio
(non decisivo, nel quadro probatorio descritto, è quanto
riferito dalla sig.ra Senzacqua che afferma che il Caldarella
le avrebbe detto “cosa andasse cercando” davanti ad un suo
interessamento alle pratiche).
Sussistono, pertanto, tutti gli elementi che concretizzano
la responsabilità del Caldarella. Considerato che si verte
in materia dolosa, non è applicabile il potere riduttivo.
L'appello, pertanto, è infondato e, come tale, da respingere.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte
dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello,
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed
eccezione reiette RIGETTA: il gravame proposto avverso la
sentenza in epigrafe e, per l'effetto conferma la sentenza
appellata. Condanna alle spese del giudizio che, fino all'originale
della presente sentenza, si liquidano in €. 140,67 (Centoquaranta/67).
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell'8 giugno
2004. L'Estensore Il Presidente F.to Piera MAGGI F.to Claudio
DE ROSE Depositata in Segreteria il14/7/2004 Il Dirigente
F.to Maria FIORAMONTI
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