| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 17 settembre 2004
n. 18771
Pres. Grieco, Est. Triola
Bonelli Marco (Avv. G. Prelle Forneris) c/ P.G. Tribunale
di Torino, P.G. Corte Suprema di Cassazione, P.G. Corte
d’Appello di Torino e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
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Giurisdizione e competenza – Avvocati – Consiglio
Nazionale Forense – Provvedimento disciplinare - Art. 37,
comma 8, RDL n. 1578 del 1933 - Divieto di cancellazione
dell'iscritto dall'albo professionale, in pendenza di un
procedimento disciplinare - Violazione degli artt. 3, primo
comma, 13, primo comma, Cost. e principio di ragionevolezza
– Questione di legittimità costituzionale – È manifestamente
infondata
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In tema di disciplina forense, e' manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art.
37, ottavo comma, r.d.l. n. 1578 del 1933, in relazione
agli artt. 3, primo comma, e 13, primo comma, della Costituzione,
ed al principio di ragionevolezza, nella parte in cui non
consente la cancellazione dell'iscritto dall'albo professionale,
in pendenza di un procedimento disciplinare, e in quanto
costringerebbe la persona a far parte di una associazione
professionale contro la sua volonta', con il pagamento dei
relativi contributi e con l'impossibilita' di poter svolgere
attivita' ritenute incompatibili. Infatti, la ratio giustificativa
della legittimita' costituzionale di tale norma risiede
nell'esigenza di vietare che il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati possa far ricorso, in via breve, alla misura della
cancellazione come forma di autotutela nei confronti degli
iscritti.
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