| CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
- Sentenza 2 settembre 2004 n. 287
Pres. PISCITELLI, Est. DE SANCTIS
Procuratore Generale c/ G. Esposito (avv. R. Chiriano) |
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Corte dei Conti – Giudizio di responsabilità
amministrativa - Atto di citazione da parte del P.R. – Pluralità
di soggetti invitati a dedurre – Termine di 120 gg. – Decorrenza
- Dal ricevimento da parte del P.R. delle deduzioni dell’ultimo
indagato
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Nel caso di invito a dedurre emesso sin dall’origine
dal P.R nei confronti di una pluralità di soggetti, il termine
di 120 gg. stabilito affinché quest’ultimo depositi l’atto
di citazione dovrà essere computato con riferimento alla
scadenza del termine per le deduzioni da parte dell’ultimo
dei soggetti indagati, destinatari dell’invito.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO
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composta dai seguenti magistrati: dott. Gabriele
DE SANCTIS - Presidente f.f. relat.; dott. Mario CASACCIA
- Consigliere; dott. Antonio D'AVERSA - Consigliere; dott.
Giovanni PISCITELLI - Presidente; dott. Stefano IMPERIALI
- Consigliere ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sull'appello proposto dal
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Procuratore regionale presso la Sezione
giurisdizionale per la Regione Calabria
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contro
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il Sig. ESPOSITO Giuseppe, rappresentato
e difeso dall'avv. Rosario CHIRIANO ed elettivamente domiciliato
presso lo studio dell'avv. Francesco Bevivino in Roma, via
della Meloria n. 52, avverso la sentenza della suddetta
Sezione giurisdizionale n. 258/02 del 5 dicembre 2001, depositata
il 19 aprile 2002
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Visti l'appello e tutti i documenti del giudizio
iscritto al n. 15821 del registro di segreteria;
Uditi nella pubblica udienza del 6 luglio 2004 il relatore
Cons. De Sanctis, l'avv. Chiriano, nonché il rappresentante
del P.M. in persona del VPG, dott. Antonio CIARAMELLA
Ritenuto in
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FATTO
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Il Procuratore regionale presso la Sezione
giurisdizionale per la Regione Calabria intentò azione di
responsabilità nei confronti del Sig. Esposito Giuseppe
(nella qualità di Sindaco del Comune di Cirò nel periodo
27 giugno 1988 - 15 giugno 1993), ai fini del risarcimento
del presunto danno derivato da attività espropriativa non
portata a compimento nei termini e che dette luogo, a favore
del predetto Comune, al fenomeno dell'accessione invertita
e quindi alla chiamata in causa della stessa civica Amministrazione
da parte dei proprietari espropriati e, infine, alla condanna
del Comune in sede civile, con conseguenti notevoli maggiori
oneri, rispetto al valore del bene acquisito al patrimonio
comunale.
La Sezione calabra, con la gravata sentenza, senza entrare
nel merito della causa, in accoglimento di un'eccezione
difensiva dei convenuti ha dichiarato l'inammissibilità
dell'atto di citazione, atteso che, essendo stato notificato
il 25 luglio 1997 all'Esposito l'invito a dedurre, i sessanta
giorni a lui concessi per rassegnare le sue deduzioni scadevano
il successivo 23 settembre 1997 (dies a quo per la decorrenza
del termine di centoventi giorni - con scadenza 21 gennaio
1998 - per l'emissione dell'atto di citazione) mentre quest'ultimo
è intervenuto solo il 20 marzo 1998 e quindi intempestivamente.
E ciò pur tenuto conto nella circostanza che in precedenza
la Procura regionale aveva notificato, al termine della
fase istruttoria in relazione ai fatti poi imputati al convenuto
Esposito, l'invito a dedurre anche ad altri ipotetici responsabili
(Sigg. Bombardiere Mario e Visetti Salvatore), a nulla rilevando
i termini di scadenza riferibili a quest'ultimi.
La or detta conclusione è stata presa dal Giudice di primo
grado nella convinzione che, nel caso di atto di invito
a dedurre destinato fin dall'origine ad una pluralità di
soggetti il termine per l'emissione dell'atto di citazione
decorre, per ogni soggetto da convenire in giudizio, dalla
scadenza del centoventesimo giorno successivo al termine
assegnato al deducente per il deposito nella segreteria
della Procura regionale delle sue deduzioni e degli eventuali
documenti. E ciò anche in considerazione della funzione
di garanzia dell'invito nei confronti del presunto responsabile;
della natura formale dell'invito, quale atto finale di un'istruttoria
condotta con strumenti e modalità che non soggiacciono ad
altro termine che non sia quello della prescrizione quinquennale
del diritto all'azione e, infine, della possibilità che
al presunto responsabile venga concesso un termine anche
molto ampio.
Di contro, l'appellante manifesta l'opinione che, se viene
individuata una pluralità di soggetti ipoteticamente responsabili,
solo all'esito delle deduzioni da parte di tutti e attraverso
il loro confronto, sarà possibile giungere alla decisione,
meglio ponderata e quindi più garantista, di chiamare in
causa (o di archiviare), totalmente o parzialmente. Dunque,
per tutti i soggetti collettivamente invitati, unica è la
decorrenza (dall'ultima delle notifiche effettuate) del
termine per l'emissione dell'atto di citazione.
Con memoria costitutiva depositata il 16 giugno 2004 l'Esposito,
a mezzo dell'avv. Chiriano, ha contestato le argomentazioni
di parte appellante, richiamando invece quelle, condivise,
della gravata sentenza in punto di: perentorietà del termine
assegnato al presunto responsabile per il deposito delle
deduzioni (termine la cui inosservanza determina un decadenza
e quindi l'inammissibilità dell'atto di citazione); della
necessità di una sostanziale coincidenza tra invito a dedurre
ed atto di citazione; della funzione di garanzia che l'invito
dispiega nei confronti del presunto responsabile e, infine,
della natura formale dell'invito a dedurre.
L'Esposito conclusivamente ha chiesto il rigetto dell'appello
e la conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza, sia il P.M. che l'avv. Chiriano hanno
ribadito le rispettive considerazioni e conclusioni.
Considerato in
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DIRITTO
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1. - L'unica questione delibata dalla Sezione
giurisdizionale per la Calabria di prime cure e, poi, sottoposta
da parte appellante all'esame del Collegio è di tipo pregiudiziale
e consiste nella valutazione - nel caso di atto di “invito
a dedurre” emesso sin dall'origine dal Procuratore regionale
nei confronti di una pluralità di soggetti presunti responsabili
del danno (dei quali poi solo uno è stato citato in giudizio)
- se il termine di 120 giorni (decorrente dalla scadenza
di quello per la presentazione delle deduzioni da parte
del presunto responsabile) stabilito dall'art. 5 comma 1
D.L. 15 novembre 1993 n. 453 convertito in L. 14 gennaio
1994 n. 19, novellato dal D.L. 23 ottobre 1996 n. 543 convertito
nella L. 20 dicembre 1996 n. 639 affinché il suddetto P.R.
depositi l'atto di citazione, debba essere computato autonomamente
per ognuno dei presunti responsabili, ovvero solo con riferimento
all'intero procedimento istruttorio espletato dal P.R. stesso
e quindi con riferimento alla scadenza del termine per le
deduzioni da parte dell'ultimo dei soggetti indagati, destinatari
dell'”invito”.
Quest'ultima tesi, sostenuta dal P.R. appellante ed adesiva
a quella costantemente seguita da questa Sezione seconda
centrale, riscontra l'assenso anche del Collegio, per le
considerazioni appresso svolte.
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2. - Nel caso di ritenuta compartecipazione
di più persone alla produzione dello stesso evento dannoso
per l'Erario - il Collegio rileva che la recente riforma
del giudizio contabile, recata con le novelle legislative
del 1993-1996, da un lato, ha equiparato le posizioni della
parte pubblica e di quella privata sancendone la parità,
da intendersi come possibilità per ciascuna di esse di partecipare
senza limitazioni discrezionali alla dialettica processuale
ed alla formazione delle prove.
Particolare rilievo assume l'introduzione del cd. giusto
processo, conseguente alla modifica dell'art. 111 Cost.
recata dalla legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2,
introduzione che, oltre a confermare il rispetto della posizione
paritetica delle parti coinvolte nell'esercizio della funzione
giurisdizionale, ha accentuato il carattere di terzietà
ed imparzialità del giudice (ma non lo ha sancito per la
prima volta, dato che il giudice tale carattere aveva anche
prima), in tal modo rimarcando il condizionamento che tale
Organo neutro subisce nei confronti della domanda giudiziale.
Dall'altro lato, quella riforma ha attribuito al Pubblico
Ministero (titolare dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile)
una gamma di poteri assai ampi e in parte nuovi. Quegli,
infatti, è stato posto in grado di espletare, prima dell'emissione
dell'atto di citazione, una approfondita istruttoria che,
attraverso la conoscenza delle circostanze fattuali nonché
delle deduzioni offerte in uno spirito collaborativo dai
soggetti sentiti, gli consente di pervenire ad una visione
unitaria della fattispecie considerata e quindi ad una completa
e ponderata valutazione delle singole posizioni e delle
conseguenti, presunte, responsabilità di ognuno.
Pertanto, è soprattutto in quel momento che debbono trovare
attuazione i principi della completezza dell'istruttoria
e del giusto procedimento, affinchè in tal modo restino
salvaguardate le esigenze dei soggetti che, destinatari
delle contestazioni, siano posti in grado di dimostrare
la loro estraneità alle stesse ed affinchè, d'altro canto,
vengano individuati e chiamati tutti i compartecipi dell'evento
dannoso, ai quali, poi, il giudice, in caso di condanna,
imputerà la parte del danno correlata alle rispettive condotte.
In tal modo l'Attore è posto in grado di anticipare con
le proprie prospettazioni (nelle ipotesi di litisconsorzio
soprattutto necessario ma anche facoltativo) il potere di
integrazione del contraddittorio da parte del giudice ai
sensi degli artt. 47 R.D. 13 agosto 1933 n. 1038 e 102,
103 e 107 c.p.c. e l'Attore tende, altresì, ad evitare l'instaurarsi
di giudizi che potrebbero risultare avventati e palesemente
destituiti di fondamento e perciò forieri di addebitamento
alla Pubblica Amministrazione delle spese legali sostenute
dalle parti, le quali siano state successivamente prosciolte
dal giudice.
La visione unitaria e la completa e ponderata valutazione
cui sopra si è fatto cenno possono essere assicurate, ad
avviso del Collegio, solo dopo che il P.R. abbia ricevuto
le deduzioni e gli eventuali documenti prodotti dall'ultimo
“indagato” e quindi si ritiene che il suddetto termine di
120 giorni debba decorrere dal ricevimento delle deduzioni
offerte dal medesimo.
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3. - Non appaganti si appalesano al Collegio
le argomentazioni addotte a sostegno della contraria tesi,
per così dire “frazionata” (tra l'altro adottata anche dalle
Sezioni Riunite con la sentenza n. 13/2003/QM del 18 giugno
2003).
Ed invero, anzitutto, la mancata distinzione della norma
tra le ipotesi di un solo invitato ovvero di più invitati
per una medesima vicenda dannosa, non può impedire l'esplicarsi
della funzione e della valenza dell'attività interpretativa,
le quali consistono nel misurare l'ambito ed il modo di
applicazione dettati dalla norma, in modo da renderne possibile
la concreta attuazione nelle varie situazioni che si verificano
nella realtà umana.
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4. - E' vero che il termine dei 120 giorni
è posto per assolvere ad una funzione anche di garanzia
individuale del soggetto inquisito, ma non può negarsi che
la stessa funzione è assicurata dall'accoglimento della
tesi, per così dire “unitaria”, posto che l'approfondimento
dell'istruttoria anche nei confronti di altri e la visione
complessiva che ne consegue ben potrebbero condurre alla
non perseguibilità, ovvero ad una migliore considerazione
della posizione del soggetto medesimo.
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5. - L'argomentazione che i 120 giorni costituiscono
un termine certo, e in quanto tale sottratto all'arbitrio
del P.R., mostra una certa debolezza, intanto perché siffatta
certezza è comunque scalfita dall'inevitabile attesa, per
un tempo indefinito, che il destinatario di un invito deve
subire prima che, una volta depositata tempestivamente la
citazione da parte del P.R. presso la segreteria della Sezione,
venga fissata l'udienza da parte del Presidente e gli venga
poi notificata la citazione stessa.
Inoltre il termine legato alla “tesi unitaria” è pur sempre
un avvenimento certo, oltre che futuro, essendo sicuro il
suo verificarsi anche se non ne è previamente determinato
il momento (dies certus an et incertus quando).
Il termine, pertanto, pur se spostato in avanti non è lasciato
nella completa disponibilità del P.R., essendo esso legato
ad una situazione oggettiva (deposito delle deduzioni dell'ultimo
invitato) e comunque potrebbe pur sempre essere conosciuto
dall'interessato sia con una sua richiesta alla Procura
sia con una comunicazione, che la stessa faccia, del contemporaneo
procedimento in corso verso più invitati.
Il Collegio opina, infatti, che l'Organo requirente - lungi
dal poter utilizzare lo strumento in modo surrettizio, emettendo
i vari inviti a dedurre in tempi scadenziati, in guisa da
intenzionalmente dilazionare il termine per il deposito
dell'atto di citazione - debba, al contrario, dopo aver
espletato la necessaria istruttoria, tendenzialmente e quale
regola generale, emettere gli inviti contestualmente o comunque
in tempi tra loro affatto ravvicinati, in modo che restino
salvaguardate le aspettative e le esigenze di difesa e di
breve assoggettamento dei soggetti indagati.
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6. - Il preteso garantismo che collega la
scadenza della citazione ad ogni singolo invito pone in
realtà un inutile ostacolo all'azione del P.R., atteso che
il termine di 120 giorni non è perentorio,
Infatti, una tale qualificazione non è stabilita espressamente
dalla legge, come avrebbe dovuto essere ai sensi dell'art.
152 c.p.c. che detta un principio di carattere generale;
inoltre l'inutile decorso del termine non è causa di decadenza,
la quale pure deve essere, esplicitamente ovvero anche implicitamente
ma in modo univoco, prevista dalla legge.
Del resto l'azione può essere pur sempre riproposta dal
Requirente, ovviamente nel rispetto del termine di prescrizione,
a condizione che venga rinnovato l'invito a dedurre, che
ne costituisce il necessario presupposto processuale.
Si concorda, infatti, sulla necessità che vi sia una sostanziale
coincidenza tra l'invito a dedurre formulato al presunto
responsabile e l'atto di citazione che ne consegua, dovendo
entrambi contenere gli stessi petitum e causa petendi, atteso
che il legislatore ha voluto per così dire procedimentalizzare
l'attività extraprocessuale del Procuratore regionale configurando
l'invito appunto quale presupposto processuale (perché deve
esistere prima) della domanda, sicchè questa se non preceduta
dal primo sarebbe inammissibile, senza però che siffatta
pronuncia, di natura meramente processuale, spieghi effetti
diretti sul rapporto giuridico controverso.
Peraltro, mentre da un lato, le controdeduzioni fornite
dall'inquisito ben possono lasciare inalterata l'originaria
causa petendi, d'altro lato in caso contrario, sussiste
sempre la possibilità del Requirente di riprodurre successivamente
con una diversa prospettazione, sulla base di nuovi elementi
sopravvenuti, l'intero ed omogeneo congegno procedimentalizzato
(invito e citazione) entro i limiti temporali fissati per
l'esercizio del suo diritto ad ottenere il risarcimento
del danno.
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7. - La natura personale e parziaria della
responsabilità amministrativa non è di ostacolo alla configurazione
ed alla funzione predette dell'invito a dedurre, posto che
siffatta natura consiste nel fatto che ciascun soggetto
rispettivamente risponde per fatto proprio e per la parte
che ha preso nella produzione del danno, essendosi superato
il precedente principio della solidarietà.
Sennonchè personalità e parziarietà sono aspetti che attengono
al piano sostanziale e cioè al momento esecutivo della sentenza
di condanna, mentre nel momento genetico ma anche del giudizio
e della relativa decisione finale vale la regola processuale
che esige un esame unitario e comparato nel medesimo procedimento
delle posizioni, tra loro strettamente collegate, di tutti
i convenuti ritenuti corresponsabili o meno dello stesso
fatto dannoso.
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8. - La richiesta della proroga prevista
dalla norma (art. 5 comma 1) del termine per l'emissione
della citazione non è idonea a sorreggere con un sufficiente
grado di fondatezza la tesi che qui si avversa. Intanto
tale proroga, in quanto autorizzata dalla Sezione, non ha
carattere obbligatorio, essendo oggetto di valutazione discrezionale
da parte della stessa e, poi, essa non fa che spostare il
problema nel tempo, potendo sussistere anche alla fine del
termine prorogato l'esigenza di completare l'istruttoria.
La proroga ha comunque carattere eccezionale e perciò non
è utilizzabile per procrastinare un termine stabilito in
via ordinaria.
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9. - La valenza dell'ultima notificazione
alle parti costituisce principio già consacrato in altre
norme, in tema di atto introduttivo del giudizio, quale
l'art. 369 c.p.c. (di cui potrebbe invocarsi l'applicazione
per analogia anche al giudizio contabile, ai sensi dell'art.
26 R.D. 1038/1933) che ad essa notificazione fa espresso
riferimento per il ricorso alla Corte di Cassazione e quale
l'art. 21 comma 3 L. 6 dicembre 1971 n. 1034 (come novellato
dall'art. 1 L. 21 luglio 2000 n. 205) con riferimento al
termine per il deposito del ricorso nel processo amministrativo.
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10. - L'invito va riguardato non tanto nella
sua affermata (dalla Sezione giurisdizionale calabra, di
prime cure) natura formale quale atto conclusivo dell'istruttoria,
bensì nella sua portata sostanziale di garanzia della concreta
posizione dell'indagato e di stimolo del suo rapporto collaborativo
con la Procura, attesa la duplice finalità dell'invito “di
consentire all'invitato di svolgere le proprie argomentazioni
al fine di evitare la citazione in giudizio e di garantire
nel contempo la massima possibile completezza istruttoria”
(SS.RR. 16 febbraio 1998 n. 7/98/QM).
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11. - Qualora, nel caso di più “invitati”,
tutti o alcuni di essi, nell'imminenza o proprio nell'ultimo
giorno utile loro assegnato per fornire deduzioni o documenti,
chiedano la personale audizione (da eseguirsi previa convocazione
con congruo preavviso), i conseguenti adempimenti istruttori
della Procura potrebbero occupare molto o anche tutto (si
pensi all'irreperibilità ovvero allo stato di malattia dell'indagato)
il periodo dei 120 giorni riservato per la stesura e l'emissione
della citazione. Il Requirente, costretto ad assumere frettolosamente
le sue determinazioni, si vedrebbe costretto ad emettere
più atti di citazione, anche conseguenti a non omogenee
soluzioni processuali, senza la necessaria ponderazione
e con evidente compromissione della visione processuale
unitaria, cui sopra si è fatto cenno, nonché con inosservanza
della logica dell'economia processuale e del divieto di
giudicati contrastanti.
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12. - Nel caso di compartecipazione di più
soggetti alla produzione dell'unico fatto illecito e quindi
produttivo di danno, l'obbligazione risarcitoria è unitaria,
anche se diversi (in relazione ai rispettivi obblighi di
servizio) sono i rapporti obbligatori dei singoli con l'Amministrazione,
rapporti che si pongono tra loro in collegamento. Nel giudizio
di responsabilità viene fatta valere nei confronti di ciascun
convenuto non già una sua particolare obbligazione e quindi
uno specifico petitum, bensì una unitaria obbligazione e
cioè un'unica prestazione risarcitoria, nell'ambito della
quale ciascuno ha (e risponde per ) una parte.
Gli elementi di siffatta obbligazione soggettivamente complessa
sono: 1) una pluralità di soggetti; 2) l'eadem res debita,
e cioè un'unica prestazione risarcitoria comune a tutti
i condebitori; 3) l'eadem causa obligandi e cioè l'unicità
della fonte e quindi del fatto generatore dell'obbligazione
(fatto illecito causativo di un unico evento dannoso, che
sia il risultato delle azioni od omissioni dolose o colpose
compiute da soggetti diversi, purchè tali azioni ed omissioni
abbiano concorso in maniera efficiente a determinare l'evento,
in ossequio al principio di carattere generale fissato dall'art.
41 comma 1 cod. pen. sull'equivalenza delle cause).
In tal modo l'unicità del fatto dannoso è configurato come
presupposto necessario ma anche sufficiente per unificare
le diverse responsabilità, fondendole in un'unica obbligazione
risarcitoria, obbligazione la cui attuazione nel giudizio
di responsabilità avviene, generalmente, in via parziaria
(nel senso, già detto, che ciascun debitore risponde per
la parte che ha personalmente preso nella produzione del
danno - art. 1 comma 1 quater L. 20 del 1994) e, solo in
alcuni casi tassativamente previsti, (cfr. art. 1 comma
1 quinquies L. 20 del 1994) in via solidale.
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13. - Posto che la responsabilità di ciascuno
dei soggetti convenuti si misura in relazione alla posizione
sostanziale degli altri, il Collegio reputa necessario che
l'accertamento di tutte le corresponsabilità e delle correlative
situazioni giuridiche soggettive passive sia richiesto con
un'unica domanda e poi venga effettuato in un unico processo
in modo che venga evitata la possibilità di pronunce contraddittorie.
Infatti, se gli atti di citazione dovessero essere redatti
in tempi diversi, sussisterebbe il pericolo che il processo
venga frazionato tra più soggetti e che le relative pronunce
siano emesse parimenti in tempi diversi e con contenuto
contrastante o antitetico tra esse. Quanto or detto contrasterebbe,
all'evidenza, con la regola processuale che impone che le
situazioni strutturalmente relative ad una pluralità di
soggetti tutti compartecipi nella produzione del danno siano
esaminate comparativamente, anche al fine di ponderare l'apporto
dei singoli responsabili e l'addebito che ne dovrebbe derivare
per ognuno di essi (e ciò vale soprattutto con riguardo
alle ipotesi di responsabilità solidale).
Infatti, la parcellizzazione del processo si pone in evidente
contrasto con la norma di cui al comma 1 quater dell'art.
1 L. n. 20 del 1994 e successive modificazioni, secondo
la quale la Corte, valutate le singole responsabilità dei
vari soggetti coautori del fatto dannoso, condanna ciascuno
per la parte che vi ha preso. I caratteri della personalità
e della parziarietà della responsabilità amministrativa
postulano che detto fatto dannoso sia prodotto da una pluralità
di soggetti in concorso tra loro ed impongono l'esame congiunto
e simultaneo dei singoli apporti causali proprio al fine
di assicurare una valutazione unitaria dei distinti rapporti
obbligatori.
Del resto le stesse Sezioni Riunite con la citata sentenza
n. 13/2003/QM ritegono opportuna la contestuale evocazione
in giudizio di tutti i compartecipi, dato che il simultaneus
processus “meglio assicura una piena cognizione dei fatti”.
Dunque, è d'uopo che la parte pubblica, dapprima, completi
le indagini istruttorie nei confronti di tutti i presunti
correponsabili di cui sia venuto a conoscenza e, poi, eserciti
l'azione con un unico atto introduttivo del giudizio “nel
quale deve specificare la somma richiesta a titolo di danno
ed i comportamenti illeciti causativi ma non necessariamente
la parte ascritta a ciascun convenuto, indicazione quest'ultima
che se resa non vincola né pregiudica l'autonomo potere
del giudice di cui al comma 1 quater dell'art. 1 L. 20/1994”
(cfr. Sezioni riunite, sentenza n.18/2003/QM).
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14. - Quanto sin qui detto non fa venir meno
il rilievo che, una volta incardinato il giudizio nei confronti
dei soggetti ritenuti corresponsabili dal P.R., poiché non
è ravvisabile il litisconsorzio necessario (cfr. Sez. II
21 gennaio 2002 n. 14), il giudice possa limitarsi a statuire
su di essi, tenuto conto dei cennati principi della personalità
e della parziarietà della responsabilità, anche se alla
produzione del danno abbiano concorso altri soggetti non
evocati in giudizio.
Il litisconsorzio necessario, invero, si genera o per disposizione
normativa espressa, ovvero per la intrinseca struttura della
fattispecie sottoposta in giudizio e cioè allorchè venga
dedotta una situazione giuridica plurisoggettiva concettualmente
unica ed indivisibile, per la quale quindi la decisione
debba essere necessariamente unitaria, alla stregua di un
accertamento da effettuarsi sulla base del petitum e cioè
in base al risultato perseguito in giudizio dall'Attore
in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che
ne siano partecipi: Cass., Sez. III, 3 febbraio 2004 n.
1940).
Così, tipica ipotesi di litisconsorzio necessario nel giudizio
contabile è costituita dalla cosiddetta confusione di gestione,
che ricorre quando due o più agenti contabili interferiscano
nella stessa gestione compiendo atti di disposizione delle
materie o valori oggetto della gestione, per quantità imprecisate
o imprecisabili, talchè non è possibile separare le rispettive
responsabilità.
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15. - E' vero che la solidarietà passiva
non determina un litisconsorzio necessario, non facendo
sorgere un rapporto unico ed inscindibile (cfr. Cass. 8
aprile 1999 n. 12325) e dando luogo a rapporti giuridici
distinti anche se tra loro connessi.
Il vincolo solidale, invero, che non è incompatibile coi
principi della personalità e della parziarietà dell'obbligazione
di responsabilità, pur avendo ad oggetto una medesima prestazione,
non determina la costituzione di un rapporto unico ed inscindibile
tra creditore e debitori solidali, ben potendo il primo
rivolgersi anche ad uno solo o ad alcuni dei suoi debitori,
onde ottenere l'adempimento dell'intera prestazione (Cass.
Sez. III 10 aprile 1968 n. 1097).
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16. - La notifica dell'invito ad uno dei
presunti responsabili produce l'effetto interruttivo del
diritto di credito azionato dal Requirente solamente nei
casi di responsabilità solidale, prevista come detto in
casi tassativi, con conseguente applicazione della disposizione
di cui all'art. 1310 comma 1 cod.civ..
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17. - Per quel che concerne, poi, il caso
(che non è però quello in esame) di comportamenti illeciti
propri di più componenti di un organo collegiale, il Collegio
rammenta che le Sezioni Riunite (sentenza 27 maggio 1999
n. 15/QM) hanno, in maniera condivisibile, affermato che
l'atto deliberativo collegiale si riverbera, nel suo aspetto
unitario, esclusivamente verso l'esterno, mentre nella sua
struttura interna è il risultato del concorso di una pluralità
di atti contestuali (voto dei singoli componenti) collegati
nell'ambito di un procedimento amministrativo, provenienti
da soggetti diversi, posti anche su piani differenziati
e nell'esercizio di funzioni e con posizioni giuridiche
diverse, con la conseguenza che, pur fondendosi in una volontà
comune verso l'esterno, ognuno di questi mantiene la sua
autonoma rilevanza anche ai fini delle responsabilità individuali,
tra cui quella gestoria, rimessa alla giurisdizione della
Corte dei Conti.
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17 a - Se i comportamenti illeciti dei componenti
in parola sono caratterizzati dall'elemento soggettivo della
colpa grave, non sussistono né litisconsorzio necessario
nè solidarietà poiché, essendo la deliberazione collegiale
un atto solo funzionalmente ma non anche strutturalmente
unitario, i singoli membri - ben potendo avere interessi
e posizioni tra loro differenziati con riguardo a tutte
le circostanze oggettive e soggettive presenti nella loro
condotta partecipativa - sono anch'essi soggetti a responsabilità
personale e parziaria, dovendo essi rispondere solo per
la parte che vi hanno preso.
Se i comportamenti illeciti dei componenti in parola sono,
invece, caratterizzati dall'elemento soggettivo del dolo,
valgono pur sempre le considerazioni sopra riportate in
punto di assenza di litisconsorzio necessario; in punto
di stretto collegamento, peraltro, delle varie condotte
tra loro, specie tenuto conto del già riferito aspetto unitario
che la deliberazione collegiale assume verso l'esterno e
in punto, infine, dell'opportunità che si celebri il simultaneus
processus. La differenza sostanziale rispetto alla precedente
ipotesi è che, in quest'ultimo caso, la responsabilità di
ciascuno è solidale, per espressa disposizione speciale
della normativa contabile, e quindi ciascuno può essere
chiamato a rispondere per l'intero.
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18. - Sulla base delle considerazioni sopra
espresse, l'emissione (deposito presso la Sezione giurisdizionale)
dell'atto di citazione nei confronti del Sig Esposito Giuseppe
è da ritenere tempestivo, perché ancorato all'invito a dedurre
(ed alle relative deduzioni fornite) invito che, da ultimo,
il Requirente aveva rivolto al Sig. Bombardiere Mario, poi
non convenuto in giudizio.
In ragione della soluzione data alla suddetta questione
pregiudiziale, il Collegio rinvia gli atti al primo giudice
ai sensi dell'art. 105 comma 1 R.D. 1038/1933, ai fini della
celebrazione del giudizio di merito.
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P.Q.M.
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la CORTE dei CONTI, Sezione Seconda giurisdizionale
centrale, definitivamente pronunciando:
1) ACCOGLIE l'appello proposto dal Procuratore regionale
presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria
contro il Sig. ESPOSITO Giuseppe avverso la sentenza della
suddetta Sezione giurisdizionale n. 258/02 del 5 dicembre
2001, depositata il 19 aprile 2002 e, per l'effetto, ANNULLA
la sentenza medesima.
2) RINVIA, ai sensi dell'art. 105 comma 1 R.D. 13 agosto
1933 n. 1038, gli atti al giudice di prime cure per l'ulteriore
corso del giudizio.
3) RINVIA al definitivo la pronuncia sulle spese anche del
presente grado di giudizio.
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Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio
del 6 luglio 2004.
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