| CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE BASILICATA
- Sentenza 17 settembre 2004 n. 230
Pres. NOTTOLA, Est. TAGLIAMONTE
Procuratore Regionale c/ V. Termine (Avv. V. Barbuzzi) |
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Responsabilità amministrativa - Pubblico
Impiego – Contraffazione di cartellini marcatempo – Vantaggio
economico ingiustificato e danno alla P.A. – Sussistono
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Va accolta la richiesta di condanna del dipendente
della P.A. che abbia apportato contraffazioni e manomissioni
su cartellini marcatempo ricavandone, così, una controprestazione
in denaro a titolo di retribuzione a fronte di una attività
lavorativa non effettivamente prestata. Tale violazione,
infatti, produce a favore del dipendente un vantaggio economico
che può ritenersi privo di alcuna causa ed un danno alla
P.A. derivante dalla controprestazione di emolumenti sprovvisti
del carattere della retribuzione, poiché liquidati in assoluto
difetto di prestazione lavorativa.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA
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composta dai seguenti Magistrati: Dott. Salvatore
NOTTOLA, Presidente; Dott. Vincenzo PERGOLA, Consigliere;
Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE, Primo Referendario Rel. ha pronunciato
la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio di responsabilità iscritto al
n. 6020/E.L. del Registro di Segreteria, instaurato ad istanza
del
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Procuratore Regionale in data 16.12.2003,
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nei confronti di
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Vincenzo TERMINE, rappresentato e
difeso dall'avv. Vito BARBUZZI con domicilio eletto presso
lo studio dell'avv. Mario D'ECCLESIIS, sito in Potenza alla
via Crispi,33;
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Visto l'atto introduttivo del giudizio, nonché
tutti gli altri atti e documenti della causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 15 giugno 2004, con l'assistenza
del Segretario Sig.ra Maria A. CATUOGNO, il Primo Referendario
relatore dr. Giuseppe TAGLIAMONTE, il Pubblico Ministero
nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ernesto
GARGANO, nonché l'avv. Patrizia GRAMEGNA, presente in udienza
su delega dell'avv. Vito BARBUZZI, per il convenuto.
Ritenuto in
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FATTO
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Con atto di citazione depositato in data
16.12.2003, e preceduto da rituale invito a dedurre del
4.11.2003, la Procura regionale presso questa Sezione conveniva
in giudizio il sig. Vincenzo TERMINE, infermiere professionale,
per sentirlo condannare al pagamento in favore dell'erario
della somma di € 8.373,56 (ottomilatrecentosettantatre/56),
somma corrispondente al danno patito dall'Ospedale civile
S. Francesco di Venosa per effetto delle continue manomissioni
dei cartellini di presenza del medesimo dipendente, nei
confronti del quale la Procura della Repubblica di Melfi
aveva avviato procedimento penale per i reati di falso e
truffa in conseguenza delle segnalazioni fatte dal Direttore
Sanitario del predetto Ospedale e definitosi con la condanna,
dell'odierno convenuto, risultato colpevole dei reati ascrittigli,
da parte del Tribunale di Melfi, alla pena di nove mesi
e cinque giorni di reclusione e a £ 400.000 del vecchio
conio di multa; condanna riqualificata, a seguito di gravame,
in falso ideologico in atti pubblici dalla Corte d'Appello
di Potenza che rimetteva anche gli atti alla Procura di
Melfi e dichiarava l'estinzione del reato di truffa per
prescrizione.
Sosteneva la Procura regionale nell'atto introduttivo del
presente giudizio che, come emergeva dalla lettura del fascicolo
del procedimento penale e dai precedenti pedinamenti effettuati
dai Carabinieri, i cartellini marcatempo relativi alla presenza
sul proprio posto di lavoro del TERMINE, invece della marcatura
apposta dallo strumento di rilevazione, venivano sistematicamente
scritti a mano o recavano modificazioni riportate a penna
attestanti orari di entrate ed uscite risultanti diverse
da quelle marcate sul cartellino.
Conseguenza di tali falsificazioni si rivelava, così il
danno all'erario quantificato in € 8.373,56, comprensivo
anche delle spese a titolo di compenso professionale liquidate
dall'ASL di Melfi al professionista incaricato di rappresentare
la stessa Amministrazione danneggiata nel relativo procedimento
penale.
Il locale organo requirente riteneva anche che si fosse
aggiunto al danno patrimoniale l'ulteriore nocumento arrecato
al prestigio dell'Ente ospedaliero nella cui lesione si
concretizzava il danno all'immagine, ulteriore danno da
valutarsi in via equitativa.
In riscontro alle contestazioni mosse nell'invito a dedurre
di cui sopra, l'odierno convenuto, per patrocinio dell'avv.
Vito BARBUZZI, dopo aver eccepito, con memoria depositata
durante lo svolgimento dell'attività istruttoria, il difetto
di giurisdizione di questa Corte, sul presupposto della
natura privatistica delle Aziende sanitarie, con atto di
costituzione depositato nel corso della celebrazione dell'odierna
udienza di discussione, sosteneva l'inammissibilità dell'azione
promossa dalla locale Procura Regionale nei suoi confronti
in quanto riferita a vicenda oggetto tanto di procedimento
penale, quanto di giudizio risarcitorio civile, entrambi
pendenti: chiedeva, conseguentemente, la sospensione del
presente giudizio.
Venivano da Procura attrice disattese le argomentazioni
giustificative svolte dalla difesa del TERMINE: si riteneva,
infatti, indiscutibile la natura pubblica delle Aziende
Sanitari e la conseguente responsabilità amministrativa
dei loro dipendenti e si
sosteneva la totale diversità di presupposti dell'azione
penale con quella attinente alla responsabilità amministrativa,
posta oggi all'esame di questo Collegio, negandone, quindi,
ogni preclusione di sorta.
Nel corso dell'odierna udienza di discussione le parti ribadivano
il contenuto delle rispettive tesi dispiegate negli scritti
di causa, insistendo per l'accoglimento delle opposte richieste.
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DIRITTO
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Il Collegio osserva preliminarmente come,
con l'avvenuta costituzione in data odierna, il convenuto
abbia prodotto memorie che, pur dovendosi tecnicamente considerare
tardive perché depositate ben oltre il termine del 26.5.2004
fissato in calce all'atto di citazione, vengono apprezzate
in quanto esposte oralmente dal difensore in udienza.
L'esame dell'ipotesi dannosa sottoposta all'odierno decidere
deve essere preceduta anche dalla verifica delle condizioni
di inammissibilità dell'azione risarcitoria di cui la difesa
del convenuto assume l'esistenza, a causa della contemporanea
pendenza di analogo giudizio risarcitorio presso il Tribunale
di Melfi, giudizio promosso dalla ASL n.2 nei confronti
del TERMINE per lo stesso fatto, ed ancora a causa della
mancata definizione del processo penale che vede l'odierno
convenuto imputato di falso ideologico.
Tanto precisato, le prospettate eccezioni di inammissibilità
dell'azione appaiono al Collegio entrambe inaccoglibili.
La prima di esse, configurando una preclusione dell'azione
risarcitoria amministrativo contabile in presenza di analoga
domanda proposta in sede civile, è superata dall'ormai pacifica
affermazione della reciproca indipendenza della giurisdizione
civile risarcitoria da quella amministrativo contabile,
anche quando queste attengano ad un medesimo fatto materiale,
dal momento che l'interferenza può avvenire tra i giudizi,
ma non fra le giurisdizioni, da ciò derivando che la domanda
di risarcimento azionata in sede amministrativo contabile
non incontra limite alcuno né dalla intervenuta costituzione
di parte civile dell'Amministrazione nel processo penale
concernente i medesimi fatti, né, come nel caso in esame,
dell'autonomo azionamento in sede civile della richiesta
risarcitoria ad opera dell'Amministrazione creditrice danneggiata.
L'unico limite idoneo ad interdire l'azione di responsabilità
amministrativo contabile è così individuabile nell'originaria
o sopravvenuta carenza di interesse all'azione stessa, conseguente
all'intervenuto integrale soddisfacimento delle ragioni
creditorie erariali da parte del responsabile, a seguito
di condanna in sede civile ovvero a seguito di esecuzione
di accordo transattivo.
Ugualmente priva di pregio appare la pur sinteticamente
illustrata eccezione di pregiudizialità penale, con la quale
si richiede la sospensione del presente giudizio in pendenza
del processo penale.
A tale riguardo il Collegio osserva, uniformandosi ad un
consolidato orientamento giurisprudenziale da ultimo ribadito
dalla Sezione III^ Centrale del 20.2.2004, n. 151/A, che
il regime di autonomia del giudizio di responsabilità amministrativa
rispetto a quello penale, frutto della rinnovata sistemazione
delle norme sul processo penale che ha eliminato ogni forma
di necessaria pregiudizialità, consente al giudice della
responsabilità amministrativa di valutare in modo autonomo
le condotte che si assumono come produttive di danno all'erario
quando non si riscontri consequenzialità logica tra l'accertamento
del fatto rilevante in sede penale e quello portato al proprio
esame. Nell'odierno giudizio, la condotta attribuita al
sig. TERMINE è incontestata, vertendo l'esame in corso di
svolgimento in sede di giudizio penale sulla esatta qualificazione
della stessa ai fini della integrazione di una delle fattispecie
di reato alle quali appare riconducibile, esito, questo,
che non dispiega alcun effetto sul parametro di giudizio
rimesso dalla legge a questo Giudice, chiamato ad accertare,
oltre all'esistenza del danno patito dall'Amministrazione
ed al requisito psicologico soggettivo del soggetto agente,
l'esistenza del nesso causale tra il danno prodotto e la
condotta contestata come momento genetico dello stesso.
Non ravvisandosi, così, alcun profilo di pregiudizialità
tra i due giudizi, la relativa eccezione va respinta, consentendo
l'esame del merito della vicenda.
Dagli atti acquisiti al fascicolo processuale, provenienti
tanto dai risultati delle indagini svolte dai Carabinieri
di Venosa su ordine della Procura della Repubblica di Melfi,
quanto dall'Amministrazione dell'Ospedale San Francesco
di Venosa, risulta con evidenza piena la Continua manomissione
da parte de l sig. Vincenzo TERMINE, convenuto odierno,
dei cartellini marcatempo predisposti ed utilizzati per
la verificazione dell'effettivo orario di lavoro.
Le contraffazioni e le manomissioni apportate sui suddetti
strumenti di rilevazione dell'orario di lavoro hanno consentito
al TERMINE di ricavare una controprestazione in denaro a
titolo di retribuzione a fronte di un'attività lavorativa
non effettivamente prestata.
La violazione di tale paradigma contrattuale ha prodotto
così in favore del TERMINE un vantaggio economico che può
pacificamente ritenersi privo di alcuna causa e, per quanto
più in particolare interessa nel presente processo, un danno
per l'Amministrazione ospedaliera e sanitaria derivante
dalla corresponsione di emolumenti sprovvisti del carattere
della retribuzione, perché, per quanto specificato “infra”,
liquidati in assoluto difetto di prestazione lavorativa.
Il danno patito dalla ASL n. 1 di Venosa è dunque identificabile
nelle somme di denaro corrisposte al sig. TERMINE per effetto
della artificiosa predisposizione, da parte di questi, degli
elementi fattuali e di diritto idonei ad integrare le condizioni
di esigibilità della controprestazione retributiva.
Tale specificazione appare importante, osserva questo Giudice,
per affermare che soggetto attivo della condotta produttiva
del danno risulta essere, allo stato degli atti conosciuti,
proprio colui - il sig. Vincenzo TERMINE - in favore del
quale l'ingiusto vantaggio, nella descritta dinamica, si
è verificato, con apporto psicologico agevolmente individuabile
nel dolo, attesa la sottolineata coincidenza tra il destinatario
del non dovuto arricchimento e l'artefice delle condizioni
di inganno deliberatamente preordinate per arrecare l'ingiusto
depauperamento all'Amministrazione.
Acclarata, così, la piena responsabilità del convenuto,
il Collegio osserva come l'esigenza istituzionale e processuale
di definire la concreta entità del danno risarcibile da
porre a carico del soggetto ritenuto responsabile dello
stesso, imponga di modificare le richieste risarcitorie
contenute nell'atto di citazione.
Conseguentemente, va accolta e condivisa la richiesta di
condanna relativa alle retribuzioni percepite in assenza
delle correlate prestazioni lavorative, e quantificate -
allo stato degli atti - dalla ASL n.1 di Venosa in € 7.109,27
(pari a 13.765.469 di vecchie lire), e dalla stessa poste
ad oggetto della domanda restitutoria incardinata dinanzi
al Tribunale Civile di Melfi, trattandosi di somme indiscutibilmente
liquidate in totale assenza di causa giustificativa, e ricavate
dalla rielaborazione “correttiva” dei conteggi desumibili
dai cartellini marcatempo contraffatti o manomessi. Va,
al contrario, disattesa la richiesta di condanna relativa
alle spese sostenute dalla ASL n.1 di Venosa per gli onorari
di competenza del legale incaricato della produzione della
suddetta azione civile e quella relativa al danno morale
patito dalla medesima Amministrazione per effetto della
condotta dannosa del convenuto, difettando, nel primo caso,
l'immediato e necessario collegamento causale tra la condotta
ed il risultato dannoso, solo “mediato” o “occasionato”
dalla prima, e senza alcun vincolo di necessarietà, essendosi
l'azione civile restitutoria “affiancata” a quella intrapresa
“ex officio” dalla locale Procura Regionale; e, nel secondo
caso, la prova o la dimostrazione dell'intervenuto discredito
della ASL n.1 a causa e per effetto della condotta serbata
dal TERMINE, non risultando traccia alcuna dei necessari
riflessi negativi - “clamor o strepitus loci” - indotti
dalla vicenda oggetto dell'odierno giudizio sulla credibilità,
onorabilità o immagine dell'Amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
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La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale
per la Regione Basilicata, ogni contraria domanda ed eccezione
respinte, condanna il sig. Vincenzo TERMINE al pagamento
in favore dell'ASL n.1 di Venosa della somma di € 7.109,27.
Condanna la parte soccombente alle spese del giudizio, che
si liquidano in € 80,46 (Euro Ottanta/46).
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Così deciso in Potenza, nella Camera di Consiglio
del 15 giugno 2004
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