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n. 10-2004 - © copyright

ELISABETTA SORDINI

Nota alle sentenze T.A.R. Lombardia, Sez II, Milano, 7 luglio-8 ottobre 2004, n. 5513 e 5515, nonché 7 luglio-11 ottobre 2004, n. 5518 e 5519.


Le quattro sentenze in esame, pronunciate dalla Sezione II del T.A.R. Lombardia - Milano, riguardano gli interventi di ampliamento ed ammodernamento degli impianti sciistici situati nel comprensorio montano di S. Caterina Valfurva, in vista dell’organizzazione dei mondiali di sci 2005.
Poiché tali pronunce presentano profili di interesse comune, è opportuno commentarle contestualmente.
Si osserva anzitutto che tutti e quattro i ricorsi sono stati proposti da associazioni nazionali di protezione ambientale: più precisamente, Legambiente e WWF.
La prima questione affrontata dal Giudice amministrativo nelle sentenze n. 5513, 5515 e 5518, riguarda proprio la legittimazione attiva delle associazioni Ambientalistiche, i provvedimenti da queste impugnabili e le censure deducibili. Con riguardo al primo profilo, il T.A.R. Lombardia ha confermato il principio secondo cui le associazioni individuate nel decreto del Ministero dell’Ambiente del 20 febbraio 1987, sono legittimate, ai sensi dell’art. 18, punto 5, della legge 8 luglio 1986 n. 349, a ricorrere in sede giurisdizionale amministrativa a tutela di interessi diffusi, allorquando l’interesse all’ambiente assume qualificazione normativa, entro i limiti tracciati positivamente dalla legge citata ovvero da altre fonti legislative intese ad identificare beni ambientali in senso giuridico.
In sostanza, come precisato recentemente anche dal T.A.R. Puglia - Bari (19 aprile 2004, n. 1860) presupposto della legittimazione processuale riconosciuta alle Associazioni ambientalistiche è, accanto al dato formale costituito dal riconoscimento statale, quello sostanziale riconducibile alla sussistenza di un interesse ambientale che non risulti genericamente indicato, ma specificamente individuabile alla stregua dei criteri di cui alla legge n. 349/86 ovvero di altri posti da altra fonte normativa di primo livello, che sia comunque tesa ad identificare beni ambientali in senso giuridico.
Al riguardo, per completezza, si segnala che esiste contrasto giurisprudenziale sulla questione relativa alla legittimazione processuale delle articolazioni locali delle associazioni ambientalistiche, che non risulta specificamente affrontata nei casi in esame (per approfondimenti si richiama T.A.R. Puglia - Bari, Sezione III, 19 aprile 2004, n. 1860 con nota di Biagio Delfino). Per quanto concerne l’impugnabilità di provvedimenti in materia urbanistica da parte delle Associazioni ambientalistiche, il TAR Lombardia non pare essersi discostato dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui sono impugnabili dalle stesse i provvedimenti “che, pur presentando aspetti urbanistici e sanitari, sono suscettibili di pregiudicare il bene dell’ambiente compromettendone l’adeguata tutela” (cfr. TAR Puglia - Bari, 19 aprile 2004, n. 1860; TAR Liguria, Sez I, 3 febbraio 2003, n. 129; Cons. Stato, Sez IV, 9 ottobre 2002, n. 5365).
Quanto ai vizi rilevabili dalle Associazioni ambientalistiche nei confronti dei provvedimenti aventi rilievo urbanistico, il TAR Lombardia appare piuttosto restrittivo, in quanto precisa che lo spettro delle censure deducili nell’ambito dell’impugnativa dei provvedimenti riguardanti in generale il territorio non può coincidere in modo indiscriminato con ogni vizio procedimentale e/o sostanziale deducibile, ma soltanto con quei vizi che -avuto riguardo all’interesse alla tutela dell’ambiente ed agli scopi statutari- hanno costituito il presupposto dell’individuazione ministeriale.
Si rileva che il TAR Lazio, con la recente pronuncia n. 5117 del 31 maggio 2004, si è espresso nel senso di ampliare lo spettro dei vizi deducibili, statuendo che “in sede di ricorso giurisdizionale, le Associazioni ambientalistiche contemplate dall’art. 13 della legge n. 349/86 possono proporre censure non solo per violazione delle norme date a protezione dell’ambiente, ma anche per interessi pubblici diversi, strumentalmente idonee a comportare l’annullamento del provvedimento impugnato” (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez IV, 13 marzo 1991, n. 181 e Sez. VI, 18 luglio 1995, n. 754).
Sotto il profilo ambientale, le sentenze n. 5513 e 5519 analizzano il procedimento di V.I.A. riguardo a interventi da realizzare nell’ambito di una vasta zona naturale protetta.
Al riguardo, si segnala che il TAR Lombardia, uniformandosi al consolidato orientamento giurisprudenziale, precisa che nell’ambito della procedura di V.I.A., il potere dell’amministrazione è caratterizzato da discrezionalità tecnica e che, quindi, la valutazione espressa attiene ad una sfera di poteri infungibili, che può essere sottoposta al sindacato del giudice amministrativo nel caso in cui emergano deviazioni dal dettato legislativo o nella misura in cui la relativa motivazione evidenzi macroscopiche illogicità ed incongruenze manifeste (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 30 gennaio 2004, n. 316; T.A.R. Puglia, 21 gennaio 2004, n. 171, Cons. Stato, Sez. IV, 14 maggio 2001, n. 2661).
Sul punto, il Consiglio di Stato (Sez VI, 1 marzo 2002, n. 1259) ha precisato che l’attività tecnica è suscettibile di sindacato da parte del giudice amministrativo, in sede di legittimità, sia per vizi logici, sia per errore di fatto, sia per travisamento dei presupposti, sia per difetto di istruttoria, sia per cattiva applicazione delle regole tecniche.
Sempre su questo tema, il TAR Lombardia sancisce la legittimità del decreto di V.I.A. che sia idoneo a porre prescrizioni finalizzate a rendere eco-compatibili le opere, da realizzarsi nella fase esecutiva del progetto. In linea con tale orientamento, si evidenzia una pronuncia del T.A.R. Lazio-Roma (Sez. I, 20 gennaio 1998, n. 224) secondo la quale “la commissione preposta alla VIA di un’opera, nell’esercizio del suo potere di valutazione tecnica, può ritenere di non esaurire la propria funzione nella fase dell’esame del progetto di massima ma di imporre apposite prescrizioni, riservandosi peraltro una successiva verifica all’esito della progettazione esecutiva”.
Sotto il profilo urbanistico, infine, si osserva che la pronuncia n. 5515 è in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo cui, nel procedimento di formazione degli strumenti urbanistici, la delibera di adozione e quella di approvazione si pongono su un piano di distinta autonomia, per cui, mentre l’atto di adozione può essere oggetto di immediata impugnazione, se immediatamente lesivo, nello stesso modo ed alle stesse condizioni del piano approvato (Cons. Stato, Ad. Plen., 7 febbraio 1983, n. 1), l’atto di approvazione del piano può essere impugnato autonomamente e distintamente, senza che la mancata impugnazione del primo comporti preclusione o decadenza del diritto di ricorso contro il piano approvato e senza che la mancata impugnazione del secondo comporti automaticamente il venir meno dell’interesse al ricorso già eventualmente presentato contro il primo (cfr. TAR Lombardia - Milano, 24 novembre 2000, n. 6622; Cons. Stato, Sez. II, 21 gennaio 1998, n. 2907).

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