| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 19 novembre 2004 n. 348
Pres. ONIDA, Red. BILE |
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Insindacabilità parlamentare – Conflitto
di attribuzioni fra poteri dello Stato – Accoglimento del
ricorso
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Non spetta al Senato della Repubblica deliberare
che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale
nei confronti del senatore Marcello Pera, di cui al ricorso
in epigrafe, riguardano opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari
ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione.
Viene annullata, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità
adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 31
maggio 2000 (documento IV-quater, n. 48).
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Non spetta al Senato della Repubblica deliberare
che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale
nei confronti del senatore Marcello Pera, di cui al ricorso
in epigrafe, riguardano opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari
ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione.
Viene annullata, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità
adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 31
maggio 2000 (documento IV-quater, n. 56).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai Signori: - Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice - Fernanda CONTRI - Guido NEPPI
MODONA - Annibale MARINI - Franco BILE - Giovanni Maria
FLICK - Francesco AMIRANTE - Ugo DE SIERVO - Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA - Alfio FINOCCHIARO - Alfonso Quaranta
- Franco GALLO ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione
del Senato della Repubblica del 31 maggio 2000 relativa
alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma,
della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore
Marcello Pera nei confronti del dott. Giancarlo Caselli,
promosso con ricorso del Giudice dell'udienza preliminare
del Tribunale di Roma, ufficio 17, notificato il 12 settembre
2001, depositato in cancelleria il 20 successivo ed iscritto
al n. 33 del registro conflitti 2001.
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Visto l'atto di costituzione del Senato della
Repubblica;
udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 2004 il Giudice
relatore Franco Bile;
udito l'avvocato Stefano Grassi per il Senato della Repubblica.
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Ritenuto in fatto
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1. – Il Giudice dell'udienza preliminare
del Tribunale di Roma, con ricorso dell'11 gennaio 2001,
depositato il 29 gennaio 2001, nel corso di un procedimento
penale nei confronti del senatore Marcello Pera, ha sollevato
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti
del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione
adottata nella seduta del 31 maggio 2000 (documento IV-quater,
n. 56), chiedendo che la Corte dichiari che non spetta al
Senato deliberare l'insindacabilità, ai sensi dell'art.
68, primo comma, della Costituzione, delle dichiarazioni
oggetto del procedimento penale e, conseguentemente, annulli
la relativa deliberazione. Il giudice dell'udienza preliminare
ricorrente premette che il pubblico ministero ha depositato
richiesta di rinvio a giudizio del senatore Marcello Pera
per il reato previsto e punito dall'art. 13 della legge
8 febbraio 1948, n. 47 e dagli artt. 57, 110, 595, secondo
e terzo comma, 596-bis del codice penale – commesso in concorso
con il direttore dell'Agenzia giornalistica Ansa e di un
giornalista della medesima – per avere offeso la reputazione
del magistrato Giancarlo Caselli con alcune dichiarazioni
rese all'Ansa il 16 giugno 1999, chiedendo altresì di sollevare
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti
del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione
con la quale l'Assemblea, nella seduta del 31 maggio 2000,
ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento
penale concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni.
Osserva il giudice ricorrente che l'insindacabilità riguarda
esclusivamente le opinioni espresse nell'esercizio dell'attività
parlamentare e le dichiarazioni rese al di fuori di questa,
sempre che sussista un'identità sostanziale tra le prime
e le seconde. Secondo il ricorrente, le dichiarazioni del
senatore Marcello Pera, oggetto del procedimento penale,
non sarebbero funzionalmente collegate alla sua attività
di parlamentare. Infatti, esse sono state rese in riferimento
ad una querela presentata dal magistrato Caselli e da due
suoi colleghi nei confronti del predetto parlamentare per
un articolo pubblicato dal parlamentare sul quotidiano "Il
Messaggero" del 14 gennaio 1999, nel quale quest'ultimo
aveva svolto una serie di considerazioni su alcune presunte
anomalie derivanti dalla configurazione organizzativa degli
uffici requirenti, analizzandole con riguardo ad alcuni
casi specifici. Il senatore Marcello Pera aveva quindi affermato
che detta querela costituiva "una iniziativa intimidatoria
stabilita a freddo e per ragioni strettamente politiche;
il Caselli si muove così perché è sicuro di avere l'appoggio
incondizionato del Governo. Caselli ha dimostrato di essere
completamente privo di carattere intellettuale". Queste
dichiarazioni, ad avviso del giudice dell'udienza preliminare,
sarebbero state rese al di fuori dell'attività parlamentare
e sarebbero soltanto genericamente collegate a quest'ultima,
in relazione al tema – ampiamente dibattuto dal senatore
Marcello Pera nel Senato e in Commissione giustizia – della
separazione delle carriere del pubblico ministero e del
giudice e comunque non avrebbero contenuto identico a quelle
espresse in sede parlamentare. In tal senso, secondo il
ricorrente, sarebbe significativo che "l'atteggiamento assunto
dal dott. Caselli di querelare il senatore Pera non ha formato
oggetto di dibattito in sede parlamentare" e le dichiarazioni
rese all'Ansa configurerebbero, quindi, opinioni personali
formulate nell'esercizio della libertà di espressione comune
a tutti i cittadini, che pertanto non potrebbero essere
giudicate insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost..
2. – Con ordinanza n. 271 del 2001 la Corte ha dichiarato
ammissibile il conflitto.
3. – Con memoria dell'8 agosto 2001, depositata il 10 agosto
2004, il Senato della Repubblica, in persona del suo vice-Presidente,
si è costituito in giudizio chiedendo che il ricorso del
Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma –
poi notificato il 12 settembre 2001 e depositato il 20 settembre
2001 – sia dichiarato inammissibile o comunque infondato.
In particolare, la difesa del Senato richiama la relazione
della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari,
secondo cui le opinioni espresse dal senatore Pera nel corso
della menzionata intervista rilasciata all'interno di Palazzo
Madama, erano in rapporto di stretta connessione con le
opinioni rappresentate dal parlamentare nel suddetto articolo
di giornale, trattandosi di diversi episodi di una stessa
polemica nella quale il senatore Pera si è più volte impegnato
in Commissione giustizia, nell'Aula del Senato, con articoli
di divulgazione del suo pensiero.
Sussiste quindi – secondo la difesa del Senato – il nesso
funzionale tra le opinioni espresse dal senatore Pera e
l'esercizio delle attribuzioni proprie del parlamentare.
4. – In prossimità dell'udienza, la difesa del Senato ha
presentato una memoria insistendo per il rigetto del ricorso,
ribadendo le argomentazioni precedentemente svolte e producendo
ulteriori atti parlamentari a sostegno della propria richiesta.
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Considerato in diritto
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1. – Il conflitto sollevato dal giudice dell'udienza
preliminare ricorrente pone il quesito se spetti al Senato
della Repubblica deliberare, nella seduta del 31 maggio
2000 (documento IV-quater, n. 56), che i fatti per i quali
era in corso il procedimento penale nei confronti del senatore
Marcello Pera, al quale era stato contestato il reato di
diffamazione aggravata in danno del dott. Giancarlo Caselli,
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo,
riguardavano opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle funzioni parlamentari e pertanto insindacabili
ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione.
In particolare, era contestato al senatore Pera di avere
offeso la reputazione del dott. Caselli dichiarando, in
un'intervista concessa ad un giornalista dell'agenzia ANSA
il 16 giugno 1999, che la querela proposta da quest'ultimo
per precedenti affermazioni del senatore Pera, asseritamente
diffamatorie, rappresentava "una iniziativa intimidatoria
stabilita a freddo e per ragioni strettamente politiche;
il Caselli si muove così perché è sicuro di avere l'appoggio
incondizionato del Governo. Caselli ha dimostrato di essere
completamente privo di carattere intellettuale".
Il giudice ricorrente ritiene insussistenti i presupposti
dell'insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, della
Costituzione, mancando il nesso funzionale con alcun atto
parlamentare del senatore Pera avente ad oggetto i fatti
di cui alla dichiarazione.
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2. – Deve preliminarmente essere ribadita
l'ammissibilità del conflitto, sussistendone i presupposti
soggettivi ed oggettivi, come già ritenuto da questa Corte
nella citata ordinanza n. 271 del 2001.
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3. – Nel merito il ricorso è fondato.
Le dichiarazioni asseritamente diffamatorie, rese dal senatore
Pera nel corso di un'intervista ad un giornalista dell'agenzia
ANSA, riguardano l'utilizzo dello strumento della querela
da parte del dott. Caselli, il quale era stato criticato
dal parlamentare, con le espressioni sopra riportate, per
aver fatto ricorso a tale iniziativa giudiziaria. Si tratta
della querela presentata dal dott. Caselli e da due sostituti
della Procura della Repubblica di Palermo nei confronti
del senatore Pera, autore di un articolo dal titolo "I PM?
Mostri a tre teste", pubblicato sul Messaggero del 14 gennaio
1999, nel quale egli tra l'altro scriveva "… o le forze
dell'ordine fanno quello che vogliono i PM e indagano nelle
direzioni e nei modi da essi voluti, oppure sono nei guai.
È così che sono nati (…) i casi Contrada e Mori a Palermo,
dove si è visto che quando i poliziotti non si comportano
come vogliono i PM, questi li fanno processare, condannare
o rimuovere dal ministro compiacente". La querela ha dato
origine al procedimento penale nei confronti del senatore
Pera, per cui è sorto il diverso conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato, deciso da questa Corte con sentenza
n. 347 di pari data, nel senso della non spettanza al Senato
del potere di dichiarare che le affermazioni di cui all'articolo
del senatore Pera erano coperte dalla garanzia dell'insindacabilità.
Gli atti parlamentari richiamati dalla Giunta delle elezioni
e delle immunità parlamentari a proposito delle dichiarazioni
rese dal senatore Pera all'ANSA il 16 giugno 1999 sono gli
stessi esaminati a proposito della dichiarazione di insindacabilità
oggetto del precedente menzionato conflitto. La difesa del
Senato infatti inscrive l'episodio nella polemica sulla
giustizia e sul ruolo del PM nella quale il senatore Pera
si è più volte impegnato: le dichiarazioni all'ANSA costituirebbero
un passaggio della sequenza di dichiarazioni ed interventi
parlamentari in cui egli si è espresso in termini anche
fortemente polemici e critici nei confronti dei comportamenti
e delle esternazioni del dott. Caselli.
In realtà però le dichiarazioni rese nel corso della menzionata
intervista riguardano non già il ruolo del PM ed i rapporti
tra quest'ultimo e la polizia giudiziaria, bensì il ricorso
allo strumento della querela da parte del dott. Caselli.
Soltanto questa iniziativa infatti è stata stigmatizzata
dal senatore Pera, le cui dichiarazioni peraltro criticano
unicamente la querela del dott. Caselli e non anche l'analoga
e contestuale iniziativa degli altri querelanti, i sostituti
Teresi ed Ingroia.
Gli atti parlamentari richiamati dalla Giunta, già esaminati
dalla sentenza n. 347 del 2004, hanno invece un oggetto
diverso, in quanto riguardano segnatamente l'azione degli
uffici del pubblico ministero nonché il trasferimento del
gen. Mori, direttore dei ROS (Reparti operazioni speciali)
dell'Arma dei Carabinieri, che sarebbe avvenuto a causa
di contrasti con la Procura di Palermo; e non concernono
minimamente il ricorso allo strumento della querela da parte
del magistrato.
Pertanto manca del tutto la riproduzione o divulgazione
di una precedente attività parlamentare rispetto alla quale
la dichiarazione in esame presenti una “sostanziale identità
di contenuti”, tale da comportare un "nesso funzionale"
(da ultimo, sentenza n. 298 del 2004). E la polemica sulla
giustizia, con il riferimento più specifico alla Procura
di Palermo ed ai ROS, vale tutt'al più ad individuare il
contesto di dibattito politico in cui le dichiarazioni suddette
si inseriscono, che può essere eventualmente indicativo
di un'attività di critica politica, valutabile dal giudice
penale in ragione della sua possibile idoneità a scriminare
l'illecito.
Né il luogo dove le dichiarazioni sono state rese (all'interno
della sede del Senato) può, di per sé solo, conferire carattere
di funzione parlamentare ad un'intervista privata concessa
da un parlamentare ad un giornalista (sentenza n. 509 del
2002), giacché anche tale circostanza può attenere semmai
ad un "contesto politico", che, secondo la giurisprudenza
di questa Corte, non può, di per se stesso, fare presumere
l'esistenza di un nesso funzionale idoneo a rendere insindacabili
le opinioni ivi espresse.
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4. – Ne discende che l'impugnata delibera
di insindacabilità ha violato l'art. 68, primo comma, Cost.,
ledendo le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente,
e pertanto deve essere annullata.
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|
per questi motivi
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LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta al Senato della Repubblica deliberare
che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale
nei confronti del senatore Marcello Pera, di cui al ricorso
in epigrafe, riguardano opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari
ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione;
annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità
adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 31
maggio 2000 (documento IV-quater, n. 56).
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2004.
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