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TRIBUNALE DI TORINO - Ordinanza 23 aprile 2004
Rel. Salvetti
G.T.T. S.p.A. (prof. avv. Di Chio e avv. Rostagno) c. A.R.B. in proprio


1. Giuridisdizione - Controversie meramente risarcitorie di cui all’art. 33 D.lgs. n° 80/1998 – Domanda cautelare consistente in inibitoria all’utilizzo di fermata-capolinea di linee di trasporto pubblico – Giurisdizione del Giudice Ordinario – Insussistenza - Domanda funzionale a futura azione di merito concernente la richiesta di risarcimento dei danni alla salute – Irrilevanza

 

2. Giurisdizione – Controversie meramente risarcitorie di cui all’art. 33 D.lgs. n° 80 del 1998 – Domanda cautelare volta all’ottenimento di ordine nei confronti dei dipendenti del soggetto esercente pubblico servizio di trasporto di adozione di comportamenti idonei in caso di sosta al capolinea – Accertamento di violazione del regolamento di esercizio – Ordine al soggetto esercente pubblico servizio di trasporto di adoprarsi perché il regolamento sia rispettato – Giurisdizione del Giudice Ordinario – Sussiste

1. Non sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario rispetto al ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. con cui si chiede l’inibitoria a soggetto esercente pubblico servizio di trasporto all’utilizzo di fermata-capolinea di linee di trasporto pubblico (ed implicitamente di spostamento della fermata altrove) ed è irrilevante a tal fine che la domanda sia funzionale a futura azione di merito concernente la richiesta di risarcimento dei danni alla salute perché il Giudice non potrebbe limitarsi a liquidare un danno ma dovrebbe effettuare un vaglio circa le scelte inerenti le modalità di erogazione del servizio.

 

2. Il Giudice Ordinario può ordinare in via cautelare al soggetto esercente il servizio di pubblico trasporto di adoprarsi perché i suoi dipendenti rispettino il regolamento di esercizio in materia di sosta al capolinea dei mezzi addetti al pubblico trasporto di linea.


TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE

 

Il Giudice

 

a scioglimento della riserva, nel procedimento cautelare n. 5991/2004 fra le parti

 

Avv Andrea RICCA BARBERIS in proprio

 

e

 

Gruppo Torinese Trasporti s.p.a, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Dl CHIO e dall’avv. Simona Rostagno

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

Rilevato che con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 26.02.2004 l'avv. RICCA BARBERIS ha chiesto che si inibisca immediatamente alla GTT spa. l'utilizzo della fermata delle linea 14 e 14 sbarrato attualmente localizzata in piazza Solferino, tra la via Lascaris e la via' Alfieri, dove, al civico numero 19, è ubicato lo studio professionale del ricorrente, lamentando immissioni nocive di fumi e rumori provenienti dai motori degli autobus ed allegando che durante le ripetute e continue soste a tali fermate gli autisti mantengano i motori accesi, in violazione dei regolamenti d'esercizio;
che la resistente si è costituita eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione delIA.G.O., sussistendo un 'ipotesi di giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e, in via subordinata, il rigetto del ricorso nel merito; all'esito delle udienze celebrate,

 

vista la documentazione prodotta,
lette le memorie integrative conclusive delle parti e preso atto che con la memoria 29.3.2004 l'avv. RICCA BARBERIS ha ribadito altresì I! istanze tutte di cui al ricorso ed introdotto le subordinate richieste di inibire a GTT l'utilizzo delle fermate suddette come capolinea, consentendone solo l'utilizzo per salita e discesa dei passeggeri e, in via ulteriormente subordinata, di ordinare agli autisti della GTT di spegnere i motori appena giunti al capolinea e di riaccenderli solo alla partenza senza accelerazioni ingiustificate; rilevato che la parte resistente ha eccepito l'inammissibilità ii tali domande ritenendole "nuove";

 

OSSERVA

 

Con riferimento alla pregiudiziale questione di giurisdizione introdotta dalla difesa della società resistente si osserva come il Gruppo Torinese Trasporti s.p.a., alla luce della documentazione prodotta (cfr., in prticolare, il doc. 14 GTT), correttamente possa farsi rientrare nel novero dei soggetti di diritto pubblico che esercitano un pubblico servizio di trasporto, di cui all'art. 33 comma I del D.Ls 31.03.1998 n. 80, come sostituito dall'art. 7 della legge 205/2000, cosicché pare certo che ogni controversia riguardanti le attività inerenti a tale pubblico servizio appartengano alla giurisdizione esclusiva del Giudice Armminstrativo ai sensi dell'art. 33 comma I e comma 2 lett. E) della legge citata (in tema di trasporti pubblici cfr. T.A.R Valle d'Aosta, 18.10.2001).
Il successivo art. 35 prevede che, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, il G.A. disponga it risarcimento del danno ingiusto, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica e possa conoscere, comunque di tutti gli altri diritti patrimoniali consequenziali.
La legge prevede tuttavia alcune eccezioni al regime di giurisdizione esclusiva, fra cui il caso delle "controversie meramente risarcitorie".
Non si ritiene che le domande principali introdotte dall'avv. RICCA BARBERIS con il presente ricorso attengano ad una "controversia meramente risarcitoria". Benché infatti ìl ricorrente abbia affermato e ribadito in atti come il ricorso sia funzionale ad una futura azione di merito concernente la richiesta del risarcimento del proprio danno alla salute, l'oggetto principale del ricorso (ribadito anche nella memoria finale) consiste in un'azione inibitoria nei confronti della GIT s.p.a. volta ad impedire ai dipendenti ditale società l'utilizzo della fermata capolinea delle linee 14 e 14 sbarrato sita attualmente in piazza Solferino (richiesta che contiene implicitamente ma necessariamente quella di spostamento della suddetta fermata altrove, in quanto, trattandosi, pacificamente de! capolinea, l'eventuale accoglimento dell'inibitoria avrebbe quale conseguenza la necessità per i competenti organi di individuare una nuova sede di fermata e un altro capolinea compatibilmente con le esigenze del servizio pubblico e dell'utenza).
In tali termini, l'azione di merito esperenda avrebbe natura anche risarcitoria, ma non esclusivamente, in quanto, per la natura anticipatoria e strumentale propria dei provvedimenti di urgenza rispetto all'azione di cui mirano ad assicurare provvisoriamente gli effetti, comunque, l'attore dovrebbe chiedere in sede di merito anche la conferma dell'inibitoria eventualmente concessa in sede cautelare ed il Giudice, pertanto, non potrebbe limitarsi a liquidare il danno, ma dovrebbe effettuare un vaglio circa le scelte del soggetto concessionario del servizio o dell'ente pubblico competente in ordine alle modalità di erogazione del servizio, ed invaderne autoritativamente la sfera di competenza, imponendogli, onde evitare la reiterazione delle condotte nocive alla salute del ricorrente, il definitivo spostamento del capolinea e/o della fermata delle linee interessate, provvedendo quindi sull'eventuale liquidazione dei danni allegati e provati.
A questo GD. è pur noto l'orientamento espresso da parte della giurisprudenza (e segnatamente da Cons. Stato sez Vl4.6.2002 n. 23299) secondo cui le azioni inibitorie promosse a tutela della salute potrebbero farsi rientrare nel novero della tutela risarcitoria in forma specificadi cui all'ad. 2058 c.c e dunque esulerebbero dalla regola ordinaria di cui all'art. 33 cit., ritenendo tuttavia maggiormente aderente al dato normativo l'opposto orientamento espresso da altra giurisprudenza (ad es. Tribunale di Aosta ord. 29.6.2001 n. 8076), per lo meno per quanto riguarda la presente procedura, in cui l'eventuale ordine di soppressione della fermata e del capolinea inciderebbe in via diretta sulle modalità e qualità di erogazione del servizio di trasporto (percorso degli autobus, ubicazione delle fermate, regime della viabilità , intersezioni e scambi con altre linee) e non solamente su attività secondarie e strumentali all'esercizio del medesimo.
Pare difettare dunque, per un'azione complessa di questo tipo, la giurisdizione dell'A.G.O., anche con riferimento alla prodromica fase cautelare e, in relazione specificamente al soggetto destinatario dell'inibitoria, difetterebbe anche la legittimazione passiva della GTT, in quanto le scelte circa l'ubicazione delle fermate e dei capilinea competono o al Comune di Torino Divisione Ambiente e Mobilità Settore Viabilità (cfr. doc. 4 GTI) ovvero all'attuale Agenzia per la Mobilità Metropolitana.
Ciò con riferimento alla domanda principale di cui al ricorso introduttivo ed anche alla prima domanda subordinata specificata dall'avv. RICCA BARBERIS nella memoria 29.03.2004 (cioè di inibire a GTT l'utilizzo della fermata di piazza Solferino delle linee 14 e 14 sbarrato come capolinea, consentendo solo la fermata per far salire e scendere i passeggeri).
La giurisdizione di questa A.G. sussiste invece in ordine alla seconda domanda subordinata autonoma sempre precisata nella suddetta memoria, con cui il ricorrente si limita a chiedere che si ordini ai conducenti degli autobus in sosta al menzionato capolinea di spegnere i motori subito dopo il loro arrivo, di riaccenderli subito prima di partire, senza accelerazioni ingiustificate e senza l'adozione di interventi tecnici a motore acceso, domanda che è chiaramente funzionale a bloccare le immissioni nocive di fumi e rumori e prodromica alla causa di merito "meramente" risarcitoria, non incide sull'erogazione del servizio di trasporto nei confronti degli utenti e non richiede alcun intervento sull'attività amministrativa di alcun ente.
La suddetta domanda è ammissibile, in quanto:
1) nel procedimento cautelare non vigono forme rigide né preclusioni processuali;
2) in secondo luogo non si tratta di una "domanda nuova" ma della specifica individuazione di un provvedimento cautelare utile alla tutela immediata della salute del ricorrente, nell'ambito dell'oggetto del ricorso già inizialmente individuato sempre con riferimento all'allegato illecito dei dipendenti Gli che si assume non spengano i motori alla fermata di capolinea delle linee 14 è 14 sbarrato in Piazza Solforino;
3) la richiesta di far spegnere i motori degli autobus in sosta emerge già, implicitamente ma chiaramente dal tenore complessivo del ricorso introduttivo (in cui si desume anche l'opinione del ricorrente dell'inefficienza della direzione GTT nei confronti dei dipendenti);
4) la difesa della resistente ha chiaramente percepito anche la tematica dell'eventuale spegnimento dei motori, affrontandola specificamente al punto 4 della comparsa costitutiva;
5) iI diritto di difesa e contraddittorio pieno è stato salvaguardato, poiché GTT ha potuto replicare alla memoria 29.3.04 del ricorrente ed ha, depositato (peraltro irritualmente) la propria memoria conclusiva, che è stata ammessa e considerata dal GD., senza opposizione del ricorrente.
In ordine a questa richiesta specifica sussiste il "fumus boni iuris", dal momento che la stessa GTT ammette che alcuni conducenti degli autobus delle linee 14 e 14 sbarrato abbiano recentemente violato il regolamento di esercizio che disciplina la sosta ai capilinea e siano stati redarguitI disciplinarmente (cfr. docc 12 e 13 GTT). Il documento 23.01.2004 fa particolare riferimento anche alla necessità di rivedere gli orari della linea 14 e di agire in via disciplinare nei confronti dei conducenti "visto il persistere del fenomeno, pur nel contesto del delicato momento sindacale Viene dunque ammessa dalla resistente la irregolarità della condotta di alcuni dei suoi dipendenti, che persistono nel mantenere accesi it notori, in violazione del Regolamento di Esercizio (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 16.03.2004 dal legale rappresentante GTT) , dell'art. 155 cod. strada e dell'art. 353 Reg codice strada , nonché in assenza di prova della concreta eliminazione del problema. Trattasi dunque di condotte illecite poste in essere dai dipendenti della GTT che ne debbono rispondere ex art. 2049 cc.. qualora foriere di un danno alla salute del ricorrente, che stante la violazione regolamentare e normativa è ingiusto.
Vedendosi in tema di immissioni di fumi e di gas di scarico, nonché di rumori intollerabili, il pericolo irreparabile per la salute del ricorrente, che esercita il proprio studio professionale, pacificamente, in via Alfieri, con le finestre sulla piazza Solferino, ove si trovano le fermate delle linee sopraindicate, è, come da giurisprudenza costante "in re ipsa", per lo meno con riferimento al livello di prova richiesto in sede di urgenza (dr. relazione del c.t. di parte ricorrente).
La GTT dovrà pertanto adoperarsi sia a livello organizzativo interno che disciplinarmente, affinché il proprio regolamento di esercizio venga effettivamente rispettato (tramite lo spegnimento dei motori durante le soste al capolinea e l'esecuzione di interventi di natura tecnica sui motori in altra sede).
Le spese al merito.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso proposto dall'avv. Andrea RICCA BARBERIS nei confronti di Gruppo Torinese Trasporti s.p.a. con riferimento alle richieste di inibitoria dell'utilizzo della fermata e del capolinea degli autobus delle linee 14 e 14 sbarrato attualmente localizzati a Torino in piazza Solferino, isolato compreso fra la via Lascaris e la via Alfieri.. In parziale accoglimento della subordinata domanda, visti gli att. 669 bis e segg. C.p.c., ordina alla G.TT. s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, di adottare i provvedimenti organizzativi •e disciplinari necessari volti a garantire ed attuare lo spegnimento, da parte dei conducenti, dei motori degli autobus delle linee 14 e 14 sbarrato in sosta al capolinea sito in piazza Solferino, isolato compreso fra la via Lascaris e la via Alfieri Spese al merito. visto l'art.669 octies c.p.c., fissa il termine di giorni trenta dalla comunicazione del presente provvedimento per la proposizione del giudizio di merito. Si comunichi. Torino 21.04.2004

 

Depositato in cancelleria il 23 aprile 2004

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