| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE V CIVILE - Sentenza 10 settembre
2004 n. 18307
Pres. Paolini, Est. Magno
Ministero dell'economia e delle finanze (Avv. Stato) c.
Cutrone (Avv. F. Mancini) |
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Tributi erariali diretti – Imposta sul reddito
delle persone fisiche – Redditi di lavoro - Medici specialisti
ambulatoriali del Ssn - Indennita' di fine rapporto erogata
dall'ENPAM - Regime impositivo - Principio di non assoggettabilita'
ad imposta della parte di t.f.r. corrispondente a contributi
versati dal lavoratore - Applicazione
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L'indennita' di fine rapporto erogata dall'ENPAM
ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati con il
S.S.N., pur in difetto di un rapporto di lavoro dipendente
nel senso proprio del termine, e' riconducibile alla seconda
ipotesi, residuale, configurata dall'art. 16, lettera a),
del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ossia 'tra le altre
indennita'... comprese le somme risultanti dalla capitalizzazione
delle pensioni', con conseguente applicazione della norma
fiscale dettata dal successivo art. 17, secondo comma, il
quale, in conformita' ai principi enunciati dalla sentenza
della Corte costituzionale n. 178 del 1986, prevede che
dall'ammontare del t.f.r. sia detratto, ai fini del calcolo
dell'IRPEF, l'importo dei contributi versati dal lavoratore.
Un siffatto criterio porta ad escludere qualunque interpretazione
dell'art. 17, secondo comma, del t.u.i.r. difforme dal principio
di non assoggettabilita' a imposta della parte di t.f.r.
corrispondente a contributi versati dallo stesso lavoratore
- con le limitazioni concernenti il calcolo dell'ammontare
netto previste da detta norma fino al 1 gennaio 2001, data
di entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'art.
11, comma 1, del d. lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 -, senza
che tale principio possa essere pretermesso adducendo difficolta'
di ordine meramente pratico, quale la pretesa impossibilita'
di sceverare, nell'ambito della contribuzione posta a carico
del lavoratore, la parte attinente all'indennita' di fine
rapporto da quella finalizzata eventualmente ad altri scopi.
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