| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE V CIVILE - Sentenza 10 settembre
2004 n. 18269
Pres. CRISTARELLA ORESTANO, Est. RUGGIERO
Tait Ida (Avv. G. Brandstatter) c/ Ministero delle Finanze
(Avvocatura dello Stato) |
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Imposte e tasse – INVIM – Art. 2 d.p.r. 643/72
– Espropriazione per pubblica utilità – Procedimento espropriativo
non ancora concluso - Cessione volontaria del bene – Esenzione
dall’imposta – Sussiste
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L’esenzione dall’imposta INVIM prevista dall’art.
2, ultimo comma, del d.p.r. n.643/72, e’ riferibile anche
al caso in cui, in tema di espropriazione per pubblica utilità,
il trasferimento di proprietà consegua alla cessione volontaria
del bene ma pur sempre nel contesto di un procedimento già
programmato, ancorché non pervenuto alla fase conclusiva
del provvedimento ablativo.Tale disciplina trova dunque
applicazione alla cessione a favore dell’ente espropriante
che, nell’ambito di un piano a fini speciali per l’edilizia
abitativa, essendo già intervenuti i provvedimenti prodromici
di competenza del comune e della provincia, debba realizzare
degli edifici.
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