| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 28 giugno 2004 n. 196
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente Ugo DE SIERVO, Redattore
|
|
1.Urbanistica
– Art. 32, co.25 d.l. 269 del 2003 – È
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede
che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare
limiti volumetrici inferiori a quelli ivi indicati
2.Sanatoria
edilizia - Art. 32, co.26 d.l. 269 del 2003 – È
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede
che la legge regionale possa determinare la possibilità,
le condizioni e le modalità per l’ammissibilità
a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui
all’Allegato 1
3.Edilizia
- Art. 32, co.14 d.l. 269 del 2003 – È costituzionalmente
illegittimo nella parte in cui non prevede il rispetto della
legge regionale di cui al comma 26
4.
Edilizia - Art. 32, co. 33 del d.l. 269 del 2003 - È
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede
le parole “entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto” anziché le
parole “tramite la legge di cui al comma 26”
5.
Edilizia - Art. 32, co. 37, d.l. 269 del 2003 - È
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede
che la legge regionale di cui al comma 26 possa disciplinare
diversamente gli effetti del prolungato silenzio del Comune
6.
Edilizia - Art. 32, co. 38, d.l. 269 del 2003 - È
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede
che sia l’Allegato 1 dello stesso decreto-legge n.
269 del 2003, anziché la legge regionale di cui al
comma 26, a determinare la misura dell’anticipazione
degli oneri concessori, nonché le relative modalità
di versamento;
7.
Edilizia - Art. 32 d.l. 269 del 2003 - È costituzionalmente
illegittimo nella parte in cui non prevede che la legge
regionale di cui al comma 26 debba essere emanata entro
un congruo termine da stabilirsi dalla legge statale;
8.
Edilizia – Art. 32, co. 49 – ter, d.l. 269 del
2003 - È costituzionalmente illegittimo
9.
Edilizia - Allegato 1 del decreto-legge 269 del 2003 - È
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui determina
la misura dell’anticipazione degli oneri concessori
e le relative modalità di versamento
10.
Condono edilizio – Art 32, d.l. 269 del 2003 –
Violazione art. 77 Cost. – Non sussiste
11.
Condono edilizio - Art 32, d.l. 269 del 2003 – Violazione
art. 79 Cost. - Non sussiste
12.
Condono edilizio - Art 32, d.l. 269 del 2003 – Violazione
art. 9 Cost. – Non sussiste
13.
Condono edilizio - Art 32, d.l. 269 del 2003 – Violazione
art. 3 Cost. – Non sussiste
14.
Condono edilizio - Art 32, d.l. 269 del 2003 – Violazione
art. 137 Cost. – Non sussiste
15.Condono
edilizio - Art 32, d.l. 269 del 2003 – Violazione
art. 119 Cost. – Non sussiste
16.
Condono edilizio - Art 32, d.l. 269 del 2003 – Violazione
del principio di leale collaborazione - Non sussiste
17.
Condono edilizio - Art 32, d.l. 269 del 2003 – Violazione
artt. 117 e 118 Cost. – Non sussiste
1.
È costituzionalmente illegittimo il comma 25 dell’art.
32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento
dei conti pubblici), nel testo originario e in quello risultante
dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte
in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma
26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli
ivi indicati 2.
È costituzionalmente illegittimo il comma 26 dell’art.
32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario
e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326
del 2003, nella parte in cui non prevede che la legge regionale
possa determinare la possibilità, le condizioni e
le modalità per l’ammissibilità a sanatoria
di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all’Allegato
1
3.
È costituzionalmente illegittimo il comma 14 dell’art.
32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario
e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326
del 2003, nella parte in cui non prevede il rispetto della
legge regionale di cui al comma 26
4.
È costituzionalmente illegittimo il comma 33 dell’art.
32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario
e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326
del 2003, nella parte in cui prevede le parole “entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto” anziché le parole “tramite la
legge di cui al comma 26”
5.
È costituzionalmente illegittimo il comma 37 dell’art.
32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario
e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326
del 2003, nella parte in cui non prevede che la legge regionale
di cui al comma 26 possa disciplinare diversamente gli effetti
del prolungato silenzio del Comune
6.
È costituzionalmente illegittimo il comma 38 dell’art.
32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario
e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326
del 2003, nella parte in cui prevede che sia l’Allegato
1 dello stesso decreto-legge n. 269 del 2003, anziché
la legge regionale di cui al comma 26, a determinare la
misura dell’anticipazione degli oneri concessori,
nonché le relative modalità di versamento
7.
È costituzionalmente illegittimo il’art. 32
del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario
e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326
del 2003, nella parte in cui non prevede che la legge regionale
di cui al comma 26 debba essere emanata entro un congruo
termine da stabilirsi dalla legge statale
8.
È costituzionalmente illegittimo il comma 49-ter
dell’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, introdotto
dalla legge di conversione n. 326 del 2003
9.
È costituzionalmente illegittimo l’Allegato
1 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario
e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326
del 2003, nella parte in cui determina la misura dell’anticipazione
degli oneri concessori e le relative modalità di
versamento
10. Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel
testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione
n. 326 del 2003, per violazione dell’art. 77 Cost.,
sotto i profili della carenza dei presupposti di necessità
e urgenza, della disomogeneità dei contenuti, della
inidoneità a porre principi fondamentali ex art.
117, comma terzo, Cost.
11.
È infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, come
risultante dalla conversione in legge ad opera dalla legge
n. 326 del 2003, per violazione dell’art. 79 Cost.
sotto il profilo della violazione del procedimento di approvazione
di leggi di amnistia e d’indulto
12.
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel
testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione
n. 326 del 2003, per violazione dell’art. 9 Cost.
13.
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel
testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione
n. 326 del 2003, per violazione dell’art. 3 Cost.,
sotto il profilo del principio di ragionevolezza
14.
È infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel
testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione
n. 326 del 2003, per violazione dell’art. 137, terzo
comma, Cost.
15.
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel
testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione
n. 326 del 2003, per violazione dell’art. 119 Cost.
16.
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel
testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione
n. 326 del 2003, per violazione del principio di leale collaborazione
17.
È infondata la questione di legittimità costituzionale
del comma 5 dell’art. 32 del decreto-legge n. 269
del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla
legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione degli
artt. 117 e 118 Cost.
|
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO |
|
SENTENZA N. 196 ANNO 2004
|
| |
|
LA CORTE COSTITUZIONALE
|
| |
|
composta dai signori: Gustavo ZAGREBELSKY
Presidente; Valerio ONIDA Giudice; Carlo MEZZANOTTE; Fernanda
CONTRI; Guido NEPPI MODONA; Piero Alberto CAPOTOSTI; Annibale
MARINI; Franco BILE; Giovanni Maria FLICK; Ugo DE SIERVO;
Romano VACCARELLA; Alfio FINOCCHIARO; Alfonso QUARANTA ha
pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell’andamento dei conti pubblici), e dell’art.
32 del d.l. n. 269 del 2003 come risultante dalla conversione
ad opera della legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti
pubblici), promossi con due ricorsi della Regione Campania,
rispettivamente notificati il 17 ottobre 2003 e il 22 gennaio
2004, depositati in cancelleria il 25 ottobre e il 30 gennaio
successivi ed iscritti al n. 76 del registro ricorsi 2003
ed al n. 14 del registro ricorsi 2004, con due ricorsi della
Regione Marche, rispettivamente notificati il 13 novembre
2003 e il 21 gennaio 2004, depositati in cancelleria il
19 novembre e il 26 gennaio successivi ed iscritti al n.
81 del registro ricorsi 2003 ed al n. 8 del registro ricorsi
2004, con due ricorsi della Regione Toscana, rispettivamente
notificati il 12 novembre 2003 ed il 21 gennaio 2004, depositati
in cancelleria il 21 novembre e il 29 gennaio successivi
ed iscritti al n. 82 del registro ricorsi 2003 ed al n.
10 del registro ricorsi 2004, con due ricorsi della Regione
Emilia-Romagna, rispettivamente notificati il 20 novembre
2003 e il 23 gennaio 2004, depositati in cancelleria il
26 novembre e il 29 gennaio successivi ed iscritti al n.
83 del registro ricorsi 2003 ed al n. 13 del registro ricorsi
2004, con due ricorsi della Regione Umbria, rispettivamente
notificati il 25 novembre 2003 e il 23 gennaio 2004, depositati
in cancelleria il 2 dicembre e il 29 gennaio successivi
ed iscritti al n. 87 del registro ricorsi 2003 e al n. 11
del registro ricorsi 2004, con due ricorsi della Regione
Friuli-Venezia Giulia, rispettivamente notificati il 27
novembre 2003 e il 22 gennaio 2004, depositati in cancelleria
il 4 dicembre e il 30 gennaio successivi ed iscritti al
n. 89 del registro ricorsi 2003 ed al n. 12 del registro
ricorsi 2004, con un ricorso della Regione Basilicata, notificato
il 1° dicembre 2003, depositato in cancelleria il 5 dicembre
successivo ed iscritto al n. 90 del registro ricorsi 2003
e con un ricorso della Regione Lazio, notificato il 20 gennaio
2004, depositato in cancelleria il 23 gennaio successivo
ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 2004.
|
| |
|
Visti gli atti di costituzione del Presidente
del Consiglio dei ministri nonché gli atti di intervento
del Comune di Salerno, del Comune di Ischia e del Comune
di Lacco Ameno, dell’Associazione Italiana per il World
Wide Fund For Nature (WWF) ONLUS e del CODACONS, del Comune
di Roma;
udito nell’udienza pubblica dell’11 maggio 2004 il Giudice
relatore Ugo De Siervo;
uditi gli avvocati Vincenzo Cocozza per la Regione Campania,
Stefano Grassi per la Regione Marche, Lucia Bora e Fabio
Lorenzoni per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon per
la Regione Emilia-Romagna, per la Regione Umbria e per la
Regione Friuli-Venezia Giulia, Gennaro Terracciano per la
Regione Basilicata, Pietro Pesacane per la Regione Lazio,
Lorenzo Bruno Molinaro per il Comune di Ischia e per il
Comune di Lacco Ameno, Antonio Brancaccio per il Comune
di Salerno, Alessio Petretti per il World Wide Fund For
Nature (WWF) ONLUS, Sebastiano Capotorto per il Comune di
Roma, Nicolò Paoletti per il CODACONS e l’avvocato dello
Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
|
| |
|
Ritenuto in fatto
|
| |
|
1. – Le Regioni Campania (con ricorso notificato
il 17 ottobre 2003, depositato il 25 ottobre 2003 e iscritto
al reg. ricorsi n. 76 del 2003), Marche (con ricorso notificato
il 13 novembre 2003, depositato il 19 novembre 2003 e iscritto
al reg. ricorsi n. 81 del 2003), Toscana (con ricorso notificato
il 12 novembre 2003, depositato il 25 novembre 2003 e iscritto
al reg. ric. 82 del 2003), Emilia-Romagna (con ricorso notificato
il 20 novembre 2003, depositato il 26 novembre 2003 e iscritto
al reg. ricorsi n. 83 del 2003), Umbria (con ricorso notificato
il 25 novembre 2003, depositato il 2 dicembre 2003 e iscritto
al reg. ricorsi n. 87 del 2003) e Friuli-Venezia Giulia
(con ricorso notificato il 27 novembre 2003, depositato
il 4 dicembre 2003 e iscritto al reg. ricorsi n. 89 del
2003) hanno impugnato l’art. 32 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici),
ed in particolare i commi: 1, 2, 3, 5, 14-20; 25-31; 32
e seguenti (reg. ric. n. 76 del 2003); 1, 2, 3, 5, 6, 9,
10, 13, 14-20; 24-41 (reg. ric. n. 81 del 2003); 1, 3, 5,
6, 9, 10, 14-20; 24, 25-40 (reg. ric. n. 82 del 2003); 1,
2, 3, 4, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35, 37, 38, 40, nonché
l’Allegato 1 (reg. ric. nn. 83, 87 e 89 del 2003). La Regione
Marche ha impugnato anche l’art. 32 citato nel suo complesso.
|
| |
|
2. – Preliminarmente le ricorrenti evidenziano
come – dopo la riapertura dei termini del condono edilizio
previsto dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia
di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere edilizie), disposta per
effetto dell’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) – l’art.
32 del d.l. n. 269 del 2003 abbia nuovamente aperto detti
termini, riproponendo, con qualche modifica, le regole sostanziali
e procedurali dei due precedenti condoni edilizi, di modo
che – sostiene la Regione Emilia-Romagna – “sommando tutti
i periodi, ne risulta che […] chiunque negli ultimi venti
anni abbia effettuato opere edilizie in spregio alle regole
sostanziali e formali di governo del territorio ha potuto
o potrà trarre vantaggio dal proprio illecito”.
Sostengono le ricorrenti che il comma 2 della norma censurata
dispone che la normativa in questione è posta “nelle more
dell’adeguamento della disciplina regionale al testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380”, e
facendo comunque “salve le competenze delle autonomie locali
sul governo del territorio”. Su tale base, alcune delle
Regioni (ad esempio, la Regione Toscana) sostengono che
quanto appena evidenziato dovrebbe comportare l’inapplicabilità
del medesimo art. 32 nei territori di quelle Regioni che
abbiano già provveduto a dotarsi di una disciplina coerente
con le linee guida fornite dallo Stato mediante il citato
testo unico. In tale evenienza verrebbe meno lo stesso motivo
di doglianza delle Regioni in questione. Le censure, viceversa,
sono proposte per il caso in cui si ritenesse che la prescrizione
di cui al comma 2 citato non valga ad escludere le Regioni
che si sono già adeguate al disposto del testo unico dall’ambito
di applicabilità della disciplina impugnata. In relazione
al citato comma 2, la Regione Marche ritiene “del tutto
formale e pretestuoso” il richiamo compiuto da tale disposizione
al testo unico dell’edilizia, in quanto quest’ultimo “non
ha innovato il sistema normativo, ma ha confermato e riordinato
i principi vigenti senza peraltro prevedere alcuna esigenza
di sanatoria”.
Il fulcro della disciplina oggetto delle doglianze regionali
è contenuto nel comma 25 dell’art. 32, il quale prevede
che “le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni,
come ulteriormente modificate dall’articolo 39 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni,
nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive
che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non
abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al
30 per cento della volumetria della costruzione originaria
o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri
cubi”, e che “le suddette disposizioni trovano altresì applicazione
alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative
a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri
cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio
in sanatoria”. Le ricorrenti riconoscono che il comma 3
dell’art. 32 afferma che “le condizioni, i limiti e le modalità
del rilascio del (…) titolo abilitativo sono stabilite dal
presente articolo e dalle normative regionali”, evidenziando
tuttavia come le minute e dettagliate disposizioni del medesimo
art. 32 lascino margini di manovra del tutto esigui alle
autonomie regionali, per di più da esercitare entro il termine
temporale assai ristretto fissato dal comma 33.
In definitiva, gli spazi nei quali sarebbe ammesso l’intervento
regionale sarebbero: a) l’aumento sino ad un massimo del
10 per cento della misura dell’oblazione; b) l’incremento
degli oneri di concessione sino ad un massimo del 100 per
cento; c) la individuazione delle modalità di attuazione
della regola che consente a coloro che intendano eseguire
in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria
di “detrarre dall’importo complessivo quanto già versato,
a titolo di anticipazione degli oneri concessori”; d) la
possibilità di prevedere l’obbligo di allegare “ulteriore
documentazione” alla domanda di condono; e) la possibilità
di consentire con proprie leggi la sanatoria degli abusi
di minore gravità (restauro e risanamento conservativo,
nonché la semplice manutenzione straordinaria), mentre per
gli abusi più gravi non vi sarebbe alcun margine di scelta
per le autonomie regionali.
|
| |
|
3. – Con un primo gruppo di censure le Regioni
lamentano la violazione dell’art. 117 della Costituzione.
In particolare, la Regione Marche sostiene che la disciplina
in esame dovrebbe essere collocata nell’ambito della materia
“edilizia”, la quale, non essendo “nominata” tra le materie
dell’art. 117 Cost., ricadrebbe automaticamente nella competenza
legislativa residuale delle Regioni. Ciò basterebbe per
ritenere costituzionalmente illegittime le disposizioni
impugnate, in quanto dettate in un ambito nel quale lo Stato
non avrebbe alcuna potestà legislativa. Anche a non voler
considerare la disciplina dell’edilizia come afferente ad
una materia autonoma, secondo la Regione Marche, essa andrebbe
comunque collocata nell’ambito dell’urbanistica, la quale
– dovendo essere distinta, sulla base di quanto appena evidenziato,
dal “governo del territorio” – non potrebbe che essere considerata
materia di competenza residuale delle Regioni. Le conclusioni
sarebbero dunque le medesime di quelle più sopra richiamate,
ossia la illegittimità costituzionale di qualunque normativa
statale in detto ambito materiale.
Analoghe sono le argomentazioni svolte dalla Regione Campania,
la quale – adducendo in termini meramente formali anche
la violazione dell’art. 114 Cost. – considera la normativa
oggetto del presente giudizio ricadente nell’ambito dell’urbanistica,
e quindi afferente alla competenza residuale delle Regioni.
Quale ulteriore ipotesi interpretativa le Regioni Marche
e Campania suggeriscono la collocazione della disciplina
impugnata nell’ambito della materia “governo del territorio”,
contemplata dall’art. 117, terzo comma, Cost. A tale conclusione
si giungerebbe considerando l’urbanistica – cui afferirebbe
l’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 – non quale materia autonoma
ma ricompresa in tale, più ampia, qualificazione. A sostegno
di tale impostazione viene richiamata la sentenza di questa
Corte n. 303 del 2003, nella quale si affermerebbe che la
disciplina dei titoli abilitativi alla edificazione rientrerebbe
nell’ambito dell’urbanistica, che a sua volta sarebbe compresa
nel “governo del territorio”.
Anche collocandosi in tale ordine di idee, l’illegittimità
costituzionale della disciplina impugnata sarebbe del tutto
evidente. Ciò in quanto, nell’ambito della materia “governo
del territorio”, lo Stato potrebbe porre solo norme idonee
ad esprimere principi fondamentali. E tali non potrebbero
certo essere considerate le norme che prevedono e regolano
la sanatoria edilizia. Le ricorrenti, infatti, evidenziano
come la giurisprudenza costituzionale abbia a più riprese
sottolineato che principi fondamentali possono essere ritenuti
“solo i nuclei essenziali del contenuto normativo che quelle
disposizioni esprimono per i principi enunciati o da esse
desumibili” e che, comunque, i principi fondamentali devono
essere caratterizzati da “un livello di maggior astrattezza
rispetto alle regole positivamente stabilite dal legislatore
regionale” (vengono richiamate al riguardo le sentenze di
questa Corte n. 482 del 1995 e n. 65 del 2001).
La disciplina impugnata, invece, sarebbe senz’altro qualificabile
come normativa di dettaglio, contenendo una disciplina particolareggiata
del procedimento di rilascio del titolo abilitativo edilizio
in sanatoria. Le ricorrenti ritengono, in sintesi, che la
normativa posta dalle disposizioni impugnate sia illegittima,
in quanto “minuziosa, dettagliata, autoapplicativa, direttamente
operativa nei confronti dei privati interessati, laddove,
invece, i principi fondamentali della materia dovrebbero
essere rivolti al legislatore regionale che poi dovrebbe
articolare la normativa applicabile ai terzi interessati”.
Né essa sarebbe stata configurata come normativa cedevole
rispetto alle leggi regionali.
Più in generale, secondo le ricorrenti, sarebbe la stessa
idea di condono edilizio a porsi irrimediabilmente in contrasto
con la possibilità di qualificare le norme che lo prevedono
quali principi fondamentali della materia. A questo riguardo
le Regioni richiamano, tra le altre, le sentenze di questa
Corte n. 369 del 1988, n. 416 del 1995 e n. 427 del 1995.
Da tali decisioni emergerebbe con chiarezza come, secondo
il giudice costituzionale, il condono edilizio possa giustificarsi
esclusivamente quale misura del tutto straordinaria ed eccezionale,
in quanto tale non reiterabile, e tale da dover trovare
– per poter essere ritenuto conforme a Costituzione – specifiche
giustificazioni in punto di ragionevolezza, le quali, pur
se ritenute sussistenti nel caso dei precedenti condoni,
sarebbero del tutto assenti nel caso presente.
La correttezza di tali argomentazioni, peraltro, sarebbe
corroborata – secondo le ricorrenti – da quelle decisioni
della Corte costituzionale le quali evidenziano che, affinché
si possa discorrere di principio fondamentale, è necessario
che la norma in questione esprima una consapevole scelta
di politica legislativa, o, quantomeno, sia in grado di
orientare i futuri interventi legislativi: ciò che, con
tutta evidenza, mancherebbe nel caso della sanatoria. Anzi,
quest’ultima si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali
vigenti nella materia in questione, travolgendoli senza
appello, dal momento che tali principi contemplerebbero,
invece, proprio l’obbligo di perseguire e sanzionare gli
abusi, nonché la necessità di ridurre ed eliminare per quanto
possibile le conseguenze lesive di questi ultimi.
Né sarebbe possibile considerare la disciplina impugnata
come espressione della competenza statale concernente l’ordinamento
penale. Al riguardo, la Regione Emilia-Romagna ritiene che
“l’irriducibilità del condono edilizio alla questione penale
[sia] già stata affermata [dalla Corte costituzionale] nel
momento stesso in cui essa ha dichiarato ammissibile il
ricorso regionale avverso l’art. 39 della legge n. 724 del
1994”. In secondo luogo – espone la Regione – in contestazione
non è affatto l’esclusività del potere statale nel disporre
del “potere di clemenza in materia penale”; viceversa, ad
essere oggetto di contestazione “è che disponendo di ciò
di cui lo Stato poteva disporre, lo Stato abbia anche disposto
di ciò di cui non poteva disporre, cioè della sanzionabilità
in via amministrativa degli illeciti edilizi”. Secondo la
Regione Marche, nel caso di specie, lo Stato, utilizzando
una norma penale di favore, in realtà “disciplinerebbe procedimenti
e norme sostanziali relative all’ordinato assetto del territorio
e al corretto esercizio delle attività edilizie, determinando
la violazione delle competenze in materia di governo del
territorio”.
Neanche in base alla norma costituzionale concernente il
“coordinamento della finanza pubblica” sarebbe possibile
ritenere lo Stato legittimato a dettare norme quali quelle
impugnate. In primo luogo, non sarebbe giustificabile in
base a tale competenza “asservire” la materia urbanistica
ed edilizia alle esigenze finanziarie. In secondo luogo,
in vista del coordinamento della finanza pubblica, lo Stato
potrebbe solo porre principi fondamentali; e la normativa
impugnata non sarebbe in alcun modo classificabile quale
determinazione di principi fondamentali.
|
| |
|
4. – Diverse sono le argomentazioni svolte
dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in considerazione dei
caratteri di specialità che contraddistinguono il suo regime
di autonomia.
In particolare, la ricorrente afferma di essere dotata –
ai sensi dell’art. 14, numero 12, della legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia) – di competenza legislativa esclusiva in materia
urbanistica, ossia nella materia in cui ricadrebbe la disciplina
posta dalle disposizioni impugnate. Quanto alle funzioni
amministrative connesse, esse spetterebbero alla Regione
in virtù dell’art. 8 dello Statuto, e sarebbero state ad
essa trasferite dall’art. 27 del d.P.R. 25 novembre 1975,
n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione
dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).
Quanto alla normativa regionale, la ricorrente espone di
aver fatto uso della propria potestà primaria con la legge
regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia
di pianificazione territoriale ed urbanistica).
La Regione Friuli-Venezia Giulia ritiene, nel proprio ricorso,
essenzialmente ambigua la clausola che dispone la salvezza
delle attribuzioni previste dagli Statuti per le Regioni
ad autonomia speciale. In particolare, dal comma 4 dell’art.
32 – nel quale è contenuta tale clausola – non sarebbe possibile
desumere con chiarezza la applicabilità o meno della normativa
dettata con le disposizioni oggetto del presente giudizio.
Nel ricorso si evidenzia che, ove si ritenesse di interpretare
il citato comma 4 nel senso di escludere la applicabilità
dell’art. 32 del d.l. n. 269 alle Regioni speciali, le doglianze
esposte nello stesso ricorso “verrebbero meno”.
Ad avviso della Regione Friuli-Venezia Giulia, stante la
propria potestà legislativa primaria nella materia sulla
quale insiste la disciplina impugnata, potrebbero vincolare
legittimamente l’autonomia regionale esclusivamente la Costituzione,
i principi generali dell’ordinamento giuridico e le norme
fondamentali di grande riforma economico-sociale. Tra queste,
secondo la ricorrente, non potrebbe certo essere annoverata
la previsione di un condono edilizio. Quest’ultimo, infatti,
sarebbe incompatibile sia con il concetto di riforma che
con quello di norma fondamentale.
|
| |
|
5. – Tutte le ricorrenti censurano la disciplina
impugnata anche per violazione dell’art. 118 Cost.; in particolare,
le Regioni Campania, Marche e Toscana affermano che ciò
deriverebbe dal fatto che la disciplina del condono edilizio
determinerebbe la vanificazione degli interventi di pianificazione
e controllo locale, nonché la necessità di apprestare appositi
strumenti urbanistici e soluzioni di governo del territorio
che tengano conto delle conseguenze della disciplina statale
impugnata, cosicché le Regioni e gli enti locali sarebbero
costretti a subire anziché governare le destinazioni urbanistiche
del territorio.
|
| |
|
6. – In subordine, la Regione Campania sostiene
che la normativa impugnata sarebbe illegittima anche perché
– ove la si volesse ritenere idonea ad esprimere principi
fondamentali – questi ultimi non potrebbero essere posti
mediante un decreto-legge. Il decreto-legge, in altre parole,
in quanto giustificato esclusivamente dall’esistenza della
straordinaria necessità ed urgenza di provvedere, non sarebbe
costituzionalmente legittimo ove prevedesse principi fondamentali,
dal momento che la struttura normativa dei principi non
sarebbe idonea a perseguire obiettivi con assoluta urgenza.
In questa prospettiva, risulterebbe dunque violato l’art.
77 Cost., dal momento che difetterebbero i presupposti costituzionali
per l’esercizio della decretazione d’urgenza (il che, in
tesi, è sostenuto anche dalla Regione Marche, secondo la
quale l’esistenza dell’urgenza sarebbe smentita dalle modalità
e dai tempi di attuazione della stessa disciplina). Ancora,
secondo la Regione Campania, l’art. 32 impugnato sarebbe
incostituzionale in quanto il decreto-legge nel quale è
contenuto difetterebbe del requisito, costituzionalmente
necessario, della omogeneità del contenuto.
|
| |
|
7. – Altro motivo di doglianza esposto nei
ricorsi regionali è la pretesa violazione dell’autonomia
organizzativa, nonché dell’art. 119 Cost. e dell’autonomia
finanziaria delle Regioni e degli enti locali in esso contemplata.
Il condono edilizio – evidenziano le Regioni – è disposto
in vista di esigenze finanziarie del bilancio statale, ma
comporta spese particolarmente ingenti, e di vario genere,
a carico delle finanze delle autonomie territoriali, a fronte
di una compartecipazione al gettito delle operazioni di
condono che risulterebbe decisamente esigua.
Tali spese sarebbero – come nota la Regione Campania – presumibilmente
superiori a quanto lo stesso condono è in grado di far recuperare
all’erario statale e sarebbero individuabili, in primo luogo,
nelle risorse necessarie allo svolgimento delle attività
amministrative finalizzate alla attuazione della normativa
impugnata, che è demandata alle amministrazioni regionali
e locali. In secondo luogo, l’autonomia finanziaria sarebbe
violata anche perché sarebbe necessario – nel caso in cui
venissero concessi titoli di abilitazione a edificare in
sanatoria – procedere alla realizzazione di opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, il cui costo peserebbe non poco sui
bilanci delle autonomie territoriali.
|
| |
|
8. – Secondo la Regione Marche, inoltre,
le disposizioni impugnate violerebbero il principio di tassatività
e certezza delle norme penali sancito dall’art. 25 Cost.
Ciò in quanto la reiterazione con cadenza novennale della
sanatoria edilizia implicherebbe “non solo la lesione del
principio di legalità”, ma lederebbe “soprattutto la fiducia
dei cittadini nella effettiva capacità degli organi pubblici
di garantire il rispetto dei valori costituzionali coinvolti
nella disciplina urbanistica ed edilizia”.
|
| |
|
9. – L’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 contrasterebbe,
altresì, con il principio di eguaglianza.
Infatti, la disciplina in esame, riaprendo ed estendendo
i termini del condono, introdurrebbe un sistema di sfavore
nei confronti di coloro che, rispettando la normativa, non
hanno costruito perché privi del titolo abilitativo, dovendo
subire però le conseguenze in termini di degrado urbanistico
del condono. Tale normativa, in primo luogo, ingiustamente
tratterebbe in modo uguale situazioni diverse, ossia quella
di chi ha costruito in base ad un titolo legittimo e quella
di chi ha costruito abusivamente; in secondo luogo, altrettanto
ingiustamente, non consentirebbe “di riportare ad uguaglianza,
attraverso la sanzione, chi si è astenuto da comportamenti
illeciti e chi illecitamente li ha compiuti”.
Ancora, secondo le ricorrenti, sarebbe irrimediabilmente
violato il principio di ragionevolezza.
Come statuito da questa Corte con la sentenza n. 416 del
1995, la previsione di un provvedimento di condono deve
essere considerata costituzionalmente legittima solo a patto
di essere del tutto straordinaria ed eccezionale, e di essere
giustificata da situazioni altrettanto straordinarie ed
eccezionali. Viceversa, una ulteriore reiterazione del condono
edilizio farebbe venir meno tali caratteri, e costituirebbe
una indubbia violazione dei parametri costituzionali, secondo
quanto affermato esplicitamente nella sentenza richiamata.
Dunque, per le Regioni ricorrenti, la illegittimità costituzionale
delle disposizioni impugnate dipenderebbe già semplicemente
– alla luce della citata giurisprudenza costituzionale –
dalla circostanza che esse pongono in essere una reiterazione
del condono; in secondo luogo, nel caso in questione mancherebbero
del tutto quelle circostanze eccezionali che, nelle precedenti
situazioni, hanno portato la Corte costituzionale a ritenere
giustificata la sanatoria. Inoltre, si afferma che se i
precedenti condoni trovavano una giustificazione costituzionale
nelle carenze legislative e gestionali delle Regioni e degli
enti locali, oggi ciò non sarebbe più vero, poiché le Regioni
si sarebbero ormai dotate degli strumenti normativi ed amministrativi
necessari al fine di reprimere e sanzionare gli episodi
di illegalità, ed avrebbero in concreto intrapreso con incisività
l’attività di controllo.
Il principio di ragionevolezza, peraltro, secondo la Regione
Campania, sarebbe violato anche per il fatto che la normativa
introdotta dall’impugnato art. 32 inciderebbe in modo significativo
su numerosi principi costituzionali senza però riuscire
a perseguire adeguatamente l’obiettivo per il quale essa
è stata posta. Ciò sarebbe vero innanzi tutto in relazione
all’obiettivo “dichiarato”, desumibile dal comma 2 dell’art.
32, in quanto “non si riesce in alcun modo a comprendere
in qual maniera si possa collegare questa terza sanatoria
edilizia con una eventuale, già intervenuta, modifica legislativa
di settore”; né sarebbe comprensibile “il rapporto tra questa
disciplina e la successiva di livello regionale”. La Regione
Campania, peraltro, evidenzia come il fine esclusivo della
disciplina impugnata sia quello di “recuperare gettito all’erario”:
ma anche in relazione a tale fine lo strumento del condono
sarebbe del tutto inadeguato – e quindi viziato da irragionevolezza
– in quanto non terrebbe conto “degli effetti ulteriori
e deleteri” determinati a carico degli enti territoriali,
i quali “dovranno far fronte a spese per l’urbanizzazione
e il recupero ambientale”. Spese che – si prosegue – solo
in modo molto limitato potranno essere coperte dagli oneri
di urbanizzazione a carico di coloro che si avvantaggeranno
della sanatoria.
Quanto detto, peraltro, secondo le ricorrenti, renderebbe
palese anche la violazione di altri parametri costituzionali.
In particolare, risulterebbero violati il principio di imparzialità
dei pubblici poteri, nonché il principio di buon andamento
dell’amministrazione. Tale principio, infatti, sarebbe frustrato
dalla inanità degli sforzi compiuti dalle amministrazioni
locali al fine di reprimere l’abusivismo.
|
| |
|
10. – Altro parametro che secondo le ricorrenti
sarebbe violato dalla normativa oggetto del giudizio è l’art.
9 Cost., nonché, secondo la Regione Campania, la competenza
regionale in tema di valorizzazione dei beni ambientali
e, secondo la Regione Emilia, il principio costituzionale
di indisponibilità dei valori costituzionalmente tutelati.
Tra questi rientrerebbe sicuramente “l’ordinato assetto
del territorio”, il quale non potrebbe “essere scambiato
con valori puramente finanziari”, come invece avviene nel
caso della sanatoria edilizia.
Da questo punto di vista, ben diversa sarebbe la situazione
del condono edilizio rispetto al condono fiscale, dal momento
che in quest’ultimo caso lo Stato “rinuncia ad una pretesa
economica in vista di una diversa, e sia pure più ridotta,
pretesa economica: sicché la questione acquista, nel suo
oggetto specifico, un connotato quasi di transazione ordinaria
in relazione ad una lite patrimoniale”. Viceversa, il condono
edilizio finirebbe per sacrificare ad un interesse economico
“beni e interessi indisponibili e costituzionalmente tutelati
della comunità”.
Similmente, la Regione Marche censura la norma impugnata
anche con riferimento agli artt. 9, 32, 41 e 42 Cost., dal
momento che la sanatoria prevista dalla disciplina impugnata
inciderebbe negativamente nei confronti di valori costituzionali
che tutti i livelli di governo – e in particolare le Regioni
– hanno il diritto-dovere di tutelare nella loro effettività:
i valori paesistico-ambientali, il valore della salute,
il valore del corretto e ordinato svolgimento dell’attività
imprenditoriale in materia edilizia, la tutela del diritto
di proprietà.
In relazione a tali parametri costituzionali, nonché a tutti
i parametri invocati che risultino diversi da quelli che
specificamente presiedono al riparto di competenze tra Stato
e Regioni, le ricorrenti sostengono la sussistenza del proprio
interesse a dedurne in giudizio la violazione. Ciò in quanto
i vizi di costituzionalità derivanti da tali violazioni
si tradurrebbero automaticamente in un danno alla sfera
di competenza delle Regioni, che vedrebbero irrimediabilmente
frustrata la propria attività legislativa ed amministrativa
di governo del territorio, dal momento che gli abusi futuri
potrebbero sfuggire alle sanzioni amministrative risultando
così incentivati.
|
| |
|
11. – Ancora, a risultare violato – a giudizio
delle Regioni – sarebbe il principio di leale collaborazione
tra i diversi livelli di governo, dal momento che né in
sede di adozione del decreto-legge, né in sede di adozione
del disegno di legge di conversione, le autonomie regionali
sono state consultate attraverso la Conferenza Stato-Regioni.
In particolare, sarebbe stato contraddetto l’art. 2 del
d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione e ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni,
con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), il quale
prevede che la Conferenza debba obbligatoriamente essere
sentita “in ordine agli schemi di disegni di legge e di
decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie
di competenza delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano”. D’altra parte, il contrasto con le
prescrizioni del d.lgs. n. 281 del 1997 sarebbe evidente
anche ove si reputasse che nel caso in questione la Conferenza
non dovesse essere sentita preventivamente, a causa dell’urgenza
di provvedere: in situazioni similari, infatti, l’art. 2,
comma 5, del citato decreto legislativo prevede la consultazione
successiva della Conferenza, e dispone che “il Governo tiene
conto dei suoi pareri: a) in sede di esame parlamentare
dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge”.
Quindi, anche in caso di urgenza, il coinvolgimento della
Conferenza – secondo le ricorrenti – non sarebbe potuto
mancare.
Ad ulteriore sostegno delle argomentazioni appena richiamate,
la Regione Emilia-Romagna ritiene che dall’art. 11 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione) sarebbe
desumibile – pur in assenza dell’attivazione della “speciale
composizione integrata della Commissione parlamentare per
le questioni regionali” in esso prevista – l’esistenza di
un principio costituzionale che prescrive “la partecipazione
regionale al procedimento legislativo delle leggi statali
ordinarie, quando queste intervengono in materia di competenza
concorrente”.
|
| |
|
12. – Secondo la Regione Campania, inoltre,
a risultare travolto per effetto della normativa impugnata
sarebbe lo stesso giudicato costituzionale; in particolare,
sarebbero state violate le sentenze di questa Corte n. 427
del 1995, n. 416 del 1995, n. 231 del 1993, n. 369 del 1988
e n. 302 del 1988, concernenti i precedenti condoni edilizi.
Con tali decisioni, infatti, il giudice costituzionale avrebbe
chiaramente riconosciuto al regime di sanatoria carattere
episodico, delimitandolo temporalmente, pena la illegittimità
costituzionale.
|
| |
|
13. – Le Regioni ricorrenti, in subordine,
per il caso in cui le censure appena illustrate fossero
ritenute infondate, prospettano alcune doglianze rivolte
nei confronti di specifiche disposizioni dell’art. 32 impugnato.
In particolare, viene dedotta anzitutto l’illegittimità
costituzionale del comma 26, lettera a), nella parte in
cui subordina alla legge regionale la sanabilità degli abusi
minori in zone non vincolate, mentre sottrae alla decisione
regionale gli abusi maggiori e gli abusi minori in zone
vincolate. Ciò determinerebbe la evidente violazione dei
principi di eguaglianza e ragionevolezza, nonché, in via
mediata, degli artt. 117 e 118 Cost. Ancora, incostituzionale
sarebbe il comma 25, “in quanto non eccettua dal condono
gli abusi per i quali il procedimento sanzionatorio sia
già iniziato” (così la Regione Emilia-Romagna). La illegittimità
costituzionale dipenderebbe dal fatto che in casi di questo
tipo la possibilità del condono risulterebbe “ancor più
irragionevole”, in quanto il condono edilizio non porterebbe
nessun vantaggio al pubblico interesse, né – ovviamente
– in termini di “uscita allo scoperto” di situazioni di
illegalità, né in termini economici. Incostituzionali sarebbero,
altresì, i commi 3, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35, lettere
b) e c), 37, 38 e 40, nonché l’Allegato 1, in quanto – con
disciplina dettagliata ed autoapplicativa – stabiliscono
le modalità, i termini e le procedure relative al condono
edilizio, così violando l’art. 117 Cost. La competenza dello
Stato a dettare norme non cedevoli non sarebbe giustificata,
nel caso di specie, né dall’art. 117, secondo comma, Cost.,
né dall’attrazione di funzioni amministrative allo Stato
in base all’art. 118, Cost.
Le Regioni censurano inoltre i commi 25 e 35 per violazione
del principio di ragionevolezza, dal momento che, estendendo
il condono agli abusi compiuti sino a sei mesi prima dell’entrata
in vigore del decreto-legge impugnato, renderebbero particolarmente
difficile distinguere le opere ultimate da quelle non ultimate,
complicando notevolmente l’attività di vigilanza amministrativa.
Peraltro, tale norma – collegata al disposto del comma 35
in forza del quale è sufficiente, ove l’opera abusiva non
superi i 450 metri cubi, una autocertificazione per la prova
dello “stato dei lavori” – consentirebbe di far passare
per già costruite opere in corso di costruzione. Il comma
25 non andrebbe esente da censure di incostituzionalità
anche da un differente punto di vista: esso sarebbe infatti
lesivo degli artt. 3, 9, 97, 117 e 118 Cost., nella parte
in cui prevede un limite di volume (750 metri cubi) per
ogni singola richiesta di sanatoria, senza però precisare
che non sono ammesse più richieste riferite alla medesima
area.
Costituzionalmente illegittimo sarebbe inoltre il comma
37, nella parte in cui prevede la formazione del silenzio-assenso
nei confronti delle istanze di sanatoria, dal momento che
sarebbe palese la irragionevolezza di una norma che sana
gli abusi in virtù del solo decorso del tempo. La norma,
inoltre, contrasterebbe con gli artt. 9, 97, 117 e 118 Cost.
(e con gli artt. 4 e 8 dello Statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia), perché renderebbe eventuale il controllo
dei Comuni sull’ammissibilità delle domande di condono,
ledendo altresì le competenze regionali in materia di governo
del territorio. Secondo le ricorrenti, andrebbero dichiarati
incostituzionali anche i commi da 14 a 20 ed il comma 24,
i quali disciplinano la sanatoria degli abusi commessi sulle
aree di proprietà statale, facendola dipendere unicamente
dalla volontà e dalla decisione dello Stato proprietario,
senza dare “alcuna rilevanza a quanto in merito stabilito
dal legislatore regionale, cui, invece, l’art. 117 Cost.
affida la competenza a disciplinare l’ammissibilità urbanistica
degli interventi anche sulle aree di proprietà dello Stato”
(in questi termini la Regione Toscana). Le norme in parola
violerebbero altresì gli artt. 118 e 119 Cost., perché la
decisione sulla ammissibilità della sanatoria verrebbe riservata
al soggetto proprietario dell’area, senza possibilità di
contraddittorio con gli enti locali interessati e in assenza
di una previa intesa con le Regioni.
Specifiche censure sono rivolte anche nei confronti del
comma 6, il quale affida al Ministro delle infrastrutture
l’individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento
tra quelli di riqualificazione urbanistica attivati dalle
Regioni previo parere della Conferenza unificata. Tale disposizione
sarebbe incostituzionale, nella prospettazione delle ricorrenti,
perché in una materia regionale determinerebbe la avocazione
di funzioni amministrative al centro senza prevedere, come
richiesto dalla sentenza n. 303 del 2003, l’intesa con la
Regione interessata; essa contrasterebbe, peraltro, anche
con l’art. 119 Cost., il quale non ammette finanziamenti
vincolati alla realizzazione di interventi scelti dal Ministro.
Incostituzionali, infine, sarebbero i commi 9 e 10, per
ragioni analoghe a quelle appena illustrate.
|
| |
|
14. – Le Regioni Campania, Marche, Toscana
ed Emilia-Romagna (quest’ultima con atto separato, notificato
il 9 febbraio 2004 e depositato il 10 febbraio 2004) hanno
formulato istanza di sospensione in via cautelare dell’atto
impugnato, ritenendo sussistenti le condizioni previste
dall’art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale),
come sostituito dall’art. 9 della legge 5 giugno 2003, n.
131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3). In particolare, vi sarebbe il rischio di un pregiudizio
irreparabile all’interesse pubblico, in quanto in caso contrario
si dovrebbe dar luogo alla attivazione delle procedure di
condono da parte dei Comuni, con notevoli spese per far
fronte all’organizzazione dell’attività. Peraltro, ulteriore
danno deriverebbe dal fatto che – come insegnerebbe la passata
esperienza – provvedimenti legislativi del tipo di quello
impugnato, “producendo nella società una notevole aspettativa
di sanatoria, inevitabilmente [determinerebbero] un aumento
vertiginoso […] dei fenomeni di abusivismo” (così la Regione
Campania). Tutto ciò quando, invece, l’eventuale sospensione
dell’efficacia dell’atto impugnato non comporterebbe alcuna
conseguenza dannosa.
|
| |
|
15. – In tutti i giudizi si è costituito
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, contestando
i singoli motivi che i ricorsi pongono a fondamento della
richiesta declaratoria di incostituzionalità.
Infondata sarebbe la violazione dell’art. 77 Cost., dal
momento che la sussistenza dei presupposti di straordinaria
necessità ed urgenza formerebbe oggetto di una valutazione
“rimessa a ciascuna Camera”, e comunque la loro eventuale
mancanza sarebbe destinata ad essere sanata per effetto
della conversione in legge. In ogni caso, tale doglianza
sarebbe inammissibile in quanto non sarebbe ravvisabile
alcun interesse delle Regioni a farla valere. Peraltro,
la situazione di straordinaria necessità ed urgenza sarebbe
in concreto ravvisabile nella finalità dell’art. 32 in esame
di “supportare la manovra annuale finanziaria e di bilancio
attraverso gli introiti del condono edilizio”.
Quanto alle censure concernenti la presunta violazione del
riparto di competenze legislative costituzionalmente garantito,
l’Avvocatura dello Stato ritiene che il titolo abilitativo
dell’intervento statale, nel caso de quo, sarebbe ravvisabile
nell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., riguardante
l’ordinamento penale, nonché, “seppur indirettamente”, nella
competenza legislativa statale in materia di ordinamento
civile. Ciò in quanto la sanatoria edilizia sarebbe “rilevante
in occasione delle compravendite immobiliari”. Ancora, titolo
di intervento statale sarebbe ravvisabile nell’art. 81 Cost.
e nell’art. 119 Cost., in quanto “essenziale dovere costituzionale
dello Stato è assicurare a se stesso e agli enti a finanza
derivata le risorse occorrenti”.
Del resto, secondo l’Avvocatura, sarebbe infondata la pretesa
di alcune delle ricorrenti di ricondurre la normativa in
esame all’edilizia o all’urbanistica, e dunque al quarto
comma dell’art. 117 Cost. Se peraltro si volesse considerare
l’art. 32 in questione insistente nella materia “governo
del territorio”, egualmente le doglianze regionali dovrebbero
essere respinte, giacché la disciplina dei titoli abilitativi
è stata riconosciuta spettare allo Stato dalla sentenza
n. 303 del 2003, in quanto relativa alla competenza statale
a dettare i principi fondamentali della materia. La normativa
in esame, inoltre, sfuggirebbe anche alle censure che ne
denunciano la natura “di dettaglio” anziché “di principio”,
poiché “esigenze tecnico-giuridiche impongono una normazione
esaustiva, self executing, unitaria per l’intero territorio
nazionale, e […] idonea a confluire nell’ordinamento penale”.
La pretesa lesione dell’art. 9 Cost. sarebbe anch’essa infondata,
dal momento che la normativa in esame conterrebbe l’indicazione
di una serie di tipi di opere abusive non suscettibili di
essere sanate, proprio in considerazione del valore in tale
articolo cristallizzato.
Le censure concernenti gli artt. 32, 41 e 97 Cost., mosse
dalla Regione Marche, sarebbero inammissibili, in quanto
non argomentate. Analogo discorso dovrebbe farsi per la
dedotta violazione dell’art. 25, secondo comma, Cost., il
quale peraltro opererebbe “a senso unico”, posto che esso
non escluderebbe la costituzionalità di norme che eliminino
la rilevanza penale di determinati fatti.
In relazione al preteso contrasto con il principio di eguaglianza,
l’Avvocatura osserva che, al fine di poter ritenere sussistente
la violazione dell’art. 3 Cost., è necessario che la comparazione
compiuta nella relativa doglianza sia “non diacronica” e
sia possibile “tra situazioni uguali o almeno confrontabili”:
cosa questa che non accadrebbe nel caso di specie.
Quanto alle spese per l’urbanizzazione cui dovrebbero far
fronte gli enti territoriali, l’Avvocatura osserva, in primo
luogo, che si tratterebbe di una doglianza “attinente alla
convenienza politico-economica”, e quindi inammissibile;
in secondo luogo, tale censura sarebbe comunque infondata,
in quanto le Regioni potrebbero far fronte a tali spese
aumentando fino al 100 per cento gli oneri di concessione
relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria. Del resto,
secondo la difesa erariale, sarebbe inammissibile la doglianza
in questione nella parte in cui intendesse far valere un
preteso squilibrio finanziario degli enti locali, non rappresentati
dalle Regioni. Quanto alla coerenza del condono con il disposto
della sentenza n. 416 del 1995, l’Avvocatura dello Stato
osserva come “eccezionalità e straordinarietà si ripropongono
ora, a distanza di dieci anni, ove si consideri la persistenza
del fenomeno dell’abusivismo, con conseguente indefettibile
esigenza di recupero della legalità”.
La richiesta di sospensione avanzata dalle ricorrenti, secondo
l’Avvocatura, sarebbe del tutto inammissibile, in quanto
l’atto impugnato “non è un provvedimento amministrativo”,
e comunque non sussisterebbero le condizioni previste dall’art.
35 della legge n. 87 del 1953, come sostituito dall’art.
9 della legge n. 131 del 2003.
|
| |
|
16. – Con atto depositato il 27 novembre
2003 il Comune di Salerno è intervenuto ad adiuvandum nel
giudizio concernente il decreto-legge n. 269 del 2003 promosso
con il ricorso della Regione Campania. Il Comune espone
innanzi tutto di essere dotato di competenze costituzionalmente
garantite – in virtù dell’art. 118 Cost., così come riformato
dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 – inerenti l’esercizio
di tutte le funzioni amministrative non espressamente conferite
ad enti “superiori”. Tra tali funzioni rientrerebbe anche
quella di “pianificazione del territorio”, a mezzo del piano
regolatore generale. Ciò basta al Comune interveniente per
affermare che “l’ennesimo condono edilizio […] pregiudica
[…] gli interessi pubblici primari perseguiti” dallo stesso
in ordine “alla tutela dell’ambiente, del paesaggio e del
corretto sviluppo del territorio”.
Il Comune di Salerno propone poi argomentazioni a sostegno
delle censure prospettate dalla Regione Campania, per vero
spesso coincidenti con quelle contenute nel ricorso di quest’ultima.
|
| |
|
17. – Hanno presentato atto di intervento
ad opponendum, depositato per entrambi in data 3 marzo 2004,
il Comune di Ischia e il Comune di Lacco Ameno, anch’essi
nel giudizio introdotto con il ricorso della Regione Campania.
Tali Comuni, con deduzioni sostanzialmente identiche, dopo
aver affermato la propria legittimazione ad intervenire
in virtù di una “posizione individualizzata” in relazione
alla normativa impugnata, nonché in virtù della qualità
di “destinatari” di quest’ultima, argomentano nel senso
della declaratoria di infondatezza del ricorso, “previa
reiezione” dell’istanza di sospensione cautelare.
|
| |
|
18. – Con atti depositati rispettivamente
il 3 febbraio 2004 e 13 gennaio 2004 il CODACONS – Coordinamento
delle Associazioni e dei Comitati per la tutela dei consumatori
e dell’ambiente è intervenuto ad adiuvandum nei giudizi
aventi ad oggetto il d.l. n. 269 del 2003 promossi con i
ricorsi della Regione Emilia-Romagna e della Regione Toscana.
Quanto alla propria legittimazione ad intervenire in giudizio,
il CODACONS ritiene che questa derivi, da un lato, dalla
circostanza secondo la quale il perseguimento di obiettivi
di tutela ambientale e sanitaria è previsto dal proprio
statuto; dall’altro, dal fatto che svariati atti normativi
riconoscono allo stesso CODACONS la legittimazione ad agire
in giudizio a tutela degli interessi diffusi di rango costituzionale
dei quali è portatore. Nel merito, il CODACONS espone argomentazioni
a sostegno delle doglianze proposte dalla Regione Emilia-Romagna,
tali peraltro da coincidere spesso con quelle contenute
nel ricorso di quest’ultima.
|
| |
|
19. – Anche il Comune di Roma, con atto depositato
il 2 febbraio 2004, è intervenuto ad adiuvandum nel giudizio
promosso dalla Regione Umbria avverso il d.l. n. 269 del
2003, chiedendo l’accoglimento delle questioni di legittimità
costituzionale sollevate nel ricorso.
Preliminarmente, a sostegno della ammissibilità del proprio
intervento, il Comune sostiene che le competenze normative
riconosciute ai Comuni dagli artt. 117, sesto comma, e 118
Cost. renderebbero gli enti locali titolari di interessi
costituzionalmente qualificati che li legittimerebbero ad
agire avanti alla Corte a tutela di tali interessi. Nel
merito, l’interveniente ritiene che un nuovo ed esteso condono
incida negativamente sulle capacità normative e sulle funzioni
amministrative dell’ente locale, azzerandone il ruolo, oltre
ad “alterare” il principio della legislazione concorrente.
|
| |
|
20. – La Regione Marche (con ricorso notificato
il 21 gennaio 2004, depositato il 26 gennaio 2004 e iscritto
al reg. ricorsi n. 8 del 2004), ha sollevato questioni di
legittimità costituzionale anche nei confronti della legge
24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento
dei conti pubblici); in particolare, la ricorrente impugna
l’art. 32 del decreto-legge, così come convertito dalla
legge sopra indicata, nel suo complesso, nonché, più specificamente,
i commi 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14-20; 24-41.
La Regione Toscana (con ricorso notificato il 21 gennaio
2004, depositato il 29 gennaio 2004 e iscritto al reg. ricorsi
n. 10 del 2004), ha impugnato i commi 1, 3, 5, 14-20; 25-43
e 49-ter, mentre la Regione Emilia-Romagna (con ricorso
notificato il 23 gennaio 2004, depositato il 29 gennaio
2004 e iscritto al reg. ricorsi n. 13 del 2004) ha impugnato
i commi 1, 2, 3, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35, 37, 38,
40, e l’Allegato 1.
La Regione Campania (con ricorso notificato il 22 gennaio
2004, depositato il 30 gennaio 2004 e iscritto al reg. ricorsi
n. 14 del 2004) ha invece sollevato questioni di legittimità
costituzionale sia nei confronti dell’art. 32 del d.l. n.
269 del 2003, così come convertito dalla legge n. 326 del
2003, nel suo complesso, sia specificamente con riguardo
ai commi 1, 2, 3, 5, 14-20, 25-50. Peraltro, la Regione
Toscana ha proposto impugnazione anche dell’art. 14 del
decreto-legge in questione, così come risultante dalla conversione
in legge, il quale introduce modifiche in tema di servizi
pubblici locali di rilevanza economica; la Regione Emilia-Romagna
contesta la legittimità costituzionale anche dell’art. 21
del medesimo atto normativo (concernente l’assegno per ogni
secondo figlio e l’incremento del fondo nazionale politiche
sociali), nonché dell’art. 32, commi 21 e 22 (sull’aumento
dei canoni per le concessioni d’uso del demanio marittimo
per finalità turistico-ricreative); la Regione Campania
invece coinvolge nell’impugnativa, in ambedue i suoi ricorsi,
i commi 21-23 del citato art. 32.
Hanno sollevato questione sull’art. 32 del d.l. n. 269 del
2003, nel testo risultante dalla conversione in legge, anche
la Regione Lazio (con ricorso notificato il 20 gennaio 2004,
depositato il 23 gennaio 2004 e iscritto al reg. ricorsi
n. 6 del 2004), la Regione Umbria (con ricorso notificato
il 23 gennaio 2004, depositato il 29 gennaio 2004 e iscritto
al reg. ricorsi n. 11 del 2004), la Regione Friuli-Venezia
Giulia (con ricorso notificato il 23 gennaio 2004, depositato
il 29 gennaio 2004 e iscritto al reg. ricorsi n. 12 del
2004) e la Regione Basilicata (con ricorso notificato il
1° dicembre 2003, depositato il 5 dicembre 2003 e iscritto
al reg. ricorsi n. 90 del 2003). Da evidenziare, peraltro,
che tale ultima Regione ha impugnato congiuntamente sia
il decreto-legge che la legge di conversione.
In particolare, la Regione Lazio – nel ricorso notificato
solo all’Avvocatura dello Stato e non anche al Presidente
del Consiglio dei ministri – impugna i commi 1, 2, 3, 9,
14-23; 25, 26, 32-38; 41 e 42 dell’art. 32 così come risultante
a seguito della conversione; le Regioni Umbria e Friuli-Venezia
Giulia impugnano i commi 1, 2, 3, 4, 25, 26, lettera a),
28, 32, 35, 37, 38, 40 e l’Allegato 1, mentre la Regione
Basilicata rivolge le proprie censure in generale nei confronti
dell’intero art. 32.
|
| |
|
21. – Tutti i ricorsi ripropongono sostanzialmente
le censure già prospettate nelle impugnazioni dell’art.
32 del d.l. n. 269 del 2003 nel testo originario, tenendo
tuttavia conto sia delle modifiche introdotte in sede di
conversione, sia della abrogazione – per effetto della legge
24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria
2004) – dei commi 6, 9, 11, e 24.
I ricorsi espongono innanzi tutto doglianze di carattere
generale, fondate sull’assunto secondo il quale il difetto
dei presupposti di necessità ed urgenza – che contraddistingueva,
secondo la prospettazione delle ricorrenti, il d.l. n. 269
del 2003 – si estenderebbe, quale vizio in procedendo, anche
alla legge di conversione, con conseguente violazione dell’art.
77 Cost. Ancora, secondo la Regione Marche sarebbe violato
anche l’art. 79 Cost., in quanto il provvedimento impugnato
costituirebbe, nella sostanza, una vera e propria amnistia,
adottata senza percorrere le vie del procedimento aggravato
previsto dalla citata disposizione costituzionale.
Inoltre, secondo le ricorrenti, dalla normativa risultante
dalle modifiche operate in sede di conversione e derivanti
dalle abrogazioni disposte dalla legge finanziaria per il
2004, emergerebbe chiaramente che sarebbe rimasto soltanto
il condono edilizio, mentre sarebbero stati abrogati i fondi
per la riqualificazione urbanistica e ambientale, pur ritenuti
evidentemente insufficienti dalle Regioni. Ciò renderebbe
palese, secondo la Regione Emilia-Romagna, “la irragionevolezza
e la scarsa attendibilità del meccanismo congegnato attraverso
le varie disposizioni di cui all’art. 32, per realizzare
finalità di reale e credibile intento di riqualificazione
del territorio”.
La Regione Friuli-Venezia Giulia propone argomentazioni
sostanzialmente coincidenti con quelle svolte in occasione
dell’impugnazione, da parte di questa Regione, del d.l.
n. 269 del 2003.
La Regione Lazio evidenzia di aver favorito numerose opere
di demolizione, nella logica di una inversione di tendenza
rispetto al passato. Tali scelte politiche regionali sarebbero
tuttavia irrimediabilmente frustrate dalla legge impugnata.
La ricorrente, inoltre, sottopone alla Corte ulteriori ragioni
per le quali la disciplina in esame dovrebbe essere considerata
irragionevole: in particolare, osserva che la modifica dell’art.
32 della legge n. 47 del 1985, ad opera della norma censurata,
renderebbe applicabile il condono anche alle pratiche restate
inevase sotto l’egida di precedenti condoni, con il risultato
di realizzare l’effetto di un «condono ‘open’».
Sarebbe violato, secondo tale Regione, anche il principio
di eguaglianza. Al riguardo, oltre a proporre le medesime
argomentazioni svolte negli altri ricorsi, si evidenzia
come tale principio costituzionale verrebbe leso anche dalla
perdita di valore degli immobili dei cittadini rispettosi
della legge a causa della immissione sul mercato di immobili
abusivi, nonché dall’aumento della pressione fiscale a carico
dei medesimi cittadini al fine di reperire le risorse finanziarie
volte alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.
|
| |
|
22. – Le ricorrenti censurano, inoltre, talune
disposizioni modificate in sede di conversione e successivamente
abrogate. Così, il comma 6, che, anche dopo la conversione,
continuerebbe ad attribuire la competenza al Ministro. Il
comma 9, nel testo risultante a seguito della conversione,
prevedrebbe l’intesa con la Conferenza unificata, laddove
prima disponeva che questa dovesse essere soltanto sentita;
tale disposizione, tuttavia – e di qui il persistere della
doglianze regionali – prevederebbe comunque che sia data
priorità alle aree oggetto di programmi di riqualificazione
approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.
Quanto ai commi da 14 a 20 e al comma 24, concernenti la
sanatoria in terreni di proprietà statale, nei ricorsi si
ripropongono le medesime doglianze già illustrate in precedenza,
con la precisazione che il comma 24, modificato in sede
di conversione nel senso di prevedere un programma di interventi
di riqualificazione delle aree demaniali in relazione al
quale era previsto che fosse “sentita” la Conferenza Stato-Regioni,
è stato successivamente abrogato dalla legge n. 350 del
2003 (art. 2, comma 70). Comunque, secondo quanto espongono
le ricorrenti, sarebbe necessario acquisire non il mero
parere, ma l’intesa della Regione interessata.
Viene ribadita anche la censura concernente il comma 25,
pur modificato in sede di conversione. A seguito di tale
modifica, la norma prevede un limite massimo per la costruzione
abusiva considerata nel suo complesso pari a 3000 metri
cubi. Tale disposizione violerebbe gli artt. 9, 97, 117
e 118 Cost., per la parte in cui non preciserebbe che non
sono ammesse più richieste riferite alla medesima area.
Poiché tuttavia gli emendamenti – si afferma nel ricorso
– potrebbero valere solo pro futuro, le censure sono rivolte
al presente comma sia nella sua versione originaria che
in quella risultante a seguito della conversione.
È inoltre censurato il comma 49-ter, introdotto in sede
di conversione. Tale disposizione viene ritenuta costituzionalmente
illegittima per violazione degli artt. 117, terzo comma,
e 118 Cost., in quanto determinerebbe l’accentramento della
competenza concernente le demolizioni in capo al prefetto.
La norma – si osserva – non esprimerebbe un principio fondamentale,
né del resto sarebbe giustificabile in base ad esigenze
unitarie, in quanto l’amministrazione statale non sarebbe
adeguata allo svolgimento della funzione di demolizione,
non disponendo nemmeno dei dati per effettuare il controllo
degli interventi edilizi.
|
| |
|
23. – Le Regioni Marche, Toscana e Campania,
nei rispettivi ricorsi, hanno proposto anche istanza di
sospensione dell’atto impugnato ai sensi dell’art. 35 della
legge n. 87 del 1953, così come novellato dall’art. 9 della
legge n. 131 del 2003, con argomentazioni non dissimili
da quelle poste a fondamento dell’istanza di sospensione
degli effetti del decreto-legge. La Regione Emilia-Romagna
ha proposto istanza di sospensione con il già richiamato
atto autonomo, separato dall’atto introduttivo del giudizio
e formalmente relativo al ricorso n. 83 del 2003, ma rivolto
congiuntamente a decreto-legge e legge di conversione.
|
| |
|
24. – In tutti i giudizi si è costituito
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, proponendo
argomentazioni non dissimili da quelle, più sopra esposte,
contenute negli atti di costituzione nei giudizi aventi
per oggetto l’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003.
L’Avvocatura dello Stato evidenzia, in aggiunta, come “se
la spettanza regionale di alcuni (invero moltissimi) settori
costituisse limite alla potestà legislativa del Parlamento
nazionale, questo in pratica solo in pochi casi potrebbe
deliberare interventi o manovre di politica economica”.
In relazione alle doglianze svolte con riguardo ai commi
da 14 a 20, l’Avvocatura rileva che la Regione non sarebbe
legittimata a ricorrere, in quanto essa pretenderebbe di
far valere non una competenza propria, ma, semmai, degli
enti locali.
Quanto alle censure concernenti il comma 25, l’Avvocatura
ritiene che esse prospettino un inammissibile intervento
additivo della Corte; e inammissibile sarebbe anche l’intervento
additivo richiesto in ordine al comma 37, anche se – si
riconosce – tale intervento “potrebbe fugare le addotte
preoccupazioni”. Con riferimento al giudizio promosso dalla
Regione Lazio, la difesa erariale evidenzia come a suo avviso
andrebbe delimitata, in ragione della motivazione offerta
nel ricorso, la materia del contendere, escludendo da quest’ultima
i commi da 14 a 24 e il comma 41, in quanto ad essi non
sarebbe riferita alcuna doglianza.
Nel merito, l’Avvocatura dello Stato ritiene innanzi tutto
che il “monito” indirizzato al legislatore dalla sentenza
n. 416 del 1995 – ed orientato nel senso di vietare una
ulteriore reiterazione del condono – non varrebbe ad escludere
la legittimità costituzionale della normativa oggetto del
giudizio, in quanto, dinanzi ad un abusivismo “di massa”
(quale sarebbe quello che ha contraddistinto il periodo
successivo alla citata sentenza), il legislatore statale
non potrebbe rimanere “indifferente o estraneo”, dovendo
viceversa intervenire per necessità “sia di carattere economico
[…] sia di carattere giuridico”.
Quanto alla pretesa violazione dell’art. 3 Cost., e del
principio di eguaglianza, nelle difese dell’Avvocatura si
evidenzia come, nel caso de quo, si tratterebbe di disuguaglianze
di mero fatto, “empiriche”, e in quanto tali non suscettibili
di essere censurate in punto di legittimità costituzionale.
In relazione alle pretese spese di urbanizzazione che conseguirebbero
al condono edilizio, l’Avvocatura nota come tali spese sussisterebbero
comunque, dal momento che, per quanto le costruzioni abusive
possano soddisfare un effettivo fabbisogno abitativo od
un fabbisogno di spazi per attività produttive, le spese
per l’urbanizzazione sarebbero ineludibili.
Il fulcro dei ricorsi regionali, secondo la difesa erariale,
sarebbe però non già l’incostituzionalità in sé del condono,
ma la circostanza che la disciplina in questione pretermetta
il ruolo delle autonomie territoriali. L’Avvocatura, al
riguardo, ribadisce che “esigenze tecnico-giuridiche” imporrebbero,
nel caso de quo, “una normazione esaustiva, self executing,
u nitaria per l’intero territorio nazionale, e – in sintesi
– idonea a confluire nell’ordinamento penale”.
|
| |
|
25. – Il Comune di Salerno ha depositato
atto di intervento ad adiuvandum nel giudizio promosso con
il ricorso della Regione Campania avverso l’art. 32 del
d.l. n. 269 del 2003, come convertito dalla legge n. 326
del 2003, sostenendo nel merito la fondatezza del ricorso
e associandosi alla richiesta di sospensione dell’atto impugnato.
Il Comune di Roma è intervenuto ad adiuvandum nel giudizio
promosso dalla Regione Lazio, chiedendo l’accoglimento della
questione di legittimità costituzionale con motivazioni
identiche a quelle addotte a sostegno dell’intervento nel
ricorso proposto dalla Regione Umbria avverso l’art. 32
nel testo originario di cui al d.l. n. 269 del 2003.
Nello stesso giudizio, promosso dalla Regione Lazio, nonché
in quello promosso dalla Regione Marche avverso l’art. 32
del d.l. n. 269 del 2003, come convertito dalla legge n.
326 del 2003, ha presentato atto di intervento ad adiuvandum
l’Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature
(WWF) – ONLUS, la quale svolge argomentazioni sostanzialmente
coincidenti con quelle proposte nei ricorsi introduttivi
dei giudizi, e conclude nel senso della declaratoria di
illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate.
|
| |
|
26. – In prossimità della camera di consiglio
del 24 marzo 2004, fissata per la trattazione delle istanze
di sospensione degli atti impugnati, la Regione Marche,
la Regione Campania e la Regione Toscana hanno depositato
memorie nelle quali espongono le proprie argomentazioni
in relazione alle istanze proposte, oltre che in relazione
al merito dei ricorsi.
La Regione Marche evidenzia come lo strumento predisposto
dall’art. 35 della legge n. 87 del 1953, così come modificato
dall’art. 9 della legge n. 131 del 2003, sarebbe utilizzabile
non solo nel caso di giudizi promossi dallo Stato nei confronti
di leggi regionali, ma anche ove siano state le Regioni
ad impugnare un atto normativo primario dello Stato.
Quanto alle motivazioni poste a fondamento dell’istanza,
la Regione osserva come la disciplina impugnata esponga
l’ordinamento giuridico al rischio di numerosi pregiudizi
irreparabili. Tra questi, innanzi tutto, vi sarebbe quello
della ineffettività, con particolare riguardo alla “funzione
preventiva delle norme penali, […] all’efficacia delle funzioni
di polizia amministrativa e locale […], alla coerenza e
alla certezza nell’attuazione delle funzioni di programmazione
in materia di gestione del territorio”. Viceversa, la tempestiva
sospensione delle disposizioni oggetto del giudizio sarebbe
in grado di restituire, almeno in parte, effettività ai
valori costituzionali conculcati.
Peraltro, si nota, l’utilità della sospensione sarebbe ancor
maggiore ove risultasse fondata la notizia di un provvedimento
normativo del Governo di proroga del termine per la presentazione
delle istanze di sanatoria. Secondo la Regione Marche sarebbero
pregiudicati dalla mancata sospensione della normativa statale
anche i diritti dei cittadini. Infatti, se la legge di conversione
impugnata fosse dichiarata incostituzionale, le norme penali
di favore in essa previste non potrebbero essere applicate
a quei soggetti che nel frattempo avessero già presentato
l’istanza di sanatoria, denunciando spontaneamente gli illeciti
commessi, e ciò in virtù del principio secondo il quale
le norme penali che prevedono un trattamento più favorevole
non possono trovare applicazione, se dichiarate incostituzionali,
ai fatti anteriori rispetto alla loro entrata in vigore.
Di qui la menzionata lesione dei diritti dei cittadini,
ed in particolare di quelli tutelati dall’art. 24 Cost.
La Regione Toscana ribadisce le motivazioni già esposte
in sede di ricorso, evidenziando come il rigetto dell’istanza
di sospensione comporterebbe la necessaria attivazione delle
procedure di condono da parte dei Comuni, con conseguenti
spese a carico degli stessi. In relazione a tale profilo,
peraltro, la Regione Marche sottolinea come la irreparabilità
del suddetto danno risulterebbe chiaramente dalla circostanza
che, ove la disciplina del condono fosse dichiarata incostituzionale,
verrebbero meno i pur esigui finanziamenti, da quest’ultimo
derivanti, previsti in favore delle autonomie territoriali.
Ancora, si evidenzia come l’esecuzione della normativa statale
determinerebbe la necessità di adeguare gli strumenti urbanistici
di programmazione, “piegando così le esigenze pubbliche
di corretta pianificazione territoriale alla volontà di
alcuni che, pur avendo commesso illeciti, sono riusciti
ad incidere sull’uso del territorio”. La sospensione della
normativa statale sarebbe inoltre necessaria al fine di
preservare il ruolo della Regione “quale ente di governo
del territorio”. Rilevante sarebbe inoltre – sempre nel
senso dell’accoglimento dell’istanza cautelare – “la situazione
di incertezza che si crea, in attesa della definizione del
[…] giudizio, per i cittadini destinatari della normativa”.
Ancora, si evidenzia come la mancata sospensione della normativa
impugnata determinerebbe il blocco dell’attività di controllo
che le amministrazioni stanno eseguendo sul territorio regionale,
nonché dei procedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto
l’irrogazione di sanzioni per abusi che potrebbero rientrare
nel nuovo condono.
La Regione Campania sostiene che la propria domanda cautelare
andrebbe accolta in quanto vi sarebbe la “ragionevole possibilità
di conformare rapporti in base ad una normativa la cui legittimità
è contestata”: ciò determinerebbe una situazione di fatto
tale da rendere “assai difficile e costoso” riportare lo
status quo ante nel caso di esito positivo della decisione
nel merito. Secondo le Regioni ricorrenti le istanze di
sospensione andrebbero accolte anche perché, a fronte di
danni di tale gravità in caso di perdurante efficacia della
normativa statale impugnata, non deriverebbe nessun pregiudizio
ad interessi costituzionalmente garantiti ove invece quest’ultima
fosse sospesa. Le esigenze di tipo finanziario cui si intende
far fronte con il condono edilizio, infatti, ben potrebbero
essere soddisfatte con altri strumenti, e comunque lo Stato
ben potrebbe incassare gli stessi introiti “da condono”
successivamente alla decisione di merito della proposta
questione di costituzionalità, ove tale decisione fosse
orientata nel senso del rigetto dei ricorsi.
|
| |
|
27. – L’Avvocatura dello Stato ha depositato
una memoria per argomentare l’infondatezza delle istanze
di sospensione formulate dalle Regioni.
Preliminarmente, la difesa erariale afferma che dalle espressioni
contenute nel novellato art. 35 della legge n. 87 del 1953
per indicare i presupposti in presenza dei quali la Corte
è chiamata a sospendere l’efficacia degli atti normativi
impugnati sarebbe desumibile la conseguenza che la sospensione
può essere disposta solo su leggi regionali, e non anche
in relazione a leggi statali. In particolare, la formula
“ordinamento giuridico della Repubblica” sarebbe “sostanzialmente
equivalente” a quella “ordinamento giuridico dello Stato”,
contenuta in diversi statuti speciali: tale conclusione
sarebbe corroborata, oltre che dall’argomento letterale
– ossia l’utilizzazione del termine “ordinamento” al singolare
– anche dalla considerazione della “intrinseca unitarietà”
dell’ordinamento italiano. Quanto all’espressione “interesse
pubblico” (che l’Avvocatura qualifica ulteriormente “della
Repubblica”), secondo la difesa erariale esso andrebbe assimilato
– in virtù di argomentazioni analoghe a quelle appena esposte
– all’interesse nazionale. La possibilità di sospendere
solo le leggi regionali, e non anche quelle statali, inoltre,
risponderebbe anche alla ratio politico-sistematica legata
alla necessità di porre un “contrappeso” alla abolizione
del rinvio governativo delle leggi regionali previsto dal
previgente sistema di controllo di costituzionalità di cui
all’art. 127 Cost.
Ciò, peraltro, sarebbe confermato anche dal fatto che la
competenza statale non sarebbe “circoscritta alle sole materie
‘elencate’ nei commi secondo e terzo dell’art. 117 Cost.”,
risultando semplicemente “compressa dall’esterno” nei casi
– come quello de quo – “in cui la pluralità di ‘materie’
congiuntamente coinvolte impedisce di assegnare integralmente
la competenza” alla sfera regionale. Lo Stato, non essendo
titolare di una competenza “racchiusa in una sfera”, potrebbe
“esprimere quei parametri e quei valori […] cui l’art. 35
citato rimanda”.
In relazione all’ultimo dei presupposti in presenza dei
quali può essere sospesa l’efficacia della legge oggetto
di impugnazione, l’Avvocatura evidenzia innanzi tutto che
il “rischio di pregiudizio” debba ritenersi connesso, non
tanto alla disposizione legislativa in sé, quanto piuttosto
alla illegittimità costituzionale della stessa, dal momento
che, “se tale illegittimità non fosse ravvisabile, mancherebbe
la configurabilità dei diritti”, e, conseguentemente, il
rischio del pregiudizio agli stessi.
In astratto, secondo la difesa erariale, anche una legge
dello Stato è idonea a generare un simile pregiudizio; tuttavia,
poiché la Regione può agire nel giudizio in via principale
solo a tutela della propria sfera di competenza, la sospensione
di cui all’art. 35 citato potrà disporsi nei confronti di
una legge statale solo quando questa comporti prima facie
il rischio di un pregiudizio sia alla sfera di competenza
della Regione che ai diritti dei cittadini (che, comunque,
andrebbero intesi come “diritti costituzionalmente garantiti”).
In relazione alla sussistenza in concreto dei presupposti
di cui all’art. 35 della legge n. 87 del 1953 per la sospensione
della efficacia degli atti legislativi impugnati, l’Avvocatura
osserva che gli argomenti proposti dalle Regioni dovrebbero
ritenersi inammissibili, in quanto non concernenti i “diritti
dei cittadini”, salvo quello addotto dalla Regione Marche,
secondo cui l’esecuzione della normativa oggetto del giudizio
determinerebbe il pregiudizio irreparabile del diritto dei
cittadini ad un territorio rispettoso dei valori costituzionali.
Tuttavia tale argomento, seppur ammissibile, sarebbe, secondo
la difesa erariale, del tutto infondato. Ciò, innanzi tutto,
in quanto “all’immagine […] di un diritto […] al ‘territorio
rispettoso’ non corrisponde una situazione giuridica riconosciuta
dall’ordinamento ed attribuita ai singoli individui”; in
secondo luogo, in quanto la compromissione di tali “diritti”
non deriverebbe da fatto del legislatore, ma di coloro che,
in passato, hanno posto in essere i comportamenti abusivi;
infine, in quanto, comunque, la normativa impugnata escluderebbe
la possibilità di sanare abusi compiuti “in presenza di
vincoli pre-urbanistici o di altre situazioni di particolare
lesività dell’ambiente e/o di pericolo per l’incolumità”.
Una ulteriore ragione di inammissibilità, propria delle
istanze aventi per oggetto il decreto-legge, sarebbe inoltre
individuabile nella circostanza che quest’ultimo, in quanto
tale, non sarebbe più esistente, in quanto convertito in
legge.
|
| |
|
28. – L’Avvocatura dello Stato ha depositato
una memoria separata per difendersi nel giudizio instaurato
dal ricorso della Regione Emilia-Romagna avverso il d.l.
n. 269 del 2003, nella quale si osserva come l’argomento
che fa perno sull’incertezza dei rapporti giuridici nelle
more della decisione di merito non meriterebbe considerazione,
in quanto tale circostanza caratterizzerebbe ogni controversia
costituzionale. Peraltro – si evidenzia – il “dubbio circa
l’operatività delle norme impugnate” è stato provocato dalla
stessa Regione Emilia-Romagna, che non potrebbe dunque avvalersene
in questa sede.
A ciò la difesa erariale aggiunge la considerazione secondo
la quale la circostanza che le autodenunce di abusi non
ancora “scoperti” solitamente attendono la decisione nel
merito della controversia da parte della Corte, “unitamente
al probabile differimento del termine” per proporre istanza
di condono “potrebbe indurre le parti a non chiedere un
duplice esame della controversia”. Infine, sarebbe ingiustificata
la preoccupazione addotta dalla Regione secondo cui essa
non potrebbe emanare una disciplina legislativa dell’attività
urbanistico-edilizia finché permangano i vincoli posti dalle
disposizioni impugnate; la Regione infatti non avrebbe ancora
predisposto “quanto occorre per la produzione legislativa”.
Chiedendo il rigetto dell’istanza di sospensione, l’Avvocatura
si richiama per ogni altra considerazione alle memorie relative
alle controversie instaurate con i ricorsi delle Regioni
Toscana, Marche e Campania.
|
| |
|
29. – Successivamente, le Regioni Toscana,
Marche e Campania hanno depositato ulteriori atti nei quali
– in considerazione della rinuncia da parte dello Stato
alla immediata pronunzia sulle istanze di sospensione da
essa presentate in separati giudizi promossi nei confronti
delle leggi regionali concernenti il condono edilizio –
hanno aderito alla “richiesta di differimento” dell’esame
delle istanze cautelari auspicata dall’Avvocatura contestualmente
alla propria rinuncia.
Preso atto di tale rinuncia, con ordinanza n. 116 del 2004
la Corte ha disposto il rinvio dell’esame di tali istanze
unitamente al merito.
|
| |
|
30. – In prossimità dell’udienza pubblica,
la Regione Campania ha depositato una memoria integrativa
delle argomentazioni in precedenza svolte. La ricorrente,
in particolare, contesta le affermazioni dell’Avvocatura
secondo le quali gli “scopi di recupero erariale” determinerebbero
la acquisizione della disciplina oggetto del giudizio all’ambito
di una materia diversa dal “governo del territorio”. Tale
tesi avrebbe, infatti, effetti “devastanti” sul riparto
di competenze tra Stato e Regioni e “sulla stessa effettiva
rigidità della Costituzione” e contrasterebbe con la recente
giurisprudenza di questa Corte, che avrebbe chiarito come
i singoli ambiti di legislazione devono essere qualificati
in base all’oggetto cui afferiscono e non in base a criteri
finalistici.
Anche la Regione Emilia-Romagna ha depositato una memoria,
replicando alle osservazioni dell’Avvocatura. In particolare,
la Regione sostiene che allo Stato sarebbe vietato “sovvertire
qualsiasi norma costituzionale” invocando le “ragioni di
bilancio”. Infatti, il riconoscimento del rilievo costituzionale
del valore dell’equilibrio di bilancio implicherebbe soltanto
che “gli interessi costituzionali che porterebbero ad imporre
spese allo Stato vanno […] contemperati con le esigenze
di bilancio, al quale non si possono addossare indiscriminatamente
ulteriori spese”. Viceversa, nel reperimento delle risorse
finanziarie lo Stato dovrebbe “rispettare i limiti posti
dalla Costituzione”: da tale assunto deriverebbe il carattere
eccezionale riconosciuto da questa Corte al condono del
1994.
Quanto alla pretesa dell’Avvocatura di giustificare il carattere
dettagliato ed autoapplicativo della normativa impugnata
in ragione della competenza penale riconosciuta allo Stato,
la ricorrente nota come “la previsione del condono penale
non giustifichi l’esenzione dalle sanzioni amministrative,
e tanto meno una disciplina dettagliata della materia”.
Ancora, la Regione sostiene l’infondatezza del rilievo dell’Avvocatura
secondo il quale mancherebbe nella doglianza regionale avverso
il meccanismo del silenzio-assenso la proposta di “una soluzione
alternativa”, dal momento che, automaticamente, dall’accoglimento
di detta doglianza risulterebbe “la necessità di un provvedimento
esplicito di sanatoria”.
Anche la Regione Umbria ha depositato una memoria, relativa
ad entrambi i ricorsi da essa presentati, replicando alle
osservazioni contenute nelle memorie dell’Avvocatura dello
Stato con argomentazioni del tutto analoghe a quelle svolte
dalla Regione Emilia-Romagna nella memoria sopra richiamata.
La Regione Toscana, nelle memorie depositate in entrambi
i giudizi promossi, afferma innanzitutto l’infondatezza
dell’eccezione, sollevata dall’Avvocatura nei propri scritti
difensivi, di inammissibilità dell’impugnazione delle norme
della legge di conversione del decreto-legge non impugnate
nel ricorso presentato avverso il d.l. n. 269 del 2003.
La giurisprudenza costituzionale avrebbe ormai pacificamente
affermato che la mancata impugnazione di una norma di un
decreto-legge convertito in legge senza modificazioni non
preclude l’impugnazione delle norme della legge di conversione,
perché questa stabilisce in via definitiva la disciplina
normativa. Sarebbe quindi ammissibile l’impugnazione dei
commi 41, 42 e 43 dell’art. 32 del decreto-legge così come
convertito dalla legge di conversione.
La Regione precisa, poi, di non aver riproposto, nel ricorso
avente ad oggetto il testo del decreto-legge convertito,
la censura sui commi 9 e 10, perché modificati in sede di
conversione nel senso di prevedere l’intesa con la Conferenza
unificata per la individuazione degli ambiti territoriali
oggetto di riqualificazione e di messa in sicurezza; la
ricorrente evidenzia inoltre che il comma 9 è stato successivamente
abrogato dalla legge n. 350 del 2003. La ricorrente ribadisce
che l’art. 32 censurato, relativamente agli effetti amministrativi
del condono edilizio, non sarebbe applicabile nel proprio
territorio in forza della previsione del secondo comma dello
stesso art. 32. Infatti, la Regione Toscana si sarebbe già
dotata di una compiuta normativa edilizia che disciplina
anche le conseguenze degli illeciti, consentendo la regolarizzazione
di quelli meramente formali e di quelli sostanzialmente
non rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 34-ter
della legge della Regione Toscana 5 agosto 2003, n. 43 [Modifiche
e integrazioni alla legge regionale 14 ottobre 1999, n.
52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce
d’inizio delle attività edilizie disciplina dei controlli
nelle zone soggette al rischio sismico disciplina del contributo
di concessione sanzioni e vigilanza sull’attività urbanistico/edilizia,
modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio
1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre
1983, n. 69)], nonché escludendo del tutto la sanatoria
degli illeciti compiuti in difformità dalla disciplina urbanistica
ed edilizia (art. 37 della medesima legge regionale). Conseguentemente,
il ricorso della Regione contro l’art. 32 impugnato dovrebbe
ritenersi inammissibile per carenza di interesse e parallelamente
infondata sarebbe la questione sollevata dallo Stato avverso
la legge regionale Toscana 4 dicembre 2003, n. 55 (Accertamento
di conformità delle opere edilizie eseguite in assenza di
titoli abilitativi, in totale o parziale difformità o con
variazioni essenziali, nel territorio della Regione Toscana).
In subordine, la Regione Toscana ribadisce le proprie censure
avverso la norma impugnata che violerebbe gli artt. 117
e 118 Cost., in quanto l’art. 32 sarebbe in contrasto con
la politica regionale in materia di abusi edilizi, volta
a sanare solo quelli minori e non invece quelli più gravi;
inoltre, sarebbe violata la potestà normativa regionale
in conseguenza del carattere di dettaglio proprio della
norma censurata e dell’impossibilità di configurare il condono
edilizio come un principio fondamentale della materia del
governo del territorio. La ricorrente, infine, riafferma
che l’intervento statale non può ritenersi legittimo in
quanto strumento di coordinamento della finanza pubblica,
sia perché questo non potrebbe essere utilizzato per scardinare
l’ordine delle competenze posto dalla Costituzione, sia
perché tale coordinamento in realtà non si realizzerebbe,
comportando per i Comuni spese aggiuntive ed impreviste
per lo svolgimento delle procedure amministrative per evadere
le domande di condono e per la realizzazione delle opere
di urbanizzazione, nonché una riduzione delle entrate degli
enti locali conseguente al venir meno degli introiti delle
sanzioni amministrative per gli abusi edilizi.
La Regione Friuli-Venezia Giulia, nella sua ulteriore memoria,
si richiama esplicitamente alle argomentazioni esposte dalla
Regione Emilia-Romagna. Inoltre, evidenzia come l’art. 119,
secondo comma, – invocato dall’Avvocatura unitamente all’art.
118 per affermare la competenza statale in relazione alla
“gestione complessiva della finanza pubblica” – e l’art.
117, terzo comma, Cost., non affiderebbero allo Stato una
potestà esclusiva, ma solo il compito di dettare principi
fondamentali.
Anche la Regione Lazio ha depositato una memoria integrativa
delle argomentazioni svolte nel proprio ricorso. Innanzi
tutto, la Regione evidenzia come le censure proposte, pur
se riferite specificamente nei confronti di alcuni commi,
debbano essere intese – come già evidenziato nel ricorso
– come relative all’intero art. 32. In secondo luogo – sempre
sul versante processuale – nella memoria si richiama quella
giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto ammissibili
i ricorsi nei confronti della legge di conversione di un
decreto-legge, anche se non contenente emendamenti allo
stesso, pur quando non sia stato impugnato il decreto.
Nel merito, la Regione Lazio ribadisce le argomentazioni
già esposte, sottolineando ulteriormente come solo il carattere
di straordinarietà, eccezionalità e non ulteriore ripetibilità
avesse consentito alla Corte costituzionale di “salvare”
i precedenti condoni edilizi. Ragionando in termini diversi,
infatti, si giungerebbe a “teorizzare la legittimità costituzionale
di un condono edilizio sine die, i cui effetti, com’è intuibile,
paralizzerebbero ogni tentativo di dare una soluzione al
problema attraverso lo strumento della legislazione ordinaria”.
Ancora, del tutto infondato sarebbe l’argomento dell’Avvocatura
secondo il quale il fondamento della normativa oggetto di
impugnazione andrebbe reperito nell’art. 120 Cost., dal
momento che non vi sarebbero emergenze istituzionali di
particolare gravità che sole possono consentire l’attivarsi
del potere contemplato da tale disposizione, peraltro esclusivamente
nei casi ivi tassativamente previsti. Da ultimo, si evidenzia
come anche la Corte dei conti avrebbe avanzato dubbi sulla
razionalità, da un punto di vista finanziario, dell’operazione
realizzata con il d.l. n. 269 del 2003.
La Regione Marche, nella propria memoria, contesta le eccezioni
di inammissibilità dei ricorsi sollevate dalla difesa dello
Stato. In particolare, sulle censure concernenti la violazione
dell’art. 77 Cost., richiama la giurisprudenza costituzionale
che ne ha riconosciuto l’ammissibilità quando “la violazione
denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione
delle attribuzioni costituzionali delle Regioni o delle
Province autonome ricorrenti”. In ordine alla ammissibilità
del ricorso regionale anche a tutela di posizioni costituzionalmente
garantite agli enti locali, la ricorrente richiama l’attuale
testo dell’art. 32 della legge n. 87 del 1953, che prevede
la possibilità per la Regione di sollevare questione di
legittimità costituzionale anche su proposta del Consiglio
delle autonomie. Nel merito, insiste sulle censure già proposte.
|
| |
|
31. – In prossimità dell’udienza pubblica,
anche il Comune di Roma ha depositato una nuova memoria,
svolgendo ulteriori rilievi in ordine alla ammissibilità
dello stesso e richiamando, nel merito, le argomentazioni
dell’atto di intervento e dei ricorsi delle Regioni Umbria
e Lazio.
|
| |
|
32. – L’Avvocatura dello Stato ha presentato
una memoria nei giudizi instaurati dalla Regione Campania,
evidenziando come in essi siano intervenuti alcuni Comuni
esponendo punti di vista differenti. Ciò proverebbe, secondo
l’Avvocatura, la difficoltà degli enti locali minori, che
non sarebbero in grado di fronteggiare le situazioni in
cui si trovano.
Nel merito, si osserva come “una manovra di finanza statale
che ricolleghi introiti all’esercizio (eventuale) da parte
dei proprietari di edifici in tutto o in parte abusivi della
facoltà di definire gli illeciti commessi, rimane pur sempre
una manovra di finanza statale autonomamente giustificata
dalle esigenze di questa, e radicata nella competenza legislativa
dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera
e), e dell’art. 119, comma secondo, Cost.”.
Da ultimo, la difesa erariale precisa che il richiamo all’art.
120 Cost. deve essere inteso nel senso che da tale disposizione
sarebbe desumibile un principio generale, consistente nella
possibilità (anzi, necessità) di interventi di carattere
straordinario e aggiuntivo per evitare la compromissione
di interessi superiori.
Con la memoria depositata nel giudizio instaurato dalla
Regione Lazio, l’Avvocatura dello Stato ribadisce che il
ricorso deve considerarsi inammissibile, in quanto rivolto
nei confronti della legge di conversione, anche in relazione
alle parti del decreto non modificate, pur non essendo stato
quest’ultimo oggetto di impugnazione.
Anche nei giudizi instaurati dalla Regione Toscana, l’ulteriore
memoria difensiva dell’Avvocatura ribadisce l’eccezione
di inammissibilità del ricorso avverso il testo del decreto-legge
convertito, in quanto avrebbe ad oggetto anche disposizioni
vigenti fin dal 2 ottobre 2003, le quali dunque sarebbero
state impugnate oltre il termine fissato dall’art. 127,
secondo comma, Cost. Inoltre l’impugnazione dei commi 41,
42 e 43 dell’art. 32 non sarebbe sorretta da alcuna motivazione.
Nel merito, l’Avvocatura sostiene l’infondatezza della censura
concernente il comma 49-ter dell’art. 32, dal momento che
la norma si limiterebbe ad assegnare alla prefettura compiti
meramente esecutivi delle ordinanze di demolizione o di
acquisizione gratuita delle opere abusive, disposte dagli
enti locali, e pertanto nessun potere autonomo verrebbe
riconosciuto alla prefettura. In ordine alle altre censure
mosse dalla Regione, la difesa erariale richiama le argomentazioni
già svolte nei precedenti scritti difensivi.
Nella memoria concernente i giudizi promossi dalla Regione
Marche, l’Avvocatura ribadisce l’eccezione di inammissibilità
conseguente all’impossibilità per la Regione di far valere
parametri costituzionali diversi da quelli che definiscono
l’assetto delle competenze. Nel merito ritiene che il ricorso
regionale sarebbe carente di attualità dell’interesse ove
fosse vera la situazione di efficienza di tutela del territorio
sotto il profilo urbanistico-edilizio che la ricorrente
vorrebbe accreditare.
|
|
Considerato in diritto
|
|
|
| |
|
1. – Le Regioni Campania, Marche,
Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Friuli-Venezia
Giulia hanno impugnato l’art. 32 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti
per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento
dei conti pubblici), ed in particolare i commi:
1, 2, 3, 5, 14-20; 25-31; 32 e seguenti (reg. ric.
n. 76 del 2003); 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14-20;
24-41; (reg. ric. n. 81 del 2003); 1, 3, 5, 6, 9,
10, 14-20; 24, 25-40 (reg. ric. n. 82 del 2003);
1, 2, 3, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35, 37, 38,
40, nonché l’Allegato 1 (reg. ric. nn. 83, 87 del
2003); 1, 2, 3, 4, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35,
37, 38, 40, nonché l’Allegato 1 (reg. ric. n. 89
del 2003). La Regione Marche ha impugnato anche
l’art. 32 citato nel suo complesso. Le prospettazioni
contenute nei ricorsi introduttivi dei giudizi sollevano
rilievi di costituzionalità sostanzialmente analoghi
e sintetizzabili nella pretesa violazione dei seguenti
parametri costituzionali:
a) l’art. 117, quarto comma, della Costituzione
(nonché, secondo i ricorsi della Regione Campania,
l’art. 114 Cost.), in quanto la normativa impugnata
interverrebbe nella materia dell’edilizia, affidata
alla competenza residuale delle Regioni; ovvero,
in subordine, l’art. 117, quarto comma, Cost., in
quanto interverrebbe nella materia dell’urbanistica,
affidata alla competenza residuale delle Regioni
(così, in particolare, i ricorsi della Regione Campania
e della Regione Marche); ovvero, in via ulteriormente
subordinata, l’art. 117, terzo comma, Cost., in
quanto interverrebbe con una disciplina di dettaglio
in una materia, quale quella del “governo del territorio”,
affidata alla competenza concorrente di Stato e
Regioni, e non essendo, più in generale, la stessa
idea di condono edilizio idonea ad essere qualificata
quale principio fondamentale della materia;
b) l’art. 118 Cost., in quanto la disciplina del
condono edilizio determinerebbe la vanificazione
degli interventi di pianificazione e controllo locale,
nonché la necessità di apprestare appositi strumenti
urbanistici e soluzioni di governo del territorio
che tengano conto delle conseguenze della disciplina
statale impugnata, cosicché le Regioni e gli enti
locali sarebbero costretti a subire, anziché governare,
le destinazioni urbanistiche del territorio (così,
in particolare, i ricorsi della Regione Campania,
della Regione Marche e della Regione Toscana);
c) l’art. 77 Cost., dal momento che difetterebbero
i presupposti costituzionali per l’esercizio della
decretazione d’urgenza (così i ricorsi della Regione
Campania e della Regione Marche); difetterebbe inoltre
il requisito, costituzionalmente necessario, della
omogeneità del contenuto del decreto-legge (così
i ricorsi della Regione Campania); infine, il decreto-legge
sarebbe inidoneo a porre i principi fondamentali
di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.;
d) l’art. 119 Cost., e l’autonomia finanziaria delle
regioni e degli enti locali in esso contemplata,
in quanto il condono edilizio, disposto in vista
di esigenze finanziarie del bilancio statale, comporterebbe
spese particolarmente ingenti e di vario genere
a carico delle finanze delle autonomie territoriali,
a fronte di una compartecipazione al gettito delle
operazioni di condono che sarebbe decisamente esigua;
e) l’art. 25 Cost., in quanto la reiterazione con
cadenza novennale della sanatoria edilizia, implicando
“non solo la lesione del principio di legalità”,
ma ledendo “soprattutto la fiducia dei cittadini
sulla effettiva capacità degli organi pubblici di
garantire il rispetto dei valori costituzionali
coinvolti nella disciplina urbanistica ed edilizia”,
determinerebbe la violazione del principio di tassatività
e certezza delle norme penali (così i ricorsi della
Regione Marche);
f) l’art. 3 Cost., in quanto la disciplina in esame,
riaprendo ed estendendo i termini del condono, introdurrebbe
un sistema discriminatorio a svantaggio di coloro
che, rispettando la normativa, non hanno costruito
perché privi del titolo abilitativo, dovendo subire
però le conseguenze in termini di degrado urbanistico
del condono, trattando in modo uguale situazioni
diverse, ossia quella di chi ha costruito in base
ad un titolo legittimo e quella di chi ha costruito
abusivamente, e non consentendo “di riportare ad
uguaglianza, attraverso la sanzione, chi si è astenuto
da comportamenti illeciti e chi illecitamente li
ha compiuti”;
g) l’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza,
in quanto la reiterazione del condono edilizio farebbe
venir meno i caratteri di assoluta straordinarietà,
eccezionalità ed irripetibilità che soli, secondo
la giurisprudenza costituzionale, possono giustificare
la sanatoria; nel caso in questione mancherebbero
del tutto quelle circostanze eccezionali che, nelle
precedenti situazioni, hanno portato la Corte costituzionale
a ritenere giustificata la sanatoria; sarebbero
incisi numerosi principi costituzionali, senza però
che sia perseguito adeguatamente l’obiettivo della
stessa disciplina impugnata;
h) l’art. 97 Cost., ed in particolare i principi
di imparzialità dei pubblici poteri e di buon andamento
dell’amministrazione, che sarebbero frustrati dalla
inanità degli sforzi compiuti dalle amministrazioni
locali al fine di reprimere l’abusivismo;
i) l’art. 9 e l’art. 117, terzo comma, Cost. (che
sancisce la competenza regionale in tema di valorizzazione
dei beni ambientali), nonché il “principio costituzionale
di indisponibilità dei valori costituzionalmente
tutelati”, in quanto il valore costituzionale dell’ordinato
assetto del territorio non potrebbe “essere scambiato
con valori puramente finanziari”, come invece avviene
nel caso del condono edilizio;
j) gli artt. 9, 32, 41 e 42 Cost., dal momento che
la sanatoria prevista dalla disciplina impugnata
inciderebbe negativamente nei confronti di valori
costituzionali che tutti i livelli di governo e
in particolare le regioni hanno il diritto-dovere
di tutelare nella loro effettività, quali: i valori
paesistico-ambientali, il valore della salute, il
valore del corretto e ordinato svolgimento dell’attività
imprenditoriale in materia edilizia, la tutela del
diritto di proprietà (così i ricorsi della Regione
Marche);
k) il principio di leale collaborazione tra i diversi
livelli di governo, nonché l’art. 2 del d.lgs. 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione e ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali), che tale principio recepisce,
e il principio costituzionale che prescrive “la
partecipazione regionale al procedimento legislativo
delle leggi statali ordinarie, quando queste intervengano
in materia di competenza concorrente”, desumibile
dall’art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione), dal momento che, in sede di
adozione del decreto-legge, le autonomie regionali
non sono state consultate attraverso la Conferenza
Stato-Regioni;
l) il giudicato costituzionale, ed in particolare
le sentenze di questa Corte n. 427 del 1995, n.
416 del 1995, n. 231 del 1993, n. 369 del 1988 e
n. 302 del 1988, con cui sarebbe stato “attribuito
al regime di sanatoria […] carattere episodico e
delimitato temporalmente”, pena la illegittimità
costituzionale (così i ricorsi della Regione Campania);
m) l’art. 4, numero 12, e l’art. 8 della legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia), in riferimento all’autonomia
legislativa e amministrativa della Regione nella
materia urbanistica, in quanto le competenze regionali
in detta materia potrebbero essere legittimamente
vincolate solo dalla Costituzione, dai principi
generali dell’ordinamento giuridico e dalle norme
fondamentali di grande riforma economico-sociale,
tra le quali non potrebbe certo essere annoverata
la previsione di un condono edilizio.
|
| |
|
2. – Le ricorrenti hanno altresì
proposto, in via subordinata, le seguenti specifiche
censure:
n) il comma 26, lettera a), dell’art. 32 del d.l.
n. 269 del 2003, nella parte in cui subordina la
sanabilità alla legge regionale nel caso degli abusi
minori in zone non vincolate, sottraendo viceversa
alla decisione regionale gli abusi maggiori e gli
abusi minori in zone vincolate, violerebbe i principi
di eguaglianza e ragionevolezza, nonché gli artt.
117 e 118 Cost.;
o) il comma 25, “in quanto non eccettua dal condono
gli abusi per i quali il procedimento sanzionatorio
sia già iniziato”, violerebbe il principio di ragionevolezza,
poiché – una volta iniziato il procedimento sanzionatorio
– il condono edilizio non porterebbe alcun vantaggio
al pubblico interesse, né in termini di “uscita
allo scoperto” di situazioni di illegalità, né in
termini economici, poiché le sanzioni urbanistiche
sono essenzialmente di carattere pecuniario;
p) i commi 3, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35, lettere
b) e c), 37, 38, 40 e l’Allegato 1, in quanto con
disciplina dettagliata ed autoapplicativa stabiliscono
le modalità, i termini e le procedure relative al
condono edilizio, violerebbero l’art. 117 Cost.,
perché la competenza dello Stato a dettare norme
non cedevoli non sarebbe giustificata, nel caso
di specie, né da materie indicate dall’art. 117,
secondo comma, né dall’attrazione di funzioni amministrative
allo Stato in base all’art. 118;
q) i commi 25 e 35 violerebbero il principio di
ragionevolezza, in quanto la disciplina del comma
25 estende il condono agli abusi compiuti sino a
sei mesi prima dell’entrata in vigore del decreto-legge
impugnato (mentre nel caso dei due precedenti condoni
il termine era rispettivamente di un anno e di diciassette
mesi) e ciò renderebbe particolarmente difficile
distinguere le opere ultimate da quelle non ultimate,
complicando notevolmente l’attività di vigilanza
amministrativa; la disciplina risulterebbe collegata
al disposto del comma 35, in forza del quale è sufficiente,
ove l’opera abusiva non superi i 450 metri cubi,
una autocertificazione per la prova dello “stato
dei lavori”, consentendo così di far passare per
già costruite opere in corso di costruzione o ancora
da costruire;
r) il comma 25 violerebbe gli artt. 3, 9, 97, 117
e 118 Cost., nella parte in cui prevede un limite
di volume (750 metri cubi) per ogni singola richiesta
di sanatoria, senza però precisare che non sono
ammesse più richieste riferite alla medesima area;
s) il comma 37 violerebbe il principio di ragionevolezza,
dal momento che sarebbe “palese” il contrasto con
tale principio di una norma che sana gli abusi in
virtù del solo decorso del tempo con un meccanismo
di “silenzio-assenso”, nonché gli artt. 9, 97, 117
e 118 Cost. (e gli artt. 4 e 8 dello Statuto speciale
della Regione Friuli-Venezia Giulia), perché renderebbe
eventuale il controllo dei Comuni sull’ammissibilità
delle domande di condono, ledendo altresì le competenze
regionali in materia di governo del territorio;
t) i commi da 14 a 20 ed il comma 24, che disciplinano
la sanatoria degli abusi commessi sulle aree di
proprietà statale, facendola dipendere unicamente
dalla volontà e dalla decisione dello Stato proprietario,
senza dare alcuna rilevanza a quanto in merito stabilito
dal legislatore regionale, violerebbero l’art. 117
Cost., che affida alle Regioni la competenza a disciplinare
l’ammissibilità urbanistica degli interventi anche
sulle aree di proprietà dello Stato, nonché gli
artt. 118 e 119, perché la decisione sulla ammissibilità
della sanatoria viene riservata al soggetto proprietario
dell’area, senza possibilità di contraddittorio
con gli enti locali interessati e in assenza di
una previa intesa con le Regioni;
u) il comma 5, il quale affida al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti un ruolo di coordinamento
per l’applicazione della normativa sul condono,
violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., perché non
vi sarebbe alcuna esigenza unitaria in grado di
giustificare l’attribuzione ad un organo statale
di tale funzione, in una materia, come il “governo
del territorio”, attribuita alla competenza regionale;
v) il comma 6 violerebbe l’art. 118 Cost., perché
in una materia regionale determinerebbe la avocazione
di funzioni amministrative al centro senza prevedere,
come richiesto dalla sentenza n. 303 del 2003, l’intesa
con la Regione interessata, nonché l’art. 119 Cost.,
il quale non ammette finanziamenti vincolati alla
realizzazione di interventi scelti dal Ministro;
w) i commi 9 e 10 violerebbero gli artt. 118 e 119
Cost. per ragioni analoghe a quelle appena richiamate.
|
| |
|
3. – Le Regioni Campania, Marche,
Toscana ed Emilia-Romagna (quest’ultima con atto
separato, notificato il 9 febbraio 2004 e depositato
il 10 febbraio 2004) chiedono inoltre l’applicazione
dell’art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale), come sostituito dall’art. 9 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3), ritenendo sussistenti le
condizioni ivi previste perché la Corte possa sospendere
in via cautelare l’esecuzione della normativa impugnata.
|
| |
|
4. – Le Regioni Lazio, Marche, Toscana,
Umbria, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e
Campania hanno impugnato l’art. 32 del d.l. n. 269
del 2003, così come risultante dalla conversione
in legge ad opera della legge 24 novembre 2003,
n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell’andamento dei conti pubblici),
ed in particolare i commi: 1, 2, 3, 9, 14-23; 25,
26, 32-38; 41 e 42 (reg. ric. n. 6 del 2004); 1,
2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14-20; 24-41 (reg. ric. n.
8 del 2004); 1, 3, 5, 14-20; 25-43; 49-ter (reg.
ric. n. 10 del 2004); 1, 3, 25, 26, lettera a),
28, 32, 35, 37, 38, 40 e l’Allegato 1 (reg. ric.
n. 11 del 2004); 1, 3, 4, 25, 26, lettera a), 28,
32, 35, 37, 38, 40 e l’Allegato 1 (reg. ric. n.
12 del 2004); 1, 2, 3, 25, 26, lettera a), 28, 32,
35, 37, 38, 40 e l’Allegato 1 (reg. ric. n. 13 del
2004); 1, 2, 3, 5, 14-20; 25-50 (reg. ric. n. 14
del 2004). Le Regioni Marche e Campania hanno impugnato
anche l’art. 32 citato nel suo complesso.
Le ricorrenti ripropongono sostanzialmente le medesime
censure già sollevate nei confronti dell’art. 32
del d.l. n. 269 del 2003 nel testo originario, con
le seguenti precisazioni e aggiunte.
L’art. 77 Cost. sarebbe violato anche dalla legge
n. 326 del 2003, dal momento che la carenza dei
requisiti costituzionalmente previsti per la decretazione
d’urgenza si ripercuoterebbe, quale vizio in procedendo,
anche nei confronti della legge di conversione.
La Regione Marche lamenta la violazione dell’art.
79 Cost., in quanto il provvedimento normativo impugnato
costituirebbe, nella sostanza, una vera e propria
amnistia, adottata senza percorrere le vie del procedimento
aggravato previsto dalla citata disposizione costituzionale
L’art. 3 Cost. è invocato, nel ricorso della Regione
Lazio, anche in quanto la disciplina impugnata violerebbe
il principio di eguaglianza a causa della perdita
di valore degli immobili dei cittadini rispettosi
della legge conseguente alla immissione sul mercato
di immobili abusivi, nonché dell’aumento della pressione
fiscale a carico dei medesimi cittadini al fine
di reperire le risorse finanziarie volte alla realizzazione
delle opere di urbanizzazione.
Sempre secondo la Regione Lazio, il principio di
ragionevolezza, sancito dal medesimo art. 3 Cost.,
sarebbe violato anche perché dalla normativa risultante
dalle modifiche operate in sede di conversione e
derivante dalle abrogazioni disposte dalla legge
finanziaria per il 2004, emergerebbe chiaramente
che sarebbe rimasto soltanto il condono edilizio,
mentre sarebbero stati abrogati i fondi per la riqualificazione
urbanistica e ambientale, pur ritenuti evidentemente
insufficienti dalle Regioni, ciò che renderebbe
palese “la irragionevolezza e la scarsa attendibilità
del meccanismo congegnato attraverso le varie disposizioni
di cui all’art. 32, per realizzare finalità di reale
e credibile intento di riqualificazione del territorio”;
inoltre, la modifica dell’art. 32 della legge n.
47 del 1985 renderebbe applicabile il condono anche
alla pratiche restate inevase sotto l’egida di precedenti
condoni, con il risultato di realizzare l’effetto
di un «condono ‘open’».
Per quel che concerne le singole disposizioni contenute
nell’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, così come
risultante dalla conversione ad opera della legge
n. 326 del 2003, le Regioni ricorrenti ribadiscono
le censure già proposte nei confronti del testo
originario del decreto-legge, evidenziando, tuttavia,
alcuni profili nuovi di impugnazione connessi con
le modifiche normative introdotte dalla legge di
conversione.
Il comma 25 dell’art. 32 viene censurato in quanto,
prevedendo un limite massimo per la costruzione
abusiva considerata nel suo complesso pari a 3000
metri cubi, violerebbe gli artt. 3, 9, 97, 117 e
118 Cost., poiché non preciserebbe che non sono
ammesse più richieste riferite alla medesima area;
viene peraltro mantenuta ferma la censura rivolta
al medesimo comma 25 nella versione originaria del
d.l. n. 269 del 2003, in quanto gli emendamenti
introdotti in sede di conversione opererebbero soltanto
pro futuro.
Dei commi 9 e 10 si ribadisce il contrasto con l’art.
118 Cost., nonostante che il comma 9, nel testo
risultante a seguito della conversione, preveda
l’intesa con la Conferenza unificata, in quanto
risulterebbe comunque riconosciuta una priorità
alle aree oggetto di programmi di riqualificazione
approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.
Nei ricorsi suddetti si propone, infine, censura
avverso il comma 49-ter, introdotto in sede di conversione,
il quale, determinando l’accentramento della competenza
concernente le demolizioni in capo al prefetto,
violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost.;
ciò in quanto tale norma non esprimerebbe un principio
fondamentale, né del resto sarebbe giustificabile
in base ad esigenze unitarie, in quanto l’amministrazione
statale non sarebbe adeguata allo svolgimento di
tale funzione, non disponendo nemmeno dei dati per
effettuare il controllo degli interventi edilizi.
|
| |
|
5. – Le Regioni Campania, Marche,
Toscana ed Emilia-Romagna chiedono inoltre, anche
nei confronti dell’art. 32 come risultante dalle
modifiche operate in sede di conversione, l’applicazione
dell’art. 35 della legge n. 87 del 1953, come sostituito
dall’art. 9 della legge n. 131 del 2003, ritenendo
sussistenti le condizioni ivi previste perché la
Corte possa sospendere in via cautelare l’esecuzione
della normativa impugnata.
|
| |
|
6. – La Regione Basilicata ha impugnato,
con un unico ricorso, l’art. 32 del d.l. n. 269
del 2003, sia nel testo originario che nel testo
risultante dalla legge di conversione, esponendo
censure rivolte in generale nei confronti dell’intero
art. 32, e sostanzialmente corrispondenti, nel merito,
a quelle più sopra richiamate.
|
| |
|
7. – La Regione Toscana, con il ricorso
n. 10 del 2004, ha impugnato anche l’art. 14, commi
1 e 2, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito
della legge di conversione n. 326 del 2003, mentre
la Regione Emilia-Romagna, con il ricorso n. 13
del 2004, ha impugnato anche l’art. 21, nonché i
commi 21 e 22 dell’art. 32. Tali ultime disposizioni,
congiuntamente al comma 23, risultano impugnate
altresì dalla Regione Campania, con entrambi i propri
ricorsi (n. 76 del 2003 e n. 14 del 2004).
Per ragioni di omogeneità di materia, tali questioni
di costituzionalità verranno trattate separatamente
da quelle concernenti la disciplina del condono
edilizio di cui all’art. 32 sollevate con i medesimi
ricorsi e appena illustrate, per essere definite
con distinte decisioni di questa Corte.
|
| |
|
8. – In considerazione dell’identità
della materia, nonché dei profili di illegittimità
costituzionale fatti valere, i ricorsi, per la parte
relativa all’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, sia
nel testo originario, che in quello risultante dalla
conversione ad opera della legge n. 326 del 2003,
possono essere riuniti per essere decisi con un’unica
pronuncia.
|
| |
|
9. – Con ordinanza letta nella pubblica
udienza dell’11 maggio 2004 e allegata alla presente
sentenza, sono stati dichiarati inammissibili gli
interventi spiegati nel giudizio dai Comuni di Roma,
Salerno, Ischia e Lacco Ameno, dal CODACONS e dal
World Wide Fund for Nature (WWF) ONLUS.
|
| |
|
10. – Deve essere dichiarata l’inammissibilità
del ricorso n. 6 del 2004, proposto dalla Regione
Lazio, in quanto notificato al Presidente del Consiglio
dei ministri presso l’Avvocatura generale dello
Stato e non presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri (cfr., da ultimo, la sentenza n. 333 del
2000).
|
| |
|
11. – Il ricorso della Regione Basilicata
si rivolge genericamente nei confronti dell’intero
art. 32, pur motivando soltanto in relazione al
condono edilizio. È possibile tuttavia – non essendo
specificamente indicati i commi dell’articolo nei
cui confronti vengono rivolte le doglianze – interpretare
il ricorso come rivolto esclusivamente nei confronti
delle disposizioni che disciplinano il condono edilizio
(cfr., ad esempio, sentenza n. 15 del 2004).
Analogamente è da dirsi in relazione ai ricorsi
delle Regioni Marche e Campania, nella parte in
cui si rivolgono all’art. 32 nella sua interezza.
|
| |
|
12. – Inammissibili, invece, devono
essere ritenute le censure rivolte dalla Regione
Campania specificamente nei confronti dei commi
44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50 del d.l. n. 269 del
2003 e dei medesimi commi, nonché dei commi 49-bis
e 49-quater, del testo dell’art. 32 convertito dalla
legge n. 326 del 2003, in quanto non sorrette da
alcuna delle argomentazioni in diritto rinvenibili
nei ricorsi. Ciò a prescindere dal fatto che la
medesima Regione Campania, nel ricorso n. 14 del
2004 avverso il testo del decreto-legge così come
convertito in legge dalla legge n. 326 del 2003,
impugna erroneamente i commi 48 e 49, soppressi
in sede di conversione in legge.
Ancora, va esclusa l’ammissibilità delle censure
sollevate dalla Regione Marche, con i ricorsi n.
81 del 2003 e n. 8 del 2004, in relazione ai parametri
costituiti dagli artt. 32, 41 e 42 Cost., in quanto
non viene fornita alcuna motivazione autonoma rispetto
agli altri profili di doglianza. Del pari inammissibile
è la censura proposta dalla Regione Campania, con
i ricorsi n. 76 del 2003 e n. 14 del 2004, in riferimento
al parametro dell’art. 114 Cost., anch’essa non
motivata in alcun modo.
Il rilievo di incostituzionalità di cui alla sopra
indicata lettera h) – fondato sulla violazione dell’art.
97 Cost., in quanto i principi di imparzialità dei
pubblici poteri e di buon andamento dell’amministrazione
sarebbero frustrati dalla inanità degli sforzi compiuti
dalle amministrazioni locali al fine di reprimere
l’abusivismo – deve invece essere dichiarato inammissibile
perché eccessivamente generico.
Quanto alla censura concernente il comma 10 dell’art.
32, formulata in entrambi i ricorsi della Regione
Marche e nel ricorso della Regione Toscana avverso
il testo del d.l. n. 269 del 2003, ne va dichiarata
l’inammissibilità con riferimento al ricorso n.
8 del 2004 della Regione Marche per carenza di qualunque
autonoma motivazione, mentre le modifiche apportate
dalla legge di conversione debbono ritenersi satisfattive
delle doglianze prospettate delle ricorrenti in
relazione al testo originario del decreto-legge,
consentendo – in assenza di un’attuazione medio
tempore della norma impugnata – di dichiarare la
cessazione della materia del contendere (cfr., da
ultimo, ordinanza n. 137 del 2004).
|
| |
|
13. – Numerose tra le questioni proposte
dalle Regioni ricorrenti fanno riferimento a parametri
differenti da quelli specificamente concernenti
il riparto di competenze tra le stesse e lo Stato.
Non possono essere ritenute ammissibili le censure
relative ad aspetti che non siano potenzialmente
idonei “a determinare una vulnerazione delle attribuzioni
costituzionali delle Regioni o Province autonome
ricorrenti” (sentenza n. 303 del 2003; cfr., inoltre,
le sentenze n. 353 del 2001, n. 503 del 2000, n.
408 del 1998, n. 87 del 1996). Alla luce di tale
criterio deve essere dichiarata l’inammissibilità
della questione di cui alla sopra indicata lettera
f), secondo la quale la disciplina impugnata violerebbe
l’art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di
eguaglianza, perché discriminerebbe tra cittadini
rispettosi della legalità e cittadini che non lo
siano, in sfavore dei primi. È del tutto evidente,
infatti, che tale vizio non sarebbe in grado di
incidere in alcun modo sulla sfera di autonomia
delle ricorrenti. Per le medesime ragioni è inammissibile
anche la censura di cui alla sopra indicata lettera
e), secondo la quale la disciplina impugnata violerebbe
l’art. 25 Cost. e, in particolare, i principi di
legalità, tassatività e certezza delle norme penali.
|
| |
|
14. – Vanno disattese, invece, le
eccezioni di inammissibilità formulate dall’Avvocatura
dello Stato nei confronti delle censure di cui alle
sopra indicate lettere d) e t), secondo le quali
le Regioni non sarebbero legittimate a ricorrere
avverso la disciplina impugnata, in quanto pretenderebbero
di far valere competenze non solo proprie, ma anche
degli enti locali.
Infatti, la stretta connessione, in particolare
in materia urbanistica e in tema di finanza regionale
e locale, tra le attribuzioni regionali e quelle
delle autonomie locali consente di ritenere che
la lesione delle competenze locali sia potenzialmente
idonea a determinare una vulnerazione delle competenze
regionali. Ciò al di là del fatto che il nuovo quarto
comma dell’art. 123 Cost. ha configurato il Consiglio
delle autonomie locali come organo necessario della
Regione e che l’art. 32, secondo comma, della legge
n. 87 del 1953 (così come sostituito dall’art. 9,
comma 2, della legge n. 131 del 2003), ha attribuito
proprio a tale organo un potere di proposta alla
Giunta regionale relativo al promovimento dei giudizi
di legittimità costituzionale in via diretta contro
le leggi dello Stato.
|
| |
|
15. – Nel periodo intercorrente tra
l’approvazione della legge di conversione n. 326
del 2003 e la proposizione dei ricorsi nei confronti
di quest’ultima, è intervenuta la legge 24 dicembre
2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2004), che ha abrogato i commi 6, 9
e 24 dell’art. 32 in questione. Tale sopravvenienza
normativa, in considerazione del tenore delle censure
rivolte avverso le disposizioni menzionate, deve
essere ritenuta satisfattiva delle pretese regionali.
Conseguentemente, anche alla luce della evidente
inattuazione medio tempore di tali disposizioni,
deve essere dichiarata la cessazione della materia
del contendere riguardo alle predette censure.
|
| |
|
16. – A questo punto è possibile
passare ad esaminare i profili di merito delle rimanenti
censure prospettate dalle Regioni ricorrenti, tenendo
conto che i riferimenti che si faranno di seguito
alle disposizioni oggetto del giudizio devono intendersi
relativi, salvo diversa esplicita indicazione, al
testo dell’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 quale
convertito in legge dalla legge n. 326 del 2003.
|
| |
|
17. – In via preliminare appare opportuno
evidenziare alcune caratteristiche generali di questo
nuovo condono edilizio.
Malgrado la titolazione dell’art. 32 sia “Misure
per la riqualificazione urbanistica, ambientale
e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività
di repressione dell’abusivismo edilizio, nonché
per la definizione degli illeciti edilizi e delle
occupazioni delle aree demaniali”, l’oggetto fondamentale
di tale disposizione è la previsione e la disciplina
di un nuovo condono edilizio esteso all’intero territorio
nazionale, di carattere temporaneo ed eccezionale
rispetto all’istituto a carattere generale e permanente
del “permesso di costruire in sanatoria”, disciplinato
dagli artt. 36 e 45 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.
380 (Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia), ancorato a
presupposti in parte diversi e comunque sottoposto
a condizioni assai più restrittive.
Si tratta, peraltro, di un condono che si ricollega
sotto molteplici aspetti ai precedenti condoni edilizi
che si sono succeduti dall’inizio degli anni ottanta:
ciò è reso del tutto palese dai molteplici rinvii
contenuti nell’art. 32 alle norme concernenti i
precedenti condoni, ma soprattutto dal comma 25
dell’art. 32, il quale espressamente rinvia alle
disposizioni dei “capi IV e V della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni,
come ulteriormente modificate dall’art. 39 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni
e integrazioni”, disponendo che tale normativa,
come ulteriormente modificata dal medesimo art.
32, si applica “alle opere abusive” cui la nuova
legislazione appunto si riferisce. Attraverso questa
tecnica normativa, consistente nel rinvio alle disposizioni
dell’istituto del condono edilizio come configurato
in precedenza, si ha una esplicita saldatura fra
il nuovo condono ed il testo risultante dai due
precedenti condoni edilizi di tipo straordinario,
cui si apportano solo alcune limitate innovazioni.
Resta, in particolare, la caratteristica fondamentale
di mantenere collegato il condono penale con la
sanatoria amministrativa: l’integrale pagamento
dell’oblazione, oltre a costituire il presupposto
per l’estinzione dei reati edilizi, estingue anche
i relativi procedimenti di esecuzione delle sanzioni
amministrative (cfr. art. 38, secondo comma, della
legge n. 47 del 1985) e costituisce uno dei requisiti
per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria
(commi 32 e 37 dell’art. 32 in questione); ancora,
l’oblazione interamente corrisposta costituisce
condizione perché la sanatoria renda inapplicabili
le sanzioni amministrative, “ivi comprese le pene
pecuniarie e le sovrattasse previste per le violazioni
delle disposizioni in materia di imposte sui redditi
relativamente ai fabbricati abusivamente eseguiti”
(cfr. art. 38, quarto comma, della legge n. 47 del
1985).
Ciò non esclude, peraltro, che – ove sia stata effettuata
l’oblazione – pur in presenza di diniego di sanatoria,
si estinguano i reati edilizi e le sanzioni amministrative
consistenti nel pagamento di una somma di denaro
siano “ridotte in misura corrispondente all’oblazione
versata” (art. 39 della legge n. 47 del 1985).
Rispetto ai precedenti, l’attuale condono risulta
per alcuni profili più ristretto, dal momento che
il comma 25, relativamente alle nuove costruzioni
residenziali, pone un limite complessivo di 3.000
metri cubi ai volumi sanabili, e definisce analiticamente
le tipologie di abusi condonabili (comma 26 e Allegato
1), introducendo altresì alcuni nuovi limiti all’applicabilità
del condono (comma 27), che si aggiungono a quanto
previsto negli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del
1985. A fianco di tali previsioni, viene disciplinata
analiticamente la possibilità di sanare opere abusive
edificate su aree di proprietà dello Stato o facenti
parte del demanio statale o su aree gravate da diritti
di uso civico (commi da 14 a 20).
Il richiamo all’intero capo IV della legge n. 47
del 1985 rende applicabile anche al presente condono
la sospensione dei procedimenti amministrativi e
giurisdizionali disposta dall’art. 44 della legge
n. 47 del 1985, con effetto dalla data di entrata
in vigore del decreto e fino alla scadenza dei termini
fissati per la presentazione delle domande di sanatoria
[stabilito, come è noto, originariamente al 31 marzo
2004, quindi differito al 31 luglio 2004 dal decreto-legge
31 marzo 2004, n. 82 (Proroga di termini in materia
edilizia), convertito in legge ad opera della legge
28 maggio 2004 n. 141 (Conversione in legge del
decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante proroga
di termini in materia edilizia)].
La regolare e tempestiva presentazione di tale domanda
al Comune competente, nonché il versamento dell’oblazione,
“sospende il procedimento penale e quello per le
sanzioni amministrative” (art. 38, primo comma,
della legge n. 47 del 1985).
Il titolo abilitativo è rilasciato dal Comune, ove
non vi siano motivi ostativi (art. 35 della legge
n. 47 del 1985), ma il comma 37 dell’art. 32 del
d.l. n. 269 del 2003 dispone che il decorso di 24
mesi dalla consegna della documentazione, senza
che l’amministrazione abbia adottato un provvedimento
negativo, integra un’ipotesi di silenzio-assenso,
che equivale al rilascio del titolo abilitativo
in sanatoria.
Da notare, infine, che permane l’atipicità dell’oblazione
delineata da questa legislazione (e destinata all’erario
statale, ai sensi dell’art. 34, primo comma, della
legge n. 47 del 1985), che differisce sotto più
profili dall’istituto disciplinato in generale dagli
artt. 162 e 162-bis del codice penale, e la cui
quantificazione è determinata o forfetariamente
o in misura rapportata alla tipologia dell’abuso,
alla qualità degli immobili e alla superficie della
costruzione abusivamente realizzata (si veda, al
riguardo, la sentenza n. 369 del 1988).
Quanto al ruolo riconosciuto in questa legislazione
alle autonomie territoriali, i Comuni, principali
titolari dei poteri pianificatori in materia urbanistica
nonché dei poteri gestionali, ivi compreso – come
accennato – il “permesso di costruire in sanatoria”,
sono tenuti da questa legislazione a rilasciare
il titolo abilitativo in sanatoria (artt. 31 e 35,
quattordicesimo comma, della legge n. 47 del 1985),
anche per le opere edilizie contrastanti con i loro
atti di pianificazione. A seguito della sanatoria
sono altresì vincolati a rilasciare “il certificato
di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti
fissati da norme regolamentari, qualora le opere
sanate non contrastino con le disposizioni vigenti
in materia di sicurezza statica” (art. 35, diciottesimo
comma, della legge n. 47 del 1985).
Tutto ciò comporta, come già ricordato, prima la
sospensione del procedimento relativo alle sanzioni
amministrative, poi l’estinzione dei relativi procedimenti
di esecuzione, e infine, ove si giunga al rilascio
del titolo in sanatoria, la loro inapplicabilità.
Al tempo stesso, questo condono straordinario di
fatto esclude, o comunque limita fortemente, la
possibilità per i Comuni di rilasciare l’ordinario
“permesso di costruire in sanatoria”. Per quel che
concerne i maggiori costi che le amministrazioni
comunali devono affrontare, sia per lo svolgimento
delle procedure amministrative sia per la realizzazione
delle opere di urbanizzazione e in genere per gli
interventi di riqualificazione delle aree interessate
dalle opere abusive, l’art. 32 prevede il ricorso
a quattro diverse forme di introiti. La legge regionale
può disporre un incremento dell’oblazione fino al
massimo del 10 per cento della misura indicata dallo
stesso art. 32 (Tabella C dell’Allegato 1) “ai fini
della attivazione di politiche di repressione degli
abusi edilizi e per la promozione di interventi
di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni
di abusivismo edilizio”, nonché per l’effettuazione
di controlli periodici del territorio (comma 33).
La legge regionale, ancora, può incrementare “fino
al massimo del 100 per cento” gli oneri di concessione
relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria
(comma 34). La stessa amministrazione comunale può
aumentare fino ad un massimo del 10 per cento i
diritti ed oneri ordinariamente previsti per il
rilascio dei titoli abilitativi edilizi “da utilizzare
con le modalità di cui all’articolo 2, comma 46,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662” (comma 40).
Infine, il Ministero dell’economia attribuisce ai
Comuni il 50 per cento delle somme riscosse a conguaglio
dell’oblazione, “al fine di incentivare la definizione
delle domande di sanatoria” (comma 41).
La nuova normativa sul condono, peraltro, prevede
direttamente (al comma 38, che rinvia all’Allegato
1) la misura dell’anticipazione degli oneri concessori,
la cui determinazione è, invece, di competenza del
Comune e della legge regionale (cfr. art. 37 della
legge n. 47 del 1985, nonché art. 16 del d.P.R.
n. 380 del 2001).
Quanto alle Regioni, malgrado l’intervenuto accrescimento
dei loro poteri in conseguenza della riforma del
Titolo V della parte II della Costituzione, l’art.
32 del d.l. n. 269 del 2003 riserva loro ambiti
di intervento assai ristretti ed entro termini molto
esigui. Infatti, la normativa oggetto del presente
giudizio prevede che le Regioni mediante leggi possano
intervenire solo in questi limiti: per i soli illeciti
relativi ad opere di restauro e risanamento conservativo
o ad opere di manutenzione straordinaria realizzate
in aree non soggette ai vincoli di cui all’art.
32 della legge n. 47 del 1985, come modificato dal
comma 43 dell’impugnato art. 32, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina
qui esaminata, la Regione, con propria legge, può
determinare “la possibilità, le condizioni e le
modalità per l’ammissibilità a sanatoria di tali
tipologie di abuso edilizio” (comma 26, lettera
b); entro i medesimi sessanta giorni, possono anche
essere emanate “norme per la definizione del procedimento
amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo
edilizio in sanatoria” (comma 33); inoltre, nello
stesso termine, può essere previsto, tra l’altro,
“un incremento dell’oblazione fino al massimo del
10 per cento della misura determinata nella tabella
C” (comma 33); ancora, è possibile aumentare “gli
oneri di concessione relativi alle opere abusive
oggetto di sanatoria […] fino al massimo del 100
per cento”, nonché individuare modalità di attuazione
della norma secondo cui chi esegua in tutto o in
parte le opere di urbanizzazione primaria o secondaria
può detrarre dall’importo complessivo degli oneri
concessori quanto già versato a titolo di anticipazione
(comma 34); infine, si può prevedere l’obbligo di
allegare alla domanda di definizione dell’illecito
ulteriore documentazione rispetto a quella già determinata
dalla legge statale (comma 35, lettera c).
|
| |
|
18. – La pluralità ed eterogeneità
dei profili di costituzionalità sollevati dalle
ricorrenti rende opportuno esaminare, in via prioritaria,
le censure mosse nei confronti dell’intero istituto
disciplinato dall’art. 32 oggetto del presente giudizio
e delle sue caratteristiche complessive. A tale
riguardo, è ovviamente preliminare l’analisi dei
rilievi di costituzionalità relativi alla fonte
utilizzata.
Le Regioni ricorrenti hanno anzitutto impugnato
l’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 per asserito
contrasto con l’art. 77 Cost., sia per carenza dei
presupposti di necessità e urgenza, sia per la disomogeneità
del contenuto del decreto-legge, sia, infine, perché
il decreto-legge sarebbe inidoneo a porre i principi
fondamentali di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.
Inoltre, le ricorrenti hanno negato la legittimità
costituzionale della conversione in legge dell’art.
32 ad opera della legge n. 326 del 2003, in quanto
i vizi del decreto-legge si ripercuoterebbero come
vizi in procedendo sulla stessa legge di conversione.
Le questioni non sono fondate.
Per ciò che riguarda in particolare l’art. 32 nel
testo originario del decreto-legge n. 269 del 2003,
non può negarsi che la delicata materia del condono
edilizio potrebbe meritare una più meditata elaborazione
tramite l’ordinario procedimento di formazione delle
leggi; al tempo stesso, peraltro, potrebbero essere
addotti per questo particolare istituto anche alcuni
specifici motivi per un’immediata adozione ed entrata
in vigore del testo normativo, destinato ad avere
– come prima esposto – efficacia sulle procedure
giurisdizionali ed amministrative in corso, ma soprattutto
per evitare o ridurre spinte alla modifica del disegno
di legge sotto la pressione di interessi favorevoli
a nuove opere abusive.
Se a ciò si aggiunge che in questo caso sembra aver
pure pesato – seppur opinabilmente – la necessità
di inserire questo provvedimento in un assai più
ampio decreto-legge intitolato “Disposizioni urgenti
per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento
dei conti pubblici”, non può negarsi che ci si trovi
in un contesto nel quale la Corte costituzionale
non può rilevare un caso di “evidente mancanza”
dei presupposti di necessità e di urgenza prescritti
dal secondo comma dell’art. 77 Cost., secondo la
sua ormai consolidata giurisprudenza in materia
(fra le molte, cfr. da ultimo la sentenza n. 341
del 2003 e la sentenza n. 6 del 2004).
Quanto poi alla presunta carenza di omogeneità dell’oggetto
del decreto-legge, è sufficiente rilevare che non
si tratta di requisito costituzionalmente imposto
(seppur opportunamente previsto dal comma 3 dell’art.
15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina
dell’attività di Governo ed ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri”). In ordine alla pretesa
secondo la quale il decreto-legge sarebbe una fonte
strutturalmente inidonea alla posizione di principi
fondamentali, deve essere osservato che questa Corte
ha già più volte chiarito che “un decreto-legge
può di per sé costituire legittimo esercizio dei
poteri legislativi che la Costituzione affida alla
competenza statale, ivi compresa anche la determinazione
dei principi fondamentali nelle materie di cui al
terzo comma dell’art. 117 Cost.” (sentenza n. 6
del 2004).
Tali considerazioni, peraltro, valgono anche ad
escludere la lamentata violazione dell’art. 77 Cost.
da parte della legge di conversione, senza che occorra
in questa sede prendere in esame la possibilità
secondo la quale i vizi del decreto-legge relativi
alla carenza dei presupposti costituzionali per
la sua adozione si riverberino anche su quest’ultima
quali vizi in procedendo (sul punto, cfr. comunque
le sentenze n. 341 del 2003, n. 29 e n. 16 del 2002,
n. 398 del 1998 e n. 330 del 1996).
|
| |
|
19. – La Regione Marche, nel ricorso
contro l’art. 32 convertito dalla legge n. 326 del
2003, ha sollevato anche la questione di legittimità
costituzionale dell’intero istituto del condono
in riferimento alla presunta lesione dell’art. 79
Cost., così riproponendo una tesi che già più volte
in passato era stata sostenuta in atti introduttivi
di giudizi di legittimità costituzionale. In base
a tale ricostruzione, il condono costituirebbe in
realtà un tipo di amnistia impropria, che quindi
andrebbe prevista e disciplinata solo tramite una
legge conforme alle rigide prescrizioni di cui all’art.
79 Cost. La questione non è fondata.
L’assoluta mancanza di nuove argomentazioni a sostegno
del rilievo di costituzionalità sollevato, rispetto
a quelle già in passato affrontate da questa Corte,
induce a confermare gli esiti della precedente giurisprudenza:
se nella sentenza n. 369 del 1988 si era negata
la natura di amnistia impropria al condono, a causa
della “complessa fattispecie estintiva” del reato,
che “viene ad essere […] almeno di regola, costitutiva
(di effetti amministrativi) ed estintiva (di effetti
penali)”, e nella quale la non punibilità si produce
“soltanto a seguito delle manifestazioni di concrete
volontà degli interessati e dell’autorità amministrativa”,
nella sentenza n. 427 del 1995 – adottata dopo la
modificazione dell’art. 79 Cost. ad opera della
legge costituzionale 6 marzo 1992 n. 1 (Revisione
dell’articolo 79 della Costituzione in materia di
concessione di amnistia e indulto) – questa tesi
è stata esplicitamente confermata, sottolineandosi
inoltre come esistano nell’ordinamento casi di altre
leggi determinanti “lo stesso effetto estintivo
del reato prodotto dal condono edilizio”.
D’altra parte – come in precedenza evidenziato –
l’attuale testo dell’art. 45 del d.P.R. n. 380 del
2001 prevede un analogo effetto estintivo del reato
a seguito del rilascio del permesso di costruire
in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del medesimo
d.P.R.
|
| |
|
20. – In relazione alle censure di
ordine sostanziale che le ricorrenti muovono nei
confronti dell’intero istituto disciplinato nelle
disposizioni impugnate, nonostante alcune di esse
si rivolgano a contestare la stessa ammissibilità
di un condono edilizio, è opportuno prendere in
esame anzitutto i rilievi fondati sulla lamentata
violazione del sistema costituzionale delle competenze,
dal momento che tutte le Regioni ricorrenti contestano
primariamente la legittimità costituzionale dell’art.
32 sulle base delle proprie attribuzioni costituzionali
in tema di edilizia, di urbanistica o di governo
del territorio: se le Regioni ad autonomia ordinaria
lo fanno in riferimento ai commi terzo o quarto
dell’art. 117 e all’art. 118 Cost., la Regione Friuli-Venezia
Giulia lo fa in riferimento all’art. 4, numero 12,
e all’art. 8 della legge costituzionale n. 1 del
1963 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia).
Solo la Regione Campania e la Regione Marche sostengono
la tesi secondo la quale il condono edilizio inciderebbe
in una materia di competenza residuale delle Regioni
di cui al quarto comma dell’art. 117 Cost. (l’edilizia
o l’urbanistica), mentre tutte le Regioni ad autonomia
ordinaria ritengono che, ove la disciplina oggetto
del presente giudizio dovesse essere collocata nell’ambito
di una materia affidata alla competenza concorrente
di Stato e Regioni (nel caso di specie, “governo
del territorio”), comunque contrasterebbe con l’art.
117, terzo comma, Cost., per violazione dei limiti
posti da tale disposizione al legislatore statale.
Ciò, innanzi tutto, in quanto l’art. 32 detterebbe
una normativa di dettaglio, per di più intrinsecamente
non cedevole; in secondo luogo, a causa della circostanza
secondo la quale la stessa idea di condono edilizio,
in quanto disciplina eccezionale, non sarebbe idonea
ad essere qualificata quale principio fondamentale
della materia.
Inoltre, si sostiene che, anche non contestandosi
il pieno ed esclusivo potere del legislatore statale
in materia penale, che lo abilita ad escludere la
punibilità di determinate condotte, sarebbe inammissibile
che la legge statale incida contestualmente sulla
sanzionabilità amministrativa degli illeciti edilizi,
che invece spetta all’autonomia regionale in quanto
relativa alla disciplina del “governo del territorio”.
La Regione Friuli-Venezia Giulia sostiene che, disponendo
essa di competenza legislativa primaria in materia
di urbanistica, l’autonomia regionale in tale ambito
potrebbe essere legittimamente vincolata esclusivamente
dalla Costituzione, dai principi generali dell’ordinamento
giuridico e dalle norme fondamentali delle leggi
di grande riforma economico-sociale, tra le quali
non potrebbe essere annoverata la previsione di
un condono edilizio quale disciplinato dall’art.
32 anche sul versante della disciplina urbanistica.
A loro volta, alcune Regioni ad autonomia ordinaria
(la Regione Campania, la Regione Marche e la Regione
Toscana) evidenziano che alcune parti significative
della disciplina del condono di cui all’art. 32
contrasterebbero con il nuovo art. 118 Cost., specie
in riferimento al radicale svuotamento del principio
di sussidiarietà che deriverebbe dalla disciplina
impugnata in un ambito caratterizzato sia da funzioni
indubbiamente proprie delle regioni, che da un’area
di tradizionale titolarità di funzioni di gestione
amministrativa da parte dei Comuni. Né, certo, la
natura delle funzioni amministrative di gestione
in materia urbanistica potrebbe legittimare la loro
attribuzione al livello centrale in nome del principio
di adeguatezza, come dimostrato dalla stessa legislazione
sul condono, che le mantiene ai Comuni pur vincolandone
radicalmente l’esercizio.
I suddetti rilievi appaiono in parte fondati, secondo
quanto meglio di seguito specificato.
Il condono edilizio di tipo straordinario, quale
finora configurato nella nostra legislazione, appare
essenzialmente caratterizzato dalla volontà dello
Stato di intervenire in via straordinaria sul piano
della esenzione dalla sanzionabilità penale nei
riguardi dei soggetti che, avendo posto in essere
determinate tipologie di abusi edilizi, ne chiedano
il condono tramite i Comuni direttamente interessati,
assumendosi l’onere del versamento della relativa
oblazione e dei costi connessi all’eventuale rilascio
del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, appositamente
previsto da questa legislazione.
Non vi è dubbio sul fatto che solo il legislatore
statale può incidere sulla sanzionabilità penale
(per tutte, v. la sentenza n. 487 del 1989) e che
esso, specie in occasione di sanatorie amministrative,
dispone di assoluta discrezionalità in materia “di
estinzione del reato o della pena, o di non procedibilità”
(sentenze n. 327 del 2000, n. 149 del 1999 e n.
167 del 1989). Peraltro, la circostanza che il comune
sia titolare di fondamentali poteri di gestione
e di controllo del territorio rende necessaria la
sua piena collaborazione con gli organi giurisdizionali,
poiché, come questa Corte ha affermato, “il giudice
penale non ha competenza ‘istituzionale’ per compiere
l’accertamento di conformità delle opere agli strumenti
urbanistici” (sentenza n. 370 del 1988). Tale doverosa
collaborazione per concretizzare la scelta del legislatore
statale di porre in essere un condono penale si
impone quindi su tutto il territorio nazionale,
inerendo alla strumentazione indispensabile per
dare effettività a tale scelta.
Al tempo stesso rileva la parallela sanatoria amministrativa,
anche attraverso la previsione da parte del legislatore
statale di uno straordinario titolo abilitativo
edilizio, a causa dell’evidente interesse di coloro
che abbiano edificato illegalmente ad un condono
su entrambi i versanti, quello penale e quello amministrativo;
ma sul piano della sanatoria amministrativa i vincoli
che legittimamente possono imporsi all’autonomia
legislativa delle Regioni, ordinarie e speciali,
non possono che essere quelli ammissibili sulla
base rispettivamente delle disposizioni contenute
nel nuovo art. 117 Cost. e degli statuti speciali.
Per ciò che riguarda l’art. 117 Cost., la giurisprudenza
di questa Corte ha già chiarito (cfr. le sentenze
n. 303 e n. 362 del 2003) che nei settori dell’urbanistica
e dell’edilizia i poteri legislativi regionali sono
senz’altro ascrivibili alla nuova competenza di
tipo concorrente in tema di “governo del territorio”.
E se è vero che la normativa sul condono edilizio
di cui all’impugnato art. 32 certamente tocca profili
tradizionalmente appartenenti all’urbanistica e
all’edilizia, è altresì innegabile che essa non
si esaurisce in tali ambiti specifici ma coinvolge
l’intera e ben più ampia disciplina del “governo
del territorio” – che già questa Corte ha ritenuto
comprensiva, in linea di principio, di “tutto ciò
che attiene all’uso del territorio e alla localizzazione
di impianti o attività” (cfr. sentenza n. 307 del
2003) – ossia l’insieme delle norme che consentono
di identificare e graduare gli interessi in base
ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili
del territorio. Se poi si considera anche l’indubbio
collegamento della disciplina con la materia della
“valorizzazione dei beni culturali ed ambientali”,
appare evidente che alle Regioni è oggi riconosciuta
al riguardo una competenza legislativa più ampia,
per oggetto, di quella contemplata nell’originario
testo dell’art. 117 Cost.; ciò – è bene ricordarlo
– mentre le potestà legislative dello Stato di tipo
esclusivo, di cui al secondo comma dell’art. 117
Cost., sono state consapevolmente inserite entro
un elenco conchiuso.
Inoltre, nel nuovo art. 118 Cost. per la prima volta
si è stabilito che, in virtù del principio di sussidiarietà
garantito in una disposizione costituzionale, i
Comuni sono normalmente titolari delle funzioni
di gestione amministrativa, riconoscendosi inoltre
che “i Comuni, le Province e le Città metropolitane
sono titolari di funzioni amministrative proprie”.
A sua volta, il quarto comma del nuovo art. 119
Cost. per la prima volta afferma che le normali
entrate dei Comuni devono consentire “di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”.
Tutto ciò implica necessariamente che, in riferimento
alla disciplina del condono edilizio (per la parte
non inerente ai profili penalistici, integralmente
sottratti al legislatore regionale, ivi compresa
– come già affermato in precedenza – la collaborazione
al procedimento delle amministrazioni comunali),
solo alcuni limitati contenuti di principio di questa
legislazione possono ritenersi sottratti alla disponibilità
dei legislatori regionali, cui spetta il potere
concorrente di cui al nuovo art. 117 Cost. (ad esempio
certamente la previsione del titolo abilitativo
edilizio in sanatoria di cui al comma 1 dell’art.
32, il limite temporale massimo di realizzazione
delle opere condonabili, la determinazione delle
volumetrie massime condonabili). Per tutti i restanti
profili è invece necessario riconoscere al legislatore
regionale un ruolo rilevante – più ampio che nel
periodo precedente – di articolazione e specificazione
delle disposizioni dettate dal legislatore statale
in tema di condono sul versante amministrativo.
Al tempo stesso, se i Comuni possono, nei limiti
della legge, provvedere a sanare sul piano amministrativo
gli illeciti edilizi, viene in evidente rilievo
l’inammissibilità di una legislazione statale che
determini anche la misura dell’anticipazione degli
oneri concessori e le relative modalità di versamento
ai Comuni; d’altronde, l’ordinaria disciplina vigente
attribuisce il potere di determinare l’ammontare
degli oneri concessori agli stessi Comuni, sulla
base della legge regionale (art. 16 del d.P.R. n.
380 del 2001).
Per ciò che riguarda le Regioni ad autonomia particolare,
ove nei rispettivi statuti si prevedano competenze
legislative di tipo primario, lo spazio di intervento
affidato al legislatore regionale appare maggiore,
perché in questo caso possono operare solo il limite
della “materia penale” (comprensivo delle connesse
fasi procedimentali) e quanto è immediatamente riferibile
ai principi di questo intervento eccezionale di
“grande riforma” (il titolo abilitativo edilizio
in sanatoria, la determinazione massima dei fenomeni
condonabili), mentre spetta al legislatore regionale
la eventuale indicazione di ulteriori limiti al
condono, derivanti dalla sua legislazione sulla
gestione del territorio: d’altra parte, su questo
piano esiste il precedente costituito dalla sentenza
di questa Corte n. 418 del 1995, pronunciata appunto
in relazione al rapporto tra le competenze statali
relative al condono edilizio del 1994 e le competenze
della Provincia autonoma di Trento, dotata in materia
di potestà legislativa primaria.
È significativo che questa stessa sentenza prendesse
positivamente atto dell’avvenuta adozione, nelle
more del giudizio, della legge della Provincia autonoma
di Trento 18 aprile 1995, n. 5 (Definizione agevolata
delle violazioni edilizie – condono edilizio), che,
determinando “disposizioni di coordinamento per
l’applicazione nel territorio nella Provincia delle
norme contenute nell’articolo 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724”, subordinava la sanabilità
amministrativa delle opere abusive anche al rispetto
di tutta una serie di vincoli determinati dalla
legislazione provinciale (cfr., in particolare,
gli artt. 1 e 8), da accertare tramite speciali
procedimenti dell’amministrazione provinciale, con
esiti vincolanti per le amministrazioni comunali
(cfr. gli artt. 5, 6 e 7).
Questa legislazione conferma, in una particolare
realtà territoriale, quella che è una più generale
caratteristica della legislazione sul condono, nella
quale normalmente quest’ultimo ha effetti sia sul
piano penale che sul piano delle sanzioni amministrative,
ma che non esclude la possibilità che le procedure
finalizzate al conseguimento dell’esenzione dalla
punibilità penale si applichino ad un maggior numero
di opere edilizie abusive rispetto a quelle per
le quali operano gli effetti estintivi degli illeciti
amministrativi; ciò è reso d’altra parte evidente
nelle disposizioni dello stesso Capo IV della legge
n. 47 del 1985, e successive modificazioni e integrazioni,
che nell’art. 38 disciplina separatamente, al secondo
ed al quarto comma, i presupposti del condono penale
(il versamento dell’intera oblazione) ed amministrativo
(il conseguimento del titolo abilitativo in sanatoria)
e nell’art. 39 prevede che, ove si sia effettuata
l’oblazione, si produca comunque l’estinzione dei
reati anche ove “le opere non possano conseguire
la sanatoria”.
D’altra parte, anche l’art. 32 impugnato prevede,
al comma 36, i presupposti per il verificarsi dell’effetto
estintivo penale, mentre i diversi presupposti per
il conseguimento del titolo abilitativo in sanatoria
sono regolati dal comma 37, così confermando che
i due effetti possono essere indipendenti l’uno
dall’altro, dal momento che l’effetto penale si
produce a prescindere dall’intervenuta concessione
della sanatoria amministrativa e anche se la sanatoria
amministrativa non possa essere concessa.
|
| |
|
21. – L’insieme delle considerazioni
fin qui sviluppate induce a ritenere alcune
parti della nuova disciplina del condono
edilizio contenuta nell’art. 32 impugnato
contrastanti con gli artt. 117 e 118 Cost.,
per ciò che riguarda le Regioni ad autonomia
ordinaria, nonché con gli artt. 4, numero
12, e 8 della legge costituzionale n. 1
del 1963, per ciò che riguarda la Regione
Friuli-Venezia Giulia: ciò perché questa
norma, in particolare, comprime l’autonomia
legislativa delle Regioni, impedendo loro
di fare scelte diverse da quelle del legislatore
nazionale, ancorché nell’ambito dei principi
legislativi da questo determinati.
L’individuazione di profili di sicura competenza
statale nella disciplina in esame, sia per
la parte relativa agli aspetti penalistici
sia per la parte relativa alla determinazione
dei principi fondamentali sul governo del
territorio, inducono questa Corte ad una
dichiarazione di illegittimità costituzionale
solo parziale, limitandola a quelle disposizioni
del testo legislativo che, in contraddizione
con gli stessi enunciati dell’art. 32 (il
comma 3 afferma che “le condizioni, i limiti
e le modalità del rilascio del predetto
titolo abilitativo sono stabilite dal presente
articolo e dalle normative regionali”, mentre
il comma 4 stabilisce che “sono in ogni
caso fatte salve le competenze delle Regioni
a statuto speciale e delle Province autonome
di Trento e di Bolzano”), escludono il legislatore
regionale da ambiti materiali che invece
ad esso spettano, sulla base delle disposizioni
costituzionali e statutarie.
Il riconoscimento in capo alle regioni di
adeguati poteri legislativi, da esercitare
entro termini congrui, rafforza indirettamente
anche il ruolo dei Comuni, dal momento che
indubbiamente questi possono influire sul
procedimento legislativo regionale in materia,
sia informalmente sia, in particolare, usufruendo
dei vari strumenti di partecipazione previsti
dagli statuti e dalla legislazione delle
Regioni (in anticipazione o in attuazione
di quanto ora previsto dal nuovo quarto
comma dell’art. 123 Cost.).
Alla stregua di quanto sopra detto, deve
essere dichiarato costituzionalmente illegittimo
anzitutto il comma 26 dell’art. 32, nella
parte in cui non prevede che la legge regionale
possa determinare la possibilità, le condizioni
e le modalità per l’ammissibilità a sanatoria
di tutte le tipologie di abuso edilizio
di cui all’Allegato 1 del d.l. n. 269 del
2003.
Analoga dichiarazione di illegittimità costituzionale
va pronunziata per il comma 25 dell’art.
32, nella parte in cui non prevede che la
legge regionale di cui al comma 26 possa
determinare limiti volumetrici inferiori
a quelli indicati nella medesima disposizione.
In terzo luogo, i possibili diversi limiti
opponibili dalla legge regionale non possono
non riguardare anche quelle opere situate
nel territorio regionale cui i commi 14
e seguenti dell’art. 32 rendono applicabile
il condono, malgrado si tratti di beni che
insistono su aree di proprietà dello Stato
o facenti parte del demanio statale: da
ciò la dichiarazione di illegittimità costituzionale
del comma 14, nella parte in cui non prevede
che la legge regionale di cui al comma 26
si applichi anche a questa categoria particolare
di opere.
In quarto luogo, appare del tutto incongrua,
rispetto alla complessità delle scelte spettanti
alle autonomie regionali, la determinazione
nel comma 33 di un termine perentorio di
sessanta giorni – connesso alla previsione
di cui alla lettera b) del comma 26 – entro
il quale le Regioni dovrebbero esercitare
il loro potere normativo; da ciò la dichiarazione
di illegittimità costituzionale dell’inciso
“entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto” e la necessità
che esso sia sostituito con il rinvio esplicito
alla legge regionale di cui al comma 26.
In quinto luogo, va altresì dichiarata la
incostituzionalità del comma 37, nella parte
in cui non prevede che la legge regionale
di cui al comma 26 possa disciplinare diversamente
gli effetti del silenzio, protratto oltre
il termine ivi previsto, del Comune cui
gli interessati abbiano presentato la documentazione
richiesta.
In sesto luogo, va dichiarata l’illegittimità
costituzionale del comma 38, nella parte
in cui prevede che sia l’Allegato 1 dello
stesso d.l. n. 269 del 2003, anziché la
legge regionale di cui al comma 26, a determinare
la misura dell’anticipazione degli oneri
concessori, nonché le relative modalità
di versamento; conseguentemente, è da dichiarare
costituzionalmente illegittimo lo stesso
Allegato 1, nelle parti in cui determina
la misura dell’anticipazione degli oneri
concessori e le relative modalità di versamento.
In settimo luogo, deve essere dichiarata
l’illegittimità costituzionale dell’art.
32 impugnato, nella parte in cui non prevede
che la legge regionale di cui al comma 26
debba essere emanata entro un congruo termine
da stabilirsi ad opera del legislatore statale.
Infatti, il necessario riconoscimento del
ruolo legislativo delle regioni nella attuazione
della legislazione sul condono edilizio
straordinario esige, ai fini dell’operatività
della normativa in esame, che il legislatore
nazionale provveda alla rapida fissazione
di un termine, che dovrà essere congruo
perché le regioni e le province autonome
possano determinare tutte le specificazioni
cui sono chiamate dall’art. 32 – quale risultante
dalla presente sentenza – sulla base del
dettato costituzionale e dei rispettivi
statuti speciali. Il legislatore nazionale
dovrà inoltre provvedere a ridefinire i
termini previsti, per gli interessati, nei
commi 15 e 32 dell’art. 32, nonché nell’Allegato
1 al d.l. n. 269 del 2003, convertito in
legge ad opera della legge n. 326 del 2003,
di recente già prorogati dal d.l. n. 82
del 2004, convertito dalla legge n. 141
del 2004 (ciò ovviamente facendo salve le
domande già presentate). È peraltro evidente
che la facoltà degli interessati di presentare
la domanda di condono dovrà essere esercitabile
in un termine ragionevole a partire dalla
scadenza del termine ultimo posto alle Regioni
per l’esercizio del loro potere legislativo.
In considerazione della particolare struttura
del condono edilizio straordinario qui esaminato,
che presuppone un’accentuata integrazione
fra il legislatore statale ed i legislatori
regionali, l’adozione della legislazione
da parte delle Regioni appare non solo opportuna,
ma doverosa e da esercitare entro il termine
determinato dal legislatore nazionale; nell’ipotesi
limite che una Regione o Provincia autonoma
non eserciti il proprio potere legislativo
in materia nel termine massimo prescritto,
a prescindere dalla considerazione se ciò
costituisca, nel caso concreto, un’ipotesi
di grave violazione della leale cooperazione
che deve caratterizzare i rapporti fra Regioni
e Stato, non potrà che trovare applicazione
la disciplina dell’art. 32 e dell’Allegato
1 del d.l. n. 269 del 2003, così come convertito
in legge dalla legge n. 326 del 2003 (fatti
salvi i nuovi termini per gli interessati).
Le suddette considerazioni assorbono i rilievi
mossi contro i commi 1, 2, 3 e 4 dell’art.
32.
|
| |
|
22. – Le conclusioni appena
raggiunte circa la parziale illegittimità
costituzionale delle disposizioni impugnate
per violazione delle attribuzioni costituzionalmente
riconosciute alle autonomie regionali non
possono non influire sulla valutazione delle
ulteriori e più generali censure di ordine
sostanziale proposte dalle Regioni ricorrenti.
|
| |
|
23. – Alcune delle Regioni
ricorrenti contestano la complessiva legittimità
costituzionale della nuova legislazione
sul condono edilizio poiché opererebbe un
illegittimo bilanciamento fra valori costituzionali
primari ed altri interessi pubblici: in
particolare, si sacrificherebbe irrimediabilmente
la tutela dei beni ambientali e paesaggistici
di cui al secondo comma dell’art. 9 Cost.,
così violando anche l’art. 117, terzo comma,
Cost., che affida alla competenza regionale
la valorizzazione dei beni ambientali. La
giurisprudenza costituzionale avrebbe elaborato
un “principio costituzionale di indisponibilità
dei valori costituzionalmente tutelati”;
conseguentemente, il valore costituzionale
di un ordinato assetto del territorio non
potrebbe “essere scambiato con valori puramente
finanziari”, come invece avverrebbe nel
caso della sanatoria edilizia.
La questione non è fondata.
Non v’è dubbio che gli interessi coinvolti
nel condono edilizio, in particolare quelli
relativi alla tutela del paesaggio come
“forma del territorio e dell’ambiente”,
siano stati ripetutamente qualificati da
questa Corte come “valori costituzionali
primari” (cfr., tra le molte, le sentenze
n. 151 del 1986, n. 359 e n. 94 del 1985);
primarietà che la stessa giurisprudenza
costituzionale ha esplicitamente definito
come “insuscettibilità di subordinazione
ad ogni altro valore costituzionalmente
tutelato, ivi compresi quelli economici”
(in questi termini, v. sentenza n. 151 del
1986). Tale affermazione rende evidente
che questa “primarietà” non legittima un
primato assoluto in una ipotetica scala
gerarchica dei valori costituzionali, ma
origina la necessità che essi debbano sempre
essere presi in considerazione nei concreti
bilanciamenti operati dal legislatore ordinario
e dalle pubbliche amministrazioni; in altri
termini, la “primarietà” degli interessi
che assurgono alla qualifica di “valori
costituzionali” non può che implicare l’esigenza
di una compiuta ed esplicita rappresentazione
di tali interessi nei processi decisionali
all’interno dei quali si esprime la discrezionalità
delle scelte politiche o amministrative.
Il bilanciamento che nel caso di specie
verrebbe in considerazione, secondo le ricorrenti,
è quello tra i valori tutelati in base all’art.
9 Cost. e le esigenze di finanza pubblica;
a questo proposito, però, le Regioni ritengono
che nella disciplina impugnata si opererebbe
una totale e definitiva compromissione dell’interesse
paesistico-ambientale: ciò in quanto uno
dei due interessi (quello relativo alla
tutela dell’ambiente, del paesaggio e del
territorio) apparirebbe, a differenza dell’altro,
sacrificato in via del tutto definitiva
(e ciò a differenza di altri condoni, come
quello fiscale, che pure comportano effetti
di clemenza penale).
In realtà, questa Corte, nella sua copiosa
giurisprudenza in tema di condono edilizio,
ha più volte riconosciuto – in particolare
nella sentenza n. 85 del 1998 – come in
un settore del genere vengano in rilievo
una pluralità di interessi pubblici, che
devono necessariamente trovare un punto
di equilibrio, poiché il fine di questa
legislazione è quello di realizzare un contemperamento
dei valori in gioco: quelli del paesaggio,
della cultura, della salute, della conformità
dell’iniziativa economica privata all’utilità
sociale, della funzione sociale della proprietà
da una parte, e quelli, pure di fondamentale
rilevanza sul piano della dignità umana,
dell’abitazione e del lavoro, dall’altra
(sentenze n. 302 del 1996 e n. 427 del 1995).
Alla luce di tali considerazioni, la disciplina
del condono edilizio di cui all’art. 32
impugnato, come risultante dalle già argomentate
dichiarazioni di illegittimità costituzionale
parziale (che ne determinano, tra l’altro,
la sostanziale discontinuità rispetto ai
precedenti condoni del 1985 e del 1994),
non appare, allo stato attuale, in contrasto
con la primarietà dei valori sanciti nell’art.
9 Cost. È infatti evidente che la tutela
di un fondamentale valore costituzionale
sarà tanto più effettiva quanto più risulti
garantito che tutti i soggetti istituzionali
cui la Costituzione affida poteri legislativi
ed amministrativi siano chiamati a contribuire
al bilanciamento dei diversi valori in gioco.
E il doveroso riconoscimento alla legislazione
regionale di un ruolo specificativo – all’interno
delle scelte riservate al legislatore nazionale
– delle norme in tema di condono contribuisce
senza dubbio a rafforzare la più attenta
e specifica considerazione di quegli interessi
pubblici, come la tutela dell’ambiente e
del paesaggio, che sono – per loro natura
– i più esposti a rischio di compromissione
da parte delle legislazioni sui condoni
edilizi.
|
| |
|
24. – Non pochi rilievi di
costituzionalità sollevati dalle Regioni
concernono la violazione dell’art. 3 Cost.,
sotto il profilo della pretesa irragionevolezza
del nuovo condono edilizio, in relazione
ad una serie di elementi convergenti, essenzialmente
caratterizzati dalla mancata considerazione,
da parte del legislatore statale, dei mutamenti
che si sono prodotti nel periodo più recente
nella legislazione e nella gestione urbanistica.
In sostanza, la attuale disciplina in tema
di condono edilizio si porrebbe in contrasto
con il principio di ragionevolezza, poiché
mancherebbero del tutto quelle circostanze
eccezionali che, nelle precedenti situazioni,
avevano portato la Corte costituzionale
a ritenere giustificata la sanatoria; inoltre,
l’irragionevolezza scaturirebbe dalla inidoneità
intrinseca dello strumento rispetto agli
scopi perseguiti in modo esplicito o implicito.
Le predette argomentazioni sono basate sulla
circostanza secondo la quale, nelle precedenti
occasioni, il condono era stato ritenuto
strumento costituzionalmente accettabile
in quanto inteso come “chiusura di una epoca
di illegalità e punto di partenza di una
nuova legalità”; e ciò in considerazione
sia delle caratteristiche della normativa
urbanistica allora in vigore, che appariva
arcaica e farraginosa, sia della evidente
incapacità dei Comuni di assicurare il rispetto
della medesima normativa.
Secondo le ricorrenti, invece, occorrerebbe
prendere atto che – al momento attuale –
da una parte la ripetizione nel tempo del
condono vanificherebbe i suoi effetti positivi,
rinviando di continuo il punto di “ripartenza”
della nuova legalità, mentre, dall’altra,
sarebbe venuta meno quella situazione di
farraginosità normativa che aveva giustificato
la sanatoria del 1985 e che già nel 1994
(sentenza n. 427 del 1995) non era più considerata
elemento rilevante. Inoltre, nel periodo
più recente si sarebbe potuto registrare
non solo il consolidamento della nuova legislazione
urbanistica, specie tramite l’adozione del
testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia di cui
al d.P.R. n. 380 del 2001, ma anche un significativo
incremento delle attività di repressione
degli illeciti edilizi e dunque un aumento
del tasso complessivo di legalità nel settore.
Conseguentemente, la disciplina di sanatoria
in esame, per le ricorrenti, da un lato
sarebbe priva degli antichi presupposti
che ne potevano sorreggere l’intrinseca
adeguatezza rispetto agli obiettivi di riassetto
del territorio, dall’altro assumerebbe inevitabilmente
una potenzialità dannosa rispetto ai medesimi
obiettivi, poiché si vanificherebbe quanto
fino ad oggi è stato realizzato con il decisivo
apporto delle autonomie territoriali.
In relazione agli obiettivi impliciti (l’entrata
finanziaria), le Regioni ricorrenti affermano
che la quantificazione delle risorse acquisibili
alle casse dello Stato risulterebbe fondata
su elementi assolutamente incerti e aleatori;
in secondo luogo, si afferma che alle entrate
programmate dovrebbero corrispondere certamente
ingenti oneri di spesa aggiuntiva a carico
degli enti territoriali per la realizzazione
delle opere di urbanizzazione e per la riqualificazione
del territorio, oneri che non sarebbero
stati stimati esattamente dal legislatore
statale, così impedendo ogni corretto bilanciamento
dei valori costituzionali in gioco.
Le questioni, nei termini appena precisati,
non sono fondate.
Questa Corte, nella già richiamata giurisprudenza
in tema di condono edilizio, ha più volte
messo in evidenza che fondamento giustificativo
di questa legislazione è stata la necessità
di “chiudere un passato illegale” in attesa
di poter infine giungere ad una repressione
efficace dell’abusivismo edilizio, pur se
non sono state estranee a simili legislazioni
anche “ragioni contingenti e straordinarie
di natura finanziaria” (tra le altre, cfr.
sentenze n. 256 del 1996, n. 427 del 1995
e n. 369 del 1988, nonché ordinanza n. 174
del 2002). Ciò a giustificazione di un provvedimento
normativo senza dubbio eccezionale e straordinario,
che deve trovare la propria ratio sia nella
“persistenza del fenomeno dell’abusivismo,
con conseguente esigenza di recupero della
legalità”, sia nella imputabilità di tale
fenomeno di abusivismo “almeno in parte,
proprio alla scarsa incisività e tempestività
dell’azione di controllo del territorio
da parte degli enti locali e delle Regioni”
(cfr. sentenza n. 256 del 1996 e, analogamente,
sentenze n. 302 del 1996 e n. 270 del 1996).
Su questo piano, non può negarsi che la
legislazione statale negli ultimi anni sia
profondamente mutata, prevedendo ormai strumenti
preventivi e repressivi adeguati, e che
abbia trovato anche una sua relativa stabilizzazione
nel recente testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia
adottato con d.P.R. n. 380 del 2001 (non
a caso, il comma 2 dello stesso art. 32
impugnato si riferisce appunto – seppur
con norma contestata dalle ricorrenti ed
alla quale si farà riferimento oltre – a
questo testo unico come ad una fonte idonea
a creare discontinuità nella stessa legittimazione
ad adottare un condono edilizio).
Al tempo stesso, non poche realtà comunali
e regionali sembrano aver assunto linee
di politica amministrativa e legislativa
coerenti con un’azione di contrasto dell’abusivismo
edilizio, anche se certo non in modo omogeneo
in tutto il territorio nazionale. In realtà,
la giurisprudenza di questa Corte ha sempre
considerato ogni condono edilizio, che incide
– come si è ripetutamente sottolineato –
sulla sanzionabilità penale e sulla stessa
certezza del diritto, nonché sulla tutela
di valori essenziali come il paesaggio e
l’equilibrato sviluppo del territorio, solo
come un istituto “a carattere contingente
e del tutto eccezionale” (in tale senso,
ad esempio, sentenze n. 427 del 1995 e n.
416 del 1995), ammissibile solo “negli stretti
limiti consentiti dal sistema costituzionale”
(sentenza n. 369 del 1988), dovendo in altre
parole “trovare giustificazione in un principio
di ragionevolezza” (sentenza n. 427 del
1995).
Pertanto questa Corte, specie dinanzi alla
sostanziale reiterazione – tramite l’art.
39 della legge n. 724 del 1994 – del condono
edilizio degli anni ottanta, più volte ha
ammonito che non avrebbe superato il vaglio
di costituzionalità una ulteriore reiterazione
sostanziale della preesistente legislazione
del condono (fra le molte, cfr. sentenze
n. 427 del 1995 e n. 416 del 1995, nonché
ordinanze n. 174 del 2002, n. 45 del 2001
e n. 395 del 1996). Tali affermazioni, tuttavia,
non implicano l’illegittimità costituzionale
di ogni tipo di condono edilizio straordinario,
mai affermata da questa Corte. Piuttosto,
occorre uno stretto esame di costituzionalità
del testo legislativo che preveda un nuovo
condono edilizio, al fine di individuare
un ragionevole fondamento, nonché elementi
di discontinuità rispetto ai precedenti
condoni edilizi, in modo da evitare l’obiezione
secondo cui si sarebbe in realtà prodotto
un vero e proprio ordinamento legislativo
stabile, diverso e contrapposto a quello
ordinario, della cui gestione per di più
sono in larga parte titolari soggetti istituzionali
diversi dallo Stato.
Sottoponendo l’art. 32 oggetto del presente
giudizio all’esame se sussista una giustificazione
del condono, rileva il comma 2 di questo
articolo, il quale esprime – seppure con
linguaggio in parte improprio – l’opportunità
che si preveda ancora una volta un intervento
straordinario di condono edilizio nelle
contingenze particolari della recente entrata
in vigore del testo unico delle disposizioni
in materia edilizia (che – tra l’altro –
disciplina analiticamente la vigilanza sull’attività
urbanistico-edilizia e le relative responsabilità
e sanzioni), nonché dell’entrata in vigore
del nuovo Titolo V della seconda Parte della
Costituzione, che consolida ulteriormente
nelle regioni e negli enti locali la politica
di gestione del territorio. In tale particolare
contesto, pur trattandosi ovviamente di
scelta nel merito opinabile, non sembrano
rilevare elementi di irragionevolezza tali
da condurre ad una dichiarazione di illegittimità
costituzionale dell’art. 32.
In realtà, il comma 2 dell’art. 32 è stato
interpretato da alcune ricorrenti come finalizzato
a sospendere l’esercizio dei poteri legislativi
delle stesse Regioni “nelle more dell’adeguamento
della disciplina regionale ai principi contenuti
nel testo unico” e quindi a legittimare
l’intervento legislativo statale, che supplirebbe
al mancato intervento delle Regioni. Peraltro,
un’interpretazione del genere urterebbe
in modo palese sia con la nuova disciplina
costituzionale, che non subordina l’esercizio
dei poteri regionali al previo recepimento
dei principi fondamentali, sia con l’indirizzo
giurisprudenziale di questa Corte sul principio
di continuità legislativa (cfr. fra le altre,
sentenze n. 383 e n. 376 del 2002, nonché
ordinanza n. 270 del 2003).
Da ciò la necessità che, invece, al comma
2 dell’art. 32 si dia l’interpretazione
prima esposta, compatibile con l’attuale
ordinamento costituzionale, tra l’altro
così valorizzando il dato testuale dell’inciso
in esso contenuto “in conformità al titolo
V della Costituzione”.
|
| |
|
25. – Quanto agli altri rilievi
di costituzionalità formulati dalle Regioni
ricorrenti in relazione alla complessiva
normativa di cui all’art. 32, va anzitutto
fatto riferimento a quello fondato sulla
pretesa violazione del giudicato costituzionale
e cioè di quanto previsto dal terzo comma
dell’art. 137 Cost.: a tal fine vengono
citate, in particolare, le sentenze n. 427
e n. 416 e del 1995, n. 231 del 1993, n.
369 e n. 302 del 1988, con cui sarebbe stato
“attribuito al regime di sanatoria […] carattere
episodico e delimitato temporalmente”, pena
la sua illegittimità costituzionale.
La questione non è fondata.
Anche volendosi prescindere dal fatto che,
come affermato in precedenza, la giurisprudenza
di questa Corte non può essere interpretata
come assolutamente preclusiva rispetto alla
ammissibilità di condoni edilizi straordinari,
la censura è priva di fondamento, in quanto
l’ultimo comma dell’art. 137 Cost. non può
essere riferito ad un nuovo atto legislativo
ritenuto contrastante con precedenti affermazioni
di questa Corte relative ad altri atti legislativi.
|
| |
|
26. – Le ricorrenti sostengono,
inoltre, che l’art. 32 contrasterebbe con
l’art. 119 Cost., in quanto il condono edilizio
previsto dalla normativa impugnata sarebbe
stato disposto in vista di esigenze finanziarie
del bilancio statale, ma comporterebbe spese
particolarmente ingenti, di vario genere,
a carico delle finanze comunali, a fronte
di una compartecipazione al gettito delle
operazioni di condono che sarebbe decisamente
esigua.
La questione non è fondata.
All’evidente interesse dello Stato agli
introiti straordinari derivanti dall’oblazione
(solo parzialmente ridotti dalla previsione,
di cui al comma 41, secondo cui spetta ai
Comuni la metà delle somme riscosse a conguaglio
dell’oblazione), corrispondono, nell’art.
32 impugnato, quattro diverse forme di possibile
incremento delle finanze locali, previste
dai commi 33, 34, 40 e 41; tali entrate
non solo sono di ardua quantificazione,
ma sono difficilmente raffrontabili con
gli impegni finanziari delle amministrazioni
comunali conseguenti all’applicazione del
condono edilizio (a loro volta di incerta
entità). Inoltre, l’attribuzione al legislatore
regionale del potere di specificare la disciplina
del condono sul piano amministrativo, secondo
quanto esposto al precedente punto 21, potrà
far considerare in questa legislazione regionale
i profili attinenti alle conseguenze del
condono sulle finanze comunali.
|
| |
|
27. – In relazione alla censura
concernente la pretesa illegittimità costituzionale
dell’art. 32, per violazione del principio
di leale collaborazione nei procedimenti
legislativi – che sarebbe affermato o deducibile
dall’art. 2 del d.lgs. n. 281 del 1997 –
e del principio costituzionale che prescriverebbe
“la partecipazione regionale al procedimento
legislativo delle leggi statali ordinarie,
quando queste intervengono in materia di
competenza concorrente”, che sarebbe desumibile
dall’art. 11 della legge costituzionale
n. 3 del 2001, secondo le ricorrenti tale
violazione sarebbe resa palese dal fatto
che le Regioni non sono state consultate
attraverso la Conferenza Stato-Regioni né
in sede di adozione del decreto-legge, né
in sede di adozione del disegno di legge
di conversione. La questione non è fondata.
Ciò anzitutto perché non è individuabile
un fondamento costituzionale dell’obbligo
di procedure legislative ispirate alla leale
collaborazione tra Stato e Regioni (né risulta
sufficiente il sommario riferimento all’art.
11 della legge costituzionale n. 3 del 2001).
Quanto alla disciplina contenuta nell’art.
2 del d.lgs. n. 281 del 1997 (atto normativo
primario), essa prevede solo un parere non
vincolante della Conferenza Stato-Regioni
sugli “schemi di disegni di legge e di decreto
legislativo o di regolamento”, mentre non
prevede ovviamente nulla di analogo per
i decreti-legge, la cui adozione è consentita,
ai sensi dell’art. 77, secondo comma, Cost.,
solo “in casi straordinari di necessità
e di urgenza”; né è pensabile che il parere
della Conferenza Stato-Regioni possa essere
chiesto sul disegno di legge di conversione,
che deve essere presentato immediatamente
alle Camere e non può che avere il contenuto
tipico di un testo di conversione. In relazione
alla previsione, nel comma 5 dell’art. 2
del d.lgs. n. 281 del 1997, che il Governo
debba sentire la Conferenza Stato-Regioni
successivamente, nella fase della conversione
dei decreti-legge, la procedura ivi prevista
appare configurata come una mera eventualità.
|
| |
|
28. – Debbono a questo punto
essere esaminati gli specifici profili di
censura di singole disposizioni avanzati
dalle ricorrenti nell’ipotesi in cui questa
Corte non avesse dichiarato la complessiva
illegittimità costituzionale dell’art. 32.
Al riguardo sono da considerare assorbiti
non soltanto i rilievi relativi alle disposizioni
in precedenza dichiarate in parte costituzionalmente
illegittime – commi 25, 26 e 37 – ma anche
la specifica impugnazione del comma 35 (relativo
alla documentazione da allegare alla domanda
di condono), in quanto il particolare ruolo
che viene ad essere riconosciuto ai legislatori
regionali consente di ritenere soddisfatte
le pretese delle ricorrenti. Analogamente
è da dirsi in riferimento alla censura relativa
ai commi da 14 a 20 dell’art. 32, dal momento
che la dichiarazione di parziale illegittimità
costituzionale del comma 14 risponde pienamente
alle ragioni di doglianza fatte valere nei
ricorsi introduttivi del giudizio.
Va invece dichiarata non fondata la particolare
questione concernente il comma 5 in relazione
agli artt. 117 e 118 Cost., là dove è affidato
al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, d’intesa con le Regioni interessate,
un compito di supporto alle amministrazioni
comunali ai fini dell’applicazione della
disciplina oggetto del presente giudizio
e per il coordinamento con la legge n. 47
del 1985 e con l’art. 39 della legge n.
724 del 1994. La previsione dell’intesa
con ciascuna delle Regioni interessate,
quale condizione affinché il Ministero possa
esercitare questa attività di semplice “supporto”
agli enti locali, rende evidente l’assenza
di qualunque profilo di lesione delle competenze
costituzionalmente riconosciute alle ricorrenti.
|
| |
|
29. – Da ultimo, viene in
considerazione la questione concernente
il comma 49-ter, introdotto dalla legge
di conversione, che viene impugnato in quanto,
concentrando nell’autorità prefettizia la
competenza a far effettuare le demolizioni
conseguenti ad abusi edilizi, violerebbe
il terzo comma dell’art. 117 Cost., in quanto
norma di dettaglio e non principio fondamentale,
e l’art. 118 Cost., in quanto sottrarrebbe
ai Comuni una funzione amministrativa, concentrandola
in un organo statale senza che ciò sia giustificabile
in base ad esigenze unitarie.
La questione è fondata.
La norma in oggetto sostituisce l’art. 41
del d.P.R. n. 380 del 2001, che, nella sua
formulazione originaria, prevedeva le diverse
procedure che il Comune poteva seguire in
tutti i casi in cui la demolizione dovesse
avvenire a cura dello stesso Comune (anche
con l’intervento a sostegno di organi statali),
con la possibilità, qualora si rivelasse
impossibile l’affidamento dei lavori di
demolizione, di darne notizia all’ufficio
territoriale del Governo, il quale provvedeva
alla demolizione. Il comma 49-ter prevede
invece che il Comune, così come le amministrazioni
statali e regionali, debbano trasmettere
ogni anno al prefetto l’elenco delle opere
da demolire e che il prefetto provveda all’esecuzione
delle demolizioni.
La disposizione in oggetto contrasta con
il primo ed il secondo comma dell’art. 118
Cost., dal momento che non si limita ad
agevolare ulteriormente l’esecuzione della
demolizione delle opere abusive da parte
del Comune o anche, in ipotesi, a sottoporre
l’attività comunale a forme di controllo
sostitutivo in caso di mancata attività,
ma sottrae al Comune la stessa possibilità
di procedere direttamente all’esecuzione
della demolizione delle opere abusive, senza
che vi siano ragioni che impongano l’allocazione
di tali funzioni amministrative in capo
ad un organo statale.
|
| |
|
30. – Resta assorbito l’esame
di ogni altra doglianza relativa ad ulteriori
singoli commi dell’art. 32.
|
| |
|
31. – Non vi è luogo a provvedere
sulle istanze di sospensione dell’art. 32
del d.l. n. 269 del 2003 e dell’art. 32
dello stesso d.l. come risultante dalla
conversione in legge ad opera della legge
n. 326 del 2003, presentate dalle Regioni
Campania, Marche, Toscana ed Emilia-Romagna.
|
| |
|
PER QUESTI MOTIVI
|
| |
|
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni decisione sulle questioni
di legittimità costituzionale relative agli
artt. 14, 21 e 32, commi 21, 22 e 23 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
e per la correzione dell’andamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sollevate
dalle Regioni Campania, Toscana ed Emilia-Romagna
con i ricorsi citati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara l’illegittimità costituzionale
del comma 25 dell’art. 32 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell’andamento dei conti pubblici),
nel testo originario e in quello risultante
dalla legge di conversione n. 326 del 2003,
nella parte in cui non prevede che la legge
regionale di cui al comma 26 possa determinare
limiti volumetrici inferiori a quelli ivi
indicati;
2) dichiara l’illegittimità costituzionale
del comma 26 dell’art. 32 del decreto-legge
n. 269 del 2003, nel testo originario e
in quello risultante dalla legge di conversione
n. 326 del 2003, nella parte in cui non
prevede che la legge regionale possa determinare
la possibilità, le condizioni e le modalità
per l’ammissibilità a sanatoria di tutte
le tipologie di abuso edilizio di cui all’Allegato
1;
3) dichiara l’illegittimità costituzionale
del comma 14 dell’art. 32 del decreto-legge
n. 269 del 2003, nel testo originario e
in quello risultante dalla legge di conversione
n. 326 del 2003, nella parte in cui non
prevede il rispetto della legge regionale
di cui al comma 26;
4) dichiara l’ illegittimità costituzionale
del comma 33 dell’art. 32 del decreto-legge
n. 269 del 2003, nel testo originario e
in quello risultante dalla legge di conversione
n. 326 del 2003, nella parte in cui prevede
le parole “entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto”
anziché le parole “tramite la legge di cui
al comma 26”;
5) dichiara l’ illegittimità costituzionale
del comma 37 dell’art. 32 del decreto-legge
n. 269 del 2003, nel testo originario e
in quello risultante dalla legge di conversione
n. 326 del 2003, nella parte in cui non
prevede che la legge regionale di cui al
comma 26 possa disciplinare diversamente
gli effetti del prolungato silenzio del
Comune;
6) dichiara l’illegittimità costituzionale
del comma 38 dell’art. 32 del decreto-legge
n. 269 del 2003, nel testo originario e
in quello risultante dalla legge di conversione
n. 326 del 2003, nella parte in cui prevede
che sia l’Allegato 1 dello stesso decreto-legge
n. 269 del 2003, anziché la legge regionale
di cui al comma 26, a determinare la misura
dell’anticipazione degli oneri concessori,
nonché le relative modalità di versamento;
7) dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’art. 32 del decreto-legge n. 269 del
2003, nel testo originario e in quello risultante
dalla legge di conversione n. 326 del 2003,
nella parte in cui non prevede che la legge
regionale di cui al comma 26 debba essere
emanata entro un congruo termine da stabilirsi
dalla legge statale;
8) dichiara l’illegittimità costituzionale
del comma 49-ter dell’art. 32 del decreto-legge
n. 269 del 2003, introdotto dalla legge
di conversione n. 326 del 2003;
9) dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’Allegato 1 del decreto-legge n. 269
del 2003, nel testo originario e in quello
risultante dalla legge di conversione n.
326 del 2003, nella parte in cui determina
la misura dell’anticipazione degli oneri
concessori e le relative modalità di versamento;
10) dichiara inammissibile il ricorso n.
6 del 2004, proposto dalla Regione Lazio;
11) dichiara inammissibili le questioni
proposte dalla Regione Campania, con i ricorsi
indicati in epigrafe, nei confronti dei
commi 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50 dell’art.
32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nonché
dei commi 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49-bis,
49-quater e 50 dell’art. 32 del decreto-legge
n. 269 del 2003, come risultanti dalla conversione
in legge ad opera della legge n. 326 del
2003;
12) dichiara inammissibile la questione
proposta dalla Regione Marche, con il ricorso
n. 8 del 2004, nei confronti del comma 10
dell’art. 32 del decreto-legge n. 269 del
2003 come risultante dalla conversione in
legge ad opera della legge n. 326 del 2003;
13) dichiara inammissibili le questioni
di legittimità costituzionale dell’art.
32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel
testo originario e in quello risultante
dalla legge di conversione n. 326 del 2003,
per violazione degli artt. 32, 41 e 42 Cost.,
proposte dalla Regione Marche con i ricorsi
indicati in epigrafe;
14) dichiara inammissibili le questioni
di legittimità costituzionale dell’art.
32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel
testo originario e in quello risultante
dalla legge di conversione n. 326 del 2003,
per violazione dell’art. 114 Cost., proposte
dalla Regione Campania con i ricorsi indicati
in epigrafe;
15) dichiara inammissibili le questioni
di legittimità costituzionale dell’art.
32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel
testo originario e in quello risultante
dalla legge di conversione n. 326 del 2003,
per violazione dell’art. 97 Cost., proposte
dalle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Friuli-Venezia
Giulia, con i ricorsi indicati in epigrafe;
16) dichiara inammissibili le questioni
di legittimità costituzionale dell’art.
32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel
testo originario e in quello risultante
dalla legge di conversione n. 326 del 2003,
per violazione dell’art. 3 Cost., sotto
il profilo del principio di eguaglianza,
proposte dalle Regioni, Marche, Toscana,
Emilia-Romagna, Umbria e Friuli-Venezia
Giulia, con i ricorsi indicati in epigrafe;
17) dichiara inammissibili le questioni
di legittimità costituzionale dell’art.
32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel
testo originario e in quello risultante
dalla legge di conversione n. 326 del 2003,
per violazione dell’art. 25 Cost., proposte
dalla Regione Marche con i ricorsi indicati
in epigrafe;
18) dichiara cessata la materia del contendere
in relazione alle questioni di legittimità
costituzionale del comma 10 dell’art. 32
del decreto-legge n. 269 del 2003, per violazione
degli artt. 118 e 119 Cost., proposte dalle
Regioni Marche e Toscana con i ricorsi n.
81 e n. 82 del 2003;
19) dichiara cessata la materia del contendere
in relazione alle questioni di legittimità
costituzionale dei commi 6, 9 e 24 dell’art.
32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel
testo originario e in quello risultante
dalla legge di conversione n. 326 del 2003,
proposte dalle Regioni Marche e Toscana
con i ricorsi indicati in epigrafe;
20) dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 32
del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo
originario e in quello risultante dalla
legge di conversione n. 326 del 2003, per
violazione dell’art. 77 Cost., proposte
con i ricorsi indicati in epigrafe;
21) dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 32
del decreto-legge n. 269 del 2003, come
risultante dalla conversione in legge ad
opera dalla legge n. 326 del 2003, per violazione
dell’art. 79 Cost., proposta dalla Regione
Marche con il ricorso n. 10 del 2004;
22) dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 32
del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo
originario e in quello risultante dalla
legge di conversione n. 326 del 2003, per
violazione dell’art. 9 Cost., proposte con
i ricorsi indicati in epigrafe;
23) dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 32
del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo
originario e in quello risultante dalla
legge di conversione n. 326 del 2003, per
violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo
del principio di ragionevolezza, proposte
con i ricorsi indicati in epigrafe;
24) dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 32
del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo
originario e in quello risultante dalla
legge di conversione n. 326 del 2003, per
violazione dell’art. 137, terzo comma, Cost.,
proposta dalla Regione Campania con i ricorsi
indicati in epigrafe;
25) dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 32
del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo
originario e in quello risultante dalla
legge di conversione n. 326 del 2003, per
violazione dell’art. 119 Cost., proposte
con i ricorsi indicati in epigrafe;
26) dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 32
del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo
originario e in quello risultante dalla
legge di conversione n. 326 del 2003, per
violazione del principio di leale collaborazione,
proposte con i ricorsi indicati in epigrafe;
27) dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale del comma 5 dell’art.
32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel
testo originario e in quello risultante
dalla legge di conversione n. 326 del 2003,
per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.,
proposta dalle Regioni Marche e Toscana
con i ricorsi indicati in epigrafe.
|
| |
|
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta il 24 giugno 2004.
|
| |
|
Depositata in Cancelleria
il 28 giugno 2004.
|
| |
|
Allegato:
Ordinanza emessa nell’udienza pubblica dell’11
maggio 2004 nei giudizi di legittimità costituzionale
dell’art. 32 del decreto-legge n. 269 del
2003 e dell’art. 32 del medesimo d.l. come
convertito dalla legge n. 326 del 2003,
promossi dalle Regioni Campania, Toscana,
Emilia-Romagna, Umbria, Lazio e Marche nei
confronti del Presidente del Consiglio dei
ministri con ricorsi iscritti al registro
ricorsi nn. 76 del 2003, 82 del 2003, 83
del 2003, 87 del 2003, 6 del 2004, 8 del
2004 e 14 del 2004.
|
| |
|
Considerato che il giudizio
di costituzionalità delle leggi, promosso
in via di azione ai sensi dell’art. 127
Cost. e degli artt. 31 e seguenti della
legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale), è configurato come svolgentesi
esclusivamente fra soggetti titolari di
potestà legislativa, fermi restando, per
i soggetti privi di tale potestà, i mezzi
di tutela delle loro posizioni soggettive,
anche costituzionali, di fronte ad altre
istanze giurisdizionali ed eventualmente
anche di fronte a questa Corte in via incidentale;
che pertanto, alla stregua della normativa
in vigore e conformemente alla costante
giurisprudenza di questa Corte (da ultimo,
cfr. sentenza n. 338 del 2003), non è ammesso
l’intervento in tali giudizi di soggetti
privi di potere legislativo.
|
| |
|
PER QUESTI MOTIVI
|
| |
|
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili gli interventi spiegati
nei giudizi in via principale relativi all’art.
32 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e la correzione dell’andamento
dei conti pubblici) nel testo originario
e in quello risultante dalla legge di conversione
n. 326 del 2003, dai Comuni di Roma, Salerno,
Ischia e Lacco Ameno, nonché dal CODACONS
e dal World Wide Fund For Nature (WWF) ONLUS.
|
|
|
|