| CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA - Sentenza 20 settembre
2004 n. 18874
Pres. Papa, Est. Merone
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle
Entrate ( Avvocatura Generale dello Stato) c/ Barilla Alimentare
S.p.A (avv. R. Lupi) |
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Avvocatura dello Stato – In genere - Atti
dell'Avvocatura dello Stato - Art. 10 L. n. 383 del 2001
- Trasmissione tramite mezzi di telecomunicazione - Sottoscrizione
ai sensi dell'art. 7 della legge n. 664 del 1986 – Sottoscrizione
dell'atto trasmesso da parte del funzionario titolare dell'Ufficio
ricevente ( ovvero di un suo sostituto ) in via alternativa
con l'avvocato dello Stato ricevente - Ammissibilita' -
Portata.
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L'art. 10, comma 2, L. n. 383 del 2001, in
mancanza di distinzioni emergenti dal suo tenore letterale,
si applica non solo per il giudizio di merito ma anche per
quello di cassazione, non ostando al riguardo l'articolo
7, terzo comma, L. n. 664 del 1986 che – allo scopo di accelerare
le operazioni di trasmissione degli atti 'relativi agli
affari contenziosi, consultivi ed amministrativi'- si limita
a prevedere che l'Avvocatura dello Stato puo' avvalersi
di mezzi di telecomunicazione, senza porre limitazioni in
relazione al grado o alla fase del giudizio. E mentre al
successivo quarto comma di tale art. 7 risulta indicata
come al riguardo sufficiente la sottoscrizione dell'avvocato
dello Stato ricevente, 'purche' dalla copia fotoriprodotta
risultino l'indicazione e la firma dell'estensore dell'atto
originale', il suindicato art. 10 L. n. 383 del 2001 dispone
che l'obbligo di sottoscrizione ivi previsto e' soddisfatto
'anche' con la firma del funzionario titolare dell'Ufficio
ricevente ( ovvero di un suo sostituto ), a tale stregua
pertanto consentendo che la sottoscrizione sia apposta,
in via alternativa, da quest'ultimo o dal suddetto legale.
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