| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 10 settembre 2004
n. 18261
Pres. Delli Priscoli, Est. Foglia
Bertaccini Nicoletta (Avv. V. Casali) c/ Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Bologna (Avv. G. Gualandi), Consiglio
Nazionale Forense e Procuratore Generale presso la Corte
Suprema di Cassazione |
|
1. Responsabilità – Avvocati – Giudizi disciplinari
- Impugnazione delle decisioni del Consiglio nazionale forense
- Ricorso per Cassazione - Notifica nei termini ad uno dei
legittimi contraddittori - Integrazione del contraddittorio
– Sussiste - Ragioni
|
| |
|
2. Giurisdizione e Competenza – Avvocati
– Iscrizione all’Albo – Requisiti soggettivi – Art. 415
c.c. – Inabilitazione – Conseguenze – Cancellazione dall’albo
- Ragioni
|
|
1. In materia di giudizio disciplinare o
di iscrizione all'albo degli avvocati, e con riguardo al
ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio
Nazionale Forense, la disciplina disposta dagli artt. 56,
terzo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e 66,
primo comma, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, che si limitano
a fissare il termine perentorio per la notificazione del
ricorso stesso ai legittimi contraddittori (Consiglio dell'Ordine
che ha adottato il provvedimento impugnato e Procuratore
Generale presso la Corte di Cassazione) senza nulla stabilire
in ordine alla inosservanza di tale termine a seguito della
notifica della impugnazione ad uno solo dei detti contraddittori,
non comporta deroga alla norma dell'art. 331 cod. proc.
civ., con la conseguenza che in tal caso, ove l'impugnazione
sia stata tempestivamente notificata ad almeno uno degli
indicati contraddittori, va disposta l'integrazione del
contraddittorio nei confronti di quello pretermesso.
|
| |
|
2. In tema di requisiti per l'iscrizione
all'albo degli avvocati, la legge n. 27 del 1997, che ha
soppresso l'Albo dei procuratori legali e ha dettato nuove
disposizioni in materia di esercizio della professione forense,
non ha introdotto alcuna modifica al previgente art. 17
della “legge professionale” n. 1578 del 1933, in ordine
ai requisiti soggettivi piu' importanti richiesti per l'iscrizione,
tra i quali il pieno esercizio dei diritti civili e la condotta
“specchiatissima ed illibata”. In particolare è legittima
la cancellazione dall’albo in ragione dell’inabilitazione
ex art. 415 c.c. pronunciata dal tribunale e comportante
il difetto del godimento dei diritti civili.
|
|
Per visualizzare il testo della sentenza
clicca qui
|
|