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| n. 7-2004 - © copyright |
| TRIBUNALE DI TORINO - Ordinanza 8 giugno 2004
Pres.Rita Garibaldi; Est. Marco Ciccarelli
G.T.T. S.p.A. (avv. Di Chio e avv. Rostagno) c. A.R.B. in
proprio |
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1. Giuridisdizione - Controversie in materia
di servizi pubblici di cui all’art. 33 D.lgs. n° 80/1998
– Domanda cautelare consistente in inibitoria all’utilizzo
di fermata-capolinea di linee di trasporto pubblico – Giurisdizione
del Giudice Ordinario – Sussiste.
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2. Giurisdizione – Controversie meramente
risarcitorie di cui all’art. 33 D.lgs. n° 80 del 1998 –
Domanda cautelare volta all’ottenimento di ordine nei confronti
dei dipendenti del soggetto esercente pubblico servizio
di trasporto di adozione di comportamenti idonei in caso
di sosta al capolinea – Accertamento di violazione del regolamento
di esercizio – Ordine al soggetto esercente pubblico servizio
di trasporto di adoprarsi perché il regolamento sia rispettato
– Giurisdizione del Giudice Ordinario – Sussiste
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1. Sussiste la giurisdizione del Giudice
Ordinario rispetto al ricorso ex art. 700 cod. proc. civ.
con cui si chiede l’inibitoria a soggetto esercente pubblico
servizio di trasporto all’utilizzo di fermata-capolinea
di linee di trasporto pubblico ed implicitamente di spostamento
della fermata altrove (nella specie il Giudice ha ritenuto
che il pubblico servizio non fosse l’oggetto diretto della
domanda, nel senso che sarebbe mancata la richiesta di una
diversa modalità di erogazione o espletamento; e ciò nonostante
che il reclamante avesse espressamente chiesto di vietare
l’uso della fermata e/o del capolinea al gestore del servizio
pubblico di trasporto). 2. Il Giudice Ordinario può ordinare
in via cautelare al soggetto esercente il servizio di pubblico
trasporto di adoprarsi perché i suoi dipendenti rispettino
il regolamento di esercizio in materia di sosta al capolinea
dei mezzi addetti al pubblico trasporto di linea.
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Vedi
anche: TRIBUNALE DI TORINO -
Ordinanza 23 aprile 2004 |
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TRIBUNALE Dl TORINO
SEZIONE 4° CIVILE
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Riunito in camera di consiglio nelle persone
di dr. RITA GARIBALDI, presidente; dr. ANTONIO CARBONE,
giudice: dr. MARCO CICCARELLI giudice relatore
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ha pronunciato la seguente
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ORDINANZA
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sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.
depositato il 13.5.04 proposto da: Avv. Andrea Ricca Barberis
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nei confronti di Gruppo Torinese Trasporti
GTT s.p.a.
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avverso il provvedimento reso dal Giudice
del Tribunale di Torino il 23.4.04, comunicato il 4.3.04.
non notificato
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premesso
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con il presente reclamo l'avv. Ricca Barberis,
insistendo nelle medesime istanze cautelari già proposte
con ricorso ex art. 700 e.p.e. e solo in parte accolte,
ha chiesto, in via gradatamente subordinata, l'emissione
dei seguenti provvedimenti:
a) vietare alla GTT la sosta e la fermata nell'attuale capolinea
delle linee 14 e 14 sbarrato (ubicato in piazza Solforino.
tra via Lascaris e via Alfieri) a qualsiasi mezzo GTT;
b) inibire alla GTT di utilizzare la fermata in questione
come capolinea, consentendone l'utilizzo soltanto come 'fermata",
cioè per far salire e scendere i passeggeri;
c) ordinare alla GTT di spegnere immediatamente i motori
degli autobus al momento dell'arrivo ai capolinea. riaccendendoli
solo ai momento della partenza, e vietarle dì eseguire interventi
di riparazione al capolinea stesso
- il reclamante censura anzitutto il provvedimento dei primo
giudice nella parte in cui ha ritenuto non sussistere la
giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle domande
di cui alle lettere a) e B), sottolineando come la propria
azione sia esclusivamente volta ad "ottenere la immediata
tutela del diritto alla salute di fronte alle emissioni
di rumore e di gas derivanti dagli illeciti comportamenti
tenuti dagli autisti delle linee 14 e 14 sbarrato della
GTT spa., in attesa di iniziare ii giudizio di merito per
ottenere il risarcimento dei danni subiti"; con la conseguenza
che la presente controversia rientra fra quelle, di natura
esclusivamente risarcitoria, sottratte alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo;
- l'avv. Ricca Barberis deduce. sotto diverso profilo, la
inidoneità del provvedimento cautelare concesso dal primo
giudice "al raggiungimento dello scopo ... di tutela immediata
del diritto alla salute dei ricorrente": sia perché non
è stato ordinato alla resistente GTT di spegnere immediatamente
i motori degli autobus in sosta al capolinea e di non eseguire
al capolinea interventi di riparazione, ma le è stato soltanto
ordinato di "adottare i provvedimenti organizzativi e disciplinari
necessari volti a garantire ed attuare lo spegnimento ...";
sia perché la GTT, successivamente al provvedimento cautelare
"non ha adottato alcun provvedimento, dichiarando espressamente
di non volere attenersi al provvedìmento della dr ssa Salvetti,
con la conseguenza che il divieto di tenere i motori accesi
al capolinea e di eseguire interventi di riparazione, continua
od essere continuamente violato do parte degli autisti”
- la GTT costituendosi con memoria dei 26.5.04, ha dedotto
di aver adempiuto a quanto ordinato dal giudice con il provvedimento
cautelare del 23.4.04; ha richiamato le eccezioni di carenza
di giurisdizione del giudice ordinario e di difetto di legittimazione
passiva della OTT, già svolte nel procedimento a quo, ed
ha concluso per il rigetto del reclamo e la conferma del
provvedimento ex art. 700 c.p.c.
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OSSERVA
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I. Sulla giurisdizione del Giudice ordinario.
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1.1. L'art. 33 d.lgs. 80198 (come sostituito
dalla 1. 205/2000) prevede che "Sono devolute alla giurisdizione
esclusiva dei giudice amministrativo tutte le controversie
in materia di pubblici servizi"; e fa seguire al 2° comma.
una indicazione (pacificamente ritenuta esemplificativa
e non tassativa) delle controversie in questione. includendo
(lettera ej quelle "riguardanti le attività e le prestazioni
di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento
di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell 'ambito
del SSN e della pubblica istruzione, con esclusione dei
rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle
controversie meramente risarcitoric che riguardano il danno
alla persona o a cose e delle controversie in materia di
invalidità".
Il ricorrente chiarisce che intende agire, in sede di merito,
"per far accertare I Illegittimo comportamento della GTT
s.p.a e per ottenere la condanna della stessa al risarcimento
di tutti i danni subiti' (ricorso ex art. 700, p. 5); di
qui la competenza dei giudice ordinario a conoscere della
presente controversia, di natura meramente risareitoria.
Con [ordinanza reclamata il giudice a quo ha dichiarato
inammissibili le istanze cautelari di cui alle lettere a)
e b) sopra riportate, ed ha parzialmente accolto la terza,
ordinando alla GTT "di adottare i provvedimenti organizzativi
e disciplinari necessari volli a garantire ed attuare lo
spegnimento, da parte dei conducenti, dei motori degli autobus
delle linee 14 e 14 sbarrato in sosta ai capolinea". Il
giudice ha argomentato escludendo che le domande cautelari
principali attenessero ad una "controversia meramente risarcitoria"
ai sensi dell'art. 33 lett. e) citato; e questo perché “l’oggetto
principale del ricorso ... consiste in un 'azione inibitoria
nei confronti della GTT sp. a. volta ad impedire ai dipendenti
di tale società l'utilizzo della fermata¬capolinea attualmente
sita in piazza Solferino (richiesta che contiene implicitamente
ma necessariamente quella di spostamento della suddetta
fermata altrove, in quanto, trattandosi, pacificamente di
capolinea, l'eventuale accoglimento deli 'inibitoria avrebbe
quale conseguenza la necessità per i competenti organi di
individuare una nuova sede di fermata e un altro capolinea
compatibilmente con le esigenze dei servizio pubblico e
dell'utenza)." L'ordinanza reclamata prosegue evidenziando
che stante l'impostazione data dall'attore, l'azione di
merito avrebbe natura anche, ma non soltanto risarcitoria,
avendo infatti ad oggetto anche la conferma della inibitoria
eventualmente concessa in sede cautelare: eon la conseguenza
che il giudice dovrebbe effettuare "un vaglio circa le scelte
del soggetto concessionario del servizio o dell'ente pubblico
competente in ordine alle modalità di erogazione dei servizio,
ed invaderne autoritativamente la sfera di competenza, imponendogim'.
onde evitare la reiterazione di condotte nocive alla salute
del ricorrente, il definitivo spostamento del capolinea
e/o della fermata delle linee interessate."
1.2 L'orientamento accolto dai giudice a quo è quello fatto
proprio dalla prevalente giurisprudenza di merito, secondo
cui qualora i provvedimenti richiesti siano idonei a incidere
o interferire sulle modalità di erogazione di un servizio
pubblico, la controversia rientrerebbe fra quelle in materia
di pubblici servizi, riservate alla giurisdizione amministrativa.
In questo senso si sono espressi il Tribunale di Aosta (ordinanze
29.6.01 e 31.7.01) e, a seguire, i Tribunali di Treviso
(ord. 3.8.01), di Palermo (ord. 27.8.01), di Avellino (ord.
14.9.01), in fattispecie riguardanti l'inquinamento da campi
elettromagnetici; in senso contrario, in analoga fattispecie,
è andato invece il Tribunale di Como, riconoscendo la giurisdizione
del giudice ordinario, poiché "non si controverte di modalità
di esecuzione del servizio di erogazione e distribuzione
di energia elettrica in quanto tale e in particolare sotto
il profilo, per così dire, ontologico, della natura e finalità
(collettive e/o contrattuali) dei servizio stesso, bensì
piuttosto delle accertande conseguenze intollerabilmente
lesive verso i fondi viciniori di emissioni immissioni provenieno
da già esistenti impianti di elettrodotto, ii che ha indotto
parte ricorrente o prospettare ... una domanda eminentemente
risarcitoria, nei concetto di risarcimento ridondando certamente
anche quello in forma specifica, rispetto a cui è palesemente
preordinata e finalizzata la soprarichiamata domanda di
tutela cautelare" (Trib. Como. ord. 30.11.01). E' il caso
di osservare come questa giurisprudenza abbia escluso o
riconosciuto la giurisdizione ordinaria unicamente argomentando
dalla possibilità o meno di includere la fattispecie portata
al suo vaglio in quelle "meramente risarcitorie" di cui
al comma 2° lettera e) dell'art. 33; in altri termini, il
giudice ordinario è stato riconosciuto "competente" soltanto
in quanto la controversia è stata ritenuta esclusivamente
risarcitoria. Non è stato invece espressamente esaminato
il problema (a monte) se la controversia rientrasse nella
materia (riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo) dei "pubblici servizi"; o meglio, a tale
problema è stata data implicitamente risposta positiva,
in considerazione della "ricaduta" della pronuncia richiesta
sullo svolgimento del servizio pubblico.
1.3 La prima questione da porsi è, però, quella del quando
una controversia rientri nella materia dei pubblici servizi
per gli effetti dell'art. 33 1. 80/98; nel caso di specie
il problema non è quello di definire la nozione di "pubblico
servizio", giacché non è in discussione che l'attività di
trasporto svolta dalla GTT vada qualificata come servizio
pubblico. Si tratta invece di chiarire se la semplice “incidenza"
(anche del tutto indiretta od occasionale) della chiesta
pronuncia sullo svolgimento dei servizio pubblico comporti
l'inquadramento della controversia nella materia riservata
al giudice amministrativo. In altri termini, e con riferimento
alla fattispecie si deve chiedere se la inibitoria richiesta
in via cautelare di una determinata attività inquinante
che si verifichi nel corso (e a causa) dello svolgimento
di un servizio pubblico faccia sorgere una delle controversie
in materia di pubblici servizi di cui all'art. 33 citato,
o non, invece, a seconda dei casi, una controversia in materia
di salubrità ambientale, o di tutela della salute umana
o di tutela della proprietà privata.
I provvedimenti di merito sopra richiamati, dando per scontato
come appena detto l'inquadramento della controversia nella
materia dei pubblici servizi, muovono dai presupposto di
una sorta di "attrazione" della materia della salubrità
e della salute verso quella del pubblico servizio. Ciò che
porta con sé una conseguenza "pesante": quella di precludere
l'intervento del giudice ordinario ogniqualvolta la pronuncia
da rendere inibisca o comunque interferisca sulla organizzazione,
gestione o erogazione di un servizio pubblico; anche quando
la materia di cui si tratta (le domande proposte, le eausae
petendi ad esse sottese) nulla abbia a che vedere con tale
servizio. 1.4 Posto dunque che una controversia può "toccare"
più materie (p. es. salute e pubblico servizio o proprietà
e pubblico servizio), talune soltanto delle quali rientrano
nell'ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva,
è necessario chiarire quando una controversia vetta "in
materia di pubblici servizi" ai fini che qui interessano.
La Suprema Corte, chiamata ad affrontare il problema della
portata dcfinitoria dell'art. 33, dopo aver premesso che
questa norma non definisce in termini generali e in maniera
espressa la materia dei pubblici servizi, ha affermato che
è necessario ricercare il significato di questa disposizione
"attraverso un processo di astrazione concettuale che, dalle
previsioni esemplificative contenute nei primi due commi
dell'articolo, risalga alla nozione ditale materia" (Cass.
S.TJ. 30.3.00 n. 71). Nella pronuncia ora richiamata le
S.U., in una controversia fra case farmaceutiche e ASL relativa
alla fornitura di prodotti sanitari e farmaceutici, hanno
fornito una interpretazione "funzionale" dell'art. 33, muovendo
dai dato testuale del comma 2° lettera f) (oggi lettera
e. dopo le modifiche di cui alla l. 205/00), affermando
che "la giurisdizione esclusiva concerne le controversie
che hanno per oggetto le prestazioni rese nell'espletamento
del pubblico servizio e cioè le prestazioni del servizio
sanitario erogate doll unità sanitaria agli utenti dei servizio
stesso. AI contrario, sempre secondo la Corte, "Le prestazioni
rese all 'amministrazione sanitaria per consentire ad essa
di ottenere i beni utilizzati per gestire il servizio sanitario
si collocano "a monte" di tale servizio e non possono concludersi
con le prestazìoni dei servizio pubblico, il quale si caratterizza
per il fatto che è erogato al pubblico degli utenti". E'
evidente in questa pronuncia la consapevolezza che il concetto
di servizio pubblico, se interpretato in maniera estensiva
e in difetto di limiti precisi. è suscettibile di attrarre
a sé un numero indefinito di controversie, anche di natura
strettamente privatistica, legate da un nesso di incidenza,
diretta o indiretta (ovvero anche meramente occasionale),
sull'erogazione di un (qualsiasi) servizio pubblico. Analoga
preoccupazione è alla base di un'altra pronuncia, di poco
precedente, con cui la Cassazione chiamata a delimitare
l'estensione della giurisdizione esclusiva amministrativa
individuata coi criterio della "materia" (nel caso di specie
si trattava della materia del pubblico impiego) aveva chiarito
che 'il principio secondo cui la giurisdizione esclusiva
dei giudice annnìnistrativo in materia di pubblico impiego
si estende a tutte le controversie che hanno il loro titolo
necessario nel detto rapporto, non è assoluto, e non trova
applicazione quando la pretesa fatta valere in giudizio
sia basata sulla violazione di un diritto assoluto quale
quello alla vita ed all’integrità fisica, anche se detta
violazione si verifichi nel corso del rapporto medesimo,
ed in funzione del suo espletamento. In questa ipotesi,
infatti, il petitum sostanziale trova esclusivo fondamento
nei principio dei neminem laedere che preesiste agli obblighi
della Pubblica Amministrazione inerenti ai rapporto di pubblico
impiego, ne prescinde ed ha una tutela autonoma, sicché
mentre il rapporto di impiego si configura solo quale presupposto
estrinseco ed occasionale del fatto dedotto in giudizio,
questo fatto non trova il suo titolo necessario nello stesso
rapporto" (Cass. SU. 25 maggio 1999 n. 291). La Corte dunque
già aveva evidenziato come. pur in materie per le quali
esiste la giurisdizione esclusiva amministrativa, ben possano
farsi valere davanti ai giudice ordinario quei diritti che,
rispetto alla resa del servizio sono in rapporto meramente
indiretto e strumentale; ed aveva al tempo stesso, riconosciuto
dignità di "materia autonoma" a quella dei risarcimento
del danno da illecito aquiliano.
1.5 Alla luce di queste pronunce e tenuto conto della intrinseca
equivocità del concetto "materia di pubblici servizi". sembra
corretto concludere che per individuare la materia di cui
si tratta non si possa che fare rìferimento al petitum sostanziale
della azione; cioè a quello stesso criterio usato dalla
giurisprudenza per individuare (al di fuori ovviamente delle
ipotesi di giurisdizione esclusiva per materia) la situazione
soggettiva (diritto o interesse legittimo) tutelata in giudizio,
e per affermare di conseguenza la giurisdizione (ordinaria
o amministrativa) competente. Il petitum sostanziale, secondo
l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza. "può
determinarsi indagando sulla effettiva natura della controversia
in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto
fatto valere in giudizio, di guisa che la giurisdizione
del giudice ordinario, con riguardo ad una domanda proposta
dal privato nei confronti della p. a non può essere esclusa
per il solo fatto che la domanda medesima contenga la richiesta
di annullamento di un atto amministrativo, posto che, ove
tale richiesta si ricolleghi alla tutela di una posizione
di diritto soggettivo, quella giurisdizione va ugualmente
affermata, fermo restando il potere del giudice ordinario
di provvedere alla sola disapplicazione dell'atto amministrativo
nei caso concreto, in quanto lesivo di dello diritto soggettivo"
(Cass. 15.5.03 n. 7507). Dunque va sottolineato il mero
fatto che la domanda contenga una richiesta di annullamento
di atto amministrativo non è decisiva per individuare la
giurisdizione competente, fermi ovviamente i limiti interni
propri della giurisdizione ordinaria, che non può incidere
sull'atto amministrativo, ma può soltanto disapplicarlo.
Facendo applicazione di questi principi per individuare
(non più la situazione soggettiva, ma) la materia, si può
concludere che una controversia verte in materia di pubblici
servizi quando l'esame dei fatti allegati, del rapporto
giuridico dedotto e la natura dei provvedimenti domandati
si ricollegano direttamente, e non soltanto in maniera indiretta
e strumentale (o occasionale), alla genesi, alla erogazione
ed alla organizzazione di un pubblico servizio. Quando,
invece, il pubblico servizio non è l'oggetto diretto della
domanda (nel senso che non se ne chiede una diversa modalità
di erogazione o di espletamento), né rientra nella causa
petendi dell'azione, nel senso che le ragioni di diritto
poste a fondamento della domanda si sostanzìano nella tutela
di diritti dotati di una loro specifica individualità (alla
salute, alla proprietà, etc.). allora non si rientra nell'ambito
della giurisdizione amministrativa esclusiva, e riprende
vigore il tradizionale criterio di riparto della giurisdizione
basato sulla natura della posizione soggettiva (diritto
o interesse legittimo) fatta valere in giudizio.
1.6 Con riferimento ora alla fattispecie in oggetto, non
pare che la controversia promossa dal ricorrente possa farsi
rientrare nella materia dei pubblici servizi. L'attore infatti
non deduce un inadeguato svolgimento del servizio pubblìco
e non domanda (in sede di merito) una interruzione o soppressione
dello stesso, né un suo esercizio con differenti modalità.
Egli lamenta invece che un comportamento materiale tenuto
dagli autisti (non spegnere i motori durante la sosta) e
una modalità organizzativa prescelta dal gestore (eseguire
le piccole riparazioni al capolinea) sono fonte di immissioni
di rumore e gas e, quindi, causa di un danno alla salute;
l'avv. Ricca Barberis afferma di voler agire, in sede di
merito, per chiedere il risarcimento di questo danno e domanda,
in via inibitoria, un provvedimento che ne eviti la produzione
o l'aggravamento. La materia "chiamata in causa" non è dunque
quella del servizio pubblico, quanto quella del diritto
alla salute umana. Il ricorrente afferma infatti chiaramente
che il ricorso "è esclusivamente rivolto ad ottenere l'immediata
tutela del diritto alla salute deli esponente di fronte
alle immissioni di rumore e gas derivate dagli illeciti
comportamenr i tenuti dagli autisti ..." (reclamo, p. 5).
E' opportuno chiarire che la richiesta, in sede cautelare,
di un provvedimento inibitorio (vietare alla GTT l'uso della
fermata e/o del capolinea) non può "offuscare" (o addirittura
del tutto coprire) la domanda di merito esplicitamente individuata
(risarcimento dei danni per la lesione del diritto alla
salute); non può indurre, cioè, a qualificare diversamente
la domanda proposta. Va infatti rilevato, per un verso,
che la inibitoria è finalizzata ad impedire che quei danni
di cui si intende chiedere il risarcimento in sede di merito
si aggravino ulteriormente; essa, dunque, è strumentale
alla tutela del diritto che si farà valere nel giudizio
di merito. Per altro verso si osserva come il divieto di
utilizzare la fermata e/o il capolinea non incide sull'atto
amministrativo con cui il capolinea è stato individuato.
ma. semplicemente, ne prescinde, cioè io disapplica; e rientra
quindi pienamente fra i poteri propri del giudice ordinario.
1.7 Alla luce delle considerazioni svolte, deve essere affermata
la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della
presente causa, sotto un duplice profilo: in primo luogo
perché la controversia non può considerarsi in materia di
pubblici servizi, nel senso sopra chiarito, ma in materia
di tutela dei diritto alla salute; in secondo luogo perché
la domanda che il ricorrente intende svolgere nel giudizio
di merito è esclusivamente quella di risarcimento dei danni
e. quindi, la causa rientrerebbe comunque fra le "controversie
meramente risarcitorie", sottratte alla giurisdizione amministrativa
esclusiva dalla lettera e) dell'art. 33 comma 2°.
2. Sui presupposti dei provvedimenti cautelari richiesti.
2.1. L’avv. Ricca Barberis sul proprio ricorso ex art. 700
e.p.e, ha dedotto che:
- I veicoli della G2'T arrivano e ripartono in continuazione
dopo una sosia di circa 10 minuii, emettendo sia in fase
di arrivo, stazionamento e partenza, rumore nell'ambiente
circostante, che provoca immissioni fastidiose e disturbanti
all 'interno dello studio dell’esponente... " (punto 4);
- "la GTT utilizza regolarmente il capolinea in questione
per revisionare i motori dei mezzi ... con emissione di
rumori assordanti ..." (punto 5);
- "Gli autisti dei veicoli delle predette linee della GET
sostano ai capolinea in questione sempre con i motori accesi,
con le conseguenze in tema di emissione e immissione di
rumore già esposte" (punto 7);
- "L'esponente .. invitava più volte gli autisti degli autobus
. & a spegnere i motori durante la sosta al capolinea
e ad astenersi da accelerazioni ingiustificate ai momento
della partenza" (punto 8).
Sulla base di queste circostanze di fatto l'avv. Ricca Barberis
ha concluso (punto 13): 'afronte dell’illegittimo comportamento
degli autisti delle linee 14 e 14 sbarrato GTT e della condotta
omissiva tenuta dalla socìetà stessa, ricorre il fondato
timore di un pregiudizio grave ed irreparabile per la salute
dell 'esponente"; ed ha quindi richiesto la concessione,
in via gradatamente subordinata, dei provvedimenti cautelari
meglio specificati in premessa (alle lettere a, b, e).
2.2 Ora, se si considera che la causa lesiva (del diritto
alla salute) denunciata dal ricorrente non consiste tanto
nella individuazione della fermata capolinea in quel luogo,
quanto in comportamenti illegittimi degli autisti della
GTT in violazione dello stesso regolamento interno della
azienda, deve ritenersi che i provvedimenti cautelari richiesti
alle lettere a) e h) (vietate tout court la sosta e la fermata
ai mezzi GTT ovvero inibire l'uso del capolinea, consentendo
soltanto la fermata per far scendere e salire i passeggeri),
nel mentre vanno ad incidere pesantemente sulle modalità
di organizzazione dei servizio di trasporto. sono ridondanti
rispetto alle necessità di tutela prospettate dallo stesso
ricorrente il giudice a quo, ritenendo sussistente la prova
del finnus boni iuris. ha accolto parzialmente la domanda
subordinata (sub e) del ricorrente, ordinando alla GTT "di
adottare i provvedimenti organizzativi e disciplinari necessari
volti a garantire ed attuare lo spegnimento. da parte dei
conducenti, dei motori degli autobus ". Pur ritenendo come
sopra chiarito che il giudice ordinario abbia giurisdizione
anche per la emissione degli altri provvedimenti chiesti
dal ricorrente, il provvedimento reclamato va. nella sostanza,
confermato perché è il più aderente alle esigenze di tutela
prospettate dalla parte ed alla salvaguardia delle esigenze
del resistente (in un'ottica di bilanciamento degli interessi
che non può essere estranea al giudice nel momento in cui
deve adottare uno fra più provvedimenti possibili). Vanno
tuttavia fatte alcune precisazioni ulteriori. 2.3 La GTT
non ha proposto reclamo contro il provvedimento cautelare
ed anzi, nella propria memoria difensiva ha espressamente
concluso per la sua conferma. Devono quindi ritenersi non
più in contestazione i presupposti difumus e periculum espressamente
individuati dal primo giudice ("la stessa GTT ammette che
alcuni conducenti degli autobus delle linee 14 e 14 sbarrato
abbiano recentemente violato il regolamento di esercizio
che disciplina la sosta ai capii/neo e siano stati redarguiti
disciplinarmente .."). Il reclamante sostiene però che il
provvedimento adottato sarebbe "insufficiente" a tutelare
il proprio diritto alla salute e, quindi, sostanzialmente
inidoneo ai raggiungimento del suo scopo; e ciò in quanto
sarebbe rimasto del tutto inattuato da parte della GTT,
la quale avrebbe "dimostrato e riconosciuto di non poter
eliminare i comportamenti illeciti degli autisti", addirittura
"dichiarando espressamente di non volere attenersi al provvedimento
della dott.ssa Saivetti" (reclamo, pp. 7, 8). Le circostanze
dedotte sono tuttavia, in primo luogo, indimostrate: la
GTT infatti ha prodotto in questa sede (doc. 5 - 19) i rapporti
dei capiturno e le contestazioni disciplinari da essi mosse
agli autisti che, in violazione del regolamento, si sono
astenuti dallo spegnere il motore al capolinea; con ciò
provando di aver adottato come prescritto dal giudice "i
provvedimenti organizzativi e disciplinari volti a garantire
ed attuare lo spegnimento dei motor' il reclamante invece,
pur deducendo la persistenza dell'illegittimo comportamento
degli autisti, non ha offerto alcuna prova al riguardo (p.
es. indicazione di persone informate). In secondo luogo,
e soprattutto, la mancata attuazione del provvedimento cautelare
deve essere fatta valere non attraverso il reclamo, ma mediante
ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. al giudice che ha emesso
il provvedimento, affinché ne determini le modalità di attuazione.
2.4 Il reclamante si duole, ancora, del fatto che il giudice
a quo non abbia adottato alcun provvedimento relativamente
agli interventi di manutenzione dei mezzi che vengono eseguiti
dalla GTT al capolinea. Al rìguardo va osservato però come
non sia stata fornita né offerta prova alcuna circa la entità
e la consistenza di questi interventi di manutenzione eseguiti
al capolinea (quanto frequentemente avvengano, che natura
abbiano, quanto durino, quale disagio acustico comportino.
etc.), di talché è assolutamente impossibile verificarne
la "capacità immissiva" e la potenzialità lesiva del diritto
alla salute del ricorrente; correttamente pertanto non è
stato adottato alcun provvedimento al riguardo.
In definitiva, premesso che il giudice ordinario deve ritenersi
dotato di giurisdizione sulla domanda di merito prospettata
dal ricorrente e, di conseguenza, anche sulle richieste
cautelari tutte dallo stesso avanzate, il provvedimento
adottato dal primo giudice deve essere confermato, in quanto
idoneo e proporzionato in riferimento alla situazione di
fatto prospettata ed alle prove offerte a tutelare in via
anticipatoria e cautelare il diritto alla salute del ricorrente.
II reclamo deve, di conseguenza, essere respinto. Spese
al merito.
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P.Q.M.
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rigetta il reclamo come sopra proposto.
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Torino, 27.5.04
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Depositato in data 8.6.04
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Si comunichi.
Il G. est.
Marco Ciccarelli
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