| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 4 novembre 2004 n. 316
Pres. ONIDA, Red. CAPOTOSTI |
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Consiglio di giustizia amministrativa per
la Regione Siciliana - Istituzione, composizione e funzionamento
stabiliti con decreto legislativo in base a decreti luogotenenziali
anteriori all’entrata in vigore della Costituzione
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Sono inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 4, commi 1, lettera d), e 2,
6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24
dicembre 2003, n. 373 (Norme di attuazione dello statuto
speciale della Regione siciliana concernenti l’esercizio
nella Regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato),
nonché dell’art. 6 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
354 (Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali
delle acque, nonché interventi per l’amministrazione della
giustizia), convertito in legge, con modificazioni, dall’art.
1 della legge 26 febbraio 2004, n. 45, sollevate dal Presidente
del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana, in riferimento agli artt. 23 e 14, primo comma,
dello statuto speciale della Regione siciliana, ed agli
artt. 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma, 113, primo
comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera l), 120, secondo
comma e alla VI disposizione transitoria, primo comma, della
Costituzione, con gli atti iscritti ai nn. 272 e 273 del
registro ordinanze del 2004.
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Non sono fondate le questioni di legittimità
costituzionale dei medesimi artt. 4, commi 1, lettera d),
e 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo
n. 373 del 2003, nonché dell’art. 6 del d.l. n. 354 del
2003, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.
1 della legge n. 45 del 2004, sollevate, in riferimento
agli artt. 23 e 14, primo comma, dello statuto speciale
della Regione siciliana, ed agli artt. 102, primo comma,
108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo
e secondo comma, lettera l), 120 e alla VI disposizione
transitoria, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio
di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con
la ordinanza r.o. 430 del 2004.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori:- Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice - Fernanda CONTRI Giudice - Guido
NEPPI MODONA Giudice - Piero Alberto CAPOTOSTI Giudice -
Annibale MARINI Giudice - Franco BILE Giudice - Giovanni
Maria FLICK Giudice - Francesco AMIRANTE Giudice - Ugo DE
SIERVO Giudice - Romano VACCARELLA Giudice - Paolo MADDALENA
Giudice - Alfonso QUARANTA Giudice
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nei giudizi di costituzionalità dell’art.
3, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale
16 marzo 1946, n. 98 (Integrazioni e modifiche al d.l. lgt.
25 giugno 1944, n. 151, relativo all’Assemblea per la nuova
costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo
ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche);
degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo
6 maggio 1948, n. 654 (Norme per l’esercizio nella Regione
siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato);
dell’art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno
1944, n. 151 (Assemblea per la nuova costituzione dello
Stato, giuramento dei membri del Governo e facoltà del Governo
di emanare norme giuridiche); dell’art. 1 del decreto legislativo
del Presidente della Regione siciliana 31 marzo 1952, n.
8 (Trattamento economico dei membri del Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana), ratificato dall’art.
1 della legge della Regione siciliana 13 marzo 1953, n.
9 (Ratifica del decreto legislativo presidenziale 31 marzo
1952, n. 8, concernente “Trattamento economico dei membri
del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana”) e degli artt. 4, comma 1, lett. d), e comma
2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, decreto legislativo 24
dicembre 2003, n. 373 (Norme di attuazione dello Statuto
speciale della Regione siciliana concernenti l’esercizio
nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato)
e dell’art. 6 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354
(Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali
delle acque, nonché interventi per l’amministrazione della
giustizia), convertito con modificazioni nella legge 26
febbraio 2004, n. 45, promossi con ordinanze del 13 maggio,
del 9 settembre, ancora del 13 maggio 2003 e del 10 marzo
2004 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana rispettivamente iscritte ai nn. 443, 902 del registro
ordinanze 2003 ed ai nn. 30 e 430 del registro ordinanze
2004, e con atti del 13 e del 26 febbraio 2004 dal Presidente
dello stesso Consiglio, rispettivamente iscritti ai nn.
272 e 273 del registro ordinanze 2004, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 28 e 45, prima serie
speciale, dell’anno 2003, nella edizione straordinaria del
3 giugno 2004 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 8 e 12, prima serie speciale, dell’anno 2004.
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Visti gli atti di costituzione dell’Ausonia
Servizi Tributari S.p.A., del Comune di Belmonte Mezzagno,
della Sipa S.p.A. ed altra e di Michele Basile ed altro
nonché gli atti di intervento della Regione siciliana e
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 6 luglio 2004 il Giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
uditi gli avvocati Salvatore Raimondi per l’ Ausonia Servizi
Tributari S.p.A., Andrea Scuderi per la Sipa S.p.A. ed altra
e per Michele Basile ed altro, Michele Arcadipane e Giovanni
Carapezza Figlia per la Regione siciliana e l’avvocato dello
Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
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Ritenuto in fatto
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1. — Con due ordinanze di tenore sostanzialmente
identico, emesse rispettivamente in data 13 maggio 2003
(r.o. n. 443 del 2003) e in data 9 settembre 2003 (r.o.
n. 902 del 2003), nel corso di altrettanti giudizi su ricorsi
in appello avverso sentenze del TAR per la Sicilia, i1 Consiglio
di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha
sollevato una serie di questioni di legittimità costituzionale
concernenti la istituzione del Consiglio stesso e la sua
composizione. Le ordinanze muovono da una ricostruzione
delle vicende che accompagnarono la emanazione delle norme
di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana
– anteriore alla Costituzione repubblicana, essendo stato
approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946,
n. 455, e con la espressa riserva, contenuta nel secondo
comma dell'articolo unico, di essere sottoposto all'Assemblea
costituente per essere coordinato con la nuova Costituzione,
coordinamento in realtà mai avvenuto – e da una premessa
relativa al carattere della delega conferita al Governo
per detta emanazione.
Il giudice a quo impugna in via successivamente gradata
l'art. 3, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale
16 marzo 1946, n. 98 (Integrazioni e modifiche al d.l. lgt.
25 giugno 1944, n. 151, relativo all’Assemblea per la nuova
costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo
ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche)
e, derivatamente, gli artt. 1 e seguenti del decreto legislativo
6 maggio 1948, n. 654 (Norme per l’esercizio nella Regione
siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato);
l’art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151 (Assemblea per la nuova costituzione dello Stato,
giuramento dei membri del Governo e facoltà del Governo
di emanare norme giuridiche), in riferimento ai principi
costituzionali in materia di delegazione legislativa, essendo
stato lasciato il Governo – si sostiene nelle ordinanze
– arbitro di legiferare in qualsiasi materia, con le sole
eccezioni di quella costituzionale, elettorale ed internazionale.
Ulteriore vizio di costituzionalità risiederebbe nel fatto
che gli artt. 1, 3, primo comma, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del d.
lgs. n. 654 del 1948 sono stati emanati in assenza dello
speciale procedimento previsto dallo statuto siciliano,
che dispone all'art. 43 che le norme di attuazione dello
statuto stesso siano determinate da una commissione paritetica.
In diverso ordine di idee, il giudice rimettente ha censurato
l’art. 2, quarto comma, lettera b), e in parte qua, i successivi
sesto e ottavo comma del d. lgs. n. 654 del 1948 di attuazione
dello statuto, in riferimento all’art. 23, primo comma,
dello statuto siciliano e al primo comma della VI disposizione
transitoria della Costituzione, che esclude dalla revisione
la giurisdizione del Consiglio di Stato; in riferimento
agli artt. 102, secondo comma, e 108, primo e secondo comma,
della Costituzione, non essendo consentito istituire sezioni
specializzate nell’ambito dei giudici speciali; in riferimento
allo stesso art. 23 dello statuto, all’art. 102, primo comma,
all’art. 108 primo comma e all’art. 117, secondo comma,
lettera l), della Costituzione, in quanto manca la previsione
di una composizione del Consiglio di giustizia amministrativa
diversa rispetto a quella del Consiglio di Stato, con la
nomina di membri laici di designazione regionale e in quanto,
in materia di giurisdizione e di ordinamento giudiziario,
esiste una riserva di legge statale, ed eventuali deroghe
ad essa, si rileva, non possono che essere previste da una
norma di rango costituzionale. Lo stesso discorso varrebbe
ove si qualifichi il Consiglio di giustizia amministrativa
per la Regione siciliana come sezione specializzata del
Consiglio di Stato.
Altro profilo di illegittimità costituzionale della normativa
censurata e, in particolare dell’art. 2, quarto comma, lettera
b), e, derivatamente, dei successivi quinto, settimo e ottavo
comma dello stesso articolo, dell’art. 3, secondo e terzo
comma e dell’art. 7 del d. lgs n. 654 del 1948, viene ravvisato
nella violazione degli artt. 3, 24, 100, terzo comma, 101,
secondo comma, 108, secondo comma, 111, terzo comma, della
Costituzione, per la irragionevole differenziazione del
regime dei giudici laici rispetto ai togati, e per la violazione
del principio della riserva di legge che deve assicurare
l’indipendenza dei giudici. Ancora, vengono censurati l’art.
2, quarto comma, lettera b), e quinto comma, del d. lgs.
n. 654 del 1948, come sostituito dal d. P.R. n. 204 del
1978, limitatamente alle parole “innanzi alle giurisdizioni
amministrative”, nonché l’art. 1 del decreto legislativo
del Presidente della Regione siciliana 31 marzo 1952, n.
8 (Trattamento economico dei membri del Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana), ratificato dall’art.
1 della legge regionale siciliana 12 marzo 1953, n. 9 (Ratifica
del decreto legislativo presidenziale 31 marzo 1952, n.
8, concernente “Trattamento economico dei membri del Consiglio
di giustizia amministrativa per la Regione siciliana”),
per violazione degli artt. 3, 24, 101, secondo comma, 108,
secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione,
per l’inferiore trattamento economico dei giudici laici
rispetto ai togati, per il difetto di imparzialità e la
mancanza di indipendenza dei primi. Infine, viene ravvisato
il contrasto dell’art. 3, secondo comma, del d.P.R. n. 654
del 1948 con gli artt. 3, 24, 100, 101,103, 108 e 113 della
Costituzione e con l'art. 23 dello statuto siciliano, per
la mancata previsione di termini tassativi per la designazione
dei membri regionali del Consiglio e la nomina dei medesimi,
nonché di meccanismi sostitutivi tali da assicurare la continuità
dell’attività giurisdizionale del Consiglio stesso.
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2. — Nei giudizi innanzi alla Corte è intervenuta
la Regione siciliana, che ha concluso per la infondatezza
delle questioni.
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3. — Il Consiglio di giustizia amministrativa
per la Regione siciliana, investito dalla Presidenza della
Regione di un parere in ordine ad un ricorso straordinario,
ha sollevato, con ordinanza del 13 maggio 2003 (r.o. n.
30 del 2004), le medesime questioni di legittimità costituzionale
già riferite, estendendole alla composizione della sezione
consultiva dello stesso Consiglio.
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4. — Anche nel giudizio introdotto con la
citata ordinanza, è intervenuta la Regione siciliana, concludendo
per la infondatezza delle questioni.
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5. — Il Presidente del Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana, con atto del 13
febbraio 2004 (iscritto al n. 272 del registro ordinanze
2004), ha sollevato una serie di questioni di legittimità
costituzionale concernenti il decreto legislativo 24 dicembre
2003, n. 373 (Norme di attuazione dello statuto speciale
della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione
delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), nonché
l’art. 6 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 (Disposizioni
urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque,
nonché interventi per l’amministrazione della giustizia),
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della
legge 26 febbraio 2004, n. 45. Il rimettente era stato chiamato,
nel corso del procedimento sul ricorso per l’annullamento
di una sentenza del TAR per la Sicilia – sede di Palermo
– riguardante una gara relativa all’appalto del servizio
di riscossione e gestione dei tributi, ad emettere, ai sensi
dell’art. 21, nono comma, della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, come introdotto dall’art. 3 della legge n. 205 del
2000, una pronuncia cautelare provvisoria in ordine alla
istanza di sospensione della sentenza e del provvedimento
di annullamento dell’aggiudicazione.
Il Presidente del predetto Consiglio, ritenuta la propria
legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale,
tanto più che nella specie il dubbio investe la costituzione
e la composizione del collegio cui la causa dovrebbe essere
rimessa, contestualmente ha dichiarato di procedere con
separato provvedimento all’adozione della tutela interinale,
e ha impugnato l’art. 4, comma 1, lettera d), e comma 2,
l’art. 6, comma 2 (limitatamente alle parole “e all’art.
4 comma 1 lettera d”), concernenti la previsione della composizione
mista della sezione giurisdizionale dello stesso Consiglio,
con la partecipazione di quattro componenti “laici”(in possesso
dei requisiti di cui all’art. 106, terzo comma, della Costituzione
per la nomina a consigliere di Cassazione ovvero di cui
all’art. 19, primo comma, n. 2, della legge 27 aprile 1982,
n. 186), alla cui designazione provvede il Presidente della
Regione; nonché l’art. 15, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 373
del 2003, limitatamente alla previsione della possibile
permanenza in carica dei membri laici componenti del Consiglio
alla data di entrata in vigore del decreto; e, derivatamente,
l’art. 6 del d.l. 24 dicembre 2003, n. 354, convertito in
legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 26 febbraio
2004, n. 45, che dispone che per assicurare il funzionamento
del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana, anche mediante potenziamento della sua composizione,
è autorizzata la spesa di euro 700.000 a decorrere dall'anno
2004.
Le impugnate disposizioni si porrebbero in contrasto con
l’art. 23 dello statuto siciliano, che non prevederebbe
alcuna deroga alla composizione ordinaria delle sezioni
del Consiglio di Stato da localizzare in Sicilia; con gli
artt. 102, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione,
in quanto il d. lgs. n. 373 del 2003 disciplina una materia
riservata dalla Costituzione alla legge statale, per cui
eventuali deroghe a favore dell’autonomia regionale dovrebbero
essere supportate da una espressa previsione di pari rango
costituzionale; con gli artt. 3, 24, primo comma, 113, primo
comma, della Costituzione, introducendo una ingiustificata
differenziazione dell’organo giudicante e quindi anche dell’esercizio
della giurisdizione su di una parte del territorio nazionale.
In subordine, vengono censurati i medesimi articoli per
violazione dell’art. 23, primo comma, dello statuto siciliano
che non prevederebbe né una sezione specializzata del giudice
speciale né una composizione collegiale diversa da quella
ordinaria, e ciò anche in relazione, quali tertia comparationis,
all’art. 24, primo comma, dello statuto concernente la composizione
dell’Alta Corte, nonché all’art. 23, terzo comma, del medesimo
statuto, al d. lgs. 6 maggio 1948, n. 655, concernente la
istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione
siciliana, ed agli artt. 90 e 91, secondo comma, del d.
P.R. 31 agosto 1972, n. 670, concernente la istituzione
di un Tribunale regionale di giustizia amministrativa nel
Trentino-Alto Adige, con una autonoma sezione per la Provincia
di Bolzano.
In ulteriore subordine, i medesimi articoli sono impugnati
per contrasto con l’art. 23, primo comma, dello statuto
siciliano nonché con gli artt. 102, secondo comma, e 108,
primo e secondo comma, della Costituzione, non essendo consentito
istituire sezioni specializzate nell’ambito dei giudici
speciali; ed ancora con l’art. 23, primo comma, dello statuto
siciliano e con il primo comma della VI disposizione transitoria
della Costituzione, che esclude dalla revisione la giurisdizione
del Consiglio di Stato.
Infine, in via ulteriormente gradata, gli stessi articoli
sono censurati per contrasto con gli artt. 5, 117, primo
e secondo comma, lettera l), e 120, secondo comma, della
Costituzione, e con l’art. 14, primo comma, dello statuto
siciliano.
In punto di rilevanza della questione, il rimettente afferma
che questa è da rinvenire nella circostanza della inevitabile
rimessione della controversia, dapprima in sede cautelare
definitiva, e successivamente nel merito, ad un collegio
composto in base a norme della cui legittimità costituzionale
egli dubita.
Nel merito, il giudice a quo osserva che le disposizioni
di attuazione dello statuto siciliano in materia di giurisdizione
amministrativa di cui al d. lgs. n. 373 del 2003 relativamente
alla composizione mista del collegio sono di segno contrario
rispetto alle previsioni statutarie e comunque non sono
in aderenza, come devono essere le norme di attuazione degli
statuti, con la lettera e con lo spirito di quelle. Ed infatti,
prosegue il rimettente, l’art. 23 dello statuto siciliano
si limita a prevedere che “gli organi giurisdizionali centrali
avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari
concernenti la Regione”, senza contenere alcun riferimento
alla composizione dei collegi: pertanto, gli artt. 4 e 6
del d. lgs. n. 373 del 2003 introdurrebbero un principio
del tutto estraneo allo statuto.
D’altra parte, rileva il giudice a quo, in materia di ordinamento
giudiziario esiste, ex art. 108 Cost., una riserva di legge
statale, con la conseguenza che le disposizioni degli statuti
speciali in materia hanno un carattere eccezionale, che
confina la norma statutaria nel ristretto ambito del suo
tenore letterale. Le norme censurate avrebbero introdotto
in Sicilia un istituto eccezionale, quale la nomina di magistrati
laici, disciplinando il loro status (oltre che, ex art.
8, quello dei togati), in modo diverso da quello ordinario,
al di fuori di qualsiasi previsione statutaria, in una materia
riservata alla disciplina statale, necessariamente uniforme
sul punto, e pertanto derogabile solo per espressa previsione
di norma equiordinata, e cioè di rango costituzionale.
Le norme in questione, sotto l’apparenza di norme secundum
legem, contrasterebbero nella sostanza con le disposizioni
statutarie, e, comunque, non sarebbero dettate dalla necessità
di dare ad esse attuazione. E pertanto il d. lgs. n. 373
del 2003, al pari dell’abrogato d. lgs. n. 654 del 1948,
istituirebbe in Sicilia un organo di giustizia amministrativa
caratterizzato da una propria fisionomia e struttura, diverso
da quello ordinario, composto anche da giudici laici di
nomina regionale, ampliando enormemente la sfera di autonomia
regionale, con vulnus alla lettera e allo spirito della
disposizione costituzionale statutaria. Né, rileva il rimettente,
le conclusioni sul contrasto delle norme censurate con lo
statuto siciliano e con l’art. 108 della Costituzione cambierebbero
ove si qualificassero le disposizioni del d. lgs. n. 373
del 2003 non già contra, ma praeter legem: ed infatti la
legittimità costituzionale delle norme di attuazione degli
statuti regionali è subordinata alla duplice condizione,
non ravvisabile nella specie secondo il rimettente, dell’essere
concordanti con le disposizioni statutarie e con il principio
dell’autonomia regionale e giustificate dalla finalità di
dare attuazione allo statuto.
Ed ancora, non potrebbe ritenersi, ad avviso del rimettente,
che la riserva di legge statale nella materia de qua sia
da intendere in senso meramente formale e non anche sostanziale,
con la conseguenza che sia sufficiente l’adozione di una
legge da parte dello Stato, il quale, assolto in tal modo
l’onere della riserva di legge, potrebbe ad libitum dettare
composizioni degli organi giurisdizionali collegiali differenti
da regione a regione. Tale affermazione comporterebbe infatti
che lo Stato possa anche differenziare la struttura dei
processi tra le varie Regioni, con vulnus degli artt. 3,
24, primo comma, 113, primo comma, 102, primo e secondo
comma, 108, primo comma, della Costituzione. Più in generale
verrebbe vulnerato il principio dell’unità dell’ordinamento
giuridico il cui valore, già riconosciuto dall’art. 5 della
Costituzione, è attualmente ribadito dall’art. 120, secondo
comma, della Costituzione nel testo introdotto dalla legge
costituzionale n. 3 del 2001.
Del resto, anche qualificando il Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana come sezione specializzata,
andrebbe rilevata comunque la esistenza di una riserva di
legge dello Stato circa la istituzione di tali sezioni,
laddove l’art. 23 dello statuto siciliano non contiene alcun
accenno a tale possibilità: il decentramento non implica
affatto la creazione di sezioni specializzate. Ed inoltre,
l’art. 102, secondo comma, della Costituzione, prevede la
istituzione di sezioni specializzate solo nell’ambito della
magistratura ordinaria, e non anche, quindi, all’interno
dei giudici speciali attualmente esistenti. Ma anche se
dovesse escludersi un divieto in tal senso, la possibilità
di una siffatta istituzione dovrebbe intendersi coperta
da riserva di legge statale ex artt. 102, primo comma, e
108, primo comma, della Costituzione: in nessun caso, poi,
potrebbe essere dettato, in assenza di specifiche disposizioni
di deroga di rango costituzionale, un regime differenziato
da regione a regione.
Il giudice a quo richiama poi la VI disposizione transitoria
della Costituzione, che prevedeva di procedere, entro cinque
anni, alla revisione delle giurisdizioni speciali, ad eccezione
del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali
militari.
I riferiti dubbi di illegittimità costituzionale sembrano
al rimettente ulteriormente rafforzati per effetto delle
nuove disposizioni di cui al Titolo V della Parte II della
Costituzione: l’art. 117 Cost. nella nuova formulazione
rafforzerebbe infatti la necessità di attenersi ad una esegesi
rigorosamente letterale dell’art. 23 dello statuto siciliano.
Le questioni di legittimità costituzionale sollevate vengono
riferite anche ai commi 1 e 2 dell’art. 15 del d. lgs. n.
373 del 2003, con riguardo ai membri laici della sezione
giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa.
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6. — Nel giudizio innanzi alla Corte si è
costituita la società ricorrente nel giudizio a quo, che
ha concluso per l’accoglimento delle questioni sollevate,
con argomentazioni adesive a quelle di cui al decreto del
Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa.
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7. — Si è altresì costituito, ma fuori termine,
il Comune appellato.
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8. — E’ intervenuto nel giudizio il Presidente
del Consiglio dei ministri con il patrocinio dell’Avvocatura
generale dello Stato, che ha preliminarmente concluso per
la inammissibilità della questione sotto vari profili. Anzitutto,
l’Autorità intervenuta eccepisce la non rilevanza della
questione, attinente alla composizione dell’organo collegiale,
ai fini della concessione o meno della tutela cautelare.
Una ulteriore ragione di inammissibilità sarebbe poi da
ravvisare nella mancata motivazione della sussistenza della
estrema gravità ed urgenza della concessione della misura
cautelare. Infine, esisterebbe un terzo profilo di inammissibilità
per motivazione perplessa, non essendo ammissibile, secondo
l’Avvocatura, la proposizione di questioni tra loro subordinate,
in quanto tale prospettazione escluderebbe implicitamente
la convinzione di non manifesta infondatezza delle questioni
da parte del rimettente.
Nel merito, l’Avvocatura conclude per la infondatezza della
questione, osservando anzitutto che, anche a voler convenire
che le norme di cui si tratta non siano secundum statutum,
esse possono senz’altro essere ritenute praeter statutum,
e, come tali, legittime ove concordanti con le disposizioni
statutarie e con l’autonomia della Regione, e giustificate
dalla esigenza di dare una miglior attuazione allo statuto
stesso. Requisiti, questi, che l’Avvocatura ritiene sussistenti
nella specie. Né potrebbe ritenersi violata la riserva di
legge statale in materia di ordinamento giudiziario, ove
si consideri che i decreti legislativi di attuazione degli
statuti speciali non sono leggi regionali, ma fonti statali
di rango primario.
Quanto alla censura relativa alla diversa composizione del
Consiglio di giustizia amministrativa rispetto al Consiglio
di Stato, si osserva che la istituzione in Sicilia di una
sezione specializzata del Consiglio di Stato è pienamente
riconducibile all’art. 23 dello statuto siciliano, e pertanto
ad una norma di rango costituzionale. Né sarebbe esatto
che l’art. 102, secondo comma, della Costituzione vieti
la istituzione di sezioni specializzate presso i giudici
speciali, dovendo invece la relativa facoltà ritenersi ricompresa
nella generale riserva di cui all’art. 108, primo comma,
della Costituzione. Nemmeno, secondo l’Avvocatura, sussisterebbe
il contrasto delle norme impugnate con l’art. 108 della
Costituzione, in quanto quest’ultima disposizione prevede
una riserva di legge statale anche in ordine alla istituzione
di sezioni specializzate. Infatti, a parte la considerazione
che è lo stesso statuto a prevedere la istituzione di una
sezione specializzata del Consiglio di Stato in Sicilia,
il d. lgs. n. 373 del 2003 ha valore di legge statale e
non regionale.
Quanto al preteso contrasto con la VI disposizione transitoria
della Costituzione, l’Avvocatura rileva che detta disposizione
non va intesa nel senso che debba ritenersi costituzionalmente
illegittima qualsiasi modifica della disciplina del Consiglio
di Stato, come degli altri organi giurisdizionali dalla
stessa menzionati, ma solo come una presa d’atto della conformità
dell’ordinamento di tali organi a Costituzione.
Manifestamente infondata appare infine all’Avvocatura la
censura relativa alla violazione degli artt. 117 e 120 della
Costituzione, nonché dell’art. 14 dello statuto siciliano,
con riferimento alla riserva alla competenza esclusiva dello
Stato in materia giurisdizionale. Al riguardo si ribadisce
che, da un lato, è lo stesso statuto siciliano a prevedere
la istituzione di una sezione specializzata del Consiglio
di Stato in Sicilia, e che, dall’altro, il d. lgs. n. 373
del 2003 non ha valore di fonte regionale, ma di legge statale
ordinaria.
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9. — Nel giudizio è altresì intervenuta la
Regione Sicilia, che ha concluso per la inammissibilità
e nel merito per la infondatezza delle questioni sollevate.
Sotto il primo profilo, si osserva che non è consentito
al giudice di sollevare questioni in ordine alla composizione
di altro organo giudicante.
Nel merito, rileva la Regione che le norme censurate non
sono contra statutum, ma praeter statutum, e legittime in
quanto sostanzialmente concordanti con le disposizioni statutarie,
concorrendo con esse a perseguire la finalità di garantire
l’autonomia della Regione. Indubbia apparirebbe inoltre
la configurazione del Consiglio di giustizia amministrativa
come una sezione del Consiglio di Stato, ciò che escluderebbe
un esercizio differenziato della giurisdizione su una parte
del territorio nazionale.
In ordine, poi, ai regimi transitori di cui all’art. 15
del d. lgs. n. 373 del 2003, si osserva che questi sono
certi nella durata. Infine, la censura relativa all’art.
6 del d.l. n. 354 del 2003 sembra alla Regione inammissibile
e, nel merito, infondata.
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10. — Le medesime questioni, fondate su analoghe
argomentazioni, sono state sollevate dal Presidente del
Consiglio di giustizia amministrativa con successivo atto
del 26 febbraio 2004 (iscritto al n. 273 del registro ordinanze
2004).
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11. — Anche in tale giudizio si è costituita
la società ricorrente nel giudizio a quo, che ha concluso
per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle
norme impugnate.
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12. — E’ intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, concludendo per la inammissibilità, e, nel
merito, per la infondatezza delle questioni sollevate, sulla
base di argomentazioni simili a quelle riferite con riguardo
all’atto di intervento nel primo giudizio.
Analogamente, nel senso della inammissibilità o della infondatezza
ha concluso la difesa della Regione, a sua volta intervenuta
nel giudizio.
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13. — Con ordinanza n. 430 del 10 marzo 2004
(r.o. n. 430 del 2004), il Consiglio di giustizia amministrativa
per la Regione Sicilia ha sollevato le medesime questioni
di legittimità costituzionale, ripercorrendo l’iter argomentativo
dei due citati atti del Presidente del Consiglio di giustizia
amministrativa, sul quale si è già riferito.
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14. — Si è costituita la parte privata del
giudizio a quo, che ha concluso per la declaratoria di illegittimità
costituzionale delle norme censurate dal Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana, aderendo alle argomentazioni
svolte nella ordinanza di rimessione, e, in particolare,
rilevando che il d. lgs. n. 373 del 2003 non si limiterebbe
a dettare norme attuative dell’art. 23 dello statuto siciliano,
ma modificherebbe la struttura ordinaria di detto organo
giurisdizionale e ne prevederebbe una particolare composizione.
Altro profilo di illegittimità costituzionale riguarderebbe
la mancata previsione espressa della incompatibilità tra
le funzioni di componente laico del Consiglio e lo svolgimento
della professione legale.
Un ulteriore dubbio di illegittimità costituzionale espone
la parte privata del giudizio principale con riferimento
alla previsione contenuta nell’art. 6 del d. lgs. n. 373,
secondo la quale i componenti laici del Consiglio di giustizia
amministrativa alla scadenza del sessennio non possono esser
confermati e cessano dalla carica e dall’esercizio delle
funzioni. La norma, originata evidentemente dalla esigenza
di evitare qualunque ipotesi di prorogatio, rimarrebbe lacunosa
rispetto alla ipotesi in cui alla data di cessazione delle
funzioni dei componenti in carica non sia già stato compiuto
il procedimento relativo alla loro sostituzione. La paralisi
che ne conseguirebbe vulnererebbe i principi costituzionali
della effettività della tutela giurisdizionale e del buon
andamento delle attività pubbliche.
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15. — E’ intervenuto nel giudizio il Presidente
della Regione siciliana, che ha concluso per la inammissibilità
e, nel merito, per la infondatezza di tutte le questioni
sollevate, richiamandosi alle argomentazioni svolte con
riferimento alle precedenti ordinanze di rimessione.
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16. — E’ intervenuto anche il Presidente
del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura
generale dello Stato, che ha del pari concluso per la inammissibilità
o la infondatezza delle questioni.
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17. — Nell’imminenza dell’udienza pubblica,
hanno depositato memorie le parti private costituite nei
giudizi a quibus, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
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Considerato in diritto
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1. — Le questioni di legittimità costituzionale
sollevate, con le ordinanze in epigrafe, dal Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione siciliana hanno
in primo luogo ad oggetto: l’art. 3, primo comma, del d.
lgs. lgt. 16 marzo 1946, n. 98 (Integrazioni e modifiche
al d.l. lgt. 25 giugno 1944, n. 151, relativo all’Assemblea
per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei
membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare
norme giuridiche), gli artt. 1, 2, secondo comma, lettere
b) e c), quarto comma, lettera b), quinto, sesto, ottavo
comma, 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto ed
ottavo comma, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del d. lgs. 6 maggio 1948,
n. 654 (Norme per l’esercizio nella Regione siciliana delle
funzioni spettanti al Consiglio di Stato), l’art. 4 del
d.l. lgt. 25 giugno 1944, n. 151 (relativo all’Assemblea
per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei
membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare
norme giuridiche) e l’art. 1 del d. lgs. Presidente della
Regione siciliana 31 marzo 1952, n. 8 (Trattamento economico
dei membri del Consiglio di giustizia amministrativa per
la Regione siciliana). Costituiscono altresì oggetto delle
predette questioni di legittimità costituzionale gli artt.
4, comma 1, lettera d), e comma 2, 6, comma 2, e 15, commi
1 e 2, del d. lgs. 24 dicembre 2003, n. 373 (Norme di attuazione
dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti
l’esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio
di Stato) e l’art. 6 del d.l. 24 dicembre 2003, n. 354 (Disposizioni
urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque,
nonché interventi per l’amministrazione della giustizia).
I parametri costituzionali evocati sono gli artt. 3, 5,
24, primo comma, 100, 101, 102, primo e secondo comma, 108,
primo e secondo comma, 111, 113, primo comma, 117, primo
e secondo comma, lettera l), 120, 135 e VI disposizione
transitoria, primo comma, della Costituzione, nonché gli
artt. 14, primo comma, 23, 24, primo comma, e 43 del r.d.
lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto
della Regione siciliana) e l’art. 1 della legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale
dello statuto della Regione siciliana, approvato con il
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455).
Diversi sono i profili di costituzionalità prospettati dai
giudici rimettenti. Innanzi tutto, l’assoluta indeterminatezza
della delega prevista dal d. lgs. lgt. n. 98 del 1946, che
avrebbe lasciato sostanzialmente arbitro il Governo di legiferare
in qualsiasi materia, salvo alcune specifiche eccezioni,
cosicché, sotto questo aspetto, risulterebbe viziato, in
via derivata, il d. lgs. n. 654 del 1948. In secondo luogo
il giudice a quo censura, per quanto attiene alla composizione
del Consiglio di giustizia amministrativa, le norme di attuazione
dello statuto contenute nel citato d. lgs. n. 654, perché
in contrasto con l’art. 23 dello statuto stesso, oltre che
con le disposizioni costituzionali –artt. 102, primo comma,
e 108, primo comma– che prevedono la riserva di legge statale
per quanto riguarda l’ordinamento giudiziario e l’istituzione
di sezioni specializzate, in modo da determinare una disciplina
unitaria ed inderogabile in materia sull’intero territorio
nazionale. Questi stessi profili di censura riguarderebbero,
ad avviso del giudice a quo, anche il sopravvenuto d. lgs.
n. 373 del 2003, tanto più che i principi unitari insiti
nelle nuove competenze legislative esclusive dello Stato
imporrebbero un’esegesi strettamente letterale dell’art.
23 dello statuto siciliano.
Inoltre, secondo il giudice rimettente, un altro profilo
di incostituzionalità concerne la mancanza delle necessarie
garanzie di indipendenza ed imparzialità che debbono caratterizzare
l’incarico di componente laico del Consiglio di giustizia
amministrativa, anche per quanto attiene al regime delle
incompatibilità professionali, al trattamento economico
ed al loro status complessivo. Né, d’altra parte, le nuove
norme di attuazione dello statuto speciale siciliano contenute
nel citato decreto n. 373 del 2003 avrebbero, ad avviso
del giudice rimettente, eliminato questi profili di incostituzionalità,
poiché anche oggi il regime dei componenti laici e togati
del Consiglio di giustizia amministrativa non è affatto
identico e, per di più, la necessaria presenza di due membri
laici nel collegio giudicante sottolinea questa differenziazione
anche nell’esercizio della funzione giurisdizionale.
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2. — La sostanziale omogeneità delle questioni
di legittimità costituzionale prospettate e l’identità dei
parametri costituzionali evocati inducono a riunire i procedimenti
in esame, affinché siano decisi con un’unica pronuncia.
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3. — Le ordinanze nn. 443 e 902 (sic!) del
2003 e n. 30 del 2004 in particolare hanno ad oggetto varie
disposizioni di attuazione dello statuto siciliano contenute
nel citato decreto legislativo n. 654 del 1948, il quale
peraltro è stato, dopo la proposizione delle ordinanze stesse,
sostituito ed espressamente abrogato dal decreto legislativo
24 dicembre 2003, n. 373. A seguito della sopravvenienza
di queste disposizioni, che hanno mutato il quadro normativo
di riferimento, va pertanto disposta la restituzione degli
atti al giudice rimettente, affinché valuti se tuttora permane
la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale
sollevate con le predette ordinanze.
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4. — Il Presidente del Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana, in sede di trattazione
di misure cautelari provvisorie ai sensi dell’art. 21, nono
comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto
dall’art. 3 della legge n. 205 del 2000, ha sollevato con
due distinti atti, iscritti rispettivamente ai nn. 272 e
273 del registro ordinanze 2004, varie questioni di legittimità
costituzionale incentrate essenzialmente sulla composizione
“mista” del Consiglio di giustizia amministrativa prevista
dal citato d. lgs. n. 373 del 2003. Tali questioni sono
inammissibili per difetto di rilevanza, in quanto il presidente
del collegio non deve certo verificare, in sede di trattazione
monocratica – per ragioni di “estrema gravità ed urgenza”
– di una domanda cautelare, la legittimità di norme riguardanti
la composizione del collegio giudicante, il quale si deve
costituire subito dopo, cioè “nella prima camera di consiglio
utile”, per decidere sulla medesima domanda cautelare.
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5. — Tutto ciò premesso, vanno esaminate
nel merito le questioni di legittimità costituzionale sollevate
con l’ordinanza n. 430 del 2004, le quali non sono fondate.
L’art. 23 dello statuto della Regione siciliana, approvato
con r.d. lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, stabilisce un principio
di specialità, disponendo che “gli organi giurisdizionali
centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli
affari concernenti la Regione” e prevedendo anche che le
“Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti
svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive
e di controllo amministrativo e contabile”.
Tale disposizione ha avuto una prima attuazione con il citato
d. lgs. 6 maggio 1948, n. 654, che ha appunto istituito
il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana con il compito di esercitare “le funzioni consultive
e giurisdizionali spettanti alle sezioni regionali del Consiglio
di Stato previste dall’art. 23 dello statuto della Regione
siciliana”. Si stabiliva che tale organo fosse presieduto
da un Presidente di sezione del Consiglio di Stato e, in
sede giurisdizionale, fosse composto da due magistrati dello
stesso Consiglio di Stato e da due “giuristi” non togati
scelti dalla giunta regionale, con un incarico quadriennale
rinnovabile, tra professori universitari di diritto o avvocati
abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori,
ai quali, durante la carica, era interdetto l’esercizio
della professione davanti alle giurisdizioni amministrative.
Modificazioni ed integrazioni al suddetto d. lgs. n. 654
del 1948 sono state introdotte dal d. P.R. 5 aprile 1978,
n. 204, anche a seguito della sentenza di questa Corte n.
25 del 1976, prevedendo in particolare che i “giuristi”
non togati componenti del Consiglio di giustizia amministrativa,
in sede giurisdizionale, fossero quattro ed il loro mandato
avesse una durata di sei anni non rinnovabile, anche se
per essi era ammessa la prorogatio della carica, e disponendo
altresì che il collegio giudicante fosse composto dal presidente,
da due consiglieri di Stato e da due membri “laici”.
Questi due decreti di attuazione dell’art. 23 dello statuto
siciliano sono stati però espressamente abrogati ed integralmente
sostituiti dal d. lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, il quale,
innanzi tutto, in coerenza con il tenore letterale dell’art.
23, ha mutato la struttura organizzativa del Consiglio di
giustizia amministrativa, stabilendone la composizione in
due sezioni, con funzioni rispettivamente consultive e giurisdizionali,
le quali “costituiscono sezioni staccate del Consiglio di
Stato”. In correlazione con questo nuovo assetto organizzativo
sono stati introdotti significativi mutamenti alla previgente
disciplina, prevedendo, tra l’altro, l’aumento del numero
dei componenti “togati” e “laici” ed una loro diversa ripartizione
tra le due sezioni, nonché la formale equiparazione di questi
ultimi ai primi per quanto attiene allo stato giuridico,
al regime disciplinare ed anche, sia pure entro certi limiti,
al trattamento economico.
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6. — Il profilo centrale delle questioni
di legittimità costituzionale sollevate con l’ordinanza
in esame concerne essenzialmente l’interpretazione dell’art.
23 dello statuto siciliano, dal momento che in primo luogo
si dubita che le denunciate norme del decreto di attuazione
n. 373 del 2003 siano compatibili con il predetto articolo,
sostenendo il giudice rimettente che il decreto stesso sarebbe
non solo praeter statutum, ma addirittura contra statutum.
Va ricordato che il decentramento territoriale degli organi
giurisdizionali centrali, sancito in via di principio dal
citato art. 23, corrisponde ad un’antica tradizione siciliana,
che non si limita all’esperienza della Corte di cassazione
di Palermo prima dell’unificazione del 1923, ma addirittura
risale all’ordinamento del Regno delle Due Sicilie, con
l’istituzione in Palermo di supremi organi di giustizia
distinti da quelli omologhi con sede a Napoli. L’art. 23
contiene dunque un principio di specialità, che riafferma,
anche se in termini generici ed atecnici, per di più formulati
anteriormente alla redazione del testo costituzionale, un’aspirazione
viva, e comunque saldamente radicata nella storia della
Sicilia, ad ottenere forme di decentramento territoriale
degli organi giurisdizionali centrali. I decreti menzionati
hanno avuto l’intento di attuare concretamente questa aspirazione,
predisponendo moduli organizzativi e funzionali, che, tra
le realizzazioni astrattamente possibili, specificassero
ed eventualmente integrassero i principi enunciati.
Tali moduli del resto ebbero già, nel passato, uno scrutinio
favorevole da parte di questa Corte, poiché nella citata
sentenza n. 25 del 1976 si riconobbe che, nonostante che
l’art. 23 preveda semplicemente l’istituzione di una sezione
giurisdizionale del Consiglio di Stato e non di un organo
di giustizia amministrativa come quello disegnato dal d.P.R.
n. 654 del 1948, tale organo esercitava le stesse funzioni
delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. Pertanto,
secondo la stessa sentenza, “la legittimità costituzionale
del provvedimento istitutivo del Consiglio di giustizia
amministrativa della Regione siciliana nel suo complesso”
non poteva non essere confermata, dopo la reiezione, nella
sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n.
2994 del 1955, delle varie eccezioni di costituzionalità
sollevate sul medesimo decreto n. 654 del 1948.
In ogni caso, va sottolineato che il d. lgs. n. 373 del
2003 ha attuato una completa revisione della previgente
normativa eliminando precedenti “anomalie”, già segnalate
dalla Corte, e in particolare ha ripristinato l’originario
modello statutario di decentramento, organizzato su due
sezioni “staccate” del Consiglio di Stato, dando così “piena”
attuazione al principio di specialità contenuto nell’art.
23. In questo modo si è dato vita ad una disciplina che
ha fissato entro i contorni dello statuto quelli che, in
relazione a questo profilo particolare, si possono definire
i “contenuti storico-concreti” dell’autonomia regionale
siciliana (cfr. sentenza n. 213 del 1998).
La peculiare struttura e composizione del Consiglio di giustizia
amministrativa delineate dal decreto n. 373 appaiono dunque
pienamente giustificate, stante la chiarezza del principio
espresso nell’art. 23 ma anche l’assenza di soluzioni organizzative
prestabilite, dall’intento di realizzare concretamente quel
principio attraverso la prefigurazione di un apposito modello
la cui specialità, alla stregua della consolidata giurisprudenza
di questa Corte, non appare certo praeter statutum. A questo
riguardo è significativo ricordare che lo statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige (ed il relativo decreto di attuazione
6 aprile 1984, n. 426) si sia ispirato agli stessi principi
di autonomia, riproducendo sostanzialmente, a distanza di
anni, il modello organizzativo siciliano basato sulla presenza,
nell’organo di giustizia amministrativa, di membri “non
togati” designati in sede locale. Si tratta evidentemente
di un modello del tutto particolare fondato sulla “specialità”
di alcuni statuti regionali i quali possono anche, nel campo
dell’organizzazione giudiziaria, contenere norme a loro
volta espressive di autonomia.
Alla stregua di queste considerazioni va pertanto rigettata
la censura principale, secondo cui la composizione “mista”
delle sezioni del Consiglio di giustizia amministrativa
siciliano sarebbe contra statutum. L’art. 4, comma 1, lettera
d), e comma 2, e l’art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 373 del
2003 introducono infatti un criterio organizzativo delle
funzioni e degli uffici, il quale non solo non è estraneo
al principio di autonomia regionale, come appunto dimostrano
le ricordate disposizioni dello statuto del Trentino-Alto
Adige, ma rispecchia i contenuti profondi, poiché storicamente
radicati, della concezione autonomistica siciliana in tema
di organizzazione della giustizia amministrativa, che addirittura
prevede l’attribuzione al Presidente della Regione della
c.d. giustizia ritenuta per quanto concerne i ricorsi straordinari.
Del resto, il profilo della diversità di posizione, nell’ambito
del collegio, tra membri togati e membri non togati, in
ragione della temporaneità dell’incarico di questi ultimi,
era già stato sottoposto a scrutinio di costituzionalità
nella ricordata sentenza n. 25 del 1976. In quella occasione,
la Corte aveva espressamente stabilito che il carattere
temporaneo del mandato dei membri del Consiglio di giustizia
amministrativa “non contrasta, di per sé, con i principi
costituzionali che garantiscono l’indipendenza e con essa
l’imparzialità dei giudici, siano essi ordinari o estranei
alle magistrature”, dal momento che a tali fini “non appare
necessaria una inamovibilità assoluta”, specialmente per
i membri “laici”, che, come anche altre esperienze dimostrano,
“ben possono essere nominati per un determinato e congruo
periodo di tempo”.
L’indipendenza di tali giudici, secondo la stessa decisione,
poteva invece ritenersi messa in pericolo da ipotesi, come
quelle contenute nell’art. 3 del decreto n. 654 del 1948
–peraltro modificato dal d.P.R. n. 204 del 1978– di loro
riconferma nel mandato. Questo però non è il caso della
censura rivolta contro l’art. 15 del decreto n. 373, il
quale dispone, al comma 2, che i membri “laici”, che non
rimuovano le loro eventuali situazioni di incompatibilità
o anche nell’ipotesi di scadenza del mandato, permangono
comunque in carica, anche a titolo di prorogatio, per un
periodo di tempo non superiore a sessanta giorni dall’entrata
in vigore del medesimo decreto n. 373. Il periodo di tempo
assai limitato e soprattutto la mancanza di ipotesi di riconferma
non possono incidere sull’indipendenza del giudice, tanto
più che la durata del periodo stesso appare comunque non
irragionevole in relazione alle complessive esigenze di
continuità e funzionalità dell’organo.
In ogni caso va sottolineato che, come è noto, lo statuto
siciliano è stato approvato prima dell’entrata in vigore
del testo costituzionale e con esso non è stato mai coordinato,
nonostante la sua “conversione” in legge costituzionale
operata dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
2. Possono così talvolta rinvenirsi formulazioni ambigue,
o anche omissioni –come quelle in tema di forme d’intesa
tra Stato e Regione nella nomina dei componenti “laici”
del Consiglio di giustizia amministrativa, diversamente
da quanto previsto per i magistrati della Corte dei conti
siciliana– da risolvere sulla base di una complessiva interpretazione
dello statuto e della singolarità dell’autonomia siciliana.
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7. — Proprio in base a tale interpretazione
si può dunque ritenere che non sussista alcuna rottura del
doveroso rapporto di congruenza della normativa di attuazione
con il principio statutario fissato dall’art. 23. D’altra
parte i citati artt. 4 e 6 del d. lgs. n. 373 del 2003,
nel dettare la speciale disciplina del Consiglio di giustizia
amministrativa, non hanno neppure violato, avendo rango
primario in quanto norme di attuazione di statuti speciali
(cfr. sentenze n. 353 del 2001, n. 213 e n. 137 del 1998),
la riserva di legge prevista in materia dall’art. 108 della
Costituzione. E di conseguenza i predetti articoli possono
anche, come fonti a competenza “riservata e separata” rispetto
a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica
(cfr. sentenze n. 213 e n. 137 del 1998, n. 85 del 1990,
n. 160 del 1985), introdurre una disciplina particolare
ed innovativa, a condizione però di rispettare il “limite
della corrispondenza alle norme e alla finalità di attuazione
dello statuto, nel contesto del principio di autonomia regionale”
(sentenze n. 353 del 2001 e n. 212 del 1984). Questa condizione,
nella specie, risulta puntualmente verificata.
Il carattere di piena attuazione, come già rilevato, del
d. lgs. n. 373 del 2003 rispetto all’art. 23 dello statuto,
che è norma di grado costituzionale, esclude, di per sé,
qualsiasi contrasto, prospettato in via subordinata, sia
con l’art. 102, secondo comma, relativo al divieto di istituire
sezioni specializzate, sia con la VI disposizione transitoria
della Costituzione, che ha sottratto la giurisdizione del
Consiglio di Stato dalla prevista procedura di revisione
degli organi speciali di giurisdizione esistenti.
Sono altresì destituiti di fondamento i dubbi di costituzionalità
sollevati, in via ulteriormente gradata, nei confronti delle
citate disposizioni del decreto n. 373 in riferimento alla
ipotizzata lesione delle disposizioni costituzionali che,
nell’ambito del rapporto tra Stato e regioni, stabiliscono
le competenze legislative esclusive dello Stato in materia
giurisdizionale, giacché occorre tenere conto della natura
statale e non regionale delle fonti recanti disposizioni
di attuazione degli statuti speciali, oltre che del rango
costituzionale del citato art. 23 dello statuto siciliano.
In definitiva, le questioni di legittimità costituzionale
in esame vanno rigettate sotto tutti i profili prospettati
e, di conseguenza, risulta infondata anche la censura relativa
all’art. 6 del d.l. 24 dicembre 2003, n. 354, che prevede
la copertura finanziaria delle spese per il funzionamento,
a decorrere dall’anno 2004, del Consiglio di giustizia amministrativa
per la Regione siciliana.
Per Questi Motivi
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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riuniti i giudizi,
a) ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti
in relazione ai giudizi introdotti con le ordinanze r.o.
nn. 443 e 902 del 2003 e n. 30 del 2004 indicate in epigrafe;
b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 4, commi 1, lettera d), e 2, 6, comma 2, e 15,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n.
373 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione
siciliana concernenti l’esercizio nella Regione delle funzioni
spettanti al Consiglio di Stato), nonché dell’art. 6 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 (Disposizioni urgenti
per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi
per l’amministrazione della giustizia), convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1 della legge 26 febbraio 2004,
n. 45, sollevate dal Presidente del Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana, in riferimento
agli artt. 23 e 14, primo comma, dello statuto speciale
della Regione siciliana, ed agli artt. 102, primo comma,
108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo
e secondo comma, lettera l), 120, secondo comma e alla VI
disposizione transitoria, primo comma, della Costituzione,
con gli atti iscritti ai nn. 272 e 273 del registro ordinanze
del 2004, indicati in epigrafe;
c) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dei medesimi artt. 4, commi 1, lettera d), e 2, 6, comma
2, e 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 373 del
2003, nonché dell’art. 6 del d.l. n. 354 del 2003, convertito
in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge n.
45 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 23 e 14,
primo comma, dello statuto speciale della Regione siciliana,
ed agli artt. 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma,
113, primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera
l), 120 e alla VI disposizione transitoria, primo comma,
della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa
per la Regione siciliana con la ordinanza r.o. 430 del 2004,
indicata in epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.
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Depositata in Cancelleria il 4 novembre 2004.
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