| TRIBUNALE DI VERONA - Sentenza 13 luglio 2004 n. 2086
G.U. Silipo
Pasquali (Avv. P. Trabucchi) c. Comune di Verona (Avv. R.
Caineri) |
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1. Espropriazione per pubblica utilità –
Occupazione appropriativa – Indennità – Criteri di determinazione
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2. Espropriazione per pubblica utilità –
Occupazione appropriativa – Presupposti per l’indennizzabilità
della parte di fondo non espropriata
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1. In materia di espropriazione per pubblica
utilità, in caso di occupazione illegittima (in quanto non
seguita dal decreto di esproprio) di suolo da parte della
P.A. per causa di pubblica utilità, si verte nella ipotesi
di occupazione appropriativa con la conseguente applicazione,
ai fini della determinazione della misura del risarcimento,
del comma 7 – bis dell’art. 5 – bis L. 359 del 1992.
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2. In materia di espropriazione per pubblica
utilità, l’indennizzabilità della diminuzione di valore
della parte di fondo non espropriata presuppone non soltanto
che vi sia stato un effettivo degrado della parte residua,
ma, altresì, l’esistenza, tra la parte di fondo espropriata
e quella non espropriata, di un rapporto di unità funzionale,
per ubicazione e destinazione, per cui il degrado sia imputabile
alla loro separazione.
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