| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 29 dicembre 2004 n. 425
Pres. e Red. ONIDA |
|
Regioni – Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria
2004 – Indebitamento degli enti locali
|
|
È illegittimo l'art. 3, comma 17, quarto
periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2004).
|
| |
|
È illegittimo l'art. 3, comma 20, della predetta
legge n. 350 del 2003;
|
| |
|
Sono inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 3, commi 18, 19 e 20, della predetta
legge n. 350 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt.
117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana.
|
| |
|
Sono inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, comma 21, della predetta legge
n. 350 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 3,
114, 117, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Campania.
|
| |
|
Non sono fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 3, comma 21, della predetta legge
n. 350 del 2003, sollevate dalla Regione Siciliana (reg.
ric. n. 28 del 2004) in riferimento agli articoli 117, 118
e 119 della Costituzione, agli artt. 14, lettere o e p,
e 36 dello statuto speciale per la Regione Siciliana di
cui al r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, e all'art. 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; dalla Regione
Sardegna (reg. ric. n. 29 del 2004) in riferimento agli
artt. 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, agli artt.
3, 4, 5, 7, 11 dello statuto speciale per la Sardegna di
cui alla legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3, all'art. 3
del d.lgs. 10 aprile 2001, n. 180, e all'art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; dalla Provincia autonoma
di Trento (reg. ric. n. 35 del 2004) in riferimento agli
artt. 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, al titolo
VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di
cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, all'art. 10 della
legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, e agli artt. 2 e 4 del
d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; dalla Regione Valle d'Aosta
(reg. ric. n.36 del 2004) in riferimento agli artt. 3, 5,
117, 119 e 120 della Costituzione, all'art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché ai principi
di sussidiarietà e di leale collaborazione.
|
| |
|
Non sono fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto
al capo a), 18 e 19 della predetta legge n. 350 del 2003,
sollevate, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della
Costituzione e all'art. 20 dello statuto speciale per la
Regione Siciliana di cui al r.d.lgs. 15 maggio 1946, n.
455, dalla Regione Siciliana.
|
| |
|
Non sono fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto
al capo a), 18 e 19, della predetta legge n. 350 del 2003,
sollevate, in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120
della Costituzione, agli artt. 3, 4, 5, 7 e 11 dello statuto
speciale per la Sardegna di cui alla legge cost. 26 febbraio
1948, n. 3, e all'art. 3 del d.lgs. 10 aprile 2001, n. 180,
dalla Regione Sardegna.
|
| |
|
Non sono fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 3, commi 17 (salvo quanto disposto
al capo a), e 18, della predetta legge n. 350 del 2003,
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della
Costituzione, dalla Provincia autonoma di Trento.
|
| |
|
Non sono fondate le questioni di legittimità
dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo
a), 18 e 19, della predetta legge n. 350 del 2003, sollevate,
in riferimento agli artt. 3, 5, 116, 117 e 118 della Costituzione,
agli artt. 3, 4 e 48-bis dello statuto speciale per la Valle
d'Aosta di cui alla legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4,
dalla Regione Valle d'Aosta.
|
| |
|
Non sono fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto
al capo a), 18 e 19, della predetta legge n. 350 del 2003,
sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione,
dalla Regione Marche.
|
| |
|
Non sono fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 3, commi 17 (salvo quanto disposto
al capo a), e 18, della predetta legge n. 350 del 2003,
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della
Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna (reg. ric. n.
33 del 2004) e Umbria.
|
| |
|
Non sono fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto
al capo a), 18 e 19, della predetta legge n. 350 del 2003,
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 114, 117, 119 e
120 della Costituzione, dalla Regione Campania.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
LA CORTE COSTITUZIONALE
|
| |
|
composta dai signori: Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice - Fernanda CONTRI - Guido NEPPI
MODONA - Piero Alberto CAPOTOSTI - Franco BILE - Giovanni
Maria FLICK - Francesco AMIRANTE - Ugo DE SIERVO - Romano
VACCARELLA - Paolo MADDALENA - Alfio FINOCCHIARO - Alfonso
QUARANTA - Franco GALLO ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2004), promossi
con ricorsi della Regione Siciliana, della Regione Sardegna,
della Regione Marche, della Regione Toscana, della Regione
Emilia-Romagna, della Regione Umbria, della Provincia autonoma
di Trento, della Regione Valle d'Aosta e della Regione Campania,
notificati il 24 ed il 26 febbraio 2004, depositati in cancelleria
il 3, il 4 ed il 5 marzo successivi ed iscritti ai nn. 28,
29, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 del registro ricorsi 2004.
|
| |
|
Visti gli atti di costituzione del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 28 settembre 2004 il Giudice
relatore Valerio Onida;
uditi gli avvocati Giovanni Carapezza Figlia per la Regione
Siciliana, Sergio Panunzio per la Regione Sardegna, Stefano
Grassi per la Regione Marche, Fabio Lorenzoni per la Regione
Toscana, Giandomenico Falcon, Franco Mastragostino e Luigi
Manzi per la Regione Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon
per la Regione Umbria, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi
per la Provincia autonoma di Trento, Giuseppe F. Ferrari
per la Regione Valle d'Aosta, Vincenzo Cocozza per la Regione
Campania e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
|
| |
|
Ritenuto in fatto
|
| |
|
1. – Con distinti ricorsi le Regioni Siciliana
(reg. ric. n. 28 del 2004), Sardegna (reg. ric. n. 29 del
2004), Valle d'Aosta (reg. ric. n. 36 del 2004), Campania
(reg. ric. n. 37 del 2004), Emilia-Romagna (reg. ric. n.
33 del 2004), Marche (reg. ric. n. 31 del 2004), Toscana
(reg. ric. n. 32 del 2004), Umbria (reg. ric. n. 34 del
2004), e la Provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 35
del 2004) hanno sollevato in via principale questione di
legittimità costituzionale (quanto alle Regioni Emilia-Romagna,
Marche e Toscana, unitamente ad altre disposizioni della
medesima legge) dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2004).
In particolare, la Regione Siciliana ha impugnato il comma
21 della legge, e, in quanto ne sia disposta l'applicazione
nei confronti delle Regioni a statuto speciale, dei precedenti
commi da 16 a 20, lamentando la violazione degli artt. 14,
lettere o e p, 20 e 36 del regio decreto legislativo 15
maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione
Siciliana), nonché degli artt. 117, quarto comma, 118 e
119 della Costituzione, e dell'art. 10 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione).
La Regione Sardegna ha impugnato il medesimo comma 21, in
relazione ai commi da 16 a 20, lamentando la violazione
degli articoli da 3 a 5, 7 e 11 della legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna),
e delle relative norme di attuazione, fra cui l'art. 3 del
decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180 (Norma di attuazione
dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega
di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro
e servizi all'impiego), nonché degli artt. 116, 117, 119
e 120 della Costituzione, anche in relazione all'art. 10
della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 (recte:
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).
La Provincia autonoma di Trento ha altresì impugnato il
comma 21 predetto, in quanto dispone l'applicazione agli
enti ad autonomia speciale, dei precedenti commi da 16 a
20, nonché dell'art. 3, commi 17, 18 e 20 della medesima
legge, lamentando la violazione degli artt. 3, 116, 117,
119 e 120 della Costituzione, nonché dell'art. 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione
del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), ed in particolare
del suo titolo VI, e delle relative norme di attuazione,
fra cui gli artt. 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266
(Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali
e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale
di indirizzo e coordinamento), nonché del principio di leale
cooperazione.
La Regione Valle d'Aosta ha impugnato i commi da 16 a 21,
lamentando la violazione degli artt. 3, 5, 116, 117, 118,
119 e 120 Cost., dell'art. 10 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, nonché degli artt. 3, 4 e 48-bis
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto
speciale per la Valle d'Aosta), e dei principi di sussidiarietà
e di leale cooperazione.
La Regione Marche ha impugnato i commi 16, 17, 18, 19 e
20, lamentando la lesione della propria sfera di competenza
legislativa, per violazione degli artt. 117, terzo, quarto
e sesto comma, e 119 della Costituzione.
La Regione Toscana ha a propria volta impugnato i commi
18, 19 e 20, per violazione degli artt. 117 e 119 della
Costituzione.
La Regione Umbria ha impugnato i commi 17, 18 e 20, lamentando
la violazione degli artt. 3, 117, 118 e 119 della Costituzione,
e dei principi costituzionali di legalità sostanziale, uguaglianza,
ragionevolezza e leale collaborazione.
La Regione Emilia-Romagna ha impugnato i commi 17, 18 e
20, per violazione degli artt. 3, 117, 118 e 119 della Costituzione,
e dei principi costituzionali di legalità sostanziale, uguaglianza,
ragionevolezza e leale collaborazione.
Infine, la Regione Campania ha impugnato i commi da 16 a
21 per violazione degli artt. 3, 114, 117, 119 e 120 della
Costituzione, e del principio di leale cooperazione, nonché
del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.
|
| |
|
2. – Il comma 16 della disposizione impugnata
stabilisce che, ai sensi dell'art. 119, sesto comma, della
Costituzione le Regioni a statuto ordinario, gli enti locali,
le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e
172, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio
di servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento
solo per finanziare spese di investimento.
Il comma 17 reca, in relazione a ciò, la specificazione
di quali operazioni costituiscano indebitamento, agli effetti
dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione, e prevede
che tali “tipologie” possano essere modificate con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Istat,
sulla base dei criteri definiti in sede europea.
Il comma 18 provvede, invece, a definire le operazioni che,
per i medesimi fini, costituiscono investimenti.
Il comma 19 vieta agli enti di cui al comma 16 di ricorrere
all'indebitamento per finanziare i conferimenti rivolti
alla ricapitalizzazione di aziende e società finalizzata
al ripiano di perdite.
Il comma 20 stabilisce che le modifiche alle tipologie di
cui ai commi 17 e 18 sono disposte con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito l'Istat.
Il comma 21, infine, estende l'applicabilità dei precedenti
commi da 16 a 20 alle Regioni a statuto speciale, alle Province
autonome, nonché agli organismi individuati nel comma 16
siti nei loro territori, ai fini della tutela dell'unità
economica della Repubblica e nel quadro del coordinamento
della finanza pubblica di cui agli artt. 119 e 120 della
Costituzione.
|
| |
|
3. – Le ricorrenti ad autonomia speciale
contestano, anzitutto, il comma 21, in quanto estende loro
la disciplina prevista per gli enti ad autonomia ordinaria,
e censurano quest'ultima, nell'ipotesi subordinata in cui
la doglianza principale venga superata.
|
| |
|
4. – In particolare, la Regione Siciliana,
pur considerando vincolante anche per le autonomie speciali
il principio del divieto di indebitamento per spese correnti
posto dal nuovo testo dell'art. 119, comma 6, della Costituzione,
che consente a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni
il ricorso “all'indebitamento solo per finanziare spese
di investimento”, ritiene tuttavia illegittima l'estensione,
con legge ordinaria, a Regioni a statuto speciale e Province
autonome, delle disposizioni dei commi da 16 a 20 dell'art.
3 della finanziaria 2004, miranti all'attuazione del principio
costituzionale, in quanto tale attuazione non potrebbe che
essere rimessa alle regole dettate autonomamente ed in concreto
da parte di ciascuna Regione a statuto speciale. Il comma
21 impugnato violerebbe, in particolare, gli artt. 14, lettere
o e p, e 36 dello statuto, perché in contrasto con la competenza
legislativa esclusiva regionale in tema di sistema contabile
della Regione medesima e degli enti locali e strumentali
della stessa, e perché incidente in senso riduttivo sull'autonomia
finanziaria regionale; l'art. 10 della legge costituzionale
n. 3 del 2001, il quale prevede che, sino all'adeguamento
dei rispettivi statuti, le disposizioni recate dalla stessa
legge costituzionale si applicano alle Regioni a statuto
speciale ed alle Province autonome “per le parti in cui
prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle
attribuite”; e il nuovo art. 117 della Costituzione, perché
incide sulla finanza regionale e degli enti locali e strumentali
riferibili al relativo territorio, materia attribuita alla
sfera di competenza legislativa generale-residuale riconosciuta
in via esclusiva alle Regioni.
Qualora, in ipotesi, questa Corte ritenesse non fondata
la questione, prosegue la ricorrente, le disposizioni recate
dai commi da 16 a 20 dell'art. 3 si paleserebbero comunque
illegittime.
Il comma 16 dell'art. 3, anzitutto, estende indebitamente
l'ambito dei soggetti che, secondo l'art. 119 Cost., “possono
ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di
investimento”. Mentre, infatti, la norma costituzionale
ha esclusivo riguardo ai Comuni, alle Città metropolitane
ed alle Regioni, la disposizione censurata comprende, oltre
alle Regioni a statuto ordinario, “gli enti locali, le aziende
e gli organismi di cui agli artt. 2, 29 e 172, comma 1,
lettera b, del testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267” (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali) – e cioè Comuni, Province, Città metropolitane,
comunità montane, comunità isolane o di arcipelago, unioni
di comuni, consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione
di quelli a rilevanza economica ed imprenditoriale e di
quelli per la gestione dei servizi sociali, aziende speciali
e istituzioni – “ad eccezione delle società di capitali
costituite per l'esercizio di servizi pubblici”: in tal
modo risulterebbe compressa la competenza legislativa regionale,
cui è certamente ascrivibile, in relazione agli enti non
contemplati dall'art. 119 Cost., la eventuale disciplina
diretta ad estendere l'ambito dei destinatari del principio
costituzionale.
Quanto al comma 17, attraverso l'arbitraria elencazione
degli atti consentiti disegnerebbe una nozione di “indebitamento”
priva di riscontro nei principi del diritto finanziario.
La nozione di indebitamento, infatti, in via generale si
collegherebbe a quelle operazioni suscettibili di creazione
di risorse aggiuntive a copertura di una maggiore capacità
di spesa, mentre nel diritto positivo – e il riferimento
è all'art. 6, comma 7, punto 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468 (Riforma di alcune norme in materia di contabilità
generale dello Stato in materia di bilancio), e all'art.
1, comma 13, lettera b, della legge della Regione Siciliana
8 luglio 1977, n. 47 (Norme in materia di bilancio e di
contabilità della Regione Siciliana) – si collegherebbe
al “risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese,
escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie
ed i conferimenti, nonché la concessione e riscossione di
crediti e l'accensione e rimborso di prestiti ("indebitamento
o accrescimento netto")”. Peraltro, l'elencazione recata
dalla norma censurata non apparirebbe esaustiva della nozione,
e sarebbe anzi irragionevole rispetto al principio posto
dall'art. 119, comma 6, Cost., da ritenere immediatamente
vincolante per gli enti individuati dalla norma costituzionale,
a prescindere dallo strumento prescelto per l'acquisizione
della risorsa finanziaria.
Il comma 18, poi, nell'elencare le attività che, “ai fini
di cui all'art. 119, sesto comma, Cost., costituiscono investimento”,
non comprende tutta una serie di interventi in conto capitale
(quali i trasferimenti alle imprese o i cofinanziamenti
regionali di programmi comunitari concernenti la ricerca
o comunque relativi a beni immateriali) che nella nozione
di investimento rientrerebbero: ciò, oltre che essere frutto
di una valutazione arbitraria ed erronea, limiterebbe illegittimamente
l'esercizio delle competenze amministrative spettanti alla
Regione ai sensi dell'art. 20 dello statuto e dell'art.
118 Cost., in quanto applicabile ex art. 10 della legge
cost. n. 3 del 2001. La disposizione in esame, inoltre,
disattenderebbe la definizione di investimento fornita dal
regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2223/96
del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti
nazionali e regionali della Comunità, ed in particolare
quanto sancito nell'allegato A, punto1.19, lettera c), secondo
cui vanno modificati alcuni concetti basilari, “ad esempio
ampliando il concetto di investimento per tenere conto dell'ammontare
della spesa sulla ricerca e sviluppo o della spesa in materia
di istruzione”.
Quanto al comma 19, sarebbe poi paradossale rimettere all'istituto
finanziatore – soggetto privato che esercita imprenditorialmente
attività bancaria o di intermediazione finanziaria – il
controllo sull'operato della Regione, dotata di potestà
pubblicistiche finanche in materia creditizia.
Infine, il potere di modificare le tipologie dell'indebitamento
e dell'investimento dei precedenti commi 17 e 18, ascritto
al Ministro dell'economia dal comma 20 sarebbe non tanto
di coordinamento, quanto normativo, perché incidendo sulle
nozioni di indebitamento e di investimento come individuate
dalle disposizioni di quei commi, determinerebbe in concreto
l'ampiezza degli ambiti operativi rimessi all'autonomia
regionale, sia nel campo dell'acquisizione di risorse che
in materia di spesa. Né un siffatto potere sembrerebbe rispettare
i limiti posti dalla sentenza n. 376 del 2003 di questa
Corte ai poteri amministrativi diretti a garantire la realizzazione
della finalità di coordinamento finanziario, i quali devono
essere configurati in modo consono alle sfere di autonomia
costituzionalmente garantite, senza che l'azione di coordinamento
si trasformi in attività di direzione o in indebito condizionamento
degli enti, essendo infatti escluso “che si attribuisca
al Ministero il potere di incidere sulle scelte autonome
degli enti quanto alla provvista o all'impiego” delle risorse,
o, peggio, di adottare determinazioni discrezionali che
possano concretarsi in trattamenti di favore o di disfavore
nei confronti di singoli enti.
|
| |
|
5. – A propria volta, la Regione Sardegna
ricorda che il divieto costituzionale di ricorrere all'indebitamento,
se non per finanziare spese di investimento, non è estraneo
all'ordinamento contabile e di bilancio delle Regioni, trovando,
per quelle a statuto ordinario, un precedente nell'art.
10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari
per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), e,
per quelle a statuto speciale, precedenti nell'art. 11 dello
statuto sardo, nell'art. 74 dello statuto del Trentino Alto-Adige
e nell'art. 52 dello statuto del Friuli-Venezia Giulia.
Ma la potestà di dettare norme applicative della disposizione
statutaria in materia, per quel che riguarda la Regione
ricorrente, è sempre stata riconosciuta ad essa Regione
(sent. n. 107 del 1970 di questa Corte), la quale l'ha esercitata
con l'art. 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11
(modificato a seguito dell'entrata in vigore della legge
cost. n. 1 del 2001), che elenca in modo dettagliato i criteri
da rispettare affinché la Regione possa ricorrere all'autofinanziamento,
stabilendo le tipologie di investimento da finanziare col
provento dei mutui e dei prestiti contratti, ivi compresa
“la concessione ad imprese di incentivi previsti dalla legislazione
regionale”, prevedendo i contenuti indefettibili della legge
di autorizzazione del mutuo o del prestito, e fissando l'ammontare
massimo delle rate di ammortamento di tali forme di indebitamento.
Nel rispetto di tali criteri la Regione, anno per anno,
ha contratto obbligazioni per finanziare spese d'investimento
rivolte al perseguimento di varie finalità: progetti per
l'occupazione, investimenti in attività produttive, imprenditoria
femminile e giovanile etc.
Nel disporre l'applicabilità alle Regioni a statuto speciale
delle disposizioni sui limiti del ricorso all'indebitamento
dettate dai commi 17, 18 e 19 dell'art. 3 della legge finanziaria
del 2004, il successivo comma 21 violerebbe, in primo luogo,
gli artt. 5, 7 e 11 dello statuto e le relative norme di
attuazione, fra cui l'art. 3 del d.lgs. n. 180 del 2001,
nonché gli artt. 116, 117, terzo, quarto e sesto comma,
Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge cost.
n. 1 del 2001.
L'art. 3 impugnato, infatti, dopo aver predeterminato rigidamente
al comma 17 le tipologie di indebitamento, al comma 18 fissa
tassativamente le spese che possono considerarsi “di investimento”
ai sensi dell'art. 119 Cost., individuandone le fattispecie
in modo particolarmente analitico e dettagliato, ed al comma
19 esclude “il finanziamento di conferimenti rivolti alla
ricapitalizzazione di aziende e società finalizzata al ripiano
di perdite”. Ciò determinerebbe, ad avviso della ricorrente,
una gravissima compressione dell'autonomia della Regione,
in quanto una siffatta disciplina fornirebbe un'interpretazione
oltremodo restrittiva delle spese di investimento, escludendo
fattispecie sino ad oggi previste dalla disciplina legislativa
regionale sarda vigente. Inoltre, con riguardo ai mutui
autorizzati in base alla legge regionale ma non contratti
prima della fine dell'esercizio, la normativa impugnata,
oltre ad impedire il ricorso allo strumento dell'autofinanziamento
per il futuro, precluderebbe la possibilità del rifinanziamento.
Risulterebbe così lesa la competenza regionale esclusiva
– cui non sono più opponibili i limiti dei “principi generali
dell'ordinamento giuridico della Repubblica” e delle “norme
fondamentali di riforma economica della Repubblica” – in
materia di “ordinamento degli uffici”, riconosciuta dall'art.
3, primo comma, lettera a, dello statuto, nella quale è
compresa (sentenza n. 107 del 1970) la disciplina del bilancio
e della contabilità regionale, come pure delle modalità
di copertura delle spese previste in bilancio. Ma la compressione
della competenza regionale in materia di contabilità si
risolve anche in una limitazione delle modalità di esercizio
delle attività legislative ed amministrative della Regione
in tutte le materie ad essa attribuite dagli artticoli da
3 a 6 dello statuto, e quindi delle relative competenze.
La limitazione delle ipotesi nelle quali la Regione può
ricorrere all'autofinanziamento, poi, ne comprimerebbe l'autonomia
finanziaria al di là dei limiti direttamente derivanti dagli
artt. 7 dello statuto e 119 della Costituzione su cui essa
autonomia si fonda, e ne limiterebbe la potestà programmatoria
relativa all'insieme degli interventi nelle materie di competenza
regionale, che all'autonomia finanziaria dà corpo, atteso
il “rapporto funzionale” che lega questa a quella, ed il
“valore strumentale” della programmazione, possibile solo
laddove le Regioni dispongano effettivamente di risorse,
rispetto all'autonomia regionale complessiva (sentenze n.
293 del 1995 e n. 381 del 1996). A titolo di esempio, la
ricorrente richiama le funzioni in materia di politica attiva
del lavoro previste dall'art. 3 delle norme di attuazione
recate dal d.lgs. 10 aprile 2001, n. 180, che potrebbero
risultare illegittimamente limitate dalle disposizioni impugnate.
I fini “di tutela dell'unità della Repubblica” “nel quadro
del coordinamento della finanza pubblica di cui agli artt.
119 e 120 Cost.”, che il comma 21 impugnato pone a fondamento
della normativa, sarebbero del tutto inconsistenti. Nell'art.
120, secondo comma, Cost., infatti, l'unità economica ha
la funzione di dare fondamento agli interventi sostitutivi,
attribuiti al Governo e non al Parlamento, nei casi di gravi
inadempienze commesse da Regioni ed enti locali, mentre
la normativa impugnata non ha ad oggetto le inadempienze
delle Regioni ed il potere sostitutivo, ma stabilisce essa
stessa il contenuto di un limite all'attività delle Regioni.
Ma anche a voler ammettere che la disciplina in esame sia
collegata all'esercizio del potere sostitutivo, osserva
la ricorrente, nell'estendere quanto stabilito dai commi
da 16 a 20, il successivo comma 21 omette ogni richiamo
alla procedura da seguire perché l'intervento possa essere
esercitato, come previsto dalla norma costituzionale, “nel
rispetto del principio di sussidiarietà e del principio
di leale cooperazione” (sentenza n. 43 del 2004). In ogni
caso, poi, non prevedendo lo statuto sardo poteri sostitutivi
dello Stato, in forza del limite fissato dall'art. 10 della
legge cost. n. 3 del 2001, l'art. 120, secondo comma, Cost.,
nel nuovo testo, non sarebbe applicabile alla Regione Sardegna.
Quanto invece al “coordinamento della finanza pubblica”
di cui al secondo comma dell'art. 119 Cost., esso avrebbe
come oggetto soltanto le entrate di Regioni ed enti locali
che abbiano natura coattiva, e non riguarderebbe in nessun
modo la materia dell'autofinanziamento di quegli enti e
le relative attività. In ogni caso, in forza del limite
fissato dall'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, anche
l'art. 119, secondo comma, Cost., nel nuovo testo, non sarebbe
applicabile alla Regione Sardegna, dove il coordinamento
della finanza pubblica si fonda sul principio stabilito
dall'art. 7 dello statuto.
Censure analoghe a quelle mosse nei confronti dell'estensione
della normativa che individua in modo riduttivo le spese
di investimento (commi 18 e 19) vanno formulate, prosegue
la ricorrente, nei confronti dell'estensione dell'elencazione
analitica e tassativa delle fattispecie di indebitamento
ammissibili contenuta nel comma 17 dell'art. 3.
L'estensione, compiuta dalla disposizione finale del comma
21 dell'art. 3, dell'applicabilità della disciplina dei
commi da 16 a 20 anche “agli enti e agli organismi individuati
nel comma 16 siti nei loro territori”, oltre a violare i
parametri già indicati, sarebbe, in particolare, invasiva
della competenza legislativa esclusiva della Regione in
materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
della Regione, e di ordinamento degli enti locali, attribuita
dall'art. 3, comma 1, lettere a e b, dello statuto.
L'art. 3, comma 21, in relazione al comma 20, ed all'ultimo
periodo del comma 17, violerebbe, poi, in particolare, il
riparto delle competenze normative dello Stato e delle Regioni
stabilito dall'art. 117, sesto comma, Cost. nell'attribuire
al Ministro dell'economia il potere di modificare con decreto
le tipologie dell'indebitamento e dell'investimento dei
precedenti commi 17 e 18. Si tratterebbe di un potere sostanzialmente
regolamentare, atteso il carattere innovativo che la legge
attribuisce al decreto, precluso allo Stato nelle materie
di competenza regionale già prima della riforma del titolo
V della Costituzione, e ora, appunto, dal sesto comma dell'art.
117 (sentenza n. 302 del 2003).
|
| |
|
6. – La Provincia autonoma di Trento premette,
invece, che la legge n. 350 del 2003 contiene, bensì, all'art.
4, comma 249, una clausola generale di salvaguardia per
le autonomie speciali, secondo la quale le disposizioni
della legge “sono applicabili nelle regioni a statuto speciale
e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente
con le norme dei rispettivi statuti”. Tuttavia, alcune disposizioni
in materia finanziaria, quelle impugnate, si pongono in
contrasto con la disciplina della materia finanziaria dettata
dal titolo VI dello statuto e, per quel che attiene alla
finanza locale, ivi comprese le modalità di ricorso all'indebitamento,
con l'art. 80 dello statuto, che disciplina la competenza
legislativa provinciale, e con l'art. 17 del d.lgs. 16 marzo
1992, n. 268, recante le norme di attuazione in materia
di finanza regionale e provinciale: ambiti, entrambi, nei
quali la Provincia ha legiferato, con la legge provinciale
14 settembre 1979, n. 7, e segnatamente con l'art. 31, per
quanto riguarda la Provincia stessa, e con la legge provinciale
15 novembre 1993, n. 36, per quel che riguarda la finanza
locale.
Il comma 21 dell'art. 3 della finanziaria 2004, disponendo
l'estensione dell'applicabilità alle autonomie speciali
dei precedenti commi da 16 a 21, farebbe venir meno l'operatività
della clausola di salvaguardia di cui si è detto, e si sostituirebbe
illegittimamente alla disciplina legislativa provinciale
nella materia, restringendo l'autonomia finanziaria e la
potestà legislativa provinciale.
In primo luogo, infatti, in base all'art. 10 della l. cost.
n. 3 del 2001 non si applicano alle Regioni a statuto speciale
ed alle province autonome gli artt. 119 e 120 Cost., nel
nuovo testo, richiamati dal comma 21 impugnato a fondamento
dei precedenti commi da 16 a 20 dell'art. 3 della finanziaria
2004, in quanto essi, evidentemente, non recano norme più
favorevoli di quanto non disponga il sistema statutario.
La pretesa di diretta applicazione alla Provincia delle
regole stabilite dai detti commi da 16 a 20 dell'art. 3
violerebbe platealmente l'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992,
n. 266, che prevede il ben noto meccanismo in virtù del
quale la sopravveniente legislazione statale nelle materie
provinciali determina non la diretta applicazione delle
norme statali, ma il dovere di adeguamento (nei limiti in
cui statutariamente vi sia), della legislazione provinciale.
In particolare, per quel che attiene al potere sostitutivo
dello Stato, esso è già previsto in due ipotesi, per la
Regione e le due Province autonome (dagli artt. 5, comma
1, e 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526), mentre nessuna
norma statutaria prevede o consente che la legge statale
stabilisca per quale ambito la Provincia possa ricorrere
all'indebitamento, o stabilisca che cosa costituisce indebitamento
o investimento.
In secondo luogo, i commi 17, 18 e 20 dell'art. 3, ad avviso
della ricorrente, sarebbero costituzionalmente illegittimi
per motivi specifici.
La normativa da essi dettata, infatti, restringe le possibilità
di azione delle Regioni, e secondo il comma 21 anche di
essa Provincia, rispetto alla regola costituzionale del
divieto di indebitamento se non per investimenti, regola
che è per le Regioni ordinarie direttamente operativa, e
non demanda alcun compito attuativo alla legge statale,
la quale, in ogni caso, dovrebbe attenersi al concetto economico
di investimenti, senza restringerlo arbitrariamente ed irragionevolmente,
estendendo il divieto costituzionale ad ambiti che esso
non era destinato a coprire: sarebbe, ad esempio, preclusa
dal comma 18, lettere g e h, la possibilità di ricorrere
all'indebitamento per effettuare trasferimenti in conto
capitale a favore di privati anziché in favore di soggetti
pubblici. L'irragionevolezza della norma ed il suo carattere
discriminatorio, anche alla stregua dell'art. 3 Cost., emergerebbero
anche all'interno della stessa legge n. 350 del 2003, il
cui art. 4, intitolato “Finanziamenti agli investimenti”,
contempla invece, sin dal comma 1, contributi a privati.
Le disposizioni del comma 18 dell'art. 3, inoltre, non corrisponderebbero
alla disciplina dei “trasferimenti in conto capitale” del
regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2223/96
del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti
nazionali e regionali della Comunità, che fra tali trasferimenti
comprende i “contributi agli investimenti”, menzionando
quelli alle imprese private ed a soggetti privati diversi
dalle imprese, in violazione, quindi dell'art. 117, primo
comma, Cost. La stessa irragionevole differenziazione della
possibilità di indebitamento delle Regioni da quella dello
Stato, per il quale continua a valere la disciplina comunitaria,
si tradurrebbe in lesione dell'autonomia finanziaria regionale.
Illegittime sarebbero altresì le norme che prevedono che
gli elenchi di cui agli artt. 17 e 18 possano essere modificati
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito l'ISTAT, “sulla base dei criteri definiti in sede
europea”, laddove il decreto del Ministro previsto dal comma
20 per modificare le tipologie di indebitamento e di investimento
non richiama più “i criteri definiti in sede europea”, il
che potrebbe essere inteso nel senso che nel secondo caso
sia previsto un regolamento ministeriale “in deroga”, discrezionalmente
adottabile dal ministro.
Entrambe le norme, comunque, sarebbero illegittime già nei
confronti delle Regioni ordinarie, perché nella materia
del “coordinamento della finanza pubblica”, di competenza
concorrente di Stato e Regioni, l'attuazione delle fonti
comunitarie non self-executing è regolata dall'art. 9 della
legge n. 86 del 1989, sicché, in attesa della legge regionale
di recepimento, lo Stato potrebbe attuare la direttiva,
ma perlomeno con un regolamento governativo, e non con un
regolamento del Ministro, atteso che la competenza dell'organo
collegiale prevista dalla legge n. 86 del 1989 deve ritenersi
costituzionalmente necessaria in relazione al rango costituzionale
dell'autonomia regionale. Ancor più chiaramente illegittimo
sarebbe il comma 20, che non fa riferimento ai criteri europei,
in quanto prevede un potere sostanzialmente regolamentare
in materia di competenza concorrente, in violazione dell'art.
117, sesto comma, Cost.
Qualora si ritenesse che il decreto previsto dalle due norme
non abbia natura regolamentare, ma sia espressione di una
funzione amministrativa attribuita al Ministro in virtù
del principio di sussidiarietà, non verrebbe meno l'illegittimità,
mancando qualsiasi coinvolgimento delle Regioni in contrasto
con il principio di leale cooperazione (sentenza n. 303
del 2003). Per la Provincia autonoma, si tratterebbe anche
dell'attribuzione di funzioni amministrative statali direttamente
vietate dall'art. 4 del d.P.R. n. 266 del 1992. Nel riferirsi
alle tipologie di cui al comma 18, il comma 20, infine,
sarebbe illegittimo perché conferirebbe al Ministro un “nudo”
potere discrezionale, in violazione del principio di legalità
sostanziale e, in quanto incidente sull'autonomia regionale
e provinciale, con lesione della stessa.
|
| |
|
7. – La Regione autonoma Valle d'Aosta osserva,
a propria volta, che l'art. 3 dello statuto riconosce ad
essa la potestà di emanare norme legislative di integrazione
e di attuazione delle leggi della Repubblica in una serie
di materie, fra cui “finanze regionali e comunali”, mentre
l'art. 4 attribuisce ad essa la competenza amministrativa
in tutte le materie in cui ha competenza legislativa. La
possibilità di assumere mutui ed emettere obbligazioni è
stata riconosciuta alla Regione dalla legge 26 novembre
1981, n. 690, e dalle norme di attuazione in materia di
finanze regionali e comunali dettate con d.lgs. 28 dicembre
1989, n. 431, che, in particolare, all'art. 6 ha stabilito
spettare alla Regione emanare norme in materia di bilanci,
di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti
degli enti locali della Valle e delle loro aziende. La Regione
ha esercitato tali attribuzioni con la legge regionale 16
dicembre 1997, n. 40, che, tra l'altro, demanda la disciplina
dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
ad un regolamento. Quest'ultimo, adottato il 3 febbraio
1997, con il n. 1, all'art. 44 dispone che gli enti locali
possano far ricorso all'indebitamento solo al fine di realizzare
investimenti, con l'unica deroga dei finanziamenti fuori
bilancio.
Le disposizioni censurate, articolate e di dettaglio, si
pongono quindi in netto contrasto con la disciplina così
richiamata, comportando la sostanziale abrogazione della
normativa valdostana, che pure è recata da una fonte che
dà attuazione ad uno statuto speciale, così violando l'art.
3 dello statuto.
Sarebbero altresì violati l'art. 48-bis dello statuto, per
non essere stato rispettato il procedimento da esso previsto
per la modifica delle norme di attuazione, comprese quelle
in materia finanziaria dettate dal d.lgs. n. 431 del 1989,
come stabilito dall'art. 1 del d.lgs. 22 aprile 1994, n.
320 (viene ricordata la sentenza n. 221 del 2003), l'art.
116, comma 1, Cost., che riconosce ad essa Regione particolari
condizioni di autonomia, l'art. 117, comma 1, Cost., e gli
artt. 118 Cost. e 4 dello statuto, che riconoscono alla
Regione la titolarità di funzioni amministrative proprie,
incidendo le disposizioni impugnate sull'autonomia organizzativa
di essa ricorrente e di tutti gli enti locali valdostani.
Né, in avverso, si potrebbe invocare la potestà dello Stato
di stabilire i principi di coordinamento della finanza pubblica
di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. (in proposito, sentenze
n. 17 e 36 del 2004), perché ciò implica la fissazione di
obiettivi e paradigmi generali dell'azione, e non l'adozione
di una normativa analitica e dettagliata.
La Regione denuncia in secondo luogo la violazione dell'art.
10 della legge cost. n. 3 del 2001, non potendosi invocare,
come fanno le disposizioni impugnate, gli artt. 119 e 120
Cost., investiti dalla riforma del titolo V, per ridurre
l'ambito di autonomia già riconosciuto alla Regione, atteso
che neppure l'art. 119, ultimo comma, Cost., in forza della
clausola dello stesso art.10 della legge cost. n. 3 del
2001, sarebbe applicabile alle autonomie speciali.
L'impatto della normativa impugnata sugli equilibri del
bilancio regionale, prosegue la ricorrente, sarebbe dirompente,
considerata la disposta limitazione a precise tipologie
delle spese finanziabili mediante indebitamento, con esclusione,
ad esempio, dei trasferimenti in conto capitale a favore
dei privati e i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari.
Inconferente sarebbe poi il richiamo, contenuto nel comma
21, all'art. 120 Cost. in tema di potere sostitutivo, non
solo per la non applicabilità alle Regioni a statuto speciale
di cui si è detto, ma per l'oggettiva insussistenza dei
presupposti.
L'approvazione delle disposizioni censurate senza previa
consultazione degli enti interessati, infine, violerebbe
i principi di sussidiarietà e leale cooperazione ribaditi
dallo stesso art. 120 Cost.
|
| |
|
8. – La disciplina legislativa recata dai
commi da 16 a 20 è altresì censurata dalle Regioni a statuto
ordinario.
La Regione Marche, anzitutto, dubita che al principio dell'ultimo
comma dell'art. 119 Cost. si possa dare attuazione ed integrazione
con norme della legge finanziaria, anziché con norme di
coordinamento, e comunque senza l'intervento o una possibilità
di definizione da parte del legislatore regionale. Le norme
impugnate, infatti, nel disciplinare l'indebitamento delle
Regioni e degli enti locali con previsioni di dettaglio
non riconducibili ai principi di coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario di cui all'art. 119 Cost.,
violerebbero l'autonomia finanziaria garantita agli enti
sub-statali proprio dall'art. 119 Cost.. Tali principi di
coordinamento devono essere inseriti dal legislatore statale
in una disciplina che contestualmente determini i “principi
generali”, come previsto dalla legge finanziaria per il
2003, la legge n. 289 del 2002, con l'istituzione, all'art.
3, dell'Alta commissione, scelta confermata dalla finanziaria
in esame all'art. 2, che ne ha fissato il termine per la
conclusione dei lavori.
Quella dettata dalle norme impugnate è invece normativa
di dettaglio, che elenca puntualmente investimenti e indebitamenti
ammessi, che condizionano in termini stringenti, e perciò
inammissibili, la capacità di esercizio autonomo delle competenze
legislative ed amministrative delle Regioni – rendendo,
ad esempio, illegittimi i trasferimenti in conto capitale
a favore di privati, escludendo così, tra l'altro, i cofinanziamenti
regionali di programmi comunitari –, laddove il sistema
costituzionale attribuisce alle Regioni potestà normativa
nel quadro dei principi fondamentali stabiliti dalla legge
statale.
Il comma 17 dell'art. 3, poi, attribuendo al Ministro potestà
regolamentare in materia non riservata alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato, violerebbe l'art. 117, sesto comma,
Cost., in quanto “deve escludersi la possibilità per lo
Stato di intervenire in tale materia con atti normativi
di rango sublegislativo” (sentenza n. 329 del 2003). Né
la competenza ministeriale in parola è assistita da garanzie
procedurali che consentano la partecipazione delle Regioni
alla definizione delle variazioni delle tipologie degli
investimenti e degli indebitamenti, con ulteriore lesione
delle competenze regionali.
|
| |
|
9. – La Regione Toscana denuncia il mancato
rispetto delle modalità di attuazione stabilite dall'art.
119 Cost. a garanzia di una corretta ed equilibrata realizzazione
del sistema finanziario regionale e locale, fine per il
quale è stata istituita l'Alta commissione di studio che
ultimerà i propri lavori entro il 30 settembre 2004.
Le disposizioni, ad avviso della Regione, violano l'art.
117 Cost. in quanto elencano in modo puntuale ed esaustivo
le spese di investimento, fornendone una disciplina dettagliata
e autoapplicativa, mentre la materia del coordinamento della
finanza pubblica è soggetta alla potestà legislativa concorrente
e perciò lo Stato dovrebbe limitarsi a fissare solo i principi
fondamentali.
Il comma 20, poi, nel prevedere che le modifiche alle tipologie
indicate nei commi 17 e 18 saranno in futuro disposte con
decreto del Ministro dell'economia, violerebbe l'art. 117,
sesto comma, Cost., consentendo ad un decreto ministeriale
di disciplinare aspetti interferenti con una materia soggetta
a potestà legislativa concorrente.
|
| |
|
10. – Le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna,
con ricorsi di identico tenore, rilevano che la normativa
dettata dai commi 17, 18 e 20 dell'art. 3 restringerebbe
le possibilità di azione delle Regioni rispetto alla regola
costituzionale del divieto di indebitamento se non per investimenti,
regola che è per le Regioni ordinarie direttamente operativa,
e non demanda alcun compito attuativo alla legge statale,
la quale, in ogni caso, dovrebbe attenersi al concetto economico
di investimenti, senza restringerlo arbitrariamente ed irragionevolmente,
estendendo il divieto costituzionale ad ambiti che esso
non era destinato a coprire: sarebbe, ad esempio, preclusa
dal comma 18, lettere g e h, la possibilità di ricorrere
all'indebitamento per effettuare trasferimenti in conto
capitale a favore di privati anziché in favore di soggetti
pubblici. L'irragionevolezza della norma ed il suo carattere
discriminatorio, anche alla stregua dell'art. 3 Cost., emergerebbero
anche all'interno della stessa legge n. 350 del 2003, il
cui art. 4, intitolato Finanziamenti agli investimenti,
contempla invece, sin dal comma 1, contributi a privati.
Le disposizioni del comma 18 dell'art. 3, inoltre, non corrisponderebbero
alla disciplina dei ”trasferimenti in conto capitale” del
regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2223/96
del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti
nazionali e regionali della Comunità, che fra tali trasferimenti
comprende i “contributi agli investimenti”, menzionando
quelli alle imprese private ed a soggetti privati diversi
dalle imprese, in violazione, quindi dell'art. 117, primo
comma, Cost. La stessa irragionevole differenziazione della
possibilità di indebitamento delle Regioni da quelle dello
Stato, per il quale continua a valere la disciplina comunitaria,
si tradurrebbe in lesione dell'autonomia finanziaria regionale.
Illegittime sarebbero altresì le norme che prevedono che
gli elenchi di cui agli artt. 17 e 18 possano essere modificati
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito l'ISTAT, “sulla base dei criteri definiti in sede
europea”, laddove il decreto del Ministro previsto dal comma
20 per modificare le tipologie di indebitamento e di investimento
non richiama più “i criteri definiti in sede europea”, il
che potrebbe essere inteso nel senso che nel secondo caso
sia previsto un regolamento ministeriale “in deroga”, discrezionalmente
adottabile dal ministro.
Entrambe le norme, comunque, sarebbero illegittime, perché
nella materia del “coordinamento della finanza pubblica”,
di competenza concorrente di Stato e Regioni, l'attuazione
delle fonti comunitarie non self-executing è regolata dall'art.
9 della legge n. 86 del 1989, sicché, in attesa della legge
regionale di recepimento, lo Stato potrebbe attuare la direttiva,
ma perlomeno con un regolamento governativo, e non con un
regolamento del Ministro, atteso che la competenza dell'organo
collegiale prevista dalla legge n. 86 del 1989 deve ritenersi
costituzionalmente necessaria in relazione al rango costituzionale
dell'autonomia regionale. Ancor più chiaramente illegittimo
sarebbe il comma 20, che non fa riferimento ai criteri europei,
in quanto prevede un potere sostanzialmente regolamentare
in materia di competenza concorrente, in violazione dell'art.
117, sesto comma, Cost.
Qualora si ritenesse che il decreto previsto dalle due norme
non abbia natura regolamentare, ma sia espressione di una
funzione amministrativa attribuita al Ministro in virtù
del principio di sussidiarietà, non verrebbe meno l'illegittimità,
mancando qualsiasi coinvolgimento delle Regioni in contrasto
con il principio di leale cooperazione (sentenza n. 303
del 2003). Nel riferirsi alle tipologie di cui al comma
18, il comma 20, infine, sarebbe illegittimo perché conferirebbe
al Ministro un “nudo” potere discrezionale, in violazione
del principio di legalità sostanziale e, in quanto incidente
sull'autonomia regionale, con lesione della stessa.
|
| |
|
11. – Infine, la Regione Campania lamenta
che le disposizioni impugnate, muovendosi al di fuori dell'impostazione
data alle autonomie, e segnatamente al sistema finanziario
regionale, dalla riforma del titolo V, attribuendo una portata
limitativa, e per di più mutevole – in quanto affidata alla
discrezionalità del Ministro dell'economia –, all'art. 119,
sesto comma, Cost., non abbiano dato ad esso attuazione,
ma con esso si siano, anzi, poste in contrasto. Infatti,
nella fase di passaggio al nuovo modello finanziario, in
attesa di una disciplina statale, sarebbe irragionevole
e illegittimo sottrarre alle Regioni i mezzi di gestione
della spesa che attualmente consentono la governabilità
del sistema finanziario e di spesa regionale (sentenze n.
13 e 37 del 2004, nonché, circa il parallelismo fra responsabilità
di disciplina della materia e responsabilità finanziaria,
sentenza n. 17 del 2004).
La disciplina impugnata violerebbe l'art. 117 Cost. in quanto,
seppur rientrante nella materia “armonizzazione dei bilanci
pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario”, non presenterebbe le caratteristiche di principi
fondamentali alla cui fissazione si deve limitare la legge
statale nelle ipotesi di competenza concorrente.
Anche qualora si volesse qualificare la disciplina impugnata
come attuazione parziale dell'art. 119 Cost., sarebbero
illegittime le modalità seguite, non solo per la irragionevole
selezione di alcuni contenuti di specifiche qualificazioni
presenti nella previsione costituzionale – perché non è
dato di cogliere il criterio adottato, e per la mutevolezza
ed integrabilità, con decreto del Ministro, di tali contenuti
–, ma per l'esclusione di qualsiasi intesa fra lo Stato
e la Regione tanto nella fase normativa di predisposizione
della stessa disciplina, che nelle fasi successive, di modifica,
con decreto ministeriale, delle tipologie di cui ai commi
17 e 18, in violazione del principio di leale cooperazione.
Infine, la previsione di modifica di cui ai commi 17 e 20,
con decreto ministeriale, delle ipotesi legislativamente
fissate violerebbe gli artt. 119 e 117, sesto comma, Cost.,
che consente allo Stato di esercitare la potestà regolamentare
solo in materie di competenza esclusiva. Nel caso di specie,
l'intervento normativo è di rango inferiore al regolamento
governativo, essendo attribuito al Ministro, ma potrà incidere
sulle disposizioni legislative, modificandole in noncuranza
di qualsiasi limite di principio da parte della legge, in
assenza di qualsiasi garanzia procedimentale che coinvolga
le Regioni.
|
| |
|
12. – Si è costituito in tutti i giudizi
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso
per la reiezione dei ricorsi.
In ordine alle censure dirette dagli enti ad autonomia speciale
avverso il comma 21, l'Avvocatura osserva in via generale
che l'art. 119, ultimo comma, Cost. non contrasta con gli
statuti speciali, e perciò opera sull'intero territorio
nazionale, e che i commi da 16 a 21 dell'art. 3 della finanziaria
censurati costituiscono normativa di attuazione del precetto
costituzionale, prodotta nell'ambito della competenza esclusiva
dello Stato, e non nell'ambito della competenza legislativa
concorrente di cui all'art. 117, comma terzo, Cost.
All'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, poi, non potrebbe
attribuirsi, oltre al palese significato “estensivo” delle
più ampie forme di autonomia, un significato “ostativo”
di non applicazione dei nuovi precetti costituzionali nei
territori ad autonomia speciale sino all'adeguamento degli
statuti, erigendo confini all'interno del territorio nazionale
all'operare di fondamentali parametri costituzionali.
Nello specifico, con riguardo alle doglianze della Provincia
autonoma di Trento, lo Stato osserva che il “postulato”
dell'asserita attribuzione anteriore di forme di autonomia
più ampia, dal quale muove la Provincia, sarebbe indimostrato,
in quanto l'art. 74 dello statuto porrebbe ad essa limiti
assai più severi di quelli ora stabiliti dall'art. 119,
ultimo comma, Cost., come il divieto di prestiti non “interni”
ed il “tetto” quantitativo. Inoltre, nella materia della
finanza locale l'art. 80 dello statuto attribuirebbe alla
Provincia solo una competenza legislativa concorrente.
Il fatto, poi, che nessuna norma statutaria preveda che
la legge statale possa regolare, per la Provincia, il ricorso
all'indebitamento, o stabilisca che cosa costituisca indebitamento
o investimento, varrebbe come riconoscimento dell'inesistenza
di limiti statutari alla produzione legislativa dello Stato
in argomento.
Quanto al richiamo al meccanismo dell'art. 2 del d.lgs.
n. 256 del 1992, la Provincia non avrebbe indicato le proprie
disposizioni abbisognevoli di “adeguamento”: la norma, d'altra
parte, si riferisce solo alle leggi statali costituenti
“limiti indicati dagli artt. 4 e 5 dello statuto”, e sarebbe
quindi inapplicabile alle disposizioni censurate, che si
connettono ed integrano l'art. 119, ultimo comma, Cost.,
il quale, non incontrando ostacoli nello statuto, è operante
anche all'interno della Regione Trentino-Alto Adige. In
ordine agli enti locali, la legge provinciale n. 36 del
1993 non definirebbe gli “investimenti”, e porrebbe limiti
essenzialmente quantitativi.
La Provincia, conclude quindi l'Avvocatura, potrebbe entro
giugno 2004 provvedere autonomamente allo “adeguamento”
della propria legislazione, purché con fedele recepimento
delle regole poste dai commi impugnati dell'art. 3 della
legge n. 350 del 2003.
Quanto, poi, al ricorso della Valle d'Aosta, l'Avvocatura
contesta che la normativa impugnata sia in contrasto con
l'art. 11 della legge n. 860 del 1981 e con le norme di
attuazione richiamate – le quali peraltro, siccome nella
specie anteriori all'introduzione dell'art. 48-bis nello
statuto, non sarebbero soggette al particolare procedimento
per la modifica da esso regolato –, nonché con la legge
regionale, che nulla disporrebbe sullo specifico tema; né
l'art. 44 del regolamento del 1999 fornirebbe una nozione
o una casistica di investimenti, sicché non potrebbe sostenersi
che le disposizioni della finanziaria abbiano inciso su
materia “già compiutamente disciplinata”.
Neppure sarebbe violato l'art. 48-bis dello statuto, articolo
che deve ricevere un'interpretazione “stretta”, perché le
disposizioni impugnate non recano norme di attuazione dello
statuto.
Venendo poi a contestare la fondatezza delle censure mosse
ai commi da 16 a 20, l'Avvocatura osserva che la doglianza
che investe il comma 17, secondo cui la nozione di indebitamento
fornita dalla legge impugnata non coinciderebbe con quella
di saldo netto da finanziare (alias fabbisogno) o con quella
di indebitamento netto (art. 6, settimo comma, della legge
n. 47 del 1977), sarebbe inconsistente, in quanto per la
normativa in esame rileverebbe il solo indebitamento per
finanziare spese di investimento, e non qualsiasi altro
indebitamento.
La censura mossa al comma 18, che non qualifica come investimenti
anche i trasferimenti “a fondo perduto” a favore di generici
operatori privati, è del pari infondata, perché la distinzione
operata dal legislatore è conforme al parametro costituzionale
attuato, in quanto il danaro proveniente dalle casse pubbliche
che concorra a formare assets privati può talvolta risultare
utilmente speso ma non costituisce investimento del soggetto
pubblico erogatore. La doglianza, dunque, mirerebbe ad una
pronuncia additiva, che introduca ulteriori tipologie di
trasferimenti in conto capitale, e sarebbe pertanto inammissibile.
Essa sarebbe anche infondata, in quanto dalla contiguità,
nell'art. 119, ultimo comma, del secondo periodo, attuato
con la normativa impugnata, con il primo periodo, ove si
parla di “patrimonio” delle Regioni e degli enti locali,
si intenderebbe che “investimento” è la destinazione di
risorse finanziarie all'accrescimento del patrimonio del
soggetto che “investe”, e non di altro soggetto, per di
più privato.
Quanto alla segnalazione del regolamento del Consiglio dell'Unione
europea n. 2223/96 del 25 giugno 1996, relativo al sistema
europeo dei conti nazionali e regionali della Comunità,
essa è non pertinente, perché l'atto si limiterebbe a stabilire
una metodologia contabile statistica comune, senza porre
alcuna norma che imponga agli Stati membri dell'Unione di
considerare investimenti anche i contributi pubblici a fondo
perduto all'imprenditoria privata.
In ordine al comma 19, la prevista istruttoria dell'istituto
finanziatore costituirebbe un principio di persino ovvia
ragionevolezza, ove si rispettasse il precetto del “buon
andamento”.
Il limite all'indebitamento delle Regioni, degli enti locali
e di altri soggetti pubblici, poi, sarebbe argomento non
riconducibile alla competenza primaria in materia di “ordinamento
degli uffici”, in quanto le risorse finanziarie per il funzionamento
degli uffici sono, per definizione, spese correnti, mentre
gli investimenti sono risorse finanziarie destinate all'accrescimento
del patrimonio del soggetto che investe, sicché si è nell'ambito
della competenza esclusiva statale a produrre norme generali,
e non solo locali, per l'attuazione dell'art. 119, ultimo
comma, Cost., concorrendo i livelli di indebitamento dei
soggetti pubblici, ancorché dotati di autonomia costituzionalmente
garantita – e cioè del settore pubblico allargato – a determinare
la stabilità economico finanziaria del “sistema Italia”
nella sua ineludibile unitarietà.
Non pertinente sarebbe l'attribuzione ai commi 17, 18 e
19 della natura di normativa di dettaglio, in quanto l'attuazione
dell'art. 119, ultimo comma, Cost., non sarebbe incasellabile
in una logica da competenza concorrente, mentre scarso pregio
avrebbe il ricorso all'immagine di una potestà programmatoria
della Regione, non potendosi per questa configurare una
materia a sé stante, né potendo costituire la programmazione
dello sviluppo economico un passe partout utile ad aprire
qualsiasi accesso ai flussi finanziari.
In ordine agli enti infraregionali, l'Avvocatura osserva
che la disciplina generale degli indebitamenti attiene al
governo dell'economia nazionale, e non all'ordinamento dei
singoli enti locali e delle singole aziende sanitarie.
Quanto poi alla violazione della procedura per l'introduzione
delle norme di coordinamento, ed all'istituzione dell'Alta
commissione, osserva l'Avvocatura che il Parlamento, all'esito
dei lavori di quest'ultima, potrebbe integrare o modificare
il comma 18.
Le Regioni non potrebbero, inoltre, invocare quale parametro
l'art. 3 della Costituzione.
Infine, in relazione alle censure mosse al potere ministeriale
di variare con decreto le tipologie di indebitamento e investimento
(commi 17 e 20) l'Avvocatura rileva che l'argomento relativo
all'assenza di criteri idonei a guidare l'esercizio del
potere del Ministro sarebbe inconsistente, essendo i criteri
agevolmente desumibili dall'intero contesto dei commi da
16 a 21.
|
| |
|
13. – In prossimità dell'udienza pubblica
tutte le ricorrenti hanno depositato memorie illustrative,
insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già formulate.
In particolare, la Regione Siciliana ha anzitutto precisato
di aver affermato la vincolatività, nei confronti di essa
Regione, del principio di indebitamento per le spese correnti
sancito dall'art. 119, sesto comma, Cost. sull'implicito
presupposto della sussistenza, ben prima della riforma costituzionale
del 2001, di un principio sostanzialmente analogo – codificato
da svariate fonti, come l'art. 10 della legge 16 maggio
1970, n. 281, per le Regioni a statuto ordinario, o l'art.
52 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, e,
per la Regione Siciliana, dall'art. 18, primo comma, della
legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 –, discendente dall'ossequio
a criteri di buon andamento e di sana amministrazione immanenti
nell'ordinamento, e correlato al limite all'autofinanziamento
noto a livello comunitario. La posizione del principio in
sede di riforma costituzionale non sarebbe, quindi, che
una esplicitazione di un vincolo contabile già cogente,
la cui concreta attuazione non potrebbe che essere rimessa,
in ossequio all'autonomia finanziaria attribuita alla Regione
Siciliana, alla responsabilità, ed alla legislazione, della
stessa. Sarebbe pertanto corretta l'individuazione dei parametri
negli artt. 14, lettere o e p, e 16 dello statuto, che attribuiscono
alla Regione la potestà di dettare norme concernenti l'ordinamento
contabile proprio nonché degli enti locali e di tutte le
realtà istituzionali ricomprese nel settore pubblico regionale,
ed attinenti all'autonomia finanziaria, mentre l'art. 20
dello statuto sarebbe stato invocato per l'illegittima compressione
della potestà amministrativa regionale, quantomeno sotto
il profilo dell'ampiezza e dell'operatività del relativo
espletamento.
Ritenere, poi, la normativa censurata compresa nelle materie
di competenza legislativa esclusiva dello Stato costituirebbe
assunto indimostrato, alla luce dell'inversione della tecnica
di riparto delle potestà legislative e dell'enumerazione
tassativa delle competenze dello Stato risultanti dal novellato
art. 117 Cost., che consentono deroghe all'ordinario assetto
delle competenze solo sulla base di quel meccanismo dinamico,
individuato nella sent. n. 303 del 2003, in presenza di
un preciso “iter in cui assumano il dovuto risalto le attività
concertative e di coordinamento orizzontale”, non riscontrabile
nella specie. Né, considerato il loro livello di assoluto
dettaglio, le disposizioni censurate possono ritenersi espressione
della competenza concorrente spettante allo Stato ex art.
117, terzo comma, Cost., in materia di “armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario”.
Dopo aver contestato che quella invocata con il ricorso
sia una pronuncia additiva, come affermato dalla difesa
erariale, essendo, invece, richiesta una sentenza che accerti
l'invasione della sfera di competenza costituzionalmente
garantita alla Regione, la ricorrente conclude, in replica
alla battuta polemica dell'Avvocatura sulla sorte degli
istituti di credito siciliani, precisando che ogni funzione
di vigilanza in materia creditizia è preclusa alla Regione,
essendo di esclusiva pertinenza della Banca d'Italia.
La Regione Sardegna in primo luogo ribadisce l'inapplicabilità
delle disposizioni censurate ad essa Regione perché dotata,
in forza delle disposizioni dello statuto, di forme di autonomia
più ampie di quelle previste dall'art. 119 Cost., soffermandosi
sull'interpretazione dell'art. 10 della legge cost. n. 3
del 2001, e richiamando, in proposito, anche la sentenza
n. 103 del 2003.
Qualora le disposizioni censurate fossero invece ritenute
ad essa applicabili, sarebbero tuttavia incostituzionali
perché lesive delle competenze legislative regionali, per
la natura strumentale della competenza in materia di bilancio
e contabilità, cui va ricondotta la disciplina dell'indebitamento,
in quanto la Regione verrebbe limitata nella potestà programmatoria
degli interventi pubblici nella varie materie.
La ricorrente contesta poi che la disciplina impugnata possa
essere considerata esercizio di una competenza esclusiva
statale per l'attuazione dell'art. 119, ultimo comma, Cost.,
in quanto il principio, posto dalla norma costituzionale,
del limite all'indebitamento non richiede norme di dettaglio
e/o di attuazione che puntualizzino o restringano il concetto
economico di investimento, come insegnerebbe la storia dell'applicazione
dell'art. 10 della legge n. 281 del 1970 – di cui l'art.
119, sesto comma, rappresenterebbe il “precipitato” costituzionale
–, che in trent'anni non ha conosciuto attuazione, essendo
stata interpretata la nozione di “spese di investimento”
esclusivamente alla luce del suo significato economico,
il che rende manifesto il carattere di dettaglio delle disposizioni
censurate.
La Provincia autonoma di Trento ricorda invece come rientri
nella propria competenza legislativa la contabilità propria
e, segnatamente, la disciplina della modalità di ricorso
all'indebitamento degli enti locali (art. 17, comma 3, della
legge n. 268 del 1992, ricostruisce brevemente la storia
normativa dell'indebitamento delle Regioni sino all'illegittimo
restringimento della nozione di investimento operata dalle
disposizioni censurate, ed osserva come la tesi della difesa
erariale secondo la quale l'esclusione dei finanziamenti
di investimenti privati sarebbe conforme al parametro costituzionale
avrebbe trovato smentita in quanto disposto, per gli anni
2003 e 2004, per gli enti ad autonomia speciale dal sopravvenuto
art. 3, comma 1, del d.l. 12 luglio 2004, n. 168, introduttivo
del comma 21-bis nella normativa impugnata.
La Regione Valle d'Aosta richiama a proprio favore, in particolare,
in tema di disciplina dell'indebitamento degli enti locali,
la sentenza n. 376 del 2003 di questa Corte.
La Regione Marche si sofferma in particolare su natura e
portata del coordinamento della finanza pubblica, compreso
tra le materie di legislazione concorrente dall'art. 117,
terzo comma, Cost., osservando, con numerosi richiami alla
dottrina, come nel sistema dell'art. 119 Cost. il coordinamento
statale intervenga su una potestà legislativa regionale
già preesistente, e debba essere limitato alla determinazione
dei principi fondamentali, laddove la normativa impugnata
fornisce un elenco puntuale degli investimenti e degli indebitamenti
ammessi (viene in proposito richiamata l'audizione della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome presso la Commissione bilancio del 18 marzo 2004).
La Regione Toscana aggiunge che la normativa impugnata si
porrebbe altresì in contrasto con il regolamento comunitario
n. 2223/96.
Le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna osservano che la prima
disciplina delle possibilità di investimento delle Regioni
ordinarie risale all'art. 10 della l. 16 maggio 1970, n.
281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni
a statuto ordinario), e, anche a seguito delle successive
modifiche legislative (art. 22 della legge n. 335 del 1976,
recante “Princìpi fondamentali e norme di coordinamento
in materia di bilancio e di contabilità delle regioni”,
e art. 23 del d.lgs. n. 76 del 2000, recante “Princìpi fondamentali
e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità
delle regioni”, in attuazione dell'articolo 1, comma 4,
della l. 25 giugno 1999, n. 208), si limitava ad escludere
l'indebitamento per finanziare la spesa corrente.
Secondo le ricorrenti, la ratio dell'art. 119 della Costituzione
è di “costituzionalizzare il divieto di indebitamento, da
parte delle Regioni, per finanziare la spesa corrente già
risultante dalle leggi statali ordinarie”, sicché, posto
che tale divieto non si sarebbe esteso al finanziamento
degli investimenti privati, sarebbe illegittimo introdurlo
mediante la norma impugnata: essi infatti “producono utilità
per il futuro nel territorio” e pertanto “devono rientrare
nel concetto costituzionale di investimento”.
In tal senso militerebbe la stessa formulazione letterale
dell'art. 119 Cost. (“finanziare spese di investimento”),
nonché la deroga al divieto concernente il ricorso all'indebitamento
per finanziare contributi agli investimenti di privati,
introdotta dal d.l. 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti
per il contenimento della spesa pubblica), convertito nella
l. 30 luglio 2004, n. 191.
Inoltre, le ricorrenti ribadiscono che la nozione di “contributo
agli investimenti” vigente in Italia non può che essere
conforme alla definizione adottata a livello comunitario,
tramite il regolamento n. 2223/96.
Infine, la Regione Campania insiste sul proprio interesse
alla decisione, pur dopo l'emanazione del d.l. n. 168 del
2004, che dichiara di avere impugnato in separato ricorso
(di cui chiede la riunione con il presente).
Nel merito, la ricorrente insiste sui profili di censura
già svolti, osservando che i “contenuti dell'autonomia”
regionale in punto di ricorso all'indebitamento sono direttamente
posti dall'art. 119 Cost. e si ricollegano inscindibilmente
alla piena attuazione della norma costituzionale, sicché
“sarebbe davvero paradossale assumere ed imporre soltanto
la vigenza attuale dei limiti, in assenza del 'sistema'
cui gli stessi si riferiscono”, in altre parole fino a quando
non si realizzi “la completa ed effettiva attuazione dell'autonomia
finanziaria” regionale.
|
| |
|
14. – Ha altresì depositato memorie illustrative,
nei ricorsi promossi dalle Regioni Siciliana, Campania,
Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, l'Avvocatura dello
Stato, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già
formulate.
Lo Stato sottolinea come l'art. 119, sesto comma, Cost.
si applichi indifferenziatamente a tutte le Regioni, dovendo
qualsiasi deroga essere esplicita e consacrata in una norma
costituzionale, atteso che la finanza pubblica è configurata
unitariamente dalla Costituzione e che i mercati finanziari
non sarebbero disposti a considerare il “rischio-regione”
come separato dal “rischio-Paese” ed a credere nella insensibilità
dello Stato ad eventuali insolvenze di singole autonomie,
ordinarie o speciali che siano. A ben vedere, dunque, il
censurato comma 21 recherebbe una norma superflua, volta
solo a prevenire equivoci attraverso un'interpretazione
autentica “di chiarimento”. Quanto, infine, al confine della
“espansione” dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001,
richiamando la sentenza n. 274 del 2003 l'Avvocatura osserva
come esso riguardi l'art. 117, comma quarto, e non i principi
e le regole posti dall'art. 119 Cost.
Inoltre, l'introduzione dei commi 21-bis e 21-ter nel testo
della norma impugnata viene incontro a richieste avanzate
dalle autonomie, sicché “non può escludersi che sia venuto
meno l'interesse” all'esame delle censure dirette avverso
il comma 18.
Lo Stato, in ogni caso, si sarebbe limitato a porre principi
fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica:
peraltro, “una competenza di coordinamento deve necessariamente
essere esercitata mediante atti statali 'autosufficienti'
e non può richiedere, per la completezza della sua effettività,
atti legislativi posti in essere dalle regioni 'coordinate'”.
Viene altresì contestato che il diritto comunitario recepisca
una nozione di investimento comprensiva dei finanziamenti
ai privati, posto che i “contributi agli investimenti” previsti
dal regolamento n. 2223/96 (punto D.92) costituirebbero
“trasferimenti in conto capitale” distinti dagli “investimenti
fissi” (punto P.51).
L'investimento richiederebbe, per essere tale, “un accrescimento
del proprio patrimonio”, che non consegue invece ai trasferimenti
in conto capitale ai privati, cosicché sarebbe “irrazionale”
e in contrasto con la lettera dell'art. 119 della Costituzione
recepirne a livello legislativo una nozione così allargata.
Infine, quanto al potere ministeriale di incidere sulle
tipologie di indebitamento e di investimento previste dalla
legge, l'Avvocatura osserva che, in ordine alle prime (comma
17), il decreto ministeriale avrebbe carattere meramente
integrativo e che, in ordine alle seconde (comma 18), il
decreto “può soltanto precisare ed interpretare le “tipologie”
elencate (…) senza ambizione di apportare modifiche sostanziali”.
L'Avvocatura ritiene poi ammissibile che all'attuazione
dell'art. 119 Cost. si proceda mediante “interventi parziali”,
di cui la norma impugnata sarebbe un esempio.
Essa si limiterebbe a porre, nella materia del coordinamento
della finanza pubblica, “principi cui le singole leggi regionali
di spesa nei vari settori d'intervento devono attenersi”.
Inoltre, “una competenza di coordinamento deve necessariamente
essere esercitata mediante atti statali 'autosufficienti'
e non può richiedere, per la completezza della sua effettività,
atti legislativi posti in essere dalle Regioni 'coordinate'”.
|
| |
|
15. – All'udienza del 28 settembre 2004 le
parti hanno discusso i ricorsi, insistendo sulle conclusioni
già rassegnate.
|
| |
|
Considerato in diritto
|
| |
|
1.– L'art. 119, sesto comma, della Costituzione,
nel testo novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, stabilisce, nel suo secondo periodo, che i Comuni,
le Province, le Città metropolitane e le Regioni “possono
ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di
investimento”; e aggiunge, nel terzo periodo, che “è esclusa
ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti”.
L'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2004), al comma 16 stabilisce
che “Ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione,
le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende
e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma
1, lettera b, del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali
costituite per l'esercizio di servizi pubblici [vale a dire,
oltre a Comuni, Province e Città metropolitane, le comunità
montane, le comunità isolane o di arcipelago, le unioni
di Comuni, i consorzi cui partecipano gli enti locali, con
esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza
economica e imprenditoriale, e, ove previsto dallo statuto,
i consorzi per la gestione dei servizi sociali, nonché le
aziende speciali e le istituzioni] possono ricorrere all'indebitamento
solo per finanziare spese di investimento”(primo periodo);
e che “Le regioni a statuto ordinario possono, con propria
legge, disciplinare l'indebitamento delle aziende sanitarie
locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 [vale a
dire degli enti e organismi, in qualunque forma costituiti,
dipendenti dalla Regione], solo per finanziare spese di
investimento” (secondo periodo).
Il successivo comma 17 stabilisce che “Per gli enti di cui
al comma 16 costituiscono indebitamento, agli effetti dell'articolo
119, sesto comma, della Costituzione” una serie di operazioni
dettagliatamente elencate nel primo e nel secondo periodo
del comma. Il terzo periodo aggiunge che “Non costituiscono
indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le
operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono
di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa
statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di
effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura
di bilancio”. Ai sensi del successivo quarto periodo, “Modifiche
alle predette tipologie di indebitamento sono disposte con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
l'ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea”.
Il comma 18, a sua volta, elenca, nelle lettere da a a i,
le operazioni che “ai fini di cui all'articolo 119, sesto
comma, della Costituzione, costituiscono investimenti”.
Il comma 19 aggiunge che “gli enti e gli organismi di cui
al comma 16 non possono ricorrere all'indebitamento per
il finanziamento di conferimenti rivolti alla capitalizzazione
di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite.
A tale fine l'istituto finanziatore, in sede istruttoria,
è tenuto ad acquisire dall'ente l'esplicazione specifica
sull'investimento da finanziare e l'indicazione che il bilancio
dell'azienda o della società partecipata, per la quale si
effettua l'operazione, relativo all'esercizio finanziario
precedente l'operazione di conferimento di capitale, non
presenta una perdita di esercizio”.
Il comma 20 stabilisce che “Le modifiche alle tipologie
di cui ai commi 17 e 18 sono disposte con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT”.
Infine, il comma 21 recita: “Ai fini della tutela dell'unità
economica della Repubblica e nel quadro del coordinamento
della finanza pubblica di cui agli articoli 119 e 120 della
Costituzione, le disposizioni di cui ai commi da 16 a 20
si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti e agli
organismi individuati nel comma 16 siti nei loro territori”.
Tali disposizioni sono impugnate, con distinti ricorsi,
dalle Regioni Sicilia (tutti i predetti commi), Sardegna
(il comma 21, in relazione ai commi da 16 a 20), Valle d'Aosta
(tutti i commi), dalla Provincia autonoma di Trento (i commi
17, 18, 20 e 21), e dalle Regioni Campania (tutti i commi),
Emilia-Romagna (i commi 17, 18 e 20), Marche (i commi da
16 a 20), Toscana (i commi 18, 19 e 20) e Umbria (i commi
17, 18 e 20).
|
| |
|
2.– Le censure mosse dalle ricorrenti possono
suddividersi in tre gruppi. In primo luogo, il comma 21
è impugnato dalle Regioni a statuto speciale e dalla Provincia
autonoma di Trento (nonché dalla Regione Campania, che non
sviluppa però su di esso autonome censure, né è riguardata
dalle disposizioni di detto comma, onde la relativa censura
risulta inammissibile), le quali lamentano che sia disposta
nei loro confronti e nei confronti degli enti in esse siti
l'applicazione delle disposizioni dei precedenti commi,
sostenendo in sostanza che ad esse l'articolo 119, sesto
comma, della Costituzione non potrebbe applicarsi se non
nelle parti in cui comporti forme di autonomia più ampie
rispetto a quelle loro già attribuite, ai sensi dell'art.
10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, il che non
si potrebbe dire o si potrebbe dire solo per qualche aspetto,
al quale dovrebbe limitarsi detta applicabilità; e che in
ogni caso (secondo la Regione Siciliana) la individuazione
delle nozioni di indebitamento e di investimento, ai fini
dell'applicazione dell'art. 119, sesto comma, spetterebbe
alla Regione.
Il secondo gruppo di censure riguarda i commi da 16 a 20.
Esse accomunano le ricorrenti Regioni ordinarie e le ricorrenti
Regioni speciali, le quali, in subordine rispetto alla questione
che investe il comma 21, o in correlazione con questa, lamentano
anch'esse, sostanzialmente, l'estensione dell'applicazione
delle norme a enti diversi da quelli espressamente indicati
nell'art. 119, sesto comma, e le restrizioni, che si affermano
illegittime e lesive dell'autonomia finanziaria regionale
e provinciale, che i commi in esame apportano alle nozioni
di indebitamento e in ispecie di investimento.
In particolare, sarebbe illegittimo il comma 18 là dove
esclude dal novero delle spese di investimento, per le quali
è ammesso il ricorso all'indebitamento, i contributi erogati
a favore di soggetti privati e molti co-finanziamenti regionali
di programmi comunitari.
Infine, i commi 17 e 20 sono censurati, sia dalle Regioni
ordinarie che da quelle speciali (ad eccezione della Valle
d'Aosta), in quanto attribuiscono al Ministro dell'economia
e delle finanze il potere, sostanzialmente regolamentare,
di modificare con proprio decreto le tipologie di operazioni
costituenti indebitamento e investimento.
|
| |
|
3.– La presente decisione riguarda solo le
questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti
dell'art. 3, commi da 16 a 21, della legge n. 350 del 2003,
restando riservata a separate pronunzie la decisione delle
altre questioni sollevate in alcuni dei ricorsi.
Con riguardo alle disposizioni indicate, i relativi giudizi
devono essere riuniti, per la coincidenza dell'oggetto,
ed essere decisi con unica pronunzia.
|
| |
|
4.– Le questioni sollevate con il ricorso
della Regione Toscana devono essere dichiarate inammissibili,
in quanto la delibera della Giunta regionale n. 66 in data
9 febbraio 2004, che ha deciso l'impugnazione di disposizioni
della legge n. 350 del 2003, non reca, nella motivazione,
alcun riferimento all'art. 3, commi da 16 a 20 (ancorché
indichi a titolo di “esempio” alcune altre disposizioni
ritenute lesive), mentre la generica autorizzazione a sollevare
questione di legittimità costituzionale della legge n. 350
– avente contenuti molteplici e assai vari – non può, per
la sua genericità, dare ingresso all'impugnazione di disposizioni
non individuate (cfr. sentenza n. 43 del 2004).
Parimenti inammissibile, come si è accennato, è l'impugnazione
del comma 21 proposta, senza motivazione alcuna, dalla Regione
Campania in relazione ad un comma, che riguarda le sole
Regioni ad autonomia speciale.
|
| |
|
5.– Le questioni, sollevate dalle Regioni
a statuto speciale e dalla Provincia autonoma di Trento,
nei confronti del comma 21, sono infondate.
L'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, nel testo
novellato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, non
introduce nuove restrizioni all'autonomia regionale, ma
enuncia espressamente un vincolo – quello a ricorrere all'indebitamento
solo per spese di investimento – che già nel previgente
regime costituzionale e statutario il legislatore statale
ben poteva imporre anche alle Regioni a statuto speciale,
in attuazione del principio unitario (art. 5 della Costituzione)
e dei poteri di coordinamento della finanza pubblica, nonché
del potere di dettare norme di riforma economico-sociale
vincolanti anche nei confronti della potestà legislativa
primaria delle Regioni ad autonomia differenziata. E se
quest'ultimo vincolo può non trovare più applicazione, in
forza della clausola di salvaguardia dell'art. 10 della
legge costituzionale n. 3 del 2001, negli ambiti nei quali
le Regioni ordinarie abbiano acquisito potestà più ampie,
ciò non può dirsi in ambiti, come quello dei principi di
coordinamento finanziario (cfr. art. 117, terzo comma),
in cui l'autonomia delle Regioni ordinarie incontra tuttora
gli stessi o più rigorosi limiti (cfr. sentenza n. 536 del
2002).
La finanza delle Regioni a statuto speciale è infatti parte
della “finanza pubblica allargata” nei cui riguardi lo Stato
aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento,
nell'esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie
speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi
di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei (cfr.
sentenze n. 416 del 1995; n. 421 del 1998), come quelli
relativi al cosiddetto patto di stabilità interno (cfr.
sentenza n. 36 del 2004).
Il nuovo sesto comma dell'art. 119 della Costituzione trova
dunque applicazione nei confronti di tutte le autonomie,
ordinarie e speciali, senza che sia necessario all'uopo
ricorrere a meccanismi concertati di attuazione statutaria:
e di conseguenza non è illegittima l'estensione che la legge
statale ha disposto, nei confronti di tutte le Regioni,
della normativa attuativa.
Né si potrebbero rinvenire ragioni giustificatrici di una
così radicale differenziazione fra i due tipi di autonomia
regionale, in relazione ad un aspetto – quello della soggezione
a vincoli generali di equilibrio finanziario e dei bilanci
– che non può non accomunare tutti gli enti operanti nell'ambito
del sistema della finanza pubblica allargata.
|
| |
|
6.– Anche le censure del secondo gruppo,
mosse nei confronti dei commi da 16 a 20 nei ricorsi sia
delle Regioni ordinarie, sia di quelle speciali, sono infondate.
Il quesito che si pone è il seguente: se e in che misura
la legge dello Stato possa porre regole specifiche che concretizzano
e attuano il vincolo di cui all'art. 119, sesto comma, della
Costituzione, in particolare definendo ciò che si intende,
a questi fini, per “indebitamento” e per “spese di investimento”.
Non si tratta di nozioni il cui contenuto possa determinarsi
a priori, in modo assolutamente univoco, sulla base della
sola disposizione costituzionale, di cui questa Corte sia
in grado di offrire una interpretazione esaustiva e vincolante
per tutti, una volta per sempre. Si tratta di nozioni che
si fondano su principi della scienza economica, ma che non
possono non dare spazio a regole di concretizzazione connotate
da una qualche discrezionalità politica.
Ciò risulta del resto evidente, se si tiene conto che proprio
le definizioni che il legislatore statale ha offerto nelle
disposizioni qui impugnate (art. 3, commi 17, 18 e 19, della
legge n. 350 del 2003) derivano da scelte di politica economica
e finanziaria effettuate in stretta correlazione con i vincoli
di carattere sovranazionale cui anche l'Italia è assoggettata
in forza dei Trattati europei, e dei criteri politico-economici
e tecnici adottati dagli organi dell'Unione europea nel
controllare l'osservanza di tali vincoli.
La nozione di spese di investimento adottata appare anzi
estensiva rispetto ad un significato strettamente contabile,
che faccia riferimento solo ad erogazioni di denaro pubblico
cui faccia riscontro l'acquisizione di un nuovo corrispondente
valore al patrimonio dell'ente che effettua la spesa: comprende
infatti ad esempio i trasferimenti in conto capitale destinati
alla realizzazione degli investimenti di altri enti pubblici
(comma 18, lettera g), o gli interventi contenuti in programmi
generali relativi a piani urbanistici dichiarati di preminente
interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero
e alla valorizzazione del territorio (comma 18, lettera
i).
Parimenti, la nozione di “indebitamento” è ispirata ai criteri
adottati in sede europea ai fini del controllo dei disavanzi
pubblici; si tratta, in definitiva, di tutte le entrate
che non possono essere portate a scomputo del disavanzo
calcolato ai fini del rispetto dei parametri comunitari.
Ciò posto, è chiaro come non si possa ammettere che ogni
ente, e così ogni Regione, faccia in proprio le scelte di
concretizzazione delle nozioni di indebitamento e di investimento
ai fini predetti. Trattandosi di far valere un vincolo di
carattere generale, che deve valere in modo uniforme per
tutti gli enti, solo lo Stato può legittimamente provvedere
a tali scelte.
|
| |
|
7.– Sono pertanto infondate le censure sollevate
in relazione ai commi 17 e 18 dell'art. 3 in esame sul presupposto
che spetti alla Regione, e non allo Stato, il potere di
definire le nozioni di indebitamento e di investimento ai
fini dell'attuazione del vincolo espresso nell'art. 119,
sesto comma, della Costituzione. Resta naturalmente fermo
che qualora, in concreto, lo Stato effettuasse scelte irragionevoli,
le Regioni ben potrebbero contestarle nelle sedi appropriate.
Questo non si verifica però nella specie. Le scelte espresse
nei commi 17 e 18 dell'impugnato art. 3 non possono dirsi
irragionevoli. Non può dirsi tale, in particolare, la scelta
di escludere dalla nozione di spese di investimento le erogazioni
a favore di privati, sia pure effettuate per favorirne gli
investimenti.
Queste infatti, ancorché possano indubbiamente concorrere
a promuovere (con effetti che occorrerebbe peraltro definire
e misurare caso per caso) lo sviluppo del sistema economico
nazionale, non concorrono ad accrescere il patrimonio pubblico
nel suo complesso: criterio negativo, questo, che non irragionevolmente
appare aver guidato il legislatore statale in dette scelte.
Lo stesso è a dirsi per le forme di co-finanziamento regionale
di programmi comunitari, che di per sé possono attenere
a tipologie di spese assai diverse fra di loro, non necessariamente
definibili come investimenti secondo il criterio predetto.
|
| |
|
8.– Sono invece fondate le censure del terzo
gruppo, che investono i commi 17, ultimo periodo, e 20,
là dove attribuiscono al Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito l'ISTAT, il potere di disporre con proprio
decreto modifiche alle tipologie di “indebitamento” e di
“investimenti” stabilite in detti commi ai fini di cui all'art.
119, sesto comma, della Costituzione.
Tali disposizioni (di cui l'una, quella del comma 20, in
parte ripete la previsione del comma 17 quanto alle tipologie
di indebitamento, ed estende lo stesso meccanismo alle tipologie
degli investimenti) conferiscono al Ministro una potestà
il cui esercizio può comportare una ulteriore restrizione
della facoltà per gli enti autonomi di ricorrere all'indebitamento
per finanziare le proprie spese, e si traducono sostanzialmente
in una delegificazione delle statuizioni contenute nei predetti
commi, che definiscono le nozioni di indebitamento e di
investimento ai fini dell'applicazione alle Regioni e agli
enti locali del vincolo di cui all'art. 119, sesto comma,
della Costituzione.
Ma una siffatta previsione presupporrebbe il rispetto del
principio di legalità sostanziale, in forza del quale l'esercizio
di un potere politico-amministrativo incidente sull'autonomia
regionale (nonché sull'autonomia locale) può essere ammesso
solo sulla base di previsioni legislative che predeterminino
in via generale il contenuto delle statuizioni dell'esecutivo,
delimitandone la discrezionalità (cfr. sentenze n. 150 del
1982, n. 384 del 1992, n. 301 del 2003).
Né può valere a soddisfare tale requisito la generica previsione
del comma 17, ultimo periodo (non ripetuta, peraltro, dal
comma 20, e quindi non applicabile alle modifiche delle
tipologie di investimento di cui al comma 18), secondo cui
il Ministro dovrebbe disporre le eventuali modifiche alle
tipologie di indebitamento “sulla base dei criteri definiti
in sede europea”. Infatti, ove non si tratti di norme europee
suscettibili di diretta applicazione (nel qual caso, peraltro,
non occorrerebbe la mediazione di norme nazionali), tale
previsione non basta ad integrare una sufficiente determinazione
legislativa dei presupposti e del contenuto degli atti ministeriali.
|
| |
|
per questi motivi
|
| |
|
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunzie la decisione delle altre
questioni sollevate con i ricorsi in epigrafe;
riuniti i giudizi limitatamente alle questioni relative
all'art. 3, commi da 16 a 21, della legge impugnata,
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3,
comma 17, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004);
b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3,
comma 20, della predetta legge n. 350 del 2003;
c) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 18, 19 e 20, della predetta legge n.
350 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e
119 della Costituzione, dalla Regione Toscana (reg. ric.
n. 32 del 2004) con il ricorso in epigrafe;
d) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma 21, della predetta legge n. 350 del 2003,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 114, 117, 119 e
120 della Costituzione, dalla Regione Campania (reg. ric.
n.37 del 2004) con il ricorso in epigrafe;
e) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma 21, della predetta legge n. 350 del 2003,
sollevate dalla Regione Siciliana (reg. ric. n. 28 del 2004)
in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione,
agli artt. 14, lettere o e p, e 36 dello statuto speciale
per la Regione Siciliana di cui al r.d.lgs. 15 maggio 1946,
n. 455, e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3; dalla Regione Sardegna (reg. ric. n. 29 del
2004) in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della
Costituzione, agli artt. 3, 4, 5, 7, 11 dello statuto speciale
per la Sardegna di cui alla legge cost. 26 febbraio 1948,
n. 3, all'art. 3 del d.lgs. 10 aprile 2001, n. 180, e all'art.
10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; dalla
Provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 35 del 2004)
in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della Costituzione,
al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, all'art.
10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, e agli artt.
2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; dalla Regione Valle
d'Aosta (reg. ric. n.36 del 2004) in riferimento agli artt.
3, 5, 117, 119 e 120 della Costituzione, all'art. 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché ai principi
di sussidiarietà e di leale collaborazione, con i ricorsi
in epigrafe;
f) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo
a), 18 e 19 della predetta legge n. 350 del 2003, sollevate,
in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione
e all'art. 20 dello statuto speciale per la Regione Siciliana
di cui al r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, dalla Regione
Siciliana con il ricorso in epigrafe (reg. ric. n. 28 del
2004);
g) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo
a), 18 e 19, della predetta legge n. 350 del 2003, sollevate,
in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della Costituzione,
agli artt. 3, 4, 5, 7 e 11 dello statuto speciale per la
Sardegna di cui alla legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3,
e all'art. 3 del d.lgs. 10 aprile 2001, n. 180, dalla Regione
Sardegna con il ricorso in epigrafe (reg. ric. n. 29 del
2004);
h) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 17 (salvo quanto disposto al capo a),
e 18, della predetta legge n. 350 del 2003, sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione,
dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso in epigrafe
(reg. ric. n. 35 del 2004);
i) dichiara non fondate le questioni di legittimità dell'art.
3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e
19, della predetta legge n. 350 del 2003, sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 5, 116, 117 e 118 della Costituzione,
agli artt. 3, 4 e 48-bis dello statuto speciale per la Valle
d'Aosta di cui alla legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4,
dalla Regione Valle d'Aosta con il ricorso in epigrafe (reg.
ric. n. 36 del 2004);
l) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo
a), 18 e 19, della predetta legge n. 350 del 2003, sollevate,
in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione,
dalla Regione Marche (reg. ric. n. 31 del 2004) con il ricorso
in epigrafe;
m) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 17 (salvo quanto disposto al capo a),
e 18, della predetta legge n. 350 del 2003, sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione,
dalle Regioni Emilia-Romagna (reg. ric. n. 33 del 2004)
e Umbria (reg. ric. n. 34 del 2004) con i ricorsi in epigrafe;
n) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo
a), 18 e 19, della predetta legge n. 350 del 2003, sollevate,
in riferimento agli artt. 3, 114, 117, 119 e 120 della Costituzione,
dalla Regione Campania (reg. ric. n.37 del 2004) con il
ricorso in epigrafe.
|
| |
|
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.
|
FRANCESCO BUONANNO
|
|
| Sui limiti all’autonomia
finanziaria delle Regioni e degli enti locali: le nozioni
ed il rapporto tra “indebitamento” e “spese di investimento”
nella disciplina attuativa dell’art. 119 della Costituzione.
(Corte Costituzionale, sentenza 29 dicembre 2004, n. 425)
| La
decisione
La Corte Costituzionale ha riunito e deciso i ricorsi
presentati da alcune Regioni (Sicilia, Sardegna,
Valle d’Aosta, Campania, Marche, Toscana) e dalla
Provincia autonoma di Trento, recanti le censure
di illegittimità costituzionale dei commi da 16
a 21 dell’art. 3 della L. 24.12.2003 n. 350 (Finanziaria
2004), distinguendo tre gruppi di questioni.
Le prime, quelle relative al comma 21, proposte
dalle Regioni a statuto speciale e dalla Provincia
autonoma di Trento, sono state dichiarate infondate.
Le ricorrenti avevano sostenuto la non applicabilità
- a loro e agli enti siti nel loro territorio -
del comma 21 se non nella parte in cui la norma
“non comporti forme di autonomia più ampie di quelle
già loro attribuite”, cosa che, invece, di fatto,
non accadrebbe, se non sotto limitati aspetti, pure
evidenziati nei ricorsi, realizzandosi, al contrario,
restrizioni alla predetta autonomia.
In ogni caso, poi, la definizione delle nozioni
di “indebitamento e di investimento”, ai fini dell’applicazione
dell’art. 119, sesto comma, Cost. spetterebbe (secondo
la Regione Siciliana) alle Regioni e non al legislatore
statale.
Secondo la Corte, invece, l’art. 119, sesto comma,
Cost., nello stabilire che Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni possono “ricorrere all’indebitamento
solo per finanziare spese di investimento”, enuncia
un vincolo che, lungi dall’introdurre “nuove restrizioni
all’autonomia regionale”, già trovava fondamento,
prima ancora della riforma del Titolo V della Carta
fondamentale, nell’attuazione del principio unitario
(art. 5 Cost.) e nei poteri di coordinamento della
finanza pubblica, nonché nel potere di dettare norme
di riforma economico-sociale vincolanti anche nei
confronti della potestà legislativa primaria delle
Regioni a statuto speciale, la cui finanza è parte
della “finanza pubblica allargata”, materia rispetto
alla quale lo Stato conserva “poteri di disciplina
generale e di coordinamento”.
All’esercizio di tali poteri, le Regioni, tanto
a statuto ordinario quanto speciale, non possono
resistere; e anzi sono chiamate a contribuire al
conseguimento degli obiettivi “complessivi” di finanza
pubblica che sono connessi “anche ai vincoli europei”.
In tal senso, secondo la Corte, non è illegittima
l’estensione - realizzata dal comma 21 - dell’applicazione
della normativa attuativa dell’art. 119, sesto comma,
Cost. “a tutte le autonomie”.
Parimenti, infondate sono state dichiarate le questioni
del secondo gruppo, proposte sia dalle Regioni a
statuto ordinario che da quelle a statuto speciale,
in relazione ai commi da 16 a 20, con particolare
riferimento al potere dello Stato di definire le
nozioni di indebitamento e di investimento ai fini
dell’attuazione del vincolo di cui all’art. 119,
sesto comma, Cost..
Ricordata l’impossibilità di determinare a priori,
in modo univoco, sulla base del solo dettato costituzionale,
le nozioni di indebitamento e di investimento, che
si fondano sui principi della scienza economica,
la Corte afferma altresì come tali nozioni “non
possano non dare spazio a regole di concretizzazione
connotate da una qualche discrezionalità politica”.
Ed infatti, più precisamente, le definizioni di
cui ai commi 17, 18 e 19 “derivano da scelte di
politica economica e finanziaria effettuate in stretta
correlazione con i vincoli di carattere sovranazionale
cui anche l’Italia è assoggettata in forza dei Trattati
europei e dei criteri politico-economici e tecnici
adottati dagli organi dell’Unione europea nel controllare
l’osservanza di tali vincoli”.
La nozione di “spese di investimento” (comma 18)
appare alla Corte estensiva rispetto al suo significato
meramente contabile, riferendosi non solamente ad
erogazioni di denaro pubblico alle quali trovi riscontro
l’acquisizione di un nuovo bene al patrimonio dell’ente
che effettua la spesa.
Allo stesso modo, la nozione di “indebitamento”
(comma 17) è ispirata a criteri adottati in sede
europea ai fini del controllo dei disavanzi pubblici
e consiste, “in definitiva, di tutte le entrate
che non possono essere portate a scomputo del disavanzo
calcolato ai fini del rispetto dei parametri comunitari”.
Dunque, da un lato, l’ampiezza della definizione
di “spese di investimento” (che comprendono anche,
ad esempio, trasferimenti in conto capitale destinati
alla realizzazione degli investimenti di altri enti
pubblici, o gli interventi contenuti in programmi
generali relativi a piani urbanistici dichiarati
di preminente interesse regionale aventi finalità
pubblica volti al recupero e alla valorizzazione
del territorio); dall’altro, la derivazione e l’aderenza
della definizione di “indebitamento” ai criteri
europei, spingono la Corte a ritenere legittime
le norme impugnate che possono dirsi ragionevoli
quanto al fine di perseguire il rispetto dei parametri
comunitari.
Ciò non toglie che future scelte “irragionevoli”
da parte del legislatore statale in punto di determinazione
delle “spese di investimento” e/o dell’ “indebitamento”
ammissibile, potrebbero essere contestate dalle
Regioni “nelle sedi appropriate”.
Al momento, tuttavia, non appare irragionevole la
“scelta di escludere dalla nozione di spese di investimento
le erogazioni a favore di privati, sia pure effettuate
per favorirne gli investimenti”, in quanto tali
spese, pur potendo favorire la promozione dello
sviluppo del sistema economico nazionale, “non concorrono
ad accrescere il patrimonio pubblico nel suo complesso”.
E’ questo, invece, il “criterio negativo” che appare
aver guidato, non irragionevolmente, il legislatore
statale nelle scelte normative contestate dagli
organismi regionali.
Infine, sono state ritenute fondate le questioni
del terzo gruppo, che riguardavano i commi 17, ultimo
periodo e 20, siccome le norme impugnate attribuiscono
illegittimamente al Ministro dell’economia e delle
finanze un “potere, sostanzialmente regolamentare,
di modificare con proprio decreto le tipologie di
operazioni costituenti indebitamento e investimento”,
il “cui esercizio può comportare una ulteriore restrizione
della facoltà per gli enti autonomi di ricorrere
all’indebitamento per finanziare le proprie spese,
e si traducono sostanzialmente in una delegificazione
delle statuizioni contenute nei predetti commi,
che definiscono le nozioni di indebitamento e di
investimento ai fini dell’applicazione alle Regioni
e agli enti locali del vincolo di cui all’art. 119,
sesto comma, della Costituzione”.
Sul punto, la Corte ricorda che, per il principio
di legalità sostanziale, “l’esercizio di un potere
politico-amministrativo incidente sull’autonomia
regionale (nonché sull’autonomia locale) può essere
ammesso solo sulla base di previsioni legislative
che predeterminino in via generale il contenuto
delle statuizioni dell’esecutivo, delimitandone
la discrezionalità”.
Non è questo, però, il caso di specie, in quanto,
peraltro, solo il comma 17, ultimo periodo e non
anche il comma 20, si limitano ad affermare che
il Ministro dovrebbe disporre le eventuali modifiche
alle tipologie di indebitamento “sulla base dei
criteri definiti in sede europea” e tale previsione,
in disparte l’ipotesi di norme europee suscettibili
di diretta applicazione, “non basta ad integrare
una sufficiente determinazione legislativa dei presupposti
e del contenuto degli atti ministeriali”.
Il commento.
La Corte Costituzionale, in linea con i propri precedenti,
chiarisce che in materia finanziaria l’azione degli
enti dotati di autonomia (regioni, enti locali,
aziende ed organismi di cui agli artt. 2, 22, 172,
comma 1, lett. b), D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
ad eccezione delle società di capitali costituite
per l’esercizio di servizi pubblici) incontra limiti
“interni” imposti dallo Stato in relazione al rispetto
dei limiti “esterni” che a quest’ultimo sono imposti
dall’appartenenza all’Unione europea (si pensi al
rapporto percentuale tra deficit e PIL).
Il principio di sussidiarietà, dunque, trova attuazione
e si concretizza, senza necessità di dare luogo
a “procedure” concertate con le autonomie (art.
120 Cost.), in un intervento normativo statale che
definisce a monte le nozioni ed il rapporto tra
“indebitamento” e “investimenti” che le stesse autonomie
possono e, in qualche misura, sono chiamate a compiere,
per garantire, in positivo, l’unitarietà della gestione
finanziaria dello Stato.
La sussidiarietà e la sostituzione dello Stato agli
enti più da vicino e direttamente coinvolti nell’attività
di regolazione degli interessi in gioco in ambito
economico, sono considerati, ancora una volta, strumenti
legittimi e necessari al fine di evitare il coinvolgimento
dello Stato stesso in azioni di responsabilità da
parte degli Organismi sovra-nazionali deputati al
controllo della finanza, come pure di qualunque
terzo che si dimostri legittimato.
E’ in questo contesto che la Corte ricorda come
il ricorso all’indebitamento da parte degli enti
dotati di autonomia per il solo finanziamento delle
spese di investimento, fosse un principio basilare
di contabilità pubblica che esisteva, ed era applicato,
già prima della riforma del Titolo V della Costituzione.
Le spese correnti, infatti, devono essere sostenute
con entrate correnti, in quanto, qualora sostenute
con l’indebitamento, si avrebbe una copertura provvisoria
del disavanzo, a fronte della quale si originerebbe
un maggiore disavanzo (futuro) dal rimborso del
debito e dei relativi interessi; in tale senso,
l’indebitamento è ammesso per impieghi finanziari
che determinano ricavi correnti e non per il sostenimento
di spese.
Ma la Corte va oltre, precisando l’accennato principio
in relazione all’attuale contesto istituzionale,
nel senso che gli investimenti degli enti dotati
di autonomia, per i quali è ammesso l’indebitamento,
sono quelli che “concorrono ad accrescere il patrimonio
pubblico nel suo complesso”, cioè il patrimonio
statale e non solo quello del singolo ente che dispone
la spesa.
La questione è indubbiamente delicata; perché, se
è vero che, secondo la Corte, ciò non comporta una
limitazione dell’autonomia (legislativa e statutaria)
degli enti, bensì un “vincolo” legittimo, è anche
vero che il “vincolo” per essere davvero tale dovrebbe
consistere in un obbligo di “risultato” imposto
alle regioni e agli enti locali e non in una positiva
elencazione di elementi da rispettare affinché sia
considerata legittima l’azione posta in essere da
questi soggetti in ambito economico-finanziario.
Ed invece, i citati commi 17 e 18, dell’art. 3,
della L. 350/03 offrono precise definizioni di indebitamento
e di investimento che costituiscono obiettivamente
un limite e non un vincolo all’azione degli enti
dotati di autonomia.
Pur con tutto questo, in ogni caso, non pare potersi
criticare la soluzione offerta dalla Corte, che
risolve, momentaneamente e nell’Ordinamento interno,
una problematica dagli evidenti, gravi riflessi
sulle scelte di politica economica nazionale.
Tale problematica, peraltro, origina dal rapporto
tra Stato membro, organizzato in senso federale,
e Unione europea, che comporta un limitazione intrinseca
delle autonomie, a causa del sistema di responsabilità
che coinvolge direttamente lo Stato membro, che,
per tutelarsi, è legittimato a restringere l’area
dell’autonomia già precedentemente concessa e costituzionalmente
garantita, in talune materie, alle regioni e agli
enti locali.
La necessità di tenuta del sistema, tuttavia, origina
tensioni, che cercano una composizione, come si
è visto, nelle sedi giurisdizionali, ma anche evidenti
paradossi: in primo luogo, l’esclusione dalla nozione
di spese di investimento delle erogazioni a favore
dei privati, anche se effettuate dagli enti dotati
di autonomia per favorirne gli investimenti, sembra
determinare, per stessa implicita ammissione della
Corte, un limite allo sviluppo del sistema economico
nazionale.
L’esigenza dello Stato di accrescere il proprio
patrimonio, infatti, impedirebbe ai singoli (enti
che operano sul territorio regionale e degli enti
locali) di produrre ed accumulare maggiore ricchezza,
con effetti che, però, è bene precisarlo, andrebbero
definitivi e misurati caso per caso.
In secondo luogo, la medesima esclusione, questa
volta delle forme di co-finanziamento regionale
dei programmi comunitari, sulla scorta del fatto
che questi possono attenere a tipologie di spesa
diverse fra loro, le quali non garantiscono tutte
il predetto accrescimento del patrimonio “complessivo”
dello Stato, potrebbe ridurre la portata degli effetti
economici favorevoli e di lungo periodo derivanti
dalla stessa integrazione europea, potendosi ritenere,
sostanzialmente, che, per garantire il proprio mantenimento
in Europa, lo Stato membro Italia limita la facoltà
delle regioni di auto-determinarsi a partecipare
alle stesse iniziative comunitarie.
Infine, va fatto rilevare che, assodato come spetti
allo Stato la definizione delle nozioni di indebitamento
e di investimento e che tali nozioni non sono statiche,
bensì mutano nel tempo in ragione delle esigenze
contingenti, si pone comunque un limite alla produzione
legislativa statale in materia finanziaria nell’applicazione
del criterio della “ragionevolezza” delle scelte
effettuate dal legislatore (ad esempio, in termini
di esclusione/inclusione di una spesa dal novero
di quelle per investimenti per le quali è ammesso
indebitamento).
Questo criterio, di per sé sfuggente, va riferito
ai principi comunitari dai quali le norme statali
dovranno trarre ispirazione e da ciò consegue che
la normativa comunitaria, anche in materia finanziaria,
va considerata quale parametro della legittimità
dell’azione politica e amministrativa dello Stato,
insieme ai principi fondamentali dell’Ordinamento
sanciti nella Costituzione, che, abbiamo visto,
sembrano essere per il momento salvi.
Di talché, qualora si ritenessero non ragionevoli
i futuri interventi statali in materia di finanza
regionale e/o locale, i soggetti interessati potrebbero
adire i competenti Organi di giustizia (nazionali),
con prevedibili remissioni, in talune sedi processuali,
alla Corte di Giustizia europea.
Inoltre, come accennato dalla stessa Corte, in futuro,
le tipologie di indebitamento potrebbero essere
modificate anche con norme europee suscettibili
di applicazione diretta: regolamenti e direttive
che, per il livello di dettaglio delle prescrizioni
contenute e per la mancata attuazione da parte del
legislatore nazionale nei tempi previsti, potrebbero
assumere un connotato di auto-esecutività (ed essere
recepite, al limite, anche solo con regolamento).
In questi casi, non sarebbe altresì da escludere,
in ipotesi di contrasto con la normativa comunitaria
così “recepita” della reazione statale ad un’eventuale
azione in materia finanziaria da parte di una regione
o di un ente locale, il ricorso diretto alla Corte
di Giustizia europea.
In conclusione, l’appartenenza dello Stato all’Unione
europea comporta restrizioni all’autonomia regionale
e degli enti locali in materia finanziaria; ma,
altresì, un progressivo, importante spostamento
verso l’ “alto” dell’attenzione degli enti autonomi
per ciò che attiene alla normativa in materia e
agli organi amministrativi, legislativi e giurisdizionali
competenti alla sua adozione, attuazione e rispetto.
|
| |
|
|