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n. 10-2004 - © copyright

GERARDO SORICELLI

IL “DIRITTO DI PROPRIETA’” NELLA COSTITUZIONE EUROPEA: LA PARABOLA EVOLUTIVA DEL DISEGNO PERSONALISTICO


SOMMARIO.
1- Premessa introduttiva. 2- La concezione personalistica del diritto di proprietà nel “Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa”: passi ulteriori verso il riconoscimento di diritto inviolabile dell’uomo? 3-Considerazioni conclusive.

 

1. PREMESSA INTRODUTTIVA

 

Uno degli elementi di maggior originalità del recente “Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa” è costituito dalla disposizione contenuta nell’articolo II-77, meglio conosciuta come “Diritto di Proprietà”. La Carta garantisce specificamente il fondamentale diritto di proprietà nel contesto della necessità di trovare soluzioni teorico-pratiche che consentissero di conciliare la connaturale “realità” di tale diritto con i diritti fondamentali della persona umana. Più in particolare, secondo un primissimo approccio interpretativo, l’articolo II-77 sembra essere percepito come un elemento che introduce un certo assolutismo nella portata del diritto di proprietà, rafforzando gli effetti uniformanti della garanzia legale di tale diritto e valorizzando al tempo stesso la possibilità di legale coesistenza di diversi regimi giuridici della proprietà.
E’ noto come la vicenda del “diritto di proprietà” sia emblematica della sorte di quegli istituti giuridici che sorgono con determinati presupposti per conseguire specifiche finalità e, strada facendo, trasformano i loro connotati originari, confluendo in contesti omnicomprensivi e di più ampio respiro che ne conformano la genesi: sicché l’osservatore che conosce la loro origine è costretto a reinterpretarli alla luce di nuovi valori o principi che,nel frattempo, si sono sviluppati ed affermati.
Infatti, se le finalità originarie erano dirette a recuperare il valore costituzionale (italiano) dell’istituto della proprietà nell’ambito della concezione della stessa quale diritto oggettivo primario, oggi, il Trattato, garantisce il diritto soggettivo di ciascuna persona di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Se è garantito un certo contenuto del diritto, l’autorità pubblica non può limitarlo arbitrariamente, ma deve sottostare al principio di legalità che determinerà i casi e i modi della limitazione. Si tratta, quindi, di limiti che sorgono all’interno dei contenuti del diritto di proprietà e di cui la legge riconosce la valenza pubblica incidendo sulla struttura stessa del diritto e conformandolo.
Così, a differenza della Costituzione italiana e a conferma dell’art. 1 del Protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il presente Trattato riconosce espressamente la proprietà come un attributo necessario della persona (come un diritto inviolabile), come un connotato naturale dell’identità dell’uomo che sviluppa la sua personalità attraverso la disponibilità e l’uso dei suoi beni[1].
Diritto di proprietà non solo quindi come “naturale attributo” e utile laboratorio di idee e di chiarimenti concettuali dell’identità della persona umana ma, nel fondamento del Trattato, strumento per difendere l’identità e l’esistenza stessa dell’uomo.
In questo contesto, pur nella visibile tendenza del Trattato a voler concettualizzare e qualificare in maniera omogenea, nei termini anzidetti, le relazioni intercorrenti tra le persone e i propri beni, rileva la scelta più o meno consapevole del Trattato di non procedere alla istituzionalizzazione oggettiva del diritto di proprietà, ma di “istituzionalizzare”, in via prioritaria, il rapporto proprietà-persona umana nel sistema ordinamentale in modo tale da conciliare garanzia, legalità del diritto di proprietà, di volta in volta considerato, e naturale dinamismo del sistema stesso. Pertanto, non esiste una forma o un contenuto tipo del diritto di proprietà, né sono contemplati minimi contenuti denominatori, ma più diritti di proprietà che si connotano per sviluppare e per essere la specifica proiezione di diversi aspetti della personalità e dell’indentità dell’essere umano.
Sembra che questa assenza di “vertebrazione” del diritto di proprietà non solo contribuisca a conferire efficienza al sistema ordinamentale ma, addirittura, rappresenti l’essenza stessa dell’articolo II 77.

 

2. LA CONCEZIONE PERSONALISTICA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ NEL “TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L’EUROPA”:PASSI ULTERIORI VERSO IL RICONOSCIMENTO DI DIRITTO INVIOLABILE DELL’UOMO?

 

“La prima legge sociale è dunque quella che garantisce a tutti i membri della società i mezzi di esistenza; tutte le altre sono subordinate a questa: la proprietà non è stata istituita o garantita che per cementarla; è innanzitutto per vivere che si hanno le proprietà” dichiarava così Robespierre nel dicembre del 1792, all’indomani della Rivoluzione Francese. Ne derivava l’obbligo della società di provvedere alla sussistenza di tutti i suoi membri sia procurando loro un occupazione, sia assicurando i mezzi d’esistenza a coloro i quali non sono in grado di lavorare[2]. Una concezione, questa, senza dubbio congeniale ad una visione della proprietà moderna che trova il suo fondamento nel soggetto e rappresenta un’esplicazione della sua naturale vocazione interiore al dominio del mondo. Con la nuova proprietà, caratterizzata da un filo di continuità tra proprietà romana e proprietà moderna, l’individuo si andava lentamente appropriando di un approccio antindividualistico con le cose, con i beni, in quanto teneva ben presente la loro capacità di soddisfare i bisogni generali dell’uomo a partire da quelli più elementari legati alle sue esigenze di sopravvivenza.
Se si riflette un istante su questa elaborazione concettuale, apparirà chiaro come non soltanto l’evoluzione post-classica della nozione di proprietà, ma la stessa costruzione moderna della proprietà possa trovare un solido aggancio con le recenti affermazioni di Rescigno, secondo il quale “ quali momenti della crisi, l’insorgere di nuove proprietà e in particolare della proprietà commerciale, letteraria ed artistica; l’elaborazione della teoria dell’abuso del diritto;le espropriazioni e le limitazioni della proprietà nell’interesse pubblico; ancora, l’evoluzione della società anonima; infine la legislazione vincolistica nell’affitto dei fondi rustici e nella locazione degli immobili urbani”[3].
Ciò appare tanto rilevante ed importante oggi, in un momento in cui il superamento delle concezioni meramente individualistiche ha consentito una rimeditazione della stessa nozione di diritto di proprietà nella quale la componente della struttura della situazione reale scopre “il momento comunitario dell’esperienza del soggetto e dell’ordinamento”[4].
Tutto ciò comporta una completa revisione della tavola dei valori afferenti al diritto di proprietà che vede nell’uomo il saggio amministratore di un patrimonio comune da gestire nell’interesse dell’umanità e dei singoli. Tale visione consente di considerare l’esercizio della proprietà individuale un tutto inscindibile con i bisogni fondamentali e generali della vita, intesi, quindi, come aspetti essenziali della persona umana, della sua libertà-dignità.
Ed è in questo stato di cose che rileva la c.d. “preesistenza” del diritto di proprietà rispetto all’ordinamento riconoscente, l’affermarsi del suo valore di libertà-dignità della persona umana e momento di concretizzazione del principio personalista.
Così, la visione personalistica del rapporto uomo-beni, intrisa di principi e valori, pervade i contenuti del Trattato al punto da costituire la dimensione essenziale dell’identità dell’Unione sul piano dei valori affermati nel preambolo.5 In sostanza, a mio giudizio, il Trattato ruota intorno alla radice storica della nozione di persona, alla sua dimensione etica e alla sua individuazione come valore, prima ancora che patrimonio di diritti e di situazioni giuridiche soggettive. L’articolo II- 77 ne è una prova evidente, soprattutto se armonizzato con il principio di solidarietà di cui agli articoli II-87/98. In questa prospettiva, quindi, il diritto “comunitario” di proprietà è molto di più che un semplice diritto all’intangibilità dei beni ricadenti nella sfera di disponibilità del singolo. In quanto patrimonio irretrattabile ed inviolabile della persona umana intesa nella sua universalità di valori, il diritto di proprietà-valore preesiste come diritto riconosciuto dall’ordinamento riconoscente e si raffigura nella capacità di sviluppo della personalità individuale attraverso il godimento o l’utilizzazione legale delle opportunità offerte dai beni in proprietà.
In altri termini, il diritto di proprietà, espressione, nel Trattato, del principio supremo della libertà-dignità, rappresenta così un valore primario della coscienza sociale a cui è riservato il dominio della solidarietà, capace di saldare inscindibilmente le esigenze individuali alle esigenze collettive in un unico tessuto connettivo che aggrega gli interessi nella concretezza dei rapporti sociali. Le implicazioni di principio che ne derivano individuano nel diritto di proprietà anche un modo di essere della persona nell’ambito dei rapporti sociali e uno schema generale d’azione nella vita di relazione, basato sui valori supremi primari della libertà-dignità e della solidarietà sociale.[6]

 

3-CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

 

Emerge che la ricerca di un equilibrio tra diritto di proprietà e principio di solidarietà, così come disciplinati nel Trattato, rimane un compito di notevole difficoltà. L’analisi fatta conferma che la Costituzione europea di per sé rifiuta schemi fissi e statici e si presenta come un processo in continua evoluzione. A pensarci bene, non potrebbe essere diversamente, considerando le trasformazioni che avvengono continuamente nelle società europee. Anche il diritto di proprietà, come ampiamente evidenziato tra le righe dal Rescigno, rappresenta esso stesso un processo in evoluzione che può seguire percorsi differenti caricandosi di importanti implicazioni sociali e giuridiche. E’ vero che molte incertezze e dubbi in materia sono generati da un atteggiamento legislativo che appare in certe disposizioni troppo cauto e in altre inopportunamente disinvolto ( il riferimento è al citato articolo II-77 del Trattato). Ma è altrettanto vero che il Trattato sembra aver finalmente trovato una soluzione innovativa ai problemi generati dalla tensione tra diritto di proprietà, principio di legalità e diritto inviolabile dell’uomo con la centralità della persona umana nel “dominio dell’universo normativo”; problemi già peraltro sollevati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’uomo ma non risolti in maniera pragmatica. In conclusione, si tratta indubbiamente di argomentazioni che meritano di essere attentamente studiate e seguite nei loro sviluppi per gli stimoli che possono fornire alla riflessione del giurista , soprattutto in prospettiva di un necessario confronto fra i diversi ordinamenti dell’area europea.

 

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1] Questo processo è stato attentamente valutato da CASSESE, La nuova costituzione economica, Bari,2004, pp. 19-20.
2] Da una citazione di MANIN, voce Rousseau, in FURET-OZOUF, Dizionario critico della rivoluzione francese, edizione italiana a cura di Boffa, Milano, 1988, pp. 788 e ss riportata da SITZIA, Le proprietà moderne e le proprietà romane, in Studi in onore di Pietro Rescigno, II, Diritto privato, 1. Persone, famiglia, successioni e proprietà, Milano, 1998, pp. 837 e ss
3] Così RESCIGNO, voce Proprietà (dir.priv.), in Enc. dir..,37, Milano, 1988, pp. 259 e ss.
4] RESCIGNO, voce Proprietà, cit., p. 276
5] PADOA-SCHIOPPA, Il bicchiere mezzo pieno della Costituzione europea, in il Mulino, n. 5/2004, p. 942
6] Qualche significativa intuizione sul concetto di solidarietà sociale si può cogliere in LIPARI, “Spirito di liberalità” e “Spirito di solidarietà” in Studi in onore di Pietro Rescigno, cit. , pp. 417 e ss. Per un’analisi dei momenti evolutivi del concetto di proprietà nel contesto dell’espropriazione di fatto mi si consenta di rinviare a SORICELLI, Espropriazione di fatto e tutela della proprietà tra tecniche di positivizzazione della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e principio di legalità come presidio della certezza del diritto espropriativi( nota a Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sez. II, 30 ottobre 2003, n. 31524/96) in Riv. amm. Rep. It., n.

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