| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 19 novembre 2004 n. 347
Pres. ONIDA, Red. BILE |
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Insindacabilità parlamentare – Conflitto
di attribuzioni fra poteri dello Stato – Accoglimento del
ricorso
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Non spetta al Senato della Repubblica deliberare
che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale
nei confronti del senatore Marcello Pera, di cui al ricorso
in epigrafe, riguardano opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari
ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione.
Viene annullata, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità
adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 31
maggio 2000 (documento IV-quater, n. 48).
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Non spetta al Senato della Repubblica deliberare
che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale
nei confronti del senatore Marcello Pera, di cui al ricorso
in epigrafe, riguardano opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari
ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione.
Viene annullata, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità
adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 31
maggio 2000 (documento IV-quater, n. 56).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai Signori: - Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice - Fernanda CONTRI - Guido NEPPI
MODONA - Annibale MARINI - Franco BILE - Giovanni Maria
FLICK - Francesco AMIRANTE - Ugo DE SIERVO - Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA - Alfio FINOCCHIARO - Alfonso Quaranta
- Franco GALLO ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione
del Senato della Repubblica del 31 maggio 2000 relativa
alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma,
della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore
Marcello Pera nei confronti del dott. Giancarlo Caselli
ed altri, promosso con ricorso del Tribunale di Roma, IV
sezione penale, notificato il 9 agosto 2001, depositato
il 21 successivo ed iscritto al n. 28 del registro conflitti
2001.
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Visto l'atto di costituzione del Senato della
Repubblica;
udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 2004 il Giudice
relatore Franco Bile;
udito l'avvocato Stefano Grassi per il Senato della Repubblica.
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Ritenuto in fatto
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1. − Con ordinanza-ricorso del 9 gennaio
2001, depositato il 27 gennaio 2001, il Tribunale di Roma,
IV sezione penale, in composizione monocratica, investito
del procedimento penale a carico del senatore Marcello Pera
con l'imputazione di diffamazione aggravata commessa, in
concorso con altri, col mezzo della stampa e consistente
nell'attribuzione di un fatto determinato (art. 13 della
legge 8 febbraio 1948, n.47 e artt. 110, 57, 595, commi
2 e 3, 596 bis del codice penale), ha sollevato conflitto
di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del
Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione
con la quale l'Assemblea, nella seduta del 31 maggio 2000
(documento IV-quater, n. 48), ha dichiarato che i fatti
per i quali era in corso il procedimento penale riguardavano
opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio
delle funzioni parlamentari, in quanto insindacabili ai
sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione. In
particolare, era contestato al senatore Pera di essere stato
l'autore dell'articolo “I PM? Mostri a tre teste”, pubblicato
sul “Messaggero” del 14 gennaio 1999, articolo nel quale
egli tra l'altro scriveva “… o le forze dell'ordine fanno
quello che vogliono i PM e indagano nelle direzioni e nei
modi da essi voluti, oppure sono nei guai. É così che sono
nati (…) i casi Contrada e Mori a Palermo, dove si è visto
che quando i poliziotti non si comportano come vogliono
i PM, questi li fanno processare, condannare o rimuovere
dal ministro compiacente”. In tal modo il senatore Pera,
secondo la contestazione, aveva offeso la reputazione del
dott. Giancarlo Caselli, Procuratore Capo della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo, nonché quella del dott.
Vittorio Teresi e del dott. Antonio Ingoia, sostituti delegati
alla trattazione dei procedimenti penali a carico di Contrada
Bruno nel corso dei quali veniva sentito come teste il generale
Mario Mori.
Osserva il Tribunale ricorrente che la prerogativa di cui
all'art. 68, primo comma, Cost., non copre tutte le opinioni
espresse dal parlamentare nello svolgimento della sua attività
politica, ma solo quelle legate da nesso funzionale con
le attività svolte nella qualità di membro delle Camere.
Nella specie – secondo il Tribunale ricorrente – mancherebbe
il collegamento funzionale tra le affermazioni del sen.
Pera e l'esercizio dell'attività parlamentare. Sottolinea
infatti il Tribunale che, né la semplice comunanza di argomento
tra la dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni
espresse in sede parlamentare, né la ricorrenza di un contesto
genericamente politico cui la dichiarazione inerisca, bastano
a fondare l'estensione alla prima dell'immunità che copre
le seconde, richiedendosi piuttosto la sostanziale corrispondenza
di contenuti tra le dichiarazioni oggetto di esame e l'opinione
espressa in sede parlamentare. Inoltre, dovendo tali affermazioni
essere riproduttive di contenuti storici già espressi nelle
sedi istituzionali, dovrebbe richiedersi – secondo il Tribunale
ricorrente – anche una successione temporale tra le affermazioni
rese in sedi istituzionali e quelle rese in sedi diverse,
dovendo le prime precedere necessariamente le seconde.
Con riferimento al caso di specie, poi, il Tribunale ricorrente
considera che lo specifico riferimento contenuto nell'articolo
suddetto alla vicenda Contrada non risulta aver riscontro
in alcun atto parlamentare depositato dalle parti ovvero
citato dal relatore sen. Callegaro ovvero dai senatori intervenuti
in sede di dibattito parlamentare, riferendosi questi tutti
ad argomenti più generali relativi ai rapporti tra pubblico
ministero ed organi di polizia ed alla organizzazione giudiziaria
in generale. Per quanto poi riguarda il riferimento alla
vicenda Mori, il Tribunale ricorrente considera, in particolare,
che nessuno degli atti depositati in udienza dalla difesa
del sen. Pera è riferibile a quest'ultimo e che la maggior
parte riguarda il trasferimento del gen. Mori nelle sue
linee generali.
In particolare il Tribunale ricorrente – che ritiene che
non possa prescindersi dalla paternità delle interrogazioni
o interpellanze – si sofferma sull'unico atto parlamentare
a firma del sen. Pera (n. 2 – 00735 del 10.2.1999, 542 seduta
pomeridiana) il cui contenuto è, a suo avviso, sostanzialmente
coincidente con le affermazioni riportate nell'articolo
suddetto. Non di meno, secondo il Tribunale ricorrente,
tale atto parlamentare non rileverebbe perché successivo
alla pubblicazione dell'articolo e quindi non riproduttivo
di un'opinione già espressa.
2. – Con ordinanza n. 270 del 2001 la Corte ha dichiarato
ammissibile il conflitto proposto dal Tribunale di Roma.
3. – Con memoria dell'8 agosto 2001, depositata il 10 agosto
2004, il Senato della Repubblica, in persona del suo vice-Presidente,
si è costituito in giudizio, chiedendo che il ricorso del
Tribunale di Roma – poi notificato l'8 agosto 2001 e depositato
il 21 agosto 2001 – sia dichiarato inammissibile o comunque
infondato.
Osserva in particolare la difesa del Senato che la relazione
della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
aveva evidenziato come le opinioni espresse dal sen. Pera
nell'articolo suddetto costituissero uno dei capisaldi delle
convinzioni del parlamentare e del suo gruppo politico circa
i rimedi che l'attuale situazione della giustizia richiede.
Queste opinioni erano state discusse in aula nelle sedute
del 17 ottobre 1997 (interrogazione dei senatori Pera, Scoppelliti,
Pastore), del 28 ottobre 1997 (interrogazione dei senatori
Centaro, La Loggia, Pera ed altri), del 7 novembre 1997
(interrogazione del sen. Pera ed altri), del 2 dicembre
1997 (interrogazione del sen. Pera ed altri), del 6 ottobre
1998 (interrogazione del sen. Pera), del 12 gennaio 1999
(interrogazione del sen. Centaro) e del 10 febbraio 1999
(interpellanza del sen. Pera).
Di conseguenza, l'articolo suddetto rappresenta, secondo
la difesa del Senato, la divulgazione di atti tipicamente
parlamentari, nei quali il pensiero del sen. Pera aveva
già avuto modo di manifestarsi.
4. – In prossimità dell'udienza, la difesa del Senato ha
presentato una memoria insistendo per il rigetto del ricorso,
ribadendo le argomentazioni precedentemente svolte e producendo
ulteriori atti parlamentari a sostegno della propria richiesta.
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Considerato in diritto
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1. – Il conflitto sollevato dal Tribunale
ricorrente pone la questione se spetti al Senato della Repubblica
deliberare, nella seduta del 31 maggio 2000 (documento IV-quater,
n. 48), che i fatti per i quali era in corso il procedimento
penale nei confronti del senatore Marcello Pera, per il
reato di diffamazione aggravata in danno dei magistrati
dottori Giancarlo Caselli, Vittorio Teresi e Antonio Ingroia,
riguardavano opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle funzioni parlamentari, in quanto tali
insindacabili ai sensi del primo comma dell'art. 68 della
Costituzione. Al senatore Pera era stato contestato di avere
pubblicato sul quotidiano "Il Messaggero" del 14 gennaio
1999 l'articolo "I PM? Mostri a tre teste", nel quale egli
tra l'altro scriveva "… o le forze dell'ordine fanno quello
che vogliono i PM e indagano nelle direzioni e nei modi
da essi voluti, oppure sono nei guai. È così che sono nati
[…] i casi Contrada e Mori a Palermo, dove si è visto che
quando i poliziotti non si comportano come vogliono i PM,
questi li fanno processare, condannare o rimuovere dal ministro
compiacente". Con tali parole, secondo la contestazione,
il senatore Pera aveva offeso la reputazione del dott. Giancarlo
Caselli, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Palermo, nonché quella del dott. Vittorio Teresi e del
dott. Antonio Ingroia, sostituti delegati alla trattazione
dei procedimenti penali a carico del funzionario della Polizia
di Stato Bruno Contrada, nel corso dei quali era stato sentito
come teste il generale Mario Mori.
Il Tribunale ritiene insussistenti i presupposti dell'insindacabilità
di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, sotto
un triplice profilo: mancanza del nesso funzionale, richiesto
dalla giurisprudenza costituzionale, tra le dichiarazioni
assunte come diffamatorie e gli atti parlamentari indicati
dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari,
tranne l'interpellanza del senatore Pera in data 10 febbraio
1999; irrilevanza di tale atto, che, pur presentando una
sostanziale coincidenza con le dichiarazioni diffamatorie,
è posteriore alla pubblicazione dell'articolo, avvenuta
il 14 gennaio 1999; irrilevanza degli atti esibiti nel procedimento
penale dalla difesa dell'imputato (interrogazioni dei senatori
Milio e Caruso del 12 gennaio 1999), che, pur avendo anch'essi
un contenuto sostanzialmente corrispondente alle affermazioni
in questione, non provengono dall'autore dell'articolo,
come del resto l'interrogazione del senatore Centaro di
pari data.
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2. – Deve anzitutto essere ribadita l'ammissibilità
del conflitto, sussistendone i presupposti soggettivi ed
oggettivi, come già ritenuto da questa Corte nella citata
ordinanza n. 270 del 2001.
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3. – Nel merito il ricorso è fondato.
Questa Corte deve verificare, alla stregua della sua giurisprudenza,
la ricorrenza in concreto del "nesso funzionale" tra le
dichiarazioni rese extra moenia dal parlamentare e l'esercizio
di un'attività parlamentare.
In particolare la sentenza n. 10 del 2000 ha affermato che
"la semplice comunanza di argomento fra la dichiarazione
che si pretende lesiva e le opinioni espresse dal deputato
o dal senatore in sede parlamentare non può bastare a fondare
l'estensione alla prima della immunità che copre le seconde.
Tanto meno può bastare a tal fine la ricorrenza di un contesto
genericamente politico in cui la dichiarazione si inserisca".
Occorre invece l'"identificabilità della dichiarazione stessa
quale espressione di attività parlamentare" (così anche
la sentenza n. 11 del 2000). Occorre cioè la "riproduzione"
all'esterno delle Camere di dichiarazioni rese in sede parlamentare,
e tale riproduzione è insindacabile solo ove "si riscontri
l'identità sostanziale di contenuto fra l'opinione espressa
in sede parlamentare e quella manifestata nella “sede esterna”"
(sentenza n. 10 del 2000).
Tali affermazioni sono state ripetutamente ribadite dalla
giurisprudenza successiva di questa Corte (sentenze numeri
56, 58, 82, 420 del 2000; numeri 137 e 289 del 2001; numeri
51, 52, 207, 257, 270, 283, 294, 421, 435, 448, 508, 509
e 521 del 2002), la quale ha più volte riaffermato che il
"nesso funzionale" tra la dichiarazione resa extra moenia
dal parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni di
membro del Parlamento esiste se ed in quanto la dichiarazione
possa essere identificata come "divulgativa all'esterno
di attività parlamentari", ossia se ed in quanto esista
una sostanziale corrispondenza di significato con opinioni
espresse nell'esercizio di funzioni parlamentari, non essendo
sufficiente una mera comunanza di argomenti.
Di recente, la legge 20 giugno 2003, n. 140 (recante disposizioni
per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché
in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche
dello Stato), ha previsto – al primo comma dell'art. 3 –
che esso "si applica in ogni caso per la presentazione di
disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno,
mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni,
per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi
delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque
formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra
attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di
denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare,
espletata anche fuori del Parlamento".
Con la sentenza n. 120 del 2004, questa Corte ha dichiarato
non fondata la questione di legittimità costituzionale di
tale norma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 68,
primo comma, e 117 della Costituzione, escludendo che essa
abbia ampliato l'ambito dell'immunità garantita ai parlamentari
dall'art. 68, primo comma, quale risultava dalla propria
giurisprudenza. In particolare, la sentenza ha escluso che
la norma abbia eliminato la necessità del "nesso funzionale"
fra le opinioni espresse dal parlamentare fuori dal Parlamento,
assunte come diffamatorie, e l'esercizio di funzioni parlamentari;
ed ha ribadito – richiamando in particolare le citate sentenze
numeri 10 ed 11 del 2000 – che esse rientrano nell'area
dell'insindacabilità solo se costituiscano "divulgazione
e riproduzione" di attività parlamentari, pur non necessariamente
tipiche.
Sono seguite le sentenze numeri 246 e 298 del 2004, le quali,
in sede di conflitto tra poteri dello Stato, hanno affermato
che l'art. 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003 "non
altera il contenuto dell'art. 68, primo comma, della Costituzione";
hanno ribadito la necessità, ai fini dell'esistenza del
"nesso funzionale", che le opinioni in esame costituiscano
"divulgazione e riproduzione" di attività parlamentari;
ed hanno fatto concreta applicazione di tali riconfermati
principi.
In particolare, la sentenza n. 298 del 2004 ha ulteriormente
sottolineato la necessità di una "sostanziale identità di
contenuti" tra l'opinione espressa nell'atto parlamentare
e l'esternazione che siffatta opinione divulghi.
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4. – Con riguardo al caso di specie, la difesa
del Senato ritiene che le affermazioni contenute nell'articolo
del senatore Pera rientrino nell'area della garanzia di
cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, essendo
collegate da nesso funzionale con una serie di atti parlamentari,
sia del medesimo senatore Pera, sia di altri senatori.
Tra gli atti compiuti dal senatore Pera – menzionati nella
relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
e risalenti agli anni tra il 1997 e il 1999 – quelli del
1997 sono estranei all'argomento trattato nell'articolo,
perché riguardano il diverso tema della "gestione" – da
parte di taluni uffici del pubblico ministero, fra cui anche
la Procura della Repubblica di Palermo – dei "pentiti" Di
Maggio, Siino e Brusca (interrogazioni del 16 e del 28 ottobre,
del 7 novembre e del 2 dicembre 1997). Parimenti estraneo
è l'unico atto del 1998 (interrogazione del 6 ottobre),
relativo ad un intervento che il magistrato Caselli avrebbe
svolto nei confronti del direttore di un telegiornale perché
non fosse trasmessa un'intervista al senatore Andreotti,
alla vigilia di un processo a suo carico avanti al Tribunale
di Palermo.
Rimane l'interpellanza presentata dal senatore Pera il 10
febbraio 1999, a proposito di un'indagine svolta dal generale
Mori nel 1991 sugli appalti pubblici in Sicilia, conclusa
con la consegna di un'informativa alla Procura di Palermo.
Questa interpellanza, secondo il Tribunale ricorrente, ha
un contenuto "sostanzialmente coincidente" con le opinioni
espresse nell'articolo del senatore Pera, ed è tuttavia
ininfluente ai fini dell'insindacabilità di cui all'art.
68, primo comma, della Costituzione, perché successiva di
quasi un mese alla pubblicazione dell'articolo. Si pone
quindi il problema della rilevanza, a tali fini, di atti
parlamentari posteriori alle dichiarazioni considerate diffamatorie.
In proposito questa Corte, nella sentenza n. 289 del 1998,
ha ritenuto irrilevante un'interrogazione parlamentare intervenuta
"in epoca successiva [..] al ricevimento dell'avviso di
garanzia all'origine delle dichiarazioni diffamatorie contestate
al deputato" ed ha affermato – in termini generali – che,
"diversamente opinando, qualsiasi affermazione, anche ritenuta
gravemente diffamatoria e [..] estranea alla funzione od
all'attività parlamentare, potrebbe diventare insindacabile
a seguito della semplice presentazione in data successiva
al fatto di un'interrogazione ad hoc". La sentenza ha accolto
quindi un criterio rigoroso, secondo cui le dichiarazioni
rese dal parlamentare extra moenia, in tanto possono essere
coperte dalla garanzia di insindacabilità in quanto siano
collegate da nesso funzionale ad un'attività parlamentare
precedentemente svolta, restando invece irrilevante quella
successiva.
Nella stessa prospettiva si è collocata la giurisprudenza
posteriore che ha precisato la nozione di nesso funzionale,
esigendo, per l'insindacabilità delle opinioni manifestate
all'esterno degli organi parlamentari, che esse riproducano
il contenuto di dichiarazioni "già rese" nell'esercizio
di funzioni parlamentari (sentenza n. 11 del 2000), ovvero
siano "sostanzialmente riproduttive di un'opinione espressa
in sede parlamentare" (sentenza n. 10 del 2000). Analogamente
la sentenza n. 521 del 2002, nel ribadire la necessità del
nesso funzionale, ha precisato che esso deve intercorrere
tra l'attività divulgativa all'esterno e le opinioni "già
espresse, o contestualmente espresse", nell'esercizio di
funzioni parlamentari, così enunciando l'irrilevanza di
opinioni manifestate successivamente.
Del resto, la stessa formulazione del primo comma dell'art.
68 della Costituzione – sancendo la non perseguibilità dei
membri del Parlamento per le opinioni "espresse" e i voti
"dati" nell'esercizio delle loro funzioni – rende inconfigurabile
un'iniziale perseguibilità del parlamentare, cui possa eventualmente
sovrapporsi un successivo atto parlamentare che la escluda.
La memoria del Senato, a sostegno della possibile rilevanza
dell'atto parlamentare posteriore, richiama la sentenza
n. 246 del 2004, che ha ritenuto ininfluente, ai fini dell'insindacabilità,
alcune interrogazioni parlamentari presentate in un momento
"di molto successivo" per desumerne, a contrario, la rilevanza
degli atti parlamentari "di poco" posteriori. Ma la sentenza
non ha affatto operato una tale distinzione diacronica:
essa ha ritenuto irrilevanti quelle interrogazioni perché
si trattava di "atti successivi", aggiungendo "e di molto"
in chiave evidentemente rafforzativa, così nella sostanza
negando la rilevanza, ai fini della garanzia di insindacabilità,
di eventuali collegamenti fra dichiarazioni rese fuori del
Parlamento ed atti parlamentari posteriori.
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5. – La difesa del Senato fa anche riferimento
ad una serie di interrogazioni discusse nella seduta del
12 gennaio 1999, due giorni prima della pubblicazione dell'articolo
in questione, sui temi dell'assetto organizzativo dei ROS
(reparti operazioni speciali) dell'Arma dei carabinieri
e dell'eventuale incidenza di talune ventilate modifiche
sull'efficienza da essi dimostrata nella lotta alla criminalità
organizzata: in questo quadro alcune interrogazioni inserivano
anche l'allontanamento del generale Mori dal vertice dei
ROS e definivano "conflittuali" i suoi rapporti con la Procura
della Repubblica di Palermo. Fra tali interrogazioni, quella
presentata dal senatore Centaro è menzionata nella relazione
della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari,
approvata in Aula dal Senato; e quelle presentate dai senatori
Milio e Caruso sono indicate nel ricorso del Tribunale e
richiamate nella memoria depositata dalla difesa del Senato
in prossimità dell'udienza.
Nessuna di queste interrogazioni è stata però presentata
dal senatore Pera, del quale nemmeno risulta la partecipazione
al relativo dibattito. Si pone così il quesito se le dichiarazioni
rese da un senatore o deputato fuori dell'ambito parlamentare,
e ritenute da un cittadino lesive della propria reputazione,
possano considerarsi coperte dalla garanzia prevista dall'art.
68, primo comma, della Costituzione, qualora divulghino
e riproducano atti posti, nell'esercizio di funzioni parlamentari,
da membri del Parlamento diversi dal loro autore.
La questione – rilevante ai fini della decisione del presente
conflitto di attribuzione – deve essere risolta in senso
negativo.
Se l'immunità garantita dall'art. 68, primo comma, della
Costituzione mira alla salvaguardia del libero esercizio
della funzione del Parlamento (infatti la tutela delle prerogative
di ogni Camera spetta ad essa e non al singolo senatore
o deputato: sentenza n. 225 del 2001, ordinanza n. 101 del
2000), questa salvaguardia è ottenuta assicurando a ciascun
parlamentare il diritto di esercitare liberamente la sua
funzione: nel Parlamento, ponendo senza ostacoli o remore
gli atti di esercizio di tale funzione; fuori di quella
sede, riproducendo e divulgando gli atti medesimi.
Invero, la norma costituzionale – proclamando che "i membri
del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle
loro funzioni" – esplicitamente collega l'immunità del singolo
parlamentare alle opinioni da lui espresse ed ai voti da
lui dati esplicando le sue funzioni, e così evoca la natura
personale della responsabilità cui altrimenti egli sarebbe
esposto, secondo una correlazione soggettiva che è indefettibile
per la responsabilità penale e costituisce la regola generale
per quella civile e amministrativa. Coerentemente, anche
l'estensione dell'immunità (operata dalla giurisprudenza
della Corte) alle dichiarazioni rese all'esterno della sede
parlamentare, riproduttive e divulgative di atti costituenti
esercizio di funzioni parlamentari, non può che riferirsi
agli atti che il medesimo parlamentare riproduce e divulga,
con la conseguente irrilevanza di quelli posti non da lui,
ma da altri membri del Parlamento.
In tale prospettiva si colloca anche il citato art. 3, comma
1, della legge n. 140 del 2003, il quale – rendendo esplicito
che la garanzia dell'insindacabilità si riferisce sia all'attività
parlamentare, sia a quella espletata fuori del Parlamento
– richiede per quest'ultima la connessione con la funzione
"di parlamentare", e così pone l'accento sul carattere soggettivo
delle condizioni che consentono l'estensione della garanzia.
Del resto, la tesi secondo cui le dichiarazioni rese extra
moenia da un parlamentare sarebbero coperte dalla garanzia
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, anche se
riproduttive o divulgative di atti posti da altri parlamentari
nell'esercizio delle loro funzioni, finisce, in sostanza,
per conferire rilievo ad un dato – la semplice comunanza
di argomento o la riferibilità ad un medesimo "contesto
politico" – che questa Corte, nelle pronunce sopra indicate,
ha sempre ritenuto di per sé irrilevante.
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6. – Pertanto, le dichiarazioni rese da un
senatore o da un deputato fuori della sede parlamentare,
ritenute da un cittadino lesive della propria reputazione,
in tanto sono coperte dalla garanzia di insindacabilità
di cui al primo comma dell'art. 68 della Costituzione, in
quanto un "nesso funzionale" le colleghi ad atti già posti
dal loro autore nell'esercizio delle sue funzioni di membro
del Parlamento, mentre sono irrilevanti gli atti di altri
parlamentari e quelli compiuti bensì dall'autore delle dichiarazioni,
ma in epoca ad esse posteriore.
Ciò non toglie però che questi atti – pur irrilevanti nel
giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato, in quanto inidonei a rendere operante la garanzia
di insindacabilità e quindi a impedire che il membro del
Parlamento sia chiamato a rispondere dinanzi all'autorità
giudiziaria delle dichiarazioni fatte fuori della sede parlamentare
– ben possano rilevare in tale diverso giudizio, nel quale
il giudice deve, tra l'altro, accertare se le dichiarazioni
del parlamentare siano state eventualmente ispirate da intento
politico e non diffamatorio. A questo fine può non essere
privo di rilievo il fatto che il parlamentare (come nella
specie ammette lo stesso Tribunale ricorrente) abbia nel
suo scritto, in relazione al quale è tratto a giudizio,
riecheggiato opinioni emerse, sia pure ad opera di altri,
in un dibattito parlamentare avente ad oggetto la stessa
vicenda.
Siffatte conclusioni si rinvengono già nella giurisprudenza
di questa Corte, la quale ha precisato che esula dai suoi
compiti – e spetta invece al giudice – decidere se le dichiarazioni
ascritte al parlamentare integrino gli estremi del reato,
ovvero concretino la manifestazione del diritto di critica
politica, di cui egli, al pari di qualsiasi altro soggetto,
fruisce ai sensi dell'art. 21 della Costituzione, ed in
cui è certamente compresa anche la critica nei confronti
dell'operato della magistratura (sentenza n. 10 del 2000;
cfr. anche sentenze n. 11 e n. 56 del 2000, n. 508 del 2002).
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7. – In conclusione, l'impugnata delibera
del Senato, per le ragioni sopra esposte, ha violato l'art.
68, primo comma, della Costituzione, ledendo le attribuzioni
dell'autorità giudiziaria ricorrente, e pertanto deve essere
annullata.
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per questi motivi
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LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta al Senato della Repubblica deliberare
che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale
nei confronti del senatore Marcello Pera, di cui al ricorso
in epigrafe, riguardano opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari
ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione;
annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità
adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 31
maggio 2000 (documento IV-quater, n. 48).
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2004.
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