| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 23 dicembre 2004 n. 412
Pres. ONIDA, Red. CONTRI |
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Regioni – Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, Legge finanziaria
2003 – Autorizzazioni in materia ambientale
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Non è fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art.77, comma 4, della legge 27 dicembre
2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003),
sollevata, in riferimento agli articoli 8, numeri 3), 5),
13), 14), 21), 24), 9, numero 10), e 16 del d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige),
nonché alle relative norme di attuazione, dalla Provincia
autonoma di Trento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: - Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice - Fernanda CONTRI - Guido NEPPI
MODONA - Annibale MARINI - Franco BILE - Giovanni Maria
FLICK - Francesco AMIRANTE - Ugo DE SIERVO - Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA - Alfio FINOCCHIARO - Alfonso QUARANTA
- Franco GALLO ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 77, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n.
289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), promosso
con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato
il 1° marzo 2003, depositato in cancelleria il 7 marzo successivo
ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2003.
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Visto l'atto di costituzione del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 2004 il giudice
relatore Fernanda Contri;
uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la Provincia
autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Glauco Nori
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
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Ritenuto in fatto
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1. – Con ricorso notificato in data 1° marzo
2003 e depositato il successivo 7 marzo (reg. ricorsi n.
23 del 2003), la Provincia autonoma di Trento ha impugnato
alcune disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – legge finanziaria 2003), e tra esse, in particolare,
l'art. 77, comma 4, in riferimento agli articoli 8, numeri
3), 5), 13), 14), 21), 24), 9, numero 10), e 16 del d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige), nonché alle “relative norme di
attuazione”.
La disposizione censurata prevede che “l'autorizzazione
di cui al comma 3” - cioè l'autorizzazione integrata ambientale
cui sono soggetti “tutti gli impianti esistenti, nonché
quelli di nuova realizzazione, relativi alle attività industriali
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, rientranti
nelle categorie elencate nell'allegato I della direttiva
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996” - è rilasciata
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, “sentite le regioni interessate”.
Ad avviso della Provincia ricorrente l'art. 77 della legge
n. 289 del 2002 avrebbe determinato una riduzione del ruolo
delle Regioni, sottoponendo ad autorizzazione integrata
ambientale statale indistintamente tutti gli impianti indicati
al comma 3, sia quelli che già prima appartenevano alla
competenza statale, sia, a quel che sembra, quelli che l'art.
71 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali,
in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)
aveva assegnato alla competenza regionale, limitandosi a
prevedere che le Regioni debbano essere solamente sentite
ai fini della decisione. Viceversa – sempre secondo la ricorrente
– nel regime previgente erano comunque mantenute ferme le
competenze regionali, essendo collegata la competenza al
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale a quella
del rilascio della V.I.A. (art. 2, numero 8, del d.lgs.
4 agosto 1999, n. 372, recante “Attuazione della direttiva
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento”) ed essendo comunque prevista la partecipazione
regionale nell'ambito della Conferenza dei servizi (art.
4, commi 8 e seguenti, del d.lgs. n. 372 del 1999).
La Provincia di Trento ritiene comunque che la rilevata
riduzione del ruolo regionale, che sarebbe realizzata con
la norma censurata, non riguardi le autonomie speciali,
per le quali non opera la riserva alla legislazione statale
esclusiva della materia dell'ambiente. Al riguardo la ricorrente
sottolinea che lo stesso comma 4 dell'art. 77 si riferisce
alle “regioni interessate”, senza alcun richiamo alle Province
autonome e, soprattutto, che la legge finanziaria per l'anno
2003 contiene all'art. 95, comma 2, una clausola di salvaguardia
per le attribuzioni delle autonomie speciali, essendo espressamente
sancito che “le disposizioni della presente legge sono applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome
di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi Statuti”.
L' impugnazione è dunque prospettata per la denegata ipotesi
che la disciplina sopra descritta debba intendersi nel senso
di portare alla competenza statale autorizzazioni in materia
ambientale che già appartengano alla competenza provinciale
o di ridurre il ruolo delle determinazioni provinciali nell'ambito
delle procedure di competenza statale. Se questa dovesse
essere l'interpretazione da dare alla disposizione de qua,
ne deriverebbe, secondo la ricorrente, la sua illegittimità
costituzionale per violazione delle competenze legislative
ed amministrative della Provincia in materia ambientale.
2. – Nel giudizio così promosso si è costituito il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, rilevando, anche in una successiva
memoria presentata in prossimità dell'udienza, che già nel
ricorso si troverebbero esposte le ragioni per le quali
esso, oltre che infondato, sarebbe inammissibile, in quanto
proposto solo in vista di un accertamento che tolga dal
dubbio la Provincia. Sul punto la difesa erariale richiama
la clausola di salvaguardia per le attribuzioni delle autonomie
speciali contenuta nell'art. 95, comma 2, e sottolinea che,
come correttamente rilevato dalla ricorrente, la norma impugnata
attribuisce alla autorizzazione integrata ambientale la
forma del decreto ministeriale “sentite le regioni interessate”,
senza richiamare le regioni a statuto speciale e le province
autonome.
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Considerato in diritto
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1. – La Provincia autonoma di Trento, nell'impugnare
alcune disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – legge finanziaria 2003), solleva, tra l'altro,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, comma
4, in riferimento agli articoli 8, numeri 3), 5), 13), 14),
21), 24), 9, numero 10), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972,
n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige),
nonché alle “relative norme di attuazione”.
2. – La disposizione censurata prevede che l'autorizzazione
integrata ambientale sia rilasciata con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, “sentite le
regioni interessate”, senza alcun richiamo alle Province
autonome. Peraltro, come rilevato dalla ricorrente, la legge
n. 289 del 2002 contiene all'art. 95, comma 2, una clausola
di salvaguardia per le attribuzioni delle autonomie speciali,
essendo espressamente sancito che “le disposizioni della
presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti”.
La ricorrente, pur dichiarando di privilegiare una diversa
soluzione ermeneutica, solleva la questione di legittimità
costituzionale per la denegata ipotesi che la disciplina
contenuta nel summenzionato art. 77, comma 4, debba intendersi
nel senso di portare alla competenza statale autorizzazioni
in materia ambientale che già appartengano alla competenza
provinciale o di ridurre il ruolo delle determinazioni provinciali
nell'ambito delle procedure di competenza statale.
3. – Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità
sollevata dalla Avvocatura generale dello Stato in ragione
della dichiarata natura interpretativa della questione.
Come già affermato da questa Corte, il giudizio in via principale
può concernere questioni sollevate sulla base di interpretazioni
prospettate dal ricorrente come possibili, a condizione
che queste ultime non siano implausibili e irragionevolmente
scollegate dalle disposizioni impugnate così da far ritenere
le questioni del tutto astratte o pretestuose (v., di recente,
sentenza n. 228 del 2003).
4. – La questione non è fondata.
Questa Corte ha in più occasioni sottolineato che le disposizioni
legislative statali devono essere interpretate in modo da
assicurarne la conformità con la posizione costituzionalmente
garantita alle Province autonome del Trentino-Alto Adige
(sentenze n. 406 del 2001, n. 170 del 2001, n. 520 del 2000),
rilevando anche che, in difetto di indici contrari, l'esplicita
affermazione della salvezza delle competenze provinciali
si risolve nell'implicita conferma della sfera di attribuzioni
delle Province autonome, fondata sullo statuto speciale
e sulle relative norme di attuazione (sentenza n. 228 del
2003).
Nella specie appare agevole ricavare una interpretazione
rispettosa della posizione costituzionalmente garantita
alla ricorrente, in assenza di un espresso riferimento nella
norma censurata alle Regioni a statuto speciale e alle Province
autonome e in presenza della richiamata clausola di salvaguardia
delle competenze delle autonomie speciali contenuta nell'art.
95, comma 2. La disposizione impugnata non può pertanto
intendersi nel senso di trasferire alla competenza statale
autorizzazioni in materia ambientale che già appartengano
alla competenza provinciale o di ridurre il ruolo delle
determinazioni provinciali nell'ambito delle procedure di
competenza statale.
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PER QUESTI MOTIVI
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LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità
costituzionale della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2003), sollevate dalla Provincia
autonoma di Trento con il ricorso in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art.77, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – legge finanziaria 2003), sollevata, in riferimento
agli articoli 8, numeri 3), 5), 13), 14), 21), 24), 9, numero
10), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione
del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché alle
relative norme di attuazione, dalla Provincia autonoma di
Trento con il ricorso indicato in epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.
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