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n. 10-2004 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 10 settembre 2004 n. 18261
Pres. Delli Priscoli, Est. Foglia
Bertaccini Nicoletta (Avv. V. Casali) c/ Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna (Avv. G. Gualandi), Consiglio Nazionale Forense e Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione


1. Responsabilità – Avvocati – Giudizi disciplinari - Impugnazione delle decisioni del Consiglio nazionale forense - Ricorso per Cassazione - Notifica nei termini ad uno dei legittimi contraddittori - Integrazione del contraddittorio – Sussiste - Ragioni

 

2. Giurisdizione e Competenza – Avvocati – Iscrizione all’Albo – Requisiti soggettivi – Art. 415 c.c. – Inabilitazione – Conseguenze – Cancellazione dall’albo - Ragioni

1. In materia di giudizio disciplinare o di iscrizione all'albo degli avvocati, e con riguardo al ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, la disciplina disposta dagli artt. 56, terzo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e 66, primo comma, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, che si limitano a fissare il termine perentorio per la notificazione del ricorso stesso ai legittimi contraddittori (Consiglio dell'Ordine che ha adottato il provvedimento impugnato e Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione) senza nulla stabilire in ordine alla inosservanza di tale termine a seguito della notifica della impugnazione ad uno solo dei detti contraddittori, non comporta deroga alla norma dell'art. 331 cod. proc. civ., con la conseguenza che in tal caso, ove l'impugnazione sia stata tempestivamente notificata ad almeno uno degli indicati contraddittori, va disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quello pretermesso.

 

2. In tema di requisiti per l'iscrizione all'albo degli avvocati, la legge n. 27 del 1997, che ha soppresso l'Albo dei procuratori legali e ha dettato nuove disposizioni in materia di esercizio della professione forense, non ha introdotto alcuna modifica al previgente art. 17 della “legge professionale” n. 1578 del 1933, in ordine ai requisiti soggettivi piu' importanti richiesti per l'iscrizione, tra i quali il pieno esercizio dei diritti civili e la condotta “specchiatissima ed illibata”. In particolare è legittima la cancellazione dall’albo in ragione dell’inabilitazione ex art. 415 c.c. pronunciata dal tribunale e comportante il difetto del godimento dei diritti civili.


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