| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 5 novembre 2004 n. 320
Pres. ONIDA, Red. DE SIERVO |
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Competenza delle Regioni - Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
- Legge finanziaria 2003- Previsione e disciplina, come
fondo ministeriale, di un fondo di rotazione per il finanziamento
dei datori di lavoro che realizzano servizi di asilo nido
o micro-nidi
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È illegittimo l’art. 91, commi 1, 2, 3, 4
e 5, della legge n. 289 del 2002.
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È cessata la materia del contendere in ordine
alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 30,
comma 5, della legge n. 289 del 2002, sollevata dalla Regione
Emilia-Romagna.
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Non è fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 30, comma 1, della legge n. 289
del 2002, sollevata dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna,
per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 della
Costituzione.
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Non è fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 30, comma 2, della legge n. 289
del 2002, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione
degli artt. 117 e 119 della Costituzione.
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Non è fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 30, comma 15, della legge n. 289
del 2002, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione
dell’art. 117 della Costituzione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: - Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice - Fernanda CONTRI Giudice - Guido
NEPPI MODONA Giudice - Piero Alberto CAPOTOSTI Giudice -
Franco BILE Giudice - Giovanni Maria FLICK Giudice - Francesco
AMIRANTE Giudice - Ugo DE SIERVO Giudice - Romano VACCARELLA
Giudice - Paolo MADDALENA Giudice - Alfio FINOCCHIARO Giudice
- Alfonso QUARANTA Giudice - Franco GALLO Giudice
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nei giudizi di legittimità costituzionale
degli articoli 30, commi 1, 2, 5 e 15, e 91 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria
2003), promossi con ricorsi della Regione Toscana, della
Regione Emilia-Romagna e della Regione Veneto, notificati
il 26 febbraio, il 1° marzo e il 25 febbraio 2003 depositati
in cancelleria il 5 e il 7 marzo successivi ed iscritti
ai nn. 15, 25 e 26 del registro ricorsi 2003.
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Visti gli atti di costituzione del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 28 settembre 2004 il Giudice
relatore Ugo De Siervo;
uditi gli avvocati Lucia Bora per la Regione Toscana, Giandomenico
Falcon per la Regione Emilia-Romagna, Mario Bertolissi per
la Regione Veneto e gli avvocati dello Stato Giancarlo Mandò
e Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri.
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Ritenuto in fatto
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1. – Con ricorsi iscritti rispettivamente
al n. 15 (notificato il 26 febbraio 2003 e depositato il
5 marzo 2003), al n. 25 (notificato il 1° marzo 2003 e depositato
il 7 marzo 2003) e al n. 26 (notificato il 25 febbraio 2003
e depositato il 7 marzo 2003) del registro ricorsi del 2003,
le Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Veneto, nell’impugnare
numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – Legge finanziaria 2003), censurano, tra l’altro,
alcuni commi dell’art. 30 (Disposizioni varie per le regioni)
e l’art. 91 (Asili nido nei luoghi di lavoro).
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2. – In particolare, la Regione Toscana ha
impugnato l’art. 30, comma 1, della citata legge n. 289
del 2002, il quale dispone che “al fine di avviare l’attuazione
dell’articolo 119 della Costituzione e in attesa di definire
le modalità per il passaggio al sistema di finanziamento
attraverso la fiscalità, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministero dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali
e la devoluzione e con le amministrazioni statali interessate
e d’intesa con la Conferenza unificata (…), procede alla
ricognizione di tutti i trasferimenti erariali di parte
corrente, non localizzati, attualmente attribuiti alle regioni
per farli confluire in un fondo unico da istituire presso
il Ministero dell’economia e delle finanze”.
La norma statale, inoltre, prevede che “i criteri di ripartizione
del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali
e la devoluzione d’intesa con la Conferenza unificata (…)”.
Secondo la Regione Toscana la norma configurerebbe un sistema
di finanziamento regionale in manifesto contrasto con i
principi di cui all’art. 119 Cost., poiché quest’ultimo
riconoscerebbe alle Regioni autonomia finanziaria e di spesa
non più dipendente e limitata dalla legislazione statale
in materia di finanza pubblica, ma direttamente derivante
dalle prescrizioni costituzionali.
La norma censurata si porrebbe inoltre in contrasto con
il terzo comma dell’art. 117 Cost., che include nelle materie
di legislazione concorrente l’armonizzazione dei bilanci
pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario, riservando quindi allo Stato di fissare
“esclusivamente i principi fondamentali” della materia,
mentre competerebbe alle Regioni la legislazione e il coordinamento
in relazione al sistema finanziario regionale nei rapporti
con quello statale e con quello locale.
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3. – La Regione Emilia-Romagna ha sollevato
questione di legittimità costituzionale nei confronti dell’art.
30, commi 1, 2, 5 e 15, della legge n. 289 del 2002.
In riferimento al comma 1, la Regione motiva il rilievo
di incostituzionalità sul fatto che la disposizione in esame,
lungi da esprimere un principio di coordinamento, si limiterebbe
semplicemente a rinviare l’attuazione dell’art. 119 Cost.,
con ciò rinviando a data indeterminata la realizzazione
di una vera autonomia finanziaria delle Regioni ed eliminando
quindi di fatto ogni possibilità che queste possano assumere
autonomamente le decisioni di spesa.
In riferimento al comma 2, la ricorrente sostiene che tale
disposizione, nella parte in cui prevede come debba essere
regolamentato “il fondo di offerta turistica” disciplinandone
i criteri di riparto, interverrebbe in una materia di competenza
esclusiva regionale ai sensi del quarto comma dell’art.
117 Cost., “senza che sia ravvisabile alcun principio giustificativo”
per questa intromissione del legislatore nazionale.
A sua volta, il comma 5 risulterebbe illegittimo in quanto,
“di fronte alla delicata decisione circa la ripartizione
tra le Regioni dell’importo con cui si deve fare fronte
alla perdita di gettito conseguente alla riduzione dell’accisa
sulla benzina”, la disposizione prevede un coinvolgimento
a livello solo consultivo della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato e le Regioni.
Infine, il comma 15, nel prevedere la nullità degli atti
e dei contratti in violazione del divieto di indebitamento
per finanziare spese diverse da quelle di investimento e
la condanna ad una sanzione pecuniaria da parte della Corte
dei conti degli amministratori degli enti territoriali che
vi ricorrano, lederebbe le attribuzioni regionali, “in quanto
la disciplina dettata non rientra nell’ordinamento processuale,
ma attiene ad un profilo sanzionatorio che necessariamente
inerisce (…) alla competenza sostanziale per cui la disciplina
dell’ordinamento e dell’organizzazione amministrativa e
contabile può essere dettata dallo Stato solo per ciò che
riguarda l’amministrazione dello Stato e degli enti pubblici
nazionali (art. 117, secondo comma, lettera g), e non certo
anche per l’amministrazione regionale”.
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4. – La Regione Toscana, inoltre, ha impugnato
l’art. 91 della legge n. 289 del 2002, per violazione degli
articoli 117 e 119 Cost.
La norma impugnata prevede l’istituzione di un “fondo di
rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che
realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido
e micro-nidi”.
In particolare, la ricorrente ritiene che la disciplina
degli asili nido rientri nella materia dei servizi sociali
e dunque appartenga alla potestà legislativa residuale delle
Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.. Sarebbe
pertanto precluso allo Stato disciplinare la erogazione
di finanziamenti in una materia non rientrante tra le sue
attribuzioni.
L’istituzione del fondo, inoltre, contrasterebbe anche con
l’art. 119 Cost., che non ammetterebbe la istituzione di
fondi a destinazione vincolata, potendo lo Stato solo trasferire
le risorse finanziarie alle Regioni, le quali sarebbero
chiamate a “disciplinare, nell’ambito della normativa del
settore, anche la procedura di erogazione delle risorse
stesse”.
Anche la Regione Emilia-Romagna ha impugnato l’art. 91 della
legge n. 289 del 2002, censurando in particolare i commi
1, 2, 3 e 4, per violazione degli artt. 117, quarto e sesto
comma, 118, secondo comma, e 119 Cost., “nella parte in
cui attribuiscono al Ministro, con norme di dettaglio, poteri
normativi ed amministrativi relativi al fondo”, anziché
limitarsi a disporne la ripartizione tra le Regioni.
In subordine, la ricorrente censura l’art. 91 nella parte
in cui non prevede che i poteri normativi previsti dai commi
3 e 4 siano esercitati previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni,
dal momento che “nelle materie regionali il principio di
leale collaborazione impone un coordinamento fra i soggetti
interessati”.
La Regione Veneto ha impugnato il medesimo art. 91 in relazione
all’art. 117 Cost., dal momento che gli asili nido, ritenuti
facenti parte della materia dell’assistenza e beneficenza
già sotto la vigenza del precedente Titolo V, costituirebbero
oggetto di potestà legislativa residuale regionale. Ad escludere
la lamentata incostituzionalità non varrebbe il rilievo
che l’art. 91 prevederebbe finanziamenti aggiuntivi, dal
momento che “essi si fondano – allo stato delle cose – sulla
compressione dell’autonomia finanziaria regionale piuttosto
che su una addizione coerente con una rigorosa lettura dell’art.
119 Cost.”.
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5. – Il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato
si è costituito in tutti i giudizi.
Con riguardo alle censure rivolte all’art 30, comma 1, la
difesa dello Stato evidenzia che tale disposizione non sarebbe
in contrasto con i principi di autonomia finanziaria e con
le competenze regionali in tema di finanza e di sistema
tributario regionale, in quanto si tratterebbe di un principio
di coordinamento della finanza pubblica in un periodo transitorio
e che non inciderebbe negativamente sull’autonomia di entrata
e di spesa delle singole Regioni.
Per quanto concerne la censura relativa al comma 5, l’Avvocatura
sostiene che non vi sarebbe nessun principio dal quale dedurre
che la ripartizione di proventi compensativi debba avvenire
previa intesa con la Conferenza permanente.
Infondata sarebbe poi la censura riferita al comma 15 dell’art.
30, in quanto la dichiarata nullità degli atti e dei contratti
in violazione di tale divieto non costituirebbe “altro che
esplicitazione della conseguenza derivante dalla violazione
del precetto costituzionale”, né la previsione di una sanzione
pecuniaria a carico degli amministratori determinerebbe
una lesione delle attribuzioni regionali.
Da ultimo, con riferimento alle censure mosse avverso l’art.
91, l’Avvocatura sostiene che il fondo per gli asili nido
è alimentato con risorse statali e la sua istituzione non
pregiudicherebbe comunque le prerogative regionali in materia
di assistenza pubblica, prevedendo soltanto un intervento
di sostegno dello Stato che “si aggiunge alle iniziative
regionali”. D’altra parte, la dichiarazione di incostituzionalità
della norma determinerebbe il venir meno dello stanziamento
e dunque un peggioramento della situazione complessiva delle
Regioni.
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6. – In prossimità della data fissata per
l’udienza pubblica, la Regione Toscana ha depositato una
memoria illustrativa nella quale ribadisce le censure mosse
– tra l’altro – avverso l’art. 30, comma 1 della legge n.
289 del 2002, nella parte in cui dispone la ricognizione
da parte dello Stato dei trasferimenti erariali di parte
corrente non localizzati, attualmente attribuiti alle Regioni.
In particolare, la ricorrente richiama la recente giurisprudenza
costituzionale (sentenza n. 37 del 2004) nella quale è affermato
il principio del divieto di interventi normativi statali
“peggiorativi dell’assetto delle relazioni finanziarie fra
i diversi livelli di governo attualmente in essere”.
Inoltre, ad avviso della ricorrente, la disposizione impugnata
non potrebbe essere ricondotta nell’ambito del coordinamento
della finanza pubblica – materia per la quale lo Stato ha
potestà legislativa concorrente – dal momento che essa non
porrebbe principi fondamentali della materia, contenendo
viceversa norme di dettaglio autoapplicative, incidenti
sulla autonomia finanziaria regionale.
Con riferimento alle censure concernenti l’art. 91, la Regione
Toscana sostiene che esse troverebbero conferma nella sentenza
n. 370 del 2003 di questa Corte, concernente proprio gli
asili nido, la quale ha affermato in primo luogo che gli
asili nido rientrerebbero nell’ambito della materia dell’istruzione
e della tutela del lavoro, affidate alla legislazione concorrente
di Stato e Regioni, ed in secondo luogo che la configurazione
di un fondo settoriale di finanziamento gestito dallo Stato
viola in modo palese l’autonomia finanziaria di entrata
e di spesa delle Regioni e degli enti locali. Di qui la
conferma della illegittimità costituzionale del fondo di
rotazione previsto dalla norma impugnata.
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7. – Anche la Regione Emilia-Romagna ha depositato
una memoria in prossimità dell’udienza. Quanto alle censure
concernenti l’art. 30, comma 1, la ricorrente sostiene che
tale disposizione farebbe “sistema” con gli artt. 2 e 3
della medesima legge, anch’essi oggetto di impugnazione.
Il primo comma dell’art. 30, infatti, conterrebbe disposizioni
volte a rinviare l’attuazione del federalismo fiscale di
cui all’art. 119 Cost., mentre i menzionati artt. 2 e 3
eliminerebbero del tutto l’autonomia impositiva delle Regioni.
Il quadro – anche alla luce del comma 15 dell’art. 30, che
prevede sanzioni per la violazione del divieto di fare ricorso
all’indebitamento per spese differenti da quelle di investimento
– sarebbe di estremo sfavore per le autonomie regionali.
Inoltre, la considerazione delle ulteriori disposizioni
del medesimo art. 30 impugnate, ossia i commi 2 e 3, induce
la ricorrente a ritenere che al quadro sommariamente descritto
si aggiungerebbe un ulteriore aspetto fortemente lesivo
delle prerogative costituzionali delle Regioni, ossia la
“deroga” alle “garanzie di cooperazione istituzionale”,
che sarebbero invece ”proprie del federalismo fiscale”.
In relazione alla impugnazione dell’art. 91, invece, la
Regione osserva che la fondatezza delle proprie ragioni
sarebbe provata dalla sentenza n. 370 del 2003 di questa
Corte, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale
di un analogo fondo con vincolo di destinazione. Alla disposizione
annullata in quella sede – nota la memoria – la disciplina
attualmente in contestazione si richiama espressamente.
L’unica differenza rispetto al caso deciso dalla Corte con
la menzionata sentenza sarebbe la circostanza secondo la
quale il precedente fondo era destinato ad essere ripartito
tra le Regioni, mentre quello istituito dall’art. 91 dovrebbe
essere distribuito direttamente ai privati che abbiano diritto
a beneficiarne: tale differenza, tuttavia, non varrebbe
ad evitare la violazione dell’art. 119 Cost., dal momento
che “il fatto stesso di non trasferire alle Regioni i fondi
per l’esercizio delle funzioni” violerebbe la richiamata
disposizione costituzionale. Peraltro, ad essere violato
sarebbe anche l’art. 117, terzo comma, Cost., dal momento
che – come già riconosciuto dalla citata sentenza n. 370
del 2003 – le disposizioni de quibus ricadrebbero nell’ambito
di una materia affidata alla legislazione concorrente, non
potendo certo qualificarsi come “principi fondamentali”,
e non essendo del resto giustificabili in nome di esigenze
unitarie o della necessità di “sostenere la competitività
del sistema economico”.
Da ultimo, la ricorrente richiama, in relazione alla illegittimità
delle norme dell’art. 91 che prevedono la adozione di atti
“sostanzialmente” regolamentari in materie differenti da
quelle di cui al secondo comma dell’art. 117 Cost., la necessità
di far ricorso al criterio “sostanziale” per determinare
la natura normativa o non normativa degli atti in questione,
che sarebbe stata affermata dalla Corte con le sentenze
n. 13 del 2004 e n. 88 del 2003.
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8. – Anche la Regione Veneto, in prossimità
dell’udienza, ha depositato una memoria, peraltro senza
svolgere alcuna ulteriore argomentazione a sostegno delle
censure rivolte alle disposizioni qui considerate.
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9. – L’Avvocatura dello Stato ha depositato
una ulteriore memoria difensiva nel giudizio instaurato
dal ricorso della Regione Toscana.
In relazione alle censure rivolte nei confronti del comma
1 dell’art. 30, la difesa statale osserva come da questa
disposizione non potrebbero in ogni caso derivare conseguenze
dannose a carico delle prerogative costituzionali delle
Regioni. L’art. 30, comma 1, infatti, prevedendo la ricognizione
di tutti i trasferimenti di parte corrente non localizzati
operati dallo Stato alle Regioni e la loro confluenza in
un fondo unico da ripartire poi tra queste ultime con criteri
stabiliti d’intesa con la Conferenza unificata, costituirebbe
un passo verso la piena attuazione del federalismo fiscale
previsto dall’art. 119 Cost. Rispetto al sistema “a regime”,
dunque, la disposizione impugnata non predisporrebbe nient’altro
che una disciplina transitoria.
In relazione alle doglianze svolte nei confronti dell’art.
91, la difesa erariale ritiene invece che le differenze
sussistenti tra la disciplina oggetto del giudizio e quella
caducata per effetto della sentenza n. 370 del 2003 varrebbero
a sottrarre la prima dalle censure di incostituzionalità.
In particolare, quanto alla lamentata violazione dell’art.
119 Cost., la circostanza che il fondo di rotazione contemplato
dalla disposizione impugnata debba essere ripartito direttamente
tra i datori di lavoro che organizzino all’interno dei luoghi
di lavoro servizi di asili nido, senza transitare dalle
Regioni, renderebbe l’art. 91 del tutto indifferente per
l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa, la quale
non verrebbe in alcun modo incisa. Né del resto potrebbe
dirsi violato l’art. 117, terzo comma, Cost., nella parte
in cui assegna alla competenza concorrente di Stato e Regioni
le materie dell’istruzione e della sicurezza del lavoro:
infatti, le disposizioni oggetto del giudizio, pur rientrando
in tali ambiti, non comprimerebbero in alcun modo le competenze
regionali, dal momento che si limiterebbero ad introdurre
un beneficio a favore di soggetti privati “indipendentemente
dagli (ed in chiave solo aggiuntiva rispetto agli) interventi
(…) disposti secondo le proprie scelte dal legislatore regionale”.
Inoltre – osserva l’Avvocatura – la norma statale si collegherebbe
comunque a materie per le quali residua una competenza del
legislatore statale.
Infine, infondate sarebbero anche le censure rivolte avverso
la previsione del potere, da parte del Ministro del lavoro,
di fissare con decreti non regolamentari i criteri per la
concessione dei finanziamenti, poiché, “trattandosi (…)
di sovvenzioni erogate direttamente allo Stato su propri
fondi a soggetti privati”, non si inciderebbe nella competenza
costituzionalmente garantita delle Regioni.
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10. – L’Avvocatura dello Stato ha presentato
una memoria anche in relazione al giudizio instaurato dal
ricorso della Regione Emilia-Romagna.
Quanto al comma 1 dell’art. 30, la difesa erariale propone
considerazioni analoghe a quelle svolte in riferimento al
ricorso della Regione Toscana e sopra richiamate.
In relazione alle censure rivolte nei confronti del comma
2 dell’art. 30, l’Avvocatura ricorda come l’art. 6 della
legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione
nazionale del turismo), abbia previsto l’istituzione presso
il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
di un apposito fondo di cofinanziamento, alimentato da risorse
statali, volto “al fine di migliorare la qualità dell’offerta
turistica”. Di tale fondo, il 70 per cento viene ripartito
tra le Regioni e le Province autonome ai sensi del comma
2, in base a criteri stabiliti con decreto ministeriale
previa intesa con la Conferenza unificata. Quanto al restante
30 per cento, la disposizione impugnata (art. 30, comma
2) stabilisce che, in luogo della procedura originariamente
contemplata – basata su una graduatoria predisposta dal
Ministero in relazione ad appositi bandi annuali di concorso
e sulla scorta di piani di intervento finalizzati presentati
dagli stessi enti “con impegni di spesa, coperti con fondi
propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista”
–, si proceda con le medesime modalità del restante 70 per
cento.
La difesa erariale evidenzia come la disciplina impugnata
determini la attribuzione di risorse, prima vincolate all’impegno
di spesa per almeno il 50 per cento con fondi degli enti
destinatari, assoggettate solo ad un vincolo generico per
la loro utilizzazione, quale quello della destinazione al
fine del “miglioramento della qualità dell’offerta turistica,
ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici
locali”.
Infine, per il principio di continuità dell’ordinamento,
si dovrebbe escludere che “la intera normativa del 2001
istitutiva del predetto fondo di cofinanziamento sia divenuta
di per sé incompatibile con il nuovo assetto costituzionale”.
In base a tali argomenti, la proposta censura di legittimità
costituzionale sarebbe da respingere.
Anche le censure rivolte avverso il comma 5 dell’art. 30
sarebbero, secondo la difesa erariale, infondate. Ciò in
quanto l’operazione cui è chiamato il decreto ministeriale
previsto da tale disposizione sarebbe meramente “tecnico-contabile”,
estranea ad ogni valutazione di carattere politico e discrezionale.
In conseguenza, sarebbe da ritenere senz’altro sufficiente
lo strumento collaborativo del parere e comunque sarebbero
da considerare fatte salve le iniziative delle singole Regioni
che si ritenessero in concreto lese dal provvedimento in
questione.
Quanto al comma 15 dell’art. 30, anch’esso oggetto di impugnazione
da parte della Regione Emilia-Romagna, l’Avvocatura ritiene
che la nullità degli atti e dei contratti degli enti territoriali
posti in essere in violazione del precetto costituzionale
che vieta di far ricorso all’indebitamento per spese diverse
da quelle di investimento costituirebbe nient’altro che
“piana attuazione” del sesto comma dell’art. 119 Cost.
D’altra parte, osserva la difesa erariale, non si comprenderebbe
“quale potrebbe essere al proposito il fondamento costituzionale
della rivendicata potestà legislativa regionale, nulla avendo
a che fare siffatta disciplina con l’ordinamento e l’organizzazione
amministrativa della Regione e degli enti locali”.
La ulteriore conseguenza prevista dalla disposizione impugnata
in caso di violazione del detto divieto – consistente nella
comminatoria di una sanzione pecuniaria a carico degli amministratori
inadempienti – non determinerebbe in alcun modo una violazione
dell’invocato parametro costituzionale. Tale sanzione (che
comunque, secondo l’Avvocatura, non andrebbe confusa con
la eventuale responsabilità amministrativa o contabile delle
medesime persone fisiche), costituirebbe, infatti, la “enunciazione
di un principio fondamentale di coordinamento della finanza
pubblica”.
L’Avvocatura dello Stato, da ultimo, espone alcuni rilievi
in relazione alle censure proposte avverso l’art. 91 della
legge n. 289 del 2002 del tutto analoghi a quelli, già richiamati,
contenuti nella memoria depositata nel giudizio introdotto
dal ricorso della Regione Toscana.
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11. – L’Avvocatura dello Stato ha presentato
una memoria anche nel giudizio introdotto dal ricorso della
Regione Veneto.
In tale memoria sono contenute alcune argomentazioni difensive
– in parte differenti rispetto a quelle già esposte – riguardanti
la pretesa compatibilità costituzionale dell’art. 91 della
legge n. 289 del 2002.
In particolare, si sostiene che la predisposizione di asili
nido rientrerebbe nella politica aziendale del lavoro, rendendo
“più appetibile” il posto di lavoro, di modo che non si
verterebbe nell’ambito della “istruzione pubblica” (pur
essendo presente un fine di istruzione), bensì in quello
“di un servizio reso prevalentemente a tutela dei lavoratori
giovani”; l’intervento dello Stato, esteso a tutto il territorio
nazionale, sarebbe in grado di assicurare la uniformità
del mercato del lavoro mediante la omogeneità dei criteri
utilizzati e la circostanza della unicità degli uffici che
vi provvedono; ciò – evitando le distorsioni derivanti da
“discipline sbilanciate” delle singole Regioni – perseguirebbe
l’obiettivo di tutelare la concorrenza; la disciplina in
esame, inoltre, sarebbe volta “non solo alla determinazione,
ma soprattutto alla realizzazione” dei livelli minimi essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
tali obiettivi non potrebbero essere perseguiti efficacemente
se non da parte dello Stato, per esigenze di unitarietà
e questo evidenzierebbe, ai sensi dell’art. 118 Cost., il
titolo dell’intervento, anche legislativo, dello Stato;
la difesa erariale, in sintesi, ritiene che l’intervento
contemplato dalle disposizioni impugnate rientrerebbe tra
le “iniziative di ordine macroeconomico” che non potrebbero
essere che di competenza statale.
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Considerato in diritto
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1. – Le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e
Veneto, nell’impugnare numerose disposizioni della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria
2003), hanno censurato, tra l’altro, i commi 1, 2, 5 e 15
dell’art. 30 (Disposizioni varie per le Regioni) e l’art.
91 (Asili nido nei luoghi di lavoro) di tale legge.
In particolare, le Regioni Emilia-Romagna e Toscana hanno
impugnato il comma 1 dell’art. 30 della legge n. 289 del
2002, in quanto la previsione di un procedimento di ricognizione
dei trasferimenti erariali di parte corrente, di una loro
successiva confluenza in un fondo unico, nonché della determinazione
di criteri di riparto ad opera di un decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, urterebbe esplicitamente con
quanto previsto nell’art. 119 Cost. e comunque eccederebbe
i poteri legislativi statali in relazione alla determinazione
dei principi fondamentali in tema di “armonizzazione dei
bilanci pubblici” e di “coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario”.
La Regione Emilia-Romagna ha impugnato il comma 2 dell’art.
30 della legge n. 289 del 2002, che disciplina e prevede
i criteri di riparto da parte di organi statali del “fondo
di offerta turistica”, poiché questa disciplina sarebbe
in contrasto con gli artt. 117 e 119 Cost., intervenendo
in una materia riconducibile al quarto comma dell’art. 117
Cost.
Sempre la Regione Emilia-Romagna ha impugnato il comma 5
dell’art. 30 della legge n. 289 del 2002, che disciplina
la ripartizione fra le Regioni dell’importo, determinato
per legge, corrispondente alla perdita del gettito corrispondente
alla riduzione dell’accisa sulla benzina, poiché in relazione
agli atti governativi di riparto si prevede un coinvolgimento
soltanto a livello consultivo della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato e le Regioni.
La Regione Emilia-Romagna, infine, ha impugnato il comma
15 dell’art. 30 della legge n. 289 del 2002, che prevede
la nullità degli atti e dei contratti in violazione del
divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare spese
diverse da quelle di investimento, nonché la eventuale irrogazione
di sanzioni pecuniarie a carico degli amministratori che
abbiano assunto le relative delibere, in quanto questa disciplina
non troverebbe legittimazione nell’art. 117 Cost. ed anzi
derogherebbe alla potestà legislativa regionale di tipo
residuale in tema di ordinamento del proprio personale.
Le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Veneto hanno impugnato
anche l’art. 91 della legge n. 289 del 2002, che prevede
e disciplina, come fondo ministeriale, un fondo di rotazione
per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano
servizi di asilo nido o micro-nidi; i rilievi di costituzionalità
muovono dall’affermazione che la materia degli asili nido
sarebbe estranea a quelle di competenza statale ai sensi
dell’art. 117 Cost. e che comunque il fondo in parola costituirebbe
un fondo settoriale, escluso dall’art. 119 Cost.
Per ragioni di omogeneità di materia, le questioni di costituzionalità
indicate debbono essere trattate separatamente dalle altre,
sollevate con i medesimi ricorsi, oggetto di distinte decisioni.
Considerata la sostanziale analogia delle questioni di costituzionalità
relative agli artt. 30 e 91 della legge n. 289 del 2002,
i giudizi promossi dai tre ricorsi, per questa parte, possono
essere riuniti per essere decisi con un’unica sentenza.
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2. – Le questioni sollevate dalle Regioni
ricorrenti relativamente al comma 1 dell’art. 30 della legge
n. 289 del 2002 non sono fondate.
Questa disposizione, infatti, appare esplicitamente finalizzata
a disciplinare – in via del tutto transitoria – i trasferimenti
erariali di parte corrente alla finanza delle Regioni, peraltro
a condizione che si manifesti una convergenza fra gli organi
governativi e la Conferenza unificata di cui all’art. 8
del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni,
con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), sia
sull’esito dell’opera di ricognizione di questi fondi che
sui criteri di riparto fra le Regioni dei fondi confluiti
nell’apposito fondo unico.
Come questa Corte ha già rilevato, il processo di attuazione
dell’art. 119 Cost. esige necessariamente l’intervento del
legislatore statale che, “al fine di coordinare l’insieme
della finanza pubblica, dovrà non solo fissare i principi
cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ma anche
determinare le grandi linee dell’intero sistema tributario,
e definire gli spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi
la potestà impositiva, rispettivamente, di Stato, Regioni
ed enti locali” (sent. n. 37 del 2004). Questa attuazione
appare tuttora lontana e sintomo evidente di ciò sono –
tra l’altro – i rinvii del termine dei lavori dell’apposita
Alta Commissione di studio, da ultimo spostati al 30 settembre
2005 (cfr. art. 1-quinquies della legge 19 ottobre 2004,
n. 257 di conversione del decreto-legge 3 agosto 2004, n.
220 recante “Disposizioni urgenti in materia di personale
del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni
per imprese danneggiate da eventi alluvionali”). In questa
situazione transitoria è consentita l’adozione da parte
dello Stato di discipline parzialmente modificative, purché
evidentemente non peggiorative della situazione preesistente
o contraddittorie rispetto alle caratteristiche essenziali
dell’autonomia finanziaria regionale configurata nel nuovo
Titolo V della Costituzione (sentenze n. 37 e n. 241 del
2004).
Da questo punto di vista, la disposizione oggetto del presente
giudizio appare finalizzata ad introdurre in via transitoria
una parziale razionalizzazione di alcuni tipi di trasferimenti
erariali alle Regioni, inoltre con la previsione di un necessario
consenso della Conferenza unificata sulle eventuali determinazioni
governative (peraltro finora – a quanto risulta – mai intervenute
neppure per ciò che concerne la fase della ricognizione).
Né si tratta – come asserito dalle ricorrenti – di un improprio
esercizio da parte statale del potere legislativo in tema
di “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario”, dal momento
che, invece, si tratta di una disciplina transitoria in
vista dell’attuazione dell’art. 119 della Costituzione.
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3. – La questione sollevata in relazione
al comma 2 dell’art. 30 della legge n. 289 del 2002 non
è fondata.
Questa disposizione, infatti, non si pone in contrasto con
l’art. 119 Cost., in quanto modifica l’utilizzazione di
parte del fondo di cui all’art. 6 della legge 29 marzo 2001,
n. 135 (Riforma della legislazione statale del turismo)
e non prevede nuove finalità per tale fondo. Infatti, come
nota esattamente l’Avvocatura generale dello Stato, questa
disposizione si limita a modificare – in termini non peggiorativi
per l’autonomia finanziaria regionale, quale disciplinata
in attesa dell’attuazione dell’art. 119 Cost. – le modalità
di riparto del 30 per cento del fondo già previsto dall’art.
6 della legge n. 135 del 2001 (quota la cui distribuzione
era originariamente lasciata alla valutazione discrezionale
delle richieste regionali da parte del Ministero sentita
la Conferenza unificata) rendendole omogenee e a quanto
previsto per la residua parte del “fondo per il cofinanziamento
dell’offerta turistica”, e quindi rinviando ad un decreto
ministeriale, “previa intesa in sede di Conferenza unificata”,
la determinazione dei criteri e delle modalità della sua
ripartizione fra le Regioni e le Province autonome.
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4. – In relazione alla questione di costituzionalità
del comma 5 dell’art. 30 della legge n. 289 del 2002, va
dichiarata la cessazione della materia del contendere, dal
momento che l’attuazione di questa disposizione (censurata
in riferimento al ruolo meramente consultivo attribuito
alla Conferenza Stato-Regioni ai fini del riparto della
somma) si è esaurita mediante l’adozione di due decreti
ministeriali adottati con il parere unanime favorevole dei
rappresentanti delle Regioni: il d.m. 19 giugno 2003 (Ripartizione
tra le regioni a statuto ordinario del finanziamento di
euro 342.583.000 previsto dalla legge 27 dicembre 2002,
n. 289, Legge finanziaria 2003, per la copertura della perdita
di gettito realizzata per l’anno 2001 in conseguenza della
riduzione dell’accisa sulla benzina non compensata dal maggior
gettito delle tasse automobilistiche) e il d.m. 18 giugno
2004 (Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del
finanziamento di euro 342.583.000 previsto dalla legge 27
dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria 2003, per la copertura
della perdita di gettito realizzata per l’anno 2002 in conseguenza
della riduzione dell’accisa sulla benzina non compensata
dal maggior gettito delle tasse automobilistiche).
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5. – La questione sollevata in relazione
al comma 15 dell’art. 30 della legge n. 289 del 2002 non
è fondata.
La previsione della nullità degli atti e dei contratti posti
in essere in violazione del divieto di ricorrere all’indebitamento
per finanziare spese diverse da quello di investimento,
di cui all’ultimo comma dell’art. 119 Cost., e della possibile
condanna, da parte della Corte dei conti, ad una sanzione
pecuniaria (rapportata all’indennità di carica) per gli
amministratori degli enti territoriali che vi ricorrano,
non inerisce, come sostiene la ricorrente, alla materia
della disciplina dell’ordinamento e dell’organizzazione
amministrativa e contabile delle Regioni e degli enti locali,
ma trova il suo fondamento nella potestà legislativa dello
Stato di dare attuazione al sesto comma dell’art. 119 Cost.,
dal momento che configura esclusivamente alcune sanzioni
per comportamenti confliggenti con il divieto affermato
nella disposizione costituzionale.
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6. – Le censure rivolte avverso l’intero
art. 91 della legge n. 289 del 2002 si fondano sull’assunto
della illegittimità costituzionale sia di un intervento
legislativo dello Stato in tema di asili nido – e cioè in
una materia di competenza residuale delle Regioni o concorrente
– sia della creazione di un fondo statale di finanziamento
dei datori di lavoro che realizzino asili nido o micro-nidi
nei luoghi di lavoro, in quanto tali previsioni contrasterebbero
con gli artt. 117 e 119 Cost.
Tali rilievi, peraltro, non sono riferibili al comma 6 dell’art.
91, che contiene semplicemente una interpretazione autentica
del comma 6 dell’art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n.
448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato, -Legge finanziaria 2002). Tale
disposizione prevede la deducibilità di alcuni oneri dai
redditi imponibili dei genitori e dei datori di lavoro ed
è già stata considerata da questa Corte come concernente
profili irrilevanti rispetto alle contestazioni regionali
relative alla tutela della potestà normativa delle Regioni
(cfr. sentenza n. 370 del 2003, punto 8 del Considerato
in diritto).
Devono pertanto considerarsi inammissibili, in quanto non
sorrette da alcuna specifica argomentazione, le censure
di costituzionalità sollevate in relazione al comma 6 dell’art.
91 della legge n. 289 del 2002.
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7. – La questione di costituzionalità sollevata
in relazione ai primi cinque commi dell’art. 91 della legge
n. 289 del 2002 è fondata.
Questa Corte, con la richiamata sentenza n. 370 del 2003,
ha negato che la disciplina degli asili nido possa essere
ricondotta alle materie di competenza residuale delle Regioni
ai sensi del quarto comma dell’art. 117 Cost., ma ha piuttosto
ritenuto – sulla base di una ricostruzione dell’evoluzione
normativa del settore – “che, utilizzando un criterio di
prevalenza, la relativa disciplina non possa che ricadere
nell’ambito della materia dell’istruzione (sia pure in relazione
alla fase pre-scolare del bambino), nonché per alcuni profili
nella materia della tutela del lavoro, che l’art. 117, terzo
comma, della Costituzione, affida alla potestà legislativa
concorrente”. In questi ambiti il legislatore statale può
determinare soltanto i principi fondamentali della materia
e non dettare una disciplina dettagliata ed esaustiva, quale
quella contenuta nei primi cinque commi dell’art. 91 della
legge n. 289 del 2002, mediante la quale organi statali
provvedono ad agevolare la realizzazione di asili-nido nei
luoghi di lavoro.
Né si possono condividere le tesi dell’Avvocatura generale
dello Stato secondo le quali l’art. 91 della legge n. 289
del 2002 sarebbe riconducibile all’esercizio di alcuni poteri
legislativi di esclusiva competenza statale, di cui al secondo
comma dell’art. 117 Cost.
In particolare, appare immotivata l’opinione che ci si trovi
dinanzi ad una “iniziativa di ordine macroeconomico”, incidente
in molteplici settori produttivi, che potrebbe alterare
i fattori concorrenziali ove non fosse disciplinata da una
normazione statale; è, al contrario, evidente che si tratta
di iniziativa estranea all’ambito degli interventi riguardanti
il mercato, senza dire della limitatezza dei mezzi economici
impegnati rispetto all’estrema vastità dei settori aziendali
interessati, della volontarietà delle iniziative da parte
degli imprenditori di creazione degli asili nido aziendali,
della stessa diversità delle situazioni di necessità nelle
diverse aree territoriali a causa delle realizzazioni da
parte degli enti locali di asili nido anche a servizio dei
genitori che lavorano.
Comunque, anche ove si fosse dinanzi ad interventi incidenti
sulle attività produttive, questa Corte, a proposito della
competenza esclusiva statale in tema di tutela della concorrenza,
di cui al secondo comma dell’art. 117 Cost., ha chiarito
nella sentenza n. 14 del 2004 che spetta allo Stato la competenza
ad adottare provvedimenti idonei “ad incidere sull’equilibrio
economico generale”, mentre appartengono “alla competenza
legislativa concorrente o residuale delle Regioni gli interventi
sintonizzati sulla realtà produttiva regionale tali comunque
da non creare ostacolo alla libera circolazione delle persone
e delle cose fra le Regioni e da non limitare l’esercizio
del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio
nazionale (art. 120, primo comma, Cost.)”.
Inoltre, è del tutto estranea al secondo comma dell’art.
117 Cost. la trasformazione, ipotizzata dall’Avvocatura
generale, del potere statale di predeterminazione normativa
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali in questa particolare materia in una loro
diretta “realizzazione” da parte dello Stato, a correzione
di ipotetiche “discipline sbilanciate” poste in essere dalle
singole Regioni. Ai sensi del nuovo Titolo V della seconda
parte della Costituzione, lo Stato dispone di altri strumenti
per garantire un uso corretto dei poteri regionali: a tal
fine rilevano, in particolare, proprio la eventuale predeterminazione
normativa da parte dello Stato dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché
l’attribuzione al Governo, ai sensi del secondo comma dell’art.
120 Cost., del potere di intervenire in via sostitutiva
pure a “tutela dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali”.
Del pari non convincenti appaiono le argomentazioni dell’Avvocatura
generale relativamente al fatto che un fondo come quello
di cui all’art. 91 non violerebbe l’art. 119 Cost., poiché
sarebbe aggiuntivo rispetto alla finanza regionale e comunque
sarebbe destinato ad essere ripartito fra soggetti privati
“indipendentemente dagli (ed in chiave solo aggiuntiva rispetto
agli) interventi (…) disposti secondo le proprie scelte
dal legislatore regionale”: anzitutto, la definizione dell’ampiezza
della finanza regionale, in conformità al nuovo Titolo V,
deve essere ancora operata, ma dovrà necessariamente riferirsi
alla effettiva capacità delle Regioni di “finanziare integralmente
le funzioni pubbliche loro attribuite” (art. 119, quarto
comma, Cost.). In questa valutazione occorrerà considerare
che le funzioni attribuite alle Regioni ricomprendono pure
la possibile erogazione di contributi finanziari a soggetti
privati, dal momento che in numerose materie di competenza
regionale le politiche pubbliche consistono appunto nella
determinazione di incentivi economici ai diversi soggetti
che vi operano e nella disciplina delle modalità per la
loro erogazione.
D’altra parte, il tipo di ripartizione delle materie fra
Stato e Regioni di cui all’art. 117 Cost., vieta comunque
che in una materia di competenza legislativa regionale,
in linea generale, si prevedano interventi finanziari statali
seppur destinati a soggetti privati, poiché ciò equivarrebbe
a riconoscere allo Stato potestà legislative e amministrative
sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive
competenze.
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PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità
costituzionale della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – Legge finanziaria 2003), sollevate dalle Regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Veneto con i ricorsi indicati
in epigrafe;
riuniti i giudizi relativi agli artt. 30 e 91 della legge
27 dicembre 2002, n. 289;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 91, commi
1, 2, 3, 4 e 5, della legge n. 289 del 2002;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla
questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma
5, della legge n. 289 del 2002, sollevata dalla Regione
Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 30, comma 1, della legge n. 289 del 2002, sollevata
dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, per violazione
degli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione,
con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 30, comma 2, della legge n. 289 del 2002, sollevata
dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione degli artt.
117 e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in
epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 30, comma 15, della legge n. 289 del 2002, sollevata
dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione dell’art. 117
della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.
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Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2004.
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