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n. 12-2004 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 11 novembre 2004 n. 21484
Pres. VITRONE, Est. DE CHIARA
S.A.M.E.S. S.r.l. (Avv. G. Merla) c/ Ministero della Giustizia (Avv. dello Stato)


1. Contratti della P.A. – Appalti pubblici – Art. 10 Capitolato generale d.p.r. n, 1063/62 – Obbligo di consegna dei lavori - Inadempimento della P.A. – Facoltà di risolvere il rapporto da parte dell’appaltatore – Non sussiste – Facoltà di recedere dal contratto – Sussiste

 

2. Contratti della P.A. – Appalti pubblici - Art. 10 Capitolato generale d.p.r. n, 1063/62 – Obbligo di consegna dei lavori - Inadempimento della P.A. – Risarcimento del danno – Ammissibilità – Sussiste - Condizioni

1. Negli appalti pubblici regolati dal capitolato generale approvato con il d.p.r. n. 1063 del 1962, l’inadempimento da parte della Amministrazione appaltante dell’obbligo di consegnare i lavori non conferisce all’appaltatore il diritto di risolvere il rapporto, né di avanzare pretese risarcitorie, ma gli attribuisce, invece, ex art. 10 del Capitolato, la sola facoltà di presentare istanza di recesso dal contratto.

 

2. Negli appalti pubblici regolati dal capitolato generale approvato con il d.p.r. n. 1063 del 1962, in caso di inadempimento da parte della Amministrazione appaltante dell’obbligo di consegnare i lavori, è ammissibile il riconoscimento all’appaltatore di un diritto al risarcimento solo se egli abbia preventivamente esercitato la facoltà di recesso, dovendosi altrimenti presumere che abbia considerato ancora eseguibile il contratto senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante.


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