| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 23 dicembre 2004 n. 414
Pres. ONIDA, Red. MARINI |
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Regioni – Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria
2003 – Trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione
e agli investimenti
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È inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 72, commi 1, 2 e 3, della citata
legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata, in riferimento
agli artt. 117, commi terzo e quarto, 118 e 119 della Costituzione,
dalla Regione Emilia-Romagna.
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Non è fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 72, comma 4, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sollevata, in riferimento agli artt. 117,
commi terzo e quarto, 118 e 119 della Costituzione, dalla
Regione Emilia-Romagna con il medesimo ricorso.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: - Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice - Guido NEPPI MODONA - Piero
Alberto CAPOTOSTI - Annibale MARINI - Franco BILE - Giovanni
Maria FLICK - Francesco AMIRANTE - Ugo DE SIERVO - Romano
VACCARELLA - Paolo MADDALENA - Alfio FINOCCHIARO - Alfonso
QUARANTA - Franco GALLO ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 72, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 27 dicembre
2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003),
promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato
il 1° marzo 2003, depositato in cancelleria il 7 successivo
ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 2003.
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Visto l'atto di costituzione del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 2004 il Giudice
relatore Annibale Marini;
uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Franco Mastragostino
per la Regione Emilia-Romagna e l'avvocato dello Stato Giancarlo
Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri.
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Ritenuto in fatto
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1.– La Regione Emilia-Romagna con ricorso,
ritualmente notificato e depositato, volto ad impugnare
numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – legge finanziaria 2003), ha censurato, fra
l'altro, l'art. 72, commi 1, 2, 3 e 4, della legge, deducendone
il contrasto con gli artt. 117, commi terzo e quarto, 118
e 119 della Costituzione.
La disposizione impugnata prevede, al comma 1, che «le somme
iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura
di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione
e agli investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi
in ciascuno stato di previsione della spesa»; al comma 2
dispone che i contributi di cui sopra «sono attribuiti secondo
criteri e modalità stabiliti dal Ministro dell'economia
e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente», indicando,
altresì, i principi in base ai quali i detti contributi
sono attribuiti. Il successivo comma 3 precisa che, al fine
di assicurare la continuità delle concessioni, i «decreti
interministeriali di natura non regolamentare», dovranno
essere emanati nei sessanta giorni dalla entrata in vigore
della legge e che, in caso di loro mancata adozione, provvede
il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto;
infine il comma 4 prevede che, «ai fini del concorso delle
autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari
per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica,
le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono
norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente
gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi
alle disposizioni di cui al presente articolo».
La Regione ricorrente assume che la disciplina in questione,
riguardando la materia dei contributi alle imprese, ricade
nella competenza residuale delle Regioni di cui all'art.
117, comma quarto, della Costituzione.
I commi 1, 2 e 3 della norma impugnata sarebbero perciò
lesivi delle competenze regionali, nella parte in cui –
in materia sottratta alla competenza dello Stato – prevedono
la costituzione di fondi statali, gestiti sulla base di
criteri stabiliti con decreti interministeriali, da ritenersi
di natura sostanzialmente regolamentare nonostante l'elusiva
«etichetta» apposta dal legislatore, anziché prevedere la
ripartizione fra le Regioni delle relative somme.
Anche il comma 4, inteso a vincolare anche i contributi
regionali al rispetto delle disposizioni di cui ai commi
precedenti, qualificate come norme di principio e di coordinamento,
sarebbe lesivo dell'autonomia legislativa e finanziaria
delle Regioni. Ad avviso della ricorrente, infatti, spetta
allo Stato, ai sensi dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione,
la competenza in materia non di «finanza pubblica» ma di
«coordinamento della finanza pubblica», sicché esso – ad
avviso della Regione ricorrente – potrebbe fissare i principi
relativi alla spesa globale in un singolo settore, «ma non
decidere anche come la spesa deve essere effettuata in quel
settore dalle Regioni», tanto più ove si ritenga che anche
i criteri ministeriali, di cui al comma 2, costituiscano
«norme di principio».
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2.– Si è costituito in giudizio il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.
Secondo la difesa erariale, i primi tre commi, riguardando
oneri già a carico dello Stato, non sarebbero lesivi di
alcuna competenza regionale, mentre il quarto costituirebbe
«legittima espressione di principio fondamentale di coordinamento
della finanza pubblica», mirando, nel quadro dei vincoli
comunitari di stabilità, al rispetto anche da parte delle
Regioni delle esigenze di equilibrio finanziario, altrimenti
esposte al rischio di contribuzioni non regolamentate.
Nell'imminenza della udienza pubblica sia la difesa della
Regione ricorrente che l'Avvocatura dello Stato hanno depositato
memorie illustrative, insistendo nelle conclusioni rispettivamente
assunte.
In particolare, quanto ai primi tre commi, la Regione osserva
che la conservazione, a livello centrale, della potestà
normativa nella materia di cui si tratta non è consentita
dall'intervenuto mutamento del quadro costituzionale, le
cui conseguenze non possono essere eluse dalla «singolare
ideazione» della figura dei «decreti ministeriali a contenuto
non regolamentare», irrilevante ai fini del riparto delle
competenze tra Stato e Regioni.
Non ignora, la medesima ricorrente, che, con la sentenza
n. 14 del 2004, questa Corte ha riconosciuto – sulla base
di un'interpretazione dinamica della materia della «tutela
della concorrenza» di cui all'art. 117, comma secondo, della
Costituzione – il permanere di potestà e prerogative statali,
anche regolamentari, indirizzate ad orientare l'azione di
sviluppo economico, ma con la precisazione che si debba
trattare di interventi con rilevanza macroeconomica attinenti
allo sviluppo dell'intero paese.
Riguardo al comma 4 dell'art. 72 la difesa ricorrente ribadisce,
infine, che il coordinamento della finanza pubblica può
giustificare solo interventi statali finalizzati alla garanzia
del complessivo equilibrio finanziario e non anche l'introduzione
di disposizioni specifiche e dettagliate relative ad un
determinato settore.
L'Avvocatura dello Stato, dal canto suo, rileva che la disciplina
censurata, quanto ai primi tre commi dell'art. 72, è riferibile
alla materia della tutela della concorrenza, di competenza
statale. Tale materia infatti, intesa in senso dinamico,
comprende anche la disciplina di interventi promozionali
o di sostegno alle imprese, tutte le volte in cui essi siano
destinati ad incidere sull'equilibrio economico generale
dello Stato e siano perciò qualificabili come «macroeconomici».
Siffatta competenza, aggiunge la difesa erariale, è trasversale
sicché legittimamente attraversa anche materie di competenza
regionale, rimanendo riservati alle Regioni gli interventi
localistici, «sintonizzati» sulla realtà produttiva regionale.
Gli interventi previsti dalla disposizione censurata rientrerebbero
in definitiva tra quelli conservati alla competenza statale
dall'art. 18, lettera o), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), trattandosi
di misure finanziarie volte ad incentivare gli investimenti
e l'espansione del mercato in ampi ed importanti settori
produttivi in una prospettiva che – per rilevanza dei settori,
dimensione territoriale, generale accessibilità e simultaneità
degli interventi – si riflette chiaramente sull'intera economia
nazionale.
Per quanto concerne il comma 4, l'Avvocatura, precisato
che le sole disposizioni vincolanti per le Regioni sono
quelle di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 della
norma impugnata, ribadisce che esse costituiscono «principi
fondamentali» per il coordinamento della finanza pubblica
ai sensi del comma terzo dell'art. 117 della Costituzione,
in quanto non esprimono una specifica regolamentazione dei
provvedimenti da assumere dagli enti substatali, relativamente
agli interventi di propria competenza, ma dettano solo criteri
di principio cui si atterrà la disciplina regionale, in
funzione dell'unitario obiettivo di contenimento degli oneri
finanziari pubblici.
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Considerato in diritto
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1.– La Regione Emilia-Romagna ha impugnato,
con un unico ricorso, numerose disposizioni della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2003), tra l'altro censurando, in riferimento agli artt.
117, commi terzo e quarto, 118 e 119 della Costituzione,
l'art. 72, commi 1, 2, 3 e 4, della legge.
Ad avviso della Regione ricorrente i primi tre commi della
norma impugnata sarebbero lesivi delle competenze regionali,
in quanto, anziché disporre il mero riparto tra le Regioni
delle somme stanziate dallo Stato quali trasferimenti alle
imprese per contributi alla produzione e agli investimenti,
prevedono la costituzione di fondi rotativi, gestiti, sulla
base dei principi dettati dal comma 2, mediante decreti
interministeriali di natura sostanzialmente regolamentare,
nonostante che la materia – quella appunto dei contributi
all'imprenditoria – debba ritenersi appartenente alla competenza
residuale esclusiva delle Regioni.
Il comma 4, che qualifica le precedenti disposizioni (ed
in particolare quelle di cui al comma 2) come norme di principio
e coordinamento, cui anche le Regioni devono adeguare i
propri interventi, in relazione a non meglio specificati
obblighi comunitari, sarebbe a sua volta lesivo dell'autonomia
legislativa e finanziaria delle Regioni stesse, non competendo
allo Stato di stabilire le modalità di spesa regionale in
un determinato settore.
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2.– Per ragioni di omogeneità di materia,
la trattazione della indicata questione di legittimità costituzionale
viene separata dalle altre, sollevate con il medesimo ricorso,
che formeranno (o hanno già formato) oggetto di distinte
decisioni.
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3.– La questione, quanto ai commi 1, 2 e
3 dell'art. 72 della legge n. 289 del 2002, è inammissibile.
Le disposizioni in esame riguardano – come esplicitamente
enuncia il comma 1 – "le somme iscritte nei capitoli del
bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle
imprese per contributi alla produzione e agli investimenti",
e prevedono che tali somme confluiscano ad appositi fondi
rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa e siano
quindi attribuite ai destinatari dei contributi, a decorrere
dal 1° gennaio 2003, secondo criteri e modalità stabiliti
con decreti interministeriali di natura non regolamentare,
da emanarsi nel termine di cui al comma 3, sulla base dei
principi indicati al comma 2.
A prescindere da qualsiasi valutazione riguardo alla fondatezza
delle censure formulate dalla Regione ricorrente, appare
evidente che la prospettata lesione delle competenze regionali,
che sarebbe in sostanza rappresentata dall'intervento finanziario
diretto dello Stato in materia sottratta alla competenza
statale, non è imputabile alla normativa impugnata, ma dovrebbe
eventualmente ricondursi alle diverse disposizioni di legge
in virtù delle quali avviene l'iscrizione, nel bilancio
dello Stato, di somme "aventi natura di trasferimenti alle
imprese per contributi alla produzione e agli investimenti".
E' infatti tale destinazione imposta alle somme di cui si
tratta che la Regione ricorrente ritiene contrastante con
il riparto delle competenze a suo avviso delineato dai parametri
costituzionali evocati, posto che le disposizioni impugnate
si limitano a disciplinare la gestione di tali somme secondo
modalità che sono coerenti con la loro (preesistente) natura
di stanziamento statale finalizzato alla erogazione di contributi
alle imprese, senza che da tale disciplina possa derivare
alcuna ulteriore lesione dell'autonomia legislativa e finanziaria
regionale.
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4.– La questione relativa al comma 4 dello
stesso art. 72 non è fondata.
Le disposizioni vincolanti per le Regioni sono, secondo
la più corretta lettura dei commi precedenti alla quale
aderisce anche l'Avvocatura dello Stato, quelle di cui al
comma 2 relative: a) all'ammontare minimo della quota di
contributo soggetta a rimborso; b) alla decorrenza e durata
massima del piano di rimborso; c) alla misura minima del
tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate.
Indipendentemente dalla loro autoqualificazione come norme
di principio e di coordinamento, quel che occorre precisare,
guardando al loro contenuto diretto a fissare un limite
al costo degli interventi, anche regionali, di contribuzione
alla produzione e agli investimenti, è che si tratta di
disposizioni con finalità di contenimento della spesa pubblica
regionale e dirette, dunque, ad incidere sulla finanza regionale.
Ora, il coordinamento della finanza pubblica, cui fa riferimento
l'art. 117, comma terzo, della Costituzione, è, più che
una materia, una funzione che, a livello nazionale, e quanto
alla finanza pubblica nel suo complesso, spetta allo Stato.
Ciò non esclude, ed in tal senso va letto il richiamo alla
competenza concorrente di cui alla citata norma costituzionale,
che il coordinamento incidente sulla spesa regionale deve
limitarsi a porre i principi ai quali la Regione deve ispirare
la sua condotta finanziaria, lasciando, poi, alla Regione
la statuizione delle regole di dettaglio della condotta
medesima.
La norma impugnata è sicuramente rispettosa di tale criterio
di riparto, in quanto pone esclusivamente limiti massimi
all'onerosità, sotto diversi aspetti, degli interventi regionali
di sostegno all'imprenditoria, senza invadere la sfera di
competenza riservata al legislatore regionale.
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per questi motivi
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LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle questioni
di legittimità costituzionale, proposte dalla ricorrente
Regione Emilia-Romagna, di altre disposizioni della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2003),
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 72, commi 1, 2 e 3, della citata legge 27 dicembre
2002, n. 289, sollevata, in riferimento agli artt. 117,
commi terzo e quarto, 118 e 119 della Costituzione, dalla
Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 72, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, sollevata, in riferimento agli artt. 117, commi terzo
e quarto, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna
con il medesimo ricorso.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.
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