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| n. 10-2004 - © copyright |
ANNALISA GIUSTI
(Dottoranda di ricerca Università di Perugia)
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| Il riparto di giurisdizione
in materia di concorsi interni alla luce delle recenti pronunce
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
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Con le due sentenze oggetto della
presente nota, il Tar Umbria[1] offre lo spunto
per un’analisi, quasi riepilogativa, del punto di
approdo a cui sembra essere giunta la giurisprudenza
sul riparto di giurisdizione in materia di concorsi
interni.
Occasione per una simile riflessione è la vicenda
relativa al concorso interno indetto dall’ Istituto
Nazionale di Previdenza Sociale (di seguito I.N.P.S.)
nell’ottobre – novembre del 1999, in attuazione
del C.C.N.L. Integrativo per il personale non dirigente
per il quadriennio 1998 - 2001, finalizzato all’accesso
a varie posizioni funzionali.
Più in particolare, con la pronuncia n. 607/2004,
il Collegio umbro ha declinato la propria giurisdizione
nel ricorso proposto da un dipendente dell’istituto
previdenziale che, già funzionario inquadrato in
posizione C 3, ha partecipato alla selezione per
il passaggio alla posizione C 4. Con la sentenza
n. 608/2004, invece, il Tar Umbria, pur respingendo
il ricorso, ha disatteso l’ eccezione sul difetto
di giurisdizione sollevata dall’amministrazione
resistente, affermando la propria competenza a conoscere
del caso concreto, muovendo dal presupposto secondo
cui la ricorrente, inquadrata in posizione B 1,
aveva preso parte al concorso per i posti disponibili
in posizione C 1.
In entrambi i casi, a guidare il giudice nella propria
decisone è l’ orientamento ad oggi prevalente[2]
in materia di giurisdizione sui concorsi interni,
espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
con la sentenza n. 15403 del 15 ottobre 2003[3]
e, di recente, precisato dal supremo Consesso con
l’ordinanza n. 3948 del 26 febbraio 2004[4].
Ed infatti, nell’interpretare l’art. 63, comma 4,
del decreto legislativo 165/2001, che conserva alla
giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo
le controversie “in materia di procedure concorsuali
per l’assunzione dei dipendenti delle Pubbliche
amministrazioni”, le Sezioni Unite hanno affermato
la necessità di ricomprendervi non solo le prove
selettive strumentali alla costituzione, per la
prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche quelle
finalizzate all’accesso, da parte del personale
già assunto, “ad una fascia o area superiore”. Il
termine “assunzione”, in base alla prospettazione
della Corte, va dunque correlato “alla qualifica
che il candidato tende a conseguire” e non all’ingresso
iniziale nella pianta organica del personale, “dal
momento che , oltre tutto, l’accesso nell’area superiore
di personale interno ed esterno implica, esso stesso,
un ampliamento della pianta organica”[5].
Con tale statuizione, il giudice della nomofiliachia
ha così inaugurato un nuovo orientamento, opposto
rispetto a quello sino ad allora prevalente, in
base al quale le stesse Sezioni Unite avevano escluso
i concorsi interni dall’ambito di applicazione del
ricordato art. 63, comma 4 Dlgs.165/2001, affermando
la giurisdizione del giudice ordinario[6]. Seguendo
questa tesi, ormai superata, le procedure in esame
costituiscono atti di gestione del lavoro privatizzato,
espressione dell’autonomia organizzativa del datore
di lavoro e non di una potestà pubblicistica. La
selezione interna, di conseguenza, rappresenta una
delle possibili fasi in cui si articola il rapporto
di lavoro, da attribuire, pertanto, alla cognizione
del giudice ordinario, cui il legislatore ha devoluto
le controversie inerenti all’intera vicenda dell’impiego
alle dipendenze della p.a., “dalla sua instaurazione
fino alla sua estinzione, compresa ogni fase intermedia
relativa a qualsiasi vicenda modificativa, anche
se finalizzata alla progressione in carriera e realizzata
attraverso una selezione di tipo concorsuale”[7].
Il ripensamento delle Sezioni Unite, a sua volta,
traeva origine dalle pronunce[8] con le quali la
Corte Costituzionale, anche dopo la privatizzazione
del rapporto di lavoro, ha ribadito[9] la necessarietà
della procedura concorsuale per l’ingresso nelle
pubbliche amministrazioni, pur nell’ipotesi di un
passaggio ad una fascia funzionale superiore, qualificato
dai giudici costituzionali come un vero e proprio
accesso ad un nuovo posto di lavoro.
Nasceva, pertanto, la necessità di conciliare l’obbligo
della procedura concorsuale sancito dai giudici
della Consulta[10] e la conseguente, seppur implicita,
affermazione della giurisdizione amministrativa
per i concorsi interni, con l’opposta attribuzione
delle medesime controversie al giudice ordinario,
ad opera delle Sezioni Unite.
A ricomporre il nascente conflitto, è così intervenuta
la più volte ricordata sentenza n. 15403 del 15
ottobre 2003, assicurando alla giurisdizione amministrativa
anche le prove selettive “dirette a permettere l’accesso
del personale già assunto ad una fascia o area superiore”.
Ad un anno dalla decisone n. 15403[11], le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione sono di nuovo tornate
sul tema del riparto di giurisdizione in materia
di concorsi interni, precisando, con l’ordinanza
n. 3948 del 26 febbraio 2004, che continua comunque
a sussistere la giurisdizione del giudice ordinario
per le controversie relative a concorsi “per soli
dipendenti interni” e “che comportino il passaggio
da una posizione all’altra, ma nell’ambito della
medesima area” [12].
L’intento chiarificatore, a ben vedere, rischia
di sortire l’effetto contrario, vanificando, di
fatto, lo sforzo unificatore in precedenza compiuto
dalla Corte, con un’indubbia, e non secondaria,
lesione dei principi di concentrazione e di effettività
della tutela[13] .
Attualmente, infatti, volendo tentare di ricostruire
un quadro sintetico dei rimedi esperibili in occasione
di una selezione interna, dovrà individuarsi, innanzitutto,
se il concorso sia riservato a soli interni o consenta
la partecipazione di esterni.
Nel primo caso, la controversia è rimessa alla cognizione
del giudice civile nelle sole ipotesi in cui la
procedura comporti il passaggio da una posizione
all’altra, nell’ambito della medesima area. Questi,
pertanto, deve declinare la propria giurisdizione
in presenza di procedure aperte anche agli esterni
ovvero nelle ipotesi di concorsi per soli interni
finalizzati all’accesso ad un’area superiore, per
i quali, invece, sussiste la giurisdizione, di legittimità,
del giudice amministrativo[14].
Di tali conclusioni, come si è visto, fa fedele
applicazione il Tar Umbria[15] con le pronunce in
epigrafe indicate, negando, con la sentenza n. 607/2004,
la propria competenza in materia di passaggio ad
una qualifica superiore nell’ambito della medesima
area e, affermando, invece, nella sentenza n. 608/2004,
la propria giurisdizione per l’accesso della ricorrente
ad un’area diversa da quella di provenienza.
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[1] Le pronunce in esame, fra l’altro,
sono quasi contemporanee alla decisione del Consiglio
di Stato, Sez. VI, del 7 ottobre 2004, n.6510 (
in www. Giustamm.it, n.10 -2004) con la quale i
Giudici di Palazzo Spada hanno dimostrato piena
adesione agli orientamenti ormai affermatisi nella
giurisprudenza civile in materia di riparto di giurisdizione
sui concorsi interni.
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[2] In realtà, la questione del riparto
di giurisdizione in materia di concorsi interni
ha costantemente animato un serrato dibattito dottrinale
e giurisprudenziale, che ha visto protagonisti,
accanto alle Sezioni Unite della Corte di cassazione
anche i giudici della Consulta. Per gli argomenti
di tale confronto giurisprudenziale, si rinvia a
quanto più ampiamente riferito nel testo. Preme
sin da ora sottolineare, invece, che sul riparto
di giurisdizione in materia di concorsi interni
si è espressa anche la Commissione di Studio istituita
dai presidenti della Corte di cassazione e del Consiglio
di Stato, nel periodo maggio – dicembre 2003, per
l’approfondimento dei problemi di maggiore rilevanza
in tema di riparto di giurisdizione. Fra l’altro,
nella fase avanzata dei lavori della Commissione
è stata pubblicata la sentenza n. 15403/ 2003 con
cui le Sezioni Unite hanno, di fatto, ribaltato
il precedente orientamento, portando all’affermazione
di quel nuovo indirizzo cui si è ispirato il giudice
umbro nelle sentenze in nota. La Relazione di sintesi
dei lavori della Commissione, pubblicata ne Il foro
Italiano, 2004, Parte V-3, p.18 ss (in particolare,
sui concorsi interni, p. 36 ss), appare comunque
un utile strumento di lettura anche degli interventi
giurisprudenziali ad essa successivi, fra i quali,
si rinvia a Cass.SS.UU., ordinanza n.10183 del 26
maggio 2004.
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[3] Cfr. Cass. Sez. Un. n. 15403/2003,
cit., in Foro It., 2004, I, 1755.
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[4] Cfr. Cass. Sez. Un. N. 3948/2004
(ord.), in Foro It., 2004, I, 1755
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[5] Così, testualmente, Cass. Sez.
Un. n. 15403/2003, cit., in Foro It., 2004, I, 1764.
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[6] Sul punto, si rinvia a Cass.SS.UU.,
sentenza 27 febbraio 2002, n.2954, in Foro it.,
2002, I, 2966 cui adde ID, sentenza 22 marzo 2001,
n.128 in Foro It., Rep, 2001, voce Impiegato dello
Stato, nn.262, 417; ID, sentenza 11 giugno 2001,
n.7859, in Foro It., 2002, I, 2968; ID, sentenza
10 dicembre 2001, n.15602, in Foro It., Rep, 2002,
voce cit., n.417.
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[7] C0sì, testualmente, Cass. Sez.
un. n. 15403/2003, cit., 1762; più in particolare,
in questa parte della sentenza, le Sezioni Unite
riportano fedelmente il dispositivo di quanto dalle
stesse affermato con la sentenza n. 2954 del 2002,
cit.
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[8] Con la sentenza n. 1 del 4 gennaio
1999 ( in www.cortecostituzionale.it), la Corte
Costituzionale, infatti, ha stabilito, da un lato
che “alla regola del pubblico concorso per l’assunzione
di personale nei ruoli della P.A. sono ammissibili
deroghe da parte del legislatore solo nei limiti
segnati dall’esigenza di garantire il buon andamento
dell’Amministrazione o di attuare altri principi
di rilievo costituzionale destinati a garantire
le peculiarità degli uffici di volta in volta considerati”;
dall’altro che “al regime del pubblico concorso,
funzionali al buon andamento della P.A., non si
sottraggono i passaggi a una fascia funzionale superiore
che non prevede carriere o le prevede entro ristretti
limiti nell’ambito dell’Amministrazione; ciò in
quanto anche in tali passaggi è ravvisabile una
forma di reclutamento, con la connessa esigenza
di un selettivo accertamento delle attitudini, da
non rivolgere di regola al solo interno della stessa
Amministrazione, al fine di evitare di reintrodurre
surrettiziamente il modello delle carriere”.
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[9] Già nella decisione n.487/1991,
i giudici della Consulta interpretavano l’art.97
“nel senso che il concorso pubblico costituisce
la regola generale per l’accesso ad ogni tipo di
pubblico impiego”, ricordando come “questa Corte
ha affermato che anche il passaggio ad una fascia
funzionale superiore , poiché comporta l’accesso
ad un nuovo posto di lavoro, corrispondente a funzioni
più elevate, è una figura di reclutamento soggetta
alla regola del pubblico concorso (sentenza n.161
del 1990)
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[10] Sul punto, si rinvia altresì
a Corte Costituzionale, 4 gennaio 2001, n. 2, in
Foro It., Rep.2001, voce impiegato dello Stato,
n.286.
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[11] Sebbene il giudice umbro abbia
assunto quale criterio guida per la propria decisione
l’ordinanza 3948/2004, le Sezioni Unite erano già
intervenute a specificare l’ambito di applicazione
della sentenza n. 15403/03 con l’ordinanza n. 18886
del 10 dicembre 2003, precisando che la giurisdizione
del giudice ordinario sussiste solo per le controversie
relative a concorsi interni che comportano un semplice
passaggio di livello.
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[12] Successivamente, il medesimo
principio è stato ulteriormente ribadito dalle Sezioni
Unite con l’ordinanza n. 10183 del 26 maggio 2004.
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[13] Senza tralasciare, fra l’altro,
le difficoltà applicative legate all’utilizzo da
parte dei contratti collettivi dei diversi comparti
e, soprattutto, da parte dei contratti integrativi
delle singole amministrazioni, di diversi nomen
iuris per qualificare le “aree” e le “ qualifiche”
che le sentenze assumono come discrimen fra le due
giurisdizioni. Mostra consapevolezza di tali difficoltà
anche il Consiglio di Stato, allorché con la decisione
n. 6510/2004, cit., interpreta la pronuncia della
Cassazione nel senso di attribuire al giudice ordinario
le ipotesi in cui il passaggio ad un diverso livello
concretizza una novazione oggettiva del rapporto
di lavoro. Si tratta, di conseguenza, delle c.d.
“progressioni orizzontali”, che avvengono cioè all’interno
della categoria di classificazione e che si distinguono
da quelle “verticali” previste per il passaggio
del personale ad una categoria giuridica più elevata.
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[14] A conferma del quadro riassuntivo
descritto, si rinvia a Cass. Sez. .Un., ordinanza
n. 10183 del 26 maggio 2004, in www.lexitalia.it/2004.
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[15] Così come, del resto, dimostra
di farne fedele applicazione il Consiglio di Stato,
con la decisione n.6510 del 7 ottobre 2004, allorché
riporta il medesimo schema riepilogativo tracciato
dalle Sezioni Unite con la più volte citata ordinanza
n. 10183 del 26 maggio 2004, seppur cercando di
trarne un criterio più stringato, che superando
la terminologia usata dai diversi contratti collettivi,
attribuisca al giudice ordinario le controversie
per i passaggi di livello che non comportino una
novazione oggettiva del rapporto di lavoro.
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