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TRIBUNALE DI TORINO - Ordinanza 8 giugno 2004
Pres.Rita Garibaldi; Est. Marco Ciccarelli
G.T.T. S.p.A. (avv. Di Chio e avv. Rostagno) c. A.R.B. in proprio


1. Giuridisdizione - Controversie in materia di servizi pubblici di cui all’art. 33 D.lgs. n° 80/1998 – Domanda cautelare consistente in inibitoria all’utilizzo di fermata-capolinea di linee di trasporto pubblico – Giurisdizione del Giudice Ordinario – Sussiste.

 

2. Giurisdizione – Controversie meramente risarcitorie di cui all’art. 33 D.lgs. n° 80 del 1998 – Domanda cautelare volta all’ottenimento di ordine nei confronti dei dipendenti del soggetto esercente pubblico servizio di trasporto di adozione di comportamenti idonei in caso di sosta al capolinea – Accertamento di violazione del regolamento di esercizio – Ordine al soggetto esercente pubblico servizio di trasporto di adoprarsi perché il regolamento sia rispettato – Giurisdizione del Giudice Ordinario – Sussiste

1. Sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario rispetto al ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. con cui si chiede l’inibitoria a soggetto esercente pubblico servizio di trasporto all’utilizzo di fermata-capolinea di linee di trasporto pubblico ed implicitamente di spostamento della fermata altrove (nella specie il Giudice ha ritenuto che il pubblico servizio non fosse l’oggetto diretto della domanda, nel senso che sarebbe mancata la richiesta di una diversa modalità di erogazione o espletamento; e ciò nonostante che il reclamante avesse espressamente chiesto di vietare l’uso della fermata e/o del capolinea al gestore del servizio pubblico di trasporto). 2. Il Giudice Ordinario può ordinare in via cautelare al soggetto esercente il servizio di pubblico trasporto di adoprarsi perché i suoi dipendenti rispettino il regolamento di esercizio in materia di sosta al capolinea dei mezzi addetti al pubblico trasporto di linea.

 

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Vedi anche: TRIBUNALE DI TORINO - Ordinanza 23 aprile 2004


TRIBUNALE Dl TORINO
SEZIONE 4° CIVILE

 

Riunito in camera di consiglio nelle persone di dr. RITA GARIBALDI, presidente; dr. ANTONIO CARBONE, giudice: dr. MARCO CICCARELLI giudice relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. depositato il 13.5.04 proposto da: Avv. Andrea Ricca Barberis

 

nei confronti di Gruppo Torinese Trasporti GTT s.p.a.

 

avverso il provvedimento reso dal Giudice del Tribunale di Torino il 23.4.04, comunicato il 4.3.04. non notificato

 

premesso

 

con il presente reclamo l'avv. Ricca Barberis, insistendo nelle medesime istanze cautelari già proposte con ricorso ex art. 700 e.p.e. e solo in parte accolte, ha chiesto, in via gradatamente subordinata, l'emissione dei seguenti provvedimenti:
a) vietare alla GTT la sosta e la fermata nell'attuale capolinea delle linee 14 e 14 sbarrato (ubicato in piazza Solforino. tra via Lascaris e via Alfieri) a qualsiasi mezzo GTT;
b) inibire alla GTT di utilizzare la fermata in questione come capolinea, consentendone l'utilizzo soltanto come 'fermata", cioè per far salire e scendere i passeggeri;
c) ordinare alla GTT di spegnere immediatamente i motori degli autobus al momento dell'arrivo ai capolinea. riaccendendoli solo ai momento della partenza, e vietarle dì eseguire interventi di riparazione al capolinea stesso
- il reclamante censura anzitutto il provvedimento dei primo giudice nella parte in cui ha ritenuto non sussistere la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle domande di cui alle lettere a) e B), sottolineando come la propria azione sia esclusivamente volta ad "ottenere la immediata tutela del diritto alla salute di fronte alle emissioni di rumore e di gas derivanti dagli illeciti comportamenti tenuti dagli autisti delle linee 14 e 14 sbarrato della GTT spa., in attesa di iniziare ii giudizio di merito per ottenere il risarcimento dei danni subiti"; con la conseguenza che la presente controversia rientra fra quelle, di natura esclusivamente risarcitoria, sottratte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- l'avv. Ricca Barberis deduce. sotto diverso profilo, la inidoneità del provvedimento cautelare concesso dal primo giudice "al raggiungimento dello scopo ... di tutela immediata del diritto alla salute dei ricorrente": sia perché non è stato ordinato alla resistente GTT di spegnere immediatamente i motori degli autobus in sosta al capolinea e di non eseguire al capolinea interventi di riparazione, ma le è stato soltanto ordinato di "adottare i provvedimenti organizzativi e disciplinari necessari volti a garantire ed attuare lo spegnimento ..."; sia perché la GTT, successivamente al provvedimento cautelare "non ha adottato alcun provvedimento, dichiarando espressamente di non volere attenersi al provvedìmento della dr ssa Salvetti, con la conseguenza che il divieto di tenere i motori accesi al capolinea e di eseguire interventi di riparazione, continua od essere continuamente violato do parte degli autisti”
- la GTT costituendosi con memoria dei 26.5.04, ha dedotto di aver adempiuto a quanto ordinato dal giudice con il provvedimento cautelare del 23.4.04; ha richiamato le eccezioni di carenza di giurisdizione del giudice ordinario e di difetto di legittimazione passiva della OTT, già svolte nel procedimento a quo, ed ha concluso per il rigetto del reclamo e la conferma del provvedimento ex art. 700 c.p.c.

 

OSSERVA

 

I. Sulla giurisdizione del Giudice ordinario.

 

1.1. L'art. 33 d.lgs. 80198 (come sostituito dalla 1. 205/2000) prevede che "Sono devolute alla giurisdizione esclusiva dei giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi"; e fa seguire al 2° comma. una indicazione (pacificamente ritenuta esemplificativa e non tassativa) delle controversie in questione. includendo (lettera ej quelle "riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell 'ambito del SSN e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitoric che riguardano il danno alla persona o a cose e delle controversie in materia di invalidità".
Il ricorrente chiarisce che intende agire, in sede di merito, "per far accertare I Illegittimo comportamento della GTT s.p.a e per ottenere la condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni subiti' (ricorso ex art. 700, p. 5); di qui la competenza dei giudice ordinario a conoscere della presente controversia, di natura meramente risareitoria. Con [ordinanza reclamata il giudice a quo ha dichiarato inammissibili le istanze cautelari di cui alle lettere a) e b) sopra riportate, ed ha parzialmente accolto la terza, ordinando alla GTT "di adottare i provvedimenti organizzativi e disciplinari necessari volli a garantire ed attuare lo spegnimento, da parte dei conducenti, dei motori degli autobus delle linee 14 e 14 sbarrato in sosta ai capolinea". Il giudice ha argomentato escludendo che le domande cautelari principali attenessero ad una "controversia meramente risarcitoria" ai sensi dell'art. 33 lett. e) citato; e questo perché “l’oggetto principale del ricorso ... consiste in un 'azione inibitoria nei confronti della GTT sp. a. volta ad impedire ai dipendenti di tale società l'utilizzo della fermata¬capolinea attualmente sita in piazza Solferino (richiesta che contiene implicitamente ma necessariamente quella di spostamento della suddetta fermata altrove, in quanto, trattandosi, pacificamente di capolinea, l'eventuale accoglimento deli 'inibitoria avrebbe quale conseguenza la necessità per i competenti organi di individuare una nuova sede di fermata e un altro capolinea compatibilmente con le esigenze dei servizio pubblico e dell'utenza)." L'ordinanza reclamata prosegue evidenziando che stante l'impostazione data dall'attore, l'azione di merito avrebbe natura anche, ma non soltanto risarcitoria, avendo infatti ad oggetto anche la conferma della inibitoria eventualmente concessa in sede cautelare: eon la conseguenza che il giudice dovrebbe effettuare "un vaglio circa le scelte del soggetto concessionario del servizio o dell'ente pubblico competente in ordine alle modalità di erogazione dei servizio, ed invaderne autoritativamente la sfera di competenza, imponendogim'. onde evitare la reiterazione di condotte nocive alla salute del ricorrente, il definitivo spostamento del capolinea e/o della fermata delle linee interessate."
1.2 L'orientamento accolto dai giudice a quo è quello fatto proprio dalla prevalente giurisprudenza di merito, secondo cui qualora i provvedimenti richiesti siano idonei a incidere o interferire sulle modalità di erogazione di un servizio pubblico, la controversia rientrerebbe fra quelle in materia di pubblici servizi, riservate alla giurisdizione amministrativa. In questo senso si sono espressi il Tribunale di Aosta (ordinanze 29.6.01 e 31.7.01) e, a seguire, i Tribunali di Treviso (ord. 3.8.01), di Palermo (ord. 27.8.01), di Avellino (ord. 14.9.01), in fattispecie riguardanti l'inquinamento da campi elettromagnetici; in senso contrario, in analoga fattispecie, è andato invece il Tribunale di Como, riconoscendo la giurisdizione del giudice ordinario, poiché "non si controverte di modalità di esecuzione del servizio di erogazione e distribuzione di energia elettrica in quanto tale e in particolare sotto il profilo, per così dire, ontologico, della natura e finalità (collettive e/o contrattuali) dei servizio stesso, bensì piuttosto delle accertande conseguenze intollerabilmente lesive verso i fondi viciniori di emissioni immissioni provenieno da già esistenti impianti di elettrodotto, ii che ha indotto parte ricorrente o prospettare ... una domanda eminentemente risarcitoria, nei concetto di risarcimento ridondando certamente anche quello in forma specifica, rispetto a cui è palesemente preordinata e finalizzata la soprarichiamata domanda di tutela cautelare" (Trib. Como. ord. 30.11.01). E' il caso di osservare come questa giurisprudenza abbia escluso o riconosciuto la giurisdizione ordinaria unicamente argomentando dalla possibilità o meno di includere la fattispecie portata al suo vaglio in quelle "meramente risarcitorie" di cui al comma 2° lettera e) dell'art. 33; in altri termini, il giudice ordinario è stato riconosciuto "competente" soltanto in quanto la controversia è stata ritenuta esclusivamente risarcitoria. Non è stato invece espressamente esaminato il problema (a monte) se la controversia rientrasse nella materia (riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo) dei "pubblici servizi"; o meglio, a tale problema è stata data implicitamente risposta positiva, in considerazione della "ricaduta" della pronuncia richiesta sullo svolgimento del servizio pubblico.
1.3 La prima questione da porsi è, però, quella del quando una controversia rientri nella materia dei pubblici servizi per gli effetti dell'art. 33 1. 80/98; nel caso di specie il problema non è quello di definire la nozione di "pubblico servizio", giacché non è in discussione che l'attività di trasporto svolta dalla GTT vada qualificata come servizio pubblico. Si tratta invece di chiarire se la semplice “incidenza" (anche del tutto indiretta od occasionale) della chiesta pronuncia sullo svolgimento dei servizio pubblico comporti l'inquadramento della controversia nella materia riservata al giudice amministrativo. In altri termini, e con riferimento alla fattispecie si deve chiedere se la inibitoria richiesta in via cautelare di una determinata attività inquinante che si verifichi nel corso (e a causa) dello svolgimento di un servizio pubblico faccia sorgere una delle controversie in materia di pubblici servizi di cui all'art. 33 citato, o non, invece, a seconda dei casi, una controversia in materia di salubrità ambientale, o di tutela della salute umana o di tutela della proprietà privata.
I provvedimenti di merito sopra richiamati, dando per scontato come appena detto l'inquadramento della controversia nella materia dei pubblici servizi, muovono dai presupposto di una sorta di "attrazione" della materia della salubrità e della salute verso quella del pubblico servizio. Ciò che porta con sé una conseguenza "pesante": quella di precludere l'intervento del giudice ordinario ogniqualvolta la pronuncia da rendere inibisca o comunque interferisca sulla organizzazione, gestione o erogazione di un servizio pubblico; anche quando la materia di cui si tratta (le domande proposte, le eausae petendi ad esse sottese) nulla abbia a che vedere con tale servizio. 1.4 Posto dunque che una controversia può "toccare" più materie (p. es. salute e pubblico servizio o proprietà e pubblico servizio), talune soltanto delle quali rientrano nell'ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva, è necessario chiarire quando una controversia vetta "in materia di pubblici servizi" ai fini che qui interessano. La Suprema Corte, chiamata ad affrontare il problema della portata dcfinitoria dell'art. 33, dopo aver premesso che questa norma non definisce in termini generali e in maniera espressa la materia dei pubblici servizi, ha affermato che è necessario ricercare il significato di questa disposizione "attraverso un processo di astrazione concettuale che, dalle previsioni esemplificative contenute nei primi due commi dell'articolo, risalga alla nozione ditale materia" (Cass. S.TJ. 30.3.00 n. 71). Nella pronuncia ora richiamata le S.U., in una controversia fra case farmaceutiche e ASL relativa alla fornitura di prodotti sanitari e farmaceutici, hanno fornito una interpretazione "funzionale" dell'art. 33, muovendo dai dato testuale del comma 2° lettera f) (oggi lettera e. dopo le modifiche di cui alla l. 205/00), affermando che "la giurisdizione esclusiva concerne le controversie che hanno per oggetto le prestazioni rese nell'espletamento del pubblico servizio e cioè le prestazioni del servizio sanitario erogate doll unità sanitaria agli utenti dei servizio stesso. AI contrario, sempre secondo la Corte, "Le prestazioni rese all 'amministrazione sanitaria per consentire ad essa di ottenere i beni utilizzati per gestire il servizio sanitario si collocano "a monte" di tale servizio e non possono concludersi con le prestazìoni dei servizio pubblico, il quale si caratterizza per il fatto che è erogato al pubblico degli utenti". E' evidente in questa pronuncia la consapevolezza che il concetto di servizio pubblico, se interpretato in maniera estensiva e in difetto di limiti precisi. è suscettibile di attrarre a sé un numero indefinito di controversie, anche di natura strettamente privatistica, legate da un nesso di incidenza, diretta o indiretta (ovvero anche meramente occasionale), sull'erogazione di un (qualsiasi) servizio pubblico. Analoga preoccupazione è alla base di un'altra pronuncia, di poco precedente, con cui la Cassazione chiamata a delimitare l'estensione della giurisdizione esclusiva amministrativa individuata coi criterio della "materia" (nel caso di specie si trattava della materia del pubblico impiego) aveva chiarito che 'il principio secondo cui la giurisdizione esclusiva dei giudice annnìnistrativo in materia di pubblico impiego si estende a tutte le controversie che hanno il loro titolo necessario nel detto rapporto, non è assoluto, e non trova applicazione quando la pretesa fatta valere in giudizio sia basata sulla violazione di un diritto assoluto quale quello alla vita ed all’integrità fisica, anche se detta violazione si verifichi nel corso del rapporto medesimo, ed in funzione del suo espletamento. In questa ipotesi, infatti, il petitum sostanziale trova esclusivo fondamento nei principio dei neminem laedere che preesiste agli obblighi della Pubblica Amministrazione inerenti ai rapporto di pubblico impiego, ne prescinde ed ha una tutela autonoma, sicché mentre il rapporto di impiego si configura solo quale presupposto estrinseco ed occasionale del fatto dedotto in giudizio, questo fatto non trova il suo titolo necessario nello stesso rapporto" (Cass. SU. 25 maggio 1999 n. 291). La Corte dunque già aveva evidenziato come. pur in materie per le quali esiste la giurisdizione esclusiva amministrativa, ben possano farsi valere davanti ai giudice ordinario quei diritti che, rispetto alla resa del servizio sono in rapporto meramente indiretto e strumentale; ed aveva al tempo stesso, riconosciuto dignità di "materia autonoma" a quella dei risarcimento del danno da illecito aquiliano.
1.5 Alla luce di queste pronunce e tenuto conto della intrinseca equivocità del concetto "materia di pubblici servizi". sembra corretto concludere che per individuare la materia di cui si tratta non si possa che fare rìferimento al petitum sostanziale della azione; cioè a quello stesso criterio usato dalla giurisprudenza per individuare (al di fuori ovviamente delle ipotesi di giurisdizione esclusiva per materia) la situazione soggettiva (diritto o interesse legittimo) tutelata in giudizio, e per affermare di conseguenza la giurisdizione (ordinaria o amministrativa) competente. Il petitum sostanziale, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza. "può determinarsi indagando sulla effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio, di guisa che la giurisdizione del giudice ordinario, con riguardo ad una domanda proposta dal privato nei confronti della p. a non può essere esclusa per il solo fatto che la domanda medesima contenga la richiesta di annullamento di un atto amministrativo, posto che, ove tale richiesta si ricolleghi alla tutela di una posizione di diritto soggettivo, quella giurisdizione va ugualmente affermata, fermo restando il potere del giudice ordinario di provvedere alla sola disapplicazione dell'atto amministrativo nei caso concreto, in quanto lesivo di dello diritto soggettivo" (Cass. 15.5.03 n. 7507). Dunque va sottolineato il mero fatto che la domanda contenga una richiesta di annullamento di atto amministrativo non è decisiva per individuare la giurisdizione competente, fermi ovviamente i limiti interni propri della giurisdizione ordinaria, che non può incidere sull'atto amministrativo, ma può soltanto disapplicarlo. Facendo applicazione di questi principi per individuare (non più la situazione soggettiva, ma) la materia, si può concludere che una controversia verte in materia di pubblici servizi quando l'esame dei fatti allegati, del rapporto giuridico dedotto e la natura dei provvedimenti domandati si ricollegano direttamente, e non soltanto in maniera indiretta e strumentale (o occasionale), alla genesi, alla erogazione ed alla organizzazione di un pubblico servizio. Quando, invece, il pubblico servizio non è l'oggetto diretto della domanda (nel senso che non se ne chiede una diversa modalità di erogazione o di espletamento), né rientra nella causa petendi dell'azione, nel senso che le ragioni di diritto poste a fondamento della domanda si sostanzìano nella tutela di diritti dotati di una loro specifica individualità (alla salute, alla proprietà, etc.). allora non si rientra nell'ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva, e riprende vigore il tradizionale criterio di riparto della giurisdizione basato sulla natura della posizione soggettiva (diritto o interesse legittimo) fatta valere in giudizio.
1.6 Con riferimento ora alla fattispecie in oggetto, non pare che la controversia promossa dal ricorrente possa farsi rientrare nella materia dei pubblici servizi. L'attore infatti non deduce un inadeguato svolgimento del servizio pubblìco e non domanda (in sede di merito) una interruzione o soppressione dello stesso, né un suo esercizio con differenti modalità. Egli lamenta invece che un comportamento materiale tenuto dagli autisti (non spegnere i motori durante la sosta) e una modalità organizzativa prescelta dal gestore (eseguire le piccole riparazioni al capolinea) sono fonte di immissioni di rumore e gas e, quindi, causa di un danno alla salute; l'avv. Ricca Barberis afferma di voler agire, in sede di merito, per chiedere il risarcimento di questo danno e domanda, in via inibitoria, un provvedimento che ne eviti la produzione o l'aggravamento. La materia "chiamata in causa" non è dunque quella del servizio pubblico, quanto quella del diritto alla salute umana. Il ricorrente afferma infatti chiaramente che il ricorso "è esclusivamente rivolto ad ottenere l'immediata tutela del diritto alla salute deli esponente di fronte alle immissioni di rumore e gas derivate dagli illeciti comportamenr i tenuti dagli autisti ..." (reclamo, p. 5). E' opportuno chiarire che la richiesta, in sede cautelare, di un provvedimento inibitorio (vietare alla GTT l'uso della fermata e/o del capolinea) non può "offuscare" (o addirittura del tutto coprire) la domanda di merito esplicitamente individuata (risarcimento dei danni per la lesione del diritto alla salute); non può indurre, cioè, a qualificare diversamente la domanda proposta. Va infatti rilevato, per un verso, che la inibitoria è finalizzata ad impedire che quei danni di cui si intende chiedere il risarcimento in sede di merito si aggravino ulteriormente; essa, dunque, è strumentale alla tutela del diritto che si farà valere nel giudizio di merito. Per altro verso si osserva come il divieto di utilizzare la fermata e/o il capolinea non incide sull'atto amministrativo con cui il capolinea è stato individuato. ma. semplicemente, ne prescinde, cioè io disapplica; e rientra quindi pienamente fra i poteri propri del giudice ordinario.
1.7 Alla luce delle considerazioni svolte, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della presente causa, sotto un duplice profilo: in primo luogo perché la controversia non può considerarsi in materia di pubblici servizi, nel senso sopra chiarito, ma in materia di tutela dei diritto alla salute; in secondo luogo perché la domanda che il ricorrente intende svolgere nel giudizio di merito è esclusivamente quella di risarcimento dei danni e. quindi, la causa rientrerebbe comunque fra le "controversie meramente risarcitorie", sottratte alla giurisdizione amministrativa esclusiva dalla lettera e) dell'art. 33 comma 2°.
2. Sui presupposti dei provvedimenti cautelari richiesti.
2.1. L’avv. Ricca Barberis sul proprio ricorso ex art. 700 e.p.e, ha dedotto che:
- I veicoli della G2'T arrivano e ripartono in continuazione dopo una sosia di circa 10 minuii, emettendo sia in fase di arrivo, stazionamento e partenza, rumore nell'ambiente circostante, che provoca immissioni fastidiose e disturbanti all 'interno dello studio dell’esponente... " (punto 4);
- "la GTT utilizza regolarmente il capolinea in questione per revisionare i motori dei mezzi ... con emissione di rumori assordanti ..." (punto 5);
- "Gli autisti dei veicoli delle predette linee della GET sostano ai capolinea in questione sempre con i motori accesi, con le conseguenze in tema di emissione e immissione di rumore già esposte" (punto 7);
- "L'esponente .. invitava più volte gli autisti degli autobus . & a spegnere i motori durante la sosta al capolinea e ad astenersi da accelerazioni ingiustificate ai momento della partenza" (punto 8).
Sulla base di queste circostanze di fatto l'avv. Ricca Barberis ha concluso (punto 13): 'afronte dell’illegittimo comportamento degli autisti delle linee 14 e 14 sbarrato GTT e della condotta omissiva tenuta dalla socìetà stessa, ricorre il fondato timore di un pregiudizio grave ed irreparabile per la salute dell 'esponente"; ed ha quindi richiesto la concessione, in via gradatamente subordinata, dei provvedimenti cautelari meglio specificati in premessa (alle lettere a, b, e).
2.2 Ora, se si considera che la causa lesiva (del diritto alla salute) denunciata dal ricorrente non consiste tanto nella individuazione della fermata capolinea in quel luogo, quanto in comportamenti illegittimi degli autisti della GTT in violazione dello stesso regolamento interno della azienda, deve ritenersi che i provvedimenti cautelari richiesti alle lettere a) e h) (vietate tout court la sosta e la fermata ai mezzi GTT ovvero inibire l'uso del capolinea, consentendo soltanto la fermata per far scendere e salire i passeggeri), nel mentre vanno ad incidere pesantemente sulle modalità di organizzazione dei servizio di trasporto. sono ridondanti rispetto alle necessità di tutela prospettate dallo stesso ricorrente il giudice a quo, ritenendo sussistente la prova del finnus boni iuris. ha accolto parzialmente la domanda subordinata (sub e) del ricorrente, ordinando alla GTT "di adottare i provvedimenti organizzativi e disciplinari necessari volti a garantire ed attuare lo spegnimento. da parte dei conducenti, dei motori degli autobus ". Pur ritenendo come sopra chiarito che il giudice ordinario abbia giurisdizione anche per la emissione degli altri provvedimenti chiesti dal ricorrente, il provvedimento reclamato va. nella sostanza, confermato perché è il più aderente alle esigenze di tutela prospettate dalla parte ed alla salvaguardia delle esigenze del resistente (in un'ottica di bilanciamento degli interessi che non può essere estranea al giudice nel momento in cui deve adottare uno fra più provvedimenti possibili). Vanno tuttavia fatte alcune precisazioni ulteriori. 2.3 La GTT non ha proposto reclamo contro il provvedimento cautelare ed anzi, nella propria memoria difensiva ha espressamente concluso per la sua conferma. Devono quindi ritenersi non più in contestazione i presupposti difumus e periculum espressamente individuati dal primo giudice ("la stessa GTT ammette che alcuni conducenti degli autobus delle linee 14 e 14 sbarrato abbiano recentemente violato il regolamento di esercizio che disciplina la sosta ai capii/neo e siano stati redarguiti disciplinarmente .."). Il reclamante sostiene però che il provvedimento adottato sarebbe "insufficiente" a tutelare il proprio diritto alla salute e, quindi, sostanzialmente inidoneo ai raggiungimento del suo scopo; e ciò in quanto sarebbe rimasto del tutto inattuato da parte della GTT, la quale avrebbe "dimostrato e riconosciuto di non poter eliminare i comportamenti illeciti degli autisti", addirittura "dichiarando espressamente di non volere attenersi al provvedimento della dott.ssa Saivetti" (reclamo, pp. 7, 8). Le circostanze dedotte sono tuttavia, in primo luogo, indimostrate: la GTT infatti ha prodotto in questa sede (doc. 5 - 19) i rapporti dei capiturno e le contestazioni disciplinari da essi mosse agli autisti che, in violazione del regolamento, si sono astenuti dallo spegnere il motore al capolinea; con ciò provando di aver adottato come prescritto dal giudice "i provvedimenti organizzativi e disciplinari volti a garantire ed attuare lo spegnimento dei motor' il reclamante invece, pur deducendo la persistenza dell'illegittimo comportamento degli autisti, non ha offerto alcuna prova al riguardo (p. es. indicazione di persone informate). In secondo luogo, e soprattutto, la mancata attuazione del provvedimento cautelare deve essere fatta valere non attraverso il reclamo, ma mediante ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. al giudice che ha emesso il provvedimento, affinché ne determini le modalità di attuazione.
2.4 Il reclamante si duole, ancora, del fatto che il giudice a quo non abbia adottato alcun provvedimento relativamente agli interventi di manutenzione dei mezzi che vengono eseguiti dalla GTT al capolinea. Al rìguardo va osservato però come non sia stata fornita né offerta prova alcuna circa la entità e la consistenza di questi interventi di manutenzione eseguiti al capolinea (quanto frequentemente avvengano, che natura abbiano, quanto durino, quale disagio acustico comportino. etc.), di talché è assolutamente impossibile verificarne la "capacità immissiva" e la potenzialità lesiva del diritto alla salute del ricorrente; correttamente pertanto non è stato adottato alcun provvedimento al riguardo.
In definitiva, premesso che il giudice ordinario deve ritenersi dotato di giurisdizione sulla domanda di merito prospettata dal ricorrente e, di conseguenza, anche sulle richieste cautelari tutte dallo stesso avanzate, il provvedimento adottato dal primo giudice deve essere confermato, in quanto idoneo e proporzionato in riferimento alla situazione di fatto prospettata ed alle prove offerte a tutelare in via anticipatoria e cautelare il diritto alla salute del ricorrente. II reclamo deve, di conseguenza, essere respinto. Spese al merito.

 

P.Q.M.

 

rigetta il reclamo come sopra proposto.

 

Torino, 27.5.04

 

Depositato in data 8.6.04

 

Si comunichi.
Il G. est.
Marco Ciccarelli


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