| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - 29 novembre 2004 n.
22486
Pres. LOSAVIO, Est.GENOVESE
Olbia Day Hospital S.r.L. (Avv. S. Coronas) c/Azienda Sanitaria
Locale n. 2 Olbia |
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Processo in generale - Notificazioni e comunicazioni
- Impugnazione del lodo arbitrale per nullitą - Notifica
presso il difensore del procedimento arbitrale - Mancata
notificazione alla parte - Vizio della notificazione - Sussiste
- Disciplina - Conseguenze
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L'irrituale effettuazione della notificazione
dell'impugnazione per nullita' del lodo arbitrale presso
il difensore che l'abbia difesa nel procedimento arbitrale,
anziche' alla parte personalmente, non implica, inesistenza,
ma nullita' della notificazione medesima e, dunque, un vizio
emendabile con effetto ex tunc con la costituzione del convenuto,
ovvero, in difetto di tale costituzione, con la rinnovazione
della notificazione medesima, cui la parte istante provveda
spontaneamente od in esecuzione di ordine impartito dal
giudice ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.. Piu' in
particolare, la costituzione del convenuto, produce una
sanatoria del vizio con efficacia retroattiva ed esclude
ogni decadenza, anche quella per l'eventuale sopraggiungere
della scadenza del termine d'impugnazione. Infatti, la costituzione
del convenuto rientra nel 'genus' della 'sanatoria' del
vizio dell'atto, il quale ricomprende al suo interno non
solo l'ipotesi della rinuncia espressa o tacita a far valere
il vizio (cui si riferisce la rubrica dell'art. 157 cod.
proc. civ.) ma anche altre figure, tra le quali rientra
anche la cosiddetta 'convalidazione' dell'atto per il conseguimento
dello scopo (art. 156, ult. comma, cod. proc. civ.) (Nell'enunciare
tale principio, la Corte ha escluso che, riguardo ad una
impugnativa di nullita' del lodo arbitrale, fosse rilevante
accertare se la costituzione in giudizio della parte destinataria
della notificazione fosse avvenuta quando gia' era trascorso
il termine di novanta giorni per proporre l'impugnazione)
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