| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 15 dicembre 2004 n. 388
Pres. ONIDA, Red. VACCARELLA |
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Regioni – Disposizioni ordinamentali in materia
di pubblica amministrazione – Indizione delle prove concorsuali
per l’assunzione ex novo di personale a tempo indeterminato
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Non sono fondate le questioni di legittimità
costituzionale degli articoli 4 e 9 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, proposte, in riferimento agli articoli 117,
118 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Veneto ed Emilia-Romagna.
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Non sono fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 7 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, proposte, in riferimento agli articoli 117, 118 e
119 della Costituzione, dalle Regioni Abruzzo, Toscana,
Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Campania.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: - Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice - Fernanda CONTRI - Guido NEPPI
MODONA - Piero Alberto CAPOTOSTI - Franco BILE - Giovanni
Maria FLICK - Francesco AMIRANTE - Ugo DE SIERVO - Romano
VACCARELLA - Paolo MADDALENA - Alfio FINOCCHIARO - Alfonso
QUARANTA - Franco GALLO ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nei giudizi di legittimità costituzionale
degli articoli 4, 7 e 9 della legge 16 gennaio 2003, n.
3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione),
promossi con ricorsi delle Regioni Abruzzo, Toscana, Veneto,
Emilia-Romagna, Liguria e Campania, notificati il 12, 19,
21, 20 e 21 marzo 2003, depositati in cancelleria il 20,
25, 27 e 29 successivi, iscritti ai numeri 28, 29, 31, 32,
33 e 35 del registro ricorsi 2003.
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Visti gli atti di costituzione del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 28 settembre 2004 il Giudice
relatore Romano Vaccarella;
uditi gli avvocati Sandro Pasquali per la Regione Abruzzo,
Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Mario
Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Veneto, Giandomenico
Falcon e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna, Barbara
Baroli per la Regione Liguria, Vincenzo Cocozza per la Regione
Campania e l’avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
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Ritenuto in fatto
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1.– Con sei distinti ricorsi (iscritti ai
numeri 28, 29, 31, 32, 33 e 35 del registro ricorsi del
2003), le Regioni Abruzzo, Toscana, Veneto, Emilia-Romagna,
Liguria e Campania hanno promosso giudizio di legittimità
costituzionale dell’articolo 7 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione) e le sole Regioni Veneto ed Emilia-Romagna
anche degli articoli 4 e 9 del medesimo testo legislativo.
Le Regioni Abruzzo, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna hanno
impugnato altre norme della legge n. 3 del 2003.
1.1.– In particolare, con ricorso notificato il 12 marzo
2003 (n. 28 del 2003), la Regione Abruzzo denuncia l’illegittimità
costituzionale dell’art. 7 della legge n. 3 del 2003, in
riferimento agli artt. 114 e 117 Cost.
La norma impugnata, nell’inserire l’art. 34-bis nel d.lgs.
del 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
dispone che: "le amministrazioni pubbliche di cui all’art.
1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste
dall’art. 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione
di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui
all’art. 34, commi 2 e 3, l’area, il livello e la sede di
destinazione per i quali si intende bandire il concorso
nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche
idoneità richieste (comma 1).
"La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia
e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di
cui all’art. 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni
dalla comunicazione, ad assegnare il personale collocato
in disponibilità ai sensi degli artt. 33 e 34, ovvero interessato
ai processi di mobilità previsti dalle leggi e dai contratti
collettivi. Le predette strutture regionali e provinciali,
accertata l’assenza negli appositi elenchi di personale
da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire
il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni.
Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione,
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia
e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni
che intendono bandire il concorso il personale inserito
nell’elenco previsto dall’art. 34, comma 2, nonché collocato
in disponibilità in forza di specifiche disposizioni normative"
(comma 2).
"Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla comunicazione
di cui al comma 1, possono procedere all’avvio della procedura
concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta
l’assegnazione di personale ai sensi del comma 2" (comma
4).
"Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo
sono nulle di diritto. (…)" (comma 5).
Ad avviso della ricorrente, le disposizioni impugnate, nell’individuare
un percorso propedeutico all’indizione delle prove concorsuali
per l’assunzione ex novo di personale a tempo indeterminato,
fissano una vera e propria condizione di procedibilità,
indefettibile ai fini dell’emanazione del bando del pubblico
concorso alla mancanza della quale consegue l’illegittimità
del procedimento. Poiché tali disposizioni vertono nella
materia dell’ordinamento e organizzazione amministrativa
delle regioni, rimessa alla competenza legislativa residuale
regionale ai sensi dell’art. 117 Cost., esse sono illegittime;
né, ove anche potessero esser ascritte alla materia della
tutela e sicurezza del lavoro, appartenente all’ambito della
legislazione concorrente, esse sarebbero legittime in quanto
non sarebbero norme di principio, bensì tali da costituire
una disciplina dettagliata ed esaustiva della materia.
1.1.2.– Si è costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, il quale chiede che il ricorso sia respinto.
In particolare, osserva la difesa erariale che la norma
censurata fissa i principî fondamentali in materia di ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
e, integrando un precedente testo legislativo, intende assicurare,
sul piano unitario nazionale, che anche gli organi regionali
possano avere tempestivamente le informazioni necessarie
per il corretto esercizio delle proprie competenze.
Inoltre, le norme in questione, muovendosi in materia di
politica generale dell’occupazione, formulano principî che
non incidono né sulla organizzazione amministrativa – intesa
come il complesso degli uffici che compongono l’apparato
regionale – né sull’ordinamento del personale – inteso come
il complesso di norme che disciplinano lo stato giuridico,
compresi gli sviluppi di carriera ed il trattamento economico.
Rimane, ancora, nella discrezionalità delle Regioni la scelta
di bandire o meno i concorsi, mentre nell’assegnazione del
personale è data la precedenza alle strutture regionali
e provinciali e, solo in caso di accertata assenza negli
appositi elenchi di personale idoneo, subentra il Dipartimento
della funzione pubblica.
1.2.– Con ricorso notificato il 19 marzo 2003 (n. 29 del
2003), la Regione Toscana denuncia l’illegittimità costituzionale
dell’art. 7 della legge n. 3 del 2003, limitatamente al
comma 1, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost.
In particolare, la norma impugnata detterebbe la propria
disciplina con riguardo alla materia dell’organizzazione
amministrativa e dell’ordinamento del personale delle Regioni
rimessa alla competenza legislativa residuale regionale
ai sensi dell’art. 117 Cost. Né varrebbe invocare il rispetto
degli obiettivi della finanza pubblica per il raggiungimento
dei quali lo Stato si sarebbe dovuto limitare a dettare
i principî del coordinamento della finanza pubblica come
prevede l’art. 119 Cost. senza fissare puntuali norme procedurali
che di fatto escludono la possibilità delle Regioni di valutare
l’adeguatezza professionale del personale imposto.
1.2.1.– Si è costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, il quale, articolando difese analoghe a quelle
spiegate avverso il ricorso n. 28 del 2003, chiede che la
questione sia dichiarata infondata.
1.3.– Con ricorso notificato il 21 marzo 2003 (n. 31 del
2003), la Regione Veneto denuncia l’illegittimità costituzionale
degli artt. 4, 7 e 9 della legge n. 3 del 2003 in riferimento
agli artt. 114, 117 e 118 Cost.
Segnatamente, l’art. 4 cit., nell’aggiungere il comma 7-bis
al d.lgs. n. 165 del 2001, dispone che "le amministrazioni
di cui all’art. 1, comma 2, con esclusione delle Università
e degli enti di ricerca, nell’ambito delle attività di gestione
delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente
un piano di formazione del personale, compreso quello in
posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni
rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli
obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni
e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di
formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie
necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili,
prevedendo l’impiego delle risorse interne, di quelle statali
e comunitarie, nonché le metodologie formative da adottare
in riferimento ai diversi destinatari". Il secondo comma
dispone inoltre che "le amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici non economici,
predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano
di formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi,
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle
finanze. Decorso tale termine e, comunque, non oltre il
30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione
del personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie,
devono essere specificatamente comunicati alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze. Il
Dipartimento della funzione pubblica assicura il raccordo
con il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie relativamente
agli interventi di formazione connessi all’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione".
Ritiene la ricorrente che la disposizione di cui al comma
2 cit. non si applichi alle Regioni, ma che, "qualora della
dizione enti pubblici non economici si volesse dare un’interpretazione
estremamente lata ne deriverebbe una grave violazione dell’autonomia
regionale".
Analogamente la Regione Veneto ritiene che l’art. 9, comma
1, detti alcune regole in tema di utilizzazione degli idonei
di concorsi pubblici, di per sé non applicabili alle Regioni,
ma che se diversamente si dovesse opinare determinerebbero
un’evidente violazione del dettato costituzionale.
Le disposizioni menzionate, in uno all’art. 7 cit., dettano
infatti la propria disciplina con riguardo alla materia
dell’organizzazione amministrativa e dell’ordinamento del
personale delle Regioni rimessa alla competenza legislativa
residuale regionale ai sensi dell’art. 117 Cost. e, in ogni
caso, non affermano principî regolatori della materia, ma
articolano una disciplina positiva dettagliata e rigida.
1.3.1.– Si è costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, il quale sostiene la legittimità delle disposizioni
impugnate le quali, rette da esigenze di contenimento della
spesa pubblica, rientrano nella competenza statale sia sotto
il profilo del coordinamento della finanza pubblica che
della perequazione delle risorse finanziarie. In particolare,
l’Avvocatura dello Stato evidenzia la legittimità della
sanzione di nullità di diritto delle assunzioni effettuate
in violazione del dettato normativo censurato, sia che si
voglia richiamare in proposito la disciplina dell’ordinamento
civile che, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera l),
Cost. rientra nella competenza legislativa esclusiva dello
Stato, sia che la si voglia ascrivere alla materia concorrente
della tutela del lavoro, trattandosi comunque di disposizione
di principio.
1.4.– Con ricorso notificato il 21 marzo 2003 (n. 32 del
2003), la Regione Emilia-Romagna denuncia l’illegittimità
costituzionale degli artt. 4, 7 e 9, comma 1, della legge
n. 3 del 2003 in riferimento all’art. 117, comma terzo,
quarto e sesto Cost.
In particolare, osserva la ricorrente che l’art. 4, comma
1, nel disporre che le amministrazioni predispongono annualmente
un piano di formazione del personale secondo modalità dettagliate,
incide sull’organizzazione delle regioni e degli enti locali
e della formazione, materia rimessa alla competenza legislativa
esclusiva regionale ai sensi dell’art. 117 Cost.
Del pari, l’art. 4, comma 2, nel prevedere che i suddetti
piani formativi siano trasmessi da tutti gli enti pubblici
entro un certo termine alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e che alla stessa siano comunicati ulteriori interventi
in materia di formazione del personale dettati da esigenze
sopravvenute o straordinarie, cui si può dar corso solo
ove entro un mese non intervenga il diniego della Presidenza
del Consiglio dei ministri, risulta lesivo delle competenze
regionali esclusive; né la lesione potrebbe essere giustificata
invocando la competenza statale in materia di coordinamento
della finanza pubblica, posto che il potere di diniego,
per un verso, non è limitato a ragioni di equilibrio finanziario
e, sotto altro profilo, non legittimerebbe comunque lo Stato
ad incidere sulle singole politiche regionali.
Con riferimento all’art. 7, la ricorrente osserva che esso
concerne sia la materia dell’organizzazione delle regioni,
degli enti locali e degli enti da essi dipendenti (riservata
alla potestà legislativa esclusiva regionale ex art. 117,
quarto comma, Cost.) sia quella della tutela del lavoro
(materia concorrente), per cui la norma statale avrebbe
dovuto quantomeno limitare il proprio ambito alla previsione
di principî fondamentali, senza porre invece norme procedurali
dettagliate escludenti ogni potere di selezione delle Regioni.
Non emergono inoltre ragioni giustificative inerenti il
coordinamento della finanza pubblica che ben potevano essere
soddisfatte mediante il richiamo al principio della necessaria
verifica del personale in disponibilità.
Viene inoltre rilevato dalla Regione Emilia-Romagna un profilo
di illegittimità della previsione censurata laddove essa,
con violazione dell’affidamento dei concorrenti, sancisce
la nullità dell’assunzione effettuata in difformità dalle
norme in esame, involgendo procedimenti selettivi ai quali
si estende la potestà legislativa regionale.
Infine, l’art. 9, nel chiarire che con regolamento statale
emanato ai sensi dell’art. 17, comma 2 della legge n. 400
del 1988 sono stabiliti i criteri con cui gli enti pubblici
possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei
delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre
amministrazioni del medesimo comparto, risulterebbe palesemente
illegittimo in quanto lesivo della competenza legislativa
regionale esclusiva in tema di organizzazione regionale
ovvero in materia (concorrente) di tutela del lavoro. Ciò
a meno che non si voglia ritenere che il comma 2 dell’art.
9 (il quale dispone che "le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente
capo secondo le rispettive competenze previste dai relativi
statuti e dalle norme di attuazione") porti ad applicare
la norma censurata ai soli enti pubblici nazionali.
1.4.1.– Si è costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, che ha articolato difese analoghe a quelle
spiegate avverso il ricorso n. 31 del 2003.
1.5.– Con ricorso notificato il 20 marzo 2003 (n. 33 del
2003), la Regione Liguria denuncia l’illegittimità costituzionale
dell’art. 7 della legge n. 3 del 2003, limitatamente al
comma 1, in riferimento agli articoli 117 e 123 Cost.
In particolare, la norma impugnata detterebbe la propria
disciplina con riguardo alla materia dell’organizzazione
amministrativa e dell’ordinamento del personale delle Regioni
rimessa invece alla competenza legislativa esclusiva regionale
ai sensi dell’art. 117 Cost.; ciò che è suffragato anche
dell’art. 123 Cost., secondo cui è lo statuto della Regione
che determina i principî fondamentali di organizzazione
e funzionamento dell’ente, ponendo quale limite solo quello
dell’armonizzazione con la Costituzione e non più anche
con le leggi della Repubblica.
1.5.1.– Si è costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, il quale, articolando difese analoghe a quelle
spiegate avverso il ricorso n. 28 del 2003, chiede che la
questione sia dichiarata infondata.
1.6.– Con ricorso notificato il 21 marzo 2003 (n. 35 del
2003), la Regione Campania denuncia l’illegittimità costituzionale
dell’art. 7 della legge n. 3 del 2003, limitatamente al
comma 1, in riferimento agli articoli 114, 117 e 118 Cost.
In particolare, la norma impugnata, sia che si ritenga detti
la propria disciplina con riguardo alla materia dell’organizzazione
amministrativa e dell’ordinamento del personale delle Regioni,
sia che involga l’organizzazione del mercato del lavoro,
determina comunque una invasione della competenza legislativa
esclusiva o concorrente delle Regioni, mediante l’introduzione
di norme procedurali autoesecutive e non di principio.
Inoltre, ad opinione della ricorrente, sarebbe violato anche
l’art. 118 Cost. laddove sono attribuite funzioni e competenze
amministrative ad organi dello Stato che, per effetto della
sottrazione della potestà legislativa (sia essa esclusiva
o concorrente), non sono loro conservate.
1.6.1.– Si è costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, il quale, articolando difese analoghe a quelle
spiegate avverso il ricorso n. 28 del 2003, chiede che la
questione sia dichiarata infondata.
2.– Nell’imminenza dell’udienza le Regioni Toscana, Veneto,
Emilia-Romagna e Campania hanno depositato memoria con la
quale ribadiscono le censure articolate nei ricorsi, rispettivamente,
numeri 29, 31, 32 e 35 del 2003.
2.1.– L’Avvocatura generale dello Stato ha quindi depositato
ulteriori memorie a confutazione dei ricorsi.
In particolare, con riguardo ai ricorsi delle Regioni Abruzzo
(n. 28 del 2003), Toscana (n. 29 del 2003), Liguria (n.
33 del 2003) e Campania (n. 35 del 2003) l’Avvocatura generale
dello Stato sostiene che la norma censurata (art. 7 cit.)
vale a dare attuazione a quella preesistente, costituita
dall’art. 34 del d.lgs. n. 165 del 2001, con finalità di
ricollocazione del personale, dettando principî nell’ambito
della materia concorrente della tutela del lavoro e secondo
un meccanismo che consente il ricorso agli elenchi del personale
in disponibilità, formati presso il Dipartimento della funzione
pubblica, solo nel caso in cui non vi sia personale idoneo
a soddisfare le esigenze delle amministrazioni interessate
negli elenchi tenuti dalle strutture regionali e provinciali.
Con riguardo al ricorso delle Regioni Veneto (n. 31 del
2003) ed Emilia-Romagna (n. 32 del 2003) l’Avvocatura deduce
che:
a) il primo comma dell’art. 7-bis del d.lgs. n. 165 del
2001 (introdotto dall’art. 4 della legge n. 3 del 2003),
nel prevedere che le amministrazioni pubbliche, comprese
le Regioni e gli enti locali, predispongono un piano di
formazione del personale, persegue lo scopo "di coordinare
le diverse risorse finanziarie, interne, statali e comunitarie
da destinare alla formazione", strumentale al coordinamento
delle risorse finanziarie;
b) il secondo comma dell’art. 7-bis non è applicabile alle
Regioni, estranee alla dizione "enti pubblici non economici";
c) l’art. 34-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (introdotto
dall’art. 7 della legge n. 3 del 2003) concerne la mobilità
del personale – che non è né materia riservata in via esclusiva
allo Stato o ripartita tra Stato e Regioni, né materia "innominata"
spettante residualmente alle Regioni – e mira al riassorbimento
del personale in eccedenza, intervenendo nella determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti il
diritto sociale al lavoro, riconosciuto dalla Costituzione
e garantito su tutto il territorio nazionale (art. 117,
comma secondo, lettera m, Cost.). La norma in esame concerne,
inoltre, la materia di legislazione concorrente della tutela
del lavoro (art. 117, comma terzo, Cost.), nell’ambito della
quale detta principî fondamentali, funzionali anche al buon
andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.);
d) il primo comma dell’art. 9 della legge n. 3 del 2003,
al pari del secondo comma dell’art. 7-bis citato, non concerne
le Regioni, laddove contiene analogo riferimento agli "enti
pubblici non economici", in particolare nel raffronto col
secondo comma, ove sono espressamente menzionate le Regioni.
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Considerato in diritto
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1.– I ricorsi numeri 28, 29, 31, 32, 33 e
35 del 2003, nella parte in cui investono tutti la medesima
norma (art. 7 della legge n. 3 del 2003) ovvero norme attinenti
a materie contigue (articoli 4 e 9) con argomentazioni largamente
coincidenti, devono essere riuniti e congiuntamente decisi,
mentre saranno decise con separate pronunce le questioni
sollevate, nei ricorsi numeri 28, 29, 31 e 32, relativamente
ad altre norme della legge n. 3 del 2003.
2.– Le censure mosse dalle Regioni Veneto ed Emilia-Romagna
avverso l’art. 4 della legge n. 3 del 2003 – il quale introduce
l’art. 7-bis nel decreto legislativo del 30 marzo 2001 n.
165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche) – sono infondate. La circostanza
che la parte più propriamente precettiva della norma (secondo
comma) si riferisca, oltre che alle amministrazioni dello
Stato, agli "enti pubblici non economici" – locuzione nella
quale è escluso si possano comprendere le Regioni – rende
manifesta l’estraneità delle Regioni stesse a quanto da
detta norma disposto.
Identica conclusione si impone riguardo all’art. 9 che,
nel disciplinare la “utilizzazione degli idonei di concorsi
pubblici”, dispone esplicitamente che “le Regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del
presente capo secondo le rispettive competenze previste
dai relativi statuti e dalle norme di attuazione”: sicché
non v’è ragione alcuna per lamentare una indebita ingerenza
della legislazione statale in una materia che le sarebbe
inibita.
3.– Le censure mosse da tutte le ricorrenti – in riferimento
agli articoli 117, 118 e 119 Cost. – avverso l’art. 7, introduttivo
dell’art. 34-bis nel d.lgs. n. 165 del 2001, non sono fondate.
3.1.– La norma denunciata costituisce, infatti, il completamento
di quanto, in tema di mobilità, dispongono gli articoli
33 e 34 del d.lgs. n. 165 del 2001 a tenore dei quali: a)
la riduzione del personale eccedente può avvenire secondo
una procedura, che coinvolge le organizzazioni sindacali,
rigidamente disciplinata sia attraverso il richiamo della
legge 23 luglio 1991 n. 223 sia in modo autonomo dall’art.
33 (commi 1-5) e che si conclude – ove il personale in esubero
non possa essere impiegato diversamente nell’ambito della
medesima amministrazione ovvero ricollocato presso altre
amministrazioni – con il collocamento in disponibilità (comma
7) per la durata massima di ventiquattro mesi durante i
quali esso percepisce un’indennità pari all’80 per cento
dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale (comma
8);
b) il personale in disponibilità è iscritto in appositi
elenchi (art. 34, comma 1) tenuti dal Dipartimento della
funzione pubblica per i dipendenti lato sensu statali (comma
2) e dalle strutture regionali e provinciali di cui al d.lgs.
n. 469 del 1997 per gli altri dipendenti pubblici (comma
3); entrambe le strutture previste dai commi 2 e 3 hanno
il compito di provvedere alla riqualificazione professionale
ed alla ricollocazione presso altre amministrazioni, collaborando
e coordinandosi tra loro;
c) decorsi infruttuosamente i ventiquattro mesi di cui all’art.
33, comma 8, "il rapporto di lavoro si intende definitivamente
risolto" (comma 4);
d) nell’ambito della programmazione triennale del personale
prevista dall’art. 39 della legge n. 449 del 1997, "le nuove
assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità
di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell’apposito
elenco" (comma 6).
3.2.– L’art. 34 del d.lgs. n. 165 del 2001 enuncia esplicitamente
il principio per cui il personale in esubero presso pubbliche
amministrazioni, sia statali che locali, deve poter essere
ricollocato durante il periodo di mobilità presso altre
amministrazioni sia per evitare la cessazione definitiva
del rapporto di lavoro sia anche per realizzare, in termini
globali, un contenimento della spesa per il personale; così
come enuncia esplicitamente il principio per cui "le nuove
assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità
di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell’apposito
elenco" (art. 34, comma 6).
Ciò posto, non è dubbio che a tali princìpi la norma (art.
34-bis) introdotta dalla legge n. 3 del 2003 non soltanto
si ispira, ma dà concreta attuazione descrivendo puntualmente
il procedimento attraverso il quale deve realizzarsi la
ricollocazione del personale in mobilità: descrizione puntuale
che, in quanto tale, costituisce non già normativa di dettaglio
di spettanza della legge regionale, bensì disciplina necessariamente
di competenza dello Stato, in quanto solo lo Stato può emanarne
una con efficacia vincolante per tutte le amministrazioni
pubbliche, centrali ovvero locali, e far sì in tal modo
che gli elenchi del personale in mobilità (delle amministrazioni
centrali e locali) non restino tra loro incomunicabili.
Va rilevato, infatti, che la legge statale non soltanto
non si ingerisce affatto nelle scelte delle amministrazioni
regionali e degli enti locali circa le loro esigenze di
munirsi di nuovo personale (né quanto al numero, né quanto
alla qualità di tale personale), ma si limita a prevedere
– come già faceva, ma in modo del tutto generico, l’art.
34, comma 6 – che le nuove assunzioni possano avvenire con
procedure concorsuali solo dopo che sia stata verificata
concretamente l’impossibilità di valersi di personale proveniente
da altre amministrazioni e destinato, ove non sia possibile
il suo ricollocamento, al licenziamento: libere essendo
le amministrazioni pubbliche locali di specificare in modo
dettagliato il tipo di personale del quale intendono valersi
(non solo l’area e il livello, ma anche le funzioni e le
specifiche idoneità richieste) nonché la sede di destinazione.
Peraltro, la disciplina procedimentale non può, proprio
perché mira a tradurre in realtà principî in precedenza
solo genericamente enunciati, che essere puntuale: e così
si prevede che, in primo luogo, si attinga agli elenchi
tenuti dalle strutture regionali e provinciali e solo successivamente
a quelli tenuti dal Dipartimento della funzione pubblica,
e cioè si prevede come prioritario il ricollocamento di
personale locale presso le amministrazioni pubbliche locali.
La circostanza che la norma fissi rigidi termini per la
comunicazione, alle strutture detentrici degli elenchi,
delle esigenze di nuovo personale e fissi, poi, altrettanto
rigidi termini perché quelle strutture provvedano all’assegnazione
del personale in mobilità corrispondente alle esigenze delle
amministrazioni che intendono bandire il concorso, non depone
certamente per l’illegittimità costituzionale della norma
ma, tutto al contrario, vale a segnare un rigoroso confine
temporale alla compressione dell’autonomia delle Regioni
e degli enti locali: tale compressione, infatti, è contenuta,
proprio attraverso quei rigidi termini, per il tempo strettamente
necessario alla soddisfazione dell’esigenza di privilegiare
l’assunzione del personale in mobilità rispetto alla procedura
concorsuale, e quindi è destinata a venire meno ove, entro
un tempo assai breve, quella esigenza non possa essere soddisfatta.
3.3.– Le considerazioni fin qui svolte escludono che la
norma censurata possa considerarsi invasiva della competenza
regionale: essa, lungi dal costituire ingerenza nella competenza
legislativa residuale delle Regioni ovvero norma di dettaglio
in materia di “tutela del lavoro”, promuove, nel settore
del pubblico impiego, condizioni che rendono effettivo il
diritto al lavoro di cui all’art. 4 Cost. e rimuove ostacoli
all’esercizio di tale diritto in qualunque parte del territorio
nazionale (art. 120 Cost.).
3.4.– Non meritano accoglimento neanche le censure – svolte
in modo puntuale, in realtà, dalla sola Regione Emilia-Romagna
– aventi ad oggetto la previsione della nullità di diritto
quale sanzione per le assunzioni effettuate in violazione
di quanto previsto dall’art. 34-bis: non soltanto il profilo
dedotto (violazione dell’affidamento) non attiene ad una
lamentata incisione della competenza regionale e si risolve,
piuttosto, nel denunciare (pretesi) irragionevoli effetti
prodotti dalla sanzione de qua, ma deve anche osservarsi
che tutta la disciplina dell’art. 34-bis è volta alla tutela
di interessi generali a presidio dei quali ben può il legislatore
– come peraltro normalmente fa in materia di lavoro – prevedere
la nullità degli atti posti in essere in spregio di norme
imperative.
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PER QUESTI MOTIVI
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LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i ricorsi di cui in epigrafe, e riservata ad altre
pronunce la decisione delle questioni sollevate dai ricorsi
n. 28, n. 29, n. 31 e n. 32 del 2003 relativamente a norme
diverse dagli articoli 4, 7 e 9 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione),
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli articoli 4 e 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
proposte, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della
Costituzione, dalle Regioni Veneto ed Emilia-Romagna con
i ricorsi in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, proposte,
in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione,
dalle Regioni Abruzzo, Toscana, Veneto, Emilia-Romagna,
Liguria e Campania con i ricorsi in epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.
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Valerio ONIDA, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
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