| CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - 14 ottobre 2004
Conclusioni dell'avvocato generale Juliane Kokott nelle
cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02, Silvio Berlusconi
e a.
SECONDO L'AVVOCATO GENERALE UNA LEGGE PENALE PIÙ FAVOREVOLE ADOTTATA
SUCCESSIVAMENTE ALLA COMMISSIONE DEL REATO DEVE ESSERE DISAPPLICATA
SE E IN QUANTO CONTRASTA CON IL DIRITTO COMUNITARIO |
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CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JULIANE
KOKOTT presentate il 14 ottobre 2004 (1)
Cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02 |
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Silvio Berlusconi e altri
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(domande di pronuncia pregiudiziale proposte
dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Lecce)
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«Diritto societario – Prima, quarta e settima
direttiva – Conti annuali e conti consolidati – Principio
di pubblica e fedele informazione – Sanzioni adeguate per
false comunicazioni – Limiti all'applicazione delle direttive
nei procedimenti penali – Principio dell'applicazione retroattiva
della legge penale più favorevole»
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Per visualizzare il testo integrale delle
conclusioni dell'avvocato generaleclicca qui
AMEDEO
BARLETTA
(Scuola Europea Studi Avanzati - Napoli)
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| Perplessità sulle
interferenze tra diritto comunitario e diritto penale
| 1.
Le conclusioni dell’Avvocato Generale Kokott
impongono, già a prima lettura, alcune riflessioni
sull’evoluzione del rapporto tra diritto
(propriamente) comunitario e diritto penale.
Tale rapporto viene infatti a produrre effetti
rilevanti dal punto di vista della definizione
della norma applicabile in un ambito, come
quello della potestà punitiva, che pure
è presidiato da principi di sussidiarietà
(nella sua accezione penale e non comunitaria!),
necessità ed extrema ratio, dell’intervento
normativo.
Sin dalla sentenza Costa c. Enel il diritto
comunitario, in Italia ma non solo, è assurto
a strumento di apertura dell’ordinamento,
di tutela di libertà spesso neglette al
livello nazionale, di riduzione dell’area
dell’intervento sanzionatorio pubblico,
ed in più limitati, ma non meno importanti
casi, di esclusione della punibilità in
sede penale.
La particolare vicenda dei Trattati comunitari
(certo eterodossa rispetto al classico modello
internazionalistico) ha consentito al diritto
comunitario di entrare nel nostro ordinamento,
acquisire il valore normativo più alto possibile
(di rango paragonabile a quello costituzionale),
nonché capacità di resistenza passiva e
di innovazione dell’ordinamento, che solo
si erano concepite, ma forse nemmeno, nel
nostro sistema, per le norme di rango costituzionale.
La sentenza Simmenthal , sin dalla fine
degli anni ’70, aveva garantito la primazia
del diritto comunitario “direttamente applicabile”
sul diritto interno, e la conseguente disapplicazione
delle norme nazionali che con tale diritto
comunitario venissero a trovarsi in contrasto
(essendo ininfluente che fossero precedenti
o successive alla norma comunitaria.
Al par. 17 della citata sentenza la Corte
del Lussemburgo sosteneva: “Inoltre, in
forza del principio della preminenza del
diritto comunitario, le disposizioni del
Trattato e gli atti delle Istituzioni, qualora
siano direttamente applicabili, hanno l’effetto,
nei loro rapporti con il diritto interno
degli stati membri, non solo di rendere
ipso iure inapplicabile, per il fatto stesso
della loro entrata in vigore, qualsiasi
disposizione contrastante della legislazione
nazionale e preesistente, ma anche – in
quanto dette disposizioni e detti atti fanno
parte integrante, con rango superiore alle
norme interne, dell’ordinamento giuridico
vigente nel territorio dei singoli stati
membri - di impedire la valida formazione
di nuovi atti legislativi nazionali, nella
misura in cui questi fossero incompatibili
con norme comunitarie”.
A tali posizioni, non senza qualche gravoso
sacrificio, si era adeguata la nostra Corte
Costituzionale, a partire dalla famigerata
sentenza Granital , pur riservandosi un
ruolo in tema di controlimiti (per una eventuale,
quanto improbabile dichiarazione di incostituzionalità
della norma di esecuzione del Trattato,
qualora fossero messi in pericolo principi
dell’ordinamento ritenuti fondamentali),
e pur optando per una ricostruzione di tipo
dualistica del rapporto tra i due sistemi
ordinamentali da cui far discendere un mero
effetto disapplicativo o meglio di “non
applicabilità del diritto nazionale”.
La Corte Costituzionale dunque acconsentiva
a ritrarsi (ed a sacrificare l’effettività
delle norme giuridiche nazionali pur validamente
formate) dinanzi all’ordinamento comunitario,
qualora direttamente applicabile, acconsentendo
che il giudice nazionale provvedesse egli
stesso a garantire la supremazia del diritto
comunitario, disapplicando le norme nazionali.
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| 2.
Tale prevalenza e tale capacità “disapplicatrice”
del diritto nazionale venivano in seguito
riconosciute dalla Corte Costituzionale
(in sentenza 113 del 1985 ) alle sentenze
della Corte di Giustizia, pronunziate in
via pregiudiziale ex art. 234 TCE , che,
interpretando essenzialmente norme dotate
di effetto diretto, ne ricavassero dei principi
di per se direttamente applicabili.
Successivamente, ancora di più estendendo
l’ambito di preminenza del diritto comunitario
generalmente inteso, la Corte Costituzionale
riconosceva primazia anche alle sentenze
rese in sede di ricorso per inadempimento,
ex art 226 TCE (sentenza 389 del 1989 ).
In un momento ancora successivo tale potestà
disapplicatrice veniva accordata, sempre
a seguito di impulsi della Corte di Giustizia,
alle direttive riconosciute, ai sensi dei
canoni interpretativi adottati dalla CGCE
e successivamente ripresi dalla Corte Costituzionale,
come immediatamente applicabili (cfr. sentenza
della Corte cost. 64 del 1990 ).
Si consentiva, inoltre, che il diritto comunitario
(e nella specie delle direttive non ancora
applicate) potesse limitare il diritto costituzionale
al referendum abrogativo, rendendo lo stesso
inammissibile, qualora si rivolgesse su
materie vincolate da diritto comunitario
derivato (Sentenza 45 del 2000 Corte cost.).
Ciò tacendo della necessità (che diviene
obbligo per il giudice nazionale) di provvedere
ad interpretazione adeguatrice delle norme
nazionali quando incompatibili con norme
comunitarie, anche prive di effetto diretto;
possibilità piú volte richiamata dai giudici
del Lussemburgo e da quelli della Consulta.
È la stessa giurisprudenza della CGCE che
però definisce come limite a tale capacità
pervasiva l´impossibilità di incidere, nella
materia penale, in malam partem, come da
ultimo chiaramente stabilito dalla Sentenza
Rolex del 2004 . Si è dunque tentato di
garantire al diritto comunitario il massimo
di capacità di conformare a sé (nel senso
di forza adeguatrice dei sistemi nazionali
alle esigenze dell’ordinamento comunitario
e di tutela della sua coerenza) degli ordinamenti
giuridici nazionali (e tale necessità è
stata difesa da parte della stessa Corte
Costituzionale), riservando però, generalmente,
alle sole norme con effetto diretto (o a
norme a queste equiparate per via interpretativa)
la capacità di disapplicare (o più correttamente
non rendere applicabili) norme di diritto
nazionale.
Va inoltre ricordato come l’estensione della
disapplicazione (come strumento di risoluzione
delle antinomie e di tutela della coerenza)
pure a norme prive di effetto diretto, tali
almeno in via immediata, si sia consentita
generalmente in virtù dell’interpretazione
operata dalla Corte di Giustizia, o degli
abbastanza rigidi parametri ermeneutici
da questa elaborati.
Tale ricostruzione del rapporto e definizione
della disapplicazione come strumento di
adeguamento e risoluzione delle antinomie,
previsto nella giurisprudenza della Corte
di Giustizia (la quale pure non è prodiga
di self restraints) a partire dalla sentenza
Simmenthal, viene supportata da una lunga
teoria di pronunce della stessa Corte, tutte
però riguardanti norme comunitarie direttamente
applicabili o comunque dotate di effetto
diretto . |
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| 3.
Ora, la lettura delle conclusioni dell’avvocato
generale Kokott nelle cause Niselli (C-457/02)
e Berlusconi (C-387/02), pare offrire un
orientamento che, sebbene noto in dottrina
, non è ancora avallato né in sede di pronunce
della Corte Costituzionale (che in tal modo
vedrebbe ristretto considerevolmente il
suo margine di azione anche in tema di verifica
dei controlimiti), né della Corte di Giustizia.
In pratica si supera la distinzione tra
diritto comunitario dotato di efficacia
diretta e diritto privo di tale efficacia
e si rimette al giudice nazionale il compito
di disapplicare le norme nazionali in contrasto
con norme comunitarie. O, in maniera più
sottile, si ritiene la volontà del legislatore
non data qualora contrasti con disposizioni
comunitarie, anche quando queste sono prive
di effetto diretto o necessitano di un complicato
percorso ermeneutico per essere chiaramente
esplicitate.
Al fine di fondare tale obbligo di disapplicazione,
identificato in capo al giudice nazionale,
si fa esplicito riferimento allo storico
paragrafo 22 della sentenza Simmenthal,
tacendo come pure trattatasi, nel caso di
specie, di dare applicazione a norme comunitarie
dotate di tale “effetto utile”. “É quindi
incompatibile con le esigenze inerenti alla
natura stessa del diritto comunitario qualsiasi
disposizione facente parte dell’ordinamento
giuridico di uno stato membro o qualsiasi
prassi, legislativa, amministrativa o giudiziaria,
la quale porti ad una riduzione della concreta
efficacia del diritto comunitario per il
fatto che sia negato al giudice, competente
ad applicare questo diritto, il potere di
fare, all’atto stesso di tale applicazione,
tutto quanto è necessario per disapplicare
la disposizioni legislative nazionali che
eventualmente ostino alla piena efficacia
delle norme comunitarie”.
La citata posizione sostiene che una differenziazione
tra norme ad effetto diretto e norme prive
non sarebbe più utile alla ricostruzione
dei rapporti tra ordinamento comunitario
ed ordinamenti nazionali. Tale tipo di ricostruzione
porterebbe dunque a ritenere possibile una
disapplicazione della norma interna in contrasto
con la norma comunitaria a prescindere da
una valutazione riguardo la sussistenza
o meno della capacità di produrre effetti
utili (che a questo punto apparterrebbero
ad ogni norma comunitaria!). Ciò contribuirebbe
infatti, da un lato, alla salvaguardia piena
della coerenza dell’ordinamento comunitario
(ex art. 10TCE), d’altro lato, renderebbe
superflui percorsi di cosiddetta doppia
pregiudizialità (al fine di valutare la
compatibilità delle norme interne con quelle
comunitarie, ipotizzati soprattutto a seguito
della riforma dell’art 117 c.1 della Cost.)
che oltre ad essere estremamente lunghi
e complessi costringerebbero le Corti costituzionali
nazionali ad un ruolo di meri certificatori
della compatibilità (o incompatibilità)
al diritto comunitario che verrebbe però
comunque valutata dal giudice del Lussemburgo,
che per i Trattati rimane il detentore del
monopolio interpretativo riguardo le norme
comunitarie.
Sic stantibus rebus si tratta comunque di
realizzare una innovazione di non poco conto
e pare necessario di un revirement che,
pur ipotizzabile già dall’attuale corpus
giurisprudenziale e normativo (e probabilmente
già in corso in alcune giurisdizioni nazionali
che tendono a garantire “comunque” la superiorità
del diritto comunitario), non è stato ancora
attentamente vagliato dalle Corti Supreme.
Probabilmente un’interpretazione di tal
genere meglio potrebbe confarsi ad un sistema
di tipo costituzionale, quale quello che
potrebbe risultare dal ratificando Trattato
costituzionale (con una chiara primazia
del diritto dell’Unione,e ci riferiamo soprattutto
all’art. I-10 del testo sottoposto a ratifica),
ove, e non è cosa di poco conto, il procedimento
legislativo comunitario maggiormente garantisce
il momento democratico e la partecipazione
dei parlamenti nazionali. Ciò anche al fine
di evitare fenomeni di possibile rigetto
rispetto ad innovazioni non propriamente
mature.
Soprattutto ove si volesse, come appare
nelle conclusioni in discussione, partire
con tale nuova impostazione, proprio dal
campo penale, rispetto al quale più stringenti
vanno considerate le garanzie in tema di
legalità e certezza del diritto.
E ciò per tacere del problema dell’applicazione
della legge più favorevole (con agganci
anche nel corpus normativo dell’´UE, ex
art. 49 p.2 della Carta dei diritti fondamentali
) anch’esso principio ora costituzionalizzato
nel Trattato prossimo venturo.
Nelle Conclusioni tale principio viene infatti
in maniera sbrigativa fatto soccombere rispetto
ad un principio di legalità ricostruito
in maniera assai rara . Anche tornando nel
campo dell’ordinamento nazionale va rilevato
come tale principio, pur non immediatamente
costituzionalizzato, sicuramente ha dei
solidi appigli in Costituzione, cosa del
resto autorevolmente sottolineata in dottrina
. Provvedendo, al limite, la Corte Costituzionale
a giustificare eccezioni a tale principio,
esclusivamente in caso di dichiarazione
di incostituzionalità e mancata conversione
di un decreto legge, per fatti imputabili
che tuttavia non siano sincronici alla “vigenza”
della norma (che pure in quanto incostituzionale
o non convertita sarà ritenuta come mai
venuta in essere). Si tratta di situazione
ben diversa da quella della disapplicazione,
di cui ci stiamo occupando, nel caso preso
in considerazione dalla Corte infatti la
norma produttrice di effetti positivi per
l’imputato veniva espunta dall’´ordinamento
con efficacia ex tunc.
E del resto l’applicazione retroattiva della
norma più favorevole è principio dalla valenza
fondamentale e che risponde ad esigenze
di equità, legalità e prevenzione generale
e speciale. |
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| 4.
La soluzione ipotizzata riguardo la presunta
reviviscenza della norma penale precedente
quella dichiarata inadeguata alla stregua
del diritto comunitario non pare poi troppo
convincente.
La disapplicazione, infatti, almeno secondo
la dottrina della Corte Costituzionale,
non pregiudica la permanenza in vigore della
norma disapplicata, che conserva intatte
le sue caratteristiche pur divenendo, appunto,
inapplicabile, nella misura, nella quantità
e nei limiti del tempo in cui risulta incompatibile
con la previsione comunitaria . Come infatti
affermato, tra l’altro, nella sentenza 389
del 1989 :“tuttavia poiché la disapplicazione
è un modo di risoluzione delle antinomie
che, oltre a presupporre la contemporanea
vigenza delle norme reciprocamente contrastanti,
non produce alcun effetto sull’esistenza
delle stesse, e pertanto, non può essere
causa di qualsivoglia forma di estinzione…”.
Detto ciò, appare quantomeno difficile ipotizzare
una disapplicazione della norma abrogatrice
che riporti in vigore la norma abrogata
dal legislatore. La disapplicazione non
cancella infatti una norma dall’ordinamento,
tantomeno può sortire effetti resuscitanti.
Ed il fenomeno abrogativo rimane in piedi
per effetto della norma abrogatrice, che
pure risulta a tutti gli effetti ancora
valida ed in vigore. Del resto, rispetto
ad ipotesi di caducazione per incostituzionalità
ed alle conseguenze che ne derivavano così
scriveva uno dei padri del diritto pubblico
italiano: “Non è affatto vero che la caducazione
delle norme illegittime debba necessariamente
importare la caducazione della norma abrogante…e
quindi la reviviscenza delle norme a suo
tempo abrogate. Ciò avverrà soltanto quando
la caducazione attenga a vizi formali che
investono l’atto legislativo nella sua unità”
.
Né serve allo scopo di fugare dubbi sulla
legalità della pena che eventualmente si
andrebbe a comminare, sulla base della norma
vigente precedentemente alla riforma (e
casualmente compatibile col diritto comunitario
, in quanto emanata ben prima della direttiva
posta a parametro di adeguatezza), il riferimento
che l’avv. gen. fa alla nota sentenza in
causa Tombesi , ove pure si provvedeva a
disapplicare norma di favore (di tipo speciale),
ma dove la norma, che poi si sarebbe potuta
applicare a fondare la punibilità degli
imputati, era sincronicamente in vigore
(e di portata generale). Dunque la legalità
poteva ben dirsi garantita dalla validità
formale della norma compatibile con il diritto
comunitario al momento del commesso delitto,
e ritenuta l’unica applicabile (a seguito
della sentenza della CGCE) al momento della
possibile condanna. Non ci pare differenza
da poco a cospetto di una ricostruzione
che pretende applicare (e porre a fondamento
della condanna penale) una norma che invece,
nel caso di specie, verrebbe riportata artificialmente
in vita. Riteniamo che a meglio tutelare
la generale coerenza del sistema comunitario
e la compatibilità dell’ordinamento con
i principi fondamentali possa meglio servire,
in casi come questo, il classico ricorso
per inadempiento o per carenza, come previsto
dai Trattati nella loro originaria linearità.
Purtuttavia diviene sempre più urgente una
ridefinizione dei confini nel rapporto tra
diritto penale e diritto comunitario che
meglio riesca a tutelare da un lato la coerenza
di un sistema complesso quale quello comunitario
e dal l’altro la certezza di un modello
quale quello penale, affermatosi con lo
stato di diritto, che pure nella complessizzazione
del modello delle fonti non può prescindere
da finitezza e stabilitá, probabilmente
da raggiungere attraverso una rifondazione
di principi quali proporzionalitá e sussidiarietà
che pur sono al contempo pienamente principi
comunitari e penali. |
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