| CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE BASILICATA
- Sentenza 16 settembre 2004 n. 229
Pres. NOTTOLA, Est. TAGLIAMONTE
Procuratore Regionale c/ B. Pastore, R. Grieco e A. Maglietta
(Avv.ti G. Marino e V. Iorio) |
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Responsabilità amministrativa – Conferimento
di incarico a soggetti esterni alla P.A – Sussidiarietà
rispetto all’utilizzazione del personale interno della P.A
– E’ legittimo - Condizioni
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E’ ammissibile il conferimento di incarico
professionale ad un professionista “terzo” rispetto all’Amministrazione,
purché tale scelta, annoverabile tra quelle discrezionali,
e quindi informata ai principi di economicità e razionalità
che sono propri di quelle, si riveli come “sussidiaria”
rispetto alla regola della prioritaria utilizzazione del
personale appartenente alla stessa amministrazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA
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composta dai seguenti Magistrati: Dott. Salvatore
NOTTOLA, Presidente; Dott. Vincenzo PERGOLA, Consigliere;
Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE, I° Referendario Rel. ha pronunciato
la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio di responsabilità recante il
n. 6032/EL del registro di segreteria, instauratosi a seguito
di atto di citazione del
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Procuratore Regionale del 29.12.2003;
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nei confronti di
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Bruno PASTORE, Rubino GRIECO
e Alessandro Rocco Giuseppe MAGLIETTA - rappresentati
e difesi dall'avv. Vito IORIO - Luigi QUAGLIATA, Pasquale
AMENDOLA - rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni
MARINO e Vito IORIO - tutti elettivamente domiciliati presso
lo studio di quest'ultimo sito in Potenza alla via N. Sauro,
102.
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Uditi, nella pubblica udienza del 15 giugno
2004, il 1° Referendario relatore Dott. Giuseppe Tagliamonte,
il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Ernesto Gargano, nonché, in rappresentanza
e difesa dei convenuti, gli avv.ti Giovanni Marino e Vito
Iorio, con l'assistenza del segretario Maria Anna Catuogno;
Visti tutti gli atti e i documenti di causa, nonchè le conclusioni
rassegnate dalle parti, come da verbale d'udienza;
Considerato in
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FATTO
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Con atto di citazione emesso in data 29.12.2003,
preceduto da rituale invito a dedurre ex art. 5 l. 19/94,
emesso in data 9.10.2003, la Procura Regionale della Corte
dei Conti per la Basilicata evocava in giudizio i signori
dott. Bruno PASTORE, dott. Rubino GRIECO, dott. Luigi QUAGLIATA,
dott. Pasquale AMENDOLA e dott. Alessandro Rocco Giuseppe
MAGLIETTA, chiedendone la condanna al pagamento, in favore
dell'erario, della somma di €. 38.226,81 in quanto ritenuti
responsabili del danno - nella predetta misura quantificato
- arrecato all' Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza
per effetto dell' affidamento di incarichi di consulenza
a professionisti esterni: di tale danno gli odierni convenuti
venivano chiamati a rispondere nella rispettiva veste di
Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore
Sanitario sino al 4.10.2000, Direttore Sanitario dal 5.10.2000
e Direttore Sanitario dal 5.7.2002 della predetta Azienda
Ospedaliera di Potenza, in carica all'epoca dell'adozione
delle varie delibere adottate di anno in anno, e disponenti
le convenzioni con i suddetti professionisti, dalle quali
sarebbe scaturito il predetto danno.
L'iniziativa processuale della locale Procura Regionale
seguiva i risultati della relazione sulla verifica amministrativo-contabile
eseguita presso l'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza
redatta in seguito all'indagine ispettiva condotta dal competente
Servizio della Ragioneria Generale dello Stato che segnalava
intervenute irregolarità relativamente all'affidamento di
incarichi di consulenza ai dottori Agostino CASCONE e Giuseppe
MONACO.
Sulla scorta dell'esame della documentazione prodotta in
sede di indagine ispettiva, la locale Procura Regionale
della Corte dei Conti rilevava attraverso la presunta violazione
da parte dei responsabili degli Organi di Direzione Generale,
Amministrativa e Sanitaria della Azienda - convenuti odierni
- delle “linee guida” informanti la regolare definizione
del conferimento di incarico di consulenza in argomento,
la integrazione di un comportamento amministrativo gravemente
affrancato dai canoni - normativamente imposti - della corretta
gestione amministrativa, e, di conseguenza, un rilevante
danno verso le risorse finanziarie dell'Ente.
Nel caso del conferimento dell'incarico al dott. Agostino
Cascone, medico dirigente in servizio presso l'ASL n.4 di
Matera, a seguito di convenzione stipulata con delibera
n1243 del 30.8.1993 e ulteriormente rinnovata tra le due
Aziende Sanitarie con successive delibere adottate di anno
in anno sino al 2002, lo specialista esterno era stato incaricato
di svolgere attività consulenziale in genetica medica avvalendosi
delle strutture dell'Ospedale in questione ed, in particolare,
analisi di citogenetica e liquido amniotico; in considerazione
del considerevole incremento delle prestazioni
richieste, la convenzione veniva modificata con delibera
n.1120/97 dell'1.6.1997 e le ore settimanali di svolgimento
dell'incarico da parte dello specialista venivano elevate
da 12 a 18 comprensive della trasferta, e nel contempo,
quindi, il compenso orario passava da £.20.570 a £ 40.000
del vecchio conio: tanto la convenzione quanto il relativo
conferimento dell' incarico risultavano, secondo la locale
Procura, rinnovati senza soluzione di continuità.
Veniva, inoltre, stipulata una convenzione con l'ASL n.2
di Salerno a seguito della quale il dott. Giuseppe Monaco,
dirigente sanitario del Dipartimento di prevenzione, veniva
incaricato, come accertato in sede ispettiva, ininterrottamente
a far data dal 1981, a svolgere attività di sorveglianza
medica per il personale esposto al rischio di radiazioni,
incarico, anch'esso affidato senza soluzione di continuità,
con varie delibere succedutesi dall'anno 1996 al 2001 ad
eccezione del 1998 e 1999, quando lo svolgimento del suddetto
incarico avveniva in virtù di mera proroga di fatto, in
assenza delle delibere formali, periodo sanato successivamente
con delibere n.2580 del 29.12.1998 e n.468 del 5.4.2000.
Le due Amministrazioni sanitarie interessate, consapevoli
che l'attività di consulenza era stata prestata in via di
fatto e senza soluzione di continuità per il periodo suddetto,
all'art. 6 della Convenzione stipulata nell'anno 2000, avevano
infatti espressamente previsto, in via di sanatoria, la
retroattività della medesima convenzione a far data dall'1.7.1998,
convenzione, questa, rinnovata in seguito per un ulteriore
anno e che prevedeva, a parziale modifica dell'art.3, il
pagamento delle prestazioni per singola visita, considerando
il possibile mutare nel corso dell'anno del numero di esposti
a radiazioni.
In relazione ai fatti esposti, la locale Procura Regionale
disponeva consulenza tecnica, affidata alla prof.ssa Paola
Adinolfi che rilevava, nella relazione formata, la totale
assenza, nell'affidamento degli incarichi in questione,
di preventiva pubblicazione di avvisi al fine di garantire
a tutti coloro che ne fossero interessati la possibilità
di concorrere per tale affidamento e soprattutto sottolineava
come di volta in volta non fossero state rinnovate le necessarie
valutazioni di convenienza economica in chiave comparativa
all'atto della riconferma o della proroga. Di conseguenza,
pur risultando il presupposto della carenza di personale
con analoghe competenze professionali all'interno della
struttura aziendale la causa legittima di ciascun incarico
affidato e rinnovato di anno in anno per oltre venti anni,
tale comportamento eludeva sostanzialmente il principio
della limitatezza temporale dell'incarico, trasformando
tali affidamenti in un rapporto lavorativo di fatto. Non
si sarebbe usufruito, così, di prestazioni di figure professionali
esterne con eguali o maggiori requisiti e con minori compensi,
ovvero, non si sarebbero stipulate convenzioni con altri
centri medico ospedalieri più vicini di quelli in questione
che avrebbero consentito un risparmio maggiore quantomeno
sulle spese di trasferta.
Conseguenza di tale “condotta” si era, così, rivelato il
danno all'Ente, quantificato in €. 32.226,91 relativamente
alle consulenze e prestazioni rese dallo dott. Cascone,
tenuto conto che dal 1998 in poi il costo sostenuto per
le stesse dall'Azienda ospedaliera su base annua ammontava
a circa € 20.000,00 e le ore di lavoro realmente effettuate
erano 12 e non 18, danno pari, quindi alle 6 ore retribuite
e non lavorate per gli anni 1998-2000; e quello ammontante
ad € 4.028,36 per il periodo 1998/1999 ed € 1.971,54 per
gli anni 2000-2001, conseguente i rimborsi chilometrici
ed autostradali, nonché l'indennità di trasporto per prestazioni
extracomunali, derivante dai viaggi sostenuti dal dott.
Giuseppe Monaco dalla sede di servizio (Cava de' Tirreni)
e l'Ospedale San Carlo di Potenza.
Di contro, le parti convenute nelle articolate memorie depositate
contestavano la tesi accusatoria, sostenendo come, nel caso
di specie, non fossero state stipulate convenzioni con professionisti
singoli o soggetti privati, bensì con Aziende del Servizio
Sanitario nazionale e come non potesse dirsi verosimile
o credibile il ricorso al lavoro straordinario. Sostenevano,
anche, i difensori che l'assunzione di personale medico
con mansioni e qualifica equivalente avrebbe comportato
maggiori oneri per l'Azienda Ospedaliera: da qui la maggiore
convenienza economica di avvalersi di collaborazioni esterne,
adottate, peraltro, in buona fede, provvedimenti e scelte
già in precedenza fatte proprie dall'Amministrazione. In
relazione ai rimborsi di viaggio del dott. Monaco, si continuava,
poi, chiarendo che la stessa ipotesi di tali spese di viaggio
avrebbe rappresentato responsabilità di gestione della Amministrazione
di appartenenza dei professionisti in questione che aveva
considerato orario di lavoro anche il tempo impiegato per
gli spostamenti necessari a raggiungere l'Ospedale di Potenza
e non certo degli odierni convenuti, amministratori dell'Azienda
Ospedaliera San Carlo; corrispettivi, questi, oltretutto,
in perfetta sintonia con le tabelle previste dalle Tariffe
ufficiali di cui al DPR 17 febbraio 1992 e tarate sul numero
di utenza, ovvero sul numero di singole prestazioni e non
già sull'orario di impegno del personale; d'altronde, la
misura ipoteticamente maggiorata non si riteneva configurabile
danno all'erario nel momento in cui, comunque e non di meno,
costituiva un indubbio ed evidente vantaggio per l'Ente
sia in termini di minor costo che di qualità di servizio
reso.
Del resto non esistevano Aziende territorialmente più vicine
e neppure operavano sul territorio professionisti con residenza
in luoghi più prossimi all'Ospedale San Carlo.
Per quanto atteneva, invece, la consulenza esterna affidata
al dott. Cascone, neanche appariva ipotizzabile l'assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico citogenista
il cui costo annuo sarebbe ammontato a circa € 70.000 a
fronte dei soli 10.000 euro sostenuti per la spesa di consulenza
esterna. Tale rapporto era costante ed invariante anche
se riferito agli anni precedenti e, dunque, la scelta di
avvalersi di collaborazione esterna in citogenetica risultava
in assoluto più conveniente rispetto all'alternativa dell'assunzione
di personale in pianta stabile.
Sulla base di tali considerazioni, si concludeva, nelle
memorie difensive, per la piena assoluzione dei convenuti,
ritenendo l'insussistenza del presunto danno e ribadendo
come gli stessi avessero agito adottando il criterio del
più vantaggioso impiego delle risorse economiche dell'Azienda.
Nel corso della odierna udienza di discussione le parti
ribadivano le rispettive posizioni già ampiamente illustrate
nei scritti di causa.
All'esito della trattazione, il Collegio si riservava la
decisione nella successiva Camera di consiglio.
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DIRITTO
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L'ipotesi di danno portata all'esame della
Sezione involge, come desumibile dalla precedente narrativa,
in via generale, la problematica sottesa al conferimento
di incarichi e/o consulenze a personale estraneo all'Amministrazione
e, in particolare, le modalità di pratica attuazione di
tali scelte operative, non improntate, secondo la tesi accusatoria
riferita al caso di specie, al perseguimento degli obiettivi
di economicità ed efficienza, ed anzi rivelatesi produttive
di un danno concreto a carico del bilancio dell'Amministrazione
sanitaria, individuato nel maggior costo da questa sostenuto
per assicurare ai professionisti incaricati le spese derivanti
dalle ore di viaggio da questi impiegate per recarsi dalla
ordinaria sede di servizio - ASL n.4 di Matera per il dott.
CASCONE e ASL n.2 per il dott. MONACO - all'Azienda Ospedaliera
S. Carlo di Potenza dove erano stati chiamati a svolgere
- rispettivamente - attività di consulenza in genetica medica
ed attività di consulenza in materia di sorveglianza medica
al personale esposto al rischio di radiazioni.
La condotta produttiva di danno tenuta dagli odierni convenuti
risiederebbe, secondo la tesi della locale Procura Regionale,
nell'aver consentito la liquidazione ed il pagamento in
favore dei suddetti professionisti, attraverso la stipulazione
di accordi negoziali anche in sanatoria, di compensi non
caratterizzati da evidente nesso di sinallagmaticità con
le prestazioni da questi effettivamente rese, in quanto
comprensivi anche del richiamato rimborso delle spese di
viaggio dai medesimi sostenute, in un arco temporale ricompresso
tra il 1998 ed il 2001.
Il collegio osserva, così, come l'impianto argomentativo,
logico e giuridico dell'atto formato dalla pubblica accusa,
pur essendo generalmente modellato su rilievi critici concernenti
l'esatta individuazione di limiti entro i quali ammettere
e consentire, nel rispetto dei principi della corretta amministrazione,
il conferimento di compiti e funzioni in favore di soggetti
estranei alla Pubblica Amministrazione finisca per concentrare
e specificare il proprio giudizio di riprovevolezza non
tanto sull'”an”, quanto sul “quomodo” del suddetto affidamento,
rimproverando, in sostanza, agli odierni convenuti, di non
aver ricercato, nel tentativo di ottimizzare i risultati
dell'azione amministrativa alla cui cura gli stessi erano
preposti, quelle soluzioni che il mercato, in cui tali prestazioni
si collocavano, era verosimilmente in grado di offrire ad
un migliore rapporto qualità-prezzo.
Ad avviso di questo Giudice, tuttavia, la concreta fattispecie
sottoposta al proprio giudizio non può essere astrattamente
valutata come “disancorata” dalla più complessa tematica
del conferimento di consulenze ed incarichi a personale
estraneo alla Pubblica Amministrazione, in essa invece rinvenendo
importanti e qualificanti momenti di collegamento funzionale
e sistematico.
A tale riguardo, si osserva come il conferimento di incarichi
e consulenze a professionisti “esterni” all'Amministrazione
è stato ed è oggetto, in numerose occasioni, di esame da
parte della Corte dei conti in sede giurisdizionale, al
fine di verificare, ed eventualmente “sanzionare” con la
misura risarcitoria, l'intervenuta integrazione di un danno
per le ragioni erariali, derivante dalla inutilità ed improduttività
di una spesa destinata a finanziare l'espletamento di compiti
o mansioni che, pur se agevolmente riconducibili all'ordinario
assetto organizzatorio in cui si articola l'attività amministrativa
dell'unità operativa considerata, siano invece stati oggetto
di attribuzione all'esterno, così disattendendo il principio
di carattere generale secondo il quale la Pubblica Amministrazione
ha il dovere di rinvenire all'interno della propria struttura
organizzata, ed attraverso la ottimale utilizzazione delle
risorse umane e strumentali di cui è dotata per il perseguimento
dei propri fini istituzionali, i mezzi necessari alla realizzazione
degli stessi.
Si è così sviluppata una elaborata produzione giurisprudenziale
che ha offerto all'operatore ed all'interprete delle scelte
amministrative adottate sul punto una serie di riferimenti
utili a proporsi come guida nel tentativo di tracciare una
efficace linea di discrimine tra le scelte di conferimento
di incarico ad estraneo all'Amministrazione da considerarsi
produttive, o meno, di danno.
Conseguentemente, si è concordi oggi nel ritenere ammissibile
il conferimento di incarico professionale ad un professionista
“terzo” rispetto all'Amministrazione, purché tale scelta,
annoverabile tra quelle discrezionali, e quindi informata
ai principi di economicità e razionalità che sono propri
di quelle, si riveli come “sussidiaria” rispetto alla regola
della prioritaria utilizzazione del personale appartenente
alla stessa Amministrazione.
Ne deriva che non possono essere conferiti incarichi che
abbiano ad oggetto l'espletamento di attività, funzioni
e servizi assorbiti per competenza nei compiti riservati
alla Pubblica Amministrazione, qualora sia in concreto riscontrabile
la piena idoneità professionale degli organi, degli uffici
e dei soggetti intranei all'organizzazione amministrativa
a svolgere gli stessi. In applicazione di tale principio,
è stato considerato come produttivo di danno ingiusto, identificato
in un inutile spreco di risorse finanziarie, il conferimento
di incarico di consulenza esterna a carattere “globale”,
riferita, cioè ad attività amministrativa generica e non
determinata, ed agevolmente “dispensabile” anche dagli Uffici
dell'Ente, atteso proprio il carattere “latamente” amministrativo
dell'oggetto (Sez. III Centrale n.9/A dell'8.1.2003).
Di contro, non è stato “sanzionato” il conferimento di una
consulenza esterna disposta per affrontare e gestire tematiche
specifiche non risolvibili dalle ordinarie risorse umane
in dotazione dell'Amministrazione: in tal caso, la straordinarietà
e la peculiarità dell'oggetto dell'incarico, con il conseguente
giudizio di non annoverabilità dello stesso tra gli ordinari
compiti dell'Amministrazione, ha “decolorato” la condotta
amministrativa che lo pose in essere da ogni tratto di pur
supposta illiceità.
Le richiamate decisioni giurisprudenziali - di antitetico
segno e soluzione - traducono nell'esperienza applicativa
nella quale il Giudice della responsabilità amministrativa
è chiamato a svolgere le proprie valutazioni, l'indirizzo
legislativo che recentemente, attraverso la legge 15.5.1997,
n.127 (c.d. Bassanini due), per la parte che qui interessa
trasfusa nel T.U. n.267 del 2000 (Nuovo Testo Unico degli
Enti Locali), nonché (attraverso) il decreto leg.vo 30.3.2001,
n.165 (Nuovo Testo Unico sul Pubblico Impiego), ha cercato
di definire principi guida e linee di orientamento sufficientemente
precise e sicure per disciplinare una materia che - come
quella in argomento - aveva spesso dovuto colmare le proprie
lacune normative finalizzate ad una compiuta regolamentazione
della stessa con la supplenza della elaborazione giurisprudenziale.
Dal predetto impianto normativo può dunque inferirsi che
il conferimento di consulenze esterne, per poter rimanere
ancorato al presidio informante la legittimità e la liceità
delle relative scelte, deve essere segnato dalla esigenza
di conseguire obbiettivi predeterminati attraverso la utilizzazione
di risorse caratterizzate da alto contenuto di professionalità
(art.110 del T.U. n.267 del 2000). Ancora, la possibilità
di conferire incarichi all'esterno deve privilegiare il
temporaneo inserimento nella organizzazione della Pubblica
Amministrazione di personale di provata competenza, da utilizzare
per fronteggiare esigenze, evidentemente particolari e “non
ordinarie”, cui non sia possibile adibire, con prevedibile
successo, unità di personale già in servizio presso l'Ente.
Il contenuto della premessa svolta integra, ad avviso di
questo Giudicante, molti degli argomenti posti dalla difesa
a sostegno della “non illiceità” della condotta serbata,
nel caso di specie, dagli odierni convenuti.
Il Collegio, in particolare, condivide e fa proprii gli
spunti di riflessione sviluppati sulla convenienza o economicità
della scelta effettuata dalla struttura verticistica dell'Azienda
Ospedaliere, e tradottasi nel conferimento degli incarichi
“de quibus” a personale medico di altre strutture sanitarie,
rispetto ad altre ipotizzabili soluzioni che, come la creazione
di analoga struttura in pianta organica, avrebbero determinato
un costo notevolmente superiore senza certezza alcuna sui
vantaggi conseguibili.
Ugualmente condivisibili e pertinenti, nel contesto di un
esame delimitato al caso concreto che si assume produttivo
di danno, limite che risulta essere “proprio” della funzione
giurisdizionale, appaiono essere le considerazioni relative
alla crescente entità dei rimborsi assicurati all'Azienda
Ospedaliera dal Servizio Sanitario Nazionale per le prestazioni
riferite agli incarichi in argomento, a fronte di un costo
effettivamente sostenuto che agevolmente può definirsi irrisorio.
Tale metodo di giudizio, osserva e precisa la Sezione, non
tiene conto - né potrebbe tener conto - di aspetti o modalità
di condotte amministrative che, in un'ottica di verifica
gestionale, potrebbero indurre alla formulazione di osservazioni
critiche in ordine alla linearità o compiutezza di una gestione
ordinata e coerente: tali modalità, come ad esempio quelle
relative al ricorso alle convenzioni in sanatoria, non costituenti
oggetto specifico della domanda risarcitoria, trovano, se
inidonee a rivelarsi produttive di danno, la propria sede
di naturale verifica, riscontro ed osservazione nella diversa
fase del controllo o della valutazione dei risultati.
Esse esulano, comunque, dall'esame rimesso a questo Giudice
sì come delineato dalla legge e richiesto dalla domanda
attrice.
Aggiunge comunque il Collegio, soffermandosi anche sulle
contestate modalità di affidamento degli incarichi in parola,
sì come formulate tanto nell'editto accusatorio quanto nella
relazione peritale da questo richiamata, che la prestazione
di opera intellettuale o professionale, spesso connotata
da elevato indice di specializzazione culturale, che forma
oggetto del negozio di collaborazione “esterna”, mal si
concilia con quei parametri valutativi finalizzati, nell'ambito
dei procedimenti selettivi miranti a garantire la piena
concorrenza e la “par condicio” degli aspiranti potenziali
destinatari dell'incarico, ad ottenere la “migliore” prestazione
al costo più conveniente.
Caratteristica precipua di siffatta attività negoziale,
all'adozione ed all'esecuzione della quale non sono estranei
momenti valutativi ispirati alla piena ed insindacabile
discrezionalità dell'azione amministrativa, pur se condotta
nel rispetto della ragionevolezza delle scelte rispetto
ai fini propri dell'Ente procedente, appare invece essere
quella di conseguire ed ottenere giammai una “qualunque”
prestazione specialistica ricompresa in quel settore operativo
proprio dell'Amministrazione e da questa giudicato insufficiente
o carente, bensì proprio “quella” specifica prestazione
che, per comprovate caratteristiche o già riscontrati successi,
si rivela in grado di garantire la funzionalità e la piena
operatività di un settore di importante rilievo amministrativo
ed istituzionale. In altre parole, è proprio l'elevato tasso
di specializzazione professionale - non rinvenibile all'interno
della organizzazione amministrativa - che vale a qualificare
la prestazione negoziata all'esterno come infungibile, unica
ed irripetibile, e dunque, in quanto non agevolmente reperibile
in una ricerca di mercato più o meno ristretta, disancorata
da parametri e criteri comparativi adagiati su indagini
valutative asettiche, neutrali e, perciò indifferenti.
L'adozione di tale criterio di scelta appare, peraltro,
quello che meglio si coniuga con gli attuali modelli di
conduzione “manageriale” delle moderne Aziende Ospedaliere,
in cui la responsabilità del singolo atto gestionale, se
non tradottasi nella sprezzante ed incurante violazione
delle più elementari e condivise regole giuridiche di condotta,
è da rivisitarsi e rivalutarsi alla luce del risultato gestionale
comunque conseguito, e per l'apprezzamento del quale non
sembra sufficiente ed appagante il richiamo al mero elemento
del possibile - e non dimostrato, e perciò ipotetico - risparmio
della particolare voce di spesa.
Tali osservazioni, conclude la Sezione, deprivano la condotta
tenuta dagli odierni convenuti nel caso che ne occupa, e
per l'intero arco temporale considerato, di ogni tratto
di illiceità, segnato da colpa grave, capace di ricondurre
alla stessa la produzione di un danno che, contrariamente
a quanto sostenuto nell'atto di citazione, non risulta dimostrato,
non potendosi considerare tale, peraltro, il costo sostenuto
per fronteggiare gli spostamenti dei medici “incaricati”
dalla propria sede di servizio all'Azienda Ospedaliera S.
Carlo di Potenza.
Appare, anche pertinente il richiamo svolto dalla difesa
dei convenuti sulla circostanza - peraltro non contestata
- che accerta tale rimborso come riconducibile ad una decisione
dell'Amministrazione di appartenenza dei due medici incaricati,
essendo stata una scelta della ASL n.4 di Matera e della
ASL n.2 di Salerno quella di riconoscere ai professionisti
“oggetto di convenzione” anche il rimborso delle spese da
questi sostenute per raggiungere la sede di Potenza.
Il complesso di tali valutazioni fattuali e sistemiche induce
pertanto il Collegio a non ritenere accoglibile la domanda
di risarcimento proposta dalla locale Procura Regionale
e ad assolvere i convenuti dall'addebito loro contestato,
in ragione della non configurabilità del danno asseritamene
emergente dalla disposta trasferta, né, a maggior ragione,
dal conferimento dell'incarico.
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P.Q.M.
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La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale
per la Regione Basilicata, ogni contraria domanda ed eccezione
respinte, assolve i sigg.ri Bruno PASTORE, Rubino GRIECO,
Alessandro Rocco Giuseppe MAGLIETTA, Luigi QUAGLIATA e Pasquale
AMENDOLA dalla richiesta risarcitoria contenuta nella domanda
attrice.
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Così deciso in Potenza, nella Camera di Consiglio
del 15 giugno 2004.
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