| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 10 novembre 2004 n. 334
Pres. MEZZANOTTE, Red. BILE |
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Richiesta di referendum per il distacco dalla
Regione di uno o più comuni - Limitazione della partecipazione
all’iniziativa referendaria alle sole popolazioni dei comuni
interessati - Mancata previsione.
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È illegittimo l’art. 42, secondo comma, della
legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti
dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo),
nella parte in cui prescrive che la richiesta di referendum
per il distacco di una Provincia o di un Comune da una Regione
e l’aggregazione ad altra Regione deve essere corredata
– oltre che delle deliberazioni, identiche nell’oggetto,
rispettivamente dei consigli provinciali e dei consigli
comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone il
distacco – anche delle deliberazioni, identiche nell’oggetto,
«di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali
che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione
della regione dalla quale è proposto il distacco delle province
o dei comuni predetti» e «di tanti consigli provinciali
o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un
terzo della popolazione della regione alla quale si propone
che le province o i comuni siano aggregati».
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai Signori: - Carlo MEZZANOTTE
Presidente - Fernanda CONTRI Giudice - Piero Alberto CAPOTOSTI
Giudice - Annibale MARINI Giudice - Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK Giudice - Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO Giudice - Romano VACCARELLA Giudice - Paolo
MADDALENA Giudice - Alfio FINOCCHIARO Giudice - Alfonso
QUARANTA Giudice - Franco GALLO Giudice
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970,
n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione
e sulla iniziativa legislativa del popolo), promosso con
ordinanza del 23 gennaio 2004 dall’Ufficio centrale per
il referendum presso la Corte di cassazione sulla richiesta
di referendum presentata dal Comune di San Michele al Tagliamento,
iscritta al n. 234 del registro ordinanze 2004 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie
speciale, dell’anno 2004.
Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il
Giudice relatore Franco Bile.
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Ritenuto in fatto
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A seguito della presentazione da parte del
Comune di San Michele al Tagliamento della richiesta di
referendum per il distacco del medesimo Comune dalla Regione
Veneto e per la sua aggregazione alla Regione Friuli-Venezia
Giulia, l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte
di cassazione ha sollevato – in riferimento all’art. 132,
secondo comma, della Costituzione (come modificato dall’art.
9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) – questione
di legittimità costituzionale dell’art. 42, secondo comma,
della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum
previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa
del popolo), nella parte in cui prescrive che le richieste
di referendum per il distacco da una Regione e l’aggregazione
ad altra Regione di una o più Province o di uno o più Comuni
debbano essere corredate delle deliberazioni, identiche
nell’oggetto, di tanti consigli di Province o di Comuni
che rappresentino almeno un terzo delle restanti popolazioni
delle Regioni investite dall’avviato procedimento di distacco-aggregazione.
L’Ufficio rimettente ritiene la questione rilevante ai fini
della pronuncia da adottare sulla citata richiesta, che
dovrebbe essere dichiarata illegittima, perché non corredata
di tutte le deliberazioni dei consigli comunali cui la norma
impugnata fa riferimento, mentre sarebbe pacificamente legittima
in caso di pronunciata incostituzionalità.
E nel merito – premesso di avere, nel corso del medesimo
procedimento, dichiarato manifestamente infondata identica
questione, che il Comune di San Michele al Tagliamento aveva
chiesto di sollevare – rileva che quella soluzione deve
essere rimeditata alla luce della motivazione dell’ordinanza
n. 343 del 2003, con cui questa Corte ha dichiarato manifestamente
inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato, proposto dal delegato del medesimo Comune, per censurare
il mancato adeguamento degli artt. 42 e segg. della legge
n. 352 del 1970 al nuovo testo dell’art. 132 Cost.; l’ordinanza
aveva infatti definito «significativa» la portata della
«riforma dell’art. 132, secondo comma, della Costituzione
introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3».
Secondo l’Ufficio – poiché il testo novellato dell’art.
132, secondo comma, Cost. dispone che «si può, con l’approvazione
della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle
Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati
espressa mediante referendum e con legge della Repubblica,
sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e
Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una
Regione ed aggregati ad un’altra» – se ne ricava che il
legislatore costituzionale ha inteso riservare unicamente
agli enti territoriali, richiedenti il proprio distacco
da una Regione e l’aggregazione ad un’altra, l’iniziativa
della promozione del referendum prodromico alla variazione
dell’assetto territoriale regionale, ed escludere, quindi,
qualsiasi partecipazione a tale iniziativa di altri enti
rappresentativi di popolazioni solo indirettamente interessate
a tale variazione. La conclusione è avvalorata dal rilievo
che l’eventuale esito positivo del referendum non ha efficacia
automatica in ordine alla modifica dell’assetto territoriale,
ma integra solo il presupposto necessario ma non vincolante
di un successivo procedimento legislativo con il quale il
Parlamento, sentito il parere obbligatorio dei consigli
regionali, valuta discrezionalmente la praticabilità del
proposto mutamento; onde l’interesse indiretto delle parti
delle Regioni non coinvolte in esso trova adeguata tutela
e considerazione proprio in questa ulteriore fase legislativa.
A giudizio del rimettente, dunque, si configurerebbe una
sopravvenuta incompatibilità con l’evocato parametro della
norma impugnata, nella parte in cui riserva anche ad enti
diversi da quelli richiedenti il distacco-aggregazione un’indispensabile
partecipazione alla promozione delle iniziative referendarie.
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Considerato in diritto
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1. – Chiamato a pronunciarsi sulla richiesta
di referendum proposta dal Comune di San Michele al Tagliamento
per il distacco dalla Regione Veneto e per la sua aggregazione
alla Regione Friuli-Venezia Giulia, l’Ufficio centrale per
il referendum presso la Corte di cassazione ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, secondo
comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum
previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa
del popolo), nella parte in cui prescrive che le richieste
di referendum per il distacco da una Regione e l’aggregazione
ad altra Regione di una o più Province o di uno o più Comuni
debbano essere corredate delle deliberazioni, identiche
nell’oggetto, di tanti consigli di Province o di Comuni
che rappresentino almeno un terzo delle restanti popolazioni
delle Regioni investite dall’avviato procedimento di distacco-aggregazione.
Preso atto che la portata della «riforma dell’art. 132,
secondo comma, della Costituzione introdotta dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», è stata definita
«significativa» da questa Corte nell’ordinanza n. 343 del
2003 – che per il resto ha dichiarato la manifesta inammissibilità
del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto
dal delegato del medesimo Comune contro il Parlamento, per
il mancato adeguamento degli artt. 42 e segg. della legge
n. 352 del 1970 al nuovo testo dell’art. 132 Cost. – l’Ufficio
rimettente (che pure, in precedenza, aveva ritenuto manifestamente
infondata identica questione di legittimità costituzionale)
ha ravvisato nella norma impugnata una sopravvenuta incompatibilità
con tale parametro, nella parte in cui riserva un’indispensabile
partecipazione alla promozione delle iniziative referendarie
anche ad enti diversi da quelli richiedenti il distacco-aggregazione.
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2. – La questione è fondata.
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2.1. – Il secondo comma dell’art. 42 della
legge n. 352 del 1970 prescrive che le richieste, da parte
di Province o Comuni, di referendum per il distacco da una
Regione e l’aggregazione ad un’altra devono essere corredate
– oltre che delle deliberazioni dei consigli degli enti
interessati alla modifica territoriale – anche delle deliberazioni,
identiche nell’oggetto, di tanti consigli provinciali o
comunali che rappresentino almeno un terzo della restante
popolazione della Regione dalla quale è proposto il distacco
(primo periodo); e di tanti consigli provinciali o comunali
che rappresentino almeno un terzo della popolazione della
Regione alla quale si propone che gli enti siano aggregati
(secondo periodo).
La norma impugnata – inserita nel contesto più generale
della legge n. 352 del 1970, finalizzata a dare attuazione
alle diverse previsioni costituzionali riguardanti i referendum
e l’iniziativa legislativa popolare – è diretta, per la
stessa definizione contenuta nella rubrica del titolo III
della legge medesima, a consentire lo svolgimento dei procedimenti
di fusione o di creazione di nuove Regioni previsti dal
primo comma dell’art. 132 della Costituzione, nonché di
distacco-aggregazione di Province o Comuni disposto dal
secondo comma del medesimo art. 132.
Tuttavia – per ciò che più interessa specificamente l’oggetto
dell’odierna questione di costituzionalità – la norma pone
a carico dei richiedenti un onere di difficile e gravoso
assolvimento.
L’elencazione di tali imprescindibili presupposti di proponibilità
della richiesta referendaria già appariva non conforme all’originaria
formulazione del capoverso dell’art. 132 Cost. (secondo
cui «Si può, con referendum e con legge della Repubblica,
sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e
Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una
Regione ed aggregati ad un’altra»), in quanto accordava
(e vincolava) l’iniziativa referendaria ad organi non previsti
nel testo costituzionale e condizionava l’iniziativa dei
titolari a quella, necessariamente congiunta, di tali soggetti.
Queste caratteristiche sono, peraltro, divenute ancor più
evidenti e razionalmente ingiustificabili dopo la modifica
(ad opera dell’art. 9 della legge cost. n. 3 del 2001) dell’art.
132 Cost., il cui secondo comma si limita oggi a prevedere
che «Si può, con l’approvazione della maggioranza delle
popolazioni della Provincia o delle Province interessate
e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante
referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli
regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano
richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad
un’altra».
L’onerosità del procedimento strutturato dalla norma di
legge attuativa si palesa eccessiva (in quanto non necessitata)
rispetto alla determinazione ricavabile dalla nuova previsione
costituzionale, e si risolve nella frustrazione del diritto
di autodeterminazione dell’autonomia locale, la cui affermazione
e garanzia risulta invece tendenzialmente accentuata dalla
riforma del 2001.
Poiché il referendum previsto dalla disposizione costituzionale
attualmente vigente mira a verificare se la maggioranza
delle popolazioni dell’ente o degli enti interessati approvi
l’istanza di distacco-aggregazione, deve coerentemente discenderne
che la legittimazione a promuovere la consultazione referendaria
spetta soltanto ad essi e non anche ad altri enti esponenziali
di popolazioni diverse. Infatti, la riforma del parametro
evocato ha inteso evitare che maggioranze non direttamente
o immediatamente coinvolte nel cambiamento possano contrastare
ed annullare finanche le determinazioni iniziali (neppure
giunte al di là dello stadio di semplici richieste) di collettività
che intendano rendersi autonome o modificare la propria
appartenenza regionale.
Ad ogni modo, le valutazioni di tali altre popolazioni –
anche di segno contrario alla variazione territoriale –
trovano congrua tutela nelle fasi successive a quella della
mera presentazione della richiesta di referendum. Siccome
infatti l’esito positivo del referendum, avente carattere
meramente consultivo, sicuramente non vincola il legislatore
statale alla cui discrezionalità compete di determinare
l’effetto di distacco-aggregazione; e siccome nel procedimento
di approvazione della legge della Repubblica la norma costituzionale
citata inserisce la fase dell’audizione dei consigli delle
Regioni coinvolte, proprio questa fase consente l’emersione
e la valutazione degli interessi locali contrapposti (o
anche non integralmente concordanti con quelli espressi
attraverso la soluzione della rigida alternativa propria
dell’istituto referendario). Sicché l’acquisizione e l’esame
dei pareri dei consigli regionali avranno sicura incidenza
ai fini dell’eventuale approvazione della legge di modifica
territoriale.
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2.2. – La specificità dell’ipotesi di variazione
territoriale disciplinata dall’art. 132 Cost. non consente,
viceversa, di mutuare l’accezione e l’estensione del concetto
di “popolazioni interessate” individuato da questa Corte
relativamente al procedimento, affatto diverso, di cui al
successivo art. 133, secondo comma, che prevede l’istituzione
di nuovi Comuni e la modifica delle loro circoscrizioni
e denominazioni (cfr. sentenze n. 47 del 2003 e n. 94 del
2000). L’espressione “popolazioni interessate”, utilizzata
da tale ultima norma costituzionale evoca un dato che può
anche prescindere dal diretto coinvolgimento nella variazione
territoriale; ed è stata intesa dalle sentenze citate come
comprensiva sia dei gruppi direttamente coinvolti nella
variazione territoriale, sia di quelli interessati in via
mediata e indiretta.
Invece l’espressione “popolazioni della Provincia o delle
Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati”,
utilizzata dal nuovo art. 132, secondo comma, inequivocamente
si riferisce soltanto ai cittadini degli enti locali direttamente
coinvolti nel distacco-aggregazione.
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2.3. – La norma impugnata deve, pertanto,
essere dichiarata costituzionalmente illegittima, nella
parte in cui prescrive che la richiesta di referendum per
il distacco di una Provincia o di un Comune da una Regione
e l’aggregazione ad altra Regione deve essere corredata
– oltre che delle deliberazioni, identiche nell’oggetto,
rispettivamente dei consigli provinciali e dei consigli
comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone il
distacco – anche delle deliberazioni, identiche nell’oggetto,
«di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali
che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione
della regione dalla quale è proposto il distacco delle province
o dei comuni predetti» e «di tanti consigli provinciali
o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un
terzo della popolazione della regione alla quale si propone
che le province o i comuni siano aggregati».
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PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, secondo
comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum
previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa
del popolo), nella parte in cui prescrive che la richiesta
di referendum per il distacco di una Provincia o di un Comune
da una Regione e l’aggregazione ad altra Regione deve essere
corredata – oltre che delle deliberazioni, identiche nell’oggetto,
rispettivamente dei consigli provinciali e dei consigli
comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone il
distacco – anche delle deliberazioni, identiche nell’oggetto,
«di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali
che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione
della regione dalla quale è proposto il distacco delle province
o dei comuni predetti» e «di tanti consigli provinciali
o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un
terzo della popolazione della regione alla quale si propone
che le province o i comuni siano aggregati».
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.
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Depositata in Cancelleria il 10 novembre
2004.
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