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CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE BASILICATA - Sentenza 16 settembre 2004 n. 229
Pres. NOTTOLA, Est. TAGLIAMONTE
Procuratore Regionale c/ B. Pastore, R. Grieco e A. Maglietta (Avv.ti G. Marino e V. Iorio)


Responsabilità amministrativa – Conferimento di incarico a soggetti esterni alla P.A – Sussidiarietà rispetto all’utilizzazione del personale interno della P.A – E’ legittimo - Condizioni

E’ ammissibile il conferimento di incarico professionale ad un professionista “terzo” rispetto all’Amministrazione, purché tale scelta, annoverabile tra quelle discrezionali, e quindi informata ai principi di economicità e razionalità che sono propri di quelle, si riveli come “sussidiaria” rispetto alla regola della prioritaria utilizzazione del personale appartenente alla stessa amministrazione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA

 

composta dai seguenti Magistrati: Dott. Salvatore NOTTOLA, Presidente; Dott. Vincenzo PERGOLA, Consigliere; Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE, I° Referendario Rel. ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di responsabilità recante il n. 6032/EL del registro di segreteria, instauratosi a seguito di atto di citazione del

 

Procuratore Regionale del 29.12.2003;

 

nei confronti di

 

Bruno PASTORE, Rubino GRIECO e Alessandro Rocco Giuseppe MAGLIETTA - rappresentati e difesi dall'avv. Vito IORIO - Luigi QUAGLIATA, Pasquale AMENDOLA - rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni MARINO e Vito IORIO - tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Potenza alla via N. Sauro, 102.

 

Uditi, nella pubblica udienza del 15 giugno 2004, il 1° Referendario relatore Dott. Giuseppe Tagliamonte, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ernesto Gargano, nonché, in rappresentanza e difesa dei convenuti, gli avv.ti Giovanni Marino e Vito Iorio, con l'assistenza del segretario Maria Anna Catuogno;
Visti tutti gli atti e i documenti di causa, nonchè le conclusioni rassegnate dalle parti, come da verbale d'udienza;
Considerato in

 

FATTO

 

Con atto di citazione emesso in data 29.12.2003, preceduto da rituale invito a dedurre ex art. 5 l. 19/94, emesso in data 9.10.2003, la Procura Regionale della Corte dei Conti per la Basilicata evocava in giudizio i signori dott. Bruno PASTORE, dott. Rubino GRIECO, dott. Luigi QUAGLIATA, dott. Pasquale AMENDOLA e dott. Alessandro Rocco Giuseppe MAGLIETTA, chiedendone la condanna al pagamento, in favore dell'erario, della somma di €. 38.226,81 in quanto ritenuti responsabili del danno - nella predetta misura quantificato - arrecato all' Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza per effetto dell' affidamento di incarichi di consulenza a professionisti esterni: di tale danno gli odierni convenuti venivano chiamati a rispondere nella rispettiva veste di Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario sino al 4.10.2000, Direttore Sanitario dal 5.10.2000 e Direttore Sanitario dal 5.7.2002 della predetta Azienda Ospedaliera di Potenza, in carica all'epoca dell'adozione delle varie delibere adottate di anno in anno, e disponenti le convenzioni con i suddetti professionisti, dalle quali sarebbe scaturito il predetto danno.
L'iniziativa processuale della locale Procura Regionale seguiva i risultati della relazione sulla verifica amministrativo-contabile eseguita presso l'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza redatta in seguito all'indagine ispettiva condotta dal competente Servizio della Ragioneria Generale dello Stato che segnalava intervenute irregolarità relativamente all'affidamento di incarichi di consulenza ai dottori Agostino CASCONE e Giuseppe MONACO.
Sulla scorta dell'esame della documentazione prodotta in sede di indagine ispettiva, la locale Procura Regionale della Corte dei Conti rilevava attraverso la presunta violazione da parte dei responsabili degli Organi di Direzione Generale, Amministrativa e Sanitaria della Azienda - convenuti odierni - delle “linee guida” informanti la regolare definizione del conferimento di incarico di consulenza in argomento, la integrazione di un comportamento amministrativo gravemente affrancato dai canoni - normativamente imposti - della corretta gestione amministrativa, e, di conseguenza, un rilevante danno verso le risorse finanziarie dell'Ente.
Nel caso del conferimento dell'incarico al dott. Agostino Cascone, medico dirigente in servizio presso l'ASL n.4 di Matera, a seguito di convenzione stipulata con delibera n1243 del 30.8.1993 e ulteriormente rinnovata tra le due Aziende Sanitarie con successive delibere adottate di anno in anno sino al 2002, lo specialista esterno era stato incaricato di svolgere attività consulenziale in genetica medica avvalendosi delle strutture dell'Ospedale in questione ed, in particolare, analisi di citogenetica e liquido amniotico; in considerazione del considerevole incremento delle prestazioni
richieste, la convenzione veniva modificata con delibera n.1120/97 dell'1.6.1997 e le ore settimanali di svolgimento dell'incarico da parte dello specialista venivano elevate da 12 a 18 comprensive della trasferta, e nel contempo, quindi, il compenso orario passava da £.20.570 a £ 40.000 del vecchio conio: tanto la convenzione quanto il relativo conferimento dell' incarico risultavano, secondo la locale Procura, rinnovati senza soluzione di continuità.
Veniva, inoltre, stipulata una convenzione con l'ASL n.2 di Salerno a seguito della quale il dott. Giuseppe Monaco, dirigente sanitario del Dipartimento di prevenzione, veniva incaricato, come accertato in sede ispettiva, ininterrottamente a far data dal 1981, a svolgere attività di sorveglianza medica per il personale esposto al rischio di radiazioni, incarico, anch'esso affidato senza soluzione di continuità, con varie delibere succedutesi dall'anno 1996 al 2001 ad eccezione del 1998 e 1999, quando lo svolgimento del suddetto incarico avveniva in virtù di mera proroga di fatto, in assenza delle delibere formali, periodo sanato successivamente con delibere n.2580 del 29.12.1998 e n.468 del 5.4.2000. Le due Amministrazioni sanitarie interessate, consapevoli che l'attività di consulenza era stata prestata in via di fatto e senza soluzione di continuità per il periodo suddetto, all'art. 6 della Convenzione stipulata nell'anno 2000, avevano infatti espressamente previsto, in via di sanatoria, la retroattività della medesima convenzione a far data dall'1.7.1998, convenzione, questa, rinnovata in seguito per un ulteriore anno e che prevedeva, a parziale modifica dell'art.3, il pagamento delle prestazioni per singola visita, considerando il possibile mutare nel corso dell'anno del numero di esposti a radiazioni.
In relazione ai fatti esposti, la locale Procura Regionale disponeva consulenza tecnica, affidata alla prof.ssa Paola Adinolfi che rilevava, nella relazione formata, la totale assenza, nell'affidamento degli incarichi in questione, di preventiva pubblicazione di avvisi al fine di garantire a tutti coloro che ne fossero interessati la possibilità di concorrere per tale affidamento e soprattutto sottolineava come di volta in volta non fossero state rinnovate le necessarie valutazioni di convenienza economica in chiave comparativa all'atto della riconferma o della proroga. Di conseguenza, pur risultando il presupposto della carenza di personale con analoghe competenze professionali all'interno della struttura aziendale la causa legittima di ciascun incarico affidato e rinnovato di anno in anno per oltre venti anni, tale comportamento eludeva sostanzialmente il principio della limitatezza temporale dell'incarico, trasformando tali affidamenti in un rapporto lavorativo di fatto. Non si sarebbe usufruito, così, di prestazioni di figure professionali esterne con eguali o maggiori requisiti e con minori compensi, ovvero, non si sarebbero stipulate convenzioni con altri centri medico ospedalieri più vicini di quelli in questione che avrebbero consentito un risparmio maggiore quantomeno sulle spese di trasferta.
Conseguenza di tale “condotta” si era, così, rivelato il danno all'Ente, quantificato in €. 32.226,91 relativamente alle consulenze e prestazioni rese dallo dott. Cascone, tenuto conto che dal 1998 in poi il costo sostenuto per le stesse dall'Azienda ospedaliera su base annua ammontava a circa € 20.000,00 e le ore di lavoro realmente effettuate erano 12 e non 18, danno pari, quindi alle 6 ore retribuite e non lavorate per gli anni 1998-2000; e quello ammontante ad € 4.028,36 per il periodo 1998/1999 ed € 1.971,54 per gli anni 2000-2001, conseguente i rimborsi chilometrici ed autostradali, nonché l'indennità di trasporto per prestazioni extracomunali, derivante dai viaggi sostenuti dal dott. Giuseppe Monaco dalla sede di servizio (Cava de' Tirreni) e l'Ospedale San Carlo di Potenza.
Di contro, le parti convenute nelle articolate memorie depositate contestavano la tesi accusatoria, sostenendo come, nel caso di specie, non fossero state stipulate convenzioni con professionisti singoli o soggetti privati, bensì con Aziende del Servizio Sanitario nazionale e come non potesse dirsi verosimile o credibile il ricorso al lavoro straordinario. Sostenevano, anche, i difensori che l'assunzione di personale medico con mansioni e qualifica equivalente avrebbe comportato maggiori oneri per l'Azienda Ospedaliera: da qui la maggiore convenienza economica di avvalersi di collaborazioni esterne, adottate, peraltro, in buona fede, provvedimenti e scelte già in precedenza fatte proprie dall'Amministrazione. In relazione ai rimborsi di viaggio del dott. Monaco, si continuava, poi, chiarendo che la stessa ipotesi di tali spese di viaggio avrebbe rappresentato responsabilità di gestione della Amministrazione di appartenenza dei professionisti in questione che aveva considerato orario di lavoro anche il tempo impiegato per gli spostamenti necessari a raggiungere l'Ospedale di Potenza e non certo degli odierni convenuti, amministratori dell'Azienda Ospedaliera San Carlo; corrispettivi, questi, oltretutto, in perfetta sintonia con le tabelle previste dalle Tariffe ufficiali di cui al DPR 17 febbraio 1992 e tarate sul numero di utenza, ovvero sul numero di singole prestazioni e non già sull'orario di impegno del personale; d'altronde, la misura ipoteticamente maggiorata non si riteneva configurabile danno all'erario nel momento in cui, comunque e non di meno, costituiva un indubbio ed evidente vantaggio per l'Ente sia in termini di minor costo che di qualità di servizio reso.
Del resto non esistevano Aziende territorialmente più vicine e neppure operavano sul territorio professionisti con residenza in luoghi più prossimi all'Ospedale San Carlo.
Per quanto atteneva, invece, la consulenza esterna affidata al dott. Cascone, neanche appariva ipotizzabile l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico citogenista il cui costo annuo sarebbe ammontato a circa € 70.000 a fronte dei soli 10.000 euro sostenuti per la spesa di consulenza esterna. Tale rapporto era costante ed invariante anche se riferito agli anni precedenti e, dunque, la scelta di avvalersi di collaborazione esterna in citogenetica risultava in assoluto più conveniente rispetto all'alternativa dell'assunzione di personale in pianta stabile.
Sulla base di tali considerazioni, si concludeva, nelle memorie difensive, per la piena assoluzione dei convenuti, ritenendo l'insussistenza del presunto danno e ribadendo come gli stessi avessero agito adottando il criterio del più vantaggioso impiego delle risorse economiche dell'Azienda.
Nel corso della odierna udienza di discussione le parti ribadivano le rispettive posizioni già ampiamente illustrate nei scritti di causa.
All'esito della trattazione, il Collegio si riservava la decisione nella successiva Camera di consiglio.

 

DIRITTO

 

L'ipotesi di danno portata all'esame della Sezione involge, come desumibile dalla precedente narrativa, in via generale, la problematica sottesa al conferimento di incarichi e/o consulenze a personale estraneo all'Amministrazione e, in particolare, le modalità di pratica attuazione di tali scelte operative, non improntate, secondo la tesi accusatoria riferita al caso di specie, al perseguimento degli obiettivi di economicità ed efficienza, ed anzi rivelatesi produttive di un danno concreto a carico del bilancio dell'Amministrazione sanitaria, individuato nel maggior costo da questa sostenuto per assicurare ai professionisti incaricati le spese derivanti dalle ore di viaggio da questi impiegate per recarsi dalla ordinaria sede di servizio - ASL n.4 di Matera per il dott. CASCONE e ASL n.2 per il dott. MONACO - all'Azienda Ospedaliera S. Carlo di Potenza dove erano stati chiamati a svolgere - rispettivamente - attività di consulenza in genetica medica ed attività di consulenza in materia di sorveglianza medica al personale esposto al rischio di radiazioni.
La condotta produttiva di danno tenuta dagli odierni convenuti risiederebbe, secondo la tesi della locale Procura Regionale, nell'aver consentito la liquidazione ed il pagamento in favore dei suddetti professionisti, attraverso la stipulazione di accordi negoziali anche in sanatoria, di compensi non caratterizzati da evidente nesso di sinallagmaticità con le prestazioni da questi effettivamente rese, in quanto comprensivi anche del richiamato rimborso delle spese di viaggio dai medesimi sostenute, in un arco temporale ricompresso tra il 1998 ed il 2001.
Il collegio osserva, così, come l'impianto argomentativo, logico e giuridico dell'atto formato dalla pubblica accusa, pur essendo generalmente modellato su rilievi critici concernenti l'esatta individuazione di limiti entro i quali ammettere e consentire, nel rispetto dei principi della corretta amministrazione, il conferimento di compiti e funzioni in favore di soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione finisca per concentrare e specificare il proprio giudizio di riprovevolezza non tanto sull'”an”, quanto sul “quomodo” del suddetto affidamento, rimproverando, in sostanza, agli odierni convenuti, di non aver ricercato, nel tentativo di ottimizzare i risultati dell'azione amministrativa alla cui cura gli stessi erano preposti, quelle soluzioni che il mercato, in cui tali prestazioni si collocavano, era verosimilmente in grado di offrire ad un migliore rapporto qualità-prezzo.
Ad avviso di questo Giudice, tuttavia, la concreta fattispecie sottoposta al proprio giudizio non può essere astrattamente valutata come “disancorata” dalla più complessa tematica del conferimento di consulenze ed incarichi a personale estraneo alla Pubblica Amministrazione, in essa invece rinvenendo importanti e qualificanti momenti di collegamento funzionale e sistematico.
A tale riguardo, si osserva come il conferimento di incarichi e consulenze a professionisti “esterni” all'Amministrazione è stato ed è oggetto, in numerose occasioni, di esame da parte della Corte dei conti in sede giurisdizionale, al fine di verificare, ed eventualmente “sanzionare” con la misura risarcitoria, l'intervenuta integrazione di un danno per le ragioni erariali, derivante dalla inutilità ed improduttività di una spesa destinata a finanziare l'espletamento di compiti o mansioni che, pur se agevolmente riconducibili all'ordinario assetto organizzatorio in cui si articola l'attività amministrativa dell'unità operativa considerata, siano invece stati oggetto di attribuzione all'esterno, così disattendendo il principio di carattere generale secondo il quale la Pubblica Amministrazione ha il dovere di rinvenire all'interno della propria struttura organizzata, ed attraverso la ottimale utilizzazione delle risorse umane e strumentali di cui è dotata per il perseguimento dei propri fini istituzionali, i mezzi necessari alla realizzazione degli stessi.
Si è così sviluppata una elaborata produzione giurisprudenziale che ha offerto all'operatore ed all'interprete delle scelte amministrative adottate sul punto una serie di riferimenti utili a proporsi come guida nel tentativo di tracciare una efficace linea di discrimine tra le scelte di conferimento di incarico ad estraneo all'Amministrazione da considerarsi produttive, o meno, di danno.
Conseguentemente, si è concordi oggi nel ritenere ammissibile il conferimento di incarico professionale ad un professionista “terzo” rispetto all'Amministrazione, purché tale scelta, annoverabile tra quelle discrezionali, e quindi informata ai principi di economicità e razionalità che sono propri di quelle, si riveli come “sussidiaria” rispetto alla regola della prioritaria utilizzazione del personale appartenente alla stessa Amministrazione.
Ne deriva che non possono essere conferiti incarichi che abbiano ad oggetto l'espletamento di attività, funzioni e servizi assorbiti per competenza nei compiti riservati alla Pubblica Amministrazione, qualora sia in concreto riscontrabile la piena idoneità professionale degli organi, degli uffici e dei soggetti intranei all'organizzazione amministrativa a svolgere gli stessi. In applicazione di tale principio, è stato considerato come produttivo di danno ingiusto, identificato in un inutile spreco di risorse finanziarie, il conferimento di incarico di consulenza esterna a carattere “globale”, riferita, cioè ad attività amministrativa generica e non determinata, ed agevolmente “dispensabile” anche dagli Uffici dell'Ente, atteso proprio il carattere “latamente” amministrativo dell'oggetto (Sez. III Centrale n.9/A dell'8.1.2003).
Di contro, non è stato “sanzionato” il conferimento di una consulenza esterna disposta per affrontare e gestire tematiche specifiche non risolvibili dalle ordinarie risorse umane in dotazione dell'Amministrazione: in tal caso, la straordinarietà e la peculiarità dell'oggetto dell'incarico, con il conseguente giudizio di non annoverabilità dello stesso tra gli ordinari compiti dell'Amministrazione, ha “decolorato” la condotta amministrativa che lo pose in essere da ogni tratto di pur supposta illiceità.
Le richiamate decisioni giurisprudenziali - di antitetico segno e soluzione - traducono nell'esperienza applicativa nella quale il Giudice della responsabilità amministrativa è chiamato a svolgere le proprie valutazioni, l'indirizzo legislativo che recentemente, attraverso la legge 15.5.1997, n.127 (c.d. Bassanini due), per la parte che qui interessa trasfusa nel T.U. n.267 del 2000 (Nuovo Testo Unico degli Enti Locali), nonché (attraverso) il decreto leg.vo 30.3.2001, n.165 (Nuovo Testo Unico sul Pubblico Impiego), ha cercato di definire principi guida e linee di orientamento sufficientemente precise e sicure per disciplinare una materia che - come quella in argomento - aveva spesso dovuto colmare le proprie lacune normative finalizzate ad una compiuta regolamentazione della stessa con la supplenza della elaborazione giurisprudenziale. Dal predetto impianto normativo può dunque inferirsi che il conferimento di consulenze esterne, per poter rimanere ancorato al presidio informante la legittimità e la liceità delle relative scelte, deve essere segnato dalla esigenza di conseguire obbiettivi predeterminati attraverso la utilizzazione di risorse caratterizzate da alto contenuto di professionalità (art.110 del T.U. n.267 del 2000). Ancora, la possibilità di conferire incarichi all'esterno deve privilegiare il temporaneo inserimento nella organizzazione della Pubblica Amministrazione di personale di provata competenza, da utilizzare per fronteggiare esigenze, evidentemente particolari e “non ordinarie”, cui non sia possibile adibire, con prevedibile successo, unità di personale già in servizio presso l'Ente.
Il contenuto della premessa svolta integra, ad avviso di questo Giudicante, molti degli argomenti posti dalla difesa a sostegno della “non illiceità” della condotta serbata, nel caso di specie, dagli odierni convenuti.
Il Collegio, in particolare, condivide e fa proprii gli spunti di riflessione sviluppati sulla convenienza o economicità della scelta effettuata dalla struttura verticistica dell'Azienda Ospedaliere, e tradottasi nel conferimento degli incarichi “de quibus” a personale medico di altre strutture sanitarie, rispetto ad altre ipotizzabili soluzioni che, come la creazione di analoga struttura in pianta organica, avrebbero determinato un costo notevolmente superiore senza certezza alcuna sui vantaggi conseguibili.
Ugualmente condivisibili e pertinenti, nel contesto di un esame delimitato al caso concreto che si assume produttivo di danno, limite che risulta essere “proprio” della funzione giurisdizionale, appaiono essere le considerazioni relative alla crescente entità dei rimborsi assicurati all'Azienda Ospedaliera dal Servizio Sanitario Nazionale per le prestazioni riferite agli incarichi in argomento, a fronte di un costo effettivamente sostenuto che agevolmente può definirsi irrisorio.
Tale metodo di giudizio, osserva e precisa la Sezione, non tiene conto - né potrebbe tener conto - di aspetti o modalità di condotte amministrative che, in un'ottica di verifica gestionale, potrebbero indurre alla formulazione di osservazioni critiche in ordine alla linearità o compiutezza di una gestione ordinata e coerente: tali modalità, come ad esempio quelle relative al ricorso alle convenzioni in sanatoria, non costituenti oggetto specifico della domanda risarcitoria, trovano, se inidonee a rivelarsi produttive di danno, la propria sede di naturale verifica, riscontro ed osservazione nella diversa fase del controllo o della valutazione dei risultati.
Esse esulano, comunque, dall'esame rimesso a questo Giudice sì come delineato dalla legge e richiesto dalla domanda attrice.
Aggiunge comunque il Collegio, soffermandosi anche sulle contestate modalità di affidamento degli incarichi in parola, sì come formulate tanto nell'editto accusatorio quanto nella relazione peritale da questo richiamata, che la prestazione di opera intellettuale o professionale, spesso connotata da elevato indice di specializzazione culturale, che forma oggetto del negozio di collaborazione “esterna”, mal si concilia con quei parametri valutativi finalizzati, nell'ambito dei procedimenti selettivi miranti a garantire la piena concorrenza e la “par condicio” degli aspiranti potenziali destinatari dell'incarico, ad ottenere la “migliore” prestazione al costo più conveniente.
Caratteristica precipua di siffatta attività negoziale, all'adozione ed all'esecuzione della quale non sono estranei momenti valutativi ispirati alla piena ed insindacabile discrezionalità dell'azione amministrativa, pur se condotta nel rispetto della ragionevolezza delle scelte rispetto ai fini propri dell'Ente procedente, appare invece essere quella di conseguire ed ottenere giammai una “qualunque” prestazione specialistica ricompresa in quel settore operativo proprio dell'Amministrazione e da questa giudicato insufficiente o carente, bensì proprio “quella” specifica prestazione che, per comprovate caratteristiche o già riscontrati successi, si rivela in grado di garantire la funzionalità e la piena operatività di un settore di importante rilievo amministrativo ed istituzionale. In altre parole, è proprio l'elevato tasso di specializzazione professionale - non rinvenibile all'interno della organizzazione amministrativa - che vale a qualificare la prestazione negoziata all'esterno come infungibile, unica ed irripetibile, e dunque, in quanto non agevolmente reperibile in una ricerca di mercato più o meno ristretta, disancorata da parametri e criteri comparativi adagiati su indagini valutative asettiche, neutrali e, perciò indifferenti.
L'adozione di tale criterio di scelta appare, peraltro, quello che meglio si coniuga con gli attuali modelli di conduzione “manageriale” delle moderne Aziende Ospedaliere, in cui la responsabilità del singolo atto gestionale, se non tradottasi nella sprezzante ed incurante violazione delle più elementari e condivise regole giuridiche di condotta, è da rivisitarsi e rivalutarsi alla luce del risultato gestionale comunque conseguito, e per l'apprezzamento del quale non sembra sufficiente ed appagante il richiamo al mero elemento del possibile - e non dimostrato, e perciò ipotetico - risparmio della particolare voce di spesa.
Tali osservazioni, conclude la Sezione, deprivano la condotta tenuta dagli odierni convenuti nel caso che ne occupa, e per l'intero arco temporale considerato, di ogni tratto di illiceità, segnato da colpa grave, capace di ricondurre alla stessa la produzione di un danno che, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di citazione, non risulta dimostrato, non potendosi considerare tale, peraltro, il costo sostenuto per fronteggiare gli spostamenti dei medici “incaricati” dalla propria sede di servizio all'Azienda Ospedaliera S. Carlo di Potenza.
Appare, anche pertinente il richiamo svolto dalla difesa dei convenuti sulla circostanza - peraltro non contestata - che accerta tale rimborso come riconducibile ad una decisione dell'Amministrazione di appartenenza dei due medici incaricati, essendo stata una scelta della ASL n.4 di Matera e della ASL n.2 di Salerno quella di riconoscere ai professionisti “oggetto di convenzione” anche il rimborso delle spese da questi sostenute per raggiungere la sede di Potenza.
Il complesso di tali valutazioni fattuali e sistemiche induce pertanto il Collegio a non ritenere accoglibile la domanda di risarcimento proposta dalla locale Procura Regionale e ad assolvere i convenuti dall'addebito loro contestato, in ragione della non configurabilità del danno asseritamene emergente dalla disposta trasferta, né, a maggior ragione, dal conferimento dell'incarico.

 

P.Q.M.

 

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, ogni contraria domanda ed eccezione respinte, assolve i sigg.ri Bruno PASTORE, Rubino GRIECO, Alessandro Rocco Giuseppe MAGLIETTA, Luigi QUAGLIATA e Pasquale AMENDOLA dalla richiesta risarcitoria contenuta nella domanda attrice.

 

Così deciso in Potenza, nella Camera di Consiglio del 15 giugno 2004.


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