| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA - Sentenza 8 settembre
2004 n. 18090
Pres. Saccucci, Est. Schirò
Azienda Traspori Bergamo S.p.A (Avv. F. D’Ayala Valva) c/
Dansar s.r.l ( Avv. ti S. Del Vecchio e A. Pignatelli) |
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Processo – Avvocati - Avvocati dipendenti
da enti pubblici, iscritti nell'elenco speciale annesso
all'albo – Limitazione alle cause e agli affari propri dell'ente
presso il quale prestano la loro opera., ex art. 3 del r.d.l.
n. 1578 del 1933 – Cause di un ente diverso, dotato di distinta
soggettivita' – Ius postulandi – E’ escluso – Conseguenze
– Irrilevanza del consenso dell’ente all’utilizzo dell’ufficio
legale da parte dell’ente – Irrilevanza della partecipazione
sociale totalitaria dell’ente diverso
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Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, lett.
b), del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito in
legge 22 gennaio 1934, n. 36) – come modificato dall'art.
1 della legge 23 novembre 1939, n. 1949 -, il quale costituisce
norma di carattere eccezionale e, percio', di stretta interpretazione
(anche in considerazione delle ragioni di ordine pubblico
ad essa sottostanti), lo 'ius postulandi' degli avvocati
dipendenti da enti pubblici, inseriti in autonomi uffici
legali istituiti presso gli stessi enti ed iscritti nell'elenco
speciale annesso all'albo, e' limitato alle cause e agli
affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro
opera. Dal suddetto vincolo di stretta interpretazione discende,
inoltre, che non e' consentito ritenere 'propri' dell'ente
pubblico datore di lavoro del professionista le cause e
gli affari di un ente diverso, dotato di distinta soggettivita',
restando irrilevanti sia gli eventuali provvedimenti del
primo ente che prevedano la possibilita' di utilizzazione
del proprio ufficio legale da parte del secondo, sia la
partecipazione sociale totalitaria dell'ente pubblico alla
societa' per azioni difesa dal legale dell'ente medesimo
(ed ancorche' detta societa' abbia assunto i compiti propri
di una soppressa azienda comunale).
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