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n. 11-2004 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 17 settembre 2004 n. 18771
Pres. Grieco, Est. Triola
Bonelli Marco (Avv. G. Prelle Forneris) c/ P.G. Tribunale di Torino, P.G. Corte Suprema di Cassazione, P.G. Corte d’Appello di Torino e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati


Giurisdizione e competenza – Avvocati – Consiglio Nazionale Forense – Provvedimento disciplinare - Art. 37, comma 8, RDL n. 1578 del 1933 - Divieto di cancellazione dell'iscritto dall'albo professionale, in pendenza di un procedimento disciplinare - Violazione degli artt. 3, primo comma, 13, primo comma, Cost. e principio di ragionevolezza – Questione di legittimità costituzionale – È manifestamente infondata

In tema di disciplina forense, e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37, ottavo comma, r.d.l. n. 1578 del 1933, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 13, primo comma, della Costituzione, ed al principio di ragionevolezza, nella parte in cui non consente la cancellazione dell'iscritto dall'albo professionale, in pendenza di un procedimento disciplinare, e in quanto costringerebbe la persona a far parte di una associazione professionale contro la sua volonta', con il pagamento dei relativi contributi e con l'impossibilita' di poter svolgere attivita' ritenute incompatibili. Infatti, la ratio giustificativa della legittimita' costituzionale di tale norma risiede nell'esigenza di vietare che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati possa far ricorso, in via breve, alla misura della cancellazione come forma di autotutela nei confronti degli iscritti.


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