| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA - Sentenza 29 settembre
2004 n. 19508
Pres. Orestano, Est. Ebner
Min. Finanze (Avv. Stato) c. Corsica SrL (Avv. D. Podenzana
Bonvino) |
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Processo civile – Notificazione – A mezzo
posta – Perfezionamento – Consegna dell'atto all'ufficiale
giudiziario – Prova certa – Rilevanza – Difetto – Ricorso
per Cassazione – Inammissibilità
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In tema di notificazioni a mezzo del servizio
postale, poiché a seguito della sentenza della Corte Costituzionale
n. 477 del 2002, il perfezionamento si ha per verificato
al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario,
in presenza di contestazioni che investano specificamente
la tempestività della notifica del ricorso (nella specie,
per Cassazione), non integra la prova certa una indicazione
temporale che, pur contenuta nel documento, sia priva di
qualunque riferimento idoneo a individuarne l'autore e ad
esplicitarne la finalità. In tal caso, la prova rigorosa
della consegna tempestiva dell'atto da notificare deve essere
offerta attraverso la produzione (nella specie, ex art.
372 cod. proc. civ., trattandosi di dimostrare l'ammissibilità
del ricorso) della ricevuta, rilasciata dall'ufficiale giudiziario
ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229,
dell'incarico affidatogli e del documento consegnatogli
o dell'attestazione dello stesso pubblico ufficiale della
data di ricezione dell'atto da notificare.
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