| TRIBUNALE DI TORINO - Ordinanza 23 aprile 2004
Rel. Salvetti
G.T.T. S.p.A. (prof. avv. Di Chio e avv. Rostagno) c. A.R.B.
in proprio |
|
1. Giuridisdizione - Controversie meramente
risarcitorie di cui all’art. 33 D.lgs. n° 80/1998 – Domanda
cautelare consistente in inibitoria all’utilizzo di fermata-capolinea
di linee di trasporto pubblico – Giurisdizione del Giudice
Ordinario – Insussistenza - Domanda funzionale a futura
azione di merito concernente la richiesta di risarcimento
dei danni alla salute – Irrilevanza
|
| |
|
2. Giurisdizione – Controversie meramente
risarcitorie di cui all’art. 33 D.lgs. n° 80 del 1998 –
Domanda cautelare volta all’ottenimento di ordine nei confronti
dei dipendenti del soggetto esercente pubblico servizio
di trasporto di adozione di comportamenti idonei in caso
di sosta al capolinea – Accertamento di violazione del regolamento
di esercizio – Ordine al soggetto esercente pubblico servizio
di trasporto di adoprarsi perché il regolamento sia rispettato
– Giurisdizione del Giudice Ordinario – Sussiste
|
|
1. Non sussiste la giurisdizione del Giudice
Ordinario rispetto al ricorso ex art. 700 cod. proc. civ.
con cui si chiede l’inibitoria a soggetto esercente pubblico
servizio di trasporto all’utilizzo di fermata-capolinea
di linee di trasporto pubblico (ed implicitamente di spostamento
della fermata altrove) ed è irrilevante a tal fine che la
domanda sia funzionale a futura azione di merito concernente
la richiesta di risarcimento dei danni alla salute perché
il Giudice non potrebbe limitarsi a liquidare un danno ma
dovrebbe effettuare un vaglio circa le scelte inerenti le
modalità di erogazione del servizio.
|
| |
|
2. Il Giudice Ordinario può ordinare in via
cautelare al soggetto esercente il servizio di pubblico
trasporto di adoprarsi perché i suoi dipendenti rispettino
il regolamento di esercizio in materia di sosta al capolinea
dei mezzi addetti al pubblico trasporto di linea.
|
|
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
|
| |
|
Il Giudice
|
| |
|
a scioglimento della riserva, nel procedimento
cautelare n. 5991/2004 fra le parti
|
| |
|
Avv Andrea RICCA BARBERIS in proprio
|
| |
|
e
|
| |
|
Gruppo Torinese Trasporti s.p.a, rappresentato
e difeso dall'avv. Giuseppe Dl CHIO e dall’avv. Simona Rostagno
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
ORDINANZA
|
| |
|
Rilevato che con ricorso ex art. 700 c.p.c.
depositato il 26.02.2004 l'avv. RICCA BARBERIS ha chiesto
che si inibisca immediatamente alla GTT spa. l'utilizzo
della fermata delle linea 14 e 14 sbarrato attualmente localizzata
in piazza Solferino, tra la via Lascaris e la via' Alfieri,
dove, al civico numero 19, è ubicato lo studio professionale
del ricorrente, lamentando immissioni nocive di fumi e rumori
provenienti dai motori degli autobus ed allegando che durante
le ripetute e continue soste a tali fermate gli autisti
mantengano i motori accesi, in violazione dei regolamenti
d'esercizio;
che la resistente si è costituita eccependo in via pregiudiziale
il difetto di giurisdizione delIA.G.O., sussistendo un 'ipotesi
di giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, in
via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva
e, in via subordinata, il rigetto del ricorso nel merito;
all'esito delle udienze celebrate,
|
| |
|
vista la documentazione prodotta,
lette le memorie integrative conclusive delle parti e preso
atto che con la memoria 29.3.2004 l'avv. RICCA BARBERIS
ha ribadito altresì I! istanze tutte di cui al ricorso ed
introdotto le subordinate richieste di inibire a GTT l'utilizzo
delle fermate suddette come capolinea, consentendone solo
l'utilizzo per salita e discesa dei passeggeri e, in via
ulteriormente subordinata, di ordinare agli autisti della
GTT di spegnere i motori appena giunti al capolinea e di
riaccenderli solo alla partenza senza accelerazioni ingiustificate;
rilevato che la parte resistente ha eccepito l'inammissibilità
ii tali domande ritenendole "nuove";
|
| |
|
OSSERVA
|
| |
|
Con riferimento alla pregiudiziale questione
di giurisdizione introdotta dalla difesa della società resistente
si osserva come il Gruppo Torinese Trasporti s.p.a., alla
luce della documentazione prodotta (cfr., in prticolare,
il doc. 14 GTT), correttamente possa farsi rientrare nel
novero dei soggetti di diritto pubblico che esercitano un
pubblico servizio di trasporto, di cui all'art. 33 comma
I del D.Ls 31.03.1998 n. 80, come sostituito dall'art. 7
della legge 205/2000, cosicché pare certo che ogni controversia
riguardanti le attività inerenti a tale pubblico servizio
appartengano alla giurisdizione esclusiva del Giudice Armminstrativo
ai sensi dell'art. 33 comma I e comma 2 lett. E) della legge
citata (in tema di trasporti pubblici cfr. T.A.R Valle d'Aosta,
18.10.2001).
Il successivo art. 35 prevede che, nelle controversie devolute
alla sua giurisdizione esclusiva, il G.A. disponga it risarcimento
del danno ingiusto, anche attraverso la reintegrazione in
forma specifica e possa conoscere, comunque di tutti gli
altri diritti patrimoniali consequenziali.
La legge prevede tuttavia alcune eccezioni al regime di
giurisdizione esclusiva, fra cui il caso delle "controversie
meramente risarcitorie".
Non si ritiene che le domande principali introdotte dall'avv.
RICCA BARBERIS con il presente ricorso attengano ad una
"controversia meramente risarcitoria". Benché infatti ìl
ricorrente abbia affermato e ribadito in atti come il ricorso
sia funzionale ad una futura azione di merito concernente
la richiesta del risarcimento del proprio danno alla salute,
l'oggetto principale del ricorso (ribadito anche nella memoria
finale) consiste in un'azione inibitoria nei confronti della
GIT s.p.a. volta ad impedire ai dipendenti ditale società
l'utilizzo della fermata capolinea delle linee 14 e 14 sbarrato
sita attualmente in piazza Solferino (richiesta che contiene
implicitamente ma necessariamente quella di spostamento
della suddetta fermata altrove, in quanto, trattandosi,
pacificamente de! capolinea, l'eventuale accoglimento dell'inibitoria
avrebbe quale conseguenza la necessità per i competenti
organi di individuare una nuova sede di fermata e un altro
capolinea compatibilmente con le esigenze del servizio pubblico
e dell'utenza).
In tali termini, l'azione di merito esperenda avrebbe natura
anche risarcitoria, ma non esclusivamente, in quanto, per
la natura anticipatoria e strumentale propria dei provvedimenti
di urgenza rispetto all'azione di cui mirano ad assicurare
provvisoriamente gli effetti, comunque, l'attore dovrebbe
chiedere in sede di merito anche la conferma dell'inibitoria
eventualmente concessa in sede cautelare ed il Giudice,
pertanto, non potrebbe limitarsi a liquidare il danno, ma
dovrebbe effettuare un vaglio circa le scelte del soggetto
concessionario del servizio o dell'ente pubblico competente
in ordine alle modalità di erogazione del servizio, ed invaderne
autoritativamente la sfera di competenza, imponendogli,
onde evitare la reiterazione delle condotte nocive alla
salute del ricorrente, il definitivo spostamento del capolinea
e/o della fermata delle linee interessate, provvedendo quindi
sull'eventuale liquidazione dei danni allegati e provati.
A questo GD. è pur noto l'orientamento espresso da parte
della giurisprudenza (e segnatamente da Cons. Stato sez
Vl4.6.2002 n. 23299) secondo cui le azioni inibitorie promosse
a tutela della salute potrebbero farsi rientrare nel novero
della tutela risarcitoria in forma specificadi cui all'ad.
2058 c.c e dunque esulerebbero dalla regola ordinaria di
cui all'art. 33 cit., ritenendo tuttavia maggiormente aderente
al dato normativo l'opposto orientamento espresso da altra
giurisprudenza (ad es. Tribunale di Aosta ord. 29.6.2001
n. 8076), per lo meno per quanto riguarda la presente procedura,
in cui l'eventuale ordine di soppressione della fermata
e del capolinea inciderebbe in via diretta sulle modalità
e qualità di erogazione del servizio di trasporto (percorso
degli autobus, ubicazione delle fermate, regime della viabilità
, intersezioni e scambi con altre linee) e non solamente
su attività secondarie e strumentali all'esercizio del medesimo.
Pare difettare dunque, per un'azione complessa di questo
tipo, la giurisdizione dell'A.G.O., anche con riferimento
alla prodromica fase cautelare e, in relazione specificamente
al soggetto destinatario dell'inibitoria, difetterebbe anche
la legittimazione passiva della GTT, in quanto le scelte
circa l'ubicazione delle fermate e dei capilinea competono
o al Comune di Torino Divisione Ambiente e Mobilità Settore
Viabilità (cfr. doc. 4 GTI) ovvero all'attuale Agenzia per
la Mobilità Metropolitana.
Ciò con riferimento alla domanda principale di cui al ricorso
introduttivo ed anche alla prima domanda subordinata specificata
dall'avv. RICCA BARBERIS nella memoria 29.03.2004 (cioè
di inibire a GTT l'utilizzo della fermata di piazza Solferino
delle linee 14 e 14 sbarrato come capolinea, consentendo
solo la fermata per far salire e scendere i passeggeri).
La giurisdizione di questa A.G. sussiste invece in ordine
alla seconda domanda subordinata autonoma sempre precisata
nella suddetta memoria, con cui il ricorrente si limita
a chiedere che si ordini ai conducenti degli autobus in
sosta al menzionato capolinea di spegnere i motori subito
dopo il loro arrivo, di riaccenderli subito prima di partire,
senza accelerazioni ingiustificate e senza l'adozione di
interventi tecnici a motore acceso, domanda che è chiaramente
funzionale a bloccare le immissioni nocive di fumi e rumori
e prodromica alla causa di merito "meramente" risarcitoria,
non incide sull'erogazione del servizio di trasporto nei
confronti degli utenti e non richiede alcun intervento sull'attività
amministrativa di alcun ente.
La suddetta domanda è ammissibile, in quanto:
1) nel procedimento cautelare non vigono forme rigide né
preclusioni processuali;
2) in secondo luogo non si tratta di una "domanda nuova"
ma della specifica individuazione di un provvedimento cautelare
utile alla tutela immediata della salute del ricorrente,
nell'ambito dell'oggetto del ricorso già inizialmente individuato
sempre con riferimento all'allegato illecito dei dipendenti
Gli che si assume non spengano i motori alla fermata di
capolinea delle linee 14 è 14 sbarrato in Piazza Solforino;
3) la richiesta di far spegnere i motori degli autobus in
sosta emerge già, implicitamente ma chiaramente dal tenore
complessivo del ricorso introduttivo (in cui si desume anche
l'opinione del ricorrente dell'inefficienza della direzione
GTT nei confronti dei dipendenti);
4) la difesa della resistente ha chiaramente percepito anche
la tematica dell'eventuale spegnimento dei motori, affrontandola
specificamente al punto 4 della comparsa costitutiva;
5) iI diritto di difesa e contraddittorio pieno è stato
salvaguardato, poiché GTT ha potuto replicare alla memoria
29.3.04 del ricorrente ed ha, depositato (peraltro irritualmente)
la propria memoria conclusiva, che è stata ammessa e considerata
dal GD., senza opposizione del ricorrente.
In ordine a questa richiesta specifica sussiste il "fumus
boni iuris", dal momento che la stessa GTT ammette che alcuni
conducenti degli autobus delle linee 14 e 14 sbarrato abbiano
recentemente violato il regolamento di esercizio che disciplina
la sosta ai capilinea e siano stati redarguitI disciplinarmente
(cfr. docc 12 e 13 GTT). Il documento 23.01.2004 fa particolare
riferimento anche alla necessità di rivedere gli orari della
linea 14 e di agire in via disciplinare nei confronti dei
conducenti "visto il persistere del fenomeno, pur nel contesto
del delicato momento sindacale Viene dunque ammessa dalla
resistente la irregolarità della condotta di alcuni dei
suoi dipendenti, che persistono nel mantenere accesi it
notori, in violazione del Regolamento di Esercizio (cfr.
dichiarazione resa all'udienza del 16.03.2004 dal legale
rappresentante GTT) , dell'art. 155 cod. strada e dell'art.
353 Reg codice strada , nonché in assenza di prova della
concreta eliminazione del problema. Trattasi dunque di condotte
illecite poste in essere dai dipendenti della GTT che ne
debbono rispondere ex art. 2049 cc.. qualora foriere di
un danno alla salute del ricorrente, che stante la violazione
regolamentare e normativa è ingiusto.
Vedendosi in tema di immissioni di fumi e di gas di scarico,
nonché di rumori intollerabili, il pericolo irreparabile
per la salute del ricorrente, che esercita il proprio studio
professionale, pacificamente, in via Alfieri, con le finestre
sulla piazza Solferino, ove si trovano le fermate delle
linee sopraindicate, è, come da giurisprudenza costante
"in re ipsa", per lo meno con riferimento al livello di
prova richiesto in sede di urgenza (dr. relazione del c.t.
di parte ricorrente).
La GTT dovrà pertanto adoperarsi sia a livello organizzativo
interno che disciplinarmente, affinché il proprio regolamento
di esercizio venga effettivamente rispettato (tramite lo
spegnimento dei motori durante le soste al capolinea e l'esecuzione
di interventi di natura tecnica sui motori in altra sede).
Le spese al merito.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Dichiara inammissibile il ricorso proposto
dall'avv. Andrea RICCA BARBERIS nei confronti di Gruppo
Torinese Trasporti s.p.a. con riferimento alle richieste
di inibitoria dell'utilizzo della fermata e del capolinea
degli autobus delle linee 14 e 14 sbarrato attualmente localizzati
a Torino in piazza Solferino, isolato compreso fra la via
Lascaris e la via Alfieri.. In parziale accoglimento della
subordinata domanda, visti gli att. 669 bis e segg. C.p.c.,
ordina alla G.TT. s.p.a., in persona del suo legale rappresentante,
di adottare i provvedimenti organizzativi •e disciplinari
necessari volti a garantire ed attuare lo spegnimento, da
parte dei conducenti, dei motori degli autobus delle linee
14 e 14 sbarrato in sosta al capolinea sito in piazza Solferino,
isolato compreso fra la via Lascaris e la via Alfieri Spese
al merito. visto l'art.669 octies c.p.c., fissa il termine
di giorni trenta dalla comunicazione del presente provvedimento
per la proposizione del giudizio di merito. Si comunichi.
Torino 21.04.2004
|
| |
|
Depositato in cancelleria il 23 aprile 2004
|
|