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n. 10-2004 - © copyright |
GERARDO SORICELLI
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IL “DIRITTO DI PROPRIETA’”
NELLA COSTITUZIONE EUROPEA: LA PARABOLA EVOLUTIVA DEL DISEGNO
PERSONALISTICO
SOMMARIO.
1- Premessa introduttiva. 2- La concezione personalistica
del diritto di proprietà nel “Trattato che adotta
una Costituzione per l’Europa”: passi ulteriori
verso il riconoscimento di diritto inviolabile dell’uomo?
3-Considerazioni conclusive. |
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1.
PREMESSA INTRODUTTIVA |
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Uno
degli elementi di maggior originalità del recente
“Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa”
è costituito dalla disposizione contenuta nell’articolo
II-77, meglio conosciuta come “Diritto di Proprietà”.
La Carta garantisce specificamente il fondamentale
diritto di proprietà nel contesto della necessità
di trovare soluzioni teorico-pratiche che consentissero
di conciliare la connaturale “realità” di tale diritto
con i diritti fondamentali della persona umana.
Più in particolare, secondo un primissimo approccio
interpretativo, l’articolo II-77 sembra essere percepito
come un elemento che introduce un certo assolutismo
nella portata del diritto di proprietà, rafforzando
gli effetti uniformanti della garanzia legale di
tale diritto e valorizzando al tempo stesso la possibilità
di legale coesistenza di diversi regimi giuridici
della proprietà.
E’ noto come la vicenda del “diritto di proprietà”
sia emblematica della sorte di quegli istituti giuridici
che sorgono con determinati presupposti per conseguire
specifiche finalità e, strada facendo, trasformano
i loro connotati originari, confluendo in contesti
omnicomprensivi e di più ampio respiro che ne conformano
la genesi: sicché l’osservatore che conosce la loro
origine è costretto a reinterpretarli alla luce
di nuovi valori o principi che,nel frattempo, si
sono sviluppati ed affermati.
Infatti, se le finalità originarie erano dirette
a recuperare il valore costituzionale (italiano)
dell’istituto della proprietà nell’ambito della
concezione della stessa quale diritto oggettivo
primario, oggi, il Trattato, garantisce il diritto
soggettivo di ciascuna persona di godere della proprietà
dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli,
di disporne e di lasciarli in eredità. Se è garantito
un certo contenuto del diritto, l’autorità pubblica
non può limitarlo arbitrariamente, ma deve sottostare
al principio di legalità che determinerà i casi
e i modi della limitazione. Si tratta, quindi, di
limiti che sorgono all’interno dei contenuti del
diritto di proprietà e di cui la legge riconosce
la valenza pubblica incidendo sulla struttura stessa
del diritto e conformandolo.
Così, a differenza della Costituzione italiana e
a conferma dell’art. 1 del Protocollo addizionale
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo,
il presente Trattato riconosce espressamente la
proprietà come un attributo necessario della persona
(come un diritto inviolabile), come un connotato
naturale dell’identità dell’uomo che sviluppa la
sua personalità attraverso la disponibilità e l’uso
dei suoi beni[1].
Diritto di proprietà non solo quindi come “naturale
attributo” e utile laboratorio di idee e di chiarimenti
concettuali dell’identità della persona umana ma,
nel fondamento del Trattato, strumento per difendere
l’identità e l’esistenza stessa dell’uomo.
In questo contesto, pur nella visibile tendenza
del Trattato a voler concettualizzare e qualificare
in maniera omogenea, nei termini anzidetti, le relazioni
intercorrenti tra le persone e i propri beni, rileva
la scelta più o meno consapevole del Trattato di
non procedere alla istituzionalizzazione oggettiva
del diritto di proprietà, ma di “istituzionalizzare”,
in via prioritaria, il rapporto proprietà-persona
umana nel sistema ordinamentale in modo tale da
conciliare garanzia, legalità del diritto di proprietà,
di volta in volta considerato, e naturale dinamismo
del sistema stesso. Pertanto, non esiste una forma
o un contenuto tipo del diritto di proprietà, né
sono contemplati minimi contenuti denominatori,
ma più diritti di proprietà che si connotano per
sviluppare e per essere la specifica proiezione
di diversi aspetti della personalità e dell’indentità
dell’essere umano.
Sembra che questa assenza di “vertebrazione” del
diritto di proprietà non solo contribuisca a conferire
efficienza al sistema ordinamentale ma, addirittura,
rappresenti l’essenza stessa dell’articolo II 77.
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2.
LA CONCEZIONE PERSONALISTICA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ
NEL “TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L’EUROPA”:PASSI
ULTERIORI VERSO IL RICONOSCIMENTO DI DIRITTO INVIOLABILE
DELL’UOMO? |
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“La
prima legge sociale è dunque quella che garantisce
a tutti i membri della società i mezzi di esistenza;
tutte le altre sono subordinate a questa: la proprietà
non è stata istituita o garantita che per cementarla;
è innanzitutto per vivere che si hanno le proprietà”
dichiarava così Robespierre nel dicembre del 1792,
all’indomani della Rivoluzione Francese. Ne derivava
l’obbligo della società di provvedere alla sussistenza
di tutti i suoi membri sia procurando loro un occupazione,
sia assicurando i mezzi d’esistenza a coloro i quali
non sono in grado di lavorare[2]. Una concezione,
questa, senza dubbio congeniale ad una visione della
proprietà moderna che trova il suo fondamento nel
soggetto e rappresenta un’esplicazione della sua
naturale vocazione interiore al dominio del mondo.
Con la nuova proprietà, caratterizzata da un filo
di continuità tra proprietà romana e proprietà moderna,
l’individuo si andava lentamente appropriando di
un approccio antindividualistico con le cose, con
i beni, in quanto teneva ben presente la loro capacità
di soddisfare i bisogni generali dell’uomo a partire
da quelli più elementari legati alle sue esigenze
di sopravvivenza.
Se si riflette un istante su questa elaborazione
concettuale, apparirà chiaro come non soltanto l’evoluzione
post-classica della nozione di proprietà, ma la
stessa costruzione moderna della proprietà possa
trovare un solido aggancio con le recenti affermazioni
di Rescigno, secondo il quale “ quali momenti della
crisi, l’insorgere di nuove proprietà e in particolare
della proprietà commerciale, letteraria ed artistica;
l’elaborazione della teoria dell’abuso del diritto;le
espropriazioni e le limitazioni della proprietà
nell’interesse pubblico; ancora, l’evoluzione della
società anonima; infine la legislazione vincolistica
nell’affitto dei fondi rustici e nella locazione
degli immobili urbani”[3].
Ciò appare tanto rilevante ed importante oggi, in
un momento in cui il superamento delle concezioni
meramente individualistiche ha consentito una rimeditazione
della stessa nozione di diritto di proprietà nella
quale la componente della struttura della situazione
reale scopre “il momento comunitario dell’esperienza
del soggetto e dell’ordinamento”[4].
Tutto ciò comporta una completa revisione della
tavola dei valori afferenti al diritto di proprietà
che vede nell’uomo il saggio amministratore di un
patrimonio comune da gestire nell’interesse dell’umanità
e dei singoli. Tale visione consente di considerare
l’esercizio della proprietà individuale un tutto
inscindibile con i bisogni fondamentali e generali
della vita, intesi, quindi, come aspetti essenziali
della persona umana, della sua libertà-dignità.
Ed è in questo stato di cose che rileva la c.d.
“preesistenza” del diritto di proprietà rispetto
all’ordinamento riconoscente, l’affermarsi del suo
valore di libertà-dignità della persona umana e
momento di concretizzazione del principio personalista.
Così, la visione personalistica del rapporto uomo-beni,
intrisa di principi e valori, pervade i contenuti
del Trattato al punto da costituire la dimensione
essenziale dell’identità dell’Unione sul piano dei
valori affermati nel preambolo.5 In sostanza, a
mio giudizio, il Trattato ruota intorno alla radice
storica della nozione di persona, alla sua dimensione
etica e alla sua individuazione come valore, prima
ancora che patrimonio di diritti e di situazioni
giuridiche soggettive. L’articolo II- 77 ne è una
prova evidente, soprattutto se armonizzato con il
principio di solidarietà di cui agli articoli II-87/98.
In questa prospettiva, quindi, il diritto “comunitario”
di proprietà è molto di più che un semplice diritto
all’intangibilità dei beni ricadenti nella sfera
di disponibilità del singolo. In quanto patrimonio
irretrattabile ed inviolabile della persona umana
intesa nella sua universalità di valori, il diritto
di proprietà-valore preesiste come diritto riconosciuto
dall’ordinamento riconoscente e si raffigura nella
capacità di sviluppo della personalità individuale
attraverso il godimento o l’utilizzazione legale
delle opportunità offerte dai beni in proprietà.
In altri termini, il diritto di proprietà, espressione,
nel Trattato, del principio supremo della libertà-dignità,
rappresenta così un valore primario della coscienza
sociale a cui è riservato il dominio della solidarietà,
capace di saldare inscindibilmente le esigenze individuali
alle esigenze collettive in un unico tessuto connettivo
che aggrega gli interessi nella concretezza dei
rapporti sociali. Le implicazioni di principio che
ne derivano individuano nel diritto di proprietà
anche un modo di essere della persona nell’ambito
dei rapporti sociali e uno schema generale d’azione
nella vita di relazione, basato sui valori supremi
primari della libertà-dignità e della solidarietà
sociale.[6] |
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3-CONSIDERAZIONI
CONCLUSIVE |
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Emerge
che la ricerca di un equilibrio tra diritto di proprietà
e principio di solidarietà, così come disciplinati
nel Trattato, rimane un compito di notevole difficoltà.
L’analisi fatta conferma che la Costituzione europea
di per sé rifiuta schemi fissi e statici e si presenta
come un processo in continua evoluzione. A pensarci
bene, non potrebbe essere diversamente, considerando
le trasformazioni che avvengono continuamente nelle
società europee. Anche il diritto di proprietà,
come ampiamente evidenziato tra le righe dal Rescigno,
rappresenta esso stesso un processo in evoluzione
che può seguire percorsi differenti caricandosi
di importanti implicazioni sociali e giuridiche.
E’ vero che molte incertezze e dubbi in materia
sono generati da un atteggiamento legislativo che
appare in certe disposizioni troppo cauto e in altre
inopportunamente disinvolto ( il riferimento è al
citato articolo II-77 del Trattato). Ma è altrettanto
vero che il Trattato sembra aver finalmente trovato
una soluzione innovativa ai problemi generati dalla
tensione tra diritto di proprietà, principio di
legalità e diritto inviolabile dell’uomo con la
centralità della persona umana nel “dominio dell’universo
normativo”; problemi già peraltro sollevati dalla
giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’uomo
ma non risolti in maniera pragmatica. In conclusione,
si tratta indubbiamente di argomentazioni che meritano
di essere attentamente studiate e seguite nei loro
sviluppi per gli stimoli che possono fornire alla
riflessione del giurista , soprattutto in prospettiva
di un necessario confronto fra i diversi ordinamenti
dell’area europea. |
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1]
Questo processo è stato attentamente valutato da
CASSESE, La nuova costituzione economica, Bari,2004,
pp. 19-20.
2] Da una citazione di MANIN, voce Rousseau, in
FURET-OZOUF, Dizionario critico della rivoluzione
francese, edizione italiana a cura di Boffa, Milano,
1988, pp. 788 e ss riportata da SITZIA, Le proprietà
moderne e le proprietà romane, in Studi in onore
di Pietro Rescigno, II, Diritto privato, 1. Persone,
famiglia, successioni e proprietà, Milano, 1998,
pp. 837 e ss
3] Così RESCIGNO, voce Proprietà (dir.priv.), in
Enc. dir..,37, Milano, 1988, pp. 259 e ss.
4] RESCIGNO, voce Proprietà, cit., p. 276
5] PADOA-SCHIOPPA, Il bicchiere mezzo pieno della
Costituzione europea, in il Mulino, n. 5/2004, p.
942
6] Qualche significativa intuizione sul concetto
di solidarietà sociale si può cogliere in LIPARI,
“Spirito di liberalità” e “Spirito di solidarietà”
in Studi in onore di Pietro Rescigno, cit. , pp.
417 e ss. Per un’analisi dei momenti evolutivi del
concetto di proprietà nel contesto dell’espropriazione
di fatto mi si consenta di rinviare a SORICELLI,
Espropriazione di fatto e tutela della proprietà
tra tecniche di positivizzazione della giurisprudenza
della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e principio
di legalità come presidio della certezza del diritto
espropriativi( nota a Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo, Sez. II, 30 ottobre 2003, n. 31524/96)
in Riv. amm. Rep. It., n. |
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