| TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITA' EUROPEE - Sentenza 25
maggio 2004
J. Pirrung, presidente
Distilleria F. Palma SpA (avv. F. Caruso) contro Commissione
delle Comunità europee (avv. A. Dal Ferro) |
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Competenza del Tribunale di I grado - Regolamento
(CEE) n. 822/87 - Orga-nizzazione comune del mercato vitivinicolo
- Regolamento (CEE) n. 1780/89 - Regolamento (CEE) n. 2710/93
- Regolamento (CE) n. 416/96 - Smaltimento degli alcoli
ottenuti per distillazione - Regolamento (CEE) n. 3390/90
- Gara per l'utilizzazione nel settore dei carburanti -
Rifiuto della Commissione di modificare determinate condizioni
della gara - Forza maggiore - Responsabilità extracontrattuale
della Comuni-tà – Ricevibilità.
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Nella causa T154/01,
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Distilleria F. Palma SpA, in liquidazione,
con sede in Napoli, rappresentata dall'avv. F. Caruso,
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ricorrente,
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contro
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Commissione delle Comunità europee, rappresentata
dal sig. L. Visaggio e dalla sig.ra C. Cattabriga, in qualità
di agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro, con domicilio
eletto in Lussemburgo,
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convenuta,
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avente ad oggetto la domanda fondata sugli
artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE, diretta ad ottenere
il risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto
del preteso comportamento illegittimo della Commissione
quale risulterebbe dalla lettera inviata da quest'ultima
alle autorità italiane in data 11 novembre 1996,
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SENTENZA DEL TRIBUNALE Seconda Sezione
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25 maggio 2004
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IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE Seconda Sezione
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composto dal sig. J. Pirrung, presidente,
dai sigg. A.W.H. Meij e N.J. Forwood, giudici,
cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale
vista la fase scritta e a seguito della trattazione orale
del 17 dicembre 2003, ha pronunciato la seguente
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Sentenza
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Ambito normativo e fattuale
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1
Con il regolamento (CEE) 26 novembre 1990, n. 3390, che
indice una vendita, mediante gara particolare, di alcoli
di origine vinica detenuti dagli organismi d'intervento,
da utilizzare nella Comunità, nel settore dei carburanti
(GU L 327, pag. 21), la Commissione bandiva la gara n. 8/90
CE diretta alla vendita di 1 600 000 ettolitri (hl) di alcole,
suddivisi in cinque partite di 320 000 hl, provenienti da
distillazioni di cui agli artt. 35, 36 e 39 del regolamento
(CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all'organizzazione
comune del mercato vitivinicolo (GU L 84, pag. 1; in prosieguo:
la «gara»).
2
L'art. 1 del regolamento n. 3390/90 prescrive segnatamente
che gli alcoli messi in vendita mediante la gara sono destinati
ad essere utilizzati nella Comunità, nel settore dei carburanti.
3
L'art. 3 del regolamento n. 3390/90 dispone che la vendita
avviene conformemente alle disposizioni del regolamento
(CEE) della Commissione 21 giugno 1989, n. 1780, che stabilisce
le modalità d'applicazione relative allo smercio degli alcoli
ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36
e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi
d'intervento (GU L 178, pag. 1).
4
L'art. 4 del regolamento n. 3390/90 prevede che le condizioni
specifiche della gara sono indicate nel bando di gara particolare
n. 8/90 CE (GU C 296, pag. 14; in prosieguo: il «bando di
gara»).
5
L'art. 24, n. 2, del regolamento n. 1780/89, come più volte
modificato e in particolare mediante il regolamento (CEE)
della Commissione 26 novembre 1990, n. 3391 (GU L 327, pag.
23), prevede che l'aggiudicatario è tenuto a fornire la
prova di aver costituito presso l'organismo d'intervento
dello Stato membro in cui l'aggiudicatario ha la propria
sede generale la cauzione di buona esecuzione destinata
a garantire l'utilizzazione di tutto l'alcole aggiudicato
ai fini previsti nel bando di gara.
6
Ai sensi dell'art. 28, n. 4, del regolamento n. 1780/89,
nella versione in vigore al momento dell'apertura della
gara, e del punto X del bando di gara, l'alcole aggiudicato
dev'essere utilizzato entro un anno dal ritiro dell'ultimo
quantitativo di ogni partita di alcole.
7
L'art. 30, n. 1, lett. e), del regolamento n. 1780/89, al
quale rinvia il punto I 5, lett. c), del bando di gara,
prevede che, per poter essere accolta, l'offerta dev'essere
presentata per iscritto e recare l'impegno del concorrente
a rispettare tutte le disposizioni concernenti la gara di
cui trattasi.
8
A seguito dell'offerta della Distilleria F. Palma SpA [in
prosieguo la «Palma», ora Fallimento Distilleria F. Palma
SpA (Distilleria F. Palma, in liquidazione), in prosieguo:
la «ricorrente»] di tre ECU per hl di alcole a 100% vol.,
nel gennaio 1991 le veniva aggiudicato il quantitativo di
alcole messo in vendita nell'ambito della gara particolare
n. 8/90 CE.
9
Nell'ambito di tale aggiudicazione la Palma costituiva una
fideiussione presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino
a favore dell'organismo d'intervento competente, ovvero
l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
(in prosieguo: l'«AIMA»).
10
La Palma incontrava una serie di difficoltà nel ritirare
e smaltire l'alcole aggiudicato e ne informava la Commissione.
Tenuto conto segnatamente di tali difficoltà, la Commissione
adottava il regolamento (CEE) 30 settembre 1993, n. 2710,
in ordine a talune gare particolari per la vendita di alcole
di origine vinica detenuto dagli organismi d'intervento
da utilizzare nella Comunità nel settore dei carburanti
(GU L 245, pag. 131).
11
Con l'art. 6 del regolamento n. 2710/93 la Commissione annullava
parzialmente la gara particolare n. 8/90 CE per le partite
di alcole non ancora ritirate dalla Palma, pari a tre delle
cinque partite aggiudicate. La cauzione di buona esecuzione
relativa a queste tre partite veniva svincolata.
12
Ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 2710/93, l'utilizzazione
delle prime due partite di alcole della gara particolare
n. 8/90 CE (pari a 640 000 hl) doveva essere terminata entro
il 1° ottobre 1995, salvo caso di forza maggiore.
13
L'art. 3 del regolamento n. 2710/93 dispone che la cauzione
di buona esecuzione relativa alle prime due partite di tale
gara sia svincolata dall'organismo d'intervento quando la
totalità degli alcoli di queste due partite sia stata utilizzata
nella Comunità, nel settore dei carburanti.
14
Nonostante l'adozione del regolamento n. 2710/93, la Palma
doveva nuovamente affrontare eventi che, secondo la ricorrente,
costituivano ostacoli gravi all'adempimento degli impegni
da essa assunti.
15
Con nota del 18 settembre 1995, la Palma richiedeva alla
Commissione di concederle un'ulteriore proroga del termine
stabilito dall'art. 2 del regolamento n. 2710/93 per l'utilizzazione
dell'alcole. Nella detta nota la Palma faceva valere circostanze
asseritamente configuranti un caso di forza maggiore, le
quali le avrebbero impedito la piena esecuzione degli impegni
da essa assunti entro il termine stabilito.
16
Con lettera 27 novembre 1995 la Palma ripresentava la sua
richiesta di proroga del detto termine, scaduto dal 1° ottobre
1995.
17
La Commissione, con nota del 19 dicembre 1995, comunicava
alla Palma che, a breve, avrebbe preso posizione su un'eventuale
proroga del termine di utilizzazione dell'alcole.
18
La Palma inviava poi alla Commissione altre due note, rispettivamente
in data 19 dicembre 1995 e 5 gennaio 1996, con cui chiedeva
alla Commissione di essere autorizzata a distruggere l'alcole
non ancora utilizzato. La detta domanda riguardava all'epoca
la distruzione di 34 000 hl di alcole.
19
Con il regolamento (CE) della Commissione 7 marzo 1996,
n. 416, che modifica il regolamento n. 2710/93 (GU L 59,
pag. 5), il termine per l'utilizzazione delle partite già
ritirate veniva adeguato ulteriormente. L'art. 3, n. 1,
del regolamento n. 2710/93, come modificato dal regolamento
n. 416/96, dispone quanto segue:
«In deroga all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2220/85
della Commissione e salvo caso di forza maggiore, se il
termine [del 1° ottobre 1995] di cui all'articolo 2 è oltrepassato
la cauzione di buona esecuzione di 90 ECU/hl di alcole a
100% vol è incamerato nelle misura:
a)
del 15% in ogni caso,
b)
del 50% del saldo ottenuto previa deduzione del 15%, qualora
l'utilizzazione di cui al suddetto articolo non avvenga
prima del 30 giugno 1996. La cauzione è incamerata in toto
qualora venga oltrepassata la data del 31 dicembre 1996».
20
Con nota del 23 aprile 1996 l'AIMA invitava la Palma a versarle
una somma di LIT 3 164 220 870 (ossia EUR 1 634 183,70),
che affermava essere pari al 15% della cauzione di buona
esecuzione, per il fatto che, alla data del 1° ottobre 1995,
l'intero quantitativo di alcole delle prime due partite
non era stato utilizzato nel mercato dei carburanti della
Comunità. Con nota 3 giugno 1996 la Palma contestava la
legittimità della richiesta avanzata dall'AIMA.
21
Con tale nota la Palma reiterava altresì alla Commissione
la richiesta di poter procedere alla distruzione dell'alcole
non ancora utilizzato, facendo valere che la soluzione proposta
era la più idonea ad assicurare lo smaltimento dell'alcole
senza provocare alcuna perturbazione di mercato.
22
L'11 novembre 1996 la Commissione inviava all'AIMA una lettera
formulata come segue:
«La domanda della distilleria PALMA avente ad oggetto l'autorizzazione
di distruggere un quantitativo residuo di alcole della gara
particolare n. 8/90, per problemi connessi alla qualità
dell'alcole in questione, non può essere accettata.
E' necessario applicare in maniera rigorosa le disposizioni
del regolamento (CE) n. 416/96 della Commissione [relative
all'incameramento della cauzione]. (...) la distilleria
PALMA è soggett[a] all'obbligo di corretta esecuzione, il
che significa che l'alcole deve essere utilizzato nel settore
dei carburanti, alle condizioni previste nel bando di gara,
e che tale obbligo non viene meno con l'incameramento della
cauzione. Le autorità nazionali sono tenute, se del caso
con esecuzione forzata, a far eseguire tale obbligo dopo
l'incameramento delle cauzioni. Occorre assolutamente evitare
uno sviamento dell'alcole aggiudicato verso settori non
autorizzati dalla gara particolare n. 8/90, come ad esempio
il settore delle bevande spiritose (...)».
23
L'AIMA trasmetteva tale lettera alla Palma il 3 febbraio
1997.
24
Con nota del 20 novembre 1996 la Palma reiterava ancora
una volta le contestazioni sollevate nei confronti della
richiesta dell'AIMA e proponeva di mettere l'alcole non
ancora utilizzato a disposizione dell'AIMA, in modo gratuito.
25
L'AIMA ingiungeva alla Palma di versarle interamente la
cauzione. La Palma si opponeva a tale ingiunzione dinanzi
al giudice nazionale.
26
Il 9 luglio 1999 la Palma veniva dichiarata fallita.
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Procedimento
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27
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del
Tribunale il 9 luglio 2001 la ricorrente ha proposto il
presente ricorso.
28
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda
Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e, nell'ambito
delle misure di organizzazione del procedimento di cui all'art.
64 del regolamento di procedura del Tribunale, ha rivolto
per iscritto alcuni quesiti alle parti invitandole a rispondere
ad essi all'udienza.
29
Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti
scritti e orali del Tribunale sono state sentite all'udienza
del 17 dicembre 2003.
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Conclusioni delle parti
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30
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
condannare la Commissione al risarcimento dei danni subiti;
condannare la Commissione alle spese.
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La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
respingere il ricorso in quanto irricevibile o infondato;
condannare la ricorrente alle spese.
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In diritto
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32
Senza sollevare un'eccezione d'irricevibilità con atto separato,
la Commissione contesta la ricevibilità del ricorso. A tale
proposito essa fa valere tre motivi di irricevibilità. Il
primo, fatto valere in via principale, riguarda l'incompetenza
del Tribunale. Il secondo si riferisce alla presentazione
tardiva del ricorso e il terzo al mancato rispetto dell'art.
44, n. 1 lett. c), del regolamento di procedura. Questi
due ultimi motivi di irricevibilita sono fatti valere in
subordine.
33
La ricorrente sostiene che il proprio ricorso è ricevibile.
Sul motivo di irricevibilità relativo all'incompetenza del
Tribunale Argomenti delle parti
34
La Commissione sostiene che l'intera controversia ruota
intorno all'obiettiva circostanza dell'inadempimento della
Palma alla specifica obbligazione di utilizzare l'alcole
acquistato nell'ambito della gara particolare n. 8/90 CE
ed alle conseguenze di tale inadempimento. Orbene, a suo
parere, il rapporto giuridico di cui trattasi nella presente
causa è di tipo contrattuale. Soltanto in forza di tale
rapporto contrattuale potrebbe essere fatta valere l'eventuale
responsabilità della Commissione. Ne conseguirebbe che il
ricorso, da un lato, è erroneamente proposto sulla base
dell'art. 288, secondo comma, CE e, dall'altro, sfugge alla
competenza tassativamente attribuita al giudice comunitario
in base all'art. 240 CE (v., in tal senso, ordinanza del
Tribunale 18 luglio 1997, causa T44/96, Oleifici Italiani/Commissione,
Racc. pag. II1331, punto 38).
35
La ricorrente sostiene che il Tribunale è competente a statuire
sul ricorso in quanto quest'ultimo è diretto a far dichiarare
la responsabilità extracontrattuale della Commissione. A
tale proposito, essa fa valere che, contrariamente a quanto
sostiene la Commissione, la questione controversa non rientra
in alcun modo nell'ambito di un rapporto contrattuale tra
la Palma e la detta istituzione. Nel caso di specie, il
danno subito sarebbe determinato dalla lettera dell'11 novembre
1996 che, quale atto autoritativo della Commissione, esulerebbe
dalla sfera contrattuale.
36
D'altra parte, poiché la lettera dell'11 novembre 1996 avrebbe,
da un lato, respinto le richieste della Palma relative alla
distruzione dell'alcole residuo e, dall'altro, disposto
l'escussione della fideiussione costituita nell'ambito della
gara n. 8/90 CE, essa costituirebbe un provvedimento destinato
a produrre effetti giuridici obbligatori idonei a incidere
sugli interessi della Palma, modificandone in misura rilevante
la situazione giuridica (v., in tal senso, sentenza del
Tribunale 10 luglio 1990, causa T64/89, Automec/Commissione,
Racc. pag. II367, punto 42).
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Giudizio del Tribunale
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37
Occorre considerare che la competenza del Tribunale a statuire
nella presente controversia dipende dalla soluzione della
questione preliminare diretta a chiarire se la responsabilità
che può sorgere a carico della Comunità nella fattispecie,
a causa dei comportamenti contestati della Commissione,
sia o meno di natura contrattuale (v., in tal senso, ordinanza
del Tribunale 18 luglio 1997, causa T180/95 Nutria/Commissione,
Racc. pag. II1317, punto 28).
38
A questo proposito occorre rilevare, innanzi tutto, che
la ricorrente e la Commissione sono vincolate da un contratto.
Dall'art. 30, n. 1, lett. e), del regolamento n. 1780/89
risulta infatti che, concorrendo per la gara aperta con
il regolamento n. 3390/90, la Palma si è espressamente impegnata
a rispettare tutte le disposizioni concernenti tale gara.
Tenuto conto di tali condizioni la Palma ha presentato un'offerta
di tre ECU per hl di alcole a 100% vol. per il 1 600 000
hl di alcole a 100% vol. messo in vendita nell'ambito della
gara. Aggiudicando il quantitativo di alcole messo in vendita,
la Commissione ha accettato il prezzo proposto dalla Palma
e gli altri impegni di tale impresa. Quindi, per effetto
dell'offerta della Palma e della sua accettazione da parte
della Commissione, le pertinenti disposizioni dei regolamenti
nn. 1780/89 e 3390/90 e del bando di gara nonché il prezzo
offerto dalla Palma sono divenuti clausole di un contratto
che vincola le due parti della presente controversia (v.,
in tal senso, ordinanza del Tribunale 3 ottobre 1997, causa
T186/96, Mutual Aid Administration Services/Commissione,
Racc. pag. II1633, punto 39, e sentenza del Tribunale 9
ottobre 2002, causa T134/01, Hans Fuchs/Commissione, Racc.
pag. II3909, punto 53).
39
Si deve poi rilevare che tale contratto è stato modificato
dopo la sua stipulazione. In particolare, a seguito delle
richieste della Palma, la Commissione ha, infatti, adottato
i regolamenti nn. 2710/93 e 416/96, che annullano parzialmente
la gara e modificano le condizioni di utilizzazione dell'alcole
effettivamente venduto nonché le condizioni di svincolo
della cauzione di buona esecuzione relativa a tale alcole.
Queste modifiche fanno parte integrante del contratto.
40
Occorre, poi, esaminare se gli asseriti illeciti della Commissione
che sono alla base del presente ricorso per risarcimento
danni si ricollegano ad obblighi gravanti sulla Commissione
in forza di tale contratto (v., in tal senso, ordinanza
Mutual Aid Administration Services/Commissione, cit., punto
40).
41
La ricorrente lamenta tre illeciti. In primo luogo, la Commissione
non avrebbe tenuto conto dell'esistenza di un caso di forza
maggiore che esonererebbe la Palma dal suo inadempimento
dell'obbligo di utilizzare l'alcole effettivamente aggiudicato
entro un determinato termine. Di conseguenza non sarebbe
stato tenuto conto dell'effetto esimente di un caso di forza
maggiore. In secondo luogo, la Commissione avrebbe negato
un'ulteriore modifica delle condizioni di utilizzo dell'alcole
effettivamente venduto, il che rappresenterebbe una violazione
del principio di proporzionalità. In terzo luogo, la Commissione
non avrebbe motivato tale diniego, il che costituirebbe
una violazione dell'obbligo di motivazione che incombe a
tale istituzione in forza dell'art. 253 CE.
42
Per quanto riguarda, in primo luogo, l'obbligo della Commissione
di tener conto dell'esistenza di un caso di forza maggiore,
bisogna considerare che tale obbligo grava sulla Commissione
in forza del contratto. Tale obbligo risulta, infatti, dalle
disposizioni contrattuali previste all'art. 2 del regolamento
n. 2710/93 nonché all'art. 3 del medesimo regolamento, come
modificato dal regolamento n. 416/96. Di conseguenza, la
pretesa violazione dell'obbligo di tener conto di un caso
di forza maggiore rientra nella sfera contrattuale e può
far sorgere, eventualmente, solo la responsabilità contrattuale
della Comunità.
43
Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'asserito obbligo
della Commissione di acconsentire a modificare le condizioni
dell'effettiva utilizzazione dell'alcole venduto, perché
il principio di proporzionalità imporrebbe tali modifiche,
occorre considerare che, tale obbligo, anche supponendo
che sussista, può gravare sulla Commissione solo in forza
del contratto.
44
E' vero che l'art. 5, terzo comma, CE, che sancisce il principio
di proporzionalità, è destinato a disciplinare tutte le
modalità di azione della Comunità, siano esse contrattuali
o extracontrattuali.
45
Tuttavia, in forza del principio pacta sunt servanda, principio
fondamentale di ogni ordinamento giuridico (sentenza della
Corte 16 giugno 1998, causa C162/96, Racke, Racc. pag. I3655,
punto 49), il contratto stipulato tra la Commissione e la
Palma è, in linea di massima, intangibile. Pertanto, l'eventuale
obbligo della Commissione di accettare una delle modifiche
al contratto proposte dalla Palma può discendere solo dal
contratto stesso o dai principi generali che regolano i
rapporti contrattuali, tra i quali figura il principio di
proporzionalità. La pretesa violazione del detto obbligo
di modificare il contratto può far sorgere, eventualmente,
solo la responsabilità contrattuale della Comunità.
46
Per quanto riguarda, infine, l'obbligo di motivazione che
la ricorrente afferma essere stato violato, basta rilevare
che tale obbligo grava sulla Commissione a norma dell'art.
253 CE. Esso, tuttavia, concerne solamente i modi di azione
unilaterale della detta istituzione e non impegna quindi
la Commissione in forza del contratto che vincola tale istituzione
e la Palma. Di conseguenza, il detto obbligo può far sorgere,
eventualmente, solo la responsabilità extracontrattuale
della Comunità.
47
Emerge da quanto precede che, salvo la pretesa violazione
dell'obbligo di motivazione, la ricorrente adduce a sostegno
della sua domanda di risarcimento l'inadempimento da parte
della Commissione di obblighi di origine contrattuale e
che il ricorso proposto poggia conseguentemente su una base
contrattuale (v., in tal senso, ordinanza Nutria/Commissione,
cit., punto 36).
48
Orbene, ai sensi del combinato disposto degli artt. 225
CE e 238 CE, il Tribunale è competente a statuire, in primo
grado, sui ricorsi in materia contrattuale promossi dinanzi
ad esso da persone fisiche o giuridiche soltanto in forza
di una clausola compromissoria, inesistente nel caso di
specie.
49
Non si può riconoscere, nella presente controversia, che
l'adizione del Tribunale ad opera della ricorrente possa
essere considerata come l'espressione della comune volontà
delle parti di attribuire al giudice comunitario competenza
in materia contrattuale, poiché la Commissione contesta
la competenza del Tribunale.
50
In assenza di una clausola compromissoria ai sensi dell'art.
238 CE, il Tribunale, quando è adito, come nel caso di specie,
con un ricorso per risarcimento danni proposto ai sensi
dell'art. 235 CE, non può pronunciarsi su tale ricorso laddove
verte, in realtà, su una domanda di risarcimento danni di
origine contrattuale. In caso contrario, il Tribunale amplierebbe
la propria competenza giurisdizionale al di là delle controversie
ad esso tassativamente riservate dall'art. 240 CE, dato
che tale disposizione riserva invece ai giudici nazionali
la competenza di diritto ordinario a conoscere delle controversie
nelle quali è coinvolta la Comunità (v., in tal senso, sentenza
della Corte 21 maggio 1987, cause riunite 133/85, 134/85,
135/85 e 136/85, Rau e a., Racc. pag. 2289, punto 10, e
ordinanza Mutual Aid Administration Services/Commissione,
cit., punto 47).
51
Emerge da quanto precede che il motivo di irricevibilità
relativo all'incompetenza del Tribunale dev'essere accolto
nei limiti in cui il ricorso si fonda sulle asserite violazioni,
da un lato, dell'obbligo di tener conto dell'eventuale esistenza
di un caso di forza maggiore e, dall'altro, dal preteso
obbligo di accettare le modifiche del contratto proposte
dalla Palma in forza del principio di proporzionalità.
52
Poiché il motivo di irricevibilità fatto valere in via principale
non può giustificare il rigetto della totalità del ricorso,
occorre esaminare il motivo di irricevibilità relativo alla
mancata osservanza delle disposizioni dell'art. 44, n. 1,
lett. c), del regolamento di procedura nei limiti in cui
la ricorrente denuncia una violazione dell'obbligo di motivazione.
Sul motivo di irricevibilità relativo alla mancata osservanza
delle disposizioni dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento
di procedura Argomenti delle parti
53
La Commissione sostiene che il ricorso è irricevibile nei
limiti in cui esso, contrariamente a quanto impone l'art.
44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, non fornisce
alcuna concreta e precisa indicazione in ordine all'esistenza
ed all'entità del danno asseritamente subito. In tale contesto,
alla Commissione sfuggirebbe quale sia il danno di cui la
ricorrente chiede il risarcimento.
54
Essa fa valere, inoltre, che non vi è concordanza tra il
ricorso e la replica, per quanto riguarda i criteri di determinazione
del danno. Così, nel ricorso, i costi di movimentazione
e stoccaggio dei quali la ricorrente chiede il risarcimento
sarebbero stati sostenuti prima della lettera dell'11 novembre
1996 nella quale la ricorrente individua la causa del danno
da essa fatto valere. La replica, invece, si riferirebbe
ai costi di movimentazione e stoccaggio che la Palma asserisce
di aver sopportato a causa della lettera dell'11 novembre
1996.
55
La ricorrente sostiene che il suo ricorso soddisfa le prescrizioni
dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura.
A tale proposito essa fa valere che ha debitamente precisato
quali erano i danni subiti e che nel ricorso sono indicati
tanto le relative voci quanto i criteri in base ai quali
provvedere alla quantificazione. Secondo la giurisprudenza,
tali elementi sarebbero sufficienti per soddisfare le prescrizioni
dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura
(sentenza del Tribunale 15 giugno 1999, causa T277/97, Ismeri
Europa/Corte dei conti, Racc. pag. II1825, punto 67). Infine,
la ricorrente afferma che le critiche formulate dalla Commissione
rientrano nella valutazione del merito del ricorso e devono
di conseguenza essere esaminate nell'ambito di quest'ultimo
(sentenze del Tribunale 16 aprile 1997, causa T554/93, Saint
e Murray/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II563, punto
59; 10 luglio 1997, causa T38/96, Guérin automobiles/Commissione,
Racc. pag. II1223, punto 42, e 28 aprile 1998, causa T184/95,
Dorsch Consult/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II667,
punto 23).
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Giudizio del Tribunale
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56
Ai sensi dell'art. 21, primo comma, dello Statuto della
Corte di giustizia, applicabile al Tribunale conformemente
all'art. 53, primo comma, del medesimo Statuto, nonché dell'art.
44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, l'atto
introduttivo del giudizio deve indicare, in particolare,
l'oggetto della controversia e deve contenere un'esposizione
sommaria dei motivi dedotti.
57
Trattandosi di un motivo di ordine pubblico, la questione
di stabilire se il ricorso è conforme alle dette prescrizioni
può essere sollevata d'ufficio dal Tribunale (v, in particolare,
sentenza del Tribunale 21 marzo 2002, causa T231/99, Joynson/Commissione,
Racc. pag. II2085, punto 154).
58
Occorre rammentare che l'indicazione degli elementi di cui
al precedente punto 56 dev'essere sufficientemente chiara
e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare
la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso,
eventualmente senza altre informazioni a supporto. Al fine
di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione
della giustizia è necessario, affinché un motivo sia considerato
ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto
sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente,
purché in modo coerente e comprensibile, dall'atto introduttivo
stesso (ordinanza del Tribunale 29 novembre 1993, causa
T56/92, Koelman/Commissione, Racc. pag. II1267, punto 21,
e sentenza del Tribunale 6 maggio 1997, causa T195/95, Guérin
automobiles/Commissione, Racc. pag. II679, punto 20).
59
Per soddisfare tali requisiti, un ricorso diretto ad ottenere
il risarcimento dei danni causati da un'istituzione comunitaria
deve contenere gli elementi che consentono di individuare
il comportamento che la ricorrente addebita all'istituzione,
le ragioni per cui essa ritiene che esista un nesso di causalità
tra il comportamento ed il danno che afferma di aver subito
nonché la natura e l'entità di tale danno (sentenza del
Tribunale 18 settembre 1996, causa T387/94, Asia Motor France
e a./Commissione, Racc. pag. II961, punto 107).
60
Nel caso di specie, dall'esame del primo motivo risulta
che il Tribunale è competente a conoscere solo dell'asserito
difetto di motivazione della lettera dell'11 novembre 1996
con cui la Commissione rifiuta di accettare la modifica
del contratto proposta dalla Palma. Nell'ambito dell'esame
del presente motivo, occorre dunque considerare che la contestazione
che la ricorrente rivolge alla Commissione si riduce a una
pretesa violazione dell'obbligo di motivazione della lettera
dell'11 novembre 1996, la quale, comunque, non può far sorgere
la responsabilità della Comunità (v., in tal senso, sentenze
della Corte 15 settembre 1982, causa 106/81, Kind/Consiglio
e Commissione, Racc. pag. 2885, punto 14, e 30 settembre
2003, causa C76/01 P, Eurocoton e a./Consiglio, non ancora
pubblicata nella Raccolta, punto 98).
61
Dal ricorso risulta che la ricorrente lamenta di aver subito
un danno da essa stimato a circa ITL 22 miliardi (EUR 11
382 051,78 ). Tuttavia, è giocoforza constatare che il ricorso
non contiene alcuna indicazione circa i motivi per i quali
la ricorrente ritiene sussista un nesso di causalità tra
l'asserito difetto di motivazione della lettera dell'11
novembre 1996 e il danno che essa afferma di aver subito.
Infatti, in sede di ricorso, la ricorrente si limita ad
affermare che il preteso danno è la diretta ed evidente
conseguenza della lettera dell'11 novembre 1996.
62
Ne consegue che le prescrizioni dell'art. 21, primo comma,
dello Statuto della Corte e dell'art. 44, n. 1, lett. c),
del regolamento di procedura non sono rispettate.
63
Tenuto conto di quanto precede, occorre dichiarare il ricorso
irricevibile, senza che sia necessario esaminare gli altri
motivi e argomenti avanzati dalla Commissione a sostegno
dell'irricevibilità del ricorso.
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Sulle spese
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64
Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura
del Tribunale, il soccombente è condannato alle spese se
ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente,
va condannata alle spese conformemente alle conclusioni
della Commissione.
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Per questi motivi,
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IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) La ricorrente è condannata alle spese.
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Così deciso a Lussemburgo, il 25 maggio 2004.
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1 Lingua processuale: l'italiano.
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VERONICA PAMIO
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| L’inadempimento delle disposizioni
concernenti una gara – costituendo inadempimento contrattuale
– esula dalla competenza del Tribunale di I grado salvo che
ciò sia espressamente previsto da una clausola compromissoria
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La questione ha origine nell’aggiudicazione,
da parte della Distilleria F.Palma SpA di una gara
particolare, relativa alla vendita di un consistente
quantitativo di alcole destinato ad essere utilizzato
all’interno della Comunità nel settore dei carburanti.
La Società però, nell’adempiere agli obblighi derivanti
dalla gara, incontrava diverse difficoltà e chiedeva
alla Commissione di valutare circostanze di fatto
che avrebbero configurato un caso di forza maggiore
a causa del quale non ave-va la possibilità di adempiere
pienamente ai propri obblighi. Dopo diverse co-municazioni
la Commissione decideva di non accogliere la richiesta
della Palma e la richiamava all’obbligo di corretta
esecuzione delle disposizioni contenute nel regolamento
di riferimento.
La società ricorrente adduceva, a sostegno della
propria domanda volta alla di-chiarazione della
responsabilità extracontrattuale della Commissione
(1) , la non riconducibilità automatica di ogni
decisione adottata dalla Commissione al rap-porto
contrattuale discendente dalla gara, ma richiedeva
di distinguere da tali decisioni, gli atti semplicemente
autoritativi della Commissione.
Il Tribunale a tal proposito ha chiarito che nel
concorrere alla gara ogni Società si vincola al
rispetto del contratto da essa derivante. Ciò comporta
che anche il diniego immotivato di modifica delle
disposizioni contrattuali per cause di for-za maggiore,
può far sorgere esclusivamente una eventuale responsabilità
con-trattuale in capo alla Commissione e giammai
una responsabilità ex art. 235 CE.
Per tale ordine di ragioni, il Tribunale ha dichiarato
il ricorso irricevibile segna-lando che, ai sensi
del combinato disposto degli artt. 225 e 238 CE,
esso non è mai competente a conoscere dei ricorsi
in materia contrattuale salvo che ciò sia espressamente
previsto da una specifica clausola compromissoria
(2).
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1. Sulla responsabilità extracontrattuale
della Comunità si veda CALVIERI Carlo, Un mezzo
passo avanti e uno indietro sul tema della responsabilità
extracontrattuale degli organi comunitari, (Nota
a Trib. I grado CE sez. IV 29 ottobre 1998 (causa
T-13/96)), in Diritto pubblico comparato ed europeo,
1999, 1, 304; AMBROSOLI Matteo, Responsabilità della
CE e teoria dell'illecito extracontrattuale, (Nota
a Trib. CE sez. V 30 settembre 1998, causa T-149/96),
in Rivista di diritto privato, 2000, 3, 528.
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2. Sulla competenza della Corte di
Giustizia della Comunità europee e del Tribunale
di I grado in materia di responsabilità contrattuale
v. SIMONE Pierluigi, La tutela del legittimo affidamento
nel-l'aggiudicazione degli appalti, (Nota a Trib.
I grado CE sez. IV 17 dicembre 1998 (causa T-203/96)),
in I Contratti, 1999, 4, 405. Più in generale sulla
giurisdizione comunitaria si veda DE PRETIS Da-ria,
La tutela giurisdizionale amministrativa europea
e i principi del processo, in Rivista trimestrale
di diritto pubblico, 2002, 3, 683 e SALERNO Francesco,
Giurisdizione comunitaria e certezza del diritto
do-po il Trattato di Nizza, in Rivista di diritto
internazionale, 2002, 1, 5.
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