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n. 12-2004 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - 29 novembre 2004 n. 22486
Pres. LOSAVIO, Est.GENOVESE
Olbia Day Hospital S.r.L. (Avv. S. Coronas) c/Azienda Sanitaria Locale n. 2 Olbia


Processo in generale - Notificazioni e comunicazioni - Impugnazione del lodo arbitrale per nullitą - Notifica presso il difensore del procedimento arbitrale - Mancata notificazione alla parte - Vizio della notificazione - Sussiste - Disciplina - Conseguenze

L'irrituale effettuazione della notificazione dell'impugnazione per nullita' del lodo arbitrale presso il difensore che l'abbia difesa nel procedimento arbitrale, anziche' alla parte personalmente, non implica, inesistenza, ma nullita' della notificazione medesima e, dunque, un vizio emendabile con effetto ex tunc con la costituzione del convenuto, ovvero, in difetto di tale costituzione, con la rinnovazione della notificazione medesima, cui la parte istante provveda spontaneamente od in esecuzione di ordine impartito dal giudice ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.. Piu' in particolare, la costituzione del convenuto, produce una sanatoria del vizio con efficacia retroattiva ed esclude ogni decadenza, anche quella per l'eventuale sopraggiungere della scadenza del termine d'impugnazione. Infatti, la costituzione del convenuto rientra nel 'genus' della 'sanatoria' del vizio dell'atto, il quale ricomprende al suo interno non solo l'ipotesi della rinuncia espressa o tacita a far valere il vizio (cui si riferisce la rubrica dell'art. 157 cod. proc. civ.) ma anche altre figure, tra le quali rientra anche la cosiddetta 'convalidazione' dell'atto per il conseguimento dello scopo (art. 156, ult. comma, cod. proc. civ.) (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha escluso che, riguardo ad una impugnativa di nullita' del lodo arbitrale, fosse rilevante accertare se la costituzione in giudizio della parte destinataria della notificazione fosse avvenuta quando gia' era trascorso il termine di novanta giorni per proporre l'impugnazione)


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