| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 11 novembre
2004 n. 21484
Pres. VITRONE, Est. DE CHIARA
S.A.M.E.S. S.r.l. (Avv. G. Merla) c/ Ministero della Giustizia
(Avv. dello Stato) |
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1. Contratti della P.A. – Appalti pubblici
– Art. 10 Capitolato generale d.p.r. n, 1063/62 – Obbligo
di consegna dei lavori - Inadempimento della P.A. – Facoltà
di risolvere il rapporto da parte dell’appaltatore – Non
sussiste – Facoltà di recedere dal contratto – Sussiste
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2. Contratti della P.A. – Appalti pubblici
- Art. 10 Capitolato generale d.p.r. n, 1063/62 – Obbligo
di consegna dei lavori - Inadempimento della P.A. – Risarcimento
del danno – Ammissibilità – Sussiste - Condizioni
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1. Negli appalti pubblici regolati dal capitolato
generale approvato con il d.p.r. n. 1063 del 1962, l’inadempimento
da parte della Amministrazione appaltante dell’obbligo di
consegnare i lavori non conferisce all’appaltatore il diritto
di risolvere il rapporto, né di avanzare pretese risarcitorie,
ma gli attribuisce, invece, ex art. 10 del Capitolato, la
sola facoltà di presentare istanza di recesso dal contratto.
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2. Negli appalti pubblici regolati dal capitolato
generale approvato con il d.p.r. n. 1063 del 1962, in caso
di inadempimento da parte della Amministrazione appaltante
dell’obbligo di consegnare i lavori, è ammissibile il riconoscimento
all’appaltatore di un diritto al risarcimento solo se egli
abbia preventivamente esercitato la facoltà di recesso,
dovendosi altrimenti presumere che abbia considerato ancora
eseguibile il contratto senza ulteriori oneri a carico della
stazione appaltante.
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