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n. 11-2004 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE V CIVILE - Sentenza 10 settembre 2004 n. 18269
Pres. CRISTARELLA ORESTANO, Est. RUGGIERO
Tait Ida (Avv. G. Brandstatter) c/ Ministero delle Finanze (Avvocatura dello Stato)


Imposte e tasse – INVIM – Art. 2 d.p.r. 643/72 – Espropriazione per pubblica utilità – Procedimento espropriativo non ancora concluso - Cessione volontaria del bene – Esenzione dall’imposta – Sussiste

L’esenzione dall’imposta INVIM prevista dall’art. 2, ultimo comma, del d.p.r. n.643/72, e’ riferibile anche al caso in cui, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il trasferimento di proprietà consegua alla cessione volontaria del bene ma pur sempre nel contesto di un procedimento già programmato, ancorché non pervenuto alla fase conclusiva del provvedimento ablativo.Tale disciplina trova dunque applicazione alla cessione a favore dell’ente espropriante che, nell’ambito di un piano a fini speciali per l’edilizia abitativa, essendo già intervenuti i provvedimenti prodromici di competenza del comune e della provincia, debba realizzare degli edifici.


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