| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 21 ottobre 2004 n. 308
Pres. ONIDA, Red. MARINI |
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Istituzione del prestito fiduciario quale
strumento di finanziamento degli studi in favore degli studenti
capaci e meritevoli - Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2004.
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È illegittimo l’art. 4, comma 101, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
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È illegittimo l’art. 4, comma 103, della
stessa legge, nella parte in cui non prevede che l’abrogazione
delle norme ivi indicate decorra dalla data di entrata in
vigore della disciplina attuativa del prestito fiduciario.
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Non sono fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 4, commi 99, 100 e 102, della stessa
legge, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 119 della
Costituzione, dalla Regione Toscana e, in riferimento anche
agli artt. 3, 97 e 118 della Costituzione e dei principi
costituzionali di legalità sostanziale, uguaglianza, ragionevolezza
e leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori:
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Presidente: Valerio ONIDA;
Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA,
Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nei giudizi di legittimità costituzionale
dell’art. 4, commi da 99 a 103, della legge 24 dicembre
2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004),
promossi con ricorsi delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna,
notificati il 26 e il 24 febbraio 2004, depositati in cancelleria
il 3 e il 4 marzo 2004 ed iscritti ai nn. 32 e 33 del registro
ricorsi 2004.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio
dei ministri; udito nell’udienza pubblica del 6 luglio 2004
il Giudice relatore Annibale Marini;
uditi l’avvocato Mario Loria per la Regione Toscana, l’avvocato
Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna e l’avvocato
dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
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Ritenuto in fatto
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1.– Con ricorso ritualmente notificato e
depositato (r. ric. n. 32 del 2004), la Regione Toscana
ha impugnato alcune disposizioni della legge 24 dicembre
2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004),
tra l’altro censurando l’art. 4, commi da 99 a 103, con
riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione.
Le disposizioni in questione prevedono che agli studenti
capaci e meritevoli iscritti ai corsi di cui all’art. 3
del decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, possono
essere concessi prestiti fiduciari per il finanziamento
degli studi (comma 99); che a tal fine viene istituito un
fondo finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso
dei prestiti concessi dalle banche e dagli altri intermediari
finanziari e che tale fondo può essere utilizzato anche
per corrispondere contributi in conto interessi agli studenti
privi di mezzi ed agli studenti nelle stesse condizioni
residenti nelle aree sottoutilizzate di cui all’art. 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (comma 100); che il
fondo di cui sopra è gestito da Sviluppo Italia S.p.a.,
sulla base di criteri ed indirizzi stabiliti dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR),
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni (comma 101);
che la dotazione del fondo è pari a 10 milioni di euro per
l’anno 2004 (comma 102); che sono abrogati i commi 1, 2
e 3 dell’art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme
sul diritto agli studi universitari), riguardanti il prestito
d’onore (comma 103).
Espone la Regione Toscana che la disciplina delle modalità
per la concessione dei prestiti d’onore era rimessa dalla
legge statale alle Regioni e che essa ricorrente vi aveva
provveduto con la legge regionale 28 gennaio 2000, n. 7
(Disciplina del diritto allo studio universitario), e con
l’attuativo piano di settore approvato con deliberazione
del Consiglio regionale 9 luglio 2002, n. 114. Successivamente,
l’intera materia era stata ridisciplinata con la legge regionale
26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro), e con il relativo regolamento
di esecuzione adottato con decreto del Presidente della
Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R.
Sostituendo il prestito d’onore con il prestito fiduciario
per il finanziamento degli studi, attraverso l’istituzione
di un apposito fondo gestito a livello statale, le norme
impugnate violerebbero – ad avviso della Regione - l’art.
117, quarto comma, della Costituzione, intervenendo nella
disciplina degli strumenti volti a garantire il diritto
allo studio, di esclusiva competenza regionale.
Il riparto di competenze risulterebbe ugualmente violato
anche se si volesse ritenere che la disciplina dell’erogazione
del prestito fiduciario rientri nella materia dell’istruzione,
oggetto di potestà legislativa concorrente, in quanto la
disciplina impugnata non costituirebbe né un principio fondamentale
né una norma generale sull’istruzione, essendo una normativa
«analitica, puntuale, specifica, non cedevole, relativa
ad un sostegno finanziario per il completamento degli studi».
Le disposizioni censurate si porrebbero poi in contrasto
anche con l’art. 119 della Costituzione. Risulterebbe infatti
– secondo la Regione ricorrente – dalla stessa giurisprudenza
costituzionale che il novellato art. 119 della Costituzione
non consentirebbe interventi finanziari diretti dello Stato
in materie e funzioni la cui disciplina spetta, come nella
specie, alla legge regionale, in via esclusiva o concorrente.
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2.– Si è costituito in giudizio il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato. Ad avviso del Governo, il ricorso
sarebbe inammissibile quanto al comma 99, che enuncerebbe
un «innocuo principio» e comunque non sarebbe oggetto di
censure specifiche, ed al comma 103, che avendo contenuto
meramente abrogativo non potrebbe in alcun caso ritenersi
invasivo di una competenza regionale di carattere residuale.
Le censure riguardanti i commi da 100 a 102 sarebbero invece
infondate. Osserva al riguardo l’Avvocatura che nel sistema
previsto dalle norme censurate i prestiti fiduciari sono
concessi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari
ed il Fondo di cui al comma 100 è finalizzato alla costituzione
di garanzie sul rimborso di tali prestiti ed alla erogazione
di contributi in conto interessi. La materia rientrerebbe
perciò, sotto tale profilo, nella competenza legislativa
esclusiva dello Stato di cui all’art. 117, secondo comma,
lettera e), della Costituzione (tutela del risparmio e mercati
finanziari). Inoltre, poiché i destinatari dei prestiti
sono gli studenti privi di mezzi, la competenza legislativa
esclusiva dello Stato troverebbe fondamento anche nelle
disposizioni di cui all’art. 117, secondo comma, lettera
m) (determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili) e, ancora, lettera e) (perequazione
delle risorse finanziarie).
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3.– Nell’imminenza dell’udienza pubblica
entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative
insistendo nelle conclusioni assunte.
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4.– La Regione Emilia-Romagna, con ricorso
ritualmente notificato e depositato (r. ric. n. 33 del 2004),
ha a sua volta impugnato, «per violazione degli artt. 3,
97, 117, 118, 119 della Costituzione e dei principi costituzionali
di legalità sostanziale, uguaglianza, ragionevolezza e leale
collaborazione», numerose disposizioni della legge n. 350
del 24 dicembre 2003, tra cui i commi da 100 a 102 dell’art.
4.
Ad avviso della Regione ricorrente le disposizioni impugnate
sarebbero illegittime in quanto relative al diritto allo
studio universitario, e cioè ad una materia appartenente
alla competenza residuale delle Regioni, salvo il potere-dovere
del legislatore statale di fissare i livelli essenziali
delle prestazioni pubbliche.
Se pure si volesse configurare la disciplina censurata come
diretta alla definizione delle prestazioni pubbliche che
devono essere erogate senza differenziazioni territoriali
agli studenti universitari che ne hanno titolo, ciò tuttavia
non potrebbe consentire che organi statali si sostituiscano
alle Regioni nell’erogazione delle prestazioni, né che lo
Stato istituisca, in materie di competenza regionale, fondi
speciali gestiti da organismi riferibili allo Stato stesso,
anziché trasferire i finanziamenti, senza vincolo di destinazione,
alle Regioni.
La costituzione, prevista dalle norme impugnate, di un fondo
settoriale di finanziamento gestito da organismi dipendenti
dallo Stato violerebbe, dunque, l’autonomia finanziaria
di entrata e di spesa delle Regioni.
Del pari illegittima sarebbe la previsione, contenuta al
comma 101, che il fondo de quo sia gestito «sulla base di
criteri ed indirizzi stabiliti dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano», dovendo escludersi l’esistenza
di un potere di indirizzo statale in materia. L’art. 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ha infatti stabilito,
in via interpretativa, che nelle materie di potestà legislativa
regionale «non possono essere adottati gli atti di indirizzo
e di coordinamento».
Quand’anche siffatto potere esistesse, la disciplina dettata
dalla norma impugnata sarebbe comunque illegittima, sia
perché rinvia ad un atto ministeriale anziché ad un atto
collegiale del Governo, sia per l’indeterminatezza della
fattispecie legislativa, sia infine per la mancata previsione
dell’intesa con le Regioni. Analoghe considerazioni varrebbero
anche nell’ipotesi in cui la funzione di indirizzo fosse
limitata alla determinazione dei livelli essenziali, avendo
la stessa Corte chiarito, nella sentenza n. 88 del 2003,
che le scelte dello Stato in questa materia debbono essere
operate con legge che determini altresì «adeguate procedure
e precisi atti formali per procedere alle specificazioni
ed articolazioni ulteriori che si rendano necessarie nei
vari settori», nel rispetto del principio di leale collaborazione
con le Regioni. Sarebbe in ogni caso evidente, ad avviso
ancora della Regione ricorrente, che la politica di assistenza
derivante dalla gestione del fondo di cui si tratta verrebbe
ad interferire irragionevolmente con quella delle Regioni
e degli enti regionali o locali competenti, con conseguenti
sovrapposizioni e inefficienze.
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5.– Si è costituito anche in questo giudizio
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo
per la declaratoria di infondatezza.
In una memoria illustrativa depositata nell’imminenza dell’udienza
pubblica l’Avvocatura sottolinea come sia stata proprio
la scarsissima applicazione dell’istituto del prestito d’onore
da parte delle Regioni ad avere indotto il legislatore statale
a ricercare modalità più efficaci ed idonee a realizzare
l’obiettivo perseguito, mediante appunto il coinvolgimento
del sistema creditizio, attuabile solo attraverso l’intervento
di esso legislatore statale, ai sensi dell’art. 117, secondo
comma, lettera e), della Costituzione. Le norme censurate
si inquadrerebbero d’altra parte nell’ambito degli interventi,
di esclusiva competenza statale, volti all’individuazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali di cui all’art. 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione, ed in ogni caso costituirebbero
una normativa di parziale attuazione dell’art. 34 della
Costituzione.
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Considerato in diritto
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1.– La Regione Toscana dubita, in riferimento
agli artt. 117 e 119 della Costituzione, della legittimità
costituzionale dell’art. 4, commi da 99 a 103, della legge
24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2004). La Regione Emilia-Romagna impugna, in riferimento
agli artt. 3, 97, 117, 118, 119 della Costituzione ed ai
principi costituzionali di legalità sostanziale, uguaglianza,
ragionevolezza e leale collaborazione, i soli commi da 100
a 102 del medesimo art. 4.
Le norme denunciate introducono l’istituto del prestito
fiduciario quale strumento di finanziamento degli studi
in favore degli studenti capaci e meritevoli, in sostituzione
del prestito d’onore di cui all’art. 16 della legge 2 dicembre
1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari);
prevedono l’istituzione di un fondo finalizzato alla costituzione
di garanzie sul rimborso di tali prestiti, concessi dalle
banche e dagli altri intermediari finanziari, ed utilizzabile
anche per corrispondere contributi in conto interessi agli
studenti privi di mezzi ed agli studenti nelle stesse condizioni
residenti nelle aree sottoutilizzate di cui all’art. 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289; dispongono infine
che tale fondo sia gestito da Sviluppo Italia S.p.a., sulla
base di criteri ed indirizzi stabiliti dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente
Stato-Regioni.
Entrambe le ricorrenti in buona sostanza lamentano, in primo
luogo, la violazione del riparto di competenze legislative
stabilito dall’art. 117 della Costituzione, per essere il
legislatore statale intervenuto, con normativa di dettaglio,
in materia di competenza regionale esclusiva (diritto allo
studio) o, al più, concorrente (istruzione). Si dolgono,
inoltre, della violazione del principio di autonomia finanziaria
delle Regioni, di cui all’art. 119 della Costituzione, che
– a loro avviso – non consentirebbe allo Stato la creazione
di fondi speciali, gestiti a livello centrale, in materie
appartenenti alla competenza legislativa, esclusiva o concorrente,
delle Regioni.
I due giudizi, attesa la sostanziale identità dell’oggetto,
vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento,
restando riservata a separate pronunce la decisione delle
ulteriori questioni, relative a norme diverse, sollevate
con i medesimi ricorsi introduttivi.
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2.– Le questioni sono parzialmente fondate.
2.1.– L’istituto del prestito fiduciario per il finanziamento
degli studi, quale delineato dalle norme impugnate, si sostanzia
– quanto al suo profilo finanziario – in una (nuova) ipotesi
di mutuo agevolato, caratterizzato dalla particolare finalità
perseguita (il finanziamento degli studi), erogato dalle
banche o dagli altri intermediari finanziari in favore di
soggetti individuati in via generale dalla legge esclusivamente
in funzione delle loro particolari attitudini personali
(gli studenti capaci e meritevoli).
Sotto tale profilo, la regolamentazione dell’istituto spetta
perciò allo Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma,
lettera e), della Costituzione, per quanto concerne la istituzione
del fondo finalizzato alla costituzione di garanzie sul
rimborso dei prestiti fiduciari, trattandosi di materia
esclusivamente attinente alla disciplina dei mercati finanziari
e alla tutela del risparmio gestito dalle banche e dagli
altri intermediari finanziari ed impiegato nelle suddette
operazioni di mutuo; mentre, d’altro canto, deve qualificarsi
mera disposizione di principio quella attinente al profilo
dell’istruzione (e cioè la previsione di concessione dei
prestiti in favore degli studenti capaci e meritevoli).
Le norme contenute nei commi 99, 100 e 102 dell’art. 4 della
legge n. 350 del 2003 – relative alla definizione del prestito
fiduciario ed alla istituzione del fondo finalizzato alla
costituzione di garanzie per gli istituti mutuanti – risultano
pertanto immuni dalle censure formulate dalle Regioni ricorrenti,
in quanto non comportano alcuna invasione delle competenze
legislative regionali né violano l’autonomia finanziaria
delle Regioni.
2.2.– Diverse considerazioni si impongono invece per i profili
della nuova disciplina riguardanti la gestione del fondo
istituito al fine di garantire il rimborso dei prestiti.
Non vi è dubbio, infatti, che le modalità di utilizzo del
fondo di garanzia – e, di riflesso, delle risorse messe
a disposizione dal sistema bancario – attingono la materia
della istruzione, di competenza concorrente, ai sensi dell’art.
117, terzo comma, della Costituzione, comportando scelte
discrezionali relativamente ai criteri di individuazione
degli studenti capaci e meritevoli e, quindi, alle stesse
possibilità di accesso al prestito, costituente strumento
di sostegno allo studio.
Tale aspetto della disciplina non può, dunque, non comportare
un diretto coinvolgimento delle Regioni, in quanto appunto
titolari di potestà legislativa nella specifica materia.
Di tale esigenza non tiene, evidentemente, adeguato conto
la norma di cui al comma 101 dell’art. 4 che, affidando
la gestione del fondo a Sviluppo Italia S.p.a., interamente
partecipata dallo Stato, «sulla base di criteri ed indirizzi
stabiliti dal Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia
e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano», riserva ogni potere decisionale
ad organi dello Stato o ad enti ad esso comunque riferibili,
assegnando alle Regioni un ruolo meramente consultivo.
Ne consegue la declaratoria di illegittimità costituzionale
della suddetta norma, che dovrà essere perciò sostituita
da una diversa disciplina, rispettosa delle competenze regionali.
2.3.– L’inevitabile ritardo nell’entrata a regime dell’istituto
del prestito fiduciario, che siffatta declaratoria comporta,
determina il venir meno della necessaria contestualità con
l’abrogazione dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 16 della legge
2 dicembre 1991, n. 390, istitutivi del prestito d’onore,
disposta dal successivo comma 103 dello stesso art. 4. Quest’ultima
norma va perciò a sua volta dichiarata costituzionalmente
illegittima nella parte in cui non prevede che l’abrogazione
stessa decorra dalla data di entrata in vigore della emananda
disciplina, sostituiva dell’art. 4, comma 101, della legge
n. 350 del 2003.
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PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
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riuniti i giudizi e riservata a separate
pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale,
proposte dalle ricorrenti Regioni Toscana ed Emilia-Romagna,
nei confronti di altre disposizioni della legge 24 dicembre
2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004),
qui non espressamente esaminate,
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4,
comma 101, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4,
comma 103, della stessa legge, nella parte in cui non prevede
che l’abrogazione delle norme ivi indicate decorra dalla
data di entrata in vigore della disciplina attuativa del
prestito fiduciario;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 4, commi 99, 100 e 102, della stessa legge, sollevate,
in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione,
dalla Regione Toscana e, in riferimento anche agli artt.
3, 97 e 118 della Costituzione e dei principi costituzionali
di legalità sostanziale, uguaglianza, ragionevolezza e leale
collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna, con i ricorsi
indicati in epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 2004.
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Valerio ONIDA, Presidente
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
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