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CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE BASILICATA - Sentenza 17 settembre 2004 n. 230
Pres. NOTTOLA, Est. TAGLIAMONTE
Procuratore Regionale c/ V. Termine (Avv. V. Barbuzzi)


Responsabilità amministrativa - Pubblico Impiego – Contraffazione di cartellini marcatempo – Vantaggio economico ingiustificato e danno alla P.A. – Sussistono

Va accolta la richiesta di condanna del dipendente della P.A. che abbia apportato contraffazioni e manomissioni su cartellini marcatempo ricavandone, così, una controprestazione in denaro a titolo di retribuzione a fronte di una attività lavorativa non effettivamente prestata. Tale violazione, infatti, produce a favore del dipendente un vantaggio economico che può ritenersi privo di alcuna causa ed un danno alla P.A. derivante dalla controprestazione di emolumenti sprovvisti del carattere della retribuzione, poiché liquidati in assoluto difetto di prestazione lavorativa.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA

 

composta dai seguenti Magistrati: Dott. Salvatore NOTTOLA, Presidente; Dott. Vincenzo PERGOLA, Consigliere; Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE, Primo Referendario Rel. ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 6020/E.L. del Registro di Segreteria, instaurato ad istanza del

 

Procuratore Regionale in data 16.12.2003,

 

nei confronti di

 

Vincenzo TERMINE, rappresentato e difeso dall'avv. Vito BARBUZZI con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mario D'ECCLESIIS, sito in Potenza alla via Crispi,33;

 

Visto l'atto introduttivo del giudizio, nonché tutti gli altri atti e documenti della causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 15 giugno 2004, con l'assistenza del Segretario Sig.ra Maria A. CATUOGNO, il Primo Referendario relatore dr. Giuseppe TAGLIAMONTE, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ernesto GARGANO, nonché l'avv. Patrizia GRAMEGNA, presente in udienza su delega dell'avv. Vito BARBUZZI, per il convenuto.
Ritenuto in

 

FATTO

 

Con atto di citazione depositato in data 16.12.2003, e preceduto da rituale invito a dedurre del 4.11.2003, la Procura regionale presso questa Sezione conveniva in giudizio il sig. Vincenzo TERMINE, infermiere professionale, per sentirlo condannare al pagamento in favore dell'erario della somma di € 8.373,56 (ottomilatrecentosettantatre/56), somma corrispondente al danno patito dall'Ospedale civile S. Francesco di Venosa per effetto delle continue manomissioni dei cartellini di presenza del medesimo dipendente, nei confronti del quale la Procura della Repubblica di Melfi aveva avviato procedimento penale per i reati di falso e truffa in conseguenza delle segnalazioni fatte dal Direttore Sanitario del predetto Ospedale e definitosi con la condanna, dell'odierno convenuto, risultato colpevole dei reati ascrittigli, da parte del Tribunale di Melfi, alla pena di nove mesi e cinque giorni di reclusione e a £ 400.000 del vecchio conio di multa; condanna riqualificata, a seguito di gravame, in falso ideologico in atti pubblici dalla Corte d'Appello di Potenza che rimetteva anche gli atti alla Procura di Melfi e dichiarava l'estinzione del reato di truffa per prescrizione.
Sosteneva la Procura regionale nell'atto introduttivo del presente giudizio che, come emergeva dalla lettura del fascicolo del procedimento penale e dai precedenti pedinamenti effettuati dai Carabinieri, i cartellini marcatempo relativi alla presenza sul proprio posto di lavoro del TERMINE, invece della marcatura apposta dallo strumento di rilevazione, venivano sistematicamente scritti a mano o recavano modificazioni riportate a penna attestanti orari di entrate ed uscite risultanti diverse da quelle marcate sul cartellino.
Conseguenza di tali falsificazioni si rivelava, così il danno all'erario quantificato in € 8.373,56, comprensivo anche delle spese a titolo di compenso professionale liquidate dall'ASL di Melfi al professionista incaricato di rappresentare la stessa Amministrazione danneggiata nel relativo procedimento penale.
Il locale organo requirente riteneva anche che si fosse aggiunto al danno patrimoniale l'ulteriore nocumento arrecato al prestigio dell'Ente ospedaliero nella cui lesione si concretizzava il danno all'immagine, ulteriore danno da valutarsi in via equitativa.
In riscontro alle contestazioni mosse nell'invito a dedurre di cui sopra, l'odierno convenuto, per patrocinio dell'avv. Vito BARBUZZI, dopo aver eccepito, con memoria depositata durante lo svolgimento dell'attività istruttoria, il difetto di giurisdizione di questa Corte, sul presupposto della natura privatistica delle Aziende sanitarie, con atto di costituzione depositato nel corso della celebrazione dell'odierna udienza di discussione, sosteneva l'inammissibilità dell'azione promossa dalla locale Procura Regionale nei suoi confronti in quanto riferita a vicenda oggetto tanto di procedimento penale, quanto di giudizio risarcitorio civile, entrambi pendenti: chiedeva, conseguentemente, la sospensione del presente giudizio.
Venivano da Procura attrice disattese le argomentazioni giustificative svolte dalla difesa del TERMINE: si riteneva, infatti, indiscutibile la natura pubblica delle Aziende Sanitari e la conseguente responsabilità amministrativa dei loro dipendenti e si
sosteneva la totale diversità di presupposti dell'azione penale con quella attinente alla responsabilità amministrativa, posta oggi all'esame di questo Collegio, negandone, quindi, ogni preclusione di sorta.
Nel corso dell'odierna udienza di discussione le parti ribadivano il contenuto delle rispettive tesi dispiegate negli scritti di causa, insistendo per l'accoglimento delle opposte richieste.

 

DIRITTO

 

Il Collegio osserva preliminarmente come, con l'avvenuta costituzione in data odierna, il convenuto abbia prodotto memorie che, pur dovendosi tecnicamente considerare tardive perché depositate ben oltre il termine del 26.5.2004 fissato in calce all'atto di citazione, vengono apprezzate in quanto esposte oralmente dal difensore in udienza.
L'esame dell'ipotesi dannosa sottoposta all'odierno decidere deve essere preceduta anche dalla verifica delle condizioni di inammissibilità dell'azione risarcitoria di cui la difesa del convenuto assume l'esistenza, a causa della contemporanea pendenza di analogo giudizio risarcitorio presso il Tribunale di Melfi, giudizio promosso dalla ASL n.2 nei confronti del TERMINE per lo stesso fatto, ed ancora a causa della mancata definizione del processo penale che vede l'odierno convenuto imputato di falso ideologico.
Tanto precisato, le prospettate eccezioni di inammissibilità dell'azione appaiono al Collegio entrambe inaccoglibili.
La prima di esse, configurando una preclusione dell'azione risarcitoria amministrativo contabile in presenza di analoga domanda proposta in sede civile, è superata dall'ormai pacifica affermazione della reciproca indipendenza della giurisdizione civile risarcitoria da quella amministrativo contabile, anche quando queste attengano ad un medesimo fatto materiale, dal momento che l'interferenza può avvenire tra i giudizi, ma non fra le giurisdizioni, da ciò derivando che la domanda di risarcimento azionata in sede amministrativo contabile non incontra limite alcuno né dalla intervenuta costituzione di parte civile dell'Amministrazione nel processo penale concernente i medesimi fatti, né, come nel caso in esame, dell'autonomo azionamento in sede civile della richiesta risarcitoria ad opera dell'Amministrazione creditrice danneggiata. L'unico limite idoneo ad interdire l'azione di responsabilità amministrativo contabile è così individuabile nell'originaria o sopravvenuta carenza di interesse all'azione stessa, conseguente all'intervenuto integrale soddisfacimento delle ragioni creditorie erariali da parte del responsabile, a seguito di condanna in sede civile ovvero a seguito di esecuzione di accordo transattivo.
Ugualmente priva di pregio appare la pur sinteticamente illustrata eccezione di pregiudizialità penale, con la quale si richiede la sospensione del presente giudizio in pendenza del processo penale.
A tale riguardo il Collegio osserva, uniformandosi ad un consolidato orientamento giurisprudenziale da ultimo ribadito dalla Sezione III^ Centrale del 20.2.2004, n. 151/A, che il regime di autonomia del giudizio di responsabilità amministrativa rispetto a quello penale, frutto della rinnovata sistemazione delle norme sul processo penale che ha eliminato ogni forma di necessaria pregiudizialità, consente al giudice della responsabilità amministrativa di valutare in modo autonomo le condotte che si assumono come produttive di danno all'erario quando non si riscontri consequenzialità logica tra l'accertamento del fatto rilevante in sede penale e quello portato al proprio esame. Nell'odierno giudizio, la condotta attribuita al sig. TERMINE è incontestata, vertendo l'esame in corso di svolgimento in sede di giudizio penale sulla esatta qualificazione della stessa ai fini della integrazione di una delle fattispecie di reato alle quali appare riconducibile, esito, questo, che non dispiega alcun effetto sul parametro di giudizio rimesso dalla legge a questo Giudice, chiamato ad accertare, oltre all'esistenza del danno patito dall'Amministrazione ed al requisito psicologico soggettivo del soggetto agente, l'esistenza del nesso causale tra il danno prodotto e la condotta contestata come momento genetico dello stesso.
Non ravvisandosi, così, alcun profilo di pregiudizialità tra i due giudizi, la relativa eccezione va respinta, consentendo l'esame del merito della vicenda.
Dagli atti acquisiti al fascicolo processuale, provenienti tanto dai risultati delle indagini svolte dai Carabinieri di Venosa su ordine della Procura della Repubblica di Melfi, quanto dall'Amministrazione dell'Ospedale San Francesco di Venosa, risulta con evidenza piena la Continua manomissione da parte de l sig. Vincenzo TERMINE, convenuto odierno, dei cartellini marcatempo predisposti ed utilizzati per la verificazione dell'effettivo orario di lavoro.
Le contraffazioni e le manomissioni apportate sui suddetti strumenti di rilevazione dell'orario di lavoro hanno consentito al TERMINE di ricavare una controprestazione in denaro a titolo di retribuzione a fronte di un'attività lavorativa non effettivamente prestata.
La violazione di tale paradigma contrattuale ha prodotto così in favore del TERMINE un vantaggio economico che può pacificamente ritenersi privo di alcuna causa e, per quanto più in particolare interessa nel presente processo, un danno per l'Amministrazione ospedaliera e sanitaria derivante dalla corresponsione di emolumenti sprovvisti del carattere della retribuzione, perché, per quanto specificato “infra”, liquidati in assoluto difetto di prestazione lavorativa.
Il danno patito dalla ASL n. 1 di Venosa è dunque identificabile nelle somme di denaro corrisposte al sig. TERMINE per effetto della artificiosa predisposizione, da parte di questi, degli elementi fattuali e di diritto idonei ad integrare le condizioni di esigibilità della controprestazione retributiva.
Tale specificazione appare importante, osserva questo Giudice, per affermare che soggetto attivo della condotta produttiva del danno risulta essere, allo stato degli atti conosciuti, proprio colui - il sig. Vincenzo TERMINE - in favore del quale l'ingiusto vantaggio, nella descritta dinamica, si è verificato, con apporto psicologico agevolmente individuabile nel dolo, attesa la sottolineata coincidenza tra il destinatario del non dovuto arricchimento e l'artefice delle condizioni di inganno deliberatamente preordinate per arrecare l'ingiusto depauperamento all'Amministrazione.
Acclarata, così, la piena responsabilità del convenuto, il Collegio osserva come l'esigenza istituzionale e processuale di definire la concreta entità del danno risarcibile da porre a carico del soggetto ritenuto responsabile dello stesso, imponga di modificare le richieste risarcitorie contenute nell'atto di citazione.
Conseguentemente, va accolta e condivisa la richiesta di condanna relativa alle retribuzioni percepite in assenza delle correlate prestazioni lavorative, e quantificate - allo stato degli atti - dalla ASL n.1 di Venosa in € 7.109,27 (pari a 13.765.469 di vecchie lire), e dalla stessa poste ad oggetto della domanda restitutoria incardinata dinanzi al Tribunale Civile di Melfi, trattandosi di somme indiscutibilmente liquidate in totale assenza di causa giustificativa, e ricavate dalla rielaborazione “correttiva” dei conteggi desumibili dai cartellini marcatempo contraffatti o manomessi. Va, al contrario, disattesa la richiesta di condanna relativa alle spese sostenute dalla ASL n.1 di Venosa per gli onorari di competenza del legale incaricato della produzione della suddetta azione civile e quella relativa al danno morale patito dalla medesima Amministrazione per effetto della condotta dannosa del convenuto, difettando, nel primo caso, l'immediato e necessario collegamento causale tra la condotta ed il risultato dannoso, solo “mediato” o “occasionato” dalla prima, e senza alcun vincolo di necessarietà, essendosi l'azione civile restitutoria “affiancata” a quella intrapresa “ex officio” dalla locale Procura Regionale; e, nel secondo caso, la prova o la dimostrazione dell'intervenuto discredito della ASL n.1 a causa e per effetto della condotta serbata dal TERMINE, non risultando traccia alcuna dei necessari riflessi negativi - “clamor o strepitus loci” - indotti dalla vicenda oggetto dell'odierno giudizio sulla credibilità, onorabilità o immagine dell'Amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, ogni contraria domanda ed eccezione respinte, condanna il sig. Vincenzo TERMINE al pagamento in favore dell'ASL n.1 di Venosa della somma di € 7.109,27.
Condanna la parte soccombente alle spese del giudizio, che si liquidano in € 80,46 (Euro Ottanta/46).

 

Così deciso in Potenza, nella Camera di Consiglio del 15 giugno 2004


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