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n. 10-2004 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE V CIVILE - Sentenza 10 settembre 2004 n. 18307
Pres. Paolini, Est. Magno
Ministero dell'economia e delle finanze (Avv. Stato) c. Cutrone (Avv. F. Mancini)


Tributi erariali diretti – Imposta sul reddito delle persone fisiche – Redditi di lavoro - Medici specialisti ambulatoriali del Ssn - Indennita' di fine rapporto erogata dall'ENPAM - Regime impositivo - Principio di non assoggettabilita' ad imposta della parte di t.f.r. corrispondente a contributi versati dal lavoratore - Applicazione

L'indennita' di fine rapporto erogata dall'ENPAM ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati con il S.S.N., pur in difetto di un rapporto di lavoro dipendente nel senso proprio del termine, e' riconducibile alla seconda ipotesi, residuale, configurata dall'art. 16, lettera a), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ossia 'tra le altre indennita'... comprese le somme risultanti dalla capitalizzazione delle pensioni', con conseguente applicazione della norma fiscale dettata dal successivo art. 17, secondo comma, il quale, in conformita' ai principi enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 1986, prevede che dall'ammontare del t.f.r. sia detratto, ai fini del calcolo dell'IRPEF, l'importo dei contributi versati dal lavoratore. Un siffatto criterio porta ad escludere qualunque interpretazione dell'art. 17, secondo comma, del t.u.i.r. difforme dal principio di non assoggettabilita' a imposta della parte di t.f.r. corrispondente a contributi versati dallo stesso lavoratore - con le limitazioni concernenti il calcolo dell'ammontare netto previste da detta norma fino al 1 gennaio 2001, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'art. 11, comma 1, del d. lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 -, senza che tale principio possa essere pretermesso adducendo difficolta' di ordine meramente pratico, quale la pretesa impossibilita' di sceverare, nell'ambito della contribuzione posta a carico del lavoratore, la parte attinente all'indennita' di fine rapporto da quella finalizzata eventualmente ad altri scopi.


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