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n. 10-2004 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 10 settembre 2004 n. 18303
Pres. Giustiniani, Est. Del Core
Etruria Ecoservice di Giulio Galletti s.a.s (Avv.ti R. Tieghi e F. Giuliani) c. Comune di Livorno (Avv. P. Macchia)


Tributi locali – Tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni - Rifiuti speciali Disciplina applicabile dopo l'abrogazione dell'art. 39, legge n. 146 del 1994 - Operativita' dell'art. 7, comma 3, del D.lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (c.d. Decreto Ronchi) - Conseguenze - Intassabilita', ai sensi dell'art.62, comma 3, del D.lgs.n.507/1993, delle superfici ove di regola si producono, per struttura e destinazione, i rifiuti delle attivita' economiche elencate nell'art.7, comma 3, del D.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 - Assimilazione di detti rifiuti speciali ai rifiuti urbani - Ammissibilita' - Condizioni

Dopo l'abrogazione, ad opera dell'art. 17, comma 3, della legge n.128 del 24 aprile 1998, entrata in vigore il 22 maggio 1998, dei commi 1 e 2 dell'art. 39 della legge 22 febbraio 1994 n.146, dai quali era stata disposta, a ogni effetto, l'assimilazione legale ai rifiuti urbani dei rifiuti - derivanti da attivita' economiche - compresi o suscettibili di essere compresi per similarita' nell'elenco di cui al punto 1.1.1 della delibera interministeriale del 27 luglio 1984, integrato dagli accessori per l'informatica, con eliminazione del previgente potere discrezionale di assimilazione riconosciuto ai comuni dal D.P.R. 10 settembre 1982, n.915, e' stato reso operativo l'art.7, comma 3, del D.lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (c.d. Decreto Ronchi). A decorrere dal 22 maggio 1998, i rifiuti delle attivita' economiche elencate in tale ultima disposizione di legge, sono pertanto da qualificare speciali, con conseguente intassabilita', ai sensi dell'art.62, comma 3, del D.lgs.n.507/1993, delle superfici ove di regola si producono, per struttura e destinazione, e obbligo per gli operatori economici di avviarli allo smaltimento o al recupero a proprie spese a meno che i comuni non si siano immediatamente avvalsi del potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani reintrodotto ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett.g) D.lgs. 5 febbraio 1997 n.22 esercitabile sulla base delle norme 'regolamentari e tecniche' vigenti (citata delibera interministeriale del 27 luglio 1984) in attesa delle nuove disposizioni (artt.18, comma 2, lett.d) e 57, comma 1, D.lgs. citato).


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