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| n. 11-2004 - © copyright |
MARTA TIGANO
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SAGGIO INTRODUTTIVO SUL RUOLO E SULLA
FUNZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO IN TEMA DI RAPPORTI CON
LE CONFESSIONI RELIGIOSE.
LA POLITICA ECCLESIASTICA ALL’EPOCA
DELLA PRESIDENZA ROMANIANA DEL CONSIGLIO DI STATO.
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1.Il diritto ecclesiastico e l’insegnamento
di Santi Romano.
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Sempre più numerosi, anche ai nostri
giorni, ricorrono i riconoscimenti tributati a Santi
Romano per l’influenza esercitata sulle dottrine
giuridiche odierne[1].
Non è fuori luogo, in tale contesto, porre nella
giusta evidenza il contributo determinante che l’insigne
Autore ha dato allo studio ed all’evoluzione del
diritto ecclesiastico italiano.
Questo contributo, come è stato osservato[2], non
è riferibile esclusivamente agli argomenti “ecclesiasticisti”
da lui trattati nei Corsi di diritto costituzionale
e diritto internazionale[3], né limitato all’area
che egli ha riservato al diritto canonico nel quadro
della teoria degli ordinamenti giuridici, bensì
un apporto frutto di un impegno di ricerca condotto
ad ampio raggio e lungo il corso del tempo, così
da assumere un profilo a tutto tondo, per nulla
secondario.
Invero, l’insegnamento del diritto ecclesiastico[4]
nella sede universitaria di Pisa, da un lato, ha
costituito, per Santi Romano, l’occasione per l’approfondimento
dei temi a lui più cari, e, dall’altro lato, ha
consentito all’Autore di utilizzare l’esperienza
acquisita con tale studio per sue le celebri elaborazioni
di teoria generale[5].
Santi Romano è uomo del suo tempo, e come tale risente,
nell’esposizione del diritto ecclesiastico, della
metodologia tradizionale ispirata all’insegnamento
del Ruffini; ma l’impostazione del suo programma
di insegnamento è altresì espressione della sua
personalità ricca e complessa, è influenzata dall’ampio
panorama culturale dell’Autore. Ciò risulta ancora
più evidente con riferimento ad alcune figure tipiche
del diritto della Chiesa, quali l’ufficio ecclesiastico
e la posizione della Santa Sede, che, rinchiuse
ed appiattite, fino a quel momento, in rigidi schemi
fissi, vengono pian piano liberate e rimodellate
dalla forza del suo pensiero.
Certamente, quello che maggiormente colpisce il
giurista che si accosti ad una lettura delle “limpide
pagine”[6] del Corso del 1912, è la possibilità
di scorgere, in trasparenza, la raffigurazione della
teoria dell’ordinamento giuridico e della pluralità
degli ordinamenti: indice, ancora una volta, della
chiarezza intellettuale con cui Santi Romano affronta
i luoghi comuni della politica ecclesiastica italiana.
Merita, anzi, a questo proposito, un rapido cenno
l’evoluzione della politica ecclesiastica negli
anni in cui si colloca il contributo di Santi Romano,
al fine di una migliore comprensione degli atteggiamenti
assunti dall’Autore stesso nei confronti della politica
ecclesiastica risorgimentale e post-risorgimentale.
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2. La politica ecclesiastica dello
Stato italiano unitario.
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E’ noto come i problemi di politica
e legislazione ecclesiastica abbiano costituito
alcuni dei nodi centrali affrontati dall’Italia
preunitaria risorgimentale e dallo Stato unitario
liberale.
Si trattò, infatti, di problemi che, nonostante
apparissero polarizzati tutti intorno alla famosa
“questione romana”, in realtà ebbero un contenuto
sostanziale assai più vasto e profondo, tale da
trascendere di gran lunga tale specifica “questione”,
e da investire la stessa visione ideale e le stesse
basi strutturali del nascente Stato italiano, col
dichiarato scopo di giungere ad un superamento dei
passati regimi confessionali statali ed approdare
ad una più nuova e moderna posizione politica e
giuridica dello Stato in materia ecclesiastica.
In particolare, in Italia, due fondamentali problemi
si sono presentati ai politici e giuristi: il primo,
concernente la soluzione da dare, come già anticipato,
alla “questione romana”; e il secondo, concernente
la qualifica da assegnare al nascente Stato unitario
in materia ecclesiastica, sia nei rapporti con le
Confessioni religiose in genere, che con la Chiesa
cattolica in specie.
Il primo problema, quello della cosiddetta questione
romana - che era diretta conseguenza dell’esistenza
plurisecolare della sede pontificale in Roma e rappresentava,
in realtà, un problema più politico che giuridico[7]
- fu affrontato dal legislatore italiano e risolto
(nei limiti, ovviamente, consentiti da una soluzione
unilaterale), attraverso l’emanazione di un’apposita
quanto singolare legge statale, la famosa Legge
delle guarentigie pontificie del 13 maggio 1871,
n. 214[8].
Certamente più complesso, ma al contempo più interessante
da un punto di vista giuridico, fu il secondo grande
problema sul quale si concentrarono l’attenzione
e la preoccupazione dei politici e giuristi, sia
dell’Italia risorgimentale che dello Stato unitario
liberale, e che costituì il problema fondamentale
della legislazione ecclesiastica italiana.
Si trattò del problema della qualifica, degli orientamenti
e della normazione positiva che lo Stato nascente
doveva assumere in merito al fenomeno religioso
e ai suoi rapporti con le Confessioni in genere
e con la Chiesa cattolica in specie, onde attuare
in tale campo i presupposti programmatici ideali
dello Stato liberale moderno[9].
Ora, fu proprio affrontando questo secondo problema
sulla base dei nuovi presupposti programmatici liberali,
che apparve naturale impostare e costruire «il rinnovato
diritto ecclesiastico italiano» su tre principi
basilari, ben diversi, per non dire antitetici,
a quelli propri dell’antica «polizia ecclesiastica»
settecentesca; principi che, mentre ne caratterizzarono
la fisionomia, rappresentarono insieme i tre principi
ispiratori di tutto il complesso successivo di leggi
positive in materia, prima lungo il periodo risorgimentale
e, poi, nei cinquanta anni successivi dello Stato
unitario liberale fino all’avvento del fascismo.
In particolare, tali principi furono:
il principio dell’agnosticismo e dell’indifferentismo
in materia religiosa, che caratterizzò la qualifica
dello Stato italiano sotto l’aspetto sia formale
che sostanziale, e che lo portò ad adottare e mantenere
un disinteresse assoluto nei confronti del fenomeno
religioso, considerato quale fenomeno meramente
privato, relativo alla coscienza individuale, rispetto
al quale esso non poteva che proclamarsi incompetente
e del quale non era tenuto ad occuparsi, tamquam
non esset.
il principio del separatismo di marca liberale,
assunto dallo Stato italiano nel suo comportamento
e nei suoi rapporti con le Confessioni religiose
in genere, e con la Chiesa cattolica in specie,
e diretto a determinare e attuare tali rapporti
in un regime d’integrale separazione del trono dall’altare,
e di libertà reciproca tra i due Poteri, giusta
la formula direttiva del Cavour: «libera Chiesa
in libero Stato».
infine, il principio del giurisdizionalismo di tipica
impronta statualistica che, rivendicando allo Stato
la sovranità esclusiva su tutti gli istituti esistenti
e operanti nel proprio ordinamento, lo autorizzò,
anche se in contrasto col suo proclamato agnosticismo
e separatismo, a mantenere tutti gli enti e le gerarchie
ecclesiastiche sotto la disciplina delle sue leggi
e sotto il controllo della sua autorità, in una
posizione di assoluta soggezione, giusta la non
meno famosa formula del Luzzatti: «Libera Chiesa
in Stato sovrano».
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3. La politica ecclesiastica in
epoca liberale.
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Sul primo di tali pilastri fondamentali,
e, cioè, sulla qualifica non solo rigorosamente
neutralista ma, addirittura, decisamente agnostica
e indifferentista che lo Stato avrebbe dovuto assumere
e mantenere in materia ecclesiastica, furono tutti
concordi fin dal periodo preunitario risorgimentale.
Il problema, tuttavia, era quello di conciliare
le istanze del liberalismo con la concreta situazione
esistente sul territorio italiano, dove i vari Stati,
tornati in vita con la Restaurazione dopo la rivoluzione
francese, non solo avevano assunto nuovamente la
tipica qualifica confessionista giurisdizionalista,
che era stata la caratteristica comune a tutti i
sovrani illuministi del settecento, ma avevano dato
una sempre più accentuata preminenza alla loro qualifica
ed al loro carattere confessionista rispetto a quelli
giurisdizionalisti d’ingerenza e controllo laico
sulla vita della Chiesa, abbandonandosi senza reazioni
alle esigenze più estreme del Vaticano[10].
Si comprende, pertanto, come, in tale situazione,
di fronte ai nuovi principi liberali allora proclamati
e imperanti, di uguaglianza di tutti i cittadini
dinanzi alla legge e della completa libertà di coscienza
e di culto, tutte le diverse correnti politiche
italiane trovassero naturale scagliarsi contro tale
stato di cose, esigendone l’immediato abbandono
e superamento in nome dei principi ideali programmatici
del liberalismo, ed in attuazione delle sue fondamentali
dottrine ed esigenze, quale regime ormai anacronistico
ed incompatibile con la nuova figura di Stato moderno.
Fu, appunto, in attuazione a tale ideale che il
nuovo Stato italiano si concepì nei suoi principi
direttivi politici e nella sua stessa qualifica
e struttura giuridica, quale Stato indifferente
e agnostico in materia religiosa. Di qui, non solo
il suo diritto, ma anche il suo dovere, di non aderire,
né formalmente né sostanzialmente, ad alcuna credenza
fideistica, considerata come semplice fatto di coscienza
individuale, e di assicurare, al contempo, in un
regime di piena libertà, a tutti i culti indistintamente
la tutela delle sue leggi e a tutti i cittadini
la medesima capacità civile e politica, quale che
fosse la fede da ciascuno professata e la religione
rispettivamente seguita.
Negli anni che seguirono e fino all’avvento del
fascismo, tutta l’attività politica e giuridica
statale furono permeate da tale principio programmatico,
dando vita, soprattutto nel campo del diritto ecclesiastico,
a una legislazione che risultò necessariamente caratterizzata
e dominata da tale presupposto agnostico, spinto,
spesso, fino a conseguenze estreme.
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4. La nascita del diritto ecclesiastico
italiano.
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E’ interessante, a questo proposito,
soffermarsi a riflettere su un aspetto del tutto
peculiare e significativo, vale a dire la circostanza
per cui, in effetti, l’atteggiamento dello Stato
italiano, appena delineato, non si risolse mai,
neppure nel periodo del più formale e acceso agnosticismo,
in una totale indifferenza o ostentata ignoranza
nei confronti del fenomeno religioso, tale da considerarlo
fenomeno riguardante esclusivamente le coscienze
individuali dei singoli cittadini, e tale, quindi,
da esaurirsi nella sfera interna delle medesime.
Al contrario, pressato dalle forze storiche di una
civiltà cristiana più che millenaria e condizionato
dalle esigenze sociali di una religiosità cattolica
profondamente radicata nella popolazione, lo Stato
non potè fare a meno di dedicare una specifica considerazione
positiva del fenomeno religioso, facendolo oggetto,
in quanto tale, di un’apposita disciplina nel campo
del diritto.
Tale disciplina si espresse a volte in una normazione
settoriale di marcato sfavore e ostilità nei confronti
di tale fenomeno o, quanto meno, in limitazioni
alle concrete estrinsecazioni del medesimo in relazione,
appunto, a quella vena più o meno spiccata di anticlericalismo
che caratterizzò, di fatto, soprattutto in alcuni
periodi, l’agnosticismo statale italiano in materia
religiosa.
Tuttavia, e nel complesso, tale disciplina finì
col concretizzarsi in una valutazione positiva e
in una qualificazione formale del fenomeno stesso,
tale da comportare un riconoscimento e una tutela
normativa degli interessi fideistici dei singoli
e dei gruppi a finalità religiosa (le cosiddette
chiese o culti) e da conferire, quindi, di diritto
e di fatto, una giuridica rilevanza sia all’interesse
religioso individuale, sia a quello collettivo,
specie nelle manifestazioni confessionali del cattolicesimo.
Fu proprio questa positiva rilevanza, riconosciuta
dal nostro legislatore al fenomeno e agli interessi
religiosi già all’epoca risorgimentale, e consacrata
nel suo stesso sistema di diritto positivo, che
fin da allora valse a meritare al «nuovo diritto
ecclesiastico italiano» dello Stato unitario liberale,
quella posizione di individualità e autonomia nel
campo del diritto che giustificò l’esistenza della
correlata disciplina quale branca giuridica scientificamente
e didatticamente autonoma.
Fin da allora, infatti, pur sulle basi formali dell’indifferentismo
religioso assunte dallo Stato italiano in materia
ecclesiastica, essa si presentò quale disciplina
avente ad oggetto lo studio e l’insegnamento di
un sistema organico di diritto speciale, disciplinante
un insieme di fatti sociali raggruppati sotto il
peculiare punto di vista religioso, e differenziato
dal diritto più generale nel quale non rientrava
come autonoma qualifica, la religiosità; disciplina,
dunque, perfettamente legittimata a costituire una
branca autonoma e ben individualizzata del nostro
diritto, impostata su propri principi generali,
informata a determinati criteri peculiari, diretta
a specifiche finalità.
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5. La politica ecclesiastica nel
separatismo cavouriano.
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Il secondo dei pilastri fondamentali,
sui quali si resse la legislazione ecclesiastica
italiana già nel periodo risorgimentale e poi nello
Stato unitario liberale, fu costituito dal principio
ideale programmatico della separazione dello Stato
dalla Chiesa, fatto proprio in Italia dal Cavour
e dalla corrente politica della Destra storica.
Pur con tutte le sue sfumature e varianti, nella
sua intima essenza tale principio s’informava al
presupposto fondamentale dell’incompetenza statale
nell’ordine dei rapporti spirituali e religiosi,
e si riassumeva, in sostanza, nel nuovo dogma politico-giuridico
della netta separazione tra il trono e l’altare
in un regime di reciproca libertà dei due Poteri,
cioè in una partizione assoluta delle sfere di sovranità
ratione materiae, sinteticamente espressa nella
già ricordata formula cavouriana «Libera Chiesa
in libero Stato».
Fu proprio tale principio, enunciato dal Cavour
nel 1861, ad essere considerato da Santi Romano
«soltanto una formula diplomatica, volta ad accontentare
tutti i partiti, specialmente in vista della “questione
romana”, ma non principio giuridico essendo, come
tale, equivoco e falso. Equivoco perchè parlando
di “libera Chiesa”, non precisa se si tratti di
una libertà speciale e o della libertà di cui godono
tutti gli enti e le persone nell’ambito dello Stato.
Falso perché lo Stato non è libero, ma è sovrano»[11].
Tuttavia, anche la formula «libera Chiesa in Stato
sovrano» è, per Santi Romano, «priva di alcun valore
giuridico, perché non mette in evidenza alcun principio
importante»[12]. Santi Romano, infatti, intuì immediatamente
quali difficoltà avrebbe incontrato la realizzazione
di questo caposaldo programmatico che si proponeva,
come fine ultimo, quello di determinare, nella legislazione
positiva e nella prassi amministrativa statale,
sia la posizione giuridica della Chiesa cattolica
all’interno dell’ordinamento dello Stato, sia l’ambito
e i limiti da assegnare, nel medesimo, alla sua
esistenza autonoma.
In particolare, la soluzione di questi problemi
incontrava due ordini di difficoltà, delle quali
una, più generale, insita in ogni applicazione pratica
del sistema separatista, dovuta al fatto fin troppo
noto che né i due ordini di rapporti (quello spirituale
religioso e quello temporale politico), né, conseguentemente,
le due istituzioni a ciascuno deputate (la Chiesa
e lo Stato), erano passibili per loro natura di
una netta distinzione e demarcazione nelle loro
sfere di competenza[13]; e l’altra, più specifica,
riguardante l’applicazione del sistema separatista
alla Chiesa cattolica che, a differenza delle altre
Confessioni, si presentava quale tipica Confessione
giuridicamente strutturata, con una complessa organizzazione
interna di tipo istituzionale, fondata sul principio
d’autorità e di subordinazione gerarchica, munita
di un vero e proprio potere normativo e rivendicante
un’autonomia e una indipendenza primarie nei confronti
di ogni altra istituzione e autorità, e in primo
luogo dello Stato stesso.
Si comprende, pertanto, come all’atto pratico, il
programma separatista finisse per essere realizzato
in Italia in modo fluttuante e quanto mai variabile
a seconda dei vari governi e dei diversi momenti
storici[14].
Lo stesso Romano, del resto, considerò inattuabile
in concreto il sistema separatista, «giacchè vi
sono interessi religiosi che per la loro importanza
sociale non possono non interessare lo Stato, il
quale deve tutelare la propria sovranità dalle eventuali
esorbitanze di essi»[15]. Anzi, ricordando la separazione
attuata in Francia in quegli anni e accennando alle
restrizioni, in deroga al diritto comune, cui erano
state sottoposte le congregazioni religiose e gli
altri istituti ecclesiastici, il Romano rileva come,
in pratica, tale sistema dia luogo non a separazione
o a indifferentismo, bensì a «sfavore verso la Chiesa.
Verso di questa, invece, lo Stato non può restare
indifferente e considerarla alla stregua delle altre
società private», perché, se così facesse, lo Stato
«distruggerebbe la Chiesa o almeno la costringerebbe
a riformarsi completamente»[16].
Non a caso, infatti, Santi Romano, quando ormai
si era conclusa la vicenda politica di Giolitti,
definiva «una utopia, bella se si vuole, ma irrealizzabile»,
l’immagine secondo la quale lo Stato e la Chiesa
sarebbero due parallele, destinate a non incontrarsi
mai. «La Chiesa infatti vive nei vari Stati: perciò
nessuno Stato può ignorare la sua esistenza senza
recare danni assai gravi anche a se medesimo»[17].
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6. La politica ecclesiastica e
il neo-giurisdizionalismo.
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Per quanto riguarda, infine, il terzo
caposaldo basilare sul quale risultò impostata la
legislazione ecclesiastica italiana prima nel periodo
risorgimentale e poi nei sessanta anni successivi
dello Stato unitario liberale, questo fu quello
del giurisdizionalismo o, come anche si è detto,
del neo-giurisdizionalismo.
Se tale principio di per sé non costituiva una novità
nel campo del diritto ecclesiastico, in quanto il
sistema giurisdizionalista, con la sua polizia ecclesiastica,
era stato una delle note più salienti e caratteristiche
dello Stato settecentesco, al quale si erano informate
tanto la sua legislazione quanto la prassi amministrativa
e giudiziaria in materia ecclesiastica; è anche
vero che adesso si presentava in una veste completamente
nuova, con natura, caratteri e scopi del tutto diversi,
tale da avere in comune col passato giurisdizionalismo
soltanto il risultato ultimo pratico della supremazia
dello Stato sulle istituzioni ecclesiastiche, senza
peraltro poggiare più sulle passate giustificazioni
ideali, e cioè senza fondarsi più sul presupposto
di un confessionismo ufficiale ed esclusivista dello
Stato in materia religiosa[18].
Diversamente, il neo-giurisdizionalismo liberale,
quale almeno fu realizzato nella legislazione e
nella prassi governativa italiane, scaturiva dal
presupposto, esattamente contrario, di un assoluto
agnosticismo dello Stato in materia religiosa e,
su tale base, continuava a ritenere il potere civile
come perfettamente autorizzato a rivendicare una
propria supremazia sulla Chiesa.
Ciò veniva giustificato in forza e in nome di due
titoli completamente diversi da quelli dello Stato
settecentesco, e cioè:
sul presupposto statalista secondo cui tutti gli
enti (e, quindi, anche le Confessioni religiose),
dovevano considerarsi subordinati alla sovranità
dello Stato e all’impero delle sue leggi;
sul convincimento di avere nella Chiesa cattolica
un nemico potente e pericoloso per la vita del nascente
Stato italiano e di doverla, quindi, assoggettare
ad apposite leggi speciali restrittive, al fine
di scompaginarne la compagine unitaria e limitarne
l’attività e la potenza morale e patrimoniale[19].
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7. Il nuovo diritto ecclesiastico
italiano.
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Sull’impalcatura di questi tre pilastri
fondamentali (agnosticismo, separatismo, giurisdizionalismo),
dunque, venne costruito quel complesso sistema del
nuovo diritto ecclesiastico italiano, che, per tutto
il periodo liberale e nei primi anni del fascismo,
fino alla stipulazione dei Patti lateranensi, resse
in Italia i rapporti giuridici dello Stato con la
Chiesa cattolica e con le altre Confessioni, e disciplinò
la vita e il funzionamento della Chiesa stessa,
dei suoi ministri, dei suoi fedeli, e dei suoi molteplici
istituti e patrimoni nell’ordinamento statale.
Con l’avvento del fascismo, infatti, e in conformità
con i suoi vantati programmi di superamento dei
precedenti postulati e indirizzi liberali, anche
la politica e, conseguentemente, la legislazione
ecclesiastica dello Stato italiano subirono una
radicale frattura nei confronti della politica e
legislazione anteriori, e non tanto al momento della
stipulazione dei Patti lateranensi nelle loro singole
norme, quanto piuttosto prima nei loro principi
informatori.
Da quel momento, infatti, la regolamentazione statale
ecclesiastica si andò sempre più distaccando dalle
basi ideologiche agnostiche, separatistiche e giurisdizionaliste
per ispirarsi a principi e concetti di netto confessionismo
e collaborazionismo con la Chiesa cattolica.
Il cattolicesimo fu rivalorizzato quale essenziale
coefficiente di unità e di progresso della vita
nazionale, tanto da realizzare una sorta di “riconfessionalizzazione”
dello Stato che sfociò nella stipulazione dei Patti
lateranensi.
Quando, infatti, i Patti furono stipulati, fu tutto
il sistema di diritto positivo della legislazione
ecclesiastica a risultare profondamente innovato
e trasformato.
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8. La politica ecclesiastica nel
pensiero di Santi Romano.
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Esattamente in questa delicatissima
fase di transizione si colloca il pensiero di Santi
Romano il quale, definendo il modo d’essere di rapporti
fra lo Stato italiano e la Chiesa nell’epoca in
cui scriveva, s’è progressivamente accostato alla
figura delineata dal Ruffini, del giurisdizionalismo
separatista o del separatismo giurisdizionalista[20],
espressione che l’Autore criticò nel più antico
dei due Corsi, in quanto costituita da «termini
perfettamente antitetici che si distruggono a vicenda»[21],
ma che finì successivamente con l’accettare ritenendo
tale definizione la più idonea ad indicare la posizione
dell’Italia in quel preciso momento storico[22].
Tuttavia, come è stato osservato[23], il pragmatismo
del Romano e la sua attenzione per il dato storico
e sociale, facevano sì che Egli non soltanto non
vedesse seri ostacoli nel cogliere l’analogia esistente
tra i trattati internazionali e i concordati ecclesiastici[24],
ma anche che ritenesse ammissibile, dal punto di
vista giuridico, che i rapporti fra lo Stato italiano
e la Chiesa potessero trovare sistemazione in un
concordato. Tuttavia, mentre ancora, nel 1912, l’Autore
riteneva tale possibilità puramente teorica per
«evidenti ragioni politiche»[25], nel 1923, lo stesso
ribadiva con vigore la possibilità di un nuovo concordato
osservando che: «E’ vero che lo Stato italiano si
è messo sulla via che porta al sistema separatista
- il che esclude di solito il concordato - ma abbiamo
pur visto che tale sistema non è seguito in via
assoluta ma risulta da un multiforme complesso di
usi e di disposizioni. Da ciò si desume che il diritto
italiano permetterebbe uno spostamento nella politica
ecclesiastica dello Stato, e quindi la conclusione
di un concordato con la Chiesa»[26].
Se questo mutamento di pensiero di Santi Romano
può essere interpretato, da un lato, come il riflesso,
intellettualmente elaborato, del cambiamento in
atto nella società italiana, caratterizzata da una
sorta di “riconfessionalizzazione” della vita nazionale;
dall’altro lato, può essere additato come il segno
evidente delle maturate convinzioni, nel pensiero
dell’Autore, sulla natura dell’organizzazione ecclesiastica,
filtrate nella teoria dell’ordinamento giuridico
e della pluralità degli ordinamenti.
La Chiesa è, infatti, per il Romano, non un’associazione
privata, ma un’istituzione. Il suo diritto non deriva
da un vincolo contrattuale, ma dalla subordinazione
dei fedeli all’istituzione medesima.
«Il potere della Chiesa, specialmente quello spirituale,
- osservava il Romano nel 1912 - non le deriva dallo
Stato ma è originario». «La Chiesa, per conseguenza,
avendo una potestà originaria, è dotata di autonomia»,
anzi, «è l’unico ente autonomo, in questo senso,
che vive nello Stato. Un corollario di ciò è che
il diritto canonico, il quale ha efficacia di diritto
obiettivo, non deriva tale sua efficacia dal fatto
che lo Stato gliel’ha attribuita ma dalla sua natura.
Lo Stato non ha fatto che riconoscerlo»[27].
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9. La teoria dell’«ordinamento
giuridico».
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E’ oltremodo evidente come tali concettualizzazioni
possano essere considerate, senza ombra di dubbio,
una “prova d’autore”[28] di quella che, in epoca
successiva alle Lezioni del 1912, sarebbe stata
la formulazione dell’ordinamento giuridico come
istituzione e della pluralità degli ordinamenti
giuridici.
Invero, è sufficiente considerare il concetto di
istituzione e l’analisi dei caratteri fondamentali
di questa (esistenza obiettiva, corpo sociale, unità
dell’istituzione), secondo l’esposizione critica
fatta dall’Autore nella più tarda e famosa opera[29],
e comparare tali dati con i caratteri della Chiesa
cattolica[30], per rendersi conto del fatto che
lo studio del diritto ecclesiastico ha costituito
certamente una fonte d’ispirazione e un terreno
eccezionalmente favorevole per saggiare quella che
sarebbe stata la futura teoria generale dell’ordinamento
giuridico.
E’, infatti, significativo che, in un’opera successiva,
il Romano prenda a modello il diritto della Chiesa
cattolica, insieme al diritto internazionale, per
offrire alcuni esempi evidenti di mondi giuridici,
diversi da quello statuale, «l’uno dei quali può
materialmente influire sull’altro, ma che giuridicamente
restano o possono restare sempre distinti e autonomi»[31].
Del resto, più volte la dottrina ha rilevato l’influenza
del diritto ecclesiastico, oltre a quello internazionale,
sulla «stessa fondazione della teoria»[32] dell’ordinamento
giuridico ad opera del Romano, o, per lo meno, la
trasposizione dei dati desunti dai problemi studiati
da queste due discipline, nell’analisi dello Stato
con più classi e nella dimostrazione del suo assetto
pluralistico[33].
Questi giudizi, tuttavia, meritano alcune precisazioni:
se è vero, infatti che lo studio del diritto ecclesiastico
ha influito sulla formulazione delle teorie di Santi
Romano, più di quanto, plausibilmente, abbia fatto
la meditazione su altri problemi della vita del
diritto; e, se è vero che il Romano ha fatto proprie
alcune tesi del Ruffini per quanto riguarda la sistematica
per l’inquadramento dei rapporti fra Stato e Chiesa
(subordinazione di questa allo Stato o viceversa,
ovvero separazione), e la loro definizione (separatismo
giurisdizionalista); è altrettanto vero che l’accostamento
all’illustre ecclesiasticista non può spingersi
oltre.
E ciò non solo e non tanto per la critica che il
Romano muoveva nei confronti della politica ecclesiastica
liberale, dal Cavour al Giolitti, e per il suo atteggiamento
filoconcordatario, quanto piuttosto per un motivo
ben più sottile e determinante, concernente il metodo
giuridico.
Santi Romano, infatti, riuscendo a cogliere ciò
che di più vitale era nascosto nelle pieghe del
dato sociale e storico, seppe inquadrare, in un’epoca
in cui il dogmatismo sembrava dovesse ridurre tutto
il diritto a mera forma, nello schema dell’ordinamento
giuridico e nell’idea della pluralità degli ordinamenti,
quelle istanze di autonomia – e, perciò, di libertà
– che provenivano dai corpi sociali organizzati.
Il suo eclettismo teoretico, che da un lato assentisce
al separatismo, se questo vale a garantire la libertà
religiosa, e, dall’altro lato non rinunzia ai vantaggi
che possono derivare dai principi giurisdizionalisti,
al fine di preservare la sovranità dello Stato,
e, al tempo stesso, non esclude il ricorso al concordato
per una sistemazione soddisfacente dei rapporti
fra lo Stato e la Chiesa cattolica, rivela in Santi
Romano una personalità complessa ma, al tempo stesso,
coerente.
Se infatti, nel panorama tracciato dal Romano, risulta
del tutto trascurata la posizione rivestita dall’individuo,
mentre appare preponderante l’importanza accordata
alla trattazione dell’istituzione, ciò trova una
spiegazione, oltre che nel declino dei valori di
libertà, presente anche nella cultura giuridica
italiana dell’inizio del secolo scorso, nella presa
di coscienza dell’avvenuto frazionamento neo- corporativista
della società. Questo è il motivo per cui potrebbe
verosimilmente ritenersi che l’Autore abbia individuato,
proprio nella pluralità delle istituzioni, l’ultimo
rifugio dell’individuo[34].
10. Santi Romano, Presidente del Consiglio di
Stato.
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I brevi accenni alla figura di Santi
Romano e alla sua influenza sul diritto e sulla
legislazione ecclesiastica non sarebbero, tuttavia,
completi se non si tenesse nel dovuto conto la posizione
ricoperta dall’insigne studioso quale Presidente
del Consiglio di Stato[35].
E’ noto, infatti, come, fino a qualche anno addietro,
sull’attuazione concreta degli indirizzi politici
e dei principi giuridici, specialmente nel settore
del diritto ecclesiastico, abbia esercitato un influsso
di rilievo - oltre che la Corte costituzionale con
i suoi numerosi interventi - l’attività consultiva
del Consiglio di Stato[36].
Senonchè, un discorso sugli affari consultivi del
Consiglio di Stato, seppur in materia di rapporti
religiosi, sotto la presidenza di Santi Romano,
non può prescindere da un breve inquadramento del
Consiglio di Stato medesimo, delle sue origini e
della sua posizione nell’ordinamento fascista[37].
Appare, dunque, utile, in tal senso, risalire innanzitutto
alla configurazione che il regio editto di Carlo
Alberto del 1831 faceva del Consiglio di Stato,
considerandolo organo esclusivamente consultivo
per i «Regi Stati di terraferma», e all’ampia enumerazione
delle materie di consultazione contenuta nell’art.
23.
Di tali materie, alcune erano tipiche dell’attività
di consulenza del Re, mentre altre evidenziavano
la natura squisitamente politica dell’organo di
consulenza che, nell’espletamento di tale attività,
svolgeva un ruolo tipicamente politico – manifesto
in molti aspetti della sua organizzazione e del
suo funzionamento – di supporto consultivo dell’attività
di giudizio e deliberativa del Re, soprattutto nel
campo legislativo, in contrapposizione con l’attività
dei ministri.
Tale ruolo venne attenuato con l’avvento del regime
parlamentare del 1848 e definitivamente abbandonato
con la riforma del 1865, attraverso la quale fu
riaffermato il carattere autonomo di tale organo
e quello neutro delle sue funzioni, che dalle antiche
funzioni consultive nei più importanti settori dell’attività
politico-finanziaria dello Stato, si ridussero a
quelle di carattere meramente giuridico-amministrativo[38].
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11. Origini del Consiglio di Stato
e sua posizione nell’ordinamento fascista.
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Il distacco dell’Istituto dalle originarie
funzioni politiche appare ancora più evidente, sul
piano dell’organizzazione costituzionale, sotto
il regime fascista che creò, fra gli organi costituzionali
dello Stato, il Gran Consiglio del Fascismo, quale
consulente ordinario del Governo in materia politica.
Questo distacco tra la funzione politica e l’attività
consultiva del Consiglio si spiega con la finalità
di riorganizzazione della Pubblica amministrazione
perseguita dal Governo fascista soprattutto nei
primi anni dell’avvento al potere; finalità cui
era strumentale il rafforzamento di un unico organo
di consulenza tecnico-giuridica, che raccogliesse
le competenze consultive sparse tra i vari consigli
creati presso le singole Amministrazioni ed accentrasse
l’attività di consulenza in parallelo al rafforzamento
del ruolo politico del primo ministro. Si venne,
cioè, a instaurare un rapporto di forte dipendenza
funzionale ed organica tra attività amministrativa
del regime ed attività consultiva del Consiglio[39].
Accanto ai caratteri dell’universalità e perennità,
riferibili all’attività di consultazione resa dal
Consiglio di Stato, si riteneva, infatti, che vi
dovesse essere quello dell’unità della consulenza
in materia giuridica, tale da giustificare storicamente
e sistematicamente l’esistenza medesima del Consiglio
di Stato[40].
Proprio da tale principio dell’unità, Santi Romano,
nella sua veste di Presidente del Consiglio di Stato,
ricavò un importante e attualissimo corollario vale
a dire quello di ritenere che l’attività consultiva
fosse potenzialmente riferita a tutta la «sfera
dell’Amministrazione» e considerata potenzialmente
illimitata, almeno nella misura in cui «l’Amministrazione
attiva ha bisogno di essere preparata, illuminata,
integrata dall’Amministrazione consultiva, organizzata
collegialmente ed affidata ad un unico organo centrale»[41].
In altre parole, nonostante i predetti caratteri
della permanenza e generalità fossero correlati,
da Santi Romano, agli «affari di maggior rilievo»,
ciò non esclude che l’attività consultiva non incontri,
potenzialmente, alcun limite, il che produce la
conseguenza, nella pratica, che le attribuzioni
consultive del Consiglio abbiano carattere espansivo.
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12. L’attività consultiva del
Consiglio di Stato come attività di cogestione amministrativa.
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Proprio tale carattere espansivo
delle attribuzioni consultive del Consiglio, il
quale può esprimere pareri in ogni materia purchè
essi non eccedano l’area dell’Amministrazione, trovò
conferma nella legislazione dell’epoca.
Si ricordi, ad esempio, accanto alle ipotesi di
pareri facoltativi, i casi di parere obbligatorio,
tra i quali spiccano l’esecuzione delle provvisioni
ecclesiastiche, gli acquisti immobiliari e le accettazioni
di eredità, donazioni e legati e la fondazione delle
nuove istituzioni di assistenza e beneficenza, che
era un tipico parere di merito, tenuto conto che
nella domanda o proposta di fondazione dovevano
essere indicati i mezzi con i quali si intendeva
adempiere allo scopo.
Ugualmente di merito era il giudizio contro il provvedimento
che autorizzava o negava la fondazione: l’art. 62
della legge 17 luglio 1890, n. 6972 sulle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza, infatti,
stabiliva che il provvedimento per la riforma degli
statuti organici e delle amministrazioni, le fusioni
e le mutazioni del fine delle istituzioni era adottato
con decreto reale, sentiti, per quanto riguarda
le fusioni e le mutazioni del fine, i pareri della
Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio
di Stato; analogamente disponeva l’art. 93 per le
ipotesi di revisione obbligatoria degli statuti
e dei regolamenti nei casi stabiliti dalla norma,
con conseguente trasformazione, affidata ad un decreto
reale, preceduto dai pareri della Giunta provinciale
amministrativa e del Consiglio di Stato.
Già da questi pochi esempi emerge come l’attività
consultiva del Consiglio, lungi dal limitarsi ai
soli affari di maggiore rilevanza, si risolvesse,
per la quantità e qualità degli interventi, in una
vera e propria attività di partecipazione agli assetti
concreti dell’interesse pubblico, attività che la
posizione di imparzialità e autorevolezza dell’organo
non privavano dei caratteri di cogestione.
Del resto, dalla stessa qualificazione del Consiglio
come «organo del potere esecutivo», si evinceva
una concezione strutturale e funzionale del Consiglio
di Stato, che è stata mantenuta sino al 1997. Una
concezione, cioè, che colloca il Consiglio all’interno
dell’esecutivo, con compiti partecipativo-gestionali,
espressi nel già ricordato carattere permanente
e generale della consultazione, al fine di garantire
la coordinazione dei provvedimenti amministrativi
con l’intero sistema dell’ordinamento giuridico.
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13. L’attività consultiva in materia
ecclesiastica. Cenni introduttivi.
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Uno dei temi più delicati che il
Consiglio ha affrontato sotto la presidenza di Santi
Romano è stato quello della gestione, cioè dell’interpretazione
e dell’applicazione delle norme contenute nei Patti
lateranensi e di quelle ad esse conseguenti.
Il riferimento va in particolare alla legge 27 maggio
1929 n. 810 per l’esecuzione del Trattato, dei quattro
allegati annessi e del Concordato, nonchè alla legge
27 maggio 1929, n. 848 recante disposizioni sugli
Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili
dei patrimoni destinati a fini di culto.
In particolare, per quanto riguarda la portata e
le finalità del Concordato, il Consiglio di Stato
ne individuò principalmente due: da un lato, la
restituzione alla Chiesa cattolica della titolarità
e della gestione dei patrimoni ecclesiastici avocati
allo Stato italiano dalle leggi eversive, con conseguente
libertà «da ogni ingerenza dello Stato» medesimo
(art. 27, comma 1, del Concordato); dall’altro lato,
il riconoscimento delle «esigenze religiose della
popolazione» (art. 29, comma 2, lett.d) del Concordato)
secondo le consuetudini del culto e di venerazione
della tradizione cattolica, anche quale elemento
di interpretazione ed applicazione delle norme concordatarie.
Il Consiglio di Stato, infatti, colse il senso dei
Patti nel modo più pieno e comprensivo, intuendo
che la libertà e la spontaneità del sentimento religioso
della popolazione non potessero essere adeguatamente
garantite se non attraverso l’autonomia dei mezzi
materiali per il loro soddisfacimento.
Il Consiglio, pertanto, non mancò di rilevare che
con l’art. 27 del Concordato (con cui i santuari
vennero «ceduti», cioè restituiti alla Santa Sede
e la loro amministrazione affidata liberamente alla
medesima, così come liberi da ogni ingerenza dello
Stato e da conversione erano dichiarati gli altri
Enti di qualsiasi natura gestiti dalla Santa Sede
in Italia, nonché i Collegi di missioni) «si è voluto
eliminare ogni forma di Amministrazione civile che
potesse intralciare la libera gestione ecclesiastica
dei Santuari, intendendosi per Amministrazione civile
quella che non sia inquadrata nell’ordinamento della
gerarchia ecclesiastica»[42].
Attraverso, dunque, una complessa operazione ermeneutica,
il Consiglio colse l’occasione per realizzare una
doppia finalità, insita nei Patti lateranensi. Da
un lato, in perfetta sintonia con la teoria degli
ordinamenti giuridici di Santi Romano, riaffermò
il carattere non costitutivo ed eteronomo delle
qualificazioni statali, che devono solo prendere
atto del concreto sentimento religioso e della tradizione
cattolica come manifestati e radicati nella popolazione,
con ciò interpretando i motivi spirituali, oltre
a quelli temporali, che avevano portato all’emanazione
delle disposizioni sul conferimento della personalità
giuridica degli enti ecclesiastici e della associazioni
religiose, sulla disciplina civile delle altre entità
di culto, nonché sulla loro gestione.
Dall’altro lato, al fine di contenere le pretese
restitutorie della Chiesa e degli Istituti religiosi,
connesse ad un’interpretazione espansiva delle norme
concordatarie[43], orientò la propria interpretazione
sulla portata delle norme concordatarie nel senso
della loro efficacia ex nunc, conformemente alla
natura innovativa e non ricognitiva dei Patti lateranensi,
con la conseguenza che, per valutare se un Ente
ecclesiastico con Amministrazione civile potesse
passare alla libera gestione dell’autorità ecclesiastica,
occorreva che questo possedesse la personalità giuridica
o l’autonomia patrimoniale di fatto secondo la situazione
esistente alla data del Concordato stesso e non
già al momento delle stesse leggi eversive[44].
Sempre con riguardo agli enti soppressi per effetto
delle leggi eversive, il Consiglio di Stato ritenne
che un ente non potesse rivendicare diritti di proprietà
su beni che gli sarebbero spettati prima della soppressione,
perché la nuova personalità giuridica conseguente
al Concordato non si ricollegava alla precedente
né aveva con essa rapporti successori[45].
Relativamente poi agli «acquisti dei corpi morali»[46],
il Consiglio ebbe modo di registrare, al fine di
opporsi, ricorrenti fenomeni simulatori, attraverso
i quali gli enti ecclesiastici tendevano ad aggirare
le disposizioni del Concordato che mantenevano il
controllo statale sui più importanti atti negoziali
di disposizione, incidenti sull’autonomia finanziaria
e patrimoniale degli enti stessi.
Ed ancora con riferimento agli acquisti di immobili,
il Consiglio si oppose a tentativi di interpretazione
estensiva delle norme sulle agevolazioni tributarie,
di cui al disposto dell’art. 29 comma 1 lett. b)
del Concordato, ritenendo che con le forme di riconoscimento
della personalità giuridica di cui all’art. 4 delle
legge n. 848 del 1929, fosse possibile ottenere
il trasferimento del bene senza far ricorso a forme
simulatorie[47].
Per altro verso, tuttavia, fu lo stesso Consiglio
di Stato ad adottare principi consolidati in tema
di provvedimento implicito[48], per evitare un’interpretazione
eccessivamente rigorosa della normativa sull’autorizzazione
agli acquisti dei corpi morali nei confronti degli
enti ecclesiastici, equiparati, com’è noto, dall’art.
433 del Cod. civ. del 1865, agli «istituti civili
ed agli altri corpi morali» ai fini dell’autorizzazione
governativa[49].
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14. La «percezione della complessità»
in Santi Romano e nel Consiglio di Stato.
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Già da questi pochi e rapidi cenni
agli orientamenti del Consiglio di Stato in materia
ecclesiastica, è possibile scorgere un profilo comune,
un filo conduttore che lega la cultura, le idee,
la sensibilità, il patrimonio di insegnamenti compendiati
nella persona di Santi Romano e la storia, il ruolo
(recte: i ruoli), i compiti istituzionali del Consiglio
di Stato.
Nel procedere in tale direzione occorre, tuttavia,
mettere in luce il carattere che, più di ogni altro,
sembra contrassegnare l’opera ed il pensiero dell’insigne
studioso, quale è, certamente, il carattere della
duplicità o ambivalenza: una duplicità intesa non
nel senso negativo di doppiezza o ambiguità, ma
nel senso (più coerente con la figura di Santi Romano),
di “percezione della complessità” e presa di coscienza
della difficoltà, se non, addirittura, impossibilità,
di ricondurre ad unità monolitica la molteplicità[50].
Santi Romano è, infatti, come già osservato[51],
giurista del suo tempo, giurista dogmatico e formalista,
studioso del diritto in quanto formalizzazione dei
rapporti sociali, che considera l’istituzione «non
sociologicamente»[52] ma in sé e per sè, in quanto
risultante da un ordinamento giuridico[53]; ciò,
tuttavia, non impedisce allo studioso di interrogarsi
sulle ragioni prime del diritto e delle sue origini
oltre lo Stato, nel tessuto più riposto della società,
riscoprendo, in tal modo, la complessità dell’ordinamento
giuridico[54].
Per tale motivo sembra potersi affermare che dietro
la figura del giurista dogmatico sia possibile scorgere
una cifra duplice, che costituisce, a sua volta,
una espressione della complessità del reale. Nella
dottrina di Santi Romano, infatti, sono contenute
due teorie[55]: la teoria del diritto come istituzione,
che si contrappone alla teoria normativa, e la teoria
della pluralità degli ordinamenti giuridici, che
si contrappone alla teoria monistica e statualistica.
D’altra parte, così come sono due le teorie contenute
nella dottrina di Santi Romano, altrettanto duplice
è l’immagine che emerge dalla considerazione dello
studioso: quella dello studioso che è teoricamente
un pluralista, ma ideologicamente un monista[56].
Questi due aspetti non sono segno di ambivalenza
o contrapposizione, ma il segno, appunto, della
percezione della complessità, segno di un conflitto
interno, tipico dell’animo dello studioso più attento
e sensibile, che coglie la pluriforme varietà, che
percepisce la poliedrica realtà tentando di riassumerla
e contemperarla: per questo motivo, come è stato
affermato, se il suo pluralismo era un pluralismo
«moderato»[57], il suo monismo era un monismo «relativo»[58],
in quanto lo Stato non costituisce mai, alla fine,
un ordinamento esclusivo.
Ora, per quanto riguarda il Consiglio di Stato,
come lo stesso Santi Romano ha affermato, si tratta
di un’istituzione che ha una figura complessa[59],
caratterizzata da un «doppio aspetto, l’uno stabile,
l’altro contingente»[60] in cui alcuni caratteri
si modificano, altri permangono e altri ancora si
aggiungono; una istituzione di cui vari sono gli
atteggiamenti assunti «quando rimanendo il suo ordinamento
formale, si è in realtà modificato il suo funzionamento»[61].
Una istituzione, dunque, il cui tratto caratterizzante
è, similmente alla figura di Santi Romano, la capacità
di cogliere la complessità della funzione di giustizia
e della funzione di governo.
La duplicità come elemento esemplificativo della
capacità di cogliere la complessità è, pertanto,
il filo che unisce Santi Romano e il Consiglio di
Stato, il giurista dogmatico ed il Corpo che è chiamato
a presiedere, la cultura dello studioso e la storia
dell’istituzione.
Peraltro, proprio questo carattere della complessità
ha consentito al Consiglio di Stato di assumere
un ruolo incisivo, rimanendo al di sopra delle vicende
contingenti, e, soprattutto, di continuare a svolgerlo
anche dopo la caduta del fascismo e l’entrata in
vigore della Costituzione[62].
Invero, il rispetto del metodo positivo, con la
conseguente presa d’atto dell’evoluzione del sistema
normativo in senso sempre più totalitario, non impedì
a Santi Romano, nella veste di Presidente del Consiglio
di Stato, di perseguire un disegno scientifico di
continuità storica, nonostante il carattere rivoluzionario
delle origini della nuova forma di governo: il disegno,
cioè, di conciliare le novelle costituzionali e
legislative del regime fascista con i principi fondamentali
dello Stato liberale precedente, mantenuti in vita
attraverso la conservazione dello Statuto albertino[63],
e di continuare, ancora oggi, ad illuminare l’opera
del vero giurista il quale «deve essere agile e
pronto a muoversi nella più mutevole relatività,
mirando a conseguire scopi pratici»[64].
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[1] Cfr. M.A. Torres, ¿Unidad o pluralidad
de ordinamientos jurìdicos? In Derecho y Opinión,
9 (2001), pp. 175-186.
[2] Tra gli studiosi ecclesiasticisti che si sono
occupati della figura di Santi Romano, spicca F.
Finocchiaro, Santi Romano e il diritto ecclesiastico,
in Il Diritto ecclesiastico, I, 1975, pp. 173 ss.
[3] Cfr. S. Romano, Corso di diritto costituzionale,
Padova, 1933, in cui tratta, alle pp. 88-92, «I
sistemi dei rapporti dello Stato con la Chiesa:
i concordati»; e alle pp. 369-372, «La libertà religiosa
e le condizioni della Chiesa cattolica in Italia».
Id., Corso di diritto internazionale, Padova, 1939,
di cui si evidenziano le pp. 65-70, «La Santa Sede
come soggetto dell’ordinamento internazionale»,
e p. 227 in cui tratta il «Diritto di legazione
della Santa Sede». Ed ancora, Id., Principi di diritto
costituzionale, Milano, 1946, pp 126-128, «La libertà
religiosa e le condizioni della Chiesa in Italia»;
pp. 138-141, «Sistemi dei rapporti dello Stato con
la Chiesa: le unioni; i concordati».
[4] Esistono due edizioni delle Lezioni di diritto
ecclesiastico di Santi Romano: la prima, risalente
al 1912, edita dalla Società Editrice Universitaria
di Pisa; un’altra, riveduta, corretta e aggiornata
a cura dello studente N. Jaeger, pubblicata nel
1923 dalle Edizioni «Juventus», Pisa-Palermo.
[5] Non a caso, le Lezioni di Santi Romano si collocano
in un periodo delicatissimo per la storia italiana,
nel quale, fra l’altro, si verifica un mutamento
sostanziale dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa
cattolica. E’ emblematico, infatti, che tale periodo
coincida con un’evoluzione del pensiero di Santi
Romano; con una stagione significativa e feconda
per gli studi di diritto ecclesiastico e con un
evento, che potremmo definire unico, quale è stata
la codificazione piano-benedettina del diritto canonico.
[6] L’espressione è di F. Finocchiaro, op. cit.,
175.
[7] Venivano, infatti, a scontrarsi due opposte
esigenze: quella di fare di Roma la futura capitale
dello Stato italiano, sottraendola al Pontefice
che ne era da secoli il legittimo sovrano; e, al
tempo stesso, quella di trovare una formula di “conciliazione”
col medesimo, al fine di consentirgli di vivere
ed esplicare in Italia la missione religiosa universale,
quale supremo gerarca della cattolicità, in piena
autonomia e indipendenza e senza coartazioni statali,
in modo tale da evitare violente reazioni interne
da parte dei cattolici italiani, ed esterne da parte
degli Stati stranieri cattolici.
Del resto, la fine della repubblica romana mazziniana
del 1848, soffocata da una vera e propria crociata
cattolica sollevatasi per il ripristino del potere
temporale papale, aveva messo in guardia gli statisti
italiani, costituendo un banco di prova per i primi
e maggiori politici del Risorgimento, dal Cavour
al Rattazzi.
[8] Tale legge fu, in un certo senso, una moneta
di scambio che il Cavour offriva alla Santa Sede
quale corrispettivo della rinuncia pontificia al
potere temporale: in una parola, il separatismo
dello Stato e la conseguente libertà della Chiesa
come contropartita alla perdita della sovranità
politico-temporale del Papa.
Fu, appunto, questa la direttiva seguita dal legislatore
italiano che, attraverso tale legge, pose il Pontefice
in una condizione giuridica privilegiata mediante
una serie di «prerogative» elencate nel titolo primo,
e dirette a garantirgli la più completa autonomia
e libertà di azione nell’esercizio delle funzioni
religiose quale Capo della cattolicità; e, nel successivo
titolo secondo, mediante l’affermazione e l’attuazione
della classica dottrina separatista librale, così
da creare un ordine di rapporti spirituali e religiosi
rispetto al quale lo Stato autolimitava la propria
sovranità, proclamandosi incompetente lasciando
alla Chiesa piena libertà di azione.
Benché aspramente condannata e respinta dalla Santa
Sede, la legge delle guarentigie continuò, di fatto,
a reggere la posizione del Pontefice in Italia per
oltre mezzo secolo, fino a quando, cioè, a seguito
della conclusione dei Patti lateranensi dell’11
febbraio 1929, l’art. 26 del Trattato non l’abrogò
formalmente.
Proprio perché non fu accettata dalla Santa Sede,
tale legge non riuscì a comporre il conflitto esistente
e, anzi, fu sempre considerata una soluzione meramente
contingente e provvisoria. Negli anni che seguirono,
infatti, furono innumerevoli i tentativi ed i progetti
ideati per arrivare alla conciliazione tra i due
poteri e ad una definitiva soluzione della questione
romana. Specialmente dopo l’avvento del governo
fascista, furono numerosi i progetti messi in campo,
sia ad opera di privati che di statisti, sia da
parte dello Stato che delle Chiesa, di arrivare
ad una soluzione volta a superare il conflitto e
tale da raggiungere la tanto auspicata conciliazione
dello Stato italiano con la Chiesa cattolica.
[9] A ben vedere, il problema era eminentemente
giuridico ed appariva analogo a quello che si era
presentato agli Stati dell’Ottocento quando si era
trattato di sostituire alla qualifica di Stato confessionista
giurisdizionalista del Settecento (e alla sua tipica
«polizia ecclesiastica»), la nuova figura di Stato
agnostico e separatista, esclusivo sovrano e produttore
del diritto del proprio ordinamento, quale appunto
era il modello di Stato esaltato dal movimento liberale.
Tale problema fu particolarmente sentito in Italia
dove, per un complesso di ragioni storiche ed ambientali,
i vari Stati della penisola si erano mantenuti sempre
in un rapporto di stretta unione con la Chiesa,
controllandone le gerarchie, gli istituti e le attività
attraverso i cosiddetti jura majestatica circa sacra,
ma favorendone e proteggendone, al tempo stesso,
la vita e l’azione in un clima di monopolio confessionale.
[10] Il regime che li caratterizzava non era solo
di stretta unione e collaborazione tra il trono
e l’altare, ma, addirittura, di diretta partecipazione
statale al contenuto dogmatico confessionale del
cattolicesimo. Mentre, così, formalmente, tale credenza
era riconosciuta quale religione propria dello Stato,
sostanzialmente erano le sue stesse esigenze e finalità
ad essere tutelate e realizzate nelle leggi e nell’attività
amministrativa e giudiziaria statali, provvedendosi,
al contempo, a difendere, proteggere e favorire
la posizione della Chiesa cattolica con la più estrema
intolleranza nei confronti di ogni altra credenza
e confessione.
[11] Cfr. S. Romano, Lezioni di diritto ecclesiastico,
nell’edizione del 1912 a p. 44, e nell’edizione
del 1923 a p. 63.
[12] Per questo giudizio sulla formula del Luzzatti,
cfr. S. Romano, Lezioni di diritto ecclesiastico,
1923, p. 63.
[13] Ciò comportava, quale risultato, quello di
rendere impossibile la delimitazione esatta dei
confini e la collocazione di ciascun Potere in un
ordine proprio di rapporti e di attività ben definito,
entro il quale potesse essere assicurato il non
intervento e il non controllo dell’altro.
[14] Ciò che, comunque sia, preme di essere evidenziato
è il fatto che se tutto il sistema della legislazione
ecclesiastica italiana fu più o meno ispirato al
principio informatore separatista, un complesso
imponente di leggi venne a realizzarlo in concreto
nei campi più diversi. Così, per fare alcuni esempi,
i due fondamentali editti del 1848 che posero fine,
nello Stato sardo-piemontese, alla tradizionale
capitis deminutio dei valdesi e degli israeliti;
la famosa legge Sineo secondo cui «la differenza
di culto non forma eccezione al godimento dei diritti
civili e politici e all’ammissibilità alle cariche
civili e militari»; la legge Siccardi che, da un
lato, aboliva il foro ecclesiastico e, dall’altro
lato, faceva «salvo sempre all’ecclesiastica autorità
l’esercizio delle sue attribuzioni per l’applicazione
delle pene spirituali, a termini delle leggi ecclesiastiche»,
riconoscendo, in tal modo, la piena libertà di giurisdizione
della Chiesa nel suo ordine di rapporti; la legge
abolitrice delle decime sacramentali; i decreti
abolitivi dei vari concordati stipulati dagli ex
Stati italiani con la Santa Sede; il Codice civile
del 1865 introduttivo dell’istituto del matrimonio
civile ed, infine, la già ricordata legge delle
guarentigie pontificie del 13 maggio 1871.
[15] Cfr. S. Romano, Lezioni di diritto ecclesiastico,
1912, p. 38.
[16] Cfr. S. Romano, op. ult. cit., p. 38 ss.
[17] Cfr. S. Romano, Lezioni di diritto ecclesiastico,
1923, p. 43.
[18] Infatti, quel complesso di jura maiestatica
circa sacra attraverso cui, nello Stato settecentesco,
tale supremazia si estrinsecava, era stato rivendicato
ed esercitato dal sovrano del tempo proprio come
logica e diretta conseguenza della sua duplice qualifica
di protettore della fede, dell’organizzazione gerarchica
e dell’attività della Chiesa cattolica, nonché di
custode della purezza della religione del suo popolo
contro ogni indebito attentato e lesiva innovazione
da parte delle gerarchie ecclesiastiche. Tale principio,
quindi, presupponeva necessariamente uno Stato che,
proclamandosi cattolico, non solo riconoscesse il
cattolicesimo quale propria religione ufficiale,
ma si proponesse anche, tra i suoi compiti fondamentali,
quello di proteggerlo, tutelarlo e favorirlo nel
proprio ambito territoriale di fronte ai suoi sudditi,
dando vita ad un tipico sistema di unione formale
e sostanziale tra il trono e l’altare e di imperium
indirectum dello Stato sovrano sulla Chiesa ufficiale.
[19] Si comprende, pertanto, come fin dagli albori
del Risorgimento, accanto a una serie di leggi ispirate
all’ideale separatista, vi fu una legislazione che,
anziché ricondurre le istituzioni ecclesiastiche
nell’alveo del diritto comune, creò per esse una
situazione di privilegio negativo. Tali furono,
ad esempio, la legge sardo-piemontese 25 agosto
1848, n. 777, con la quale la compagnia di Gesù
veniva bandita dal territorio dello Stato, spogliata
dei suoi beni e della personalità giuridica e privata
persino della libertà di associazione e riunione,
che pure veniva rivendicato quale fondamentale caposaldo
dello Stato liberale e che era dal medesimo riconosciuta
a tutti i suoi cittadini. Ed ancora, la legge 5
giugno 1850, n. 1037 che subordinava gli acquisti
degli enti ecclesiastici alla previa autorizzazione
statale; la legge 29 maggio 1855, n. 878 e successive
leggi su questa modellate, che non solo sopprimevano
una serie di enti regolari e secolari ecclesiastici,
incamerando i loro patrimoni, ma operavano, tra
l’altro, una scelta tra gli enti da conservare e
quelli da sopprimere in base ad una valutazione
operata discrezionalmente e unilateralmente dallo
Stato; la legge 21 agosto 1862, n. 794 che introduceva
il principio della conversione dei patrimoni immobiliari
degli enti ecclesiastici e costituì uno dei capisaldi
direttivi della successiva legislazione ecclesiastica
italiana; le due fondamentali leggi nazionali eversive
dell’asse ecclesiastico del 1866 e del 1867, nonché
tutta una serie di leggi di simile natura, finalizzate
al controllo e all’ingerenza statali nella vita
della Chiesa, in chiara antitesi con i principi
programmatici e con le esigenze di fondo del separatismo.
[20] Questa formula è contenuta in Friedberg-Ruffini,
Trattato del diritto ecclesiastico cattolico ed
evangelico, Torino, 1893, p.130.
[21] Cfr. S. Romano, Lezioni di diritto ecclesiastico,
1912, p. 46.
[22] Cfr. S. Romano, Lezioni di diritto ecclesiastico,
1923, p. 66.
[23] Così F. Finocchiaro, op. cit., p. 177.
[24] Cfr. S. Romano, Lezioni di diritto ecclesiastico,
1912, dove, però, a p. 91, escludeva che vi fosse
«identità» fra trattati internazionali e concordati
ecclesiastici; mentre nel successivo Corso del 1923
rilevava che il valore e la natura giuridica dei
concordati varia secondo le diverse epoche storiche,
e che ogni concordato dà vita a un ordinamento giuridico
particolare. Su quest’ultimo punto, cfr. Id., Lezioni
di diritto ecclesiastico, 1923, p.175.
[25] Cfr. S. Romano, Lezioni di diritto ecclesiastico,
1912, p. 96.
[26] Cfr. S. Romano, Lezioni di diritto ecclesiastico,
1923, p. 178.
[27] A queste conclusioni Il Romano è pervenuto
esaminando gli artt 2 Cod. civ. 1865; l’art. 48
delle disp. trans. del suddetto codice, nonché gli
artt. 9 e 17 della legge delle guarentigie del 1871.
[28]Tale espressione è mutuata da F. Finocchiaro,
op. cit., p. 179.
[29] Cfr. S. Romano, L’ordinamento giuridico², Firenze,
1946, p. 29 s. (La prima redazione dell’opera risale
al 1917. Cfr. S. Romano, L’ordinamento giuridico.
Studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto.
Parte prima, Pisa, 1917).
[30] A proposito degli elementi che davano alla
Chiesa cattolica l’impronta di «un’istituzione unica
a carattere universale», emancipata dallo Stato
«secondo il suo diritto», Santi Romano metteva in
luce l’elemento personale e il dato delle istituzioni
ecclesiastiche, ossia dell’organizzazione che non
nasce da un contratto tra fedeli, ma da un vincolo
di subordinazione di questi alla Chiesa. Cfr. S.
Romano, Lezioni di diritto ecclesiastico, 1912,
p. 21.
[31] Cfr. S. Romano, L’ordinamento giuridico, cit.,
p. 94 ss.
[32] Così M.S. Giannini, Prime osservazioni sugli
ordinamenti giuridici sportivi, in Riv. dir. sportivo,
1949, p. 11.
[33] In questo senso, cfr. S. Cassese, Ipotesi sulla
formazione de «L’ordinamento giuridico» di Santi
Romano, in Quaderni fiorentini per la storia del
pensiero giuridico, I, 1972, p. 265 ss
[34] Così, F. Finocchiaro, op. cit., p. 183.
[35] Estremamente numerosi sono i contributi sulla
tematica da ultimo richiamata, per la quale si rinvia,
anche ai fini di una bibliografia più aggiornata,
alle relazioni del Convegno tenutosi a Roma il giorno
6 febbraio 2003 sul tema «Il Consiglio di Stato
durante la presidenza di Santi Romano», i cui Atti
sono di prossima pubblicazione.
[36] Non a caso, soprattutto dopo la stipulazione
del Concordato tra lo Stato italiano e la Santa
Sede, gran parte dei pareri del Consiglio di Stato
hanno riguardato proprio la materia ecclesiastica
e, in particolare, l’interpretazione delle leggi
concordatarie e post-concordatarie, la qualificazione
e personificazione nell’ordinamento italiano dei
soggetti ecclesiastici e le amministrazioni civili
del patrimonio ecclesiastico proveniente dalle leggi
eversive pre-concordatarie. Un ulteriore aspetto
di particolare interesse e di significativo intervento
del Consiglio è stato quello inerente ai rapporti
con la Santa Sede, e, cioè, principalmente, i numerosi
rami di attività e competenze facenti capo al Ministro
dell’Interno quali il culto, l’assistenza e la beneficenza.
[37] S. Romano, Le funzioni e i caratteri del C.
d S., in Il Consiglio di Stato – Studi in occasione
del centenario, Roma, 1932, I. Si veda pure G. Landi,
voce Consiglio di Stato (storia), in Enc del dir.,
vol. IX, p. 301 s.
[38] Si può vedere, a tal proposito, l’articolo
di. A. Pozzi, I grandi affari consultivi del Consiglio
di Stato in tema di organizzazione amministrativa
e di rapporti sociali e religiosi sotto la presidenza
di Santi Romano, pubblicato in due riprese in Il
Consiglio di Stato, 2004, II, p. 269 ss , e in Il
Consiglio di Stato, 2004, II, p. 477 ss.
[39] Questo rapporto si ritrova innanzitutto nelle
disposizioni degli artt. 14 e 16 del R.D. n. 1054
del 1924 (i quali razionalizzano ed incrementano
le materie di consulenza soprattutto facoltativa,
«sugli affari di ogni natura» richiesti da ministri
del Re) e nel R.D. 21 agosto 1931 n. 1030, recante
delega al Capo del governo di tutte le attribuzioni
spettanti al Ministro per l’interno nei riguardi
del Consiglio di Stato. Con tale decreto, infatti,
vennero demandate al Capo del governo, primo Ministro
segretario di Stato, tutte le attribuzioni che,
a termini delle disposizioni vigenti, spettavano
al Ministro per l’interno nei riguardi del Consiglio
di Stato, ed affidato al Presidente del Consiglio
di Stato il compito di riferire, al Capo del governo,
sull’andamento dei lavori del Consiglio stesso.
Sul ruolo del Consiglio dopo la riforma del 1923
e sui suoi rapporti con il governo fascista, si
veda E. Guicciardi, voce Consiglio di Stato, in
Noviss. Dig. it., p. 192.
[40] Tale considerazione, circa la necessità di
un unico centro di consultazione giuridica per fini
di chiarezza e profondità speculativa, e che trova
già eco nelle parole di Carlo Alberto, si riscontra
nella relazione al R.D. 29 dicembre 1923, n. 2840
(dal cui art. 29 scaturì poi il T.U. del 1924),
nella quale si riafferma «il principio dell’unità
della consulenza in materia giuridica, per cui trova
giustificazione storica e sistematica, anche nell’ordinamento
dello Stato moderno, l’esistenza medesima del Consiglio
di Stato».
[41] Cfr. S. Romano, Il Consiglio di Stato, cit.,
p. 11.
[42] Ad. gen. 4 maggio 1939 n. 138, in Massimario
completo della Giurisprudenza del Consiglio di Stato
1932-1961, p. 129.
[43] Tale interpretazione sembrava trovare giustificazione
nella formula dell’art.1 del Trattato, richiamato
pure nel Concordato del 1929, secondo cui «L’Italia
riconosce e riafferma il principio consacrato nell’art.
1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, nel quale
la religione cattolica, apostolica e romana è la
sola religione dello Stato».
[44] Ad. gen. 9 giugno 1938 n. 161 in Massimario
cit., p. 1693.
[45] I sez., 18 febbraio 1936 n. 158, in Massimario
cit., p. 1694
[46] Questi erano stati mantenuti sotto il regime
dell’autorizzazione statale, ai sensi degli att.
27 comma 1 e 30 comma 2 del Concordato e dell’art.
9 della legge n. 848 del 1929.
[47] I sez., 9 marzo 1937 n. 275, in Massimario
cit., p. 1693.
[48] Sull’argomento si veda ampliamente F. Finocchiaro,
Aspetti dell’attività discrezionale della pubblica
amministrazione in materia ecclesiastica, in Il
Diritto ecclesiastico, 71, 1960, I, p. 3 ss.
[49] In virtù di un principio di concentrazione
procedimentale e di economicità, infatti, il Consiglio
stabilì che il riconoscimento civile di un ente
ecclesiastico comporta implicitamente anche l’autorizzazione
all’acquisto dei beni immobili che costituiscono
la dotazione del nuovo ente. Così, I sez. 14 aprile
1942 n. 327, p. 1692.
[50] In questo senso A. Pajno, La funzione giurisdizionale
del Consiglio di Stato ai tempi di Santi Romano
Presidente: l’effettività della tutela. In Diritto
amministrativo, 1/2001, p. 1 ss.
[51] Cfr. par. 1 del presente lavoro, p.1.
[52] Si veda, in proposito, N. Bobbio, Teoria e
ideologia nella dottrina di Santi Romano, in P.
Biscaretti di Ruffia (a cura di), Le dottrine giuridiche
di oggi e l’insegnamento di Santi Romano, Milano,
1977, p. 29 ss.
[53] Cfr. S. Romano, L’ordinamento giuridico, cit.,
p.79.
[54] Così P. Grossi, Scienza giuridica italiana:
un profilo storico 1860-1950, Milano, 2000, p. 109.
[55] Cfr. N. Bobbio, Teoria e ideologia, cit., p.
25.
[56] Di tale avviso è N. Bobbio, op. cit., p. 41.
[57] Così N. Bobbio, op. cit., pp. 41-44.
[58] In questo senso, P. Grossi, Scienza giuridica
italiana, cit., p. 109.
[59] Cfr. S. Romano, Le funzioni e i caratteri del
Consiglio di Stato, in Il Consiglio di Stato. Studi
in onore del centenario, Roma, 1932, I, p. 3.
[60] Cfr. S. Romano, Le funzioni e i caratteri,
op. cit., p. 4.
[61] Cfr. S. Romano, Le funzioni e i caratteri,
op. cit., p. 4.
[62] Esempio emblematico del ruolo determinante
svolto, anche di recente, dal Consiglio di Stato
in materia ecclesiastica, è certamente rappresentato
dal parere n. 1390 del 30 luglio 1986, a favore
del riconoscimento della personalità giuridica della
Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova.
In particolare, preme evidenziare come, nell’esprimere
parere favorevole sia al riconoscimento della personalità
giuridica, sia all’accettazione della donazione
disposta in favore dell’ente erigendo da parte della
Watch Tower Bible and Tract Society, il Supremo
consesso amministrativo non abbia fatto altro che
percorrere la strada già tracciata da Santi Romano,
riaffermando implicitamente il carattere non costitutivo
ed eteronomo delle qualificazioni statali, che debbono
solo “prendere atto” del concreto sentimento religioso
della popolazione, in perfetta sintonia con la teoria
della pluralità degli ordinamenti giuridici, di
cui Santi Romano, come già detto, fu magistrale
assertore. La Congregazione, da parte sua, nel presentare
la domanda di accoglimento delle proprie istanze,
ha contestato, in particolare, che «possa considerarsi
legittimo, alla luce dell’art. 8, secondo comma,
Cost., un accertamento (preliminare al riconoscimento)
dell’ideologia religiosa, dovendosi verificare soltanto,
ai fini che qui interessano, la compatibilità dello
Statuto della Congregazione con l’ordinamento italiano».
Cfr. Cons. Stato, I sez., 30 luglio 1986, n. 1390,
pubblicato, tra l’altro, in Quaderni di diritto
e politica ecclesiastica, 1986, parte IV, p. 503
ss.
[63] Così A. Pozzi, op. cit., p. 273.
[64] Cfr. S. Romano, Frammenti di un Dizionario
giuridico, Milano, 1947, 93, 111.
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