| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 21 ottobre 2004 n. 307
Pres. ONIDA, Red. MARINI |
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Istituzione di fondi speciali - Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2003 - Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2004.
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Non sono fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 27 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e dell’art. 4, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, sollevate, in riferimento agli artt. 117,
118 e 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione,
dalla Regione Emilia-Romagna (1).
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(1)
Cfr. sentt. nn. 276 del 1991, 348 del 1990, 829 e 562 del
1988. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori:
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Presidente: Valerio ONIDA;
Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA,
Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nei giudizi di legittimità costituzionale
dell’art. 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2003), e dell’art. 4, commi 9
e 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2004), promossi con ricorsi della
Regione Emilia-Romagna, notificati il 1° marzo 2003 e il
24 febbraio 2004, depositati in cancelleria il 7 marzo 2003
e il 4 marzo 2004 ed iscritti al n. 25 del registro ricorsi
2003 ed al n. 33 del registro ricorsi 2004. Visti gli atti
di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 6 luglio 2004 il Giudice
relatore Annibale Marini;
uditi l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna
e l’avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
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Ritenuto in fatto
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1.– La Regione Emilia-Romagna, con ricorso,
ritualmente notificato e depositato, volto ad impugnare
numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – legge finanziaria 2003), ha censurato, fra
l’altro, l’art. 27 della citata legge n. 289 del 2002, rubricato
«Progetto “PC ai giovani”», deducendone il contrasto con
gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione nonché con il
principio di leale collaborazione.
1.1.– La disposizione impugnata istituisce un fondo speciale,
denominato «PC ai giovani», destinato a finanziare un progetto
promosso dal Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie
della Presidenza del Consiglio dei ministri per incentivare
l’acquisizione e l’utilizzo degli strumenti informatici
fra i giovani che compiano sedici anni nel 2003; essa prevede
che il Ministro dell’economia e delle finanze emani, di
concerto con quello per l’innovazione e le tecnologie, un
decreto ministeriale, espressamente definito «di natura
non regolamentare» con il quale siano stabilite le modalità
di presentazione delle istanze nonché quelle di erogazione
degli incentivi, essendo anche prevista la possibilità di
avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla
pubblica amministrazione.
Ad avviso della ricorrente la descritta disciplina non rientrerebbe
in alcuna delle materie di cui all’art. 117, commi secondo
e terzo, della Costituzione, ricadendo, pertanto, nella
competenza residuale delle Regioni e sarebbe perciò lesiva
della loro potestà legislativa ed amministrativa, in quanto,
in contrasto con i commi quarto e sesto dell’art. 117 della
Costituzione, conferirebbe al Ministro dell’economia e delle
finanze poteri sostanzialmente normativi ed al Dipartimento
per l’innovazione e le tecnologie poteri amministrativi
in materia di competenza regionale. Né potrebbe, in senso
contrario, addursi la circostanza che i decreti ministeriali
in parola siano definiti «di natura non regolamentare»,
dovendo farsi riferimento, ai fine della qualificazione
di tali atti, più che alla loro “etichetta”, al loro oggetto
sostanziale; sicché, contenendo precetti generali ed astratti,
innovativi dell’ordinamento, i medesimi avrebbero carattere
normativo. Ne discenderebbe poi, sotto altro aspetto, la
lesione della autonomia finanziaria di essa ricorrente,
spettando alle Regioni la autonoma gestione delle risorse
nelle materie di loro competenza.
L’illegittimità della disposizione, peraltro, non sarebbe
esclusa neppure nel caso in cui essa fosse riconducibile
ad una materia oggetto di potestà normativa concorrente.
In definitiva, la norma impugnata sarebbe illegittima nella
parte in cui, non limitandosi a prevedere la mera ripartizione
fra le Regioni delle somme costituenti il fondo, attribuisce
al Ministro dell’economia e delle finanze ed al Dipartimento
per l’innovazione e le tecnologie poteri normativi ed amministrativi
relativi alla sua gestione.
In subordine la ricorrente lamenta che l’esercizio dei poteri
statali non sia preceduto dalla intesa «con la Conferenza
Stato-Regioni», in violazione del principio di leale collaborazione
che impone forme di coordinamento fra i soggetti interessati.
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2.– Si è costituito nel giudizio il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla
Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata infondata, non essendo configurabile alcuna
lesione delle competenze riservate alle Regioni, né sotto
il profilo della loro autonomia finanziaria né sotto quello
della loro organizzazione.
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3.– Con altro ricorso, ritualmente notificato
e depositato, la medesima Regione Emilia-Romagna, nell’impugnare
numerose disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – legge finanziaria 2004), ha censurato, fra
l’altro, l’art. 4, commi 9 e 10, della citata legge n. 350
del 2003, deducendone il contrasto con gli artt. 117, 118
e 119 della Costituzione, nonché con il principio di leale
collaborazione.
3.1.– Il comma 9 della disposizione censurata stabilisce
che il fondo di cui all’art. 27, comma 1, della legge n.
289 del 2002 sia destinato a finanziare un progetto, promosso
dal Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, volto
a favorire l’acquisizione e l’utilizzo degli strumenti informatici
da parte dei giovani che compiano sedici anni nel corso
del 2004, nonché la loro formazione. Le modalità di attuazione
del progetto e di erogazione dei benefici saranno disciplinate
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con quello per l’innovazione e le tecnologie.
Il successivo comma 10 prevede che, entro il limite di 30
milioni di euro, le risorse del fondo di cui sopra saranno
adibite all’istituzione di un ulteriore fondo, denominato
«PC alle famiglie», destinato, nell’ambito di un progetto
promosso dal Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie,
a finanziare la concessione di un contributo in favore di
quanti, avendo conseguito nell’anno 2002 un reddito non
superiore a 15.000 euro, acquistino nell’anno 2004 un personal
computer idoneo al collegamento ad “internet”. Le modalità
di attuazione di tale progetto saranno stabilite con decreto
di natura non regolamentare, adottato, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro per
l’innovazione e le tecnologie, che potrà anche prevedere
la possibilità di avvalersi, al fine di cui sopra, della
collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione.
3.2.– Anche in questo caso, ad avviso della ricorrente,
la norma impugnata, non rientrando in alcuna delle materie
di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 117 della Costituzione,
violerebbe la autonomia finanziaria della Regione, stante
la gestione ministeriale di fondi settoriali in materie
di competenza regionale.
Essa, peraltro, violerebbe anche le competenze normative
ed amministrative regionali, in quanto, oltre a regolare
dettagliatamente una materia rientrante nella competenza
della ricorrente, attribuirebbe, nella medesima materia,
al Ministro ed al Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie
poteri, rispettivamente, sostanzialmente normativi ed amministrativi,
a nulla valendo la asserita «natura non regolamentare» dei
decreti di attuazione della norma medesima; la astrattezza
e generalità dei precetti che essi possono contenere e la
loro idoneità ad innovare l’ordinamento ne dimostrerebbe
la natura di atto normativo.
Conclusivamente, la Regione ricorrente osserva che anche
laddove si ritenesse che la norma impugnata sia giustificata
dall’esistenza di «eccezionali esigenze unitarie», essa
sarebbe comunque illegittima in quanto non prevede che i
poteri statali siano esercitati, nel rispetto del canone
della leale collaborazione, previa intesa con la «Conferenza
Stato-Regioni».
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4.– Si è costituito nel giudizio il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla
Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la inammissibilità
o l’infondatezza della questione.
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5.– In prossimità della udienza pubblica,
la Regione Emilia-Romagna ha depositato, riguardo al primo
giudizio, una breve memoria nella quale, ribaditi gli argomenti
già contenuti nel ricorso, ha affermato la irrilevanza,
ai fini della legittimità della disposizione impugnata,
del fatto che detta norma preveda non la ripartizione del
fondo, con vincolo di destinazione, fra gli enti territoriali,
ma la sua diretta assegnazione ai privati; anche in tale
ipotesi, la sua autonomia finanziaria sarebbe, infatti,
lesa, in quanto essa Regione sarebbe privata della possibilità
di scegliere e di gestire in autonomia le proprie politiche.
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6.– L’Avvocatura dello Stato ha, a sua volta,
depositato memorie illustrative in entrambi i giudizi.
6.1.– Riguardo a quello avente ad oggetto l’art. 27 della
legge n. 289 del 2002, l’Avvocatura rileva che la disposizione
impugnata, volta ad agevolare la «alfabetizzazione informatica»
dei giovani, va ricondotta alla materia «istruzione», nella
quale si comprenderebbe «qualsiasi attività, pur svolta
al di fuori delle tradizionali strutture scolastiche, finalizzata
a promuovere lo sviluppo culturale (…) degli appartenenti
alla collettività sociale»; in tale corretta prospettiva
essa, collocata nell’ambito delle norme generali di detta
materia, rientrerebbe nella competenza esclusiva dello Stato.
La legittimità della disposizione impugnata emergerebbe
anche per un altro ordine di considerazioni: infatti, posto
che è riservata alla legislazione dello Stato, ex art. 117,
comma secondo, lettera m), della Costituzione «la determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale» e che non è contestabile che, nell’attuale
assetto sociale, l’accesso ai mezzi informatici vada considerato
«un vero e proprio diritto sociale», strumentale all’esercizio
di altri diritti fondamentali, non v’è dubbio che il progetto
«PC ai giovani», volto a garantire su tutto il territorio
nazionale, attraverso misure generali ed omogenee, un livello
minimo di accesso per i giovani alla acquisizione ed utilizzazione
degli strumenti informatici, dovrebbe qualificarsi come
misura diretta ad assicurare un «livello essenziale» di
«diritti civili e sociali», sicché esso non potrebbe non
ricondursi alla esclusiva potestà legislativa statale.
6.2.– Riguardo al giudizio avente ad oggetto la impugnazione
dell’art. 4, commi 9 e 10, della legge n. 350 del 2003,
la difesa erariale, richiamate, ed estese anche alla disciplina
concernente il progetto «PC alle famiglie», le argomentazioni
già svolte relativamente all’altro ricorso, osserva che
la disciplina impugnata non presenta, nella sua fase applicativa,
momenti di discrezionalità, sicché le Regioni, se fossero
chiamate a partecipare alle due iniziative, non avrebbero
materie su cui provvedere.
Secondo l’Avvocatura, il ricorso sarebbe espressione di
un «aprioristico contrasto» verso l’esercizio unitario di
funzioni di interesse generale non differenziabile, non
potendosi, viceversa, negare allo Stato la possibilità di
intervenire con misure generali ogniqualvolta siano coinvolti
i «diritti fondamentali di cittadinanza ed i diritti civili
e sociali».
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Considerato in diritto
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1.– Con due distinti ricorsi la Regione Emilia-Romagna
ha impugnato alcune disposizioni della legge 27 dicembre
2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003)
e della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– legge finanziaria 2004), tra l’altro censurando, in riferimento
agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione ed al principio
di leale collaborazione, l’art. 27 della legge n. 289 del
2002 e l’art. 4, commi 9 e 10, della legge n. 350 del 2003,
istitutivi di fondi speciali destinati ad incentivare l’acquisto
e l’utilizzo di personal computer, da parte di giovani o
di soggetti aventi determinati requisiti reddituali, mediante
l’erogazione di contributi economici.
Secondo la Regione ricorrente le norme impugnate, istituendo
fondi settoriali in una materia appartenente alla competenza
esclusiva regionale ed attribuendo al Ministro dell’economia
e delle finanze ed a quello per l’innovazione e le tecnologie
poteri normativi ed al Dipartimento per l’innovazione e
le tecnologie poteri amministrativi relativamente alla gestione
dei detti fondi, violerebbero la autonomia finanziaria,
legislativa ed amministrativa delle Regioni.
Sarebbe altresì violato il principio di leale collaborazione,
in quanto i poteri statali disciplinati dalle norme impugnate
sarebbero esercitati senza la previsione di alcuna forma
di coordinamento con le Regioni.
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2.– Considerata la sostanziale identità di
oggetto, i giudizi vanno riuniti per essere trattati congiuntamente
e decisi con un’unica sentenza, restando, peraltro, riservata
a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni
sollevate, con i medesimi ricorsi, dalla Regione Emilia-Romagna
relativamente ad altre disposizioni di legge.
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3.– Le questioni non sono fondate.
3.1.– La normativa oggetto di impugnazione si sostanzia
nella mera previsione di contributi finanziari, da parte
dello Stato, erogati con carattere di automaticità in favore
di soggetti individuati in base all’età o al reddito e finalizzati
all’acquisto di personal computer abilitati alla connessione
ad “internet”, in un ottica evidentemente volta a favorire
la diffusione, tra i giovani e nelle famiglie, della cultura
informatica.
Siffatto intervento, non accompagnato da alcuna disciplina
sostanziale riconducibile a specifiche materie, non risulta
invasivo di competenze legislative regionali. Esso corrisponde
a finalità di interesse generale, quale è lo sviluppo della
cultura, nella specie attraverso l’uso dello strumento informatico,
il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le
sue articolazioni (art. 9 della Costituzione) anche al di
là del riparto di competenze per materia fra Stato e Regioni
di cui all’art. 117 della Costituzione (cfr., in senso analogo,
nel contesto del previgente titolo V, parte seconda, della
Costituzione, sentenze nn. 276 del 1991, 348 del 1990, 829
e 562 del 1988).
Quanto alla lamentata violazione dell’autonomia finanziaria
regionale, basti osservare che la provvista destinata ad
alimentare i due fondi contemplati dalle disposizioni oggetto
di censura è costituita, secondo quanto espressamente previsto
dall’art. 27 della legge n. 289 del 2002, dalle «disponibilità,
non impegnate alla data di entrata in vigore della presente
legge, di cui all’articolo 103, comma 4, della legge 23
dicembre 2000, n. 388», cioè dalle residue disponibilità
del fondo istituito presso il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica a garanzia dei
crediti al consumo erogati dalle banche nel quadro di un
precedente programma di incentivazione della diffusione
fra i giovani delle tecnologie informatiche, restando così
esclusa qualsiasi riduzione della ordinaria provvista finanziaria
destinata alle Regioni.
Alla stregua delle considerazioni che precedono si rivela
infine inconferente anche il riferimento al principio di
leale collaborazione, non risultando nella fattispecie coinvolta
alcuna potestà regionale.
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PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
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riuniti i giudizi e riservata a separate
pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale,
proposte dalla ricorrente Regione Emilia-Romagna, di altre
disposizioni delle leggi 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2003), e 24 dicembre 2003, n.
350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004),
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell’art.
4, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevate,
in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione
ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna
con i due ricorsi in epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 2004.
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Valerio ONIDA, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
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Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2004.
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