| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 28 ottobre 2004 n. 315
ONIDA Presidente - MARINI Redattore |
|
Contratti agrari - Affitto - Contratti nei
territori del catasto derivante dall’ex catasto austro-ungarico
– Criteri di determinazione del canone – Illegittimità costituzionale
|
|
È costituzionalmente illegittimo l’art. 14,
secondo comma, secondo e terzo periodo, della legge 3 maggio
1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), in quanto il
meccanismo di determinazione dell’equo canone previsto da
detta norma per canone per i contratti di affitto nei territori
del catasto derivante dall’ex catasto austro-ungarico comporta
una ingiustificata disparità di trattamento in danno dei
proprietari dei fondi rustici situati in quei territori.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
LA CORTE COSTITUZIONALE
|
| |
|
composta dai signori: Valerio ONIDA, Presidente,
Carlo MEZZANOTTE, Giudice, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI
MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco
BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, ha
pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’art. 14 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui
contratti agrari), e dell’art. 3 della legge 12 giugno 1962,
n. 567 (Norme in materia di affitto di fondi rustici), promosso
con ordinanza del 13 ottobre 2003 dal Tribunale di Bolzano
nel procedimento civile vertente tra Rizzolli Thomas e Clementi
Johann ed altro, iscritta al n. 1150 del registro ordinanze
2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2004.
|
| |
|
Udito nella camera di consiglio del 7 luglio
2004 il Giudice relatore Annibale Marini.
|
| |
|
Ritenuto in fatto
|
| |
|
In un giudizio riguardante la determinazione
del canone di affitto di un fondo rustico, il Tribunale
di Bolzano, sezione specializzata per le controversie agrarie,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art.
14 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti
agrari), nella parte in cui detta i criteri per la determinazione
del canone per i contratti di affitto riguardanti i territori
del catasto derivante dall’ex catasto austro-ungarico, e,
«occorrendo», dell’art. 3 della legge 12 giugno 1962, n.
567 (Norme in materia di affitto di fondi rustici), in quanto
richiamato dalla disposizione censurata in via principale.
Il giudice rimettente muove dalla considerazione che, con
sentenza n. 318 del 2002, questa Corte ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge n. 203 del
1982, relativi alla determinazione del canone di affitto
dei fondi rustici, ritenendo il meccanismo previsto da tali
norme, basato sul reddito dominicale stabilito a norma del
regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589 (Revisione generale
degli estimi dei terreni), «privo, ormai, (…) di qualsiasi
razionale giustificazione», sia per l’esistenza di dati
catastali più recenti ed attendibili di quelli del 1939,
sia, in ogni caso, per l’inidoneità di quel catasto «a rappresentare
le effettive e diverse caratteristiche dei terreni agricoli»
ed essere quindi posto a base «di una disciplina dei contratti
agrari rispettosa della garanzia costituzionale della proprietà
terriera privata e tale da soddisfare, nello stesso tempo,
la finalità della instaurazione di equi rapporti sociali,
imposta dall’art. 44 della Costituzione».
Osserva il giudice a quo che, per effetto di tale pronuncia,
ed in attesa di un eventuale nuovo intervento del legislatore,
il regime del canone di affitto dei fondi rustici risulta
allo stato libero su tutto il territorio nazionale, ad eccezione
dei territori del catasto derivante dall’ex catasto austro-ungarico,
per i quali dispone appunto l’art. 14 della legge n. 203
del 1982, non colpito dalla declaratoria di illegittimità
costituzionale.
L’esistenza di territori nei quali il canone è tuttora predeterminato
per legge e di territori ove, invece, esso è lasciato alla
libera contrattazione delle parti sarebbe – ad avviso ancora
del rimettente – in contrasto con il principio di eguaglianza,
non trovando tale differenziazione alcuna ragionevole giustificazione.
Oltre a ciò, la norma di cui all’art. 14 della legge n.
203 del 1982 presenterebbe di per sé vizi di legittimità
del tutto analoghi a quelli che hanno portato alla caducazione
degli artt. 9 e 62 della stessa legge.
Dispone, infatti, il citato art. 14 che l’equo canone di
affitto, nei territori del catasto derivante dall’ex catasto
austro-ungarico, debba calcolarsi applicando le «tabelle
determinate in base alle disposizioni di cui alla legge
12 giugno 1962, n. 567, vigenti nell’annata agraria anteriore
all’entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11,
rivalutate in base al tasso di svalutazione della lira nel
frattempo intervenuta», con un abbattimento del 20%. L’art.
3, secondo comma, della legge n. 567 del 1962 prevede dal
canto suo che, nella determinazione delle tabelle di cui
sopra, debbano prendersi a base «i redditi dominicali determinati
a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito
nella legge 29 giugno 1939, n. 976», moltiplicati per coefficienti
stabiliti dalla commissione tecnica provinciale.
Anche tale meccanismo – ancorché più favorevole per i proprietari
di quello previsto dagli artt. 9 e 62 della legge n. 203
del 1982 – sarebbe dunque basato, in definitiva, sui dati
risultanti dal catasto del 1939. E se pure non esistono,
per la Provincia autonoma di Bolzano, dati catastali più
recenti cui il legislatore potrebbe fare riferimento (come
invece esistono per il resto d’Italia), varrebbe comunque
il rilievo, contenuto nella sentenza n. 318 del 2002, secondo
cui i dati ricavabili dal catasto del 1939 non sono più
idonei a rappresentare le effettive e diverse caratteristiche
dei terreni agricoli e non possono quindi essere posti a
base di una disciplina dei contratti agrari rispettosa dei
principi costituzionali di cui agli artt. 42 e 44 della
Costituzione.
|
| |
|
Considerato in diritto
|
| |
|
1.– Il Tribunale di Bolzano ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 della
legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari),
nella parte in cui detta i criteri per la determinazione
del canone per i contratti di affitto riguardanti i territori
del catasto derivante dall’ex catasto austro-ungarico, e
(«occorrendo») dell’art. 3 della legge 12 giugno 1962, n.
567 (Norme in materia di affitto di fondi rustici), in quanto
richiamato dalla disposizione precedentemente indicata.
La disciplina impugnata – ad avviso del rimettente – violerebbe
il principio di eguaglianza, atteso che la contrattazione
in materia di affitto di fondi rustici, per effetto della
sentenza n. 318 del 2002, che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge n. 203 del
1982, è ormai libera in tutto il territorio nazionale, ad
eccezione appunto dei territori del catasto derivante dall’ex
catasto austro-ungarico.
La medesima disciplina, in ogni caso, in quanto anch’essa
basata sui dati risultanti dal catasto del 1939, presenterebbe,
in riferimento agli artt. 42 e 44 della Costituzione, i
medesimi vizi di costituzionalità da cui erano affette le
norme della stessa legge già dichiarate illegittime.
|
| |
|
2.– La questione relativa all’art. 3 della
legge n. 567 del 1962 è inammissibile, non solo in quanto
prospettata («occorrendo») in maniera perplessa (si vedano,
tra le tante, la sentenza n. 446 del 2002 e l’ordinanza
n. 342 del 2002), ma anche perché il primo capoverso del
suddetto art. 3, in quanto sostituito dall’art. 9, primo
comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203, è già stato dichiarato
illegittimo con la citata sentenza n. 318 del 2002, con
la conseguenza che l’intero articolo – i cui successivi
commi sono strettamente dipendenti dal primo – risulta ormai
insuscettibile di ulteriore autonoma applicazione.
|
| |
|
3.– La questione proposta con riferimento
all’art. 14 della legge n. 203 del 1982 è invece fondata.
3.1.– La premessa da cui muove il rimettente, e cioè che
la norma impugnata non sia stata in alcun modo colpita dalla
declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla
sentenza n. 318 del 2002, è corretta.
L’art. 14 della legge n. 203 del 1982 non era, infatti,
oggetto di impugnativa in quel giudizio e, d’altro canto,
il meccanismo di determinazione dell’equo canone previsto
da detta norma per i territori del catasto derivante dall’ex
catasto austro-ungarico è diverso da quello contemplato
in via generale dagli artt. 9 e 62 della stessa legge, sui
quali appunto verteva il giudizio di legittimità costituzionale.
E’ pur vero che il citato art. 14 prevede, come base di
calcolo, l’applicazione delle tabelle determinate in base
all’art. 3 della legge n. 567 del 1962, vigenti nell’annata
agraria anteriore all’entrata in vigore della legge 11 febbraio
1971, n. 11, e che la norma richiamata è stata dichiarata
illegittima, quanto al primo capoverso, e risulta di conseguenza
inapplicabile per il resto.
Avendo, tuttavia, il rinvio all’art. 3 della legge n. 567
del 1962 carattere ricettizio, in quanto il contenuto di
tale norma è divenuto parte del contenuto della norma richiamante,
le vicende della norma richiamata restano prive di effetto
ai fini dell’esistenza ed efficacia della norma richiamante.
3.2.– Siffatto meccanismo di determinazione dell’equo canone,
pur se diverso nel suo sviluppo da quello già previsto per
tutti gli altri territori dagli artt. 9 e 62 della legge,
al pari di quello si fonda – come si è detto – sulle tabelle
di cui alla legge n. 567 del 1962, che sono formate «prendendo
a base i redditi dominicali determinati a norma del regio
decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge
29 giugno 1939, n. 976» (art. 3, secondo comma, della legge
n. 567 del 1962).
Ma questa Corte, proprio dichiarando l’illegittimità costituzionale
dei citati artt. 9 e 62, ha osservato che «a distanza di
oltre un sessantennio dal suo impianto, quel catasto ha
perso qualsiasi idoneità a rappresentare le effettive e
diverse caratteristiche dei terreni agricoli, cosicché non
può sicuramente essere posto a base di una disciplina dei
contratti agrari rispettosa della garanzia costituzionale
della proprietà terriera privata e tale da soddisfare, nello
stesso tempo, la finalità della instaurazione di equi rapporti
sociali, imposta dall’art. 44 della Costituzione» (sentenza
n. 318 del 2002).
D’altra parte, a seguito della declaratoria di illegittimità
costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge n. 203 del
1982, il regime di equo canone dei fondi rustici è venuto
meno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione dei
territori del catasto derivante dall’ex catasto austro-ungarico,
cui appunto continua ad applicarsi l’art. 14 della stessa
legge. Dal che deriva, dunque, una ingiustificata disparità
di trattamento in danno dei proprietari dei fondi rustici
situati in quei territori.
3.3.– Ne consegue, pertanto, che anche l’art. 14, secondo
comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203, va dichiarato
in parte qua illegittimo.
|
| |
|
PER QUESTI MOTIVI
|
| |
|
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14,
secondo comma, secondo e terzo periodo, della legge 3 maggio
1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari);
b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567 (Norme in
materia di affitto di fondi rustici), sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, dal Tribunale
di Bolzano, con l’ordinanza in epigrafe.
|
| |
|
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2004.
|
| |
|
Valerio ONIDA, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
|
|