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| n. 10-2004 - © copyright |
ELISABETTA SORDINI
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| Nota alle sentenze T.A.R.
Lombardia, Sez II, Milano, 7 luglio-8 ottobre 2004, n. 5513
e 5515, nonché 7 luglio-11 ottobre 2004, n. 5518 e 5519.
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Le quattro sentenze in esame, pronunciate
dalla Sezione II del T.A.R. Lombardia - Milano,
riguardano gli interventi di ampliamento ed ammodernamento
degli impianti sciistici situati nel comprensorio
montano di S. Caterina Valfurva, in vista dell’organizzazione
dei mondiali di sci 2005.
Poiché tali pronunce presentano profili di interesse
comune, è opportuno commentarle contestualmente.
Si osserva anzitutto che tutti e quattro i ricorsi
sono stati proposti da associazioni nazionali di
protezione ambientale: più precisamente, Legambiente
e WWF.
La prima questione affrontata dal Giudice amministrativo
nelle sentenze n. 5513, 5515 e 5518, riguarda proprio
la legittimazione attiva delle associazioni Ambientalistiche,
i provvedimenti da queste impugnabili e le censure
deducibili. Con riguardo al primo profilo, il T.A.R.
Lombardia ha confermato il principio secondo cui
le associazioni individuate nel decreto del Ministero
dell’Ambiente del 20 febbraio 1987, sono legittimate,
ai sensi dell’art. 18, punto 5, della legge 8 luglio
1986 n. 349, a ricorrere in sede giurisdizionale
amministrativa a tutela di interessi diffusi, allorquando
l’interesse all’ambiente assume qualificazione normativa,
entro i limiti tracciati positivamente dalla legge
citata ovvero da altre fonti legislative intese
ad identificare beni ambientali in senso giuridico.
In sostanza, come precisato recentemente anche dal
T.A.R. Puglia - Bari (19 aprile 2004, n. 1860) presupposto
della legittimazione processuale riconosciuta alle
Associazioni ambientalistiche è, accanto al dato
formale costituito dal riconoscimento statale, quello
sostanziale riconducibile alla sussistenza di un
interesse ambientale che non risulti genericamente
indicato, ma specificamente individuabile alla stregua
dei criteri di cui alla legge n. 349/86 ovvero di
altri posti da altra fonte normativa di primo livello,
che sia comunque tesa ad identificare beni ambientali
in senso giuridico.
Al riguardo, per completezza, si segnala che esiste
contrasto giurisprudenziale sulla questione relativa
alla legittimazione processuale delle articolazioni
locali delle associazioni ambientalistiche, che
non risulta specificamente affrontata nei casi in
esame (per approfondimenti si richiama T.A.R. Puglia
- Bari, Sezione III, 19 aprile 2004, n. 1860 con
nota di Biagio Delfino). Per quanto concerne l’impugnabilità
di provvedimenti in materia urbanistica da parte
delle Associazioni ambientalistiche, il TAR Lombardia
non pare essersi discostato dal consolidato orientamento
giurisprudenziale secondo cui sono impugnabili dalle
stesse i provvedimenti “che, pur presentando aspetti
urbanistici e sanitari, sono suscettibili di pregiudicare
il bene dell’ambiente compromettendone l’adeguata
tutela” (cfr. TAR Puglia - Bari, 19 aprile 2004,
n. 1860; TAR Liguria, Sez I, 3 febbraio 2003, n.
129; Cons. Stato, Sez IV, 9 ottobre 2002, n. 5365).
Quanto ai vizi rilevabili dalle Associazioni ambientalistiche
nei confronti dei provvedimenti aventi rilievo urbanistico,
il TAR Lombardia appare piuttosto restrittivo, in
quanto precisa che lo spettro delle censure deducili
nell’ambito dell’impugnativa dei provvedimenti riguardanti
in generale il territorio non può coincidere in
modo indiscriminato con ogni vizio procedimentale
e/o sostanziale deducibile, ma soltanto con quei
vizi che -avuto riguardo all’interesse alla tutela
dell’ambiente ed agli scopi statutari- hanno costituito
il presupposto dell’individuazione ministeriale.
Si rileva che il TAR Lazio, con la recente pronuncia
n. 5117 del 31 maggio 2004, si è espresso nel senso
di ampliare lo spettro dei vizi deducibili, statuendo
che “in sede di ricorso giurisdizionale, le Associazioni
ambientalistiche contemplate dall’art. 13 della
legge n. 349/86 possono proporre censure non solo
per violazione delle norme date a protezione dell’ambiente,
ma anche per interessi pubblici diversi, strumentalmente
idonee a comportare l’annullamento del provvedimento
impugnato” (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez IV,
13 marzo 1991, n. 181 e Sez. VI, 18 luglio 1995,
n. 754).
Sotto il profilo ambientale, le sentenze n. 5513
e 5519 analizzano il procedimento di V.I.A. riguardo
a interventi da realizzare nell’ambito di una vasta
zona naturale protetta.
Al riguardo, si segnala che il TAR Lombardia, uniformandosi
al consolidato orientamento giurisprudenziale, precisa
che nell’ambito della procedura di V.I.A., il potere
dell’amministrazione è caratterizzato da discrezionalità
tecnica e che, quindi, la valutazione espressa attiene
ad una sfera di poteri infungibili, che può essere
sottoposta al sindacato del giudice amministrativo
nel caso in cui emergano deviazioni dal dettato
legislativo o nella misura in cui la relativa motivazione
evidenzi macroscopiche illogicità ed incongruenze
manifeste (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 30 gennaio
2004, n. 316; T.A.R. Puglia, 21 gennaio 2004, n.
171, Cons. Stato, Sez. IV, 14 maggio 2001, n. 2661).
Sul punto, il Consiglio di Stato (Sez VI, 1 marzo
2002, n. 1259) ha precisato che l’attività tecnica
è suscettibile di sindacato da parte del giudice
amministrativo, in sede di legittimità, sia per
vizi logici, sia per errore di fatto, sia per travisamento
dei presupposti, sia per difetto di istruttoria,
sia per cattiva applicazione delle regole tecniche.
Sempre su questo tema, il TAR Lombardia sancisce
la legittimità del decreto di V.I.A. che sia idoneo
a porre prescrizioni finalizzate a rendere eco-compatibili
le opere, da realizzarsi nella fase esecutiva del
progetto. In linea con tale orientamento, si evidenzia
una pronuncia del T.A.R. Lazio-Roma (Sez. I, 20
gennaio 1998, n. 224) secondo la quale “la commissione
preposta alla VIA di un’opera, nell’esercizio del
suo potere di valutazione tecnica, può ritenere
di non esaurire la propria funzione nella fase dell’esame
del progetto di massima ma di imporre apposite prescrizioni,
riservandosi peraltro una successiva verifica all’esito
della progettazione esecutiva”.
Sotto il profilo urbanistico, infine, si osserva
che la pronuncia n. 5515 è in linea con l’orientamento
consolidato della giurisprudenza amministrativa
secondo cui, nel procedimento di formazione degli
strumenti urbanistici, la delibera di adozione e
quella di approvazione si pongono su un piano di
distinta autonomia, per cui, mentre l’atto di adozione
può essere oggetto di immediata impugnazione, se
immediatamente lesivo, nello stesso modo ed alle
stesse condizioni del piano approvato (Cons. Stato,
Ad. Plen., 7 febbraio 1983, n. 1), l’atto di approvazione
del piano può essere impugnato autonomamente e distintamente,
senza che la mancata impugnazione del primo comporti
preclusione o decadenza del diritto di ricorso contro
il piano approvato e senza che la mancata impugnazione
del secondo comporti automaticamente il venir meno
dell’interesse al ricorso già eventualmente presentato
contro il primo (cfr. TAR Lombardia - Milano, 24
novembre 2000, n. 6622; Cons. Stato, Sez. II, 21
gennaio 1998, n. 2907).
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