| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 10 settembre
2004 n. 18303
Pres. Giustiniani, Est. Del Core
Etruria Ecoservice di Giulio Galletti s.a.s (Avv.ti R. Tieghi
e F. Giuliani) c. Comune di Livorno (Avv. P. Macchia) |
|
Tributi locali – Tassa raccolta di rifiuti
solidi urbani interni - Rifiuti speciali Disciplina applicabile
dopo l'abrogazione dell'art. 39, legge n. 146 del 1994 -
Operativita' dell'art. 7, comma 3, del D.lgs. 5 febbraio
1997 n.22 (c.d. Decreto Ronchi) - Conseguenze - Intassabilita',
ai sensi dell'art.62, comma 3, del D.lgs.n.507/1993, delle
superfici ove di regola si producono, per struttura e destinazione,
i rifiuti delle attivita' economiche elencate nell'art.7,
comma 3, del D.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 - Assimilazione
di detti rifiuti speciali ai rifiuti urbani - Ammissibilita'
- Condizioni
|
|
Dopo l'abrogazione, ad opera dell'art. 17,
comma 3, della legge n.128 del 24 aprile 1998, entrata in
vigore il 22 maggio 1998, dei commi 1 e 2 dell'art. 39 della
legge 22 febbraio 1994 n.146, dai quali era stata disposta,
a ogni effetto, l'assimilazione legale ai rifiuti urbani
dei rifiuti - derivanti da attivita' economiche - compresi
o suscettibili di essere compresi per similarita' nell'elenco
di cui al punto 1.1.1 della delibera interministeriale del
27 luglio 1984, integrato dagli accessori per l'informatica,
con eliminazione del previgente potere discrezionale di
assimilazione riconosciuto ai comuni dal D.P.R. 10 settembre
1982, n.915, e' stato reso operativo l'art.7, comma 3, del
D.lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (c.d. Decreto Ronchi). A decorrere
dal 22 maggio 1998, i rifiuti delle attivita' economiche
elencate in tale ultima disposizione di legge, sono pertanto
da qualificare speciali, con conseguente intassabilita',
ai sensi dell'art.62, comma 3, del D.lgs.n.507/1993, delle
superfici ove di regola si producono, per struttura e destinazione,
e obbligo per gli operatori economici di avviarli allo smaltimento
o al recupero a proprie spese a meno che i comuni non si
siano immediatamente avvalsi del potere di assimilazione
dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani reintrodotto
ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett.g) D.lgs. 5 febbraio
1997 n.22 esercitabile sulla base delle norme 'regolamentari
e tecniche' vigenti (citata delibera interministeriale del
27 luglio 1984) in attesa delle nuove disposizioni (artt.18,
comma 2, lett.d) e 57, comma 1, D.lgs. citato).
|
|
Per visualizzare il testo della sentenza
clicca qui
|
|