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n. 11-2004 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA - Sentenza 8 settembre 2004 n. 18090
Pres. Saccucci, Est. Schirò
Azienda Traspori Bergamo S.p.A (Avv. F. D’Ayala Valva) c/ Dansar s.r.l ( Avv. ti S. Del Vecchio e A. Pignatelli)


Processo – Avvocati - Avvocati dipendenti da enti pubblici, iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo – Limitazione alle cause e agli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera., ex art. 3 del r.d.l. n. 1578 del 1933 – Cause di un ente diverso, dotato di distinta soggettivita' – Ius postulandi – E’ escluso – Conseguenze – Irrilevanza del consenso dell’ente all’utilizzo dell’ufficio legale da parte dell’ente – Irrilevanza della partecipazione sociale totalitaria dell’ente diverso

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, lett. b), del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36) – come modificato dall'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1949 -, il quale costituisce norma di carattere eccezionale e, percio', di stretta interpretazione (anche in considerazione delle ragioni di ordine pubblico ad essa sottostanti), lo 'ius postulandi' degli avvocati dipendenti da enti pubblici, inseriti in autonomi uffici legali istituiti presso gli stessi enti ed iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo, e' limitato alle cause e agli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera. Dal suddetto vincolo di stretta interpretazione discende, inoltre, che non e' consentito ritenere 'propri' dell'ente pubblico datore di lavoro del professionista le cause e gli affari di un ente diverso, dotato di distinta soggettivita', restando irrilevanti sia gli eventuali provvedimenti del primo ente che prevedano la possibilita' di utilizzazione del proprio ufficio legale da parte del secondo, sia la partecipazione sociale totalitaria dell'ente pubblico alla societa' per azioni difesa dal legale dell'ente medesimo (ed ancorche' detta societa' abbia assunto i compiti propri di una soppressa azienda comunale).


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