| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 21 ottobre 2004 n. 306
Pres. MEZZANOTTE, Red. BILE |
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Conflitto di attribuzione sorto a seguito
della nota del Ministero dell’economia e delle finanze -
Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - Spettanza
regionale.
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Non spetta allo Stato, e per esso al Ministero
dell’economia e delle finanze, negare l’attribuzione alla
Regione siciliana del gettito dell’imposta sulle assicurazioni
di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (Nuove disposizioni
tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti
vitalizi), dovuta dagli assicuratori che hanno il domicilio
fiscale o la rappresentanza fuori dal territorio regionale
nell’ipotesi in cui i premi riscossi siano relativi a polizze
di assicurazione rilasciate per veicoli a motore iscritti
in pubblici registri automobilistici aventi sede nelle Province
della Regione medesima, ovvero per macchine agricole le
cui carte di circolazione siano intestate a soggetti residenti
nelle medesime Province (1).
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Viene annullata la nota 28 maggio 2002, prot.
n. 60133, del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale
per la finanza delle pubbliche amministrazioni, Ufficio
VII.
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Cfr. sentt. nn. 111 e 138 del 1999; 66 del 2001. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai Signori:
Presidente: Carlo MEZZANOTTE;
Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA,
Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio per conflitto di attribuzione
sorto a seguito della nota del Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche
amministrazioni, ufficio VII, del 28 maggio 2002, n. 60133,
recante “Legge 29-10-1961, n. 216 (rectius: 1216). Imposta
sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore. Spettanza regionale”,
promosso con ricorso della Regione siciliana, notificato
il 30 luglio 2002, depositato in cancelleria il 6 agosto
successivo ed iscritto al n. 31 del registro conflitti 2002.
Udito nell’udienza pubblica del 22 giugno 2004 il Giudice
relatore Franco Bile;
udito l’avvocato Giovanni Carapezza Figlia per la Regione
siciliana.
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Ritenuto in fatto
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1. – Con ricorso, notificato il 30 luglio
2002 e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale
il 6 agosto 2002, la Regione siciliana ha proposto conflitto
di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio
dei ministri, in riferimento alla nota 28 maggio 2002, prot.
n. 60133, del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale
per la finanza delle pubbliche amministrazioni, Ufficio
VII, pervenuta alla Regione ricorrente in data 4 giugno
2002.
La nota – rispondendo ad un’istanza rivolta dalla Regione
medesima a varie amministrazioni statali il 4 marzo 2002
– ha negato la spettanza alla Regione delle somme riscosse
a titolo di imposta sulle assicurazioni di cui alla legge
29 ottobre 1961, n. 1216 (Nuove disposizioni tributarie
in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi),
per polizze di assicurazione relative a veicoli a motore
iscritti in pubblici registri automobilistici aventi sede
nelle Province siciliane o a macchine agricole con carte
di circolazione intestate a soggetti ivi residenti, nei
casi in cui gli assicuratori abbiano domicilio fiscale o
rappresentanza fuori dal territorio regionale.
La Regione ricorrente deduce, innanzitutto, la violazione
degli articoli 36 e 37 dello statuto siciliano e delle norme
di attuazione in materia finanziaria di cui al d.P.R. 26
luglio 1965, n. 1074, che attribuiscono ad essa tutti i
tributi erariali, in qualsiasi modo denominati, il cui presupposto
d’imposta si sia verificato nell’ambito del territorio regionale.
A sostegno di tale assunto, la ricorrente osserva che il
criterio della territorialità della riscossione – che la
nota impugnata pone a fondamento argomentativo del diniego
di spettanza – è meramente suppletivo e può essere utilizzato
solo se manchino elementi sufficienti per conoscere il luogo
in cui si sia verificato il presupposto d’imposta.
Secondo la Regione, relativamente all’imposta in esame,
l’art. 60, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina
dei tributi locali), e l’art. 5 del decreto interministeriale
14 dicembre 1998, n. 457 (Regolamento recante norme per
l’attribuzione alle Province ed ai Comuni del gettito delle
imposte sulle assicurazioni, ai sensi dell’art. 60 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) – che ne attribuiscono
il gettito alle Province ove hanno sede i pubblici registri
automobilistici in cui sono iscritti i veicoli, o risiedono
gli intestatari delle carte di circolazione delle macchine
agricole – consentono viceversa di localizzare sul territorio
la base imponibile, e di attribuire alla Regione l’intero
gettito riferibile al proprio territorio. E coerentemente
l’attuazione delle disposizioni recate dal citato comma
l dell’art. 60 del decreto n. 446 del 1997, data dall’art.
10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni
programmatiche e finanziarie per l’anno 2002), ha come unico
effetto quello di disciplinare i rapporti finanziari tra
la Regione siciliana e le Province regionali.
Altro motivo di censura della nota in esame è riferito alla
lesione del principio di leale cooperazione, derivante dalla
“clamorosa contraddizione” con la posizione assunta dalla
Presidenza del Consiglio (Dipartimento per gli affari regionali,
Ufficio legislativo), che, in riscontro alla medesima richiesta
formulata dalla Regione siciliana, non soltanto (con precedente
nota del 2 maggio 2002) ha condiviso le argomentazioni in
essa addotte, ma ha richiesto al Ministero delle attività
produttive ed al Ministero dell’economia e delle finanze
«di voler promuovere o sollecitare ogni possibile azione
di vigilanza nei confronti delle compagnie di assicurazione
affinché ottemperino al disposto di legge, onde evitare
l’aggravio delle indebite sottrazioni del gettito d’imposta
al bilancio della Regione siciliana».
Conclusivamente, dunque, la ricorrente chiede alla Corte:
a) di accogliere il ricorso, «dichiarando l’illegittimità
della nota impugnata nella parte in cui risulta lesiva delle
attribuzioni regionali in materia finanziaria sancite dagli
articoli 36 e 37 dello Statuto della Regione siciliana e
dalle correlate norme di attuazione approvate con d.P.R.
26 luglio 1965, n. 1074» nonché del principio costituzionale
di leale cooperazione; b) di «pronunciare in conseguenza
l’annullamento dell’atto censurato, nella parte in cui nega
la spettanza regionale in ordine all’imposta sulle assicurazioni
di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dovuta dagli
assicuratori che hanno il domicilio fiscale o la rappresentanza
fuori dal territorio regionale nell’ipotesi in cui i premi
riscossi siano relativi a polizze di assicurazione rilasciate
per veicoli a motore iscritti in pubblici registri automobilistici
aventi sede nelle Province della Regione siciliana, ovvero,
per le macchine agricole, rilasciate ad intestatari della
carta di circolazione residenti nelle indicate Province
regionali».
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2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri
non si è costituito nel giudizio davanti a questa Corte.
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Considerato in diritto
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1. – La Regione siciliana propone conflitto
di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio
dei ministri, in riferimento alla nota 28 maggio 2002, del
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, con la quale è stata negata
la spettanza alla Regione dell’imposta sulle assicurazioni
di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dovuta dagli
assicuratori che hanno il domicilio fiscale o la rappresentanza
fuori dal territorio regionale, nell’ipotesi in cui i premi
riscossi siano relativi a polizze di assicurazione rilasciate
per veicoli a motore iscritti in pubblici registri automobilistici
aventi sede nelle Province siciliane, ovvero per macchine
agricole con carte di circolazione intestate a residenti
nelle indicate Province.
La ricorrente deduce la violazione degli articoli 36 e 37
dello statuto siciliano e delle norme di attuazione in materia
finanziaria di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, in
quanto la nota impugnata non riconosce alla Regione entrate
tributarie che viceversa le competono, così comprimendo
le risorse ad essa spettanti ai sensi della normativa richiamata,
che le attribuisce tutti i tributi erariali, comunque denominati,
il cui presupposto d’imposta si sia verificato nel territorio
regionale. E deduce altresì la violazione del principio
di leale cooperazione, poiché il contenuto del medesimo
atto “contraddice clamorosamente” l’opposta posizione assunta
in ordine allo stesso tributo, con precedente nota del 2
maggio 2002, dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento
per gli affari regionali.
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2. – Il ricorso è fondato.
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2.1. – Nella nota impugnata la Ragioneria
generale dello Stato – premesso che l’art. 2 del d.P.R.
n. 1074 del 1975 attribuisce alla Regione siciliana tutte
le entrate tributarie erariali, dirette o indirette, riscosse
nell’ambito del suo territorio – ritiene che tale norma
conseguentemente non concerna l’imposta sulle assicurazioni
dovuta da assicuratori aventi il domicilio fiscale o la
rappresentanza fuori del territorio siciliano, pur se i
premi riscossi riguardino polizze assicurative rilasciate
per veicoli iscritti in pubblici registri delle Province
siciliane o per macchine agricole i cui intestatari risiedano
in tali Province.
Del resto – soggiunge la Ragioneria generale – la riscossione
dell’imposta in esame è stata modificata in via legislativa:
gli articoli 60 e 61 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, hanno, per le Regioni a statuto ordinario,
attribuito il relativo gettito dal 1° gennaio 1999 alle
Province ove hanno sede i pubblici registri automobilistici
in cui sono iscritti i veicoli o risiedono gli intestatari
delle carte di circolazione delle macchine agricole, ed
hanno poi demandato alle Regioni ad autonomia speciale ed
alle Province autonome di Trento e Bolzano di attuare tali
disposizioni in conformità ai rispettivi statuti; e poiché
a tanto la Regione siciliana ha provveduto con l’art. 4
della legge regionale 24 marzo 2002, n. 2, ne discenderebbe
che, a decorrere dall’entrata in vigore di tale legge, nel
territorio regionale il gettito dell’imposta è attribuito
alle Province.
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2.2. – Queste conclusioni contrastano con
lo statuto siciliano e le relative norme di attuazione in
materia finanziaria.
A proposito dell’ordinamento finanziario siciliano, questa
Corte ha chiarito che – mentre l’art. 36 dello statuto poteva
lasciar trasparire una concezione ispirata a netta separazione
fra finanza statale e regionale – le successive norme di
attuazione (d.P.R. n. 1074 del 1965) hanno interpretato
la regola statutaria desumendo da essa un sistema di finanziamento
sostanzialmente basato sulla devoluzione alla Regione del
gettito dei tributi erariali riscossi nel suo territorio
(sentenza n. 111 del 1999).
Ma ha anche precisato che l’art. 2 delle citate norme di
attuazione – pur sancendo la spettanza alla Regione delle
entrate tributarie erariali «riscosse nell’ambito» del territorio
regionale – non va inteso nel senso che sia sempre decisivo
il luogo fisico in cui avviene l’operazione contabile della
riscossione. Esso tende infatti ad assicurare alla Regione
il gettito derivante dalla “capacità fiscale” che si manifesta
nel suo territorio, e cioè dai rapporti tributari che sono
in esso radicati, in ragione della residenza fiscale del
soggetto produttore del reddito colpito o della collocazione
nell’ambito territoriale regionale del fatto cui si collega
il sorgere dell’obbligazione tributaria. E ciò trova conferma,
da un lato, nell’art. 4 delle stesse norme di attuazione,
il quale precisa che nelle entrate spettanti alla Regione
«sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie
tributarie maturate nell’ambito regionale, affluiscono,
per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati
fuori del territorio della Regione»; e, dall’altro, nella
previsione (contenuta negli artt. 37 dello statuto speciale
e 7 delle norme di attuazione in materia finanziaria) di
meccanismi di riparto dei redditi soggetti a imposizione
nel caso di imprese operanti sia nel territorio siciliano
sia in altri territori (sentenza n. 138 del 1999; cfr. altresì
sentenza n. 66 del 2001). E’ perciò infondata la tesi dello
Stato, che corr
ela la spettanza del gettito alla Regione ad un ristretto
criterio di territorialità della riscossione.
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2.3. – Del pari prive di fondamento sono
le argomentazioni che la nota impugnata trae dai citati
articoli 60 e 61 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Tali norme sono state esaminate da questa Corte con la sentenza
n. 138 del 1999, in una controversia in cui la Regione siciliana
deduceva – sul presupposto che ad essa fosse già devoluto
il gettito del tributo erariale “trasferito” alle Province
– che la nuova disciplina avrebbe comportato la riduzione
dei trasferimenti dello Stato agli enti locali siciliani
e la perdita da parte della Regione del corrispondente gettito,
con complessiva diminuzione delle risorse a disposizione
del sistema delle autonomie in Sicilia.
La Corte – senza contestare l’assunto della spettanza alla
Regione del tributo in esame prima del decreto legislativo
n. 446 del 1997 – ha rilevato che l’art. 61, comma 4, limita
il trasferimento del gettito del tributo stesso «con riferimento
alle Province delle regioni a statuto ordinario», e che
l’art. 60, comma 4, demanda alle Regioni a statuto speciale
l’attuazione nel proprio territorio delle disposizioni sulla
devoluzione del tributo alle Province «in conformità dei
rispettivi statuti», e prevede una «contestuale» nuova disciplina
dei «rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali
e gli enti locali al fine di mantenere il necessario equilibrio
finanziario».
La generale attribuzione del gettito operata dal decreto
legislativo n. 446 del 1997 non comporta, relativamente
alla Regione siciliana, che quelle in esame assumano natura
di “nuove entrate tributarie”, in quanto esse già spettavano
alla Regione in base all’assetto delineato dal d.P.R. n.
1074 del 1965.
Né la situazione è stata modificata dall’art. 10 della legge
regionale n. 2 del 2002, con il quale la Regione ha solo
dato attuazione nel suo territorio al comma 4 dell’art.
60 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (in riferimento
al comma 1), disciplinando con propria legge, secondo le
linee di cui alla citata sentenza n. 138 del 1999, l’attribuzione
e la distribuzione del relativo gettito alle Province regionali:
così incidendo non sui rapporti finanziari tra Regione e
Stato, ma solo su quelli tra Regione e Province.
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3. – Conclusivamente, la nota impugnata lede
le attribuzioni della Regione siciliana e deve essere quindi
annullata, con assorbimento di ogni altro motivo di ricorso.
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PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
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dichiara che non spetta allo Stato, e per
esso al Ministero dell’economia e delle finanze, negare
l’attribuzione alla Regione siciliana del gettito dell’imposta
sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n.
1216 (Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni
private e di contratti vitalizi), dovuta dagli assicuratori
che hanno il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori
dal territorio regionale nell’ipotesi in cui i premi riscossi
siano relativi a polizze di assicurazione rilasciate per
veicoli a motore iscritti in pubblici registri automobilistici
aventi sede nelle Province della Regione medesima, ovvero
per macchine agricole le cui carte di circolazione siano
intestate a soggetti residenti nelle medesime Province;
annulla la nota 28 maggio 2002, prot. n. 60133, del Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza
delle pubbliche amministrazioni, Ufficio VII.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 2004.
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Carlo MEZZANOTTE, Presidente
Franco BILE, Redattore
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Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2004.
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