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CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - Sentenza 2 settembre 2004 n. 287
Pres. PISCITELLI, Est. DE SANCTIS
Procuratore Generale c/ G. Esposito (avv. R. Chiriano)


Corte dei Conti – Giudizio di responsabilità amministrativa - Atto di citazione da parte del P.R. – Pluralità di soggetti invitati a dedurre – Termine di 120 gg. – Decorrenza - Dal ricevimento da parte del P.R. delle deduzioni dell’ultimo indagato

Nel caso di invito a dedurre emesso sin dall’origine dal P.R nei confronti di una pluralità di soggetti, il termine di 120 gg. stabilito affinché quest’ultimo depositi l’atto di citazione dovrà essere computato con riferimento alla scadenza del termine per le deduzioni da parte dell’ultimo dei soggetti indagati, destinatari dell’invito.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

 

composta dai seguenti magistrati: dott. Gabriele DE SANCTIS - Presidente f.f. relat.; dott. Mario CASACCIA - Consigliere; dott. Antonio D'AVERSA - Consigliere; dott. Giovanni PISCITELLI - Presidente; dott. Stefano IMPERIALI - Consigliere ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sull'appello proposto dal

 

Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria

 

contro

 

il Sig. ESPOSITO Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Rosario CHIRIANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Bevivino in Roma, via della Meloria n. 52, avverso la sentenza della suddetta Sezione giurisdizionale n. 258/02 del 5 dicembre 2001, depositata il 19 aprile 2002

 

Visti l'appello e tutti i documenti del giudizio iscritto al n. 15821 del registro di segreteria;
Uditi nella pubblica udienza del 6 luglio 2004 il relatore Cons. De Sanctis, l'avv. Chiriano, nonché il rappresentante del P.M. in persona del VPG, dott. Antonio CIARAMELLA
Ritenuto in

 

FATTO

 

Il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria intentò azione di responsabilità nei confronti del Sig. Esposito Giuseppe (nella qualità di Sindaco del Comune di Cirò nel periodo 27 giugno 1988 - 15 giugno 1993), ai fini del risarcimento del presunto danno derivato da attività espropriativa non portata a compimento nei termini e che dette luogo, a favore del predetto Comune, al fenomeno dell'accessione invertita e quindi alla chiamata in causa della stessa civica Amministrazione da parte dei proprietari espropriati e, infine, alla condanna del Comune in sede civile, con conseguenti notevoli maggiori oneri, rispetto al valore del bene acquisito al patrimonio comunale.
La Sezione calabra, con la gravata sentenza, senza entrare nel merito della causa, in accoglimento di un'eccezione difensiva dei convenuti ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di citazione, atteso che, essendo stato notificato il 25 luglio 1997 all'Esposito l'invito a dedurre, i sessanta giorni a lui concessi per rassegnare le sue deduzioni scadevano il successivo 23 settembre 1997 (dies a quo per la decorrenza del termine di centoventi giorni - con scadenza 21 gennaio 1998 - per l'emissione dell'atto di citazione) mentre quest'ultimo è intervenuto solo il 20 marzo 1998 e quindi intempestivamente.
E ciò pur tenuto conto nella circostanza che in precedenza la Procura regionale aveva notificato, al termine della fase istruttoria in relazione ai fatti poi imputati al convenuto Esposito, l'invito a dedurre anche ad altri ipotetici responsabili (Sigg. Bombardiere Mario e Visetti Salvatore), a nulla rilevando i termini di scadenza riferibili a quest'ultimi.
La or detta conclusione è stata presa dal Giudice di primo grado nella convinzione che, nel caso di atto di invito a dedurre destinato fin dall'origine ad una pluralità di soggetti il termine per l'emissione dell'atto di citazione decorre, per ogni soggetto da convenire in giudizio, dalla scadenza del centoventesimo giorno successivo al termine assegnato al deducente per il deposito nella segreteria della Procura regionale delle sue deduzioni e degli eventuali documenti. E ciò anche in considerazione della funzione di garanzia dell'invito nei confronti del presunto responsabile; della natura formale dell'invito, quale atto finale di un'istruttoria condotta con strumenti e modalità che non soggiacciono ad altro termine che non sia quello della prescrizione quinquennale del diritto all'azione e, infine, della possibilità che al presunto responsabile venga concesso un termine anche molto ampio.
Di contro, l'appellante manifesta l'opinione che, se viene individuata una pluralità di soggetti ipoteticamente responsabili, solo all'esito delle deduzioni da parte di tutti e attraverso il loro confronto, sarà possibile giungere alla decisione, meglio ponderata e quindi più garantista, di chiamare in causa (o di archiviare), totalmente o parzialmente. Dunque, per tutti i soggetti collettivamente invitati, unica è la decorrenza (dall'ultima delle notifiche effettuate) del termine per l'emissione dell'atto di citazione.
Con memoria costitutiva depositata il 16 giugno 2004 l'Esposito, a mezzo dell'avv. Chiriano, ha contestato le argomentazioni di parte appellante, richiamando invece quelle, condivise, della gravata sentenza in punto di: perentorietà del termine assegnato al presunto responsabile per il deposito delle deduzioni (termine la cui inosservanza determina un decadenza e quindi l'inammissibilità dell'atto di citazione); della necessità di una sostanziale coincidenza tra invito a dedurre ed atto di citazione; della funzione di garanzia che l'invito dispiega nei confronti del presunto responsabile e, infine, della natura formale dell'invito a dedurre.
L'Esposito conclusivamente ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza, sia il P.M. che l'avv. Chiriano hanno ribadito le rispettive considerazioni e conclusioni.
Considerato in

 

DIRITTO

 

1. - L'unica questione delibata dalla Sezione giurisdizionale per la Calabria di prime cure e, poi, sottoposta da parte appellante all'esame del Collegio è di tipo pregiudiziale e consiste nella valutazione - nel caso di atto di “invito a dedurre” emesso sin dall'origine dal Procuratore regionale nei confronti di una pluralità di soggetti presunti responsabili del danno (dei quali poi solo uno è stato citato in giudizio) - se il termine di 120 giorni (decorrente dalla scadenza di quello per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile) stabilito dall'art. 5 comma 1 D.L. 15 novembre 1993 n. 453 convertito in L. 14 gennaio 1994 n. 19, novellato dal D.L. 23 ottobre 1996 n. 543 convertito nella L. 20 dicembre 1996 n. 639 affinché il suddetto P.R. depositi l'atto di citazione, debba essere computato autonomamente per ognuno dei presunti responsabili, ovvero solo con riferimento all'intero procedimento istruttorio espletato dal P.R. stesso e quindi con riferimento alla scadenza del termine per le deduzioni da parte dell'ultimo dei soggetti indagati, destinatari dell'”invito”.
Quest'ultima tesi, sostenuta dal P.R. appellante ed adesiva a quella costantemente seguita da questa Sezione seconda centrale, riscontra l'assenso anche del Collegio, per le considerazioni appresso svolte.

 

2. - Nel caso di ritenuta compartecipazione di più persone alla produzione dello stesso evento dannoso per l'Erario - il Collegio rileva che la recente riforma del giudizio contabile, recata con le novelle legislative del 1993-1996, da un lato, ha equiparato le posizioni della parte pubblica e di quella privata sancendone la parità, da intendersi come possibilità per ciascuna di esse di partecipare senza limitazioni discrezionali alla dialettica processuale ed alla formazione delle prove.
Particolare rilievo assume l'introduzione del cd. giusto processo, conseguente alla modifica dell'art. 111 Cost. recata dalla legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2, introduzione che, oltre a confermare il rispetto della posizione paritetica delle parti coinvolte nell'esercizio della funzione giurisdizionale, ha accentuato il carattere di terzietà ed imparzialità del giudice (ma non lo ha sancito per la prima volta, dato che il giudice tale carattere aveva anche prima), in tal modo rimarcando il condizionamento che tale Organo neutro subisce nei confronti della domanda giudiziale.
Dall'altro lato, quella riforma ha attribuito al Pubblico Ministero (titolare dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile) una gamma di poteri assai ampi e in parte nuovi. Quegli, infatti, è stato posto in grado di espletare, prima dell'emissione dell'atto di citazione, una approfondita istruttoria che, attraverso la conoscenza delle circostanze fattuali nonché delle deduzioni offerte in uno spirito collaborativo dai soggetti sentiti, gli consente di pervenire ad una visione unitaria della fattispecie considerata e quindi ad una completa e ponderata valutazione delle singole posizioni e delle conseguenti, presunte, responsabilità di ognuno.
Pertanto, è soprattutto in quel momento che debbono trovare attuazione i principi della completezza dell'istruttoria e del giusto procedimento, affinchè in tal modo restino salvaguardate le esigenze dei soggetti che, destinatari delle contestazioni, siano posti in grado di dimostrare la loro estraneità alle stesse ed affinchè, d'altro canto, vengano individuati e chiamati tutti i compartecipi dell'evento dannoso, ai quali, poi, il giudice, in caso di condanna, imputerà la parte del danno correlata alle rispettive condotte.
In tal modo l'Attore è posto in grado di anticipare con le proprie prospettazioni (nelle ipotesi di litisconsorzio soprattutto necessario ma anche facoltativo) il potere di integrazione del contraddittorio da parte del giudice ai sensi degli artt. 47 R.D. 13 agosto 1933 n. 1038 e 102, 103 e 107 c.p.c. e l'Attore tende, altresì, ad evitare l'instaurarsi di giudizi che potrebbero risultare avventati e palesemente destituiti di fondamento e perciò forieri di addebitamento alla Pubblica Amministrazione delle spese legali sostenute dalle parti, le quali siano state successivamente prosciolte dal giudice.
La visione unitaria e la completa e ponderata valutazione cui sopra si è fatto cenno possono essere assicurate, ad avviso del Collegio, solo dopo che il P.R. abbia ricevuto le deduzioni e gli eventuali documenti prodotti dall'ultimo “indagato” e quindi si ritiene che il suddetto termine di 120 giorni debba decorrere dal ricevimento delle deduzioni offerte dal medesimo.

 

3. - Non appaganti si appalesano al Collegio le argomentazioni addotte a sostegno della contraria tesi, per così dire “frazionata” (tra l'altro adottata anche dalle Sezioni Riunite con la sentenza n. 13/2003/QM del 18 giugno 2003).
Ed invero, anzitutto, la mancata distinzione della norma tra le ipotesi di un solo invitato ovvero di più invitati per una medesima vicenda dannosa, non può impedire l'esplicarsi della funzione e della valenza dell'attività interpretativa, le quali consistono nel misurare l'ambito ed il modo di applicazione dettati dalla norma, in modo da renderne possibile la concreta attuazione nelle varie situazioni che si verificano nella realtà umana.

 

4. - E' vero che il termine dei 120 giorni è posto per assolvere ad una funzione anche di garanzia individuale del soggetto inquisito, ma non può negarsi che la stessa funzione è assicurata dall'accoglimento della tesi, per così dire “unitaria”, posto che l'approfondimento dell'istruttoria anche nei confronti di altri e la visione complessiva che ne consegue ben potrebbero condurre alla non perseguibilità, ovvero ad una migliore considerazione della posizione del soggetto medesimo.

 

5. - L'argomentazione che i 120 giorni costituiscono un termine certo, e in quanto tale sottratto all'arbitrio del P.R., mostra una certa debolezza, intanto perché siffatta certezza è comunque scalfita dall'inevitabile attesa, per un tempo indefinito, che il destinatario di un invito deve subire prima che, una volta depositata tempestivamente la citazione da parte del P.R. presso la segreteria della Sezione, venga fissata l'udienza da parte del Presidente e gli venga poi notificata la citazione stessa.
Inoltre il termine legato alla “tesi unitaria” è pur sempre un avvenimento certo, oltre che futuro, essendo sicuro il suo verificarsi anche se non ne è previamente determinato il momento (dies certus an et incertus quando).
Il termine, pertanto, pur se spostato in avanti non è lasciato nella completa disponibilità del P.R., essendo esso legato ad una situazione oggettiva (deposito delle deduzioni dell'ultimo invitato) e comunque potrebbe pur sempre essere conosciuto dall'interessato sia con una sua richiesta alla Procura sia con una comunicazione, che la stessa faccia, del contemporaneo procedimento in corso verso più invitati.
Il Collegio opina, infatti, che l'Organo requirente - lungi dal poter utilizzare lo strumento in modo surrettizio, emettendo i vari inviti a dedurre in tempi scadenziati, in guisa da intenzionalmente dilazionare il termine per il deposito dell'atto di citazione - debba, al contrario, dopo aver espletato la necessaria istruttoria, tendenzialmente e quale regola generale, emettere gli inviti contestualmente o comunque in tempi tra loro affatto ravvicinati, in modo che restino salvaguardate le aspettative e le esigenze di difesa e di breve assoggettamento dei soggetti indagati.

 

6. - Il preteso garantismo che collega la scadenza della citazione ad ogni singolo invito pone in realtà un inutile ostacolo all'azione del P.R., atteso che il termine di 120 giorni non è perentorio,
Infatti, una tale qualificazione non è stabilita espressamente dalla legge, come avrebbe dovuto essere ai sensi dell'art. 152 c.p.c. che detta un principio di carattere generale; inoltre l'inutile decorso del termine non è causa di decadenza, la quale pure deve essere, esplicitamente ovvero anche implicitamente ma in modo univoco, prevista dalla legge.
Del resto l'azione può essere pur sempre riproposta dal Requirente, ovviamente nel rispetto del termine di prescrizione, a condizione che venga rinnovato l'invito a dedurre, che ne costituisce il necessario presupposto processuale.
Si concorda, infatti, sulla necessità che vi sia una sostanziale coincidenza tra l'invito a dedurre formulato al presunto responsabile e l'atto di citazione che ne consegua, dovendo entrambi contenere gli stessi petitum e causa petendi, atteso che il legislatore ha voluto per così dire procedimentalizzare l'attività extraprocessuale del Procuratore regionale configurando l'invito appunto quale presupposto processuale (perché deve esistere prima) della domanda, sicchè questa se non preceduta dal primo sarebbe inammissibile, senza però che siffatta pronuncia, di natura meramente processuale, spieghi effetti diretti sul rapporto giuridico controverso.
Peraltro, mentre da un lato, le controdeduzioni fornite dall'inquisito ben possono lasciare inalterata l'originaria causa petendi, d'altro lato in caso contrario, sussiste sempre la possibilità del Requirente di riprodurre successivamente con una diversa prospettazione, sulla base di nuovi elementi sopravvenuti, l'intero ed omogeneo congegno procedimentalizzato (invito e citazione) entro i limiti temporali fissati per l'esercizio del suo diritto ad ottenere il risarcimento del danno.

 

7. - La natura personale e parziaria della responsabilità amministrativa non è di ostacolo alla configurazione ed alla funzione predette dell'invito a dedurre, posto che siffatta natura consiste nel fatto che ciascun soggetto rispettivamente risponde per fatto proprio e per la parte che ha preso nella produzione del danno, essendosi superato il precedente principio della solidarietà.
Sennonchè personalità e parziarietà sono aspetti che attengono al piano sostanziale e cioè al momento esecutivo della sentenza di condanna, mentre nel momento genetico ma anche del giudizio e della relativa decisione finale vale la regola processuale che esige un esame unitario e comparato nel medesimo procedimento delle posizioni, tra loro strettamente collegate, di tutti i convenuti ritenuti corresponsabili o meno dello stesso fatto dannoso.

 

8. - La richiesta della proroga prevista dalla norma (art. 5 comma 1) del termine per l'emissione della citazione non è idonea a sorreggere con un sufficiente grado di fondatezza la tesi che qui si avversa. Intanto tale proroga, in quanto autorizzata dalla Sezione, non ha carattere obbligatorio, essendo oggetto di valutazione discrezionale da parte della stessa e, poi, essa non fa che spostare il problema nel tempo, potendo sussistere anche alla fine del termine prorogato l'esigenza di completare l'istruttoria.
La proroga ha comunque carattere eccezionale e perciò non è utilizzabile per procrastinare un termine stabilito in via ordinaria.

 

9. - La valenza dell'ultima notificazione alle parti costituisce principio già consacrato in altre norme, in tema di atto introduttivo del giudizio, quale l'art. 369 c.p.c. (di cui potrebbe invocarsi l'applicazione per analogia anche al giudizio contabile, ai sensi dell'art. 26 R.D. 1038/1933) che ad essa notificazione fa espresso riferimento per il ricorso alla Corte di Cassazione e quale l'art. 21 comma 3 L. 6 dicembre 1971 n. 1034 (come novellato dall'art. 1 L. 21 luglio 2000 n. 205) con riferimento al termine per il deposito del ricorso nel processo amministrativo.

 

10. - L'invito va riguardato non tanto nella sua affermata (dalla Sezione giurisdizionale calabra, di prime cure) natura formale quale atto conclusivo dell'istruttoria, bensì nella sua portata sostanziale di garanzia della concreta posizione dell'indagato e di stimolo del suo rapporto collaborativo con la Procura, attesa la duplice finalità dell'invito “di consentire all'invitato di svolgere le proprie argomentazioni al fine di evitare la citazione in giudizio e di garantire nel contempo la massima possibile completezza istruttoria” (SS.RR. 16 febbraio 1998 n. 7/98/QM).

 

11. - Qualora, nel caso di più “invitati”, tutti o alcuni di essi, nell'imminenza o proprio nell'ultimo giorno utile loro assegnato per fornire deduzioni o documenti, chiedano la personale audizione (da eseguirsi previa convocazione con congruo preavviso), i conseguenti adempimenti istruttori della Procura potrebbero occupare molto o anche tutto (si pensi all'irreperibilità ovvero allo stato di malattia dell'indagato) il periodo dei 120 giorni riservato per la stesura e l'emissione della citazione. Il Requirente, costretto ad assumere frettolosamente le sue determinazioni, si vedrebbe costretto ad emettere più atti di citazione, anche conseguenti a non omogenee soluzioni processuali, senza la necessaria ponderazione e con evidente compromissione della visione processuale unitaria, cui sopra si è fatto cenno, nonché con inosservanza della logica dell'economia processuale e del divieto di giudicati contrastanti.

 

12. - Nel caso di compartecipazione di più soggetti alla produzione dell'unico fatto illecito e quindi produttivo di danno, l'obbligazione risarcitoria è unitaria, anche se diversi (in relazione ai rispettivi obblighi di servizio) sono i rapporti obbligatori dei singoli con l'Amministrazione, rapporti che si pongono tra loro in collegamento. Nel giudizio di responsabilità viene fatta valere nei confronti di ciascun convenuto non già una sua particolare obbligazione e quindi uno specifico petitum, bensì una unitaria obbligazione e cioè un'unica prestazione risarcitoria, nell'ambito della quale ciascuno ha (e risponde per ) una parte.
Gli elementi di siffatta obbligazione soggettivamente complessa sono: 1) una pluralità di soggetti; 2) l'eadem res debita, e cioè un'unica prestazione risarcitoria comune a tutti i condebitori; 3) l'eadem causa obligandi e cioè l'unicità della fonte e quindi del fatto generatore dell'obbligazione (fatto illecito causativo di un unico evento dannoso, che sia il risultato delle azioni od omissioni dolose o colpose compiute da soggetti diversi, purchè tali azioni ed omissioni abbiano concorso in maniera efficiente a determinare l'evento, in ossequio al principio di carattere generale fissato dall'art. 41 comma 1 cod. pen. sull'equivalenza delle cause).
In tal modo l'unicità del fatto dannoso è configurato come presupposto necessario ma anche sufficiente per unificare le diverse responsabilità, fondendole in un'unica obbligazione risarcitoria, obbligazione la cui attuazione nel giudizio di responsabilità avviene, generalmente, in via parziaria (nel senso, già detto, che ciascun debitore risponde per la parte che ha personalmente preso nella produzione del danno - art. 1 comma 1 quater L. 20 del 1994) e, solo in alcuni casi tassativamente previsti, (cfr. art. 1 comma 1 quinquies L. 20 del 1994) in via solidale.

 

13. - Posto che la responsabilità di ciascuno dei soggetti convenuti si misura in relazione alla posizione sostanziale degli altri, il Collegio reputa necessario che l'accertamento di tutte le corresponsabilità e delle correlative situazioni giuridiche soggettive passive sia richiesto con un'unica domanda e poi venga effettuato in un unico processo in modo che venga evitata la possibilità di pronunce contraddittorie. Infatti, se gli atti di citazione dovessero essere redatti in tempi diversi, sussisterebbe il pericolo che il processo venga frazionato tra più soggetti e che le relative pronunce siano emesse parimenti in tempi diversi e con contenuto contrastante o antitetico tra esse. Quanto or detto contrasterebbe, all'evidenza, con la regola processuale che impone che le situazioni strutturalmente relative ad una pluralità di soggetti tutti compartecipi nella produzione del danno siano esaminate comparativamente, anche al fine di ponderare l'apporto dei singoli responsabili e l'addebito che ne dovrebbe derivare per ognuno di essi (e ciò vale soprattutto con riguardo alle ipotesi di responsabilità solidale).
Infatti, la parcellizzazione del processo si pone in evidente contrasto con la norma di cui al comma 1 quater dell'art. 1 L. n. 20 del 1994 e successive modificazioni, secondo la quale la Corte, valutate le singole responsabilità dei vari soggetti coautori del fatto dannoso, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso. I caratteri della personalità e della parziarietà della responsabilità amministrativa postulano che detto fatto dannoso sia prodotto da una pluralità di soggetti in concorso tra loro ed impongono l'esame congiunto e simultaneo dei singoli apporti causali proprio al fine di assicurare una valutazione unitaria dei distinti rapporti obbligatori.
Del resto le stesse Sezioni Riunite con la citata sentenza n. 13/2003/QM ritegono opportuna la contestuale evocazione in giudizio di tutti i compartecipi, dato che il simultaneus processus “meglio assicura una piena cognizione dei fatti”.
Dunque, è d'uopo che la parte pubblica, dapprima, completi le indagini istruttorie nei confronti di tutti i presunti correponsabili di cui sia venuto a conoscenza e, poi, eserciti l'azione con un unico atto introduttivo del giudizio “nel quale deve specificare la somma richiesta a titolo di danno ed i comportamenti illeciti causativi ma non necessariamente la parte ascritta a ciascun convenuto, indicazione quest'ultima che se resa non vincola né pregiudica l'autonomo potere del giudice di cui al comma 1 quater dell'art. 1 L. 20/1994” (cfr. Sezioni riunite, sentenza n.18/2003/QM).

 

14. - Quanto sin qui detto non fa venir meno il rilievo che, una volta incardinato il giudizio nei confronti dei soggetti ritenuti corresponsabili dal P.R., poiché non è ravvisabile il litisconsorzio necessario (cfr. Sez. II 21 gennaio 2002 n. 14), il giudice possa limitarsi a statuire su di essi, tenuto conto dei cennati principi della personalità e della parziarietà della responsabilità, anche se alla produzione del danno abbiano concorso altri soggetti non evocati in giudizio.
Il litisconsorzio necessario, invero, si genera o per disposizione normativa espressa, ovvero per la intrinseca struttura della fattispecie sottoposta in giudizio e cioè allorchè venga dedotta una situazione giuridica plurisoggettiva concettualmente unica ed indivisibile, per la quale quindi la decisione debba essere necessariamente unitaria, alla stregua di un accertamento da effettuarsi sulla base del petitum e cioè in base al risultato perseguito in giudizio dall'Attore in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne siano partecipi: Cass., Sez. III, 3 febbraio 2004 n. 1940).
Così, tipica ipotesi di litisconsorzio necessario nel giudizio contabile è costituita dalla cosiddetta confusione di gestione, che ricorre quando due o più agenti contabili interferiscano nella stessa gestione compiendo atti di disposizione delle materie o valori oggetto della gestione, per quantità imprecisate o imprecisabili, talchè non è possibile separare le rispettive responsabilità.

 

15. - E' vero che la solidarietà passiva non determina un litisconsorzio necessario, non facendo sorgere un rapporto unico ed inscindibile (cfr. Cass. 8 aprile 1999 n. 12325) e dando luogo a rapporti giuridici distinti anche se tra loro connessi.
Il vincolo solidale, invero, che non è incompatibile coi principi della personalità e della parziarietà dell'obbligazione di responsabilità, pur avendo ad oggetto una medesima prestazione, non determina la costituzione di un rapporto unico ed inscindibile tra creditore e debitori solidali, ben potendo il primo rivolgersi anche ad uno solo o ad alcuni dei suoi debitori, onde ottenere l'adempimento dell'intera prestazione (Cass. Sez. III 10 aprile 1968 n. 1097).

 

16. - La notifica dell'invito ad uno dei presunti responsabili produce l'effetto interruttivo del diritto di credito azionato dal Requirente solamente nei casi di responsabilità solidale, prevista come detto in casi tassativi, con conseguente applicazione della disposizione di cui all'art. 1310 comma 1 cod.civ..

 

17. - Per quel che concerne, poi, il caso (che non è però quello in esame) di comportamenti illeciti propri di più componenti di un organo collegiale, il Collegio rammenta che le Sezioni Riunite (sentenza 27 maggio 1999 n. 15/QM) hanno, in maniera condivisibile, affermato che l'atto deliberativo collegiale si riverbera, nel suo aspetto unitario, esclusivamente verso l'esterno, mentre nella sua struttura interna è il risultato del concorso di una pluralità di atti contestuali (voto dei singoli componenti) collegati nell'ambito di un procedimento amministrativo, provenienti da soggetti diversi, posti anche su piani differenziati e nell'esercizio di funzioni e con posizioni giuridiche diverse, con la conseguenza che, pur fondendosi in una volontà comune verso l'esterno, ognuno di questi mantiene la sua autonoma rilevanza anche ai fini delle responsabilità individuali, tra cui quella gestoria, rimessa alla giurisdizione della Corte dei Conti.

 

17 a - Se i comportamenti illeciti dei componenti in parola sono caratterizzati dall'elemento soggettivo della colpa grave, non sussistono né litisconsorzio necessario nè solidarietà poiché, essendo la deliberazione collegiale un atto solo funzionalmente ma non anche strutturalmente unitario, i singoli membri - ben potendo avere interessi e posizioni tra loro differenziati con riguardo a tutte le circostanze oggettive e soggettive presenti nella loro condotta partecipativa - sono anch'essi soggetti a responsabilità personale e parziaria, dovendo essi rispondere solo per la parte che vi hanno preso.
Se i comportamenti illeciti dei componenti in parola sono, invece, caratterizzati dall'elemento soggettivo del dolo, valgono pur sempre le considerazioni sopra riportate in punto di assenza di litisconsorzio necessario; in punto di stretto collegamento, peraltro, delle varie condotte tra loro, specie tenuto conto del già riferito aspetto unitario che la deliberazione collegiale assume verso l'esterno e in punto, infine, dell'opportunità che si celebri il simultaneus processus. La differenza sostanziale rispetto alla precedente ipotesi è che, in quest'ultimo caso, la responsabilità di ciascuno è solidale, per espressa disposizione speciale della normativa contabile, e quindi ciascuno può essere chiamato a rispondere per l'intero.

 

18. - Sulla base delle considerazioni sopra espresse, l'emissione (deposito presso la Sezione giurisdizionale) dell'atto di citazione nei confronti del Sig Esposito Giuseppe è da ritenere tempestivo, perché ancorato all'invito a dedurre (ed alle relative deduzioni fornite) invito che, da ultimo, il Requirente aveva rivolto al Sig. Bombardiere Mario, poi non convenuto in giudizio.
In ragione della soluzione data alla suddetta questione pregiudiziale, il Collegio rinvia gli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 105 comma 1 R.D. 1038/1933, ai fini della celebrazione del giudizio di merito.

 

P.Q.M.

 

la CORTE dei CONTI, Sezione Seconda giurisdizionale centrale, definitivamente pronunciando:
1) ACCOGLIE l'appello proposto dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria contro il Sig. ESPOSITO Giuseppe avverso la sentenza della suddetta Sezione giurisdizionale n. 258/02 del 5 dicembre 2001, depositata il 19 aprile 2002 e, per l'effetto, ANNULLA la sentenza medesima.
2) RINVIA, ai sensi dell'art. 105 comma 1 R.D. 13 agosto 1933 n. 1038, gli atti al giudice di prime cure per l'ulteriore corso del giudizio.
3) RINVIA al definitivo la pronuncia sulle spese anche del presente grado di giudizio.

 

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 6 luglio 2004.


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